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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2209/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2209 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA C.F. e P.IVA n. , con Parte_1 P.IVA_1
persona del su atore delegato e legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Riccardo Rossotto e Monica Togliatto del Foro di Torino e dall'Avv. Augusto Nuzzi del Foro di Napoli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone in NO, via Fratelli del Gaudio, n. 63 in forza di procura in atti APPELLANTE E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via Due Principati, 274 (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 giusta procura in atti dall'Avv. ll'Avv. Giuseppe Sasso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in NO alla Via Circumvallazione n. 3 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di NO n. 1514/2019 CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1514/2019 con cui il Giudice di Pace di NO ha accolto la domanda presentata da condannando l'odierno Controparte_1 appellante alla sostituzione del telev procedimento con altro avente le stesse caratteristiche, oltre al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del convenuto;
rigettato l'eccezione di prescrizione oltre che di decadenza dall'azione ex art. 1490
1 c.c. e art. 130 cod. consumo;
ha ritenuto fondata, in ogni caso, la domanda spiegata dall'attore in primo grado. L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata con sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellato al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; ha spiegato appello incidentale chiedendo in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di NO: di rigettare l'appello spiegato dalla società di condannare la società Parte_1 Pt_1 alla sollecita sostituzione del tele ali dimensioni, caratteris
[...] rmità del similare prodotto marca SHARP modello AQUOS TV 3D Icd LC70LE 747EN, di cui è causa, ovvero, la restituzione della somma già versata con l'aggiunta di interessi di legge dalla domanda;
di nominare un consulente tecnico esperto in elettronica, affinché verifichi e relazioni sui difetti, vizi e difformità segnalate sul televisore in questione;
di condannare la società Pt_1
al pagamento del risarcimento dei danni causati dal mancato uso e
[...] ento del bene acquistato oltre quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dalla Scrivente - subentrata alla trattazione solo a far data dal 5.5.2022 - per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, introitata in pari data in decisione con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********** L'appello è fondato e deve essere accolto. Questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia in base al principio della c.d. ragione più liquida ed assorbente, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva. In virtù del principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Tanto premesso, in punto di accoglimento dell'appello è assorbente la fondatezza del motivo riferibile alla carenza di legittimazione passiva di Parte_1
[...] atamente, tale motivo di appello è incentrato sull'assenza di un contratto di vendita stipulato tra e il geom. Parte_1 [...]
, dal momento che risulta provato e non contestato – anche nell'ambito CP_1
grado di giudizio – che le due parti non abbiano mai intrapreso reciprocamente un rapporto di natura contrattuale, non figurando
[...]
[..
[...] quale venditore del prodotto ovvero produttore e neppure Controparte_2 parte della filiera distributiva. L'attore in primo grado ha difatti spiegato azione contrattuale volta a far la responsabilità di ” per il prodotto ritenuto difettoso (per vizi dello Pt_1 schermo), chieden sostituzione del bene con altro avente medesime caratteristiche o comunque la restituzione del prezzo di vendita versato per l'acquisto, oltre al risarcimento del danno per inadempienza del contratto di vendita. L'attore, sempre in primo grado, ha inoltre premesso in fatto di aver acquistato il televisore presso la ditta C. Store 24 di con sede in CP_3
Racale (LE) pagando il corrispettivo a mezzo vaglia postale;
di aver segnalato alla ditta con sede in Via Nazionale Torrette di Mercogliano, Controparte_4 quale tecnica , vizi del televisore, chiedendone la Pt_1 riparazione;
di aver inviato in data 22 osto 2026, dopo numerosi solleciti alla ditta , un invito-diffida alla ditta e alla , CP_4 CP_4 CP_4 Pt_1 rapp “deludente” della ripara hiede sostituzione del televisore, senza ricevere riscontro;
che solo dopo ulteriore sollecito, la società riscontrava alla diffida manifestando la propria Pt_1 disponibilità all'intervento di riparazione o alla sostituzione del bene;
che la società madre non provvedeva ad adempiere a quanto pattuito. La convenuta in primo grado ha invece negato di essere produttrice, né parte della filiera distributrice, né - per stessa ammissione del - venditrice, per avere CP_1 questi dedotto e documentato di aver acquistato il televisore dalla ditta C. Store 24 di . CP_3 ha difatti dedotto - e documentato - che il produttore Parte_1 lectronics Europe LTD, il quale risulta fabbricato in Giappone, come chiaramente evincibile dalla targhetta riportata sul retro della TV per cui è causa;
che il venditore è - per stessa ammissione dell'attore in primo grado - la ditta e che il fornitore/distributore, ossia Controparte_5 colui che avre tta venditrice, sarebbe un soggetto francese (Eollis Lab 3), il quale presumibilmente su richiesta della ditta C. Store 24 avrebbe consegnato la TV al , come evincibile dalla bolla di consegna datata CP_1
5.1.2015, emessa da BRT, co nte “Eollis Lab 3” Paris Avenue De La Grande Armee 43-4 e destinatario Via G. TO NO (cfr. all. 2 Controparte_1 prod. primo grado ). Parte_1
Il Giudice di prim to la legittimazione passiva di
[...] dal fatto che la stessa non abbia smentito la “paterni Parte_1 nota del 20.9.2016, allorquando, in riscontro alla missiva del , prendeva in carico la richiesta del consumatore. CP_1
Tut va osservato come siffatta missiva sarebbe riferibile al servizio di assistenza tecnica, non dimostrando la sussistenza di un contratto di vendita, sulla base del quale fondare la relativa azione di garanzia;
né può avere alcuna rilevanza la presenza del marchio ” sul televisore, dovendo questo riferirsi all'azienda Pt_1 madre e alla sua riconosc al più collegabile a Sharp Electronics Europe LTD, come si evince chiaramente dall'etichetta apposta sul retro del televisore stesso.
3 Attesa la natura contrattuale dell'azione intrapresa dal geom. nei confronti CP_1 di volta ad ottenere la sostituzione del televisore Parte_1 ov versato in origine con l'aggiunta di interessi di legge, ne consegue che la stessa non può essere accolta, difettando quest'ultima della necessaria titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Non si è, infatti, in presenza di un rapporto trilatero, bensì di una classica “vendita a catena”, in cui all'acquirente spettano due differenti azioni: quella contrattuale, che sorge nei confronti del solo diretto venditore – nel caso di specie la ditta
[...]
- e quella extracontrattuale, esperibile dal comprat Controparte_5 contro il produttore – da identificarsi nell'azienda madre, quale non sarebbe comunque Parte_1
Nel caso non è Parte_1 intercorso alcun rapporto negoziale: infat onsumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa”, così Cass. civ. Sez. II, 27/07/2017, n. 18610. Nella specie, difetta la legittimazione passiva - recte la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio - di in quanto non rivestente Parte_1 la qualità di produttore, n el bene di consumo. Non vi sono, dunque, i presupposti per ritenere che la Parte_1 possa essere considerata in alcun modo parificata al
[...] licazione delle regole del Codice del Consumo, la cui ratio è quella di individuare con sicurezza i soggetti contro cui il consumatore possa agire in via risarcitoria. Per le ragioni sopra esposte l'appello va accolto e per l'effetto, ad integrale riforma della gravata sentenza, vanno rigettate le domande spiegate in primo grado dall'attore. L'appellante ha inoltre dedotto di aver consegnato al , in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, altro televisore, modello LC70UI9362E Matricola C70UI9362EB4343915990100333, di cui ne ha chiesto la restituzione da parte dell'appellato, il quale ha confermato in giudizio di aver ricevuto il bene, sebbene contestandone, anche di quest'ultimo le qualità e la conformità. Va pertanto condannato l'appellato alla restituzione - per esserne stata fatta richiesta - della TV, modello LC70UI9362E Matricola C70UI9362EB4343915990100333, allo stesso consegnata, in esecuzione della pronuncia riformata. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si pongono secondo soccombenza a carico dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenuto conto delle fasi espletate e del valore di lite.
4 Infine, non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante, considerando il principio secondo cui: “la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del
“quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998; conf. Cass. sentenze 3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e ancora: “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (Cass. 6 - 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1514/2019 resa dal Giudice di Pace di NO, rigetta le domande proposte in primo grado dall'appellato, con condanna dell'appellato alla restituzione della TV, indicata in parte motiva, consegnata dall'appellante in esecuzione della pronuncia riformata;
- CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante
[...] delle spese del doppio grado di giudizio, che si liq Parte_1 ado nell'importo di € 1.265,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 1.700,00 per compensi, oltre esborsi, spese e accessori come per legge se dovuti;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in data 28.2.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2209 R.G. dell'anno 2019 vertente TRA C.F. e P.IVA n. , con Parte_1 P.IVA_1
persona del su atore delegato e legale rappresentante, p.t., rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avvocati Riccardo Rossotto e Monica Togliatto del Foro di Torino e dall'Avv. Augusto Nuzzi del Foro di Napoli, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Falcone in NO, via Fratelli del Gaudio, n. 63 in forza di procura in atti APPELLANTE E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 alla via Due Principati, 274 (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 giusta procura in atti dall'Avv. ll'Avv. Giuseppe Sasso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in NO alla Via Circumvallazione n. 3 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di NO n. 1514/2019 CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1514/2019 con cui il Giudice di Pace di NO ha accolto la domanda presentata da condannando l'odierno Controparte_1 appellante alla sostituzione del telev procedimento con altro avente le stesse caratteristiche, oltre al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del convenuto;
rigettato l'eccezione di prescrizione oltre che di decadenza dall'azione ex art. 1490
1 c.c. e art. 130 cod. consumo;
ha ritenuto fondata, in ogni caso, la domanda spiegata dall'attore in primo grado. L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata con sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellato al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; ha spiegato appello incidentale chiedendo in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di NO: di rigettare l'appello spiegato dalla società di condannare la società Parte_1 Pt_1 alla sollecita sostituzione del tele ali dimensioni, caratteris
[...] rmità del similare prodotto marca SHARP modello AQUOS TV 3D Icd LC70LE 747EN, di cui è causa, ovvero, la restituzione della somma già versata con l'aggiunta di interessi di legge dalla domanda;
di nominare un consulente tecnico esperto in elettronica, affinché verifichi e relazioni sui difetti, vizi e difformità segnalate sul televisore in questione;
di condannare la società Pt_1
al pagamento del risarcimento dei danni causati dal mancato uso e
[...] ento del bene acquistato oltre quelli per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dalla Scrivente - subentrata alla trattazione solo a far data dal 5.5.2022 - per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, introitata in pari data in decisione con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********** L'appello è fondato e deve essere accolto. Questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia in base al principio della c.d. ragione più liquida ed assorbente, in forza del quale il Giudice non è tenuto ad esaminare tutti i punti controversi, ma può decidere la causa sulla scorta della ragione ritenuta assorbente e decisiva. In virtù del principio della ragione più liquida, al Giudice è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Tanto premesso, in punto di accoglimento dell'appello è assorbente la fondatezza del motivo riferibile alla carenza di legittimazione passiva di Parte_1
[...] atamente, tale motivo di appello è incentrato sull'assenza di un contratto di vendita stipulato tra e il geom. Parte_1 [...]
, dal momento che risulta provato e non contestato – anche nell'ambito CP_1
grado di giudizio – che le due parti non abbiano mai intrapreso reciprocamente un rapporto di natura contrattuale, non figurando
[...]
[..
[...] quale venditore del prodotto ovvero produttore e neppure Controparte_2 parte della filiera distributiva. L'attore in primo grado ha difatti spiegato azione contrattuale volta a far la responsabilità di ” per il prodotto ritenuto difettoso (per vizi dello Pt_1 schermo), chieden sostituzione del bene con altro avente medesime caratteristiche o comunque la restituzione del prezzo di vendita versato per l'acquisto, oltre al risarcimento del danno per inadempienza del contratto di vendita. L'attore, sempre in primo grado, ha inoltre premesso in fatto di aver acquistato il televisore presso la ditta C. Store 24 di con sede in CP_3
Racale (LE) pagando il corrispettivo a mezzo vaglia postale;
di aver segnalato alla ditta con sede in Via Nazionale Torrette di Mercogliano, Controparte_4 quale tecnica , vizi del televisore, chiedendone la Pt_1 riparazione;
di aver inviato in data 22 osto 2026, dopo numerosi solleciti alla ditta , un invito-diffida alla ditta e alla , CP_4 CP_4 CP_4 Pt_1 rapp “deludente” della ripara hiede sostituzione del televisore, senza ricevere riscontro;
che solo dopo ulteriore sollecito, la società riscontrava alla diffida manifestando la propria Pt_1 disponibilità all'intervento di riparazione o alla sostituzione del bene;
che la società madre non provvedeva ad adempiere a quanto pattuito. La convenuta in primo grado ha invece negato di essere produttrice, né parte della filiera distributrice, né - per stessa ammissione del - venditrice, per avere CP_1 questi dedotto e documentato di aver acquistato il televisore dalla ditta C. Store 24 di . CP_3 ha difatti dedotto - e documentato - che il produttore Parte_1 lectronics Europe LTD, il quale risulta fabbricato in Giappone, come chiaramente evincibile dalla targhetta riportata sul retro della TV per cui è causa;
che il venditore è - per stessa ammissione dell'attore in primo grado - la ditta e che il fornitore/distributore, ossia Controparte_5 colui che avre tta venditrice, sarebbe un soggetto francese (Eollis Lab 3), il quale presumibilmente su richiesta della ditta C. Store 24 avrebbe consegnato la TV al , come evincibile dalla bolla di consegna datata CP_1
5.1.2015, emessa da BRT, co nte “Eollis Lab 3” Paris Avenue De La Grande Armee 43-4 e destinatario Via G. TO NO (cfr. all. 2 Controparte_1 prod. primo grado ). Parte_1
Il Giudice di prim to la legittimazione passiva di
[...] dal fatto che la stessa non abbia smentito la “paterni Parte_1 nota del 20.9.2016, allorquando, in riscontro alla missiva del , prendeva in carico la richiesta del consumatore. CP_1
Tut va osservato come siffatta missiva sarebbe riferibile al servizio di assistenza tecnica, non dimostrando la sussistenza di un contratto di vendita, sulla base del quale fondare la relativa azione di garanzia;
né può avere alcuna rilevanza la presenza del marchio ” sul televisore, dovendo questo riferirsi all'azienda Pt_1 madre e alla sua riconosc al più collegabile a Sharp Electronics Europe LTD, come si evince chiaramente dall'etichetta apposta sul retro del televisore stesso.
3 Attesa la natura contrattuale dell'azione intrapresa dal geom. nei confronti CP_1 di volta ad ottenere la sostituzione del televisore Parte_1 ov versato in origine con l'aggiunta di interessi di legge, ne consegue che la stessa non può essere accolta, difettando quest'ultima della necessaria titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Non si è, infatti, in presenza di un rapporto trilatero, bensì di una classica “vendita a catena”, in cui all'acquirente spettano due differenti azioni: quella contrattuale, che sorge nei confronti del solo diretto venditore – nel caso di specie la ditta
[...]
- e quella extracontrattuale, esperibile dal comprat Controparte_5 contro il produttore – da identificarsi nell'azienda madre, quale non sarebbe comunque Parte_1
Nel caso non è Parte_1 intercorso alcun rapporto negoziale: infat onsumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa;
né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa”, così Cass. civ. Sez. II, 27/07/2017, n. 18610. Nella specie, difetta la legittimazione passiva - recte la titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio - di in quanto non rivestente Parte_1 la qualità di produttore, n el bene di consumo. Non vi sono, dunque, i presupposti per ritenere che la Parte_1 possa essere considerata in alcun modo parificata al
[...] licazione delle regole del Codice del Consumo, la cui ratio è quella di individuare con sicurezza i soggetti contro cui il consumatore possa agire in via risarcitoria. Per le ragioni sopra esposte l'appello va accolto e per l'effetto, ad integrale riforma della gravata sentenza, vanno rigettate le domande spiegate in primo grado dall'attore. L'appellante ha inoltre dedotto di aver consegnato al , in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, altro televisore, modello LC70UI9362E Matricola C70UI9362EB4343915990100333, di cui ne ha chiesto la restituzione da parte dell'appellato, il quale ha confermato in giudizio di aver ricevuto il bene, sebbene contestandone, anche di quest'ultimo le qualità e la conformità. Va pertanto condannato l'appellato alla restituzione - per esserne stata fatta richiesta - della TV, modello LC70UI9362E Matricola C70UI9362EB4343915990100333, allo stesso consegnata, in esecuzione della pronuncia riformata. Le spese di lite del doppio grado di giudizio si pongono secondo soccombenza a carico dell'appellato, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del d. m. vigente, tenuto conto delle fasi espletate e del valore di lite.
4 Infine, non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza di alcuna inerente allegazione e prova da parte dell'istante, considerando il principio secondo cui: “la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia “dell'an” sia del
“quantum” o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.' (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1200 del 6.2.1998; conf. Cass. sentenze 3941/2002; n. 18169/2004; n. 15964/2009), inoltre: “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile” (Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza n. 21570 del 30.11.2012; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27534 del 30.12.2014) e ancora: “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa” (Cass. 6 - 2, ordinanza n. 3003 del 11.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, in composizione monocratica, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Marotta, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1514/2019 resa dal Giudice di Pace di NO, rigetta le domande proposte in primo grado dall'appellato, con condanna dell'appellato alla restituzione della TV, indicata in parte motiva, consegnata dall'appellante in esecuzione della pronuncia riformata;
- CONDANNA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante
[...] delle spese del doppio grado di giudizio, che si liq Parte_1 ado nell'importo di € 1.265,00 e per il giudizio di gravame nell'importo di € 1.700,00 per compensi, oltre esborsi, spese e accessori come per legge se dovuti;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in data 28.2.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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