Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4517/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2931/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
17.03.2023 e non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Parte_1
Ferrara n.20 C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Lo C.F._1
Coco (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio di C.F._2
quest'ultimo, in Volla (Napoli) alla Via Rossi n°49, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado;
Appellante
E
(P. Iva C.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 P.IVA_1 P.IVA_2
società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla
Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A e, per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2 C.F._3
, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Milano alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata
) ed Andrea Ornati (C.F. con studio in C.F._4 C.F._5
La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti per notaio dottssa di Milano del 15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. Persona_1
2163, in atti;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2425/2019 del Tribunale di Napoli, depositato in cancelleria il 02/04/2019, notificato in data 19/04/2019, recante l'importo di euro 24.394,89, oltre interessi legali e spese del procedimento. Premetteva che in ricorso veniva dedotto:-che, in data 23/06/2016, la si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari CP_1
nella titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale capogruppo del
Gruppo Bancario “Monte dei Paschi di Siena”, avente causa di Consum.it S.p.A; -che tale credito trovava origine da un contratto di finanziamento n. 4781724 concesso allo dalla Consum.it, poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_1
S.p.A., per l'importo complessivo di euro 24.394,89. L'opponente eccepiva: la propria carenza di legittimazione passiva;
l'inesistenza, l'inammissibilità, la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che l'atto era stato notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo a causa delle ambigue indicazioni contenute in ricorso;
la carenza di legittimazione attiva per mancanza dei requisiti e per inosservanza delle disposizioni di cui al TUB;
la carente notifica della cessione al debitore ceduto;
la violazione della buona fede e della diligenza contrattuale per la mancata notifica al debitore della avvenuta cessione. In conclusione, l'opponente chiedeva accogliersi le eccezioni sollevate e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese del giudizio di opposizione. Si costituiva l'opposta l' spiegando le seguenti testuali conclusioni: “In CP_1
via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2425/20199, R.G. n. 7478/2019, del 02/04/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per
l'effetto, confermare il d decreto ingiuntivo n. 2425/20199, R.G. n. 7478/2019, del
02/04/2019 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il al pagamento in favore della società Parte_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
L'opposta evidenziava che era sicuramente evincibile dal ricorso monitorio l'esatta individuazione del debitore con il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza, esattamente corrispondenti a quanto poi riportato nel decreto ingiuntivo opposto con l'unico refuso relativo al luogo di nascita che, in ricorso, veniva indicato in “Chiaiani (NA)”, anziché in “Napoli (NA)”. Inoltre, rimarcava la ritualità della cessione del credito, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., e l'avvenuta notizia della stessa i debitori ceduti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva decisa ai sensi dell'art
281 sexies cpc.
Con sentenza n. 2931/2023, pubblicata in data 17.03.2023, il Tribunale di Napoli così provvedeva in dispositivo: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge”.
Il Giudizio di Appello , con atto di citazione notificato in data 13.10.2023, proponeva Parte_1
rituale appello avverso la suindicata sentenza.
Con un primo motivo di appello, “eccepiva la carenza di Parte_1
legittimazione passiva”, rilevando di non essere il soggetto tenuto a pagare il credito vantato dalla società ricorrente con il decreto opposto. Evidenziava che, in data
19.04.2019, a veniva notificato il decreto ingiuntivo e così Parte_1
apprendeva che le prime tre pagine del ricorso per decreto ingiuntivo indicavano un soggetto diverso dalla sua persona, in quanto a pag. 2 del ricorso, notificato dagli Avv.ti
Zurlo ed Ornati, si indicava “il sig. c.f. , Parte_1 C.F._6
nato a [...] il [...] e residente in [...] sc. B,
80131 Napoli”, di contra, il provvedimento del Giudice, Dott.ssa Frallicciardi, avvertiva “il debitore ingiunto C.F. Parte_1
”, nato a [...] il [...] ed residente in [...]
Ferrara 20,cap. 80143. Rilevava, pertanto, che il decreto riportava i dati anagrafici corretti dell'opponente, odierno appellante.
Con un secondo motivo di gravame, eccepiva “la nullità, inefficacia e/o inesistenza del presente decreto ingiuntivo ex artt. 633 cpc, art. 161, primo comma, cod. proc. civ., art. 188 disp. attuaz. c.p.c.; art. 644 cpc.”. Osservava che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe palesemente nullo, inesistente o, quantomeno, inefficace in quanto, come rappresentato al primo motivo di appello, non sarebbe il Parte_1
debitore della pretesa creditoria avanzata dalla poiché il ricorso Controparte_1
notificato menzionava tale Sig. , nato a [...] il Parte_1
04.06.1950 C.F. (D.I. Concesso n. 2511/19), allegando allo C.F._6
stesso il provvedimento di concessione del D.I. Rg 7478/19 (D.I. n.2425/2019) assegnato alla dr.ssa Frallicciardi. Lamentava l'appellante che la controparte avrebbe in tal modo attestato falsamente la conformità del decreto ingiuntivo depositato e del ricorso per decreto ingiuntivo. Rimarcava che nel decreto ingiuntivo opposto e notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 19.04.2019 non risultava corrispondente la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di nascita e la somma ingiunta ab origine con quello depositato nel fascicolo telematico da parte dell'odierna appellata. Rilevava, altresì, di aver sporto atto di querela-denuncia, in data 15 maggio 2019, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ufficio Registro Notizia di reato.
Con un terzo motivo di censura eccepiva il “difetto di legittimazione attiva ad agire per mancanza dei requisiti ed inosservanza delle disposizioni di cui al T.U.B”.
Lamentava l'appellante che non sussisterebbe la legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito.
Con un quarto motivo eccepiva “l'inefficacia della cessione del credito per mancata notifica al debitore-opponente ex artt. 1264-1265 c.c. ed art 58 T.U.B.”. Rilevava che per rendere opponibile al debitore la cessione e obbligarlo ad adempiere nelle mani del cessionario, le parti dell'accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo e che, in assenza di notificazione o di accettazione, è addossato sul cessionario l'onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.
Con un quinto motivo di doglianza l'appellante eccepiva “la violazione della buona fede e della diligenza contrattuale ex art. 1375 c.c. e art. 1176 c.c. per mancata notifica della cessione del credito al debitore-opponente”. Deduceva che la conoscenza della cessione sarebbe il risultato di situazioni oggettive dell'avvenuta cessione idonee a giustificare, in base alle regole della buona fede e della normale diligenza, la convinzione che la cessione si sia verificata.
Tanto esposto, l'appellante spiegava le seguenti testuali conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2931/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile II, Giudice Dott. Aldo Aratro, nell'ambito del giudizio N.R.G.
17075/2019, depositata in data 17/03/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1.Revocare
l'opposto Decreto Ingiuntivo decreto n. 2425/19, R.g. n. 7478/2019, emesso dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi il 15/03/2019 e depositato in cancelleria il 02/04/2019, notificato in data 19/04/2019, per le motivazioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e all'atto di appello;
2.
Accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o inesistenza del Decreto Ingiuntivo n.
2425/19 per errata indicazione del presunto debitore.
3. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ad agire nei confronti del sig. Parte_1
c.f. .
4. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva C.F._1
ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito.
5. Accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del credito per mancata notifica al debitore- opponente ex artt. 1264-1265 c.c. ed art 58 T.U.B.. 6. Accertare e dichiarare violazione della buona fede e della diligenza contrattuale ex art. 1375 c.c. e art. 1176 c.c. per mancata notifica della cessione del credito al debitore-opponente.
7. Condannare
l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito, avv. Flavio Lo Coco, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde, oltre Maggiorazione, CPA ed
IVA, come per legge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellata come rappresentata, Controparte_1
concludendo come innanzi: “In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità del gravame proposta dal sig. per violazione dell'art. 342 Parte_1
c.p.c..; In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2425/2023 del 17/03/2023 depositata in pari data”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione collegiale ex art 352 cpc.
I Motivi della decisione.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi, avendo riguardo alla questione relativa alla carenza di legittimazione passiva e all'individuazione dell'effettivo debitore della pretesa creditoria di cui alla domanda monitoria proposta dall'odierna appellata.
Sul punto, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, si è espresso stabilendo che: “E' infine infondata l'eccezione dell'opponente circa una asserita inesistenza/nullità, o inefficacia, del decreto ingiuntivo per la ivi contenuta errata indicazione della sua data e luogo di nascita, nonché codice fiscale. Sul punto, appare sufficiente ribadire quanto condivisibilmente già evidenziato dal giudice precedente titolare del fascicolo, con l'ordinanza 21.10.2020: “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali
l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti (cfr., ex multis, Cass. n. 6352/2014). Nel caso di specie, va escluso che vi sia stata incertezza in ordine alle parti in causa, dovendosi ritenere che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo atteso che: - il decreto monitorio è stato notificato presso l'indirizzo di residenza dell'ingiunto e quest'ultimo ne ha certamente avuto conoscenza, avendo spiegato tempestiva opposizione;
- tanto il ricorso monitorio originale depositato nel fascicolo monitorio (a cui l'ingiunto ha avuto accesso a seguito della notificazione del provvedimento monitorio) quanto il decreto ingiuntivo emesso da questo giudice e qui opposto recano la corretta indicazione del nominativo dell'ingiunto; - nessun dubbio in ordine alla riferibilità del provvedimento d'ingiunzione all'odierno opponente poteva porsi tenuto conto che tutta la documentazione allegata al ricorso (in primis il contratto di finanziamento allegato) è a lui inequivocabilmente riferibile.
L'appellante ha insistito nella erronea indicazione del presunto debitore da parte dell'odierna appellata nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di notifica e nella negazione di essere legittimato passivo e debitore della somma ingiunta, richiedendo una rivalutazione degli atti processuali.
Le doglianze dell'appellante non colgono il segno per le considerazioni innanzi esplicitate.
Da una semplice lettura del ricorso telematico per decreto ingiuntivo, si evince che il debitore è stato esattamente individuato con il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo di residenza, esattamente corrispondenti a quanto poi riportato nel decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Frallicciardi, che è stato notificato allo in data 19/04/2019, con l'indicazione dell'importo dovuto Parte_1
corrispondente esattamente alla richiesta di cui al ricorso telematico.
Ciò posto, del tutto corretta è la motivazione della sentenza appellata, che esclude qualsiasi incertezza nell'individuazione della parte debitrice, stante il raggiungimento dello scopo dell'atto sulla base degli indicati elementi valutativi, a cui va aggiunto anche l'ulteriore elemento relativo al numero di registro generale del procedimento ingiuntivo (7478/2019), pure riportato nel decreto ingiuntivo notificato, corrispondente al ricorso monitorio depositato nei confronti dell'odierno appellante.
L'appello proposto è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c, con riguardo al terzo, quarto e quinto motivo di gravame, atteso che le censure ivi enunciate dall'appellante sono una semplice e pedissequa riproposizione dei motivi di opposizione avanzati con il giudizio di primo grado senza alcuna innovazione in grado di appello.
Con il gravame in esame, infatti, l'appellante si è limitato a riproporre le medesime eccezioni avanzate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo senza però confrontarsi, in alcun modo, con la sentenza e l'ampio percorso argomentativo svolto dal primo Giudice nel rigettare i medesimi motivi di opposizione.
Ciò risulta evidente dalla stessa formulazione ed esposizione dei motivi di appello che sono identici, sia nella rubrica che nel contenuto, ai motivi di opposizione a decreto ingiuntivo.
In altri termini, l'appellante non ha contrapposto alcuna specifica ragione di critica alle motivazioni poste dal primo Giudice a fondamento della ritenuta dimostrazione della titolarità del rapporto, dal lato attivo, in capo alla cessionaria mediante la richiamata produzione dell' “estratto della Gazzetta Ufficiale n. 117 del 06.10.2018, P. II, contenente l'avviso di cessione del credito in discorso, riferito ai finanziamenti personali i cui criteri indicati si riscontrano nella fattispecie”, nonché della ritenuta sufficienza, quanto alla notificazione della cessione, quale atto a forma libera, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o, successivamente, dell'introduzione di un giudizio ordinario e, nella specie, del ricorso per decreto ingiuntivo e anche del relativo giudizio di opposizione.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass. n. 27199/2017). Ancora,
"L'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art.
54, comma 1, lett. c) bis convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma
o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n. 21336/2017).
Alla luce di quanto sopra illustrato, i primo due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati con conferma della sentenza appellata, mentre i restanti motivi sono inammissibili, ai sensi dell'art 342 cpc.
Le spese di giudizio
1 Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate.
2 Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta il primo e secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Dichiara l'inammissibilità del terzo, quarto e quinto motivo di appello;
c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 3.933,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
d) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio