TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1827/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C. F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 derda ciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Fazio, sito in Trento, in Via G. D. Romagnosi n. 26, in virtù di procura allegata agli atti,
-Attore - E (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Girardi, ed elettivamente domiciliata in Trento, in Via del Brennero n. 139, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Girardi, in virtù di procura allegata agli atti
- Convenuta - NEI CONFRONTI
(C.F. ) e (C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
) fi dizio, C.F._3 ello ed Alberto Garlanda ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Torino (TO), in Via Pietro Giannone 10, in virtù di procura speciale alle liti allegata agli atti,
- Convenuti - E
, entrambi residenti in Controparte_4 parsi né costituiti,
- Convenuti contumaci -
1 **** OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 01/09/2017, alle ore trovava a bordo della motocicletta Tg. DP17398, marca Beta Modello ALP200, di proprietà del padre, su cui IAggiava come passeggero anche Parte_2
n Corso Sommeiller, LO IA SA (doc. Persona_1
a fermo all'intersezione semaforica posta al termine del cavalcaIA con direzione Corso Re Umberto: allo scattare della luce verde per la propria direzione riprendeva la marcia, essendo intenzionato ad attraversare l'incrocio e proseguire senza effettuare svolte, quando l'autovettura Fiat Punto tg DH862JF, di proprietà, al momento del sinistro, di , e (quali Controparte_5 CP_4 CP_2 CP_3 eredi del g c es e della Persona_2 vettura) e condotta da , effettuando una svolta a sinistra Controparte_4 senza accordare la do ai veicoli che proseguivano nella loro direzione di marcia, urtava il motociclo, facendolo cadere a terra e colpendo, altresì, il conducente ed il passeggero;
- a seguito dell'urto, veniva trasportato presso l'Ospedale CTO Parte_1 di Torino: veniva di la seguente diagnosi: “Frattura chiusa parete posteriore acetabolo sinistro, con comparsa di deficit dorsoflessione piede sinistro. Frattura spiroide incompleta II mtc mano destra”;
- in sede penale veniva acclarata la responsabilità esclusiva di CP_4
(sentenza n. 539/20 del Tribunale di Torino, VI Sez. p
[...]
04/03/2020, e in quello d'impugnazione, anch'esso ormai concluso con sentenza n. 4162 della Corte d'Appello di Torino, IV Sez. penale, cui l'imputato non ha interposto impugnazione e passata in giudicato),
- in data 15/07/2022 conveniva in giudizio, , gli eredi di Controparte_4
– ovvero e la IA , Persona_2 Controparte_4 Controparte_6 ere la co ltimi, in solido accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_4 causazione del sinistro stradale, al risarcimento d attore, con un danno biologico pari al 38-40 per cento, così valutati dal consulente medico legale di parte Dott. , chiedendo la somma Persona_3 complessiva di Euro 1.092.91 356.598,25 per il danno biologico, morale e/o esistenziale ed Euro 736.316,27 per il danno patrimoniale;
- ha ricevuto un pagamento parziale da parte dell'ZI per l'importo di Euro 220.000,00,
2 - ha versato nel mese di Gennaio 2022 al proprio legale, a titolo di acconto, Euro 15.000,00 per le prestazioni rese, ritenendo che tale somma dovrà essere liquidata, quale danno emergente, all'attore ex art. 1223 c.c. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, PreIA, del caso, ammissione delle prove per testimoni ed interrogatorio formale sui fatti di cui in narrativa che ci si riserva di dedurre in capitoli di prova, nonché del fascicolo integrale del procedimento penale RG 21795/2017 del Tribunale Penale di Torino nei confronti del sig. ; Controparte_4
Accertare e dichiarare il sig. , residente in [...]
Badino n. 27, quale conduc at Punto tg DH862JF, di proprietà degli eredi dell'intestatario sig. - ovvero il sig. la sig.ra Persona_2 Controparte_4
e il sig. ico responsabile è causa, e CP_2 CP_3 conseguente dichiararlo tenuto e condannarlo, in solido con il sig. Controparte_4 residente in [...], la sig CP_2 residente in [...], e il sig. CP_3 residente in [...] sc. E int.3,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_6
Donne lavoratrici n. 2, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, e quindi: “In favore del sig. per il danno biologico, morale e/o Parte_1 esistenziale, la somma di € nché € 736.316,27 per il danno patrimoniale, per un totale di € 1.092.914,52, o altra veriore somma che sarà ritenuta dovuta, da cui dovrà detrarsi quella di € 170.000,00 già versatagli in data 17/04/2019 e di € 50.000,00 in data 23/03/2020 dalla convenuta IA, con rivalutazione e interessi compensativi dal fatto al pagamento;
Rimborsare altresì all'attore le spese legali stragiudiziali corrisposte al legale pari ad € 15.000,00; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la IA assicurativa CP_1 evidenziando che:
- la responsabilità del sinistro non può essere interamente a carico del veicolo Fiat Punto, sussistendo una responsabilità concorsuale del conducente della motocicletta marca Beta Modello ALP200, targata DP17398, condotta da;
Parte_1
- l'art. 2054 c.c. pone a conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di responsabilità solidale La circostanza che il conducente la vettura Fiat Punto abbia omesso di dare la precedenza non può far ritenere, per ciò solo, superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo necessario, accertare, altresì, che anche l'altro conducente coinvolto abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del Codice della Strada ed immune da colpa generica;
- il consulente nominato dalla difesa di , Ing. Controparte_4 Persona_4 ha accertato che il motociclo di affa Parte_1 semaforo rosso prima di occupa io, essendo sopraggiunto 3 nell'incrocio in velocità, mentre l'autovettura stava già svoltando a sinistra, ciò risulterebbe confermato anche dalle dichiarazioni dei testimoni oculari e (cfr. sub docc. 3 e 42), nonché dalle fotografie raccolte CP_4 Per_5 asi ai militari intervenuti (cfr. sub doc. 5);
- l'avvenuta definizione del procedimento penale instaurato nei confronti di risulta, di per sé, idonea ad invertire l'onere della prova Controparte_4 in re nei termini sopra;
- la IA convenuta ha provveduto a risarcire a controparte il danno, tenendo conto del concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del sinistro, versando la somma complessiva di Euro 220.000,00 e tale somma deve ritenersi integralmente satisfattiva dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti;
- contesta il nesso causale tra l'evento e le lesioni fisiche lamentate da controparte, nonché la quantificazione degli asseriti danni indicati dall'attore;
- contesta le asserite ripercussioni ex adverso lamentate, nonché la riconducibilità rispetto al sinistro di cui è causa dovendo le stesse essere oggetto di precise allegazioni e prova;
- contesta, in quanto priva di efficacia probatoria la relazione psicologica prodotta da controparte (cfr. sub doc. 15 fascicolo attoreo);
- in ordine al danno patrimoniale, contesta le spese mediche e l'asserita
“incapacità lavorativa” dell'attore, in quanto al momento del sinistro, non era impiegato in alcuna attività lavorativa. Parte_1 ali assunti difensivi la parte convenuta ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In IA principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei veicoli coinvolti nel sinistro di data 01.09.2017, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti di volte ad ottenere la condanna della predetta IA al pagamento CP_1 del sarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig.
- in IA subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto Parte_1
a somma già versata da ante causam in favore del sig. CP_1 pari a euro 220.000, ni caso: con vittoria di spese e Parte_1 onali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
3. Si sono costituiti ritualmente in giudizio e , CP_2 CP_3
i quali hanno dedotto che:
- la sentenza n. 539/20 del Tribunale di Torino, VI Sezione penale, del 04/03/2020, ha riconosciuto responsabile del reato di Controparte_4 lesioni personali stradali gravi uo carico, liquidando una provvisionale di Euro 50.000 - già corrisposta dalla , Controparte_7 in data 23/03/2020- da imputarsi sulla liquidazione definitiva e la sentenza n. 4162/2021 della Corte d'Appello di Torino IV, sez. penale, del 29/07/2021, ha confermato la pronuncia di primo grado;
4 - la domanda è improcedibile per IA del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con ogni conseguenza di legge;
- la Fiat Punto condotta da era assicurata presso la Controparte_4 [...] al momento de pagnia assicurativa è te CP_6
i esponenti in forza del contratto assicurativo, manlevandoli da ogni richiesta e pregiudizio;
- la sentenza penale non preclude al giudice civile un'autonoma valutazione in ordine sia alla responsabilità dei conducenti secondo i canoni civilistici, con annessa graduazione, che alla concreta esistenza del danno ed alla verifica del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno patito;
- l'entità delle lesioni patite e i relativi pregiudizi non risultano provati, tenuto anche conto che la perizia medico legale dalla stessa prodotta è - ovIAmente- priva di qualsivoglia valore probatorio;
- l'attore aveva l'onere di provare i danni anzidetti;
- l'attore che per tre anni, dal 2012 al 2015, assume di aver svolto l'attività di apprendista litografo ritiene di non poter svolgere alcun altro lavoro, ad es. impiegato, induce quindi la parte convenuta a ritenere fondata la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del triplo della pensione sociale per 41 anni. Sulla scorta di tali assunti difensivi, le parti convenute hanno rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “NEL MERITO -Previo accertamento del grado di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, accogliere o respingere le domande attoree nella misura di quanto rigorosamente accertato e dimostrato, secondo giustizia e Dichiarare e condannare la compagnia , CP_8 in persona del suo legale rappr. p.t., a tenere indenni e manlevati i Sigg. CP_2 [...]
, per quanto da questi ultimi eventualmente dovuto al Sig. per CP_3 Parte_1 ggetto di causa;
Con riserva di formulare istanze istruttorie ge. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi, diritti, onorari, spese, esposti ed ogni accessorio di legge”.
4. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti convenute, di cui occorre dichiarare la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico-legale. Le altre richieste istruttorie non venivano ammesse per i motivi indicati nel provvedimento del 27.03.2023, alle cui motivazioni si rimanda per relationem. All'esito dell'attività istruttoria, con ordinanza a verbale di data 9 Ottobre 2024, è stato disposto rinvio all'udienza del 19 Febbraio 2025, per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale ultima udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
5 5.1. In comparsa conclusionale l'attore ha ripercorso le ragioni sottese alla difesa come narrate in atto di citazione, evidenziando le risultanze della CTU medico-legale, laddove è emersa “la compromissione dell'esistenza del danneggiato, in relazione alla qualità della sua vita sociale, economica e familiare goduta precedentemente all'evento dannoso”, che dovrà necessariamente ingenerare, per quanto riguarda la quantificazione del danno subito, un incremento del mero dato tabellare, con sensibile personalizzazione in aumento, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per le prove non ammesse.
5.2. In comparsa conclusionale, la Società convenuta ha insistito sulla mera prospettazione del danno patrimoniale, in quanto neppure il CTU ha ritenuto che “non risulta agevole definire come le menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere”, sicché l'attore non avrebbe provato l'oggetto della domanda, né le circostanze su cui essa si fonda. Inoltre, essa ha ribadito che le spese legali per l'attività svolta dal legale avversario non presentano i requisiti dell'autonomia, dell'utilità e della necessità dell'attività di assistenza stragiudiziale, riportandosi alle conclusioni rassegnate.
5.3. In comparsa conclusionale i convenuti e si sono CP_2 CP_3 riportati al loro atto di costituzione.
6. Ciò posto, la domanda è solo in parte fondata e, come tale, risulta suscettiva di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
6.1. Sulla domanda di improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita, giova considerare quanto segue. Risulta dagli atti che parte attorea abbia formulato ben tre distinti inviti alla negoziazione assistita, a cui la Compagnai Assicurativa ha sempre negato il consenso a partecipare, mentre i convenuti e CP_2 CP_3 hanno accettato. A riguardo, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 162 del 2014, prevede che: «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2, dell'art. 3 citato dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), ovvero il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione. L'iter procedimentale si compone di varie fasi: 1) l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) la risposta (positiva o negativa) all'invito; 3) la redazione e sottoscrizione della convenzione di
6 negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'«espletamento» della procedura;
4) lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia. Il legislatore, operando, dal punto di vista semantico, una distinzione tra l'«esperimento» del procedimento di negoziazione assistita, cui è subordinata la procedibilità della domanda, e l'«espletamento» della procedura medesima, ha ritenuto sufficiente che le parti sperimentino la possibilità di addivenire ad un accordo. Nel caso di specie, a fronte della richiesta risarcitoria elevata e la manleva esercitata dai sig.ri , la mancata adesione dell'ZI , ha CP_4 di fatto vanificato ositivo della negoziazione. Peraltro, non si ravvede una condotta elusiva dell'attore che, più volte, ha formulato l'istanza nell'intento di addivenire a una soluzione stragiudiziale. Inoltre, emerge per tabulas che l'attore si sia attivato per l'esperibilità della negoziazione, avendo formulato ben tre distinte richieste (si v. lettere del 25.05.2020; del 23.11.2021; del 03.02.2022). Considerata la fattispecie e la condotta attiva assunta dall'attore, nonché le difese delle convenute, la condizione di procedibilità può ritenersi avverata.
6.2. Ciò posto in rito, occorre esaminare il merito della controversia. La contestazione della pretesa azionata da parte attorea non concerne tanto l'an debeaur, dal momento che il fatto storico non è contestato nella relativa dimensione fenomenica, essendo invece oggetto di diverse censure le condotte dei singoli conducenti dei veicoli coinvolti e il contributo causale fornito in ordine alla verificazione dell'evento dannoso. La giurisprudenza ha messo in luce come, nel caso di scontro tra veicoli, ciascun conducente non deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (regola che vale per i pregiudizi cagionati a terzi estranei alla circolazione), bensì deve dimostrare la colpa o il concorso di colpa dell'altro (Cass. civ. sent. 13445 del 2004). Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede oltre all'accertamento della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza. È stato accertato dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 530 del 2020, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 4162-2021, la responsabilità esclusiva di , la cui condotta ha cagionato Controparte_4
7 i danni di cui l'attore chiede il risarcimento, e che integra un reato ossia, più precisamente, il delitto ex art. 590-bis c.p., per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché violazione delle norme delle Codice della Strada, quali gli artt. 140 e 145. Il Tribunale di Torino, nella citata sentenza (si v. pp. 5, 6 e 7), ha ricostruito la dinamica del sinistro, giungendo alla conclusione che “vi è stata la partenza con il verde della moto, che procedeva in direzione opposta alla Fiat Punto;
giunta quasi al termine dell'incrocio la moto si schiantava contro l'autoveicolo, che procedeva anch'egli col favore del verde ma svoltava improvvisamente a sinistra senza concedere la precedenza”. Quanto al nesso eziologico tra la condotta colposa e l'evento si legge a pag. 8, terzo capoverso, che “l'imputato era sicuramente in colpa perché ha violato l'art.145 cc. II C.d.S., che dispone che quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stanno comunque per intersecarsi, hanno l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salva diversa segnalazione. La condotta doverosa di un automobilista che decide di mutare il proprio percorso, svoltando a sinistra, consiste infatti nel dare la precedenza ai veicoli che gli stanno difronte”. Ed ancora, la pronuncia prosegue evidenziando come “la condotta rispettosa dell'art. 145, c. 2, del Codice della Strada era esigibile: la moto, ferma sulla linea di arresto posta al fondo del cavalcaIA, era assolutamente visualizzabile. o CP_4 non ha guardato correttamente ed attentamente o, in alternativa, ha compiuto una valutazione errata sul tempo che gli sarebbe stato necessario a completare la svolta. Deve dunque aderirsi all'imputazione che ascrive in IA esclusiva, all'imputato, reo di non aver rispettato l'obbligo di precedenza a chi proviene da destra, la verificazione dell'evento”. Sulla responsabilità esclusiva di si esprime in chiave Controparte_4 positiva anche la Corte d'Appell uale nella sentenza n. 4162-2021 ha statuito che: “Il comportamento doveroso violato fosse esigibile alla luce della piena visibilità dell'area di cosiddetta entrata in campo, nonché della estensione del suddetto intervallo di tempo, compatibile con il cosiddetto intervallo psico-tecnico di 1 secondo, e, quindi, con una deliberazione o determinazione di mancato avvio della manovra di svolta” (si v. p. 10 ultimo capoverso). “Non vi è pertanto alcun (ragionevole) dubbio circa l'esclusiva responsabilità del nella causazione CP_4 del sinistro atteso che il comportamento doveroso vio senz'altro evitato l'evento. In altri termini, le evidenze impongono una valutazione di esclusiva riferibilità causale del sinistro alla condotta colposa del medesimo ”. CP_4
Concorda il Giudice dell'Appello sulle gravi lesioni subite dalle parti offese e il correlato danno morale, ritenendo congrua la liquidata provvisionale di Euro 50.000,00, salvo ulteriore accertamento demandato in sede civile. Giova considerare che la sentenza del giudice penale la quale, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di 8 generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318, dello stesso avviso anche la sentenza della Cassazione, sez. III, 16 gennaio -5 maggio 2020, n. 8477). Per tale ragione, escluso il ricorrere dell'esimente del caso fortuito e in assenza della prova di una condotta di guida imprudente da parte del motociclista a titolo di concorso colposo, a nulla rilevando le doglianze delle parti convenute che risultano inidonee a scalfire gli esiti cui perviene il giudicato penale, la responsabilità nella causazione del sinistro viene riconosciuta in IA esclusiva in capo al conducente della Fiat Punto. Del resto, quanto già accertato in sede penale, in ordine alla dinamica dell'incidente, in parte qua il diverso profilo di valutazione del nesso causale, più attenuato in sede civile in virtù della regola del “più probabile che non”, non sono stati offerti dalle parti convenute elementi rilevanti sul piano probatorio, atti a fornire i criteri per una eventuale dosimetria delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti.
6.4. Ciò posto in tema di dinamica del sinistro e di attribuzione dei profili di responsabilità, occorre esaminare il profilo del quantum debeatur. Circa i danni non patrimoniali risentiti dall'attore, dalla CTU medico-legale espletata in corso di causa, le cui conclusioni si condividono poiché correttamente argomentate sotto il profilo logico e tecnico e frutto di indagini accurate e puntuali sul piano metodologico, è emerso che l'attore ha riportato la “frattura della colonna posteriore e dell'acetabolo sinistro con frattura spiroide incompleta del II metacarpo della mano destra” (si v. pp. 10-11 relazione tecnica). Il Consulente ha appurato che tali lesioni sono in diretto rapporto causale con il sinistro per quanto riguarda i singoli profili in auge nella medicina legale. Detti postumi, a parere del CTU, hanno determinato un ricovero presso l'Ospedale CTO di Torino dall'1/09/2017 al 14/09/2017, riconoscendo una invalidità temporanea totale in giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea totale, a cui devono essere aggiunti giorni 75 (settantacinque) di inabilità temporanea parziale al 75 per cento e giorni 120 (centoventi) di inabilità temporanea parziale al 50 per cento. Quanto al danno biologico permanente, esso è stato quantificato, sulla base dei più autorevoli baremes medico legali, nella misura del 35 per cento. Le attività dell'esistenza ordinaria precluse o assai limitate durante i periodi di inabilità temporanea includono: le attività dell'ordinaria esistenza che necessitano di deambulazione e, con minor rilevanza, la stazione eretta. Il CTU ha concluso affermando che: “Tenuto conto del tempo trascorso e dei dati clinici attuali, lo stato di salute del danneggiato non risulta essere suscettivo, con 9 certezza, probabilità o mera possibilità di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum”. Il Consulente non ha evidenziato precedenti morbosi e ha chiarito che
“non sussistono patologie preesistenti o sopravvenute ai fatti per cui è causa che abbiano avuto rilevanza causale sulle menomazioni conseguenti” (si v. p. 15 della relazione tecnica). Per quanto attiene le ripercussioni sullo svolgimento di attività lavorative, il CTU ha messo in evidenza delle incidenze su tale aspetto, “tenuto conto che il periziando era studente al momento del sinistro e allo stato sia in attesa di occupazione, non risulta agevole definire come le menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere. Se lo stesso fosse di tipo sedentario / impiegatizio non si configurerebbe un danno alla capacità lavorativa specifica, mentre se la mansione necessitasse di deambulazione per tratti medio/lunghi e/o stazione eretta prolungata, ovvero la necessità di impegno fisico protratto, si avrebbe perlomeno una precoce faticabilità e usura, condizionante il c.d. danno alla cenestesi lavorativa” (si v. p. 15 della relazione tecnica). Sostiene il Consulente che: “La difficoltà deambulatoria / di stazione eretta presentata risulterà parimenti a mio giudizio “scriminante” le scelte lavorative, per cui non si può escludere anche una possibile perdita di chances lavorative, risultando attendibilmente precluse tutte le attività lavorative che comportino la necessità di integrità psico-fisica degli arti inferiori, anche già a livello concorsuale (ad es. concorsi per l'assunzione nelle forze dell'ordine, corpo dei vigili del fuoco, polizia municipale, guardie forestali, ecc.)”(si v. p. 15 della relazione tecnica). Sulla base degli esiti dell'elaborato peritale, si ritiene di dover procedere alla liquidazione del quantum, tenendo in considerazione i valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, in cui si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione, in mancanza di precisi riferimenti normativi, trattandosi di lesione macro-permanente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20292 del 2012). Nel momento in cui si deve procedere alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, occorre chiarire che essa deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia nel periodo di convalescenza che successivamente, con ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali personali, con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato. Occorre tenere in considerazione gli effetti pregiudizievoli subiti in ordine alle attività ludico-sportive proprie dell'età, anche di tipo amatoriale, che richiedano l'integrità degli arti inferiori, quali ad esempio l'aver praticato, a livello amatoriale, prima del sinistro, degli sport;
così come l'alterazione della vita di relazione, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (rapportabile al cd. lucro cessante). Di tal guisa, così come avviene con riguardo alla lesione del bene-salute e, dunque, al cd. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un interesse 10 costituzionalmente protetto deve essere valutato e accertato all'esito di una compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 901 del 2018). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella sfera fisiologica della persona riportate a seguito del sinistro, sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e, quindi, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia riportato una frattura o un trauma complesso devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda su un apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti e sulle conseguenti limitazioni della vita di una persona. In tale evenienza, per provvedere all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, all'interno del quale si colloca il danno biologico senza esaurire le possibili conseguenze non patrimoniali di un evento dannoso, gli ulteriori pregiudizi lamentati devono essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione, in quanto ontologicamente diversi dal danno biologico, consistenti in uno stato d'animo di sofferenza interiore che non si identifica con le vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, non potendo la considerazione della sofferenza interiore patita dai danneggiato incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2022 e Cass. Civ., ord. n. 21630 del 2023). Nel caso che ci occupa, non vi è prova di circostanze specifiche che rendano il danno patito più grave rispetto alle conseguenze derivanti da pregiudizi analoghi e ultronei rispetto a quelli già oggetto di CTU, dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato concretamente e tempestivamente dedotto o provato in corso di causa, dovendosi ritenere ogni profilo evidenziato da parte attorea, ai fini della liquidazione personalizzata, già congruamente ristorato con i valori tabellari (atteso che le limitazioni denunciate incidenti sulle attività ludico-sportive proprie dell'età, anche di tipo amatoriale, quali il calcio e lo sci, come conseguenti alla lesione permanente, non eccedono in alcun modo quelle tipiche). Nell'applicare le tabelle si dovrà, dunque, considerare la voce del danno biologico con l'incremento per sofferenza soggettiva previso dalle tabelle stesse, tenuto conto dell'età del danneggiato, del tipo di pregiudizio subito e della durata dei trattamenti sanitari, e non si potrà procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione per come richiesta dall'attore, poiché non emergono elementi per poter procedere a siffatta maggiorazione.
11 Del resto, l'aumento personalizzato è consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard della tabella milanese (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2023). Emerge, infatti, dall'elaborato peritale che le incidenze sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana dell'attore siano state già ricomprese nel 35 per cento di danno biologico accertato dal CTU. Il fatto che l'attore praticasse delle attività sportive non rileva ai fini della personalizzazione del danno, dal momento che non è stato provato lo svolgimento di precise attività agonistiche o la pratica di uno sport a livello professionale, essendo svolte a livello amatoriale. Per tale motivo, il danno non patrimoniale liquidato si ritiene satisfattivo della pretesa azionata, non emergendo ulteriori elementi di prova idonei alla personalizzazione del danno alla salute e alla liquidazione separata del cd. danno morale, poiché il ragionamento presuntivo e il fatto notorio ammessi in questi casi come argomento da utilizzare per la decisione, non esonerano la parte che ne chiede il ristoro dall'onere di provarlo e che risulta non assolto nel caso di specie. Pertanto, si procederà alla liquidazione del danno non patrimoniale nell'importo sopra indicato e secondo i criteri di calcolo ivi esposti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2433 del 2024). Per tali ragioni, facendo applicazione delle tabelle milanesi (anno 2025), considerando l'età dell'attore (24 anni) al momento del sinistro, il danno non patrimoniale complessivamente patito va quantificato in Euro 174.792,90, a titolo di danno biologico risarcibile ed Euro 72.189,46, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile. In particolare, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU, si dovrà procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, partendo da un punto del danno biologico pari ad Euro 7.964,60 e da un punto base di ITT pari ad Euro 80,10 (ITT al 100 per cento x 15 giorni pari ad Euro 1201,47; ITT al 75 per cento x 75 giorni pari ad Euro 4.505,51 e ITT al 50 per cento x 120 giorni parti ad Euro 4805,88). Sulla scorta di tali parametri, si ottiene la somma di Euro 10.512,86 a titolo di danno biologico temporaneo. Dalla sommatoria delle poste risarcitorie dianzi indicate si ricava l'importo di Euro 263.479,02. A tali somme occorre aggiungere l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 41,3 per cento, tenuto conto degli esiti della CTU a riguardo, che ha quantificato il grado di sofferenza patito dall'attore nei periodi di inabilità totale e parziale. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito nuovamente – e questo preme in termini giuridici – che il cosiddetto “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi “esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, 12 dette tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico”, quello dell'“incremento per sofferenza” e quello del “punto danno non patrimoniale”, pari alla sommatoria dei primi due)” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26624 del 2023, sopra cit.). L'applicazione di tale maggiorazione, in termini di punto pesante, da calcolare sul danno biologico riflette del resto gli esiti della CTU, nella parte in cui gli aspetti dinamico-relazionali personali sono stati calcolati nel grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto, con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, dal momento che tale punto aggiuntivo esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (si v. p. 13 della relazione tecnica). Da tale somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, con le maggiorazioni dianzi indicate, va detratto l'importo già liquidato dall'ZI convenuta di Euro 220.000,00 (circostanza allegata e non contestata dalle parti), ottenendosi così la somma di Euro 43.479,02. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario IA IA rivalutato anno per anno. In particolare, in aggiunta a tale somma (risultante da valori monetari relativi al 2025, quindi, non soggetta a rivalutazione), dovranno essere corrisposti, dai convenuti, gli interessi compensativi (trattandosi di debito di valore), nella misura legale, calcolati nel seguente modo: la somma dovrà essere devalutata al momento della verificazione del danno, avvenuto il giorno 1 Settembre 2017 e, su tale importo, dovranno essere applicati gli interessi sulla somma IA IA rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno, fino alla data della sentenza. Sulla somma risultante, che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, costituisce oggetto di obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi corrispettivi, dalla data della sentenza al saldo. Si ritiene, inoltre, di condividere le conclusioni del C.T.U. in punto di valutazione della incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, laddove il consulente dell'ufficio, pur evidenziando che: “Il periziando era studente al momento del sinistro e allo stato sia in attesa di occupazione”, ha specificato come le “menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere” (si v. pp. 10 e 15 della relazione tecnica). Si ritiene di escludere il riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa sussistendo, invece, una incidenza sulla capacità dell'attore di produrre reddito, risarcibile come danno patrimoniale. In IA preliminare, deve rilevarsi che il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica assume natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione
13 alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481 del 04.11.2020). Ne consegue che trattasi di un danno che spetta sia al soggetto che sia già percettore di reddito da lavoro, sia a colui che non lo sia mai stato (come la casalinga: cfr. Cass. Civ. sent. n. 18092 del 2005) o non sia ancora in età lavorativa (cfr., con riferimento al minore, Cass. Civ., n. 608 del 2003), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17690 del 2020) o al momento del sinistro sia disoccupato e dunque senza reddito (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima. Deve rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia ribadito che, mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (cfr., ex multis, Cass., 12.10.2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (cfr., da ultimo, Cass. 9.11.2021, n. 32649; si veda anche Cass., 25.08.2020, n. 17690; Cass., 12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 del d.lgs n. 209 del 2005; Cass., 27.11.2015, n. 24210; Cass., 17.01.2003, n. 608). Nel caso di specie, l'attore, pur essendo disoccupato al momento del sinistro, ha allegato e provato di avere svolto in precedenza, sino al 2016, attività lavorativa di operaio, in particolare, di apprendista litografo con una retribuzione che nell'ultimo anno era di Euro 12.654,91. A causa del sinistro, si è trovato nell'impossibilità di svolgere l'attività precedente, nonché ha interrotto il completamento della scuola superiore ripresa nell'anno scolastico 2017-2018 (come da bollettino). Ebbene, si ritiene che dagli elementi così raccolti sia possibile desumere che, in assenza di sinistro, il danneggiato avrebbe trovato nuovamente lavoro quale operaio, attività che aveva svolto per alcuni anni e che si era 14 interrotta da circa un anno a seguito della ripresa degli studi e che probabilmente gli avrebbero consentito di acquisire anche una specializzazione. Lo stesso Consulente dell'ufficio ha ritenuto vi siano delle attività che risultano del tutto precluse all'attore, sebbene in numero limitato. Ritiene, dunque, questo Giudice, che non pare potersi seriamente negare la sussistenza di una incidenza delle menomazioni sulla capacità di produrre reddito dell'attore. In particolare, stante la natura dell'attività di operaio svolta dall'attore, deve ritenersi che le menomazioni nella accertata misura del 35 per cento riportate all'arto inferiore destro (in soggetto destrimane) integrino una perdita della capacità lavorativa specifica di operaio in capo all'attore, in misura da ritenersi equitativamente pari al 10 per cento, in considerazione dell'invalidità riconosciuta (ovvero 35 per cento) e del rilievo che le attività del tutto precluse all'attore sono limitate. Si reputa adeguato prendere a parametro del danno figurativo patito e patiendo il triplo della pensione sociale, così come indicato dalla stessa parte attorea (in alternativa alla media delle retribuzioni degli ultimi anni, parametro che non si reputa di poter assumere considerato che l'attore era disoccupato al momento del sinistro). Deve rilevarsi, invero, che l'art. 137 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede che, qualora il danneggiato da sinistro stradale lamenti una contrazione del reddito per i postumi o per l'inabilità temporanea, si deve assumere come riferimento il reddito (dipendente o autonomo) più alto tra quelli dichiarato nel triennio ante sinistro, essendo possibile fornire prova contraria, mentre “negli altri casi” ci si deve riferire al triplo della pensione sociale. La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 del cit. d.lgs. non costituisce una soglia minima in ogni caso spettante al danneggiato (cfr. Cass. 15.05.2012 n. 7531), non potendosi riconoscere al danneggiato un risarcimento per danno patrimoniale maggiore della retribuzione o del reddito effettivamente perso (cfr. Cass., 4.05.2016 n. 8896), né l'art. 137 ha la funzione di sollevare il danneggiato dall'onere della prova del suo reddito, dovendosi applicare solo in quei casi in cui sia effettivamente impossibile per il danneggiato fornire prova del reddito, ad esempio quando il danneggiato sia un minore (cfr. Cass. 30.09.2008 n. 24331) o un disoccupato, ovvero un soggetto che ha cercato lavoro rimanendo inoccupato (cfr. Cass.Civ., sent. n. 8896/2016 cit.) o una casalinga (cfr. Cass., 28.07.2005 n. 15823; Cass. 20.07.2010 n. 16896). Tale danno patrimoniale futuro va, poi, liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, ovvero moltiplicando l'importo riconosciuto per un coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in adeguata considerazione il cd. montante di anticipazione e, dunque, il vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma 15 in relazione ad un esborso che egli avrebbe concretamente effettuato solo in futuro (cfr. Cass., 16.03.2012 n. 4252). Nel caso di specie si ritiene, pertanto, di assumere come base per il calcolo di tale voce di danno il triplo della pensione sociale (rectius, assegno sociale, alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 137, c. 3, del d.lgs. n. 209/2005). Il triplo della pensione sociale ammonta ad Euro 21.008,52, pari al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale per l'anno 2025 (quale importo annuo dell'assegno sociale per tredici mensilità, laddove ciascuna mensilità è pari ad Euro 538,68). Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto nel decreto 25 Marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 21 Maggio 2025, più aggiornate rispetto alla Tavola 1, allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”). Deve, dunque, essere utilizzato il coefficiente di 35,4626 previsto dalla predetta Tabella per soggetto di 24 anni, così ottenendo un importo totale per il danno futuro figurativo per perdita della capacità lavorativa pari ad Euro 248.338,91 liquidato all'attualità. Come già osservato al paragrafo 2, il riconoscimento di detto danno patrimoniale esclude di per sé la possibilità di riconoscere all'attore un'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa (nell'ambito della personalizzazione di tale danno), determinandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria. Alle somme sopra indicate, occorre aggiungere le spese mediche per come documentate, fra cui l'importo di Euro 842,00 (di cui alla fattura per il fisioterapista); Euro 282,00 (di cui alla fattura di chinesiterapia e fisioterapia), nonché le spese di trasporto da casa all'ospedale, affrontate per le varie visite di controllo e specialistiche, le spese per le relative visite eseguite anche privatamente, e le spese per Euro 142,00 per il noleggio del letto a manovella, ed esaminate dal CTU in seno all'elaborato peritale ed in cui vi fa rimando a p. 9 della relazione tecnica. Sono escluse le spese riportate negli scontrini relativi ai farmaci, in quanto non si rinviene un collegamento causale di tali esborsi alle conseguenze derivanti dal sinistro (ad esempio sono inclusi dei pannolini TE non è dato sapere se necessari all'attore), per un totale di Euro 268,20. A titolo di spese mediche per la parte ortopedica e di riabilitazione si riconoscono Euro 3.413,40, quanto alle spese sostenute per la psicologa, quantificate in Euro 2.570,40, e, visti i rilievi del CTU sul punto, non si riconoscono quelle future. Tali esborsi costituiscono l'oggetto di un'obbligazione di valore, quale voce di danno patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2014, n. 24205; Cass. Civ., Sez. III, 29.2.2008, n. 5505, e Cass. Civ., Sez. III, 8.4.2003, n. 5504; successivamente, Cass. Civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21782) ed è per questo che, 16 con decorrenza dalla data del documento di spesa, spetta la rivalutazione monetaria secondo il tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai: ciò fino alla data della sentenza, data oltre la quale spetteranno i soli interessi legali, da calcolarsi sino all'epoca del saldo effettivo.
7. I convenuti hanno chiesto di essere manlevati dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico della società convenuta e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e alle condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 15.371,00, di cui Euro 3.554,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
Euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed Euro 6.164,00 per la fase decisoria, nonché Euro 545,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia compreso tra gli Euro 260.000 Euro 520.000,00, nei valori medi, da compensarsi per metà, ottenendosi la somma finale di Euro 7.685,50. Sul punto, giova considerare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto secondo cui: “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c. 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 32061 del 2022, cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 8522 del 2024). Nel caso che ci occupa, emerge una sensibile discrepanza tra petitum azionato e decisum. Occorre, poi, considerare che non sono stati ritenuti meritevoli di liquidazione molti dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali richiesti dall'attore, sicché si ritiene di dover operare una compensazione per metà delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Quanto alle spese per l'attività stragiudiziale versate alla Gestione Sinistri S.r.l., secondo recente giurisprudenza, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito 17 favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c (cfr. Cass. Civ. sent. n. 37477 del 22.12.2022 e Cass. Civ. n. 16612 dell'11.06.2021). Altra conseguenza del principio esposto è quello della non compensabilità delle spese stragiudiziali con quelle dovute a diverso titolo quali le spese giudiziali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481/2020). Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attorea sub docc. nn. 17, risulta che l'Avv. Oderda ha curato la pratica di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro de quo, inIAndo delle missive nei confronti del conducente del veicolo e del responsabile civile, tentando più volte la negoziazione assistita alla quale ha sin dall'inizio rifiutato l'adesione. Di tal guisa, si può ritenere asso onere della prova gravante sull'attore in merito al rimborso di tale importo nella misura di Euro 15.000,00, per come risultante dalla fattura in atti. L'attore chiede il riconoscimento delle spese del CTP, dott.
[...]
, inserite fra le spese mediche, per l'importo di Eur Persona_6 che risulta corrisposto. Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Le spese sostenute per il CTP rientrano, infatti, nella più ampia nozione di “spese processuali”, come stabilito dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di assistenza nella difesa della parte che lo nomina, esercitando specifiche potestà difensive previste dal codice di rito (art. 194, c. 2, e art. 195, c. 3, c.p.c.). Pertanto, il suo ruolo è funzionale al corretto svolgimento delle indagini tecniche durante il processo. Secondo l'art. 92, c. 1, c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, qualora ritenga che esse siano “eccessive o superflue” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9549/2009). Nel caso che ci occupa risulta opportuno procedere alla liquidazione di tale voce di spesa nella misura di Euro 800,00, ritenuta congrua in ragione del tipo di accertamento compiuto e in linea con i parametri applicabili a livello normativo in favore dei CTU per analoghe attività peritali. Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto e con detrazione degli acconti, ove già versati, devono essere poste, invece, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in data 1° Settembre 2017 è ascrivibile alla responsabilità esclusiva, a titolo di colpa, del convenuto;
Controparte_4
18 2) condanna, per l'effetto, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore e , , Controparte_4 Controparte_4 [...]
e al p m CP_2 CP_3
3. di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come liquidati in parte motiva e di Euro 254.322,71 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come calcolati in parte motiva;
3) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
4) condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attorea, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 7.685,50, in ragione della compensazione per metà ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., oltre alle spese di assistenza stragiudiziale per un importo di Euro 15.000,00 ed Euro 800,00 a titolo di spese di CTP;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto;
6) dichiara tenuta in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 manlevare e dal pagamento delle somme CP_2 Controparte_4 dovute in at quidate in parte motiva. Così deciso in Trento, l'11 Luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1827/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C. F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 derda ciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberto Fazio, sito in Trento, in Via G. D. Romagnosi n. 26, in virtù di procura allegata agli atti,
-Attore - E (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Girardi e Gabriella Girardi, ed elettivamente domiciliata in Trento, in Via del Brennero n. 139, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Girardi, in virtù di procura allegata agli atti
- Convenuta - NEI CONFRONTI
(C.F. ) e (C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
) fi dizio, C.F._3 ello ed Alberto Garlanda ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Torino (TO), in Via Pietro Giannone 10, in virtù di procura speciale alle liti allegata agli atti,
- Convenuti - E
, entrambi residenti in Controparte_4 parsi né costituiti,
- Convenuti contumaci -
1 **** OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 01/09/2017, alle ore trovava a bordo della motocicletta Tg. DP17398, marca Beta Modello ALP200, di proprietà del padre, su cui IAggiava come passeggero anche Parte_2
n Corso Sommeiller, LO IA SA (doc. Persona_1
a fermo all'intersezione semaforica posta al termine del cavalcaIA con direzione Corso Re Umberto: allo scattare della luce verde per la propria direzione riprendeva la marcia, essendo intenzionato ad attraversare l'incrocio e proseguire senza effettuare svolte, quando l'autovettura Fiat Punto tg DH862JF, di proprietà, al momento del sinistro, di , e (quali Controparte_5 CP_4 CP_2 CP_3 eredi del g c es e della Persona_2 vettura) e condotta da , effettuando una svolta a sinistra Controparte_4 senza accordare la do ai veicoli che proseguivano nella loro direzione di marcia, urtava il motociclo, facendolo cadere a terra e colpendo, altresì, il conducente ed il passeggero;
- a seguito dell'urto, veniva trasportato presso l'Ospedale CTO Parte_1 di Torino: veniva di la seguente diagnosi: “Frattura chiusa parete posteriore acetabolo sinistro, con comparsa di deficit dorsoflessione piede sinistro. Frattura spiroide incompleta II mtc mano destra”;
- in sede penale veniva acclarata la responsabilità esclusiva di CP_4
(sentenza n. 539/20 del Tribunale di Torino, VI Sez. p
[...]
04/03/2020, e in quello d'impugnazione, anch'esso ormai concluso con sentenza n. 4162 della Corte d'Appello di Torino, IV Sez. penale, cui l'imputato non ha interposto impugnazione e passata in giudicato),
- in data 15/07/2022 conveniva in giudizio, , gli eredi di Controparte_4
– ovvero e la IA , Persona_2 Controparte_4 Controparte_6 ere la co ltimi, in solido accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella Controparte_4 causazione del sinistro stradale, al risarcimento d attore, con un danno biologico pari al 38-40 per cento, così valutati dal consulente medico legale di parte Dott. , chiedendo la somma Persona_3 complessiva di Euro 1.092.91 356.598,25 per il danno biologico, morale e/o esistenziale ed Euro 736.316,27 per il danno patrimoniale;
- ha ricevuto un pagamento parziale da parte dell'ZI per l'importo di Euro 220.000,00,
2 - ha versato nel mese di Gennaio 2022 al proprio legale, a titolo di acconto, Euro 15.000,00 per le prestazioni rese, ritenendo che tale somma dovrà essere liquidata, quale danno emergente, all'attore ex art. 1223 c.c. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, PreIA, del caso, ammissione delle prove per testimoni ed interrogatorio formale sui fatti di cui in narrativa che ci si riserva di dedurre in capitoli di prova, nonché del fascicolo integrale del procedimento penale RG 21795/2017 del Tribunale Penale di Torino nei confronti del sig. ; Controparte_4
Accertare e dichiarare il sig. , residente in [...]
Badino n. 27, quale conduc at Punto tg DH862JF, di proprietà degli eredi dell'intestatario sig. - ovvero il sig. la sig.ra Persona_2 Controparte_4
e il sig. ico responsabile è causa, e CP_2 CP_3 conseguente dichiararlo tenuto e condannarlo, in solido con il sig. Controparte_4 residente in [...], la sig CP_2 residente in [...], e il sig. CP_3 residente in [...] sc. E int.3,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_6
Donne lavoratrici n. 2, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, e quindi: “In favore del sig. per il danno biologico, morale e/o Parte_1 esistenziale, la somma di € nché € 736.316,27 per il danno patrimoniale, per un totale di € 1.092.914,52, o altra veriore somma che sarà ritenuta dovuta, da cui dovrà detrarsi quella di € 170.000,00 già versatagli in data 17/04/2019 e di € 50.000,00 in data 23/03/2020 dalla convenuta IA, con rivalutazione e interessi compensativi dal fatto al pagamento;
Rimborsare altresì all'attore le spese legali stragiudiziali corrisposte al legale pari ad € 15.000,00; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio la IA assicurativa CP_1 evidenziando che:
- la responsabilità del sinistro non può essere interamente a carico del veicolo Fiat Punto, sussistendo una responsabilità concorsuale del conducente della motocicletta marca Beta Modello ALP200, targata DP17398, condotta da;
Parte_1
- l'art. 2054 c.c. pone a conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di responsabilità solidale La circostanza che il conducente la vettura Fiat Punto abbia omesso di dare la precedenza non può far ritenere, per ciò solo, superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054, c. 2, c.c., essendo necessario, accertare, altresì, che anche l'altro conducente coinvolto abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del Codice della Strada ed immune da colpa generica;
- il consulente nominato dalla difesa di , Ing. Controparte_4 Persona_4 ha accertato che il motociclo di affa Parte_1 semaforo rosso prima di occupa io, essendo sopraggiunto 3 nell'incrocio in velocità, mentre l'autovettura stava già svoltando a sinistra, ciò risulterebbe confermato anche dalle dichiarazioni dei testimoni oculari e (cfr. sub docc. 3 e 42), nonché dalle fotografie raccolte CP_4 Per_5 asi ai militari intervenuti (cfr. sub doc. 5);
- l'avvenuta definizione del procedimento penale instaurato nei confronti di risulta, di per sé, idonea ad invertire l'onere della prova Controparte_4 in re nei termini sopra;
- la IA convenuta ha provveduto a risarcire a controparte il danno, tenendo conto del concorso di colpa di nella Parte_1 causazione del sinistro, versando la somma complessiva di Euro 220.000,00 e tale somma deve ritenersi integralmente satisfattiva dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti;
- contesta il nesso causale tra l'evento e le lesioni fisiche lamentate da controparte, nonché la quantificazione degli asseriti danni indicati dall'attore;
- contesta le asserite ripercussioni ex adverso lamentate, nonché la riconducibilità rispetto al sinistro di cui è causa dovendo le stesse essere oggetto di precise allegazioni e prova;
- contesta, in quanto priva di efficacia probatoria la relazione psicologica prodotta da controparte (cfr. sub doc. 15 fascicolo attoreo);
- in ordine al danno patrimoniale, contesta le spese mediche e l'asserita
“incapacità lavorativa” dell'attore, in quanto al momento del sinistro, non era impiegato in alcuna attività lavorativa. Parte_1 ali assunti difensivi la parte convenuta ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In IA principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei veicoli coinvolti nel sinistro di data 01.09.2017, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti di volte ad ottenere la condanna della predetta IA al pagamento CP_1 del sarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig.
- in IA subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto Parte_1
a somma già versata da ante causam in favore del sig. CP_1 pari a euro 220.000, ni caso: con vittoria di spese e Parte_1 onali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
3. Si sono costituiti ritualmente in giudizio e , CP_2 CP_3
i quali hanno dedotto che:
- la sentenza n. 539/20 del Tribunale di Torino, VI Sezione penale, del 04/03/2020, ha riconosciuto responsabile del reato di Controparte_4 lesioni personali stradali gravi uo carico, liquidando una provvisionale di Euro 50.000 - già corrisposta dalla , Controparte_7 in data 23/03/2020- da imputarsi sulla liquidazione definitiva e la sentenza n. 4162/2021 della Corte d'Appello di Torino IV, sez. penale, del 29/07/2021, ha confermato la pronuncia di primo grado;
4 - la domanda è improcedibile per IA del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, con ogni conseguenza di legge;
- la Fiat Punto condotta da era assicurata presso la Controparte_4 [...] al momento de pagnia assicurativa è te CP_6
i esponenti in forza del contratto assicurativo, manlevandoli da ogni richiesta e pregiudizio;
- la sentenza penale non preclude al giudice civile un'autonoma valutazione in ordine sia alla responsabilità dei conducenti secondo i canoni civilistici, con annessa graduazione, che alla concreta esistenza del danno ed alla verifica del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno patito;
- l'entità delle lesioni patite e i relativi pregiudizi non risultano provati, tenuto anche conto che la perizia medico legale dalla stessa prodotta è - ovIAmente- priva di qualsivoglia valore probatorio;
- l'attore aveva l'onere di provare i danni anzidetti;
- l'attore che per tre anni, dal 2012 al 2015, assume di aver svolto l'attività di apprendista litografo ritiene di non poter svolgere alcun altro lavoro, ad es. impiegato, induce quindi la parte convenuta a ritenere fondata la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento del triplo della pensione sociale per 41 anni. Sulla scorta di tali assunti difensivi, le parti convenute hanno rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “NEL MERITO -Previo accertamento del grado di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, accogliere o respingere le domande attoree nella misura di quanto rigorosamente accertato e dimostrato, secondo giustizia e Dichiarare e condannare la compagnia , CP_8 in persona del suo legale rappr. p.t., a tenere indenni e manlevati i Sigg. CP_2 [...]
, per quanto da questi ultimi eventualmente dovuto al Sig. per CP_3 Parte_1 ggetto di causa;
Con riserva di formulare istanze istruttorie ge. IN OGNI CASO Con vittoria di compensi, diritti, onorari, spese, esposti ed ogni accessorio di legge”.
4. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti convenute, di cui occorre dichiarare la contumacia.
5. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico-legale. Le altre richieste istruttorie non venivano ammesse per i motivi indicati nel provvedimento del 27.03.2023, alle cui motivazioni si rimanda per relationem. All'esito dell'attività istruttoria, con ordinanza a verbale di data 9 Ottobre 2024, è stato disposto rinvio all'udienza del 19 Febbraio 2025, per la precisazione delle conclusioni, stante il rito applicabile ratione temporis. All'esito di tale ultima udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
5 5.1. In comparsa conclusionale l'attore ha ripercorso le ragioni sottese alla difesa come narrate in atto di citazione, evidenziando le risultanze della CTU medico-legale, laddove è emersa “la compromissione dell'esistenza del danneggiato, in relazione alla qualità della sua vita sociale, economica e familiare goduta precedentemente all'evento dannoso”, che dovrà necessariamente ingenerare, per quanto riguarda la quantificazione del danno subito, un incremento del mero dato tabellare, con sensibile personalizzazione in aumento, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per le prove non ammesse.
5.2. In comparsa conclusionale, la Società convenuta ha insistito sulla mera prospettazione del danno patrimoniale, in quanto neppure il CTU ha ritenuto che “non risulta agevole definire come le menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere”, sicché l'attore non avrebbe provato l'oggetto della domanda, né le circostanze su cui essa si fonda. Inoltre, essa ha ribadito che le spese legali per l'attività svolta dal legale avversario non presentano i requisiti dell'autonomia, dell'utilità e della necessità dell'attività di assistenza stragiudiziale, riportandosi alle conclusioni rassegnate.
5.3. In comparsa conclusionale i convenuti e si sono CP_2 CP_3 riportati al loro atto di costituzione.
6. Ciò posto, la domanda è solo in parte fondata e, come tale, risulta suscettiva di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
6.1. Sulla domanda di improcedibilità per mancato espletamento della negoziazione assistita, giova considerare quanto segue. Risulta dagli atti che parte attorea abbia formulato ben tre distinti inviti alla negoziazione assistita, a cui la Compagnai Assicurativa ha sempre negato il consenso a partecipare, mentre i convenuti e CP_2 CP_3 hanno accettato. A riguardo, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 162 del 2014, prevede che: «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2, dell'art. 3 citato dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), ovvero il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione. L'iter procedimentale si compone di varie fasi: 1) l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
2) la risposta (positiva o negativa) all'invito; 3) la redazione e sottoscrizione della convenzione di
6 negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'«espletamento» della procedura;
4) lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia. Il legislatore, operando, dal punto di vista semantico, una distinzione tra l'«esperimento» del procedimento di negoziazione assistita, cui è subordinata la procedibilità della domanda, e l'«espletamento» della procedura medesima, ha ritenuto sufficiente che le parti sperimentino la possibilità di addivenire ad un accordo. Nel caso di specie, a fronte della richiesta risarcitoria elevata e la manleva esercitata dai sig.ri , la mancata adesione dell'ZI , ha CP_4 di fatto vanificato ositivo della negoziazione. Peraltro, non si ravvede una condotta elusiva dell'attore che, più volte, ha formulato l'istanza nell'intento di addivenire a una soluzione stragiudiziale. Inoltre, emerge per tabulas che l'attore si sia attivato per l'esperibilità della negoziazione, avendo formulato ben tre distinte richieste (si v. lettere del 25.05.2020; del 23.11.2021; del 03.02.2022). Considerata la fattispecie e la condotta attiva assunta dall'attore, nonché le difese delle convenute, la condizione di procedibilità può ritenersi avverata.
6.2. Ciò posto in rito, occorre esaminare il merito della controversia. La contestazione della pretesa azionata da parte attorea non concerne tanto l'an debeaur, dal momento che il fatto storico non è contestato nella relativa dimensione fenomenica, essendo invece oggetto di diverse censure le condotte dei singoli conducenti dei veicoli coinvolti e il contributo causale fornito in ordine alla verificazione dell'evento dannoso. La giurisprudenza ha messo in luce come, nel caso di scontro tra veicoli, ciascun conducente non deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (regola che vale per i pregiudizi cagionati a terzi estranei alla circolazione), bensì deve dimostrare la colpa o il concorso di colpa dell'altro (Cass. civ. sent. 13445 del 2004). Infatti, nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede oltre all'accertamento della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza. È stato accertato dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 530 del 2020, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 4162-2021, la responsabilità esclusiva di , la cui condotta ha cagionato Controparte_4
7 i danni di cui l'attore chiede il risarcimento, e che integra un reato ossia, più precisamente, il delitto ex art. 590-bis c.p., per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché violazione delle norme delle Codice della Strada, quali gli artt. 140 e 145. Il Tribunale di Torino, nella citata sentenza (si v. pp. 5, 6 e 7), ha ricostruito la dinamica del sinistro, giungendo alla conclusione che “vi è stata la partenza con il verde della moto, che procedeva in direzione opposta alla Fiat Punto;
giunta quasi al termine dell'incrocio la moto si schiantava contro l'autoveicolo, che procedeva anch'egli col favore del verde ma svoltava improvvisamente a sinistra senza concedere la precedenza”. Quanto al nesso eziologico tra la condotta colposa e l'evento si legge a pag. 8, terzo capoverso, che “l'imputato era sicuramente in colpa perché ha violato l'art.145 cc. II C.d.S., che dispone che quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stanno comunque per intersecarsi, hanno l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salva diversa segnalazione. La condotta doverosa di un automobilista che decide di mutare il proprio percorso, svoltando a sinistra, consiste infatti nel dare la precedenza ai veicoli che gli stanno difronte”. Ed ancora, la pronuncia prosegue evidenziando come “la condotta rispettosa dell'art. 145, c. 2, del Codice della Strada era esigibile: la moto, ferma sulla linea di arresto posta al fondo del cavalcaIA, era assolutamente visualizzabile. o CP_4 non ha guardato correttamente ed attentamente o, in alternativa, ha compiuto una valutazione errata sul tempo che gli sarebbe stato necessario a completare la svolta. Deve dunque aderirsi all'imputazione che ascrive in IA esclusiva, all'imputato, reo di non aver rispettato l'obbligo di precedenza a chi proviene da destra, la verificazione dell'evento”. Sulla responsabilità esclusiva di si esprime in chiave Controparte_4 positiva anche la Corte d'Appell uale nella sentenza n. 4162-2021 ha statuito che: “Il comportamento doveroso violato fosse esigibile alla luce della piena visibilità dell'area di cosiddetta entrata in campo, nonché della estensione del suddetto intervallo di tempo, compatibile con il cosiddetto intervallo psico-tecnico di 1 secondo, e, quindi, con una deliberazione o determinazione di mancato avvio della manovra di svolta” (si v. p. 10 ultimo capoverso). “Non vi è pertanto alcun (ragionevole) dubbio circa l'esclusiva responsabilità del nella causazione CP_4 del sinistro atteso che il comportamento doveroso vio senz'altro evitato l'evento. In altri termini, le evidenze impongono una valutazione di esclusiva riferibilità causale del sinistro alla condotta colposa del medesimo ”. CP_4
Concorda il Giudice dell'Appello sulle gravi lesioni subite dalle parti offese e il correlato danno morale, ritenendo congrua la liquidata provvisionale di Euro 50.000,00, salvo ulteriore accertamento demandato in sede civile. Giova considerare che la sentenza del giudice penale la quale, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di 8 generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (così anche in Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318, dello stesso avviso anche la sentenza della Cassazione, sez. III, 16 gennaio -5 maggio 2020, n. 8477). Per tale ragione, escluso il ricorrere dell'esimente del caso fortuito e in assenza della prova di una condotta di guida imprudente da parte del motociclista a titolo di concorso colposo, a nulla rilevando le doglianze delle parti convenute che risultano inidonee a scalfire gli esiti cui perviene il giudicato penale, la responsabilità nella causazione del sinistro viene riconosciuta in IA esclusiva in capo al conducente della Fiat Punto. Del resto, quanto già accertato in sede penale, in ordine alla dinamica dell'incidente, in parte qua il diverso profilo di valutazione del nesso causale, più attenuato in sede civile in virtù della regola del “più probabile che non”, non sono stati offerti dalle parti convenute elementi rilevanti sul piano probatorio, atti a fornire i criteri per una eventuale dosimetria delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti.
6.4. Ciò posto in tema di dinamica del sinistro e di attribuzione dei profili di responsabilità, occorre esaminare il profilo del quantum debeatur. Circa i danni non patrimoniali risentiti dall'attore, dalla CTU medico-legale espletata in corso di causa, le cui conclusioni si condividono poiché correttamente argomentate sotto il profilo logico e tecnico e frutto di indagini accurate e puntuali sul piano metodologico, è emerso che l'attore ha riportato la “frattura della colonna posteriore e dell'acetabolo sinistro con frattura spiroide incompleta del II metacarpo della mano destra” (si v. pp. 10-11 relazione tecnica). Il Consulente ha appurato che tali lesioni sono in diretto rapporto causale con il sinistro per quanto riguarda i singoli profili in auge nella medicina legale. Detti postumi, a parere del CTU, hanno determinato un ricovero presso l'Ospedale CTO di Torino dall'1/09/2017 al 14/09/2017, riconoscendo una invalidità temporanea totale in giorni 15 (quindici) di inabilità temporanea totale, a cui devono essere aggiunti giorni 75 (settantacinque) di inabilità temporanea parziale al 75 per cento e giorni 120 (centoventi) di inabilità temporanea parziale al 50 per cento. Quanto al danno biologico permanente, esso è stato quantificato, sulla base dei più autorevoli baremes medico legali, nella misura del 35 per cento. Le attività dell'esistenza ordinaria precluse o assai limitate durante i periodi di inabilità temporanea includono: le attività dell'ordinaria esistenza che necessitano di deambulazione e, con minor rilevanza, la stazione eretta. Il CTU ha concluso affermando che: “Tenuto conto del tempo trascorso e dei dati clinici attuali, lo stato di salute del danneggiato non risulta essere suscettivo, con 9 certezza, probabilità o mera possibilità di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum”. Il Consulente non ha evidenziato precedenti morbosi e ha chiarito che
“non sussistono patologie preesistenti o sopravvenute ai fatti per cui è causa che abbiano avuto rilevanza causale sulle menomazioni conseguenti” (si v. p. 15 della relazione tecnica). Per quanto attiene le ripercussioni sullo svolgimento di attività lavorative, il CTU ha messo in evidenza delle incidenze su tale aspetto, “tenuto conto che il periziando era studente al momento del sinistro e allo stato sia in attesa di occupazione, non risulta agevole definire come le menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere. Se lo stesso fosse di tipo sedentario / impiegatizio non si configurerebbe un danno alla capacità lavorativa specifica, mentre se la mansione necessitasse di deambulazione per tratti medio/lunghi e/o stazione eretta prolungata, ovvero la necessità di impegno fisico protratto, si avrebbe perlomeno una precoce faticabilità e usura, condizionante il c.d. danno alla cenestesi lavorativa” (si v. p. 15 della relazione tecnica). Sostiene il Consulente che: “La difficoltà deambulatoria / di stazione eretta presentata risulterà parimenti a mio giudizio “scriminante” le scelte lavorative, per cui non si può escludere anche una possibile perdita di chances lavorative, risultando attendibilmente precluse tutte le attività lavorative che comportino la necessità di integrità psico-fisica degli arti inferiori, anche già a livello concorsuale (ad es. concorsi per l'assunzione nelle forze dell'ordine, corpo dei vigili del fuoco, polizia municipale, guardie forestali, ecc.)”(si v. p. 15 della relazione tecnica). Sulla base degli esiti dell'elaborato peritale, si ritiene di dover procedere alla liquidazione del quantum, tenendo in considerazione i valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, in cui si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione, in mancanza di precisi riferimenti normativi, trattandosi di lesione macro-permanente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20292 del 2012). Nel momento in cui si deve procedere alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, occorre chiarire che essa deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia nel periodo di convalescenza che successivamente, con ricadute sugli aspetti dinamico-relazionali personali, con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato. Occorre tenere in considerazione gli effetti pregiudizievoli subiti in ordine alle attività ludico-sportive proprie dell'età, anche di tipo amatoriale, che richiedano l'integrità degli arti inferiori, quali ad esempio l'aver praticato, a livello amatoriale, prima del sinistro, degli sport;
così come l'alterazione della vita di relazione, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (rapportabile al cd. lucro cessante). Di tal guisa, così come avviene con riguardo alla lesione del bene-salute e, dunque, al cd. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un interesse 10 costituzionalmente protetto deve essere valutato e accertato all'esito di una compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 901 del 2018). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella sfera fisiologica della persona riportate a seguito del sinistro, sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e, quindi, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia riportato una frattura o un trauma complesso devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda su un apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti e sulle conseguenti limitazioni della vita di una persona. In tale evenienza, per provvedere all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, all'interno del quale si colloca il danno biologico senza esaurire le possibili conseguenze non patrimoniali di un evento dannoso, gli ulteriori pregiudizi lamentati devono essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione, in quanto ontologicamente diversi dal danno biologico, consistenti in uno stato d'animo di sofferenza interiore che non si identifica con le vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, non potendo la considerazione della sofferenza interiore patita dai danneggiato incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2022 e Cass. Civ., ord. n. 21630 del 2023). Nel caso che ci occupa, non vi è prova di circostanze specifiche che rendano il danno patito più grave rispetto alle conseguenze derivanti da pregiudizi analoghi e ultronei rispetto a quelli già oggetto di CTU, dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che nulla in proposito è stato concretamente e tempestivamente dedotto o provato in corso di causa, dovendosi ritenere ogni profilo evidenziato da parte attorea, ai fini della liquidazione personalizzata, già congruamente ristorato con i valori tabellari (atteso che le limitazioni denunciate incidenti sulle attività ludico-sportive proprie dell'età, anche di tipo amatoriale, quali il calcio e lo sci, come conseguenti alla lesione permanente, non eccedono in alcun modo quelle tipiche). Nell'applicare le tabelle si dovrà, dunque, considerare la voce del danno biologico con l'incremento per sofferenza soggettiva previso dalle tabelle stesse, tenuto conto dell'età del danneggiato, del tipo di pregiudizio subito e della durata dei trattamenti sanitari, e non si potrà procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione per come richiesta dall'attore, poiché non emergono elementi per poter procedere a siffatta maggiorazione.
11 Del resto, l'aumento personalizzato è consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard della tabella milanese (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26264 del 2023). Emerge, infatti, dall'elaborato peritale che le incidenze sulle normali attività connesse alle relazioni sociali e alla vita quotidiana dell'attore siano state già ricomprese nel 35 per cento di danno biologico accertato dal CTU. Il fatto che l'attore praticasse delle attività sportive non rileva ai fini della personalizzazione del danno, dal momento che non è stato provato lo svolgimento di precise attività agonistiche o la pratica di uno sport a livello professionale, essendo svolte a livello amatoriale. Per tale motivo, il danno non patrimoniale liquidato si ritiene satisfattivo della pretesa azionata, non emergendo ulteriori elementi di prova idonei alla personalizzazione del danno alla salute e alla liquidazione separata del cd. danno morale, poiché il ragionamento presuntivo e il fatto notorio ammessi in questi casi come argomento da utilizzare per la decisione, non esonerano la parte che ne chiede il ristoro dall'onere di provarlo e che risulta non assolto nel caso di specie. Pertanto, si procederà alla liquidazione del danno non patrimoniale nell'importo sopra indicato e secondo i criteri di calcolo ivi esposti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2433 del 2024). Per tali ragioni, facendo applicazione delle tabelle milanesi (anno 2025), considerando l'età dell'attore (24 anni) al momento del sinistro, il danno non patrimoniale complessivamente patito va quantificato in Euro 174.792,90, a titolo di danno biologico risarcibile ed Euro 72.189,46, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile. In particolare, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata dal CTU, si dovrà procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, partendo da un punto del danno biologico pari ad Euro 7.964,60 e da un punto base di ITT pari ad Euro 80,10 (ITT al 100 per cento x 15 giorni pari ad Euro 1201,47; ITT al 75 per cento x 75 giorni pari ad Euro 4.505,51 e ITT al 50 per cento x 120 giorni parti ad Euro 4805,88). Sulla scorta di tali parametri, si ottiene la somma di Euro 10.512,86 a titolo di danno biologico temporaneo. Dalla sommatoria delle poste risarcitorie dianzi indicate si ricava l'importo di Euro 263.479,02. A tali somme occorre aggiungere l'incremento per sofferenza soggettiva nella misura del 41,3 per cento, tenuto conto degli esiti della CTU a riguardo, che ha quantificato il grado di sofferenza patito dall'attore nei periodi di inabilità totale e parziale. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito nuovamente – e questo preme in termini giuridici – che il cosiddetto “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi “esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal 2021, 12 dette tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico”, quello dell'“incremento per sofferenza” e quello del “punto danno non patrimoniale”, pari alla sommatoria dei primi due)” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26624 del 2023, sopra cit.). L'applicazione di tale maggiorazione, in termini di punto pesante, da calcolare sul danno biologico riflette del resto gli esiti della CTU, nella parte in cui gli aspetti dinamico-relazionali personali sono stati calcolati nel grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto, con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, dal momento che tale punto aggiuntivo esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (si v. p. 13 della relazione tecnica). Da tale somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, con le maggiorazioni dianzi indicate, va detratto l'importo già liquidato dall'ZI convenuta di Euro 220.000,00 (circostanza allegata e non contestata dalle parti), ottenendosi così la somma di Euro 43.479,02. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario IA IA rivalutato anno per anno. In particolare, in aggiunta a tale somma (risultante da valori monetari relativi al 2025, quindi, non soggetta a rivalutazione), dovranno essere corrisposti, dai convenuti, gli interessi compensativi (trattandosi di debito di valore), nella misura legale, calcolati nel seguente modo: la somma dovrà essere devalutata al momento della verificazione del danno, avvenuto il giorno 1 Settembre 2017 e, su tale importo, dovranno essere applicati gli interessi sulla somma IA IA rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno, fino alla data della sentenza. Sulla somma risultante, che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, costituisce oggetto di obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi corrispettivi, dalla data della sentenza al saldo. Si ritiene, inoltre, di condividere le conclusioni del C.T.U. in punto di valutazione della incidenza delle menomazioni accertate sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, laddove il consulente dell'ufficio, pur evidenziando che: “Il periziando era studente al momento del sinistro e allo stato sia in attesa di occupazione”, ha specificato come le “menomazioni riportate (in particolare quelle di tipo neurologico) potranno influire negativamente sulla sua capacità/performance lavorativa, soprattutto in relazione al tipo di lavoro che potrà svolgere” (si v. pp. 10 e 15 della relazione tecnica). Si ritiene di escludere il riconoscimento del danno da cenestesi lavorativa sussistendo, invece, una incidenza sulla capacità dell'attore di produrre reddito, risarcibile come danno patrimoniale. In IA preliminare, deve rilevarsi che il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica assume natura patrimoniale e, non attenendo all'indifferenziata capacità di produrre reddito, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione
13 alle attitudini specifiche della persona, nonché al suo percorso di studi e lavoro. Tale danno deve essere provato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur dal danneggiato, il quale potrà assolvere a tale onere anche qualora, al momento del sinistro, egli non fosse impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto, ad esempio, temporaneamente disoccupato, oppure studente. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui “un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481 del 04.11.2020). Ne consegue che trattasi di un danno che spetta sia al soggetto che sia già percettore di reddito da lavoro, sia a colui che non lo sia mai stato (come la casalinga: cfr. Cass. Civ. sent. n. 18092 del 2005) o non sia ancora in età lavorativa (cfr., con riferimento al minore, Cass. Civ., n. 608 del 2003), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17690 del 2020) o al momento del sinistro sia disoccupato e dunque senza reddito (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima. Deve rilevarsi come la Corte di Cassazione abbia ribadito che, mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (cfr., ex multis, Cass., 12.10.2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (cfr., da ultimo, Cass. 9.11.2021, n. 32649; si veda anche Cass., 25.08.2020, n. 17690; Cass., 12.10.2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 del d.lgs n. 209 del 2005; Cass., 27.11.2015, n. 24210; Cass., 17.01.2003, n. 608). Nel caso di specie, l'attore, pur essendo disoccupato al momento del sinistro, ha allegato e provato di avere svolto in precedenza, sino al 2016, attività lavorativa di operaio, in particolare, di apprendista litografo con una retribuzione che nell'ultimo anno era di Euro 12.654,91. A causa del sinistro, si è trovato nell'impossibilità di svolgere l'attività precedente, nonché ha interrotto il completamento della scuola superiore ripresa nell'anno scolastico 2017-2018 (come da bollettino). Ebbene, si ritiene che dagli elementi così raccolti sia possibile desumere che, in assenza di sinistro, il danneggiato avrebbe trovato nuovamente lavoro quale operaio, attività che aveva svolto per alcuni anni e che si era 14 interrotta da circa un anno a seguito della ripresa degli studi e che probabilmente gli avrebbero consentito di acquisire anche una specializzazione. Lo stesso Consulente dell'ufficio ha ritenuto vi siano delle attività che risultano del tutto precluse all'attore, sebbene in numero limitato. Ritiene, dunque, questo Giudice, che non pare potersi seriamente negare la sussistenza di una incidenza delle menomazioni sulla capacità di produrre reddito dell'attore. In particolare, stante la natura dell'attività di operaio svolta dall'attore, deve ritenersi che le menomazioni nella accertata misura del 35 per cento riportate all'arto inferiore destro (in soggetto destrimane) integrino una perdita della capacità lavorativa specifica di operaio in capo all'attore, in misura da ritenersi equitativamente pari al 10 per cento, in considerazione dell'invalidità riconosciuta (ovvero 35 per cento) e del rilievo che le attività del tutto precluse all'attore sono limitate. Si reputa adeguato prendere a parametro del danno figurativo patito e patiendo il triplo della pensione sociale, così come indicato dalla stessa parte attorea (in alternativa alla media delle retribuzioni degli ultimi anni, parametro che non si reputa di poter assumere considerato che l'attore era disoccupato al momento del sinistro). Deve rilevarsi, invero, che l'art. 137 del d.lgs. n. 209 del 2005 prevede che, qualora il danneggiato da sinistro stradale lamenti una contrazione del reddito per i postumi o per l'inabilità temporanea, si deve assumere come riferimento il reddito (dipendente o autonomo) più alto tra quelli dichiarato nel triennio ante sinistro, essendo possibile fornire prova contraria, mentre “negli altri casi” ci si deve riferire al triplo della pensione sociale. La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 del cit. d.lgs. non costituisce una soglia minima in ogni caso spettante al danneggiato (cfr. Cass. 15.05.2012 n. 7531), non potendosi riconoscere al danneggiato un risarcimento per danno patrimoniale maggiore della retribuzione o del reddito effettivamente perso (cfr. Cass., 4.05.2016 n. 8896), né l'art. 137 ha la funzione di sollevare il danneggiato dall'onere della prova del suo reddito, dovendosi applicare solo in quei casi in cui sia effettivamente impossibile per il danneggiato fornire prova del reddito, ad esempio quando il danneggiato sia un minore (cfr. Cass. 30.09.2008 n. 24331) o un disoccupato, ovvero un soggetto che ha cercato lavoro rimanendo inoccupato (cfr. Cass.Civ., sent. n. 8896/2016 cit.) o una casalinga (cfr. Cass., 28.07.2005 n. 15823; Cass. 20.07.2010 n. 16896). Tale danno patrimoniale futuro va, poi, liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, ovvero moltiplicando l'importo riconosciuto per un coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere in adeguata considerazione il cd. montante di anticipazione e, dunque, il vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma 15 in relazione ad un esborso che egli avrebbe concretamente effettuato solo in futuro (cfr. Cass., 16.03.2012 n. 4252). Nel caso di specie si ritiene, pertanto, di assumere come base per il calcolo di tale voce di danno il triplo della pensione sociale (rectius, assegno sociale, alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 137, c. 3, del d.lgs. n. 209/2005). Il triplo della pensione sociale ammonta ad Euro 21.008,52, pari al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale per l'anno 2025 (quale importo annuo dell'assegno sociale per tredici mensilità, laddove ciascuna mensilità è pari ad Euro 538,68). Orbene, ritiene questo Tribunale di adottare come coefficiente di capitalizzazione congruo quello previsto nel decreto 25 Marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 21 Maggio 2025, più aggiornate rispetto alla Tavola 1, allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”). Deve, dunque, essere utilizzato il coefficiente di 35,4626 previsto dalla predetta Tabella per soggetto di 24 anni, così ottenendo un importo totale per il danno futuro figurativo per perdita della capacità lavorativa pari ad Euro 248.338,91 liquidato all'attualità. Come già osservato al paragrafo 2, il riconoscimento di detto danno patrimoniale esclude di per sé la possibilità di riconoscere all'attore un'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa (nell'ambito della personalizzazione di tale danno), determinandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria. Alle somme sopra indicate, occorre aggiungere le spese mediche per come documentate, fra cui l'importo di Euro 842,00 (di cui alla fattura per il fisioterapista); Euro 282,00 (di cui alla fattura di chinesiterapia e fisioterapia), nonché le spese di trasporto da casa all'ospedale, affrontate per le varie visite di controllo e specialistiche, le spese per le relative visite eseguite anche privatamente, e le spese per Euro 142,00 per il noleggio del letto a manovella, ed esaminate dal CTU in seno all'elaborato peritale ed in cui vi fa rimando a p. 9 della relazione tecnica. Sono escluse le spese riportate negli scontrini relativi ai farmaci, in quanto non si rinviene un collegamento causale di tali esborsi alle conseguenze derivanti dal sinistro (ad esempio sono inclusi dei pannolini TE non è dato sapere se necessari all'attore), per un totale di Euro 268,20. A titolo di spese mediche per la parte ortopedica e di riabilitazione si riconoscono Euro 3.413,40, quanto alle spese sostenute per la psicologa, quantificate in Euro 2.570,40, e, visti i rilievi del CTU sul punto, non si riconoscono quelle future. Tali esborsi costituiscono l'oggetto di un'obbligazione di valore, quale voce di danno patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2014, n. 24205; Cass. Civ., Sez. III, 29.2.2008, n. 5505, e Cass. Civ., Sez. III, 8.4.2003, n. 5504; successivamente, Cass. Civ., Sez. III, 27.10.2015, n. 21782) ed è per questo che, 16 con decorrenza dalla data del documento di spesa, spetta la rivalutazione monetaria secondo il tasso ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai: ciò fino alla data della sentenza, data oltre la quale spetteranno i soli interessi legali, da calcolarsi sino all'epoca del saldo effettivo.
7. I convenuti hanno chiesto di essere manlevati dalla propria assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Questo giudicante, ritiene che la garanzia sia operante, atteso che il danno cagionato a parte attorea rientra nell'ampio alveo della responsabilità civile inclusa nella polizza. L'accertamento di responsabilità a carico della società convenuta e la richiesta di manleva e indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione, comporta la condanna di questa nei termini e alle condizioni previsti dalla polizza stessa prodotta in giudizio.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 15.371,00, di cui Euro 3.554,00 per la fase di studio, Euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
Euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed Euro 6.164,00 per la fase decisoria, nonché Euro 545,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia compreso tra gli Euro 260.000 Euro 520.000,00, nei valori medi, da compensarsi per metà, ottenendosi la somma finale di Euro 7.685,50. Sul punto, giova considerare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il seguente principio di diritto secondo cui: “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c. 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., sent. n. 32061 del 2022, cfr. anche Cass. Civ., sent. n. 8522 del 2024). Nel caso che ci occupa, emerge una sensibile discrepanza tra petitum azionato e decisum. Occorre, poi, considerare che non sono stati ritenuti meritevoli di liquidazione molti dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali richiesti dall'attore, sicché si ritiene di dover operare una compensazione per metà delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Quanto alle spese per l'attività stragiudiziale versate alla Gestione Sinistri S.r.l., secondo recente giurisprudenza, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito 17 favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c (cfr. Cass. Civ. sent. n. 37477 del 22.12.2022 e Cass. Civ. n. 16612 dell'11.06.2021). Altra conseguenza del principio esposto è quello della non compensabilità delle spese stragiudiziali con quelle dovute a diverso titolo quali le spese giudiziali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481/2020). Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attorea sub docc. nn. 17, risulta che l'Avv. Oderda ha curato la pratica di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro de quo, inIAndo delle missive nei confronti del conducente del veicolo e del responsabile civile, tentando più volte la negoziazione assistita alla quale ha sin dall'inizio rifiutato l'adesione. Di tal guisa, si può ritenere asso onere della prova gravante sull'attore in merito al rimborso di tale importo nella misura di Euro 15.000,00, per come risultante dalla fattura in atti. L'attore chiede il riconoscimento delle spese del CTP, dott.
[...]
, inserite fra le spese mediche, per l'importo di Eur Persona_6 che risulta corrisposto. Come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Le spese sostenute per il CTP rientrano, infatti, nella più ampia nozione di “spese processuali”, come stabilito dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di assistenza nella difesa della parte che lo nomina, esercitando specifiche potestà difensive previste dal codice di rito (art. 194, c. 2, e art. 195, c. 3, c.p.c.). Pertanto, il suo ruolo è funzionale al corretto svolgimento delle indagini tecniche durante il processo. Secondo l'art. 92, c. 1, c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, qualora ritenga che esse siano “eccessive o superflue” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9549/2009). Nel caso che ci occupa risulta opportuno procedere alla liquidazione di tale voce di spesa nella misura di Euro 800,00, ritenuta congrua in ragione del tipo di accertamento compiuto e in linea con i parametri applicabili a livello normativo in favore dei CTU per analoghe attività peritali. Le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto e con detrazione degli acconti, ove già versati, devono essere poste, invece, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel procedimento pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in data 1° Settembre 2017 è ascrivibile alla responsabilità esclusiva, a titolo di colpa, del convenuto;
Controparte_4
18 2) condanna, per l'effetto, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore e , , Controparte_4 Controparte_4 [...]
e al p m CP_2 CP_3
3. di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come liquidati in parte motiva e di Euro 254.322,71 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come calcolati in parte motiva;
3) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
4) condanna le parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attorea, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 7.685,50, in ragione della compensazione per metà ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., oltre alle spese di assistenza stragiudiziale per un importo di Euro 15.000,00 ed Euro 800,00 a titolo di spese di CTP;
5) pone definitivamente a carico di tutte le parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU, per come già liquidate con separato decreto;
6) dichiara tenuta in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 manlevare e dal pagamento delle somme CP_2 Controparte_4 dovute in at quidate in parte motiva. Così deciso in Trento, l'11 Luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19