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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11475 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7935 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL CH (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Antonio C.F._2
Baiamonti n. 4, presso lo studio del nominato procuratore che la rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14 , in persona del Responsabile degli atti introduttivi del giudizio Lazio,
Dott. , giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio Rep. n. CP_2 Per_1
46.100 Raccolta n. 26.703, in data 25.02.2021, nuovamente conferita per atto a rogito del Notaio rep. n. 175418 racc. nr 11376 del 22/07/2021) ed elettivamente domiciliata Persona_2 in Roma, Viale dei Primati Sportivi n.21, presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata in atti;
C.F._3
- Appellata
1 E
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Piazza del Campidoglio n.ro CP_3 P.IVA_2
1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Persona_3 rep. n. 1353 del 01.07.2020, rappresentata e difeso dall'avv. Pier Ludovico Patriarca (C.F.
) elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina, sita in Roma, alla C.F._4
Via del Tempio di Giove, n. 21;
- Appellata
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
Appellato contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
Per l'appellante:
2 Per Roma Capitale:
Per : Controparte_5
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Controparte_1
(in seguito anche , e il al fine di CP_6 CP_3 Controparte_4 ottenere la parziale riforma della sentenza n.11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data
28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data 13.07.2020, nella parte in cui il Giudicante aveva respinto l'opposizione da essa attrice proposta ex art.615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, relativamente a due delle otto cartelle a detta intimazione sottese, sul presupposto dell'avvenuta e rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali impugnate, nonché dei verbali di accertamento (v.a.v.) alle medesime sottesi, condannandola al pagamento delle spese legali liquidate in € 500,00 in favore dell' ed in € 500,00 in favore del Controparte_1
oltre accessori di legge. Controparte_4
Premetteva l'appellante di aver fatto ricorso alla potestà del Giudice di Pace di Roma allo scopo di sentir annullare le cartelle di pagamento 1. n. 097 2012 0142637368 000 di € 1.169,20; 2. n. 097 2012
0289695339 000 di € 172,68; 3. n. 097 2013 0272940055 000 di € 759,98; 4. n. 097 2014 0296178415
000 di € 280,94; 5. n. 097 2015 0152706987 000 di € 1.097,27; 6. n. 097 2015 0184408061 000 di e
1.237,33; 7. n. 097 2016 0213167381 000 di € 1.088,35; 8. n. 097 2017 0231400725 000 solo relativamente al ruolo 2017/14121 di € 162,27, deducendone l'illegittimità per a) l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriali e dei verbali di violazione al C.d.S. ad esse sottesi;
b) l'intervenuta prescrizione del credito riportato dalle cartelle impugnate;
c) l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza supra indicata (n.11633/20), aveva ritenute valide tutte le notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate, non prescritto il credito, quindi in dispositivo rigettato la domanda di parte attrice e dichiarato la legittimità della intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore di e . CP_6 Controparte_4
A sostegno del proprio atto di gravame, la sig.ra deduceva l'erroneità della impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui il Primo Giudice aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 di € 1.169,20 e quella n. 097 2013 0272940055 000 di €
759,98, invero però avvenuta oltre il periodo quinquennale di prescrizione di cui all'art.28 della L.
689/81.
Nello specifico sosteneva che, tra la data di notifica delle due cartelle (rispettivamente avvenuta il
04.05.2012 ed il 04.11.2013) e la successiva notifica del primo atto interruttivo della prescrizione,
4 cioè l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, notificata il 04.10.2019, erano decorsi più di cinque anni.
Su tali premesse, domandava la riforma della impugnata sentenza con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avverso atto CP_3 di appello di cui domandava il rigetto stante l'infondatezza delle avverse deduzioni. Nello specifico deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti (cartelle esattoriali) notificate da parte del della riscossione ( e delle sanzioni amministrative CP_7 CP_6 elevate dal . Controparte_4
Si costituiva nel presente giudizio , contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto l'avverso atto di appello istando per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza. Nello specifico sottolineava che le cartelle di pagamento impugnate erano state notificate entro il termine di prescrizione quinquennale e che, del pari, anche le intimazioni di pagamento erano state regolarmente notificate in tale termine.
Pur ritualmente citato, non si costituiva nel presente il . Controparte_4
La causa, dopo diversi passaggi, era trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20 + 20).
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto, in quanto Parte_1
l'appellata, , a fronte della specifica contestazione sollevata Controparte_1 dall'odierna appellante, è venuta meno al proprio preciso onere probatorio di dimostrare l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81 tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la notifica della intimazione di pagamento, con conseguente estinzione della pretesa creditoria ivi sottesa.
In via preliminare, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, occorre rilevare che, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito CP_3 della pretesa impositiva la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, mentre l' Controparte_8
è legittimato solo quando, come nel caso di specie, vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
5 Sul punto occorre rilevare, infatti, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. SSUU n.7514/2023).
Inoltre, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex I. 24 novembre 1981 n.689, l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n.2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003, n.11926,
Cass. 18 giugno 2002, n.8759).
Su tali premesse, posto che la sig.ra ha proposto opposizione ex Parte_1 art.615 c.p.c. affinché fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria deducendo la mancata notifica non solo delle cartella di pagamento ma anche dei sottesi verbali di accertamento deducendo, comunque, la prescrizione delle stesse essendo decorso, dalla presunta notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento al momento della conoscenza della pretese avvenuta con la notifica dell'avviso di intimazione impugnato, il termine di prescrizione quinquennale, deve ritenersi, nel caso di specie, la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ( e il concessionario CP_3 del servizio di riscossione ( ). Controparte_1
***
Ciò detto, in via preliminare ed assorbente, occorre rilevare la fondatezza del motivo di gravame con cui l'appellante ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di Parte_1 pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ivi sotteso stante la decorrenza del termine quinquennale di cui all'art.28 l. 289/81 tra la data di notifica delle cartelle esattoriali impugnate, con conseguente non debenza delle somme ivi indicate.
Nello specifico, la sig.ra ha dedotto che fra la data di asserita notifica delle Parte_1 cartelle esattoriali n. 097 2012 0142637368 000 e n. 097 2013 0272940055 000 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, era inequivocabilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Orbene, al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che, l'attività di esazione del credito a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di spettanza comunale dà luogo ad una procedura di
"riscossione speciale", definita per l'appunto "esattoriale" il cui dispiegarsi comporta che il
6 concessionario - una volta ricevuto il ruolo formato dall'amministrazione finanziaria o sanzionatoria
(che costituisce il titolo esecutivo) - proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, con cui chiede al debitore il pagamento delle somme portate dal ruolo in forza dell'articolo 1, comma
153, della Legge n.244/2007 (finanziaria 2008 - che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la prescrizione del credito e la legittimità della formazione del titolo. Infatti, la proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art.7 del d.lgs. n.150/2011, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Primo Giudice, dagli atti allegati nel fascicolo di primo grado, tra la data di notifica delle cartelle esattoriali n. 097 2012 0142637368 000 e n. 097
2013 0272940055 000 (avvenuta rispettivamente il 04.05.2012 ed il 04.11.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento n.ro n. 097 2019 9062188801 000 (avvenuta in data 04.10.2019) non risulta esser stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione di talché il credito sotteso alle cartelle de quibus e pari ad € 1.169,20 e € 759,98 risulta essersi prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art.28 l. 689/1981.
Invero, avendo mancato di dimostrare di aver notificato un valido Controparte_1 atto interruttivo della prescrizione tra la data di notifica delle citate cartelle e la intimazione di Contr pagamento il credito sotteso alle cartelle esattoriali impugnate con i sottesi , si considera prescritto per decorso termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981.
***
- Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada accolto il proposto appello e che, per l'effetto, sentenza n. 11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data 28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data 13.07.2020, debba essere parzialmente riformata, con declaratoria di estinzione per prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento 097
2019 9062188801 000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 per un importo di € 1.169,20 e alla cartella di pagamento n. 097 2013 0272940055 000 per un importo di
€ 759,98.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, atteso l'esito finale della lite che ha visto in primo grado nel merito totalmente vittoriosa CP_3 Controparte_5 7 , e atteso l'esito dell'appello che in ordine alla riforma parziale della Controparte_4 sentenza ha visto l'appellante vittorioso su e gli Controparte_1 altri per quanto domandato, si ritiene che debbano essere compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla sig.ra per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data 28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data
13.07.2020, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento 097 2019
9062188801 000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 per un importo di € 1.169,20 e alla cartella di pagamento n. 097 2013 0272940055 000 per un importo di
€ 759,98;
- Compensa le spese di lite di ambo i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Così decisa in Roma il 25.07.2025
Atto redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Silvia Mennella
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7935 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL CH (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Antonio C.F._2
Baiamonti n. 4, presso lo studio del nominato procuratore che la rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Giuseppe Grezar n. 14 , in persona del Responsabile degli atti introduttivi del giudizio Lazio,
Dott. , giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio Rep. n. CP_2 Per_1
46.100 Raccolta n. 26.703, in data 25.02.2021, nuovamente conferita per atto a rogito del Notaio rep. n. 175418 racc. nr 11376 del 22/07/2021) ed elettivamente domiciliata Persona_2 in Roma, Viale dei Primati Sportivi n.21, presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti depositata in atti;
C.F._3
- Appellata
1 E
(C.F. ), con sede legale in Roma alla Piazza del Campidoglio n.ro CP_3 P.IVA_2
1, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Persona_3 rep. n. 1353 del 01.07.2020, rappresentata e difeso dall'avv. Pier Ludovico Patriarca (C.F.
) elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Capitolina, sita in Roma, alla C.F._4
Via del Tempio di Giove, n. 21;
- Appellata
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
Appellato contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
Per l'appellante:
2 Per Roma Capitale:
Per : Controparte_5
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Controparte_1
(in seguito anche , e il al fine di CP_6 CP_3 Controparte_4 ottenere la parziale riforma della sentenza n.11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data
28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data 13.07.2020, nella parte in cui il Giudicante aveva respinto l'opposizione da essa attrice proposta ex art.615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, relativamente a due delle otto cartelle a detta intimazione sottese, sul presupposto dell'avvenuta e rituale notifica di tutte le cartelle esattoriali impugnate, nonché dei verbali di accertamento (v.a.v.) alle medesime sottesi, condannandola al pagamento delle spese legali liquidate in € 500,00 in favore dell' ed in € 500,00 in favore del Controparte_1
oltre accessori di legge. Controparte_4
Premetteva l'appellante di aver fatto ricorso alla potestà del Giudice di Pace di Roma allo scopo di sentir annullare le cartelle di pagamento 1. n. 097 2012 0142637368 000 di € 1.169,20; 2. n. 097 2012
0289695339 000 di € 172,68; 3. n. 097 2013 0272940055 000 di € 759,98; 4. n. 097 2014 0296178415
000 di € 280,94; 5. n. 097 2015 0152706987 000 di € 1.097,27; 6. n. 097 2015 0184408061 000 di e
1.237,33; 7. n. 097 2016 0213167381 000 di € 1.088,35; 8. n. 097 2017 0231400725 000 solo relativamente al ruolo 2017/14121 di € 162,27, deducendone l'illegittimità per a) l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriali e dei verbali di violazione al C.d.S. ad esse sottesi;
b) l'intervenuta prescrizione del credito riportato dalle cartelle impugnate;
c) l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Tuttavia il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza supra indicata (n.11633/20), aveva ritenute valide tutte le notifiche delle cartelle di pagamento sopra indicate, non prescritto il credito, quindi in dispositivo rigettato la domanda di parte attrice e dichiarato la legittimità della intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore di e . CP_6 Controparte_4
A sostegno del proprio atto di gravame, la sig.ra deduceva l'erroneità della impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui il Primo Giudice aveva ritenuto regolarmente notificata la cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 di € 1.169,20 e quella n. 097 2013 0272940055 000 di €
759,98, invero però avvenuta oltre il periodo quinquennale di prescrizione di cui all'art.28 della L.
689/81.
Nello specifico sosteneva che, tra la data di notifica delle due cartelle (rispettivamente avvenuta il
04.05.2012 ed il 04.11.2013) e la successiva notifica del primo atto interruttivo della prescrizione,
4 cioè l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, notificata il 04.10.2019, erano decorsi più di cinque anni.
Su tali premesse, domandava la riforma della impugnata sentenza con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio contestando in fatto ed in diritto l'avverso atto CP_3 di appello di cui domandava il rigetto stante l'infondatezza delle avverse deduzioni. Nello specifico deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti (cartelle esattoriali) notificate da parte del della riscossione ( e delle sanzioni amministrative CP_7 CP_6 elevate dal . Controparte_4
Si costituiva nel presente giudizio , contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto l'avverso atto di appello istando per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza. Nello specifico sottolineava che le cartelle di pagamento impugnate erano state notificate entro il termine di prescrizione quinquennale e che, del pari, anche le intimazioni di pagamento erano state regolarmente notificate in tale termine.
Pur ritualmente citato, non si costituiva nel presente il . Controparte_4
La causa, dopo diversi passaggi, era trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20 + 20).
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto, in quanto Parte_1
l'appellata, , a fronte della specifica contestazione sollevata Controparte_1 dall'odierna appellante, è venuta meno al proprio preciso onere probatorio di dimostrare l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81 tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la notifica della intimazione di pagamento, con conseguente estinzione della pretesa creditoria ivi sottesa.
In via preliminare, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
, occorre rilevare che, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito CP_3 della pretesa impositiva la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, mentre l' Controparte_8
è legittimato solo quando, come nel caso di specie, vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
5 Sul punto occorre rilevare, infatti, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. SSUU n.7514/2023).
Inoltre, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex I. 24 novembre 1981 n.689, l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n.2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003, n.11926,
Cass. 18 giugno 2002, n.8759).
Su tali premesse, posto che la sig.ra ha proposto opposizione ex Parte_1 art.615 c.p.c. affinché fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria deducendo la mancata notifica non solo delle cartella di pagamento ma anche dei sottesi verbali di accertamento deducendo, comunque, la prescrizione delle stesse essendo decorso, dalla presunta notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento al momento della conoscenza della pretese avvenuta con la notifica dell'avviso di intimazione impugnato, il termine di prescrizione quinquennale, deve ritenersi, nel caso di specie, la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ( e il concessionario CP_3 del servizio di riscossione ( ). Controparte_1
***
Ciò detto, in via preliminare ed assorbente, occorre rilevare la fondatezza del motivo di gravame con cui l'appellante ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di Parte_1 pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ivi sotteso stante la decorrenza del termine quinquennale di cui all'art.28 l. 289/81 tra la data di notifica delle cartelle esattoriali impugnate, con conseguente non debenza delle somme ivi indicate.
Nello specifico, la sig.ra ha dedotto che fra la data di asserita notifica delle Parte_1 cartelle esattoriali n. 097 2012 0142637368 000 e n. 097 2013 0272940055 000 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9062188801 000, era inequivocabilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Orbene, al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che, l'attività di esazione del credito a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative di spettanza comunale dà luogo ad una procedura di
"riscossione speciale", definita per l'appunto "esattoriale" il cui dispiegarsi comporta che il
6 concessionario - una volta ricevuto il ruolo formato dall'amministrazione finanziaria o sanzionatoria
(che costituisce il titolo esecutivo) - proceda sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, con cui chiede al debitore il pagamento delle somme portate dal ruolo in forza dell'articolo 1, comma
153, della Legge n.244/2007 (finanziaria 2008 - che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248).
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la prescrizione del credito e la legittimità della formazione del titolo. Infatti, la proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art.7 del d.lgs. n.150/2011, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal Primo Giudice, dagli atti allegati nel fascicolo di primo grado, tra la data di notifica delle cartelle esattoriali n. 097 2012 0142637368 000 e n. 097
2013 0272940055 000 (avvenuta rispettivamente il 04.05.2012 ed il 04.11.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento n.ro n. 097 2019 9062188801 000 (avvenuta in data 04.10.2019) non risulta esser stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione di talché il credito sotteso alle cartelle de quibus e pari ad € 1.169,20 e € 759,98 risulta essersi prescritto per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art.28 l. 689/1981.
Invero, avendo mancato di dimostrare di aver notificato un valido Controparte_1 atto interruttivo della prescrizione tra la data di notifica delle citate cartelle e la intimazione di Contr pagamento il credito sotteso alle cartelle esattoriali impugnate con i sottesi , si considera prescritto per decorso termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981.
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- Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada accolto il proposto appello e che, per l'effetto, sentenza n. 11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data 28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data 13.07.2020, debba essere parzialmente riformata, con declaratoria di estinzione per prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento 097
2019 9062188801 000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 per un importo di € 1.169,20 e alla cartella di pagamento n. 097 2013 0272940055 000 per un importo di
€ 759,98.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, atteso l'esito finale della lite che ha visto in primo grado nel merito totalmente vittoriosa CP_3 Controparte_5 7 , e atteso l'esito dell'appello che in ordine alla riforma parziale della Controparte_4 sentenza ha visto l'appellante vittorioso su e gli Controparte_1 altri per quanto domandato, si ritiene che debbano essere compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto dalla sig.ra per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
11633/20 del Giudice di Pace di Roma, emessa in data 28.06.2020 e depositata in Cancelleria in data
13.07.2020, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento 097 2019
9062188801 000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2012 0142637368 000 per un importo di € 1.169,20 e alla cartella di pagamento n. 097 2013 0272940055 000 per un importo di
€ 759,98;
- Compensa le spese di lite di ambo i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Così decisa in Roma il 25.07.2025
Atto redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Silvia Mennella
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
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