Art. 10.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, e' elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, e' elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.