Articolo 10 della Legge 18 maggio 1967, n. 318
Articolo 9Articolo 11
Versione
30 maggio 1967
Art. 10.
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, e' elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967