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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 899/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA , come da procura in atti. opponente, contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del Vice Direttore Generale pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPUCCIO ETTORE come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso ol Parte_1 decreto ingiuntivo n. 86/2022, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., in esito al ricorso iscritto al n.
384/2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di HDI Assicurazioni spa, della somma di € 8.994,88, oltre interessi e spese dovuto a seguito del pagamento in favore della contraente/beneficiaria, dell'indennizzo pari alla suddetta somma, alla data del 31/07/19, in Parte_2 virtù di un contratto di assicurazione collettiva, obbligatoria ex art. 54 DPR 180/50 contro il rischio morte e impiego, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto non essendo stata fornita da controparte la necessaria documentazione probatoria a sostegno dell'esistenza e dell'ammontare del credito, nonché della propria legittimazione;
2) In subordine, ridurre l'importo alle somme che risulteranno effettivamente dovuto in esito al giudizio;
3) In ogni caso dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto o comunque disporre la revoca dello stesso, per tutti
i motivi esposti in narrativa;
Si costituiva la compagnia di Assicurazioni la quale, contestando le domande ed eccezioni dell'opponente, ne chiedeva il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4.07.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si assegnavano i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Non avendo formulato richieste istruttorie, dopo la precisazione delle conclusioni, si fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato”. (Cass. 4347 del 2009).
La presente azione si prescrive, pertanto, in dieci anni applicandosi ad essa il termine di prescrizione ordinaria.
Considerata la lettera di messa in mora, prodotta in atti, del 25.02.2021 e la data di scadenza dell'ultima rata, appare chiaro che il termine di prescrizione sopra indicato non sia decorso.
Nel merito, si sottolinea che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Opera, pertanto, il principio generale per cui il riparto degli oneri probatori va individuato considerando che l'attore onerato, ex art. 2697 c.c., è la parte che riveste la posizione formale di convenuta opposta. Dall'esame dei documenti depositati dal creditore opposto risulta che esso abbia adempiuto all'onere probatorio sopra indicato ed abbia dato ampia prova dell'esistenza del credito, così come quantificato.
Infatti, come emerge documentalmente in atti, la HD Assicurazioni ha sottoscritto con la finanziaria una polizza assicurativa “a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti rimborsabili Parte_2 tramite cessione di quote dello stipendio”, volta a garantire la stessa finanziaria dal rischio di inadempimento dell'obbligazione da parte del soggetto debitore finanziato.
Come da giurisprudenza ormai consolidata, i contraenti del sopra citato contratto, sono l'ente finanziatore che concede prestiti con delega di pagamento in base alla legge vigente in materia di cessione delle quote del salario e la compagnia assicuratrice.
Il soggetto che gode del finanziamento pur avendo firmato detto contratto non è formalmente parte contrattuale del rapporto assicurativo, il suo intervento è volto ad autorizzare la finanziaria a stipulare l'assicurazione con la quale la società sarà assicurata in quanto contraente e beneficiaria, garantendosi dai rischi derivanti dalla perdita del lavoro o dalla morte del lavoratore.
La documentazione depositata dall'opposto ha fornito la prova dell'avvenuta autorizzazione da parte del Sig. , richiesta per la validità dello stesso contratto, così come vi è la prova dell'invio Parte_1 della comunicazione di surroga e messa in mora al debitore opponente.
Come è noto, il soggetto mutuatario inadempiente è da qualificare quale terzo responsabile del danno, nei cui confronti l'assicuratore può agire in surroga ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile e la comunicazione inviata dalla società assicurativa si ritiene perfettamente valida.
La operata cessione autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito è “pro-solvendo” e non “pro- soluto”, pertanto il debitore principale resta il lavoratore cedente che, in caso di inadempienza, sarà chiamato, come nel caso di specie, a rimborsare il prestito in quanto, in tal caso, opera la copertura assicurativa e in esito all'adempimento da parte dell'assicurazione quest'ultima si surroga, ex art. 1916
c.c., alla finanziaria nel diritto di credito vantato da quest'ultima. (Cassazione, sezione II, sentenza n.
18016 del 09/07/2018).
Affinchè operi la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c, è sufficiente l'inadempimento, la liquidazione del sinistro all'assicurato e la comunicazione di tale pagamento da parte dell'assicuratore al terzo responsabile, adempimenti, come sopra indicati, regolarmente effettuati.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice onorario, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 899/2022 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n. 86/2022;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HD Assicurazioni s.p.a. liquidate Parte_1 in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 899/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO Parte_1 C.F._1
ANTONELLA , come da procura in atti. opponente, contro
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f. ), in persona del Vice Direttore Generale pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPUCCIO ETTORE come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso ol Parte_1 decreto ingiuntivo n. 86/2022, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G., in esito al ricorso iscritto al n.
384/2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di HDI Assicurazioni spa, della somma di € 8.994,88, oltre interessi e spese dovuto a seguito del pagamento in favore della contraente/beneficiaria, dell'indennizzo pari alla suddetta somma, alla data del 31/07/19, in Parte_2 virtù di un contratto di assicurazione collettiva, obbligatoria ex art. 54 DPR 180/50 contro il rischio morte e impiego, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto non essendo stata fornita da controparte la necessaria documentazione probatoria a sostegno dell'esistenza e dell'ammontare del credito, nonché della propria legittimazione;
2) In subordine, ridurre l'importo alle somme che risulteranno effettivamente dovuto in esito al giudizio;
3) In ogni caso dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto o comunque disporre la revoca dello stesso, per tutti
i motivi esposti in narrativa;
Si costituiva la compagnia di Assicurazioni la quale, contestando le domande ed eccezioni dell'opponente, ne chiedeva il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 4.07.2023 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si assegnavano i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Non avendo formulato richieste istruttorie, dopo la precisazione delle conclusioni, si fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
******
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente.
Come già chiarito dalla Suprema Corte, “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato”. (Cass. 4347 del 2009).
La presente azione si prescrive, pertanto, in dieci anni applicandosi ad essa il termine di prescrizione ordinaria.
Considerata la lettera di messa in mora, prodotta in atti, del 25.02.2021 e la data di scadenza dell'ultima rata, appare chiaro che il termine di prescrizione sopra indicato non sia decorso.
Nel merito, si sottolinea che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
Opera, pertanto, il principio generale per cui il riparto degli oneri probatori va individuato considerando che l'attore onerato, ex art. 2697 c.c., è la parte che riveste la posizione formale di convenuta opposta. Dall'esame dei documenti depositati dal creditore opposto risulta che esso abbia adempiuto all'onere probatorio sopra indicato ed abbia dato ampia prova dell'esistenza del credito, così come quantificato.
Infatti, come emerge documentalmente in atti, la HD Assicurazioni ha sottoscritto con la finanziaria una polizza assicurativa “a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti rimborsabili Parte_2 tramite cessione di quote dello stipendio”, volta a garantire la stessa finanziaria dal rischio di inadempimento dell'obbligazione da parte del soggetto debitore finanziato.
Come da giurisprudenza ormai consolidata, i contraenti del sopra citato contratto, sono l'ente finanziatore che concede prestiti con delega di pagamento in base alla legge vigente in materia di cessione delle quote del salario e la compagnia assicuratrice.
Il soggetto che gode del finanziamento pur avendo firmato detto contratto non è formalmente parte contrattuale del rapporto assicurativo, il suo intervento è volto ad autorizzare la finanziaria a stipulare l'assicurazione con la quale la società sarà assicurata in quanto contraente e beneficiaria, garantendosi dai rischi derivanti dalla perdita del lavoro o dalla morte del lavoratore.
La documentazione depositata dall'opposto ha fornito la prova dell'avvenuta autorizzazione da parte del Sig. , richiesta per la validità dello stesso contratto, così come vi è la prova dell'invio Parte_1 della comunicazione di surroga e messa in mora al debitore opponente.
Come è noto, il soggetto mutuatario inadempiente è da qualificare quale terzo responsabile del danno, nei cui confronti l'assicuratore può agire in surroga ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile e la comunicazione inviata dalla società assicurativa si ritiene perfettamente valida.
La operata cessione autorizzata dal lavoratore per il rimborso del prestito è “pro-solvendo” e non “pro- soluto”, pertanto il debitore principale resta il lavoratore cedente che, in caso di inadempienza, sarà chiamato, come nel caso di specie, a rimborsare il prestito in quanto, in tal caso, opera la copertura assicurativa e in esito all'adempimento da parte dell'assicurazione quest'ultima si surroga, ex art. 1916
c.c., alla finanziaria nel diritto di credito vantato da quest'ultima. (Cassazione, sezione II, sentenza n.
18016 del 09/07/2018).
Affinchè operi la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c, è sufficiente l'inadempimento, la liquidazione del sinistro all'assicurato e la comunicazione di tale pagamento da parte dell'assicuratore al terzo responsabile, adempimenti, come sopra indicati, regolarmente effettuati.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice onorario, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 899/2022 così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n. 86/2022;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di HD Assicurazioni s.p.a. liquidate Parte_1 in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16/06/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola