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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSIO DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in MONCALIERI il 04/02/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/1988, il 07/10/1991 e il Per_1 Per_3
27/08/1999.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza n.198/2024 del 12.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, e pertanto:
DÀ ATTO che i mobili e gli arredi della dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri, Via
Santa Croce n. 10, rimangono nella disponibilità esclusiva del Sig. . Controparte_2
DISPONE che il figlio continuerà a vivere con Sig. Persona_4 Controparte_2 che provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio; il Sig. si impegna a non contattare né telefonicamente CP_2 né di persona la Sig.ra . CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/03/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7003/2024 promossa da:
, Controparte_1
e
, Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BOSIO DAVIDE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in MONCALIERI il 04/02/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/1988, il 07/10/1991 e il Per_1 Per_3
27/08/1999.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza n.198/2024 del 12.07.2024, pubblicata in data 15.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONCALIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, e pertanto:
DÀ ATTO che i mobili e gli arredi della dimora coniugale ubicata nel Comune di Moncalieri, Via
Santa Croce n. 10, rimangono nella disponibilità esclusiva del Sig. . Controparte_2
DISPONE che il figlio continuerà a vivere con Sig. Persona_4 Controparte_2 che provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio; il Sig. si impegna a non contattare né telefonicamente CP_2 né di persona la Sig.ra . CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/03/2025.
Il Presidente Rel. Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.