Articolo 1 della Legge 8 luglio 1977, n. 406
Versione
7 agosto 1977
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Versione
15 settembre 1982
Art. 1. Articolo unico

((La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado))
Entrata in vigore il 15 settembre 1982
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