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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa BA MU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 15348/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Via Carlo Goldoni n. 9, C.F. , in proprio, nonché n. q. di C.F._1
legale rappresentante della ”, Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Sollena con domicilio P.IVA_1
digitale: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: in persona del suo rappresentante legale pro CP_2 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA - EX ART. 429 CPC - DEL 30.09.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002802564 notificata in data 30.9.2024 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.743,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Gaspare Sollena, antistatario.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 24.10.2024 in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_3
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione n. OI 002802564 notificate il 30 settembre 2024 con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della complessiva CP_2
somma di € 4.891,55 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anni 2018 e 2019.
La ricorrente, premesso che l'onere della prova della notifica dell'atto di
CP_ accertamento è in capo all' chiedeva che quest'ultimo venisse dichiarato decaduto dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente ed CP_2
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché la notifica degli avvisi di addebito.
All'udienza di oggi le parti hanno insistito nei rispettivi atti difensivi ed hanno chiesto la decisione della causa.
Si dispone in conformità.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso. La sanzione amministrativa portata dalle ordinanze ingiunzioni di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, CP_2
che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che le ordinanze ingiunzioni sono stata emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati mai notificati.
CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2020-2021 mediante atto prot. n .5500.03/01/2024.0004708 del 3/1/24, CP_2
regolarmente notificato a parte ricorrente n.q. di rappresentante legale della
[...] in data 24/1/24 e alla società prot. n. Controparte_1
.5500.03/01/2024.0004709 in data 20/1/24. CP_2
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2021 di talchè, anche laddove l'atto di accertamento sia stato notificato come in effetti, la contestazione anche in questo caso è intervenuta tardivamente
(24.01.2024 – 20.01.2024), ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla
CP_ violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e le ordinanze-ingiunzioni opposte deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30.09.2025
Il Giudice onorario
BA MU
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa BA MU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 15348/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Via Carlo Goldoni n. 9, C.F. , in proprio, nonché n. q. di C.F._1
legale rappresentante della ”, Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Sollena con domicilio P.IVA_1
digitale: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, Partita Iva: in persona del suo rappresentante legale pro CP_2 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via
Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE LETTURA - EX ART. 429 CPC - DEL 30.09.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002802564 notificata in data 30.9.2024 con conseguente estinzione della pretesa in esse contenuta.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.743,00 di cui € 43,00 per anticipazioni ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Gaspare Sollena, antistatario.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 24.10.2024 in proprio e n.q. di legale Parte_1
rappresentante di , Controparte_3
proponeva opposizione avverso l'ingiunzione n. OI 002802564 notificate il 30 settembre 2024 con la quale l' aveva ingiunto il pagamento della complessiva CP_2
somma di € 4.891,55 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anni 2018 e 2019.
La ricorrente, premesso che l'onere della prova della notifica dell'atto di
CP_ accertamento è in capo all' chiedeva che quest'ultimo venisse dichiarato decaduto dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente ed CP_2
assumeva la corretta notifica degli atti prodromici nonché la notifica degli avvisi di addebito.
All'udienza di oggi le parti hanno insistito nei rispettivi atti difensivi ed hanno chiesto la decisione della causa.
Si dispone in conformità.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso. La sanzione amministrativa portata dalle ordinanze ingiunzioni di cui è opposizione
è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 del 2016, CP_2
che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui.
L'opponente, sul presupposto che le ordinanze ingiunzioni sono stata emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati mai notificati.
CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2020-2021 mediante atto prot. n .5500.03/01/2024.0004708 del 3/1/24, CP_2
regolarmente notificato a parte ricorrente n.q. di rappresentante legale della
[...] in data 24/1/24 e alla società prot. n. Controparte_1
.5500.03/01/2024.0004709 in data 20/1/24. CP_2
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale all'anno
2021 di talchè, anche laddove l'atto di accertamento sia stato notificato come in effetti, la contestazione anche in questo caso è intervenuta tardivamente
(24.01.2024 – 20.01.2024), ovvero oltre il termine di novanta giorni dalla
CP_ violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro.
In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e le ordinanze-ingiunzioni opposte deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30.09.2025
Il Giudice onorario
BA MU
Firmato digitalmente