TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24440/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NAPOLI XIII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Cristina Correale Giudice relatore riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 24440/23 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 19 ter d.lgs. 150\2011, e vertente nato in [...] il [...] (cf. - , elettivamente Parte_1 C.F._1 Persona_1 domiciliato presso l'Avv. Luigi Migliaccio ( C.F._2
, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti Email_1
- RICORRENTE -
contro in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2023 il ricorrente proponeva tempestiva opposizione ex art. 19 ter d.lgs
150/11 avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di
Napoli il 20.9.23, notificatogli il 26/10/2023, unitamente alla comunicazione della favorevole conclusione dell'istruttoria per il rilascio di permesso di protezione speciale in esecuzione del provvedimento del Tribunale di Napoli reso nel fascicolo RG 21565/2019. In ricorso premetteva di aver già adito questo Tribunale con precedente ricorso ex art. 35 bis d.lgs 25/08 iscritto al n.
21565/2019rg; che tempore chiedeva al Questore il rilascio di permesso di soggiorno per CP_2 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, TUI, la cui pratica era acquisita il 15.12.2022 con n.22NA052620 ; che il Tribunale di Napoli, con decreto comunicato il 14.9.2023 riconosceva la protezione speciale ex art. 32, d.lgs. 25/08 (d.l. 130/2020), dal quale trasmetteva copia alla Questura di che la Questura emetteva rigetto con prot. Cat.A12/2023/Imm/1^Sez/Din/IV^/554 il CP_1 20.09.2023, sulla scorta del parere negativo espresso dalla CT per l'insussistenza dei requisiti Per_2 di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1, tui. Parte ricorrente deduceva, in particolare, che tale diniego era da rinersi illegittimo “poiché la Questura, che pur dichiara di aver positivamente conclusa l'istruttoria dell'istanza di soggiorno n.22NA052620 (ad oggi il ritiro non è stato, tuttavia, ancora possibile), vi ha provveduto ai sensi dell'art.32, co.3, d.lgs.25/08, negando col provvedimento impugnato il ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1, tui., invece già positivamente accertati dal Tribunale di Napoli col decreto n.10651/2023, pubblicato il 14.09.2023”: su tale deduzione fonda l'interesse ad agire in giudizio, ritenendo che il permesso rilasciato dalla Questura potrebbe comportare la sua non convertibilità in permesso per motivi di lavoro.
pagina 1 di 3 Con decreto del giudice designato veniva fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies cpc in data 08/10/2024, rinviata d'ufficio al 05.02.2025 e sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio del 05/02/2025 per il loro deposito. In data 02.10.2024 si costituiva parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda dal momento che al ricorrente era stata già riconosciuta la protezione speciale a seguito di accoglimento da parte del
Tribunale di Napoli di istanza ex art. 7 quinquies DL 20/23, come da comunicazione al suo avvocato del 26.10.23. Nelle note depositate il 04/02/2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo quest'ultimo medio tempore già ottenuto il permesso per protezione speciale.
Scaduto il termine perentorio sopra indicato, lette le note del ricorrente e rilevato che parte resistente, sebbene costituita, non aveva depositato note d'udienza, il giudice designato fissava l'udienza del 19.02.2025 ai sensi dell'art. 281 terdecies cpc, come mod. dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, per la discussione orale dinanzi a sé e la remissione della causa al collegio per la decisione.
Alla detta udienza, compariva il difensore del ricorrente che rappresentava nuovamente che il proprio assistito aveva già ottenuto il riconoscimento della protezione speciale nel giudizio n. rg 21565/23 instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, con decreto monocratico del 12.9.23 emesso a seguito di istanza ex art. 7 quinquies DL 20/23 avanzata il 24.7.23, ed esibiva copia del decreto suddetto.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. All'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Orbene, rileva il Collegio che è pacifico il riconoscimento della protezione speciale ex art. 32,
d.lgs. 25/08 (d.l. 130/2020) da parte del Tribunale di Napoli con decreto reso nel giudizio iscritto con n. rg 21565/23, anteriormente instaurato dal medesimo ricorrente, definito con decreto monocratico del
12.9.23 emesso a seguito di istanza ex art. 7 quinquies DL 20/23 avanzata il 24.7.23 dal ricorrente, comunicatogli il 14.9.23 e, dunque, anteriormente all'instaurazione del presente giudizio. E' ugualmente pacifico e documentato che con nota del 26.10.23, depositata da entrambe le parti, la questura da un lato comunicava al ricorrente il rigetto della nuova istanza di protezione speciale, impugnato in questo giudizio, dall'altro rendeva noto che si era favorevolmente conclusa l'istruttoria per il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di pronuncia del Tribunale di Napoli resa nel procedimento n. rg 21565/23.
Il Collegio ritiene evidente che il riconoscimento della protezione speciale, con decreto del giudice monocratico del 12.9.23 nel procedimento n. rg 21565/23 non possa qualificarsi come fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito e quindi una causa di cessazione della materia del contendere, trattandosi di fatto preesistente all'instaurazione del presente giudizio.
Si ritiene, invero, documentato che il ricorrente abbia agito in giudizio senza avervi interesse sin dal principio, avendo già ottenuto con precedente pronunzia giurisdizionale il bene della vita cui aspirava, cioè il permesso di protezione speciale ex art. 32 d.lgs. 25/08 come disciplinato dal DL
130/20 vigente ratione temporis. Com'è noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr.
Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass.
30440/18).
Lo stesso contegno processuale di parte ricorrente rafforza la conclusione che essa abbia agito in giudizio senza avervi interesse, dal momento che già in ricorso e poi sin dalla prima udienza ha dichiarato di aver già ottenuto la protezione speciale invocata nel ricorso introduttivo di questo pagina 2 di 3 procedimento, né si è rivelata fondata la generica affermazione contenuta in ricorso – e mai più articolata né tanto meno documentata in giudizio-, secondo cui l'interesse ad agire risiedeva nel fatto che il permesso di soggiorno riconosciuto dalla questura ex art. 32 d.lgs 25/08 non sarebbe stato convertibile in permesso per motivi di lavoro. Ove mai ciò fosse stato vero, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare innanzi al giudice amministrativo l'eventuale rigetto della conversione del permesso precedentemente ottenuto: in ogni caso parte ricorrente non ha mai allegato né tanto meno documentato in questo giudizio di non aver potuto chiedere o ottenere la conversione del permesso in motivi di lavoro, sicchè il presente giudizio è stato instaurato sulla scorta della previsione di un pregiudizio del tutto eventuale e non sufficiente ad integrare l'interesse ad agire come qualificato dall'art. 100 cpc. Poiché l'interesse ad agire ex art. 100 cpc costituisce una condizione dell'azione, la sua assenza, come rilevata dal Collegio per i motivi sinora esposti, conduce a dichiarare il ricorso improcedibile. Circa le spese processuali, si ritengono sussistenti giusti motivi per dichiararne la compensazione alla luce del contegno processuale di entrambe le parti, dal momento che la stessa PA convenuta ha in parte contribuito ad indurre nel ricorrente il dubbio di dover impugnare il decreto di rigetto del Questore di Napoli del 20.9.23, provvedendo con un'unica nota a comunicargli sia tale rigetto, sia l'esito favorevole dell'istruttoria relativa al rilascio del permesso di soggiorno in ottemperanza al decreto del giudice nel procedimento n. n. 21565/2019rg.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile il ricorso;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 5.3.25
Il Presidente dott. Mario Suriano
pagina 3 di 3