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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1473/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Bruno Maselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altavilla Irpina alla Rampa Annunziata n. 5
- attrice opponente -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donatella Manzon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Cesare Battisti n. 8
- convenuto opposto -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 444/2023.
Causa iscritta a ruolo il 25 luglio 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 marzo 2025:
“In via preliminare
1. accertare l'inesistenza della notificazione del decreto effettuata all'intimata a mezzo posta presso la stessa sede dell'intimante con la consapevolezza, da parte di quest'ultima, che la Sig.ra di fatto non risiedeva nella sua abitazione, essendosene Parte_1 allontanata diverse settimane prima, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ex art 644 c.p.c.
2. Accertare e dichiarare, in via gradata, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone, avendo le parti contrattualmente previsto per iscritto la competenza esclusiva del Tribunale di Padova e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata
Revocare il decreto opposto, per i seguenti motivi:
I- Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito posto a base del decreto ingiuntivo non potendo l'appaltatore chiedere una maggiorazione sul prezzo globalmente previsto per le stesse opere già indicate nel contratto.
II-Accertare e dichiarare, in via gradata, che anche per le presunte opere diverse e maggiori eseguite, nulla è dovuto dalla committente perché tali opere non sono state concordate per iscritto come contrattualmente previsto;
III- In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del ricorrente per aver chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento anche per le spese tecniche ( euro 8.544,14) riportate nella contabilità integrativa e di certo non spettanti all'imprenditore;
IV-Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesigibilità del presunto credito il cui pagamento
è subordinato al decorso del termine di giorni 30 dall'emissione della fattura, non trasmessa alla committente.
V- Vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pagina 2 di 7 Per il convenuto opposto: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“In via preliminare:
confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di facile soluzione e comunque la sussistenza del credito non è contestata;
Nel merito:
accertato quanto in fatto e diritto, rigettare le domande ex adverso prodotte e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. 28.422,30 oltre interessi al Pt_1 tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
spese di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto opposto , CP_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 444/2023 emesso il 10-16 maggio
2023, col quale le era stato intimato l'immediato pagamento di € 25.903,35 complessivi
(oltre interessi e spese) quale residuo corrispettivo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite presso un proprio alloggio sito in Piazzola sul Brenta.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis:
In via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 649 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
444/2023 (n. 991/2023 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Pordenone in data 10 maggio 2023 per i motivi tutti esposti e che così si riassumono:
- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo;
- incompetenza territoriale del Giudice adito ex artt. 28 e 29 c.p.c.;
Pagina 3 di 7 - mancanza parziale della legittimazione attiva (è stata chiesta ed ottenuta una somma comprendente anche le spese tecniche per € 8.544,14);
- inesigibilità del credito per omessa fatturazione (contrattualmente prevista come condizione per la nascita dell'obbligazione).
Ricorrono altresì gravi motivi avendo parte intimante già sottoposto a pignoramento la somma di euro 42.687,93 presso la BCC Pordenonese e Monsile soc. cooperativa con sede Azzano Decimo, sempre notificando gli atti alla debitrice presso la sede della sua stessa impresa.
Relativamente all'opposizione, si chiede:
In via preliminare:
1. accertare l'inesistenza della notificazione del decreto effettuata all'intimata a mezzo posta presso la stessa sede dell'intimante con la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, che la Sig.ra [rectius: ] di fatto non risiedeva nella sua abitazione, Pt_2 Pt_1 Parte_1 essendosene allontanata diverse settimane prima, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ex art 644 c.p.c.
2. Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, avendo le parti contrattualmente previsto per iscritto la competenza esclusiva del Tribunale di
Padova e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata, revocare il decreto opposto, per i seguenti motivi:
3. accertare e dichiarare la parziale legittimazione attiva del ricorrente avendo chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento anche per euro 8.544,14 relativi alle spese tecniche a lui non imputabili;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza del residuo credito per aver le parti sottoscritto un contratto a corpo che non può comportare una variazione del prezzo pattuito globalmente per minori o maggiori misure relativamente alle stesse opere previste contrattualmente;
5. accertare e dichiarare che, relativamente alla opere diverse e maggiori eseguite, nulla è dovuto dal committente perché tali opere non sono state concordate per iscritto come
Pagina 4 di 7 contrattualmente previsto;
6. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesigibilità del presunto credito per non aver l'appaltatore emessa la fattura finale relativa al predetto presunto credito, evento questo presupposto contrattualmente come condizione per il pagamento da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
7. Vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
1.2 Il convenuto opposto AO SS, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare:
confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di facile soluzione e comunque la sussistenza del credito non è contestata;
Nel merito:
accertato quanto in fatto e diritto, rigettare le domande ex adverso prodotte e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. 28.422,30 oltre interessi al Pt_1 tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
spese di lite rifuse”.
1.3 Acquisite le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e rigettate l'istanza di sospensiva e le prove dedotte, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, vanno, anzitutto, affrontate, per essere rigettate in quanto infondate, le due eccezioni preliminari sollevate dall'attrice opponente.
Quanto all'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del
Tribunale di Padova, che ha dedotto ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., Parte_1 deve escludersi che l'art. 16 del contratto d'appalto, concluso inter partes, contenga
Pagina 5 di 7 l'individuazione quale foro esclusivo del summenzionato ufficio giudiziario veneto, atteso il contenuto impreciso e niente affatto chiaro di detta clausola, che richiama, invero, istituti fra loro completamente diversi [testualmente: “Art.16) - Legge applicabile e clausola compromissoria. Il presente contratto sarà regolato e interpretato in base alla legge italiana ed ogni controversia derivante dal presente contratto sarà risolta nelle forme previste dalla legge presso il foro esclusivo di Padova”].
Quanto, invece, all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4529 del 15 febbraio 2019) che tale notificazione, quand'anche fosse stata eseguita, così come ha dedotto , presso la sua precedente residenza anagrafica, non è Parte_1 inesistente, bensì nulla (e che di nullità si tratti viene data, del resto, conferma anche dall'ordinanza n. 27540/2023 della Suprema Corte, citata dall'attrice opponente nei suoi scritti finali), di talché il vizio in esame è stato sanato, ai sensi dell'art. 156 comma 3°
c.p.c., per effetto della tempestiva opposizione che ella ha, in ogni caso, proposto, difendendosi anche nel merito.
E concentrandosi, allora, sul merito dell'interposto gravame, non resta che evidenziare l'infondatezza dei motivi su cui detto gravame poggia, trovando la residua pretesa creditoria monitoriamente azionata da più che adeguato conforto CP_1 nella documentazione complessivamente prodotta, dalla quale si evincono la fonte negoziale di siffatta pretesa (vedasi il menzionato contratto) nonché l'esistenza ed entità delle poste di che trattasi (vedasi l'atto di riconoscimento e di accettazione della contabilità finale dei lavori, debitamente sottoscritto da , con il contestuale piano di Parte_1 rientro, pacificamente poi non rispettato).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto opposto, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 9 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Bruno Maselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altavilla Irpina alla Rampa Annunziata n. 5
- attrice opponente -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 CodiceFiscale_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donatella Manzon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone via Cesare Battisti n. 8
- convenuto opposto -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 444/2023.
Causa iscritta a ruolo il 25 luglio 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 12 marzo 2025:
“In via preliminare
1. accertare l'inesistenza della notificazione del decreto effettuata all'intimata a mezzo posta presso la stessa sede dell'intimante con la consapevolezza, da parte di quest'ultima, che la Sig.ra di fatto non risiedeva nella sua abitazione, essendosene Parte_1 allontanata diverse settimane prima, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ex art 644 c.p.c.
2. Accertare e dichiarare, in via gradata, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone, avendo le parti contrattualmente previsto per iscritto la competenza esclusiva del Tribunale di Padova e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata
Revocare il decreto opposto, per i seguenti motivi:
I- Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito posto a base del decreto ingiuntivo non potendo l'appaltatore chiedere una maggiorazione sul prezzo globalmente previsto per le stesse opere già indicate nel contratto.
II-Accertare e dichiarare, in via gradata, che anche per le presunte opere diverse e maggiori eseguite, nulla è dovuto dalla committente perché tali opere non sono state concordate per iscritto come contrattualmente previsto;
III- In via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del ricorrente per aver chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento anche per le spese tecniche ( euro 8.544,14) riportate nella contabilità integrativa e di certo non spettanti all'imprenditore;
IV-Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesigibilità del presunto credito il cui pagamento
è subordinato al decorso del termine di giorni 30 dall'emissione della fattura, non trasmessa alla committente.
V- Vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Pagina 2 di 7 Per il convenuto opposto: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“In via preliminare:
confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di facile soluzione e comunque la sussistenza del credito non è contestata;
Nel merito:
accertato quanto in fatto e diritto, rigettare le domande ex adverso prodotte e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. 28.422,30 oltre interessi al Pt_1 tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
spese di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto opposto , CP_1 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 444/2023 emesso il 10-16 maggio
2023, col quale le era stato intimato l'immediato pagamento di € 25.903,35 complessivi
(oltre interessi e spese) quale residuo corrispettivo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite presso un proprio alloggio sito in Piazzola sul Brenta.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis:
In via preliminare sospendere ai sensi dell'art. 649 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
444/2023 (n. 991/2023 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Pordenone in data 10 maggio 2023 per i motivi tutti esposti e che così si riassumono:
- inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo;
- incompetenza territoriale del Giudice adito ex artt. 28 e 29 c.p.c.;
Pagina 3 di 7 - mancanza parziale della legittimazione attiva (è stata chiesta ed ottenuta una somma comprendente anche le spese tecniche per € 8.544,14);
- inesigibilità del credito per omessa fatturazione (contrattualmente prevista come condizione per la nascita dell'obbligazione).
Ricorrono altresì gravi motivi avendo parte intimante già sottoposto a pignoramento la somma di euro 42.687,93 presso la BCC Pordenonese e Monsile soc. cooperativa con sede Azzano Decimo, sempre notificando gli atti alla debitrice presso la sede della sua stessa impresa.
Relativamente all'opposizione, si chiede:
In via preliminare:
1. accertare l'inesistenza della notificazione del decreto effettuata all'intimata a mezzo posta presso la stessa sede dell'intimante con la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, che la Sig.ra [rectius: ] di fatto non risiedeva nella sua abitazione, Pt_2 Pt_1 Parte_1 essendosene allontanata diverse settimane prima, con conseguente dichiarazione di inefficacia del decreto ex art 644 c.p.c.
2. Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, avendo le parti contrattualmente previsto per iscritto la competenza esclusiva del Tribunale di
Padova e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata, revocare il decreto opposto, per i seguenti motivi:
3. accertare e dichiarare la parziale legittimazione attiva del ricorrente avendo chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento anche per euro 8.544,14 relativi alle spese tecniche a lui non imputabili;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza del residuo credito per aver le parti sottoscritto un contratto a corpo che non può comportare una variazione del prezzo pattuito globalmente per minori o maggiori misure relativamente alle stesse opere previste contrattualmente;
5. accertare e dichiarare che, relativamente alla opere diverse e maggiori eseguite, nulla è dovuto dal committente perché tali opere non sono state concordate per iscritto come
Pagina 4 di 7 contrattualmente previsto;
6. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesigibilità del presunto credito per non aver l'appaltatore emessa la fattura finale relativa al predetto presunto credito, evento questo presupposto contrattualmente come condizione per il pagamento da effettuarsi nei successivi trenta giorni.
7. Vinte le spese di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
1.2 Il convenuto opposto AO SS, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare:
confermarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di facile soluzione e comunque la sussistenza del credito non è contestata;
Nel merito:
accertato quanto in fatto e diritto, rigettare le domande ex adverso prodotte e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. 28.422,30 oltre interessi al Pt_1 tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
spese di lite rifuse”.
1.3 Acquisite le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. e rigettate l'istanza di sospensiva e le prove dedotte, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, vanno, anzitutto, affrontate, per essere rigettate in quanto infondate, le due eccezioni preliminari sollevate dall'attrice opponente.
Quanto all'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in favore del
Tribunale di Padova, che ha dedotto ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., Parte_1 deve escludersi che l'art. 16 del contratto d'appalto, concluso inter partes, contenga
Pagina 5 di 7 l'individuazione quale foro esclusivo del summenzionato ufficio giudiziario veneto, atteso il contenuto impreciso e niente affatto chiaro di detta clausola, che richiama, invero, istituti fra loro completamente diversi [testualmente: “Art.16) - Legge applicabile e clausola compromissoria. Il presente contratto sarà regolato e interpretato in base alla legge italiana ed ogni controversia derivante dal presente contratto sarà risolta nelle forme previste dalla legge presso il foro esclusivo di Padova”].
Quanto, invece, all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, è sufficiente osservare (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4529 del 15 febbraio 2019) che tale notificazione, quand'anche fosse stata eseguita, così come ha dedotto , presso la sua precedente residenza anagrafica, non è Parte_1 inesistente, bensì nulla (e che di nullità si tratti viene data, del resto, conferma anche dall'ordinanza n. 27540/2023 della Suprema Corte, citata dall'attrice opponente nei suoi scritti finali), di talché il vizio in esame è stato sanato, ai sensi dell'art. 156 comma 3°
c.p.c., per effetto della tempestiva opposizione che ella ha, in ogni caso, proposto, difendendosi anche nel merito.
E concentrandosi, allora, sul merito dell'interposto gravame, non resta che evidenziare l'infondatezza dei motivi su cui detto gravame poggia, trovando la residua pretesa creditoria monitoriamente azionata da più che adeguato conforto CP_1 nella documentazione complessivamente prodotta, dalla quale si evincono la fonte negoziale di siffatta pretesa (vedasi il menzionato contratto) nonché l'esistenza ed entità delle poste di che trattasi (vedasi l'atto di riconoscimento e di accettazione della contabilità finale dei lavori, debitamente sottoscritto da , con il contestuale piano di Parte_1 rientro, pacificamente poi non rispettato).
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Pagina 6 di 7 Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto opposto, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 9 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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