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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1289/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
In persona del Giudice Unico
dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1289 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Antonella Santacroce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila Viale Francesco Crispi n. 19/B,
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 la in persona del legale rappresentante p.t., a sua volta Controparte_2 rappresentata dalla rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_3
Fedele
OPPOSTA
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
- In via preliminare rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto difettandone i presupposti di legge;
1 R.g. n. 1289/2022
- in via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e/o comunque l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
– nel merito, ritenuta ed accertata l'infondatezza giuridica e fattuale della pretesa monitoria avanzata dalla società asserita creditrice per le ragioni sopra esposte, revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. r.g. 664/2022 e n. 179/22 ing. emesso dal Giudice del Tribunale di L'Aquila e/o comunque dichiararlo nullo, inefficace ed in ogni caso privo di effetti, e conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ingiunte in pagamento;
accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le causali di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo de quo.
In via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'effettiva somma dovuta e quindi la corretta rideterminazione del saldo finale del conto corrente, dichiarando la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa per interessi, spese, commissioni, competenze che risultino concretizzare competenze ultralegali, usurarie e/o comunque contrarie alle norme imperative vigenti e/o perché mai pattuite.
Con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Con ogni riserva e salvezza.
Conclusioni per parte opposta:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 179/2022 (r.g. n. 664/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di
L'Aquila in data 20.04.2022 e notificato in data 7.06.2022, veniva ingiunto a e Parte_1 del in solido tra loro, il pagamento della somma di € 59.016,99, oltre Parte_2 interessi e spese in favore dell'odierna opposta. Tale somma, si riferisce al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 157020 stipulato in data 3.06.2009 tra gli stessi e la CP_4
(di seguito, brevemente ”), successivamente cedente il credito a favore
[...] CP_4 dell'odierna opposta (brevemente solo ). Controparte_1 CP_1
Ha proposto opposizione unicamente la quale ha dedotto che: Parte_1
- la procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Roberto Fedele, difensore dell'opposta anche nell'odierno giudizio, sarebbe nulla per incertezza del soggetto conferente, non indicando il nominativo del legale rappresentante della società rappresentata né quello della procuratrice speciale (di seguito solo ”). La procura sarebbe Controparte_2 Controparte_2 altresì affetta da indeterminatezza dell'oggetto, richiamando solo genericamente le attività che il difensore sarebbe chiamato a svolgere;
2 R.g. n. 1289/2022
- la procura speciale rilasciata dalla n data 2.11.2018 in favore della (rep. CP_1 Controparte_2
N. 53366 racc. n. 39537, Notaio sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto, Per_1 non facendo specifico riferimento al credito oggetto di cessione;
tale nullità inficerebbe anche la validità della procura speciale rilasciata dalla a Controparte_2 Controparte_3
(brevemente solo ), anch'essa in ogni caso generica e indeterminata;
Controparte_3
- il contratto di conto corrente a cui si riferisce il decreto ingiuntivo sarebbe nullo difetto della forma scritta ex art. 117 TUB ed ex art. 23 T.U.F., non recando la sottoscrizione della banca;
- non vi sarebbe altresì la prova del credito vantato originariamente da , essendo stata CP_4 prodotta esclusivamente la certificazione della banca ai sensi dell'art. 50 TUB. Inoltre, alcuna prova sarebbe stata fornita in merito al quantum del credito, non avendo la banca rilasciato alcun fido a favore degli opponenti ed essendo il conto corrente funzionalmente collegato ad un contratto di mutuo fondiario, da erogarsi da parte della medesima banca e destinato proprio ad estinguere le ulteriori passività;
- in ultimo, il credito sarebbe prescritto, non avendo i debitori mai ricevuto la missiva inviata dal creditore ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Si è costituita er mezzo della mandataria , a sua volta rappresentata da CP_1 Controparte_2
la quale ha chiesto preliminarmente al Giudice di ordinare l'integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti della cedente . Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande CP_4 attoree, deducendo che:
- l'eccezione della nullità del contratto di conto corrente per mancanza della sottoscrizione della banca sarebbe del tutto infondata, non determinando l'omessa firma dell'istituto di credito la nullità del contratto;
- ha acquistato il credito oggetto di ingiunzione con contratto di cessione del 24.10.2018.
Successivamente, ha nominato procuratrice speciale (procura speciale del Controparte_2
02.11.2018, Notaio rep. n. 53366 e racc. n. 39537) affidandole l'incarico della Persona_2 riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, nonché delle attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti. Con atto del 09.05.2019 (Notaio in Persona_3
Milano, rep. n. 140483 e racc. n. 35371), è stata poi nominata procuratrice Controparte_3 speciale da . In ogni caso, il contratto di cessione è stato prodotto unitamente al Controparte_2 ricorso monitorio ed ivi allegato;
- infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, stante la conoscenza della situazione debitoria da parte dell'ingiunta, informata dal creditore anche per le vie brevi.
All'udienza del 26.01.2023, svoltasi davanti alla GOT dott.ssa Serenella Monaco, il giudice ha assegnato un termine all'opposta per la produzione in giudizio sia della procura speciale
3 R.g. n. 1289/2022
rilasciata da n favore di , sia della procura alle liti rilasciata in favore CP_1 Controparte_2 dell'avv. Vincenzo Fedele ai fini della presentazione del ricorso monitorio, nonché un termine per l'avvio della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in data 2.05.2023. Ad esito della mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria l'opponente ha precisato le proprie domande, contestando altresì l'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad
CP_1
Con ordinanza del 24.05.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 19.03.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
_________________
1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso in esame, a chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il CP_1 pagamento da e in solido tra loro, della somma di € Parte_1 Parte_2
4 R.g. n. 1289/2022
59.016,99 oltre interessi e spese, facente riferimento al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 157020 stipulato tra le parti in data 3.06.2009
Per contro, l'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, sollevando questioni inerenti al difetto di rappresentanza, ossia alla nullità della procura speciale rilasciata da CP_1 in favore di e di quella rilasciata da quest'ultima a In secondo Controparte_2 Controparte_3 luogo, ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore. Infine, ha lamentato la nullità del contratto di conto corrente a cui il credito si riferisce e la mancata prova del credito, nonché l'assenza di prova della titolarità del credito di e l'intervenuta estinzione per CP_1 prescrizione del diritto del creditore.
2. Tanto chiarito, devono preliminarmente disattendersi le censure sollevate in relazione alle procure rilasciate dall'odierna opposta e dalla sua mandataria.
Segnatamente, riguardo alla procura ad litem rilasciata al difensore, basti rilevare come tutte le doglianze mosse risultino superate dalla produzione, a seguito della richiesta di integrazione avanzata dal Giudice, di una nuova procura alle liti emessa a favore del medesimo avv. Vincenzo
Fedele, la quale indica con certezza sia il soggetto conferente, sia ai poteri del difensore. Inoltre,
l'opposta ha prodotto altresì la procura notarile attestante i poteri del legale rappresentate di senz'altro legittimato a rilasciare la procura alle liti. Quanto alle procure speciali rilasciate CP_1 da e da quest'ultima a osserva il Tribunale che CP_1 Controparte_2 Controparte_3 suddette procure espressamente prevedono la facoltà delle mandatarie di intraprendere azione giudiziarie relative ai crediti originariamente facenti capo a e tra tali azioni è certamente CP_4 ricompresa anche l'azione monitoria e la successiva fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo
(cfr. docc. fasc. opposto depositati il 24.01.2023).
3. Parte opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente n. 157020 del 3.06.2009 in quanto, mancando la firma dell'istituto bancario, risulterebbe violato il requisito della forma scritta ex art 117 T.U.B. e 23 T.U.F.
Al riguardo basti richiamare il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche
5 R.g. n. 1289/2022
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”
Le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente - parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, con esplicito riguardo ai contratti bancari, ha per l'appunto affermato che: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. n. 14243/2018). Dunque, il contratto c.d.
“monofirma” non è nullo per mancanza di forma scritta laddove il consenso della banca può essere desunto da comportamenti concludenti, quale l'esecuzione spontanea del contratto (da ultimo Cass. n. 8331/2025).
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato - ed essendo, comunque, inferibile dagli atti
- che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato debitamente sottoscritto, con firma non disconosciuta dall'opponente (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) non può che Parte_1 escludersi in radice la nullità lamentata dalla medesima nell'atto di citazione.
4. Con riferimento alla dedotta mancanza della prova del credito per avere ondato la CP_1 propria domanda esclusivamente sulla scorta della certificazione ex art. 50 T.U.B., merita
6 R.g. n. 1289/2022
precisare che in effetti nel ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto di saldaconto previsto dall'art. 50 cit., laddove non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista. Infatti l'estratto conto certificato consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, per cui riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, laddove non ha valore probatorio in caso di opposizione.
Fermo quanto precede, va tuttavia osservato che, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
n. 2, a versato in atti tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa (cfr. docc. CP_1
4-7 fasc. opposta, allegati alla seconda memora ex art. 183 comma 6 c.p.c.); tali documenti sono dunque pienamente idonei a provare il credito vantato da parte opposta, sia nell'an che nel quantum.
Assolutamente prive di pregio sono invece le contestazioni mosse con riferimento all'asserito collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente in esame e un contratto di mutuo fondiario stipulato dai medesimi clienti con la stessa che, nella prospettiva attorea, sarebbe CP_4 stato finalizzato all'estinzione delle passività. Le doglianze avanzate in relazione a tale aspetto sono infatti generiche ed apodittiche, oltre che del tutto indimostrate, non avendo parte opponente offerto alcun documento o altro elemento a riscontro della tesi prospettata.
5. Circa, infine, la dedotta intervenuta prescrizione del credito, parte opponente ha individuato il dies a quo per il decorso del termine decennale nel 6.06.2011, data in cui la banca sarebbe stata obbligata a recedere dal contratto di conto corrente, stante l'inadempimento dei correntisti. In particolare, l'opponente ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall'istituto bancario e che l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata da all'opponente e CP_4 prodotta nel fascicolo monitorio (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) - ricevuta in data 3.10.2016 e dunque idonea ad interrompere i termini di prescrizione - recherebbe la firma di un soggetto a lei estraneo, non addetto alla casa né familiare o convivente, dunque incapace alla ricezione della notifica.
Sul punto, merita rammentare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito” (cfr., ex plurimis Cass. n. 8032/2004; Cass n.
8500/2005; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 4193/2010). Tale orientamento si giustifica in ragione
7 R.g. n. 1289/2022
della qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dall'agente postale addetto alla consegna del plico raccomandato, da cui discende che gli atti allo stesso riferibili godono della pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Nel caso in esame, l'opponente, lungi dall'aver contestato l'autenticità della firma, si è limitato esclusivamente a dedurre che la stessa non era riferibile a sé, circostanza questa tuttavia non sufficiente ai fini del disconoscimento. D'altronde, alcuna contestazione è stata mossa in relazione all'indirizzo ove è stata inviata la missiva, che è quello comunicato dal cliente alla banca all'apertura del conto corrente.
6. Ad analoghe conclusioni deve giungersi relativamente alle comunicazioni del 5.08.2019 e
10.09.2019 con cui la ha comunicato al cliente l'acquisto del credito di Controparte_2 CP_4 da parte di Sul punto, e ai soli fini di completezza, va detto che con riferimento alla notizia CP_1 della cessione, l'art. 58 TUB co. 2, prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle
Imprese la cessione dei crediti diviene opponibile a tutti, compreso il debitore ceduto, senza ulteriori formalità, risultando dunque superflua la notificazione personale ex art. 1264 c.c. ai debitori ceduti.
In ordine all'asserito difetto di titolarità del credito da parte di dedotto dall'opponente CP_1 genericamente e solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 - premesso che quando non
è contestata la cessione in sé ma, come nel caso di specie, la sola prova dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dell'operazione, deve ritenersi sufficiente anche “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale […] laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass. n. 17944/2023) – va detto che la prova della cessione del credito vantato verso l'opponente è senz'altro raggiunta.
Difatti, a versato in atti, fin dalla fase monitoria, l'estratto del contratto di cessione CP_1 concluso con avente ad oggetto, tra l'altro, il credito oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 8 CP_4 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. opposta, allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
7. In definitiva le contestazioni sollevate dall'opponente sono risultate tutte infondate in diritto.
L'opposta, per parte sua, ha fornito la prova della titolarità proprio credito producendo, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente nonché, in sede di opposizione, gli estratti conto 8 R.g. n. 1289/2022
relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, così onerando il debitore di avanzare addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende il saldo debitore (Cass.
n. 14849/2000), addebiti che sono invece del tutto mancati nel caso al vaglio del Tribunale.
All'infondatezza in diritto o alla carenza di prova delle contestazioni non può certamente supplire l'organo giudicante, neppure con la consulenza tecnica d'ufficio la quale certo non può avere finalità esplorative e può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione, ragione per cui non è stata ritenuta ammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 179/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 20.04.2022;
• CONDANNA alla rifusione, in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t, delle spese di giudizio, che liquida in € 8.433,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge per il presente giudizio di opposizione.
Così deciso in L'Aquila, in data 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
In persona del Giudice Unico
dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1289 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 19.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Antonella Santacroce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila Viale Francesco Crispi n. 19/B,
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa Controparte_1 P.IVA_1 la in persona del legale rappresentante p.t., a sua volta Controparte_2 rappresentata dalla rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_3
Fedele
OPPOSTA
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
- In via preliminare rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto difettandone i presupposti di legge;
1 R.g. n. 1289/2022
- in via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e/o comunque l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
– nel merito, ritenuta ed accertata l'infondatezza giuridica e fattuale della pretesa monitoria avanzata dalla società asserita creditrice per le ragioni sopra esposte, revocare e/o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. r.g. 664/2022 e n. 179/22 ing. emesso dal Giudice del Tribunale di L'Aquila e/o comunque dichiararlo nullo, inefficace ed in ogni caso privo di effetti, e conseguentemente, dichiarare non dovute le somme ingiunte in pagamento;
accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente per le causali di cui al Parte_1 decreto ingiuntivo de quo.
In via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare l'effettiva somma dovuta e quindi la corretta rideterminazione del saldo finale del conto corrente, dichiarando la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa per interessi, spese, commissioni, competenze che risultino concretizzare competenze ultralegali, usurarie e/o comunque contrarie alle norme imperative vigenti e/o perché mai pattuite.
Con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Con ogni riserva e salvezza.
Conclusioni per parte opposta:
“in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 179/2022 (r.g. n. 664/2022) emesso dal Giudice del Tribunale di
L'Aquila in data 20.04.2022 e notificato in data 7.06.2022, veniva ingiunto a e Parte_1 del in solido tra loro, il pagamento della somma di € 59.016,99, oltre Parte_2 interessi e spese in favore dell'odierna opposta. Tale somma, si riferisce al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 157020 stipulato in data 3.06.2009 tra gli stessi e la CP_4
(di seguito, brevemente ”), successivamente cedente il credito a favore
[...] CP_4 dell'odierna opposta (brevemente solo ). Controparte_1 CP_1
Ha proposto opposizione unicamente la quale ha dedotto che: Parte_1
- la procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. Roberto Fedele, difensore dell'opposta anche nell'odierno giudizio, sarebbe nulla per incertezza del soggetto conferente, non indicando il nominativo del legale rappresentante della società rappresentata né quello della procuratrice speciale (di seguito solo ”). La procura sarebbe Controparte_2 Controparte_2 altresì affetta da indeterminatezza dell'oggetto, richiamando solo genericamente le attività che il difensore sarebbe chiamato a svolgere;
2 R.g. n. 1289/2022
- la procura speciale rilasciata dalla n data 2.11.2018 in favore della (rep. CP_1 Controparte_2
N. 53366 racc. n. 39537, Notaio sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto, Per_1 non facendo specifico riferimento al credito oggetto di cessione;
tale nullità inficerebbe anche la validità della procura speciale rilasciata dalla a Controparte_2 Controparte_3
(brevemente solo ), anch'essa in ogni caso generica e indeterminata;
Controparte_3
- il contratto di conto corrente a cui si riferisce il decreto ingiuntivo sarebbe nullo difetto della forma scritta ex art. 117 TUB ed ex art. 23 T.U.F., non recando la sottoscrizione della banca;
- non vi sarebbe altresì la prova del credito vantato originariamente da , essendo stata CP_4 prodotta esclusivamente la certificazione della banca ai sensi dell'art. 50 TUB. Inoltre, alcuna prova sarebbe stata fornita in merito al quantum del credito, non avendo la banca rilasciato alcun fido a favore degli opponenti ed essendo il conto corrente funzionalmente collegato ad un contratto di mutuo fondiario, da erogarsi da parte della medesima banca e destinato proprio ad estinguere le ulteriori passività;
- in ultimo, il credito sarebbe prescritto, non avendo i debitori mai ricevuto la missiva inviata dal creditore ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Si è costituita er mezzo della mandataria , a sua volta rappresentata da CP_1 Controparte_2
la quale ha chiesto preliminarmente al Giudice di ordinare l'integrazione del Controparte_3 contraddittorio nei confronti della cedente . Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande CP_4 attoree, deducendo che:
- l'eccezione della nullità del contratto di conto corrente per mancanza della sottoscrizione della banca sarebbe del tutto infondata, non determinando l'omessa firma dell'istituto di credito la nullità del contratto;
- ha acquistato il credito oggetto di ingiunzione con contratto di cessione del 24.10.2018.
Successivamente, ha nominato procuratrice speciale (procura speciale del Controparte_2
02.11.2018, Notaio rep. n. 53366 e racc. n. 39537) affidandole l'incarico della Persona_2 riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, nonché delle attività relative al recupero
(giudiziale e stragiudiziale) dei crediti. Con atto del 09.05.2019 (Notaio in Persona_3
Milano, rep. n. 140483 e racc. n. 35371), è stata poi nominata procuratrice Controparte_3 speciale da . In ogni caso, il contratto di cessione è stato prodotto unitamente al Controparte_2 ricorso monitorio ed ivi allegato;
- infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, stante la conoscenza della situazione debitoria da parte dell'ingiunta, informata dal creditore anche per le vie brevi.
All'udienza del 26.01.2023, svoltasi davanti alla GOT dott.ssa Serenella Monaco, il giudice ha assegnato un termine all'opposta per la produzione in giudizio sia della procura speciale
3 R.g. n. 1289/2022
rilasciata da n favore di , sia della procura alle liti rilasciata in favore CP_1 Controparte_2 dell'avv. Vincenzo Fedele ai fini della presentazione del ricorso monitorio, nonché un termine per l'avvio della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in data 2.05.2023. Ad esito della mediazione, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria l'opponente ha precisato le proprie domande, contestando altresì l'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad
CP_1
Con ordinanza del 24.05.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione il 19.03.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., Sez. 1, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass., Sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso in esame, a chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il CP_1 pagamento da e in solido tra loro, della somma di € Parte_1 Parte_2
4 R.g. n. 1289/2022
59.016,99 oltre interessi e spese, facente riferimento al saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 157020 stipulato tra le parti in data 3.06.2009
Per contro, l'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, sollevando questioni inerenti al difetto di rappresentanza, ossia alla nullità della procura speciale rilasciata da CP_1 in favore di e di quella rilasciata da quest'ultima a In secondo Controparte_2 Controparte_3 luogo, ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore. Infine, ha lamentato la nullità del contratto di conto corrente a cui il credito si riferisce e la mancata prova del credito, nonché l'assenza di prova della titolarità del credito di e l'intervenuta estinzione per CP_1 prescrizione del diritto del creditore.
2. Tanto chiarito, devono preliminarmente disattendersi le censure sollevate in relazione alle procure rilasciate dall'odierna opposta e dalla sua mandataria.
Segnatamente, riguardo alla procura ad litem rilasciata al difensore, basti rilevare come tutte le doglianze mosse risultino superate dalla produzione, a seguito della richiesta di integrazione avanzata dal Giudice, di una nuova procura alle liti emessa a favore del medesimo avv. Vincenzo
Fedele, la quale indica con certezza sia il soggetto conferente, sia ai poteri del difensore. Inoltre,
l'opposta ha prodotto altresì la procura notarile attestante i poteri del legale rappresentate di senz'altro legittimato a rilasciare la procura alle liti. Quanto alle procure speciali rilasciate CP_1 da e da quest'ultima a osserva il Tribunale che CP_1 Controparte_2 Controparte_3 suddette procure espressamente prevedono la facoltà delle mandatarie di intraprendere azione giudiziarie relative ai crediti originariamente facenti capo a e tra tali azioni è certamente CP_4 ricompresa anche l'azione monitoria e la successiva fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo
(cfr. docc. fasc. opposto depositati il 24.01.2023).
3. Parte opponente ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente n. 157020 del 3.06.2009 in quanto, mancando la firma dell'istituto bancario, risulterebbe violato il requisito della forma scritta ex art 117 T.U.B. e 23 T.U.F.
Al riguardo basti richiamare il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche
5 R.g. n. 1289/2022
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”
Le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione. Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente - parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, con esplicito riguardo ai contratti bancari, ha per l'appunto affermato che: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. n. 14243/2018). Dunque, il contratto c.d.
“monofirma” non è nullo per mancanza di forma scritta laddove il consenso della banca può essere desunto da comportamenti concludenti, quale l'esecuzione spontanea del contratto (da ultimo Cass. n. 8331/2025).
Nel caso di specie, dunque, non essendo contestato - ed essendo, comunque, inferibile dagli atti
- che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato debitamente sottoscritto, con firma non disconosciuta dall'opponente (cfr. doc. 9 fasc. monitorio) non può che Parte_1 escludersi in radice la nullità lamentata dalla medesima nell'atto di citazione.
4. Con riferimento alla dedotta mancanza della prova del credito per avere ondato la CP_1 propria domanda esclusivamente sulla scorta della certificazione ex art. 50 T.U.B., merita
6 R.g. n. 1289/2022
precisare che in effetti nel ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto di saldaconto previsto dall'art. 50 cit., laddove non contenga un completo resoconto delle varie partite in dare e avere, non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista. Infatti l'estratto conto certificato consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito, per cui riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo, laddove non ha valore probatorio in caso di opposizione.
Fermo quanto precede, va tuttavia osservato che, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6
n. 2, a versato in atti tutti gli estratti conto relativi al rapporto oggetto di causa (cfr. docc. CP_1
4-7 fasc. opposta, allegati alla seconda memora ex art. 183 comma 6 c.p.c.); tali documenti sono dunque pienamente idonei a provare il credito vantato da parte opposta, sia nell'an che nel quantum.
Assolutamente prive di pregio sono invece le contestazioni mosse con riferimento all'asserito collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente in esame e un contratto di mutuo fondiario stipulato dai medesimi clienti con la stessa che, nella prospettiva attorea, sarebbe CP_4 stato finalizzato all'estinzione delle passività. Le doglianze avanzate in relazione a tale aspetto sono infatti generiche ed apodittiche, oltre che del tutto indimostrate, non avendo parte opponente offerto alcun documento o altro elemento a riscontro della tesi prospettata.
5. Circa, infine, la dedotta intervenuta prescrizione del credito, parte opponente ha individuato il dies a quo per il decorso del termine decennale nel 6.06.2011, data in cui la banca sarebbe stata obbligata a recedere dal contratto di conto corrente, stante l'inadempimento dei correntisti. In particolare, l'opponente ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall'istituto bancario e che l'avviso di ricevimento della comunicazione inviata da all'opponente e CP_4 prodotta nel fascicolo monitorio (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) - ricevuta in data 3.10.2016 e dunque idonea ad interrompere i termini di prescrizione - recherebbe la firma di un soggetto a lei estraneo, non addetto alla casa né familiare o convivente, dunque incapace alla ricezione della notifica.
Sul punto, merita rammentare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità “il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito” (cfr., ex plurimis Cass. n. 8032/2004; Cass n.
8500/2005; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 4193/2010). Tale orientamento si giustifica in ragione
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della qualifica di pubblico ufficiale ricoperta dall'agente postale addetto alla consegna del plico raccomandato, da cui discende che gli atti allo stesso riferibili godono della pubblica fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Nel caso in esame, l'opponente, lungi dall'aver contestato l'autenticità della firma, si è limitato esclusivamente a dedurre che la stessa non era riferibile a sé, circostanza questa tuttavia non sufficiente ai fini del disconoscimento. D'altronde, alcuna contestazione è stata mossa in relazione all'indirizzo ove è stata inviata la missiva, che è quello comunicato dal cliente alla banca all'apertura del conto corrente.
6. Ad analoghe conclusioni deve giungersi relativamente alle comunicazioni del 5.08.2019 e
10.09.2019 con cui la ha comunicato al cliente l'acquisto del credito di Controparte_2 CP_4 da parte di Sul punto, e ai soli fini di completezza, va detto che con riferimento alla notizia CP_1 della cessione, l'art. 58 TUB co. 2, prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle
Imprese la cessione dei crediti diviene opponibile a tutti, compreso il debitore ceduto, senza ulteriori formalità, risultando dunque superflua la notificazione personale ex art. 1264 c.c. ai debitori ceduti.
In ordine all'asserito difetto di titolarità del credito da parte di dedotto dall'opponente CP_1 genericamente e solo nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n.
1 - premesso che quando non
è contestata la cessione in sé ma, come nel caso di specie, la sola prova dell'inclusione di uno specifico credito nel perimetro dell'operazione, deve ritenersi sufficiente anche “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale […] laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass. n. 17944/2023) – va detto che la prova della cessione del credito vantato verso l'opponente è senz'altro raggiunta.
Difatti, a versato in atti, fin dalla fase monitoria, l'estratto del contratto di cessione CP_1 concluso con avente ad oggetto, tra l'altro, il credito oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 8 CP_4 fasc. monitorio e doc. 2 fasc. opposta, allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
7. In definitiva le contestazioni sollevate dall'opponente sono risultate tutte infondate in diritto.
L'opposta, per parte sua, ha fornito la prova della titolarità proprio credito producendo, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente nonché, in sede di opposizione, gli estratti conto 8 R.g. n. 1289/2022
relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente, così onerando il debitore di avanzare addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende il saldo debitore (Cass.
n. 14849/2000), addebiti che sono invece del tutto mancati nel caso al vaglio del Tribunale.
All'infondatezza in diritto o alla carenza di prova delle contestazioni non può certamente supplire l'organo giudicante, neppure con la consulenza tecnica d'ufficio la quale certo non può avere finalità esplorative e può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione, ragione per cui non è stata ritenuta ammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa, al netto della fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 179/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 20.04.2022;
• CONDANNA alla rifusione, in favore della in persona Parte_1 Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t, delle spese di giudizio, che liquida in € 8.433,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge per il presente giudizio di opposizione.
Così deciso in L'Aquila, in data 29.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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