Articolo 1 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1355
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5 gennaio 1952
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 , e' integrato come segue:
"Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali".

Entrata in vigore il 5 gennaio 1952