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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.v.g. 17466/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vinzaglio 3, Torino - presso lo studio degli avv.ti
IN LE e SI PA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 08.01.1993.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11.09.2025 e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione, chiedendo disporsi
[...] la revoca del contributo a titolo di mantenimento versato dal Sig. in favore della Sig.ra Pt_1
. Pt_2
Esponevano a tal fine che recentemente, le condizioni economiche del Sig. sono peggiorate, Pt_1 così come, parallelamente le sue condizioni di salute, con conseguente necessità di sostenere maggiori esborsi per assistenza domestica. Allo stesso tempo, la Sig.ra ritiene di avere risorse sufficienti Pt_2 per far fronte alle proprie attuali e future necessità.
***
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Vi è dunque accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DISPONE che:
a modifica della condizione di cui al punto n. 2 del verbale 15.12.1992 omologato con decreto
8.01.1993 del Tribunale di Torino nel procedimento RG 12418/1992, nulla è più dovuto dal Sig.
alla Sig.ra a titolo di mantenimento. Pt_1 Pt_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/10/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n.v.g. 17466/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vinzaglio 3, Torino - presso lo studio degli avv.ti
IN LE e SI PA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto del 08.01.1993.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11.09.2025 e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione, chiedendo disporsi
[...] la revoca del contributo a titolo di mantenimento versato dal Sig. in favore della Sig.ra Pt_1
. Pt_2
Esponevano a tal fine che recentemente, le condizioni economiche del Sig. sono peggiorate, Pt_1 così come, parallelamente le sue condizioni di salute, con conseguente necessità di sostenere maggiori esborsi per assistenza domestica. Allo stesso tempo, la Sig.ra ritiene di avere risorse sufficienti Pt_2 per far fronte alle proprie attuali e future necessità.
***
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Vi è dunque accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal verbale omologato di separazione:
DISPONE che:
a modifica della condizione di cui al punto n. 2 del verbale 15.12.1992 omologato con decreto
8.01.1993 del Tribunale di Torino nel procedimento RG 12418/1992, nulla è più dovuto dal Sig.
alla Sig.ra a titolo di mantenimento. Pt_1 Pt_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/10/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.