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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3463 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aspromonte (RC) il 01/05/1969), rappresentato e difeso dall'avv. Iatì GI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso
Garibaldi 468/B - Galleria Zaffino, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 24/06/1967), rappresentata e difesa dall'avv. Iatì GI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso Garibaldi 468/B -
Galleria Zaffino, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 05/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/07/2003;
-considerato che con decreto del 18/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 6/02/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che, con ordinanza del 03/03/2025 il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione dello stesso, nonché la mancata previsione da parte delle parti di un contributo al mantenimento in favore dei due figli minorenni della coppia e del figlio maggiorenne non autosufficiente a carico del genitore non collocatario, ha fissato nuovo termine alle parti ex art. 127ter
c.p.c. fino al 25/06/2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza, cui allegarsi il certificato di matrimonio, onerando le parti a chiarire le modalità di versamento e l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, nonché la spettanza dell'AUU ed il relativo importo;
- rilevato che con successiva ordinanza del 26/06/2025 il Giudice delegato ha fissato alle parti nuovo termine perentorio sino al 24/09/2025, ore 10,00 per il deposito telematico di note sostitutive d'udienza, invitandole a depositare entro il medesimo termine copia del ricorso sottoscritto personalmente, la dichiarazione di non volersi riconciliare e di non voler comparire personalmente all'udienza nonché l'integrazione delle condizioni di separazione anch'esse sottoscritte dalle parti;
- rilevato, altresì, che con successiva ordinanza del 29/09/2025 il Giudice delegato, visti gli artt. 127 ter e 309 c.p.c. e rilevato il mancato deposito delle note scritte entro i termini assegnati, ha fissato alle parti nuovo termine al 26/11/2025, ore 10,00, con l'avvertenza che l'eventuale ulteriore omesso deposito delle note avrebbe comportato l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31/07/2003; b) dal matrimonio sono nati i figli GI
(17/09/2004), (19/02/2010) e (20/03/2008), queste ultime ancora Per_1 Per_2 minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
03/03/2025, il quale ha espresso il parere in data 05/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 05/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 346, parte II, serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minorenni e sono affidate in maniera Persona_3 Persona_4 condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori presso l'abitazione di residenza sita in Bagnara Calabra (RC) alla contrada
Croce Solano inferiore. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute delle figlie (scuola, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) Il figlio maggiorenne GI manterrà la propria residenza presso l'attuale abitazione di residenza sita in Bagnara Calabra (RC) alla contrada Croce Solano inferiore;
4) Il padre potrà espletare il suo diritto di visita/frequentazione secondo un calendario di incontri libero con le figlie minorenni e Persona_3 Per_4
, dovendo tener conto dell'età delle stese, del buon rapporto con il padre,
[...]
nonché in vista dell'attuazione del “best interest of the childs”;
5) I coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti con accordo distinto;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese l'importo Parte_1
complessivo di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT alla sig.ra a titolo di mantenimento per le due figlie minorenni Parte_3
e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
il suddetto assegno di mantenimento verrà corrisposto a mezzo bonifico presso le seguenti coordinate
IBAN di pertinenza della sig.ra sig.ra : : Parte_3 Parte_3
[...];[...];
8) che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, dell'ammontare complessivo di € 666,20, è percepito ab origine dalla sig.ra nella misura del Parte_3
100%;
9) Alle spese straordinarie in favore dei figli, contribuiranno entrambi i genitori, nella misura della metà ciascuno;
dette spese dovranno essere documentate e previamente concordate per importi, modalità e tempi, salvo che si tratti di spese urgenti che comportino sempre e comunque anticipazioni documentabili. Il coniuge che sostiene la spesa straordinaria considererà acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni venti dall'invio della richiesta relativa al tipo di spesa da affrontare e al suo importo. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile;
10) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. GI Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3463 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'Aspromonte (RC) il 01/05/1969), rappresentato e difeso dall'avv. Iatì GI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso
Garibaldi 468/B - Galleria Zaffino, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_2 C.F._2
(RC) il 24/06/1967), rappresentata e difesa dall'avv. Iatì GI, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Corso Garibaldi 468/B -
Galleria Zaffino, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 05/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 31/07/2003;
-considerato che con decreto del 18/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 6/02/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che, con ordinanza del 03/03/2025 il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione dello stesso, nonché la mancata previsione da parte delle parti di un contributo al mantenimento in favore dei due figli minorenni della coppia e del figlio maggiorenne non autosufficiente a carico del genitore non collocatario, ha fissato nuovo termine alle parti ex art. 127ter
c.p.c. fino al 25/06/2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza, cui allegarsi il certificato di matrimonio, onerando le parti a chiarire le modalità di versamento e l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, nonché la spettanza dell'AUU ed il relativo importo;
- rilevato che con successiva ordinanza del 26/06/2025 il Giudice delegato ha fissato alle parti nuovo termine perentorio sino al 24/09/2025, ore 10,00 per il deposito telematico di note sostitutive d'udienza, invitandole a depositare entro il medesimo termine copia del ricorso sottoscritto personalmente, la dichiarazione di non volersi riconciliare e di non voler comparire personalmente all'udienza nonché l'integrazione delle condizioni di separazione anch'esse sottoscritte dalle parti;
- rilevato, altresì, che con successiva ordinanza del 29/09/2025 il Giudice delegato, visti gli artt. 127 ter e 309 c.p.c. e rilevato il mancato deposito delle note scritte entro i termini assegnati, ha fissato alle parti nuovo termine al 26/11/2025, ore 10,00, con l'avvertenza che l'eventuale ulteriore omesso deposito delle note avrebbe comportato l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 31/07/2003; b) dal matrimonio sono nati i figli GI
(17/09/2004), (19/02/2010) e (20/03/2008), queste ultime ancora Per_1 Per_2 minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-rilevato che le parti, con le note scritte depositate, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
03/03/2025, il quale ha espresso il parere in data 05/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 05/12/2024 da Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 346, parte II, serie A, anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minorenni e sono affidate in maniera Persona_3 Persona_4 condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione del domicilio di residenza stabile dei minori presso l'abitazione di residenza sita in Bagnara Calabra (RC) alla contrada
Croce Solano inferiore. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute delle figlie (scuola, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori;
3) Il figlio maggiorenne GI manterrà la propria residenza presso l'attuale abitazione di residenza sita in Bagnara Calabra (RC) alla contrada Croce Solano inferiore;
4) Il padre potrà espletare il suo diritto di visita/frequentazione secondo un calendario di incontri libero con le figlie minorenni e Persona_3 Per_4
, dovendo tener conto dell'età delle stese, del buon rapporto con il padre,
[...]
nonché in vista dell'attuazione del “best interest of the childs”;
5) I coniugi hanno già provveduto alla divisione di comune accordo delle somme di denaro in comunione esistenti con accordo distinto;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
7) il sig. si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese l'importo Parte_1
complessivo di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT alla sig.ra a titolo di mantenimento per le due figlie minorenni Parte_3
e per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
il suddetto assegno di mantenimento verrà corrisposto a mezzo bonifico presso le seguenti coordinate
IBAN di pertinenza della sig.ra sig.ra : : Parte_3 Parte_3
[...];[...];
8) che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, dell'ammontare complessivo di € 666,20, è percepito ab origine dalla sig.ra nella misura del Parte_3
100%;
9) Alle spese straordinarie in favore dei figli, contribuiranno entrambi i genitori, nella misura della metà ciascuno;
dette spese dovranno essere documentate e previamente concordate per importi, modalità e tempi, salvo che si tratti di spese urgenti che comportino sempre e comunque anticipazioni documentabili. Il coniuge che sostiene la spesa straordinaria considererà acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni venti dall'invio della richiesta relativa al tipo di spesa da affrontare e al suo importo. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile;
10) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
-dispone l'immediata trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. GI Campagna