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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/09/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1061/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 1061/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. Parte_1 indicato: - procedura pendente innanzi al Tribunale di Napoli al n. 139/2020), P.IVA_1 in persona del Curatore p.t., autorizzato al presente atto giusto decreto del 25 gennaio 2024 reso dal G.D., rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Barretta (c.f.
), giusta procura su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. C.F._1
83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. indicato: ); Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTA CONTUMACE –
NONCHÈ
(C.F./ P.Iva indicati: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., giusta mandato e procura allegati alla comparsa di costituzione e risposta, dagli
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Avv.ti Renato Ruocco (C.F. ) e Francesco Falcione (C.F. C.F._3
), con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._4
-CONVENUTA –
OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla società e alla Controparte_2 SI.ra , la curatela del LI della Controparte_1 Parte_1
”, ha convenuto in giudizio entrambi i soggetti, deducendo una serie di condotte
[...] illecite gestorie e atti dispositivi del patrimonio personale posti in essere dalla SI.ra , CP_1 già amministratrice della società fallita.
La , costituita nel 1987 e dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con Parte_1 sentenza del 4 dicembre 2020, operava nel settore della trasformazione chimica e nella gestione dei rifiuti. Alla data del LI, la società risultava in liquidazione e il socio unico era il IG. subentrato nella titolarità delle quote sociali già Persona_1 intestate alla coniuge e alla figlia . Controparte_1 CP_3
La gestione della società, fino al marzo 2019, è stata affidata alla IG.ra , che ha CP_1 ricoperto la carica di amministratore dal 1998. Successivamente, la carica è stata assunta dal
IG. , che ha anche svolto il ruolo di liquidatore. Per_1
Dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni rese dal liquidatore, è emerso che la società non operava dal luglio 2019 e che le cause del dissesto sarebbero riconducibili alla mancata aggiudicazione di appalti pubblici, alla perdita dell'unità operativa per sfratto, e al sequestro dell'area di stoccaggio rifiuti.
La Curatela ha accertato un attivo fallimentare di circa € 55.000,00, a fronte di un passivo ammesso pari a € 1.293.192,82, con ulteriori domande tardive per circa € 450.000,00.
Il LI ha evidenziato plurime condotte illecite gestorie da parte della IG.ra , CP_1 tra cui: 1) il sistematico mancato pagamento di oneri tributari e previdenziali, con aggravio di sanzioni e interessi per € 179.664,27; 2) la distrazione di attività patrimoniali mediante rettifiche contabili non giustificate, tra cui una sopravvenienza passiva di € 1.061.803,22; 3) la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale sociale, in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., con danno stimato tra € 654.904,59 e € 1.337.380,00 a seconda dei criteri di calcolo adottati.
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Inoltre, la IG.ra avrebbe trasferito un immobile di sua proprietà alla “ CP_1 CP_2
mediante permuta con un credito presuntivamente vantato dalla stessa nei CP_2 confronti della “Metalrec S.r.l.”, società anch'essa riconducibile alla convenuta e successivamente fallita. La Curatela ha contestato la simulazione dell'atto, la sua eventuale natura gratuita e la sua revocabilità ex art. 2901 c.c., evidenziando la sproporzione delle prestazioni e la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Si è costituita la deducendo di operare da anni nel settore del Controparte_2 banco metalli e di aver intrattenuto rapporti regolari con la società con Parte_2 cui ha effettuato numerose operazioni sin dal 2018.
Nel corso di tali rapporti, a versato due acconti per un totale di Controparte_2
€ 151.000,00 alla er la futura consegna di materiale prezioso. Tuttavia, la Parte_2 ha comunicato l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, proponendo Parte_2 come soluzione la dazione in pagamento di un immobile di proprietà esclusiva della SI.ra
, all'epoca amministratrice e socia di maggioranza della Controparte_1 Parte_2
[...]
La convenuta, pur consapevole del minor valore dell'immobile rispetto al credito vantato, ha accettato la proposta al fine di evitare la perdita dell'intero importo. L'immobile, sito in
Afragola (NA), è stato infatti valutato tra € 120.000,00 e € 130.000,00.
Il contratto di permuta è stato stipulato il 31 gennaio 2019, con atto a rogito del Notaio
[...]
Per_2
La convenuta ha evidenziato che: 1) non ha mai intrattenuto rapporti commerciali con la
; 2) non era a conoscenza dello stato di decozione della Parte_1 Parte_2 al momento della permuta;
3) ha agito in buona fede, con l'unico intento di tutelare il
[...] proprio credito;
4) l'atto di permuta è stato stipulato tra soggetti privati e non coinvolge direttamente la società fallita . Parte_1
La convenuta ha inoltre eccepito: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, ritenendo competente il Tribunale Fallimentare di Napoli;
2) la carenza di legittimazione attiva del LI;
3) la carenza di legittimazione passiva della Parte_1
206946617 Controparte_2
Infine, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la simulazione assoluta e relativa, nonché per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sostenendo che: 1) non vi è stato alcun intento fraudolento;
2) l'atto è stato stipulato in buona fede;
3) il bene ceduto era l'unico disponibile per soddisfare il credito vantato dalla convenuta.
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La SI,ra , benché ritualmente citata in giudizio, ha omesso di costituirsi, talché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente in data 18.11.2024, già concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'udienza del
19.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre affrontare le eccezioni sollevate dalla convenuta Controparte_2
[...
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.
L'art. 24 L. Fall., nel disciplinare la competenza funzionale del Tribunale che ha reso la sentenza di LI, si riferisce alle controversie che traggano origine o fondamento nel LI, tra le quali rientrano quelle volte a veder caducati gli atti dispositivi posti in essere dalla società fallita.
Nel caso di specie il LI non ha chiesto la nullità e/o inefficacia di un atto dispositivo posto in essere dalla società fallita, bensì da un soggetto che si assume debitore del LI.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del LI è infondata.
Secondo la prospettazione di parte convenuta l'unico soggetto che avrebbe potuto impugnare la permuta era la curatela del LI della Metalrec srl.
In contrario si osserva che l'interesse di parte attrice sorge dalla ragione di credito vantata nei confronti del soggetto alienante, oggi consacrata dall'ordinanza ex art. 186quater c.p.c. emessa il 5.11.2024 dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 4615/2024.
Analogamente è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
in quanto la stessa è la beneficiaria del trasferimento che, secondo la CP_2 prospettazione di parte attrice, avrebbe leso le sue ragioni creditorie.
3. Ciò premesso, la domanda di simulazione formulata in via principale da parte attrice merita accoglimento, per i motivi di seguito spiegati.
Com'è noto gli artt. 1414 e ss. c.c. disciplinano il fenomeno simulatorio, che si verifica quando le parti, d'accordo, realizzano deliberatamente dichiarazioni difformi dal volere interno. In particolare la simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti. Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall'art.1415 c.c.: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”. I terzi, però, ivi compresi i creditori del simulato alienante, possono far valere
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la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti (art. 1415 co. 2 e
1416 co.1 c.c.).
Infine, ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova della simulazione può essere data con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per essi è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti.
A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne'
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, ne' l'altra parte abbia inteso acquisirla. Resta inoltre insuperabile il principio secondo il quale in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. 25490/2008 e Cass. 13345/2015).
Nel caso di specie, il corrispettivo del trasferimento dell'immobile della SI.ra era CP_1 costituito, come emerge dall'atto a rogito del notaio del 31.01.2019, trascritto il Per_2
4.02.2019, dal credito vantato dalla società nei confronti Controparte_2 della società METALREC S.R.L., incorporato nelle note di credito n. 1 di euro 45.000,00 e n.
2 di euro 106.000,00, emesse entrambe in data 28.12.2018 dalla società METALREC S.R.L. in favore della società er prestazioni non eseguite di cui alle Controparte_2 fatture n. 81 del 9.10.2018 e n. 92 del 14.11.2018 emesse dalla stessa METALREC S.R.L. nei confronti della società da quest'ultima società interamente Controparte_2 pagate a mezzo dei bonifici bancari.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, in tema di azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto (cfr. Cass. n. 24696/2018; Cass. n. 5326 del 2017; Cass. n. 22454 del 2014; Cass.
n. 15346 del 2010; Cass. n. 11372 del 2005).
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La non ha documentato l'esistenza del credito, non avendo prodotto Controparte_2 documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta erogazione dei bonifici.
Il compratore ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (così la citata Cass.
24696/2018).
Se a ciò si aggiunge che:
- la cessione del credito è avvenuta pro soluto;
- il presunto credito è nei confronti di una società che fino a poco tempo prima era amministrata dalla stessa SInora e che, all'epoca del sorgere del credito e della CP_1 permuta, era amministrata dal marito della SInora , divenuto socio unico della stessa;
CP_1
- è trascorso un brevissimo lasso di tempo tra l'emissione delle note di credito (28.12.2018) e la permuta (31.01.2019);
- il sorgere del credito ed il trasferimento sono avvenuti in un periodo in cui la crisi della e della Metalrec erano ormai conclamate, Parte_1 vi sono elementi sufficienti per poter affermare il carattere simulato del trasferimento.
4.Per le ragioni sopra indicate va dichiarata la simulazione assoluta dell'atto di permuta oggetto di causa e, dunque, la sua nullità.
In ragione dell'accoglimento della domanda principale, nulla viene statuito sulle domande subordinate.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie la domanda di simulazione assoluta e per l'effetto dichiara nullo ed improduttivo di effetti l'atto a rogito del notaio del 31 gennaio 2019, Persona_2 rep. n. 7624, racc. n. 2072, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2 in data 4 febbraio 2019 ai nn. 5026/3867, con il quale la IG.ra ha Controparte_1 trasferito in favore della società “ l'immobile sito in Afragola Controparte_2
(NA), alla Via Alcide De Gasperi n. 105, e segnatamente l'appartamento al secondo piano distinto con il numero interno 3 (tre), con ingresso dalla porta alla destra di chi sale le scale condominiali e giunge sul pianerottolo, composto da tre stanze, corridoio, cucina, bagno e ripostiglio;
confinante sul primo lato con cortile, sul secondo lato con
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cassa di scale e pianerottolo, sul terzo lato con altro appartamento sul piano e con Via
De Gasperi e sul quarto lato con beni di proprietà aliena;
rappresentato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Afragola al Foglio 4, con la Particella 575, Subalterno 10;
- ordina al Conservatore dei RRII di Napoli 2, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di permuta;
- condanna e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore della curatela del LI della
[...]
”, che si liquidano in complessivi € 6.355,00, di cui € Parte_1
545,00 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 2.09.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cirma
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