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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. FRANCESCA TRAVERSO Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1132/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Nicoletta Varlese, presso quest'ultima Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato per mandato in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. e (c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati dall'avv. Alberto Corsini e presso quest'ultimo elettivamente domiciliati per mandato in atti
APPELLATI
1
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova in riforma della sentenza impugnata dichiarare:
in via preliminare: ai sensi del combinato disposto degli art. 337 e 283 del cpc, sospendere l'esecutorietà della sentenza di primo grado, attesa la palese incongruità e contraddittorietà della sentenza impugnata e per i gravi motivi di cui in narrativa;
nel merito: respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese
Conseguentemente dichiarare la sentenza n.330/2023 emessa dal Tribunale della Spezia nulla e priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica attesa la illogicità, incongruità e contraddittorietà della stessa come meglio argomentato in narrativa.
In via istruttoria: si insta affinché la Corte d'Appello Ill.ma, rimessa la causa in istruttoria, ammetta il rinnovo della CTU al fine di verificare la discrasia tra quanto richiesto dagli odierni appellati in assenza di dati certi e delle relative pattuizioni che in ogni caso non gli avrebbero consentito di richiedere l'importo ingiunto.
Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli Appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, previa se del caso remissione in istruttoria per l'espletamento dei mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi, confermare la sentenza impugnata n. 330/2023 emessa dal Tribunale della Spezia in data 11.05.2023 rigettando, per i motivi indicati in narrativa, l'appello ex adverso proposto perché inammissibile e, comunque, perché infondato in fatto e diritto, con condanna dell'appellante al pagamento della somma indicata in sentenza di primo grado oltre rivalutazione ed interessi così come disposto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con il loro atto di citazione e , quali eredi di , nonché la CP_3 Controparte_2 Persona_1
prima anche quale comproprietaria con il marito defunto del 50% del complesso immobiliare, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia il geom. al fine di accertare il grave Parte_1 inadempimento del predetto tecnico nell'esecuzione dei vari incarichi professionali di progettista, direttore dei lavori e di incaricato delle pratiche catastali, tutti affidati dalla famiglia in relazione agli immobili CP_2
di sua proprietà e svoltisi nel corsi degli anni e conseguentemente dichiarare risolto il contratto e condannare il convenuto alla restituzione del compenso ricevuto, nonché al risarcimento di tutti i danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.
Si costituiva il convenuto, il quale negava l'asserito proprio inadempimento, nonchè di aver ricoperto l'incarico di direttore dei lavori, imputando all'impresa esecutrice ed ai committenti gli abusi realizzati, nonché avanzando l'eccezione di prescrizione in relazione ad ogni pretesa avversaria.
Il Tribunale di La Spezia, sulla base della produzione documentale e dopo l'espletamento di una CTU, con la sentenza in questa sede gravata ha così deciso:
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da in quanto infondata;
Parte_1
-accerta l'inadempimento del Geom. all'incarico professionale affidatogli dagli Parte_1
attori in qualità di progettista, direttore dei lavori e tecnico incaricato di pratiche catastali e sanatoria;
-per l'effetto condanna alla restituzione, a favore di e di Parte_1 CP_3
, dell'importo ricevuto per l'espletamento dell'incarico, pari ad euro 3.900,00, Controparte_2
nonché al pagamento, a favore di questi ultimi, di euro 359.259,70 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno;
-condanna al pagamento a favore di e delle spese Parte_1 CP_3 Controparte_2
del presente giudizio che liquida in complessivi euro 22.457,00 per compenso professionale ed euro 1248,30 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.”
In particolare, il Tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto:
a) che doveva essere rigettata l'eccezione di prescrizione, il cui termine in ogni caso aveva durata decennale, trattandosi di un rapporto contrattuale, in quanto, oltre ad essere formulata in forma assolutamente generica, la medesima era infondata per essere il rapporto di prestazione d'opera professionale prestato dal tecnico a favore degli attori iniziato nell'anno 1986 e continuato ininterrottamente fino all'anno 2014 “quale unica figura tecnica professionale di riferimento” dei
3 proprietari degli immobili, anche allo scopo di risolvere i vari inconvenienti/inadempimenti dalla stesso determinati nel tempo, come evidenziato dal CTU;
b) che era emersa la responsabilità professionale del convenuto, che aveva assunto incarichi sia in relazione al “fabbricato B”, denominato “Casetta”, che al “fabbricato A”, costituente l'abitazione principale ed in particolare i) in relazione al fabbricato B, il tecnico, che aveva assunto, come emergeva dagli atti, la duplice veste di progettista e direttore dei lavori, aveva permesso la realizzazione di una volumetria maggiore, senza segnalarne ai proprietari la discordanza, e non aveva completato il lungo iter amministrativo, con il deposito delle integrazioni richieste dall'ente, per cui tale comportamento aveva impedito l'ottenimento della richiesta sanatoria, non più ora ottenibile;
ii) in relazione al fabbricato A, di cui era stato inizialmente ottenuto il condono edilizio, il tecnico, avendo i proprietari deciso prima (anno 2005) di ristrutturare la copertura del tetto e poi (anno 2006) di procedere nel contempo ad una sopraelevazione dell'immobile con la creazione di un nuovo appartamento nel sotto tetto, sempre nelle vesti di progettista e direttore dei lavori, aveva permesso un innalzamento del fabbricato, con una sopraelevazione del tetto, non concesso dall'ente e soprattutto non sanabile, e non aveva inoltre adempiuto al deposito della richiesta integrazione documentale, determinando così un'opera abusiva ed un procedimento penale a carico dei proprietari;
c) che, pertanto, doveva trovare accoglimento la domanda di restituzione dei compensi ricevuti e di risarcimento del danno, come determinata dal CTU, e quantificata i) per gli immobili, quali oneri per la rimessa in pristino e per la mancata acquisizione di valore, in euro 307.611,64 ed in particolare per il fabbricato A in complessivi euro 231.090,90 (e cioè € 96.678,90 per oneri e spese per riportare l'immobile allo stato originario;
€ 3.900,00 per competenze versate al convenuto;
€ 2.168,00 per oneri e sanzioni versati dagli attori inutilmente per la pratica edilizia;
€ 7.344,00 per le competenze dei vari professionisti a seguito del procedimento penale e per la sanzione pagata;
€ 121.000,00 per il mancato ottenimento del maggior valore se l'appartamento sottotetto fosse stato realizzato in modo conforme) e per il fabbricato B in complessivi euro
73.752,00 (e cioè € 20.711,94 per i costi di ripristino stato ed € 53.040,00 per la perdita di valore), nonché in euro
2.768,80 per la mancata sanatoria dei manufatti C e F e cioè delle due tettoie, ii) per gli importi corrisposti dagli attori all'impresa edile per lavori che dovevano essere demoliti in euro 51.684,06,
e iii) per il compenso corrisposto al convenuto in euro 3.900,00.
Con atto di appello notificato in data 7 dicembre 2023, il geom. ha impugnato la Parte_1
sentenza gravata, chiedendo la sua integrale riforma ed in via preliminare avanzando istanza di sospensiva alla sua efficacia esecutiva.
Si sono costituiti ritualmente in data 15 marzo 2024 e , CP_3 Controparte_2
opponendosi al gravame e all'inibitoria, nonché eccependo la nullità dell'atto di citazione in appello o comunque la sua inammissibilità ex art.342 c.p.c..
Alla prima udienza del 10 aprile 2024, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria ed ha rinviato la
4 causa alla successiva udienza del 2 luglio 2024 al fine di permettere alle parti di valutare una proposta conciliativa, che “veda la rinuncia dell'appello a spese compensate con riconoscimento e versamento da parte del geometra di 210.000,00 euro in quattro rate semestrali da 52.500,00 euro l'una; -decadenza Parte_1 dal beneficio del termine in caso di mancato puntuale versamento di una sola delle rate indicate;
-assorbimento e rinuncia delle domande e della pronuncia di primo grado con spese compensate;
-rinuncia a qualsiasi ulteriore domanda le parti dovessero reciprocamente formulare quanto al rapporto di prestazione professionale svolto dal
Geometra nei confronti degli appellati e qualsiasi sua conseguenza o effetto;
-abbandono del Parte_1 presente giudizio a spese di gravame compensate”, rimettendo la causa al Consigliere Istruttore.
Previa la concessione di due rinvii per la valutazione della proposta, atteso il suo mancato raggiungimento, con ordinanza del 18 aprile 2025 l'istruttore ha disposto ex art.352 c.p.c. il rinvio per la decisione all'udienza del 26 novembre 2025, previa concessione dei termini del 29 settembre
2025 per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, del 27 ottobre 2025 per quello delle conclusionali e dell'11 novembre 2025 per quello delle memorie di replica.
Solo parte appellata ha depositato le memorie conclusive.
Quindi con provvedimento presidenziale del 22 settembre 2025 è stato disposto il cambio di relatore. Co Con ordinanza del 28 novembre 2025 l'Istruttore ha rimesso la causa al collegio. Il a riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) ESAME DELLE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DI PARTE APPELLATA
1) Sull'eccezione di nullità della notifica dell'atto di appello
Parte appellata ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in appello e della sua notificazione per aver parte appellante convenuto in giudizio , mai stato parte del presente procedimento e deceduto Controparte_5
da anni, con l'indicazione di un indirizzo del tutto sconosciuto e riferito verosimilmente ad una società. Parte appellata, inoltre, si duole della mancata sottoscrizione dell'atto di appello notificato.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
La Corte rileva
- che nel caso di specie nell'intestazione dell'atto di appello sono correttamente indicati i nominativi degli attuali appellati;
CP_1 Controparte_2
- che la relata di notifica reca l'indicazione che l'atto di appello viene notificato nei confronti di CP_1
e al domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado;
Controparte_2
- che per evidente errore materiale nella vocatio in ius viene indicato il nominativo di;
Persona_1
5 - che gli appellati si sono costituititi eccependo la nullità della notificazione dell'atto di appello, che peraltro
è stata notificato correttamente agli stessi presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, per cui la costituzione degli appellati ha sanato il vizio;
- che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o assolutamente incerto il nome del convenuto, ma la costituzione del convenuto, come in questo caso, sana il vizio della citazione con effetto ex tunc (“In relazione alla nullità dell'atto di citazione in appello, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ. (come sostituito, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990) opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla
"vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto
"ex nunc". Ne consegue che, ove nell'atto di appello manchi l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, del giudice adito e del soggetto convenuto, la relativa nullità è sanata, con effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di appello, dalla costituzione del convenuto, la quale, anche se avvenuta quando sia già decorso il termine di impugnazione, vale ad escludere l'inammissibilità dell'impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” Cass. Sez. 3, 09/08/2007, n. 17474, Rv. 599133 - 01);
- che, quanto all'asserita mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia dell'atto di appello, che peraltro risulta apposta nell'originale, si ricorda che “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (Cass. Sez. 2, 03/06/2020, n. 10450, Rv. 657791 - 02)
2) Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Questa Corte rileva che i motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente/ ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
6 B) ESAME DEI MOTIVI D'APPELLO
AUGUSTO a impugnato la sentenza gravata sulla base di tre motivi ed in particolare Pt_1
1) Carente, illogica ed errata motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata e cioè per non aver il Tribunale accolto l'eccezione di prescrizione considerando che il rapporto professionale instaurato tra le parti avesse natura “continuativa” e quindi il relativo termine iniziasse a decorrere dalla data conclusiva dell'incarico, quando in realtà gli incarichi sarebbero plurimi e differenti e cioè a) la richiesta di condono del fabbricato B avanzata nell'anno 1986 con ottenimento della sanatoria nell'anno 1988; b) la richiesta di condono del fabbricato A nell'anno 1987, ottenuta nell'anno 1987; c) la richiesta di recupero e manutenzione del sottotetto del fabbricato A avvenuta nell'anno 2005, non potendo ricadere sul tecnico la responsabilità nell'esecuzione delle opere prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, la cui decisione sarebbe da riferirsi esclusivamente al proprietario, come sarebbe, altresì, dimostrato dal fatto che solo nei suoi confronti si era svolto il procedimento penale, in quanto, dal canto suo il geom. con il deposito nell'anno 2006 della Pt_1
documentazione integrativa richiesta dal avrebbe concluso il suo incarico, essendo riconducibile, CP_6
poi, all'Ente la responsabilità di non aver inviato in Regione la pratica relativa al vincolo paesaggistico;
d) il nuovo incarico nell'anno 2011 per regolarizzare gli abusi, essendo emerso che l'aumento di volume non avrebbe potuto essere sanato.
Quindi, secondo l'appellante, sarebbe evidente che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe trascorso, tanto più che il non aveva mai gestito in autonomia i lavori eseguiti sugli immobili ed anzi Pt_1
l'operato del tecnico avrebbe proprio avuto lo scopo di porre un rimedio agli abusi perpetrati dal committente e dall'impresa. Se anche si considerasse il termine decennale, in ogni caso lo stesso andrebbe conteggiato dal compimento del fatto dannoso.
Il primo motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che preliminarmente deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che determina, nel caso di specie, in 10 anni il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, atteso che risulta un dato non contestato che tra le parti in causa fosse all'epoca sussistente un rapporto contrattuale di prestazione professionale;
- che, inoltre, detto termine, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, è ormai dalla consolidata giurisprudenza di legittimità fatto decorrere dal momento in cui il danneggiato apprenda consapevolmente della sua esistenza e non da quello in cui materialmente il danno e quindi l'inadempimento si siano verificati (cfr. Cass. 12.6.2023 n.16631: “In tema di responsabilità professionale del notaio, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi
7 all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito”);
- che, fatta questa preliminare premessa, è necessario sottolineare, come già accertato dal CTU ed ampiamente argomentato nella sentenza gravata, il geom. ha avuto con la famiglia un Pt_1 CP_2 rapporto professionale “continuativo”, che ha riguardato tutto il loro complesso immobiliare sito nel Comune di Arcola in via Anguillara n.23, contraddistinto catastalmente in 6 terreni ed in 7 unità immobiliari, come individuati a pag. 8 e 9 della CTU;
- che, infatti, se è vero che il geom. ha presentato, su incarico dei proprietari, nell'anno 1986 una CP_7
istanza di condono per il fabbricato B e nell'anno 1987 un'altra per il fabbricato A, dall'analisi di tutta la documentazione come descritta nella perizia e non oggetto di contestazione, emerge con tutta evidenza:
a) che non corrisponde al vero che i due condoni sia stati concessi dall'Ente a distanza di 2 anni per silenzio assenso, in quanto i) per il fabbricato B (condono n.781) la domanda in sanatoria presentata in data 4.8.1986,
a cui era corredata una domanda di adeguamento statici dell'edificio, in realtà non risulterebbe mai concessa per non aver il tecnico provveduto al deposito delle integrazioni richieste dal Comune, di cui l'ultima in data
19.5.2002 (cfr. cronologia dettagliata di tutta la documentazione con le relative data da pag. 23 a pag.28 della
CTU, ove in conclusione si legge “lo scrivente C.T.U. esaminando la scansione della cronologia di presentazione delle domande, delle integrazioni depositate, nonché richieste dal Comune di Arcola ai fini della conclusione positiva della pratica di sanatoria - condono edilizio n.781 sopra descritta, attesta come l'effettiva attività espletata dal Geometra delegato dal Sig.re , pur svolgendosi e susseguendosi approfondendo significative e Parte_1 Persona_1 molteplici tematiche di consulenza tecnica, comportanti la sottoscrizione di asseverazioni disponibili in atti, rilievi delle strutture esistenti, dichiarazioni, attestazioni, elaborati grafici contenenti progetti sia architettonici che strutturali, direzione e contabilità dei lavori, (nel caso di specie con iter procedurale ed istruttoria comunale iniziata nell'agosto del
1986), non è mai stata completata;
il Sig.re (titolare della richiesta della eventuale concessione in Persona_1 sanatoria), non ottenne il perseguito obiettivo di regolarizzare la costruzione del "Fabbricato B c.d. casetta", ed il Geometra on ha prodotto le integrazioni di personale competenza richieste dal Comune di Arcola ad espletamento Parte_1 dell'incarico ricevuto”); ii) per il fabbricato A (condono n.1097) la domanda in sanatoria presentata in data
31.3.1987, consistente nel recupero di vani entro terra, inizialmente adibiti a cantina, è stata concessa “con cambio di destinazione d'uso” solo in data 7.9.2012 (c.f.r. pag. 29 della CTU) e quindi a distanza di oltre 25 anni;
b) che nel frattempo (e cioè nell'anno 2005) sono state depositate in relazione al fabbricato A ulteriori pratiche edilizie, riguardanti prima le opere di manutenzione straordinaria della copertura dell'immobile, ottenuta nel marzo 2006 e poi nel cambio di destinazione d'uso del sottotetto da non abitabile a residenziale,
i cui lavori venivano effettuati prima dell'autorizzazione comunale e di cui il geom. risultava sempre Pt_1
essere il progettista ed il direttore dei lavori;
8 c) che la scrittura privata sottoscritta tra e il geom. n data 29 luglio 2011, Persona_1 Parte_1
sottoscritta dopo il sopralluogo dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di La Spezia (cfr. pag. 39 della
CTU), oltre a formalizzare tra le parti l'ulteriore compenso del tecnico, rappresenta di fatto la riprova e/o il reciproco riconoscimento che i lavori di ristrutturazione che avevano interessato negli anni gli immobili del e di cui il geom. aveva assunto la qualifica di progettista e di direttore dei lavori, come CP_2 Pt_1
emerge in tutti gli allegati della CTU, non erano conformi e che, comunque, secondo il tecnico, avrebbero potuto essere sempre sanati, salva la realizzazione della controsoffittatura, quando in realtà già all'epoca non era possibile, come accertato dal CTU e non oggetto di specifica impugnazione;
- che, sebbene a seguito di tali opere abusive sia derivato a carico del solo (e non della Persona_1
moglie, pur essendo comproprietaria, e/o dell'impresa edile) un procedimento penale, la circostanza che il tecnico non fosse stato coinvolto nel medesimo non risulta assolutamente significativa in ordine al suo esonero di responsabilità;
- che, pertanto, confermando pienamente quanto già statuito nella sentenza impugnata, è corretto sostenere
i) che il rapporto professionale del geom. con la famiglia non si è mai interrotto negli anni, Pt_1 CP_2
come emerge da tutti gli adempimenti che nel corso del tempo sono stati espletati dal tecnico e descritti puntualmente nella CTU, senza alcuna contestazione specifica da parte del convenuto/appellante e ii) che se il tecnico avesse voluto rimane esente da ogni responsabilità avrebbe dovuto evidenziare per iscritto le difformità e quindi dismettere l'incarico, in quanto è precipuo compito del D.L. quello di accertare la conformità dell'opera al progetto e se difforme, contestarlo per iscritto al committente e, se del caso, dimettersi (cfr. di recente Cass.
7.7.2025 n.18405, ove in motivazione sono ben specificati tutti gli obblighi di tale figura professionale: “Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza
n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008;
Sez. 2, Sentenza n. 15124 del 28/11/2001) …. Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 3,
Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 7370 del 13/04/2015). I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al
9 progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con
l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del
24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016; Sez. 2,
Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014). Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori. In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l'insorgere della sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato…. In specie, secondo la ricostruzione di cui alla sentenza impugnata, il direttore dei lavori doveva riscontrare e segnalare tempestivamente la difformità dello sporto laterale delle falde del tetto, rispetto al progetto redatto dallo stesso direttore dei lavori”);
- che, quindi, da quanto sopra esposto deriva che l'eccezione di prescrizione non solo non possa essere accolta in quanto il convenuto non ha provato fatti diversi da quelli analiticamente indicati dal CTU (cfr. in motivazione Cass. 30.6.2025 n.17534: “In particolare, l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di addurre e provare il fatto che, permettendo
l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Sez.
6-Ln. 14135 del 23 maggio
2019; Sez. 2, n. 15991 del 18 giugno 2018)”), ma anche in quanto solo in data 11.6.2011 veniva definitivamente accertato che il fabbricato B non risultava condonato (cfr. pag.39 e pag. 42 della CTU), mentre per il fabbricato A l'attività professionale relativa alla sopraelevazione del sottotetto si è protratta continuativamente dall'anno 2006 fino all'anno 2015, quando il Comune disponeva l'ordine di demolizione
(cfr. pag.48 della CTU: «in data 22.12.2015 il Comune di Arcola inviava comunicazione con prot.28097, ai
Sig.ri e nonché al Geometra per conoscenza al Persona_1 CP_1 Parte_1
Comando di Polizia Municipale, all'Area Urbanistica, all'ufficio illeciti edilizi, all'Amministrazione Provinciale della Spezia - Servizio Zone Sismiche il rigetto e l'archiviazione della pratica edilizia n.373/2013; si incaricava la Polizia Municipale per gli incombenti di competenza, nonché il servizio illeciti per la predisposizione dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino;
si invitava l'attenzione della presente comunicazione al
Servizio Zone Sismiche per le verifiche del caso della specifica normativa di cui alla Parte II del DPR 380/2011;).
Si devono quindi individuare in tali date (11/6/2011 e 22/6 2015) i momenti in cui gli appellati hanno acquisito consapevolezza del danno subito e dai quali pertanto è iniziata a decorrere la prescrizione decennale.
10
2) Errata quantificazione del risarcimento operata dal Giudice sulla base della CTU contestata
e cioè per aver il Tribunale riconosciuto a favore degli attori in modo contraddittorio sia l'importo per provvedere al ripristino stato degli immobili, sia quello del valore che avrebbero potuto assumere se realizzati, quando invece le due voci danno sarebbero incompatibili. Inoltre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, andrebbero esclusi a) gli importi riconducibili ai due condoni, in quanto mai contestati e comunque prescritti;
b) gli importi versati per oneri e sanzioni;
c) i costi relativi al procedimento penale in quanto relativo solo al proprietario;
d) l'importo relativo al ripristino del fabbricato B in virtù del fatto che l'ampliamento è stato voluto solo dal CP_2
Il secondo motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che non sussiste alcuna contraddizione nel riconoscimento a favore dei proprietari sia degli importi occorrenti per la demolizione e la rimessa in pristino stato dei 2 fabbricati, quantificati per il fabbricato A in € 96.678,90 e per il fabbricato B in € 20.711,94, che costituisce un'attività necessaria per adempiere alle prescrizioni dell'amministrazione comunale, sia delle somme corrispondenti al maggior valore che avrebbero avuto i 2 fabbricati e più precisamente -per quanto riguarda quello A- se l'area del sottotetto fosse divenuta un appartamento abitabile e -per il B- se il condono fosse stato portato a compimento;
- che non sussiste alcuna duplicazione di risarcimento in quanto un conto, in termini di danno economico, è per gli attori/committenti riavere un sottotetto non abitabile nel fabbricato A ed un altro sarebbe stato quello di possedere un altro appartamento con accesso indipendente;
così come è oggettivamente diverso, sempre per la medesima ragione, demolire l'attuale fabbricato B (la casetta) senza aver la possibilità di realizzare un immobile avente le caratteristiche di quello “dichiarato e depositato in atti durante l'iter procedurale inerente il perfezionamento del condono edilizio” (cfr. pag.77 CTU);
- che, infatti, colui che subisce un danno, che si tratti della violazione di un contratto o di un comportamento illecito ha diritto a integralmente essere compensato per il pregiudizio subito, ottenendo un adeguato risarcimento ex art.1218 c.c., costituito nel danno emergente e cioè la perdita economica effettivamente subita, quali le spese sostenute, e nel lucro cessante e cioè il mancato guadagno che si sarebbe potuto conseguire se il fatto dannoso non si fosse verificato;
- che in relazione alle ulteriori contestazioni di voci di danno che sarebbero state secondo l'appellante erroneamente allo stesso addebitate si evidenzia a) che non risultano conteggiati nell'importo del risarcimento gli oneri relativi ai 2 condoni;
b) che gli unici importi addebitati per oneri e sanzioni sono quelli relativi al fabbricato A e pari ad € 2.168,00, di cui € 1.084,00 per la sanzione
11 amministrativa ed € 1.084,00 per gli oneri di urbanizzazione e riguardano la pratica 170/2006 dell'ampliamento del sottotetto e dette somme sono dovute in quanto addebitate ai proprietari a seguito dell'errata attività professionale svolta dal tecnico;
c) che tutte le spese sostenute dal CP_2
a seguito del procedimento penale, che ha visto solo lui come soggetto imputato, sono derivate sempre dall'attività professionale negligente del geom. a prescindere dal fatto che lo stesso non sia Pt_1
stato coinvolto (erroneamente) nel procedimento;
d) che in relazione ai costi di demolizione del fabbricato B, non è stata offerta in giudizio la prova che l'ampliamento è stato deciso e voluto dal committente malgrado il dissenso e/o il mancato coinvolgimento del tecnico, al quale era stata affidata la pratica edilizia.
3) Errata qualificazione giuridica del geom. in punto di responsabilità quale Pt_1
Progettista, Direttore dei Lavori e Tecnico e cioè per aver il Tribunale riconosciuto tali vesti al tecnico anche prima dell'anno 2011, quando, invece, solo dopo tale data aveva assunto l'incarico di geometra e come tale aveva esclusivamente un'obbligazione di mezzi e non di risultato, tanto più che gli oneri urbanistici erano a carico del committente, per cui solo su quest'ultimo poteva ricadere la responsabilità del mancato versamento.
Il motivo è infondato e va rigettato.
La Corte rileva
- che l'appellante, pur contestando in generale di aver rivestito le vesti di progettista e direttore dei lavori, non ha censurato tutta la documentazione allegata alla CTU, che da sola sconfessa il suo assunto, atteso che dette qualifiche emergono in tutti gli atti;
- che, secondo quanto, anche di recente, è stato autorevolmente statuito, “costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi
e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto
(Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia
12 delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (così Cass. 18.10.2024 n.27045);
- che, riguardo all'autorizzazione paesaggistica la responsabilità dell'appellante discende da quanto rilevato dal CTU: « L'ultimo vano tentativo di integrazione documentale presso il Comune di Arcola risulta effettuato in data 20.092013 : “il Geometra effettua un ultimo ed Parte_1
inappropriato tentativo di regolarizzare le opere abusivamente realizzate attraverso la contemporanea redazione ed il deposito presso il Comune di Arcola di una pratica inerente la "Richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria" e la subordinata "Richiesta di accertamento di conformità" urbanistica;
lo scrivente C.T.U. descrive tale redazione quale inutile ed impresentabile alla luce dell'iter procedurale svolto, nonché delle opere effettivamente realizzate non sanabili, in quanto eseguite inglobando nelle stesse opere un aumento di volumetria che contrasta con le fattispecie di sanatoria procedibili secondo il codice vigente”(pag 43 CTU), del tutto a prescindere dall'asserito mancato versamento degli oneri.
Per quanto sopra esposto, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
C) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente grado seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico a carico dell'appellante . Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod Parte_1
nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), compresa la fase di trattazione per questo grado di giudizio.
Quindi:
1. Studio controversia: € 4.389,00=
2. Fase introduttiva: € 2.552,00=
3. Fase trattazione: € 5.880,00=
3. Fase decisionale: € 7.298,00=; totale per compensi avvocato: € 20.119,00=
Oltre rimborso spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di La Spezia;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1
sostenute da e , che liquida in € 20.119,00 per compensi, oltre al rimborso CP_1 Controparte_2
forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 1/12/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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