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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott. Biagio Politano Presidente
2. Dott. Pietro Scuteri Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 254/2021 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura allegata all'atto di citazione in P.IVA_1
appello, dall'Avv. Domenico Colaci, pec Email_1
e domiciliata presso il domicilio digitale;
- APPELLANTE –
E
(P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti dell'Avvocatura Aziendale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio Legale dell'Azienda, Via Dante Alighieri. CP_1
1 - APPELLATA –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e/o difesa, in riforma della sentenza n. 424/2020, pubblicata il 31/07/2020, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel giudizio RG n. 1746/2020, accogliere il presente appello e, per l'effetto, così statuire: 1) dichiarare inammissibile e tardiva l'opposizione proposta dall con conseguente passaggio Controparte_2
in giudicato del decreto ingiuntivo opposto in primo grado;
2) rigettare, comunque,
l'opposizione proposta in primo grado dall' confermando per Controparte_2
Contr l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e affermando il conseguente obbligo dell' di pagare le somme ivi indicate, oltre interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo;
3) accertare comunque che la Controparte_3
ha diritto al pagamento delle suddette somme oltre rivalutazione
[...]
monetaria ed interessi legali, anche eventualmente a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa;
4) condannare l'appellata al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito.
Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improponibile e improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n.
424/2020, pubblicata il 31/07/2020 a definizione del giudizio iscritto al n.1746/2010
R.G.. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato l Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2010 con cui le CP_1
è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.036.580,70 in favore di relativa alla remunerazione di prestazioni di ricovero Parte_1
ospedaliero, rientrante nel saldo compensi anno 2009, oltre ad interessi e spese del monitorio.
2 A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
-che non sussiste nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario ma la giurisdizione del giudice amministrativo;
-che le parti in causa stipulavano un contratto in data 18.03.2009 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici di prestazione di assistenza ospedaliera da erogare nell'anno 2009, sia in regime di ricovero che di prestazioni ambulatoriali;
-che nell'art. 4 del contratto veniva espressamente previsto che nel caso di superamento del tetto di spesa programmato per come definito dall'art. 3 le prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale eccedenti i limiti massimi, ai sensi della
D.G.R. n. 62/2009 non avrebbero dato diritto ad alcuna remunerazione;
-che la Regione Calabria con delibera di giunta n. 491 del 3.08.2009 stabiliva nuovi tetti di spesa, riconoscendo come tetto massimo liquidabile l'importo validato per l'anno 2008, ridotto del 5%;
-che in data 7 settembre 2009 la direzione avviava il processo di rinegoziazione del contratto, comunicando alla struttura che le prestazioni dalla stessa erogate nei primi sette mesi dell'anno avevano raggiunto il tetto di spesa massimo programmato;
-che la rinegoziazione non dava esito e la struttura continuava imperterrita ad erogare prestazioni fuori budget;
-che per l'anno 2009 è stato liquidato in favore dell'opposta l'importo complessivo di
€ 3.197.738,65 perfino superiore all'assegnazione definitiva fatta dalla regione e pari ad € 3.120.400,94;
-che in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso in monitorio nulla è dovuto;
-che nel merito la fattura non è prova idonea del credito dovendo essere fornita la prova della fondatezza della pretesa;
-che in ogni caso non sono dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, perché la ricorrente non ha dato prova della data dell'avvenuta presentazione delle fatture.
3 Si è costituita in giudizio la eccependo la Controparte_3
nullità dell'atto di citazione in rinnovazione per mancata opposizione nel termine di
40 giorni, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato a supporto.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione poiché aveva sottoscritto un contratto con l ed ha erogato le prestazioni nel rispetto di quel Controparte_2
Contr contratto, mentre l ha tentato di cambiare le regole del gioco a partita finita, con una modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali al fine di sottrarsi ai suoi obblighi di pagamento. Contr Sul punto ha specificato che le pretese dell' non hanno alcun fondamento poiché solo in data 22.01.2010, quando la convenzione aveva esaurito i suoi effetti per scadenza naturale, la casa di cura è stata resa edotta dell'esistenza della delibera di giunta regionale n. 745 del 2009, contenente una riduzione dei tetti di spesa. Contr Ha evidenziato come l abbia apertamente ammesso che le prestazioni per cui è causa siano state erogate.
Pertanto ha formulato in via riconvenzionale una domanda di pagamento delle somme per cui è causa a titolo di indennizzo per indebito arricchimento per aver avere adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni senza ricevere la giusta remunerazione.
Ha dedotto che nel caso di specie si è verificato un risultato utile a vantaggio dell'ente pubblico che ha utilizzato le prestazioni rese con il collaterale depauperamento del soggetto privato che le ha erogate.
Ha richiesto che, quale parametro per la determinazione dell'indennizzo, vengano utilizzate le tariffe relative alle prestazioni effettuate e che trattandosi di obbligazione di valore la relativa somma venga rivalutata dalla data dell'arricchimento sino alla pronuncia giudiziaria che ne dispone la liquidazione.
4 Ha infine chiesto che sulla predetta somma, come di anno in anno rivalutata, vengano riconosciuti gli interessi compensativi dalla data dell'arricchimento sino al giorno dell'effettivo ed integrale soddisfo.
Con sentenza n. 424/2020 del 31.07.2020 il giudice di primo grado ha accolto parzialmente l'opposizione e annullato il decreto ingiuntivo opposto, condannando Contr l' al pagamento in favore della della somma di € Controparte_3
39.516,87, oltre ad interessi ex art. 231/2002 dalla data della pronuncia al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto rigettato l'eccezione preliminare di difetto di Contr giurisdizione del giudice adito, eccezione alla quale l' peraltro aveva rinunciato, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che in questa materia ha affermato l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Ha rigettato l'eccezione relativa alla tardività dell'opposizione evidenziando come la nullità della citazione sia cosa diversa dalla tardività della stessa, posto che la rinnovazione dell'atto comporta la sanatoria della nullità con effetto retroattivo.
Nel merito ha proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, evidenziando la natura contrattuale dello stesso.
Ha chiarito che i tetti massimi di spesa sono stati imposti come clausola contrattuale che la società opposta ha accettato al momento della sottoscrizione del contratto.
Ha poi evidenziato tuttavia che i tetti massimi di spesa non erano stati raggiunti al Contr punto che l con delibera del 12 aprile 2012 ha erogato l'ulteriore somma di € Contr 842.467,05 e che dal riepilogo allegato dalla stessa sono emersi pagamenti per l'importo di € 3.080.884.07, al di sotto del tetto massimo di spesa di € 3.120.400,94.
In merito all'eccezione secondo la quale la fattura non fa piena prova nel giudizio di merito il giudice di primo grado ha evidenziato come dalla documentazione versata in atti è emerso in modo chiaro e non contestato, anzi espressamente riconosciuto con l'atto di citazione in opposizione, che la ha erogato le Controparte_3
prestazioni oltre il tetto massimo.
5 Quindi ha riconosciuto in favore dell'opposta la residua somma da pagare in quota capitale di € 39.561,87 oltre agli interessi.
Il giudice di primo grado ha da ultimo proceduto all'esame della domanda di indebito arricchimento di cui ha chiarito la sussidiarietà rispetto all'azione di adempimento del contratto che è stata esercitata dall'opposta, con conseguente rigetto della predetta domanda. Ha da ultimo compensato le spese di lite in ragione dell'enorme differenza tra quanto richiesto con il ricorso in monitorio e quanto liquidato con la sentenza.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
concludendo come in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha lamentato la violazione degli artt. 159 e 164 c.p.c. in ordine alla nullità dell'atto di citazione in opposizione ed al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto ha dedotto che la nullità della prima citazione in opposizione abbia comportato l'inesistenza dell'opposizione stessa ed il contestuale passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Quale secondo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da parte del giudice di primo grado, che non ha tenuto conto di quanto dedotto con l'atto di citazione in opposizione.
In particolare ha dedotto di aver messo in evidenza con i propri scritti difensivi che le fatture emesse rispettavano l'originario tetto di spesa stabilito ai sensi della D.G.R. n. Contr 62 del 2009 e che solo nell'anno 2010, tardivamente e retroattivamente, l ha ridotto il tetto di spesa, in un momento in cui la convenzione aveva esaurito i suoi effetti. Contr Ha chiarito che l'attività di rinegoziazione posta in essere dall è stata avviata in via unilaterale nel settembre 2009 e si è conclusa nel febbraio 2010, quando le prestazioni relative all'anno 2009 erano state completamente erogate.
6 Contr Ha quindi ribadito come l abbia tentato di cambiare le regole del gioco a partita finita in base alla delibera n. 116/2010 che ha un'efficacia meramente interna all'Ente che l'ha adottata (la Regione) e come tale è inidonea a produrre effetti giuridici nei rapporti con il contraente privato, in assenza della relativa espressa accettazione.
Quale ulteriore doglianza ha lamentato la violazione dell'art. 2041 c.c. sul diritto al riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento, con domanda avanzata in via subordinata.
Sul punto ha chiarito che i provvedimenti che hanno cambiato i tetti di spesa sono stati assunti nell'anno 2010 e quindi sono privi di qualsiasi radicamento contrattuale, per cui a convenzione scaduta non si può che disporre della sola azione di indebito arricchimento.
Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria provinciale evidenziando Controparte_2
innanzitutto l'infondatezza del motivo di appello afferente al mancato riconoscimento della tardività dell'opposizione.
Sul punto ha specificato che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della disciplina, per come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità poiché essendo la nullità contenuta nell'atto di citazione, ovvero la mancanza dell'avvertimento previsto dal comma 7 dell'art. 163 c.p.c., quella prevista dal primo comma dell'art. 164 c.p.c., la stessa era suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc.
Ha evidenziato anche l'infondatezza del motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure ricostruito correttamente la vicenda sia dal punto di vista normativo che fattuale.
Ha ribadito di aver più volte sostenuto nei propri atti, senza essere mai smentita, che l'appellante era stata avvertita dalla sin Parte_2
dall'1/09/2009, con la nota che avviava il processo di rinegoziazione del contratto, che nei primi sette mesi dell'anno aveva quasi raggiunto il tetto di spesa programmato.
Quanto alle argomentazioni con le quali l'appellante ha reiterato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, ha dedotto come anche in questo caso il
7 giudice di prime cure abbia correttamente motivato in merito alla sussidiarietà dell'azione.
In ogni caso ha riproposto l'eccezione di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento perché la stessa è stata avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta e non con il ricorso in monitorio.
Sulla base delle conclusioni precisate dall'appellante mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Deve essere esaminato il primo motivo di appello afferente all'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di tardività della spiegata opposizione ed il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Trattasi di motivo chiaramente privo di pregio, posto che il vizio dell'atto di citazione che ne ha determinato la rinnovazione è, per come emerge dalla documentazione agli atti, la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. che non dà mai luogo ad inesistenza della citazione ma a nullità dell'atto, con possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, per come avvenuto nel caso di specie e per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
3.2. Il secondo motivo di appello afferisce alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure tenuto conto che i tetti di spesa sono stati modificati quando il contratto aveva ormai esaurito i propri effetti e quindi le prestazioni sono state erogate nel rispetto delle condizioni contrattuali precedentemente pattuite e dovevano essere retribuite.
Anche questo motivo di appello appare privo di pregio, dovendo il collegio rilevare che l'appellante ha sottoscritto il contratto con l'azienda sanitaria provinciale di
[...]
accettando espressamente il disposto di cui all'art.
3.5 secondo il quale La CP_1
struttura erogatrice accetta altresì che i limiti massimi di spesa potranno essere
8 modificati con l'assegnazione definitiva delle risorse in relazione alla delibera CIPE di assegnazione definitiva ed al monitoraggio della spesa e delle attività erogate nei diversi livelli assistenziali nel corso del 2008 e del primo trimestre 2009, nonché a seguito degli obblighi derivanti dal piano di rientro approvato dalla Regione.
Ora è di tutta evidenza che la possibilità di modificare i tetti di spesa era già prevista in contratto e senza limitazioni temporali di sorta. Contr In ogni caso emerge dalla documentazione agli atti e dalla difesa dell sulla quale non vi è contestazione in parte qua, che l'appellante era stata avvisata della modifica in corso sui tetti di spesa già a settembre 2009 quando il contratto non aveva affatto esaurito i propri effetti.
In particolare deve richiamarsi la nota prot. n. 0033655 dell'1.09.2009 trasmessa dall'appellata azienda sanitaria al presidente del C.d.A. dell'appellante CP_3
con cui la stessa veniva informata che con D.G.R. n° 491 del 3.08.2009 la giunta
Regionale aveva proceduto alla modifica delle assegnazioni finanziarie a suo tempo individuate ed assegnate, in via provvisoria, con D.G.R. n. 62 del 9.02.2009.
All'esito della riunione risulta che l'amministratore unico della struttura accreditata fosse stato reso edotto della circostanza che la produzione dei primi sette mesi dell'anno in corso aveva pressoché raggiunto il tetto di spesa programmato.
Per cui non solo la ha accettato le condizioni contrattuali Controparte_3
di cui si è detto, ma è stata informata delle modifiche alle assegnazioni finanziarie Contr quando il contratto era ancora in corso di esecuzione, il che rende la condotta dell corretta, in buona fede ed in perfetta aderenza agli accordi sottoscritti con la controparte, con conseguente rigetto anche di questo motivo di appello.
3.3. Quale ultimo motivo di appello ha lamentato Parte_1
l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento da essa formulata in via subordinata, per mancanza del presupposto della sussidiarietà dell'azione.
Anche tale motivo di appello appare infondato, posto che l'azione proposta dall'odierna appellante ha un fondamento contrattuale e la possibilità che
9 intervenissero modifiche ai tetti di spesa originariamente pattuiti, sia che si faccia riferimento alla D.G.R. n° 491 del 3.08.2009, sia che si faccia riferimento alla delibera n. 116/2010, era prevista in contratto per come già si è detto.
Giova in ogni caso evidenziare al solo fine di completezza della motivazione che le
Sezioni Unite di Cassazione, con la sentenza 26.5.2015, n. 10798, hanno sostenuto che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato che agisce in giudizio ex art. 2041, nei confronti della P.A., deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (C. 10432/2022) e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto” (ex plurimis Cass. Civ. sezione lavoro ordinanza n. 11067/2023).
Con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie extrabudget, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, “l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti (…). Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene chiesto”.
Al fine di ravvisare l'imposizione è sufficiente che la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di “sana gestione delle finanze pubbliche” e lo abbia comunicato agli interessati;
in ciò ravvisandosi “inequivocabilmente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”: Cass.
24/04/2019, n. 12129)” (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608).
10 Ne consegue che nel caso di specie, anche a voler ritenere l'azione ammissibile,
l'ipotetico arricchimento arrecato alla P.A. deve ritenersi imposto e ciò esclude ogni indennizzo.
Ed infatti, deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai propri obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando alla struttura privata accreditata che aveva pressoché raggiunto il tetto di spesa massimo originariamente determinato e poi modificato, le ha implicitamente ma inequivocabilmente comunicato il proprio diniego ad una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Ciò determina il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
4.Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza in ragione dell'esito complessivo del giudizio e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 nei valori medi.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per entrambe le impugnazioni.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in
[...]
complessivi € 34.001,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
11 3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 4.12.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr. Biagio Politano
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