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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 190/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Parte_1 C.F._1
CIPOLLONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via G. Garibaldi
n. 195
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
APPELLATO-CONTUMACE
Materia: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada) -Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante con le note sostitutive dell'udienza di discussione ha richiamato le conclusioni rassegnate nei propri atti iniziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 7.2.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 289/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano in data 21.9.2022 nel giudizio n. RG. 839/2022, nell'ambito del quale aveva
1 proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida n.
del 6.5.2022 emessa nei suoi confronti dal suddetto Ufficio. NumeroDiP_1
Più specificatamente, il sig. aveva proposto opposizione avverso la suddetta Pt_1
ordinanza ritenendola illegittima per:
- violazione dell'art. 186, co. 9 del Codice della Strada;
- omessa motivazione;
- assenza del verbale di accertamento (tutt'oggi non ancora notificato) nonché mancata consegna della documentazione relativa ai risultati dell'alcool test effettuato sulla sua persona;
- mancato avvertimento della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore.
Nel primo grado di giudizio, si era costituito in giudizio l' il quale, pur Controparte_1
opponendosi all'opposizione presentata da controparte, non ha provveduto al deposito degli atti amministrativi richiesti dal giudice di primo grado con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 10.6.2022.
Il Giudice di Pace, con la sentenza sopra indicata, riscontrato il mancato deposito di tale documentazione, ha accolto in toto l'opposizione proposta dal compensando tra le Pt_1
parti le spese di lite.
B. Avverso tale pronuncia, a proposto tempestivo appello limitatamente al Parte_1 capo della sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che queste sono state liquidate dal giudice di prime cure in violazione dei principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. essendo risultato, all'esito della lite, totalmente vittorioso e non ricorrendo, nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. A ciò ha aggiunto che la compensazione sarebbe avvenuta, tra l'altro, in assenza di motivazione richiamando, a riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il ricorso a clausole di mero stile nella motivazione della decisione di compensare le spese di lite tra le parti vanificherebbe, in buona sostanza, il principio della soccombenza a danno della parte vittoriosa del giudizio.
Ha, pertanto, concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado di Controparte_1
giudizio nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, entrambe da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.
2 C. A seguito di diversi rinvii di udienza determinati dal susseguirsi dal trasferimento ad altri Uffici dei precedenti giudici istruttori, la causa è stata assegnata allo scrivente e, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la espressa rinuncia dell'appellante.
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, legittimato passivamente (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n.
[...]
18198 del 05/07/2019) che, sebbene regolarmente citato anche nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha provveduto a costituirsi in giudizio,
2. Venendo al merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell'art. 92 c.p.c. – nella formulazione successiva alla modifiche introdotte dall'art. 13 co. 1, d.l. n. 132/2014 convertito da L. 162/2014 – la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.
Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018è intervenuta temperando la tassatività della suddetta disposizione riconoscendo al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite allorché ricorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni”, le quali devono esser esplicitamente motivate.
La giurisprudenza prevalente ritiene l'art. 92 c.p.c. una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, prevedendo appunto che tali ragioni non possano essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma da esplicitare ad opera del giudice di merito nella motivazione, dovendo le stesse riguardare circostanze specifiche o determinati aspetti della controversia (cfr. Cass., civ., n. 16037/2014;
Cass., civ., n. 14546/2014).
Sempre in materia di compensazione delle spese, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente chiarito che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa non potendo, per contro, essere espresse con una formula generica dovendo in ogni caso essere caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o riguardare altre analoghe ragioni pur sempre connotate da eccezionalità e gravità
(cfr. Cass., civ., n. 14411/2016; n. 11217/2016; n. 22310/2017; n. 8023/2020; n. 8272/2020). 3 Da ciò deriva, dunque, che la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve sempre risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia, non potendosi rimettere la decisione al mero arbitrio del giudice (v., tra le altre,
Cass. civ. 7852/2010).
Inoltre, in ordine alla portata dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., la
Corte di legittimità ha evidenziato che deve ritenersi che in caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite per “giusti motivi” debba trovare nella motivazione della decisione una giustificazione quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento anche se non dall'esplicita menzione di argomentazioni ad hoc, dovendo, in mancanza, il potere del giudice ritenersi esercitato in aperta violazione dell'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ., n. 20017/2007).
In altre parole, integra gli estremi della violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici “motivi di opportunità e di equità” quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede
(Cass. civ., n. 16205/2007).
Poste tali premesse e richiamati i principi giuridici applicabili, dalla lettura dell'impugnata sentenza (cfr. doc. n. 1) emerge come il giudice di pace non abbia, di fatto, esplicitato le ragioni poste a fondamento della ritenuta compensazione delle spese, tant'è egli si è limitato ad affermare apoditticamente che, nonostante l'accoglimento totale della domanda dell'opponente (cfr. punto 1 del
p.q.m.
ove si legge “accoglie il ricorso promosso dal ricorrente
), fosse opportuno compensare le spese del giudizio (cfr. pag. 4 della Parte_2 sentenza ove si legge “Sussistono, infine, sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di lite”). Vista la natura parzialmente devolutiva dell'appello, non limitata alla sola verifica di fondatezza del motivo, deve prendersi atto della circostanza che, in ogni caso, non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 92 c.p.c. non rivenendosi dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado quei presupposti di gravità ed eccezionalità richiesti dalla norma, come risultante all'esito dell'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale. 4 In parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve, quindi, essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
3. Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite, occorre fare riferimento ai parametri normativi indicati dal DM n. 55/14 e ss.mm.ii. che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocato per le prestazioni rese in ambito giudiziale.
In applicazione di tali parametri, prendendo in considerazione lo scaglione di riferimento della controversia (cause di valore indeterminabile), la liquidazione delle spese del primo grado è da determinarsi nel complessivo importo di € 726,00 (€ 203,00 per la fase di studio, € 168,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 355,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi), liquidato al minimo dei valori di cui al citato DM, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni di fatto e giuridiche trattate e del risultato conseguito.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 726,00 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge. La parte appellata deve essere, altresì, condannata rifondere le somme versate dall'appellante a titolo di contributo unificato del primo grado, pari ad € 237,00.
4. Quanto al presente giudizio – che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado – le spese devono essere parimenti poste carico dell'appellato soccombente. Il valore di causa deve essere, però, determinato in considerazione dell'oggetto di effettiva cognizione devoluta al giudice superiore, prescindendo dalla dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato e facendo applicazione del criterio del decisum (Cass
Sez. 3,17.5.2025, Ord. 13145), così risultando pari ad € 1.296,32. Deve, poi, farsi applicazione, in ragione della semplicità delle questioni e della contumacia, dei parametri al valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
La parte appellata deve essere, altresì, condannata rifondere le somme versate dall'appellante a titolo di contributo unificato del primo grado, pari a € 355,50.
5. Compensi e spese del doppio grado devono essere distratti in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
5 - ACCOGLIE l'appello e per l'effetto riforma parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese, CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese processuali di primo grado
[...]
in favore di he liquida in complessivi € 726,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) ed € 237,00 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Walter CIPOLLONI, distrattario. Conferma nel resto la sentenza appellata;
- CONDANNA l' al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 852,00 per compenso oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) nonché € 355,50 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Walter CIPOLLONI, distrattario.
Così deciso, in data 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Parte_1 C.F._1
CIPOLLONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), Via G. Garibaldi
n. 195
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
APPELLATO-CONTUMACE
Materia: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada) -Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante con le note sostitutive dell'udienza di discussione ha richiamato le conclusioni rassegnate nei propri atti iniziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 7.2.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 289/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Avezzano in data 21.9.2022 nel giudizio n. RG. 839/2022, nell'ambito del quale aveva
1 proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida n.
del 6.5.2022 emessa nei suoi confronti dal suddetto Ufficio. NumeroDiP_1
Più specificatamente, il sig. aveva proposto opposizione avverso la suddetta Pt_1
ordinanza ritenendola illegittima per:
- violazione dell'art. 186, co. 9 del Codice della Strada;
- omessa motivazione;
- assenza del verbale di accertamento (tutt'oggi non ancora notificato) nonché mancata consegna della documentazione relativa ai risultati dell'alcool test effettuato sulla sua persona;
- mancato avvertimento della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore.
Nel primo grado di giudizio, si era costituito in giudizio l' il quale, pur Controparte_1
opponendosi all'opposizione presentata da controparte, non ha provveduto al deposito degli atti amministrativi richiesti dal giudice di primo grado con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 10.6.2022.
Il Giudice di Pace, con la sentenza sopra indicata, riscontrato il mancato deposito di tale documentazione, ha accolto in toto l'opposizione proposta dal compensando tra le Pt_1
parti le spese di lite.
B. Avverso tale pronuncia, a proposto tempestivo appello limitatamente al Parte_1 capo della sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che queste sono state liquidate dal giudice di prime cure in violazione dei principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. essendo risultato, all'esito della lite, totalmente vittorioso e non ricorrendo, nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni previste dalla legge per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. A ciò ha aggiunto che la compensazione sarebbe avvenuta, tra l'altro, in assenza di motivazione richiamando, a riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il ricorso a clausole di mero stile nella motivazione della decisione di compensare le spese di lite tra le parti vanificherebbe, in buona sostanza, il principio della soccombenza a danno della parte vittoriosa del giudizio.
Ha, pertanto, concluso domandando, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado di Controparte_1
giudizio nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, entrambe da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario.
2 C. A seguito di diversi rinvii di udienza determinati dal susseguirsi dal trasferimento ad altri Uffici dei precedenti giudici istruttori, la causa è stata assegnata allo scrivente e, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la espressa rinuncia dell'appellante.
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, legittimato passivamente (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n.
[...]
18198 del 05/07/2019) che, sebbene regolarmente citato anche nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non ha provveduto a costituirsi in giudizio,
2. Venendo al merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A norma dell'art. 92 c.p.c. – nella formulazione successiva alla modifiche introdotte dall'art. 13 co. 1, d.l. n. 132/2014 convertito da L. 162/2014 – la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.
Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018è intervenuta temperando la tassatività della suddetta disposizione riconoscendo al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite allorché ricorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni”, le quali devono esser esplicitamente motivate.
La giurisprudenza prevalente ritiene l'art. 92 c.p.c. una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, prevedendo appunto che tali ragioni non possano essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma da esplicitare ad opera del giudice di merito nella motivazione, dovendo le stesse riguardare circostanze specifiche o determinati aspetti della controversia (cfr. Cass., civ., n. 16037/2014;
Cass., civ., n. 14546/2014).
Sempre in materia di compensazione delle spese, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente chiarito che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa non potendo, per contro, essere espresse con una formula generica dovendo in ogni caso essere caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o riguardare altre analoghe ragioni pur sempre connotate da eccezionalità e gravità
(cfr. Cass., civ., n. 14411/2016; n. 11217/2016; n. 22310/2017; n. 8023/2020; n. 8272/2020). 3 Da ciò deriva, dunque, che la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve sempre risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia, non potendosi rimettere la decisione al mero arbitrio del giudice (v., tra le altre,
Cass. civ. 7852/2010).
Inoltre, in ordine alla portata dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 92, co. 2, c.p.c., la
Corte di legittimità ha evidenziato che deve ritenersi che in caso d'integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite per “giusti motivi” debba trovare nella motivazione della decisione una giustificazione quanto meno desumibile dall'intero contesto del provvedimento anche se non dall'esplicita menzione di argomentazioni ad hoc, dovendo, in mancanza, il potere del giudice ritenersi esercitato in aperta violazione dell'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ., n. 20017/2007).
In altre parole, integra gli estremi della violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, la decisione di compensazione delle spese del giudizio giustificata da generici “motivi di opportunità e di equità” quando le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese non emergono né da una motivazione esplicitamente specifica né, quanto meno, da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede
(Cass. civ., n. 16205/2007).
Poste tali premesse e richiamati i principi giuridici applicabili, dalla lettura dell'impugnata sentenza (cfr. doc. n. 1) emerge come il giudice di pace non abbia, di fatto, esplicitato le ragioni poste a fondamento della ritenuta compensazione delle spese, tant'è egli si è limitato ad affermare apoditticamente che, nonostante l'accoglimento totale della domanda dell'opponente (cfr. punto 1 del
p.q.m.
ove si legge “accoglie il ricorso promosso dal ricorrente
), fosse opportuno compensare le spese del giudizio (cfr. pag. 4 della Parte_2 sentenza ove si legge “Sussistono, infine, sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese di lite”). Vista la natura parzialmente devolutiva dell'appello, non limitata alla sola verifica di fondatezza del motivo, deve prendersi atto della circostanza che, in ogni caso, non sussistono i presupposti di applicabilità dell'art. 92 c.p.c. non rivenendosi dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado quei presupposti di gravità ed eccezionalità richiesti dalla norma, come risultante all'esito dell'intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale. 4 In parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve, quindi, essere Controparte_1 condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
3. Per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite, occorre fare riferimento ai parametri normativi indicati dal DM n. 55/14 e ss.mm.ii. che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocato per le prestazioni rese in ambito giudiziale.
In applicazione di tali parametri, prendendo in considerazione lo scaglione di riferimento della controversia (cause di valore indeterminabile), la liquidazione delle spese del primo grado è da determinarsi nel complessivo importo di € 726,00 (€ 203,00 per la fase di studio, € 168,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 355,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi), liquidato al minimo dei valori di cui al citato DM, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, difficoltà e valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni di fatto e giuridiche trattate e del risultato conseguito.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di € 726,00 oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%) come per legge. La parte appellata deve essere, altresì, condannata rifondere le somme versate dall'appellante a titolo di contributo unificato del primo grado, pari ad € 237,00.
4. Quanto al presente giudizio – che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado – le spese devono essere parimenti poste carico dell'appellato soccombente. Il valore di causa deve essere, però, determinato in considerazione dell'oggetto di effettiva cognizione devoluta al giudice superiore, prescindendo dalla dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato e facendo applicazione del criterio del decisum (Cass
Sez. 3,17.5.2025, Ord. 13145), così risultando pari ad € 1.296,32. Deve, poi, farsi applicazione, in ragione della semplicità delle questioni e della contumacia, dei parametri al valore minimo per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
La parte appellata deve essere, altresì, condannata rifondere le somme versate dall'appellante a titolo di contributo unificato del primo grado, pari a € 355,50.
5. Compensi e spese del doppio grado devono essere distratti in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
5 - ACCOGLIE l'appello e per l'effetto riforma parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese, CONDANNA l' Controparte_1
al pagamento delle spese processuali di primo grado
[...]
in favore di he liquida in complessivi € 726,00 per compensi, oltre Parte_1 spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) ed € 237,00 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Walter CIPOLLONI, distrattario. Conferma nel resto la sentenza appellata;
- CONDANNA l' al Controparte_1
pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 852,00 per compenso oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%) nonché € 355,50 per esborsi, da versarsi direttamente all'Avv. Walter CIPOLLONI, distrattario.
Così deciso, in data 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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