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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.47/2023 (riunito N.59/2023)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 1 Febbraio 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorsi (riuniti) depositati in data 23.02.2023 e
27.02.2023, e vertente tra la società (appellante nel giudizio n.47/2023 - appellata Parte_1
nel giudizio n.59/2023 - opponente) contro l (appellante Controparte_1
nel giudizio n.59/2023 - appellato nel giudizio n.47/2023 - opposto), avente ad oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n°195/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.08.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata parzialmente accolta l'opposizione presentata dalla società avverso l'avviso di addebito n.303 2021 00000700 12 000, notificato in data Parte_1
28.09.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €.367.101,72 a titolo di contributi previdenziali dovuti dalla predetta società a seguito del verbale unico di accertamento
e notificazione in data 11.02.2020, con cui è stata disconosciuta la genuinità del CP_2
contratto di appalto di servizi concluso il 26.07.2015 tra la (esercente attività di Parte_1 panificio e ristorazione sotto l'insegna “ ) e la Organizzazione_1 Controparte_3
[...] [...]
[...]
avente ad oggetto la “gestione del servizio di laboratorio-panificatori e banconeria con
[...] riferimento alla vendita dei prodotti realizzati, pulizie generiche interne” (contratto che gli ispettori hanno riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera). Va precisato che gli ispettori, nel determinare l'imponibile previdenziale ai fini della regolarizzazione contributiva: a) hanno inquadrato l'azienda nel settore “Panifici Industria”, invece che nel settore “Commercio”, ritenendo prevalente l'attività di panificazione rispetto a quella di ristorazione, con conseguente applicazione del C.C.N.L. di tale settore;
b) hanno trasformato tutti i contratti di lavoro da part-time in full-time, salvo che per un lavoratore, calcolando così l'imponibile per otto ore al giorno per cinque giorni a settimana;
c) hanno variato l'inquadramento dei lavoratori, sulla base della scala classificatoria del C.C.N.L. “Panifici
Industria”, riconoscendo il livello A3 per i lavoratori addetti alla panificazione/pasticceria ed il livello 5 per i commessi/banconieri.
Più in dettaglio, il Tribunale di Ancona: 1) ha ritenuto carenti i requisiti essenziali del regolare appalto, indicati dall'art. 29 del D. L.vo 276/03, riqualificando così il rapporto quale somministrazione CP_ irregolare di mera manodopera;
2) ha ritenuto non fondati i criteri con cui l' ha rideterminato l'imponibile previdenziale ai fini della regolarizzazione contributiva, sia con riferimento all'inquadramento dell'azienda nel settore invece che nel settore “Commercio”, sia Organizzazione_2
con riguardo alla trasformazione di tutti i contratti di lavoro da part-time in full-time, sia in ordine all'inquadramento professionale dei lavoratori;
3) ha ritenuto dovute le sanzioni aggiuntive nei limiti di cui all'art.116, lett. A) della legge n.388/2000, e quindi secondo la più lieve fattispecie dell'omissione contributiva, non ravvisandosi una volontà di occultare i rapporti di lavoro. Ha pertanto così statuito:
“dichiara dovute dalla Società opponente le somme di cui all'opposto avviso, nei limiti dei contributi applicati sulle somme indicate nelle buste paga dei lavoratori, e delle sanzioni di cui alla lettera a) dell'art.116 L.388\00”.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società (giudizio iscritto al Parte_1
n.47/2023 R.G.), la quale ha censurato la decisione impugnata: 1) per aver omesso di statuire sull'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto;
2) per aver erroneamente ritenuto non genuino l'appalto intercorso tra e la da Parte_1 Controparte_3
qualificarsi quale appalto c.d. leggero, in cui assume rilievo marginale la proprietà dei mezzi di produzione;
3) per non aver portato in detrazione dai contributi dovuti la contribuzione già versata dalla
4) per aver ritenuto dovute le sanzioni aggiuntive, sia pur parametrate Controparte_3 all'art.116, lett. A) della legge n.388/2000, incorrendo anche in vizio di ultrapetizione. Ha quindi concluso, previa riproposizione delle eccezioni rimaste assorbite in prime cure, nei termini di seguito riportati: “nel merito, in via principale, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 30320210000070012000 emesso dall' notificato in data 28.09.2021 e/o annullare lo CP_4
2 stesso addebito, nonché dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'illegittimità dei provvedimenti Co amministrativi (Verbale unico di accertamento e notificazione N. AN00001/2019-351-01 dell'11.02.2020, Protocollo 3223 dell'11.02.2020, N. 201800135 – Protocollo n. 23100-2018- CP_6
135, N. 2018015900 – Prot. Inf. (D.P.R. 445/2000): 300.11/02/2020.0030948) e di tutti gli CP_4 CP_4
atti presupposti e comunque annullarli e/o revocarli e/o dichiararli inefficaci e/o disapplicarli in tutto o quanto meno in parte, per i motivi esposti nel presente ricorso e, comunque, dichiarare non dovuta da la somma di € 367.101,72. Con vittoria di spese, rimborso forfettario come per legge, Parte_1 oltre IVA e CPA”.
Avverso la medesima decisione ha proposto appello anche l' (giudizio iscritto al n.59/2023 CP_4
R.G.), la quale ha censurato la decisione impugnata: 1) nella parte in cui ha ritenuto illegittimo
CP_ l'inquadramento della società appellata nel settore “Commercio” anziché, come accertato dall' nel settore “Panifici Industria”; 2) nella parte in cui ha ritenuto illegittima la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in contratti a tempo pieno, senza tener conto del contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
3) nella parte in cui ha ritenuto insufficiente e/o incongrua la prova
CP_ offerta dall' in ordine all'orario di lavoro “a maggior ragione” nei riguardi di tutti i lavoratori non interrogati;
4) nella parte in cui non ha quantificato l'imponibile previdenziale sulla base dell'applicazione del C.C.N.L. del settore Panifici Industria e sulla quantità oraria riferita dai lavoratori, come ritenuto invece dagli ispettori verbalizzanti;
5) nella parte in cui ha parametrato le sanzioni civili alla più lieve fattispecie dell'omissione contributiva. Ha quindi concluso come segue: “in riforma della sentenza di primo grado, nel merito, statuire la correttezza e legittimità: - dell'inquadramento della società appellata nel settore panifici industria e dell'imponibile contributivo come accertato nel verbale ispettivo in atti e quindi respingere al riguardo la domanda avversaria, con integrale conferma del credito di cui all'opposto avviso di addebito, nonchè di tale atto;
- dell'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla lett. b) comma 8 art. 116 L.388/2000. Con vittoria di spese e competenze di lite in ambo i gradi del giudizio”.
La si è costituita in giudizio n.59/2023 R.G. ed ha resistito all'appello, del quale Parte_1
ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
CP_ L' si è costituito nel giudizio iscritto al n.47/2023 R.G. ed ha resistito all'avverso appello, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
I due appelli sono stati riuniti, ai sensi dell'art.335 c.p.c..
3 1.- Con il suo appello, la lamenta in primis l' omessa pronuncia in ordine Parte_1
all'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto.
Il motivo non è fondato, atteso che l'atto impugnato risulta munito di tutte le indicazioni previste a pena di nullità dall'art.30, secondo comma, del Decreto Legge n°78/2020, convertito in Legge
n°122/2010 (codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, periodo di riferimento del credito, causale del credito, importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, indicazione dell'agente della riscossione competente ed intimazione a pagare).
E' del resto noto che gli elementi formali e sostanziali dell'avviso sono rigidamente prefissati dal legislatore e non possono quindi essere derogati motu proprio dall'Agente della Riscossione, per cui l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto quando al destinatario venga fornita una chiara informativa sugli elementi essenziali della pretesa contributiva in modo che sia agevole individuare le ragioni e l'entità delle somme di cui si pretende il pagamento.
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che l'atto impugnato indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a base della pretesa, in linea con quanto prevede l'art.30, secondo comma, del
D.L. n.78/2010, convertito il Legge n°122/2010, consentendo così al destinatario di conoscere dettagliatamente la pretesa contributiva e l'iter logico giuridico seguito nell'accertamento contestato e, pertanto, di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo.
***
2.- Con il secondo motivo del suo gravame, l'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto non genuino l'appalto intercorso tra e la Pt_1 Parte_1
da qualificarsi quale appalto c.d. leggero, in cui assume rilievo solo Controparte_3
marginale la proprietà dei mezzi di produzione.
Il motivo non è fondato.
Risulta per tabulas che gli ispettori verbalizzanti hanno accertato che la nella Parte_1
gestione di un esercizio commerciale avente ad oggetto attività di produzione e vendita di pane e prodotti da forno e di ristorazione, aveva svolto la sua attività utilizzando esclusivamente personale somministrato, in forza di un contratto di appalto di servizi, dalla Controparte_3
risultata priva di ogni consistenza organizzativa in loco.
[...]
Orbene, nessuna contestazione è stata sollevata dall'appellante avverso i dati, relativi ai nominativi dei lavoratori ed ai periodi di occupazione, risultanti dal verbale unico di accertamento e notificazione
in data 11.02.2020, in relazione ai quali risultano prodotti in giudizio i contratti di CP_2
assunzione ed i prospetti paga.
4 Ciò premesso, è stato acquisito in sede ispettiva un numero considerevole di dichiarazioni rese dai
Contro lavoratori assunti dalla ed impiegati dalla presso Controparte_3 Parte_1
l'esercizio commerciale denominato “ . Trattasi di dichiarazioni che Organizzazione_1
appaiono dotate di congrua logicità e tra loro pienamente compatibili, i cui tratti comuni possono essere così delineati:
- i lavoratori interrogati, pur assunti dalla hanno dichiarato di essersi Controparte_3
sempre rapportati e aver ricevuto ordini e direttive organizzative esclusivamente dai due soci della
e , nonché da , titolare Parte_1 Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 dell'esercizio commerciale, e successivamente da affittuario dell'azienda dall'agosto Persona_1
2018 (v. dichiarazioni , , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e );
[...] Tes_7
- i lavoratori interrogati, pur assunti dalla hanno tutti sostenuto il Controparte_3 colloquio prodromico all'assunzione con o con , da cui hanno altresì Persona_2 Testimone_2
ricevuto la consegna della divisa da lavoro, recante il logo “ (v. Organizzazione_1
dichiarazioni , , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 Per_3
, , , e );
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
- nessuno dei lavoratori interrogati ha dichiarato di aver mai avuto rapporti con i responsabili della
(v. dichiarazioni e Controparte_3 Testimone_6 Persona_7
), né tanto meno di aver partecipato alla vita sociale di detta compagine (v. dichiarazioni
[...]
, e ); alcuni lavoratori hanno altresì dichiarato di non aver Testimone_5 Persona_4 Persona_5
mai visto alcuno della mettere piede nel negozio ( ) ed Controparte_3 Testimone_5
altri, addirittura, hanno dichiarato di non aver avuto neanche conoscenza dell'esistenza della cooperativa ( ); Persona_3
- i compiti svolti dai lavoratori forniti dalla attenevano principalmente Controparte_3
ad ordinarie mansioni di addetto alla preparazione di pane e prodotti da forno e di addetto al banco di vendita, ed involgevano quindi l'intero oggetto dell'attività commerciale svolta dalla Parte_1
come si desume dalla circostanza che il contratto di appalto sottoscritto dalla società appellante
[...]
e dalla in data 26.07.2015 prevede espressamente che oggetto del Controparte_3 servizio appaltato era principalmente la “gestione del servizio di laboratorio-panificatori e banconeria con riferimento alla vendita dei prodotti realizzati”, richiedente quindi lo svolgimento di mansioni distribuite sull'intero ciclo produttivo dell'esercizio commerciale;
- i mezzi di produzione erano tutti di proprietà della (v. dichiarazioni Parte_1 Tes_5
); non risulta che la fosse proprietaria di macchinari e
[...] Controparte_3
5 strumenti di lavoro utilizzati nell'esercizio. Difetta quindi la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione strutturata della cooperativa appaltatrice;
come detto, siamo in presenza dello svolgimento delle ordinarie mansioni richieste nella “gestione del servizio di laboratorio-panificatori
e banconeria con riferimento alla vendita dei prodotti realizzati”, e quindi di prestazioni pienamente inserite nel servizio offerto ordinariamente da un panificio, le quali non appaiono suscettibili di essere eseguite in autonomia all'interno della struttura, ed il cui svolgimento non poteva che avvenire su dirette o specifiche disposizioni dell'appaltante, all'interno della sua organizzazione aziendale e con assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultimo.
Fatte tali premesse, nessun rilievo assume la circostanza che le dichiarazioni rese in sede ispettiva non siano state poi confermate in giudizio, ritenendo il Collegio che in ogni caso offrano sufficienti garanzie di attendibilità le dichiarazioni raccolte dagli ispettori verbalizzanti, le quali appaiono dotate di un grado di attendibilità più che apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro.
Tali dichiarazioni risultano confermate dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, da cui emerge che la dopo aver sottoscritto in data 26.07.2015 il contratto di Controparte_3
appalto di servizi con la (assumendo su di sé la “gestione del servizio di laboratorio- Parte_1 panificatori e banconeria con riferimento alla vendita dei prodotti realizzati, pulizie generiche interne”, mediante la fornitura di proprio personale – v. clausola 3.3.1.), ha poi sottoscritto in data 01.10.2015 un contratto di collaborazione con (titolare dell'esercizio commerciale gestito dalla Testimone_2 [...]
in cui si prevede che “l'attività di preposto/responsabile che consisterà nella gestione di Parte_1 tutta l'attività lavorativa della;
nell'impartire ordini e direttive ai dipendenti;
nella CP_3
turnazione oraria;
nella concessione di ferie e permessi ai dipendenti;
ed in tutto ciò che concerne ogni attività riconducibile al rapporto lavorativo con i dipendenti”. In buona sostanza, la Controparte_3
ha dapprima assunto su di sé le prerogative datoriali quale appaltatrice della gestione, salvo
[...] poi ritrasferirle al titolare dell'esercizio commerciale attraverso un contratto di prestazione d'opera professionale. Ebbene, lo stretto collegamento funzionale esistente tra i due suddetti contratti appare sintomatico di un operazione negoziale tesa a pervenire indirettamente al risultato vietato dalla legge, e cioè la somministrazione irregolare di mera manodopera. Trattasi, come è evidente, di una operazione negoziale tesa ad eludere per via indiretta l'applicazione di una norma imperativa, come tale da ritenersi illecita ai sensi dell'art.1344 c.c..
In quest'ordine di concetti, appare quindi del tutto irrilevante quanto sostenuto dalla Parte_1
secondo cui nella fattispecie saremmo in presenza di un appalto c.d. labour intensive (cioè ad alta
[...]
intensità di manodopera – c.d. appalto leggero), atteso che ciò che qui rileva non è tanto la circostanza
(pur assai rilevante) che la cooperativa appaltatrice non fosse dotata di una propria struttura organizzativa
6 di mezzi e macchinari utilizzati presso l'esercizio commerciale denominato “ Organizzazione_1
, quanto piuttosto il fatto che, da un lato, dal mese di febbraio 2016 la non
[...] Parte_1
ha avuto lavoratori alle sue dirette dipendenze essendosi avvalsa esclusivamente di manodopera fornita dalla Cooperativa, e che, dall'altro, per tutti i lavoratori il riferimento datoriale era rappresentato esclusivamente dai vertici della e ) e dal titolare Parte_1 Testimone_1 Parte_2
del forno ( ), e non dai responsabili della che nessuno dei Testimone_2 Controparte_3
lavoratori è stato in grado di individuare nominativamente.
Alla luce del chiaro quadro istruttorio sopra delineato, può ritenersi idoneamente provato che l'appalto di servizi intercorso tra la e la ha avuto ad oggetto Parte_1 Controparte_3
esclusivamente l'esecuzione di ordinarie prestazioni lavorative rientranti nell'oggetto sociale della società appellante. In particolare, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva è emerso univocamente che, a prescindere dalla veste formale del rapporto, tutti i lavoratori sono stati inseriti negli ordinari turni orari del panificio e sono stati soggetti alle disposizioni organizzative provenienti dai vertici della e dal titolare del forno, . In definitiva, gli Parte_1 Testimone_2 esiti dell'ispezione hanno univocamente dimostrato che il potere direttivo e di controllo era esercitato non dalla cooperativa appaltatrice, ma direttamente dalla committente Parte_1
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che la cooperativa appaltatrice, che non è stato minimamente dimostrato fosse dotata di una effettiva organizzazione aziendale, si è limitata a mettere a disposizione della committente una serie di mere prestazioni lavorative, senza che da parte dell'appaltatore-datore di lavoro fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
7 In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che i lavoratori, formalmente dipendenti della erano in realtà stabilmente Controparte_3
occupati presso la committente in esecuzione di mere prestazioni di manodopera, Parte_1 lavorando alle dirette dipendenze della predetta società, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi e delle strutture di quest'ultima, con esclusivo rischio a carico dell'appaltante e senza che la suddetta cooperativa avesse alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri. Ritiene pertanto la Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrice, comportante la sostanziale costituzione di un rapporto trilaterale tra imprenditore (la , intermediario (la ed i Parte_1 Controparte_3
lavoratori, in cui la posizione apparente dell'intermediario era stata quella di datore di lavoro che assumeva e retribuiva i suddetti lavoratori, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale dell'imprenditore e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, la abbia utilizzato manodopera fornita Parte_1
dalla sicché i lavoratori hanno eseguito mere prestazioni Controparte_3
lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che la cooperativa suddetta abbia fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuino l'appalto tra la e la Parte_1 [...]
che ha formalmente assunto i dipendenti citati nel verbale ispettivo, in realtà Controparte_3
stabilmente occupati presso la committente realizzando in tal modo una fattispecie Parte_1
interpositoria vietata dalla legge. In definitiva, in un caso come quello di cui si tratta in giudizio,
l'imprenditore poteva solo rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, ma non poteva acquisire mera forza lavoro servendosi di un contratto di appalto di servizi mancante dei suoi requisiti costitutivi minimali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo in disamina deve essere quindi respinto.
***
3.- Con il terzo motivo del suo gravame, l'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata per non aver portato in detrazione dalle somme dovute la contribuzione che asserisce essere stata già versata dalla A tal fine assume che l'ammontare di questi ultimi Controparte_3
CP_ sarebbe evincibile dagli estratti conto previdenziali relativi a quattro lavoratori , Persona_8 Per_4
, e ), che produce.
[...] Persona_9 Persona_10
8 Il motivo è fondato.
Va premesso che la produzione degli estratti contributivi relativi a soli quattro lavoratori non è di per sé sufficiente a dimostrare il regolare versamento della contribuzione dovuta con riguardo a tutti i lavoratori occupati presso la e che tale lacuna non appare suscettibile di poter essere Parte_1
colmata attraverso un generalizzato (ed eccessivamente indeterminato) ordine ex art.210 c.p.c. avente ad oggetto la “esibizione da parte dell' degli estratti conto contributivi dei lavoratori individuati nel CP_4
Co verbale unico e di notificazione N. AN00001/2019-351-01 dell'11.02.2020, Protocollo 3223 dell'11.02.2020, N. 201800135 – Protocollo n. 23100-2018-135, N. 2018015900 – Prot. Inf. CP_6 CP_4
(D.P.R. 445/2000): 0300.11/02/2020.0030948 e comunque di tutta la documentazione attestante i CP_4
versamenti di contributi effettuati da relativamente ai predetti lavoratori, Controparte_7 nonché l'esibizione da parte di di tutta la documentazione attestante i Controparte_7 versamenti di contributi effettuati (modelli DM 10 e correlati F24) quanto ai predetti lavoratori”. Risulta infatti evidente la natura meramente esplorativa di tale richiesta, che non è neanche munita né della specifica indicazione analitica dei documenti che si ritiene indispensabile acquisire al processo, né dei motivi per cui tali documenti non sono stati tempestivamente prodotti in prime cure;
sul punto, è sufficiente rilevare che, per costante giurisprudenza, l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art.210 c.p.c. deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi. L'ordine di esibizione può essere quindi emesso solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, e non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. In altri termini, condizione imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza intesa a che il giudice ordini ad un terzo di esibire documenti in suo possesso è che la parte deduca che i documenti da esibirsi contengono la prova dei fatti controversi in causa, giacché
l'ordine non può essere emesso al solo scopo di indagare se tale prova può essere rinvenuta nei documenti. Dal che deriva l'inammissibilità della generica richiesta di esibizione formulata dalla
[...]
Parte_1
Va tuttavia considerato che, a norma del'art.27, secondo comma, del D.Lgs.276/2003, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Ne segue che deve tenersi conto degli effetti satisfattivi di eventuali pagamenti effettuati dall'appaltatore, come insegna un costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (v. Cass n. 1666 del 25/01/2008: “ In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, solo sull'appaltante (o interponente)
9 gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tuttavia, è fatta salva l'incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, dovendo trovare applicazione l'art. 1180, primo comma, cod. civ. atteso che si versa in ipotesi di pagamento di debito altrui ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione”; nello stesso senso, Cass. n. 12509 del 07/07/2004, secondo cui “In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, primo comma, cod. civ, nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell'altruità del debito, atteso che nell'ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 cod.civ. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell'obbligazione (con le condizioni di cui al terzo comma dell'art.
2036), anche il pagamento effettuato per errore “. Conformemente si è pronunciata pure la Cass. Sez. L,
n. 12735 del 29/05/2006). Sul punto, anche in tempi più recenti la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di opere o servizi, si applica il disposto del d.lg. n. 276/2003, art. 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall'art. 29, comma 3 -bis, che disciplina l'appalto illecito, secondo cui tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Il suddetto art. 27 va collegato alla disciplina dettata dall'art. 1180, comma 1, c.c. e impone la verifica in concreto dell'avvenuta soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali” (Cass.Civ., sez. lav., 08/07/2019, n.18278)
Di ciò sembra che ne siano stati consapevoli gli stessi ispettori verbalizzanti, laddove, nel verbale unico di accertamento e notificazione in data 11.02.2020, hanno precisato che “sono CP_2
fatti salvi in via satisfattoria e compensativa a vantaggio della ditta utilizzatrice solo gli effettivi pagamenti, riferiti in modo certo ed integrale all'appalto e ai lavoratori oggetto del presente verbale effettuati dallo pseudo appaltatore […] che potranno essere scomputati dagli addebiti del verbale dell'utilizzatore”.
Da quanto fin qui esposto deriva quindi, in linea generale, che la società non possa Parte_1
essere chiamata a rispondere del pagamento di contributi e premi, se non nei limiti di quanto non risulti già stato pagato dalla per i medesimi titoli. Trattandosi di dati contabili Controparte_3
CP_ in possesso dell' va dunque dichiarato che dai contributi dovuti dalla in forza di Parte_1
quanto accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione in data CP_2
10 11.02.2020 vanno detratte le somme già versate per i medesimi titoli dalla Controparte_3
CP_
in riferimento a ciascuno dei lavoratori interessati (dato contabile di cui l' è sicuramente
[...]
in possesso, con conseguente possibilità per l'Istituto di effettuare agevolmente le necessarie operazioni di dare-avere).
***
4.- Con il primo ed il quarto motivo del suo appello, che per la loro evidente connessione possono CP_ essere trattati congiuntamente, l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'inquadramento della società appellata nel settore “Commercio” anziché, come invece CP_ ritenuto dall' , nel settore “Panifici Industria”. Secondo l' in particolare, il calcolo delle CP_1
retribuzioni su cui parametrare le differenze contributive dovute avrebbe dovuto tener conto della circostanza che l'attività di vendita e ristorazione era solo servente e marginale rispetto a quella di produzione di pane e prodotti da forno, con la conseguenza che il contratto collettivo applicabile alla fattispecie in esame quale parametro di riferimento avrebbe dovuto essere quello del settore della panificazione industriale, e non quello del terziario.
Il motivo non ha fondamento.
In punto di diritto, è noto che, a norma dell'art.1 del D.L. 9 ottobre 1989 n.338, convertito in Legge 7 dicembre 1989 n.389, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” (c.d. principio del minimale contributivo).
E' altresì noto che, con successiva norma di interpretazione autentica, l'art. 2, comma 25, della legge
28 dicembre 1995 n.549, ha stabilito che “L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare, “la norma fondante la regola del minimale ossia il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito in L. n. 389 del 1989 sia oltremodo imprecisa sul punto, richiamando detto obbligo facendo riferimento "alle retribuzioni stabilite ... dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale" senza però precisare che la contrattazione collettiva richiamata deve essere quella propria del settore in cui l'impresa datrice di
11 lavoro opera. Il richiamo alla categoria è però contenuto dalla successiva legge interpretativa, si tratta della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, il quale dispone che "il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria"” (Cass.Civ., sez. lav.,
20/01/2012, n.801).
In base a tale normativa, quindi, il minimale contributivo va determinato sulla base dei trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria di riferimento, ove per
"categoria" non può che intendersi il settore produttivo in cui opera l'impresa.
In caso di impresa la cui attività produttiva possa astrattamente rientrante nell'ambito applicativo di più contratti collettivi, la norma non impone l'applicazione a fini contributivi di un determinato C.C.N.L. rispetto agli altri, ma pone esclusivamente un divieto di determinare il minimale contributivo sulla base di un contratto collettivo stipulato da una organizzazione sindacale non adeguatamente rappresentativa ovvero di un C.C.N.L. relativo ad un settore produttivo del tutto inconferente con l'attività svolta dall'imprenditore. Al di fuori di questo duplice limite, quindi, l'individuazione del contratto collettivo applicabile viene rimessa ad una libera scelta delle parti contrattuali, con la conseguenza che, laddove l'attività d'impresa sia astrattamente sussumibile nell'ambito applicativo di diversi contratti collettivi, il datore di lavoro potrà liberamente scegliere a quale di essi aderire (v. Tribunale Roma sez. lav.,
18/01/2017, n.370).
Ciò premesso, nel caso in esame non è in contestazione la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali stipulanti i due contratti collettivi di cui si discute.
CP_ L contesta invece la appropriatezza del C.C.N.L. “Commercio”, non sulla base di una situazione di totale inconferenza di tale contratto (essendo pacifico lo svolgimento anche di attività di vendita al pubblico e ristorazione), bensì in ragione di una situazione di assoluta prevalenza dell'attività di produzione rispetto a quella commerciale. Il che sta a significare inequivocabilmente che gli ispettori hanno posto in essere un intervento sostitutivo nei confronti del datore di lavoro, sia pur solo a fini contributivi, nella scelta di quale contrattazione collettiva fosse applicabile ai rapporti di lavoro intercorsi con i dipendenti della suddetta cooperativa.
Ora, in disparte la considerazione che non è dato comprendere sulla base di quali parametri di valutazione sia stato condotto il giudizio di prevalenza tra le varie attività svolte dalla Parte_1
CP_
la tesi dell non può essere condivisa.
[...]
12 In primo luogo, come si è detto, laddove l'attività d'impresa sia astrattamente sussumibile nell'ambito applicativo di diversi contratti collettivi, spetta al datore di lavoro scegliere a quale di essi aderire.
In secondo luogo, l'oggetto sociale della è particolarmente ampio, in modo tale da Parte_1
ricomprendere anche attività di commercio e ristorazione (cfr. visura camerale e statuto). E' del resto pacifico che la società appellante svolgeva sia attività di produzione di prodotti da forno che attività di vendita al pubblico e di ristorazione.
In terzo luogo, risulta per tabulas che all'atto dell'assunzione del personale le parti hanno sempre fatto riferimento al C.C.N.L. del settore Commercio.
Orbene, è noto che, per costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 2665/1997 e Cass. civ. sez. lav. n. 26742/2014), il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art.36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.
Dalla giurisprudenza appena citata si ricava il principio per cui il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti di un determinato datore di lavoro è, in linea di principio, quello stipulato dalla organizzazione sindacale cui il datore di lavoro aderisce, salva la possibilità per il lavoratore di chiedere la determinazione giudiziale della retribuzione, ex art. 36 Cost., in base a diversa disciplina collettiva, afferente al settore di appartenenza dell'attività svolta dall'impresa, ove l'applicazione del C.C.N.L. stipulato dall'associazione cui datore è affiliato non garantisca una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi della richiamata disposizione costituzionale.
CP_ Ne consegue che l avrebbe potuto utilmente prendere in considerazione come riferimento
(meramente parametrico) un C.C.N.L. diverso da quello applicato dalla solo ove tale Parte_1
contrattazione fosse stata indicata, e dimostrata, come non rispettosa del predetto “minimo
CP_ costituzionale”. Al contrario, nel caso di specie, la prospettazione dell' appare del tutto carente, non essendo stata neanche ipotizzata una violazione del c.d. “minimo costituzionale”. Ne segue che, laddove CP_ si seguisse la tesi propugnata dall' si finirebbe, del tutto illegittimamente, per fare applicazione
13 dell'art. 2070, primo comma, c.c., senza tener conto del fatto che la congruità di un trattamento retributivo, tradizionalmente e per legge (art. 2099, primo comma, c.c.), è affidata all'autonomia collettiva, sicchè si ha una presunzione di relativa sufficienza, almeno finché non si dia prova della violazione dei criteri enunciati dall'art.36 Cost. o da altre norme inderogabili di legge.
Orbene, posto che per il datore di lavoro è vincolante il C.C.N.L. stipulato dalle organizzazioni sindacali alle quali è iscritto o al quale abbia aderito espressamente o per fatti concludenti, è comunque da escludersi che un C.C.N.L. che preveda per i lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore sia di per sé in contrasto con l'art.36 della Costituzione.
CP_ Nel caso di specie, l' si è limitato, in maniera generica ed apodittica, a sostenere che i contributi devono essere calcolati parametrandoli alla retribuzione prevista dal contratto collettivo Org_2
, senza però nulla allegare in relazione alla non adeguatezza e sufficienza della retribuzione
[...]
percepita in base al C.C.N.L. alle esigenze concrete di vita dei lavoratori e dei loro nuclei Parte_3
familiari. L'ente previdenziale, in buona sostanza, non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, sotto quale profilo la retribuzione prevista dal C.C.N.L. Commercio non sarebbe proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dai lavoratori della ed insufficiente a garantire a loro e alla Parte_1
relative famiglie una esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 della Costituzione.
Per tali ragioni, deve dichiararsi legittima l'applicazione, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi dell'art.1 della legge 389/89, del C.C.N.L. Commercio, con conseguente infondatezza del primo e del CP_ quarto motivo di appello dell'
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5.- Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, da trattarsi anch'essi congiuntamente per
CP_ connessione, l' censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo parziale in contratti a tempo pieno, senza tener conto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, nonché nella parte in cui ha ritenuto insufficiente e/o incongrua la prova dell'orario di lavoro anche nei riguardi di tutti gli altri lavoratori non interrogati.
Il motivo è fondato.
Rileva infatti il Collegio che, come risulta per tabulas, in tutti contratti di lavoro a tempo parziale risulta una generica indicazione di orario di lavoro “part-time”, senza alcuna specificazione dell'orario di lavoro da osservare in concreto ed, anzi, con la precisazione che “l'orario di lavoro può subire delle variazioni per esigenze organizzative”. È evidente che una simile regolamentazione contrattuale non è idonea a ritenere assolto l'onere della forma scritta “ad probationem” dell'assunzione con contratto part- time, ove si osservi che, a norma dell'art.5 del D.Lgs. n.81/2015, “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
14 temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”. Tale indeterminatezza (già di per sé inammissibile) si è riverberata nella concreta gestione del rapporto di lavoro, come si desume dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, i quali hanno in massima parte riferito di aver sempre osservato un orario normale di lavoro di almeno quaranta ore settimanali (con l'eventuale aggiunta di lavoro straordinario, domenicale e/o festivo). Si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese da , , , , Testimone_3 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
, , , e . Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
Nella specie, quindi, difettano totalmente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per la sussistenza di un valido contratto part-time, cui non è consentito ricorrere al fine di perseguire finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare. La contribuzione previdenziale deve essere infatti calcolata in rapporto alla retribuzione dovuta, rappresentata, nella specie, dal minimale retributivo giornaliero stabilito dalla legge, e non già alla retribuzione effettivamente corrisposta in relazione alla quantità della prestazione, in quanto la decurtazione prevista in caso di rapporto a part-time regolarmente stipulato e formalizzato, siccome norma eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti.
Ritiene quindi la Corte di non discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte, sicchè non è necessario esaminare se, di fatto, vi sia stata o meno la prova della effettiva prestazione di lavoro ad orario parziale: in ogni caso, stante il difetto di idonea forma scritta, la contribuzione deve ritenersi dovuta sull'orario full-time, come calcolata dall' , nel rispetto del minimale retributivo previsto per CP_4
la generalità dei lavoratori.
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6.- Quanto al trattamento sanzionatorio, il primo giudice ha ritenuto che debbano applicarsi le sanzioni di cui alla lettera a) dell'art.116, ottavo comma, della Legge n.388\00, sul presupposto che “i lavoratori non possono ritenersi «non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria» nelle «ipotesi dell'interposizione illecita, della somministrazione irregolare o fraudolenta e dell'appalto fittizio o illecito, quando il rapporto di lavoro risulti dalle scritture contabili del datore di lavoro interposto o dell'appaltatore» v. (Cass.21740/20); si deve analogamente ritenere che in tali ipotesi - laddove non siano accertate retribuzioni maturate in misura superiore a quella registrata - non si configurino contributi il cui ammontare non sia «rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», (né quindi « intenzione specifica di non versare i contributi o premi», in presenza comunque dell'obbligo solidale di cui all'art. 292 D. L.vo 276/03) agli effetti di cui di cui alle lettere a) e
b) dell'art.1168 L.388\00”.
15 Tale statuizione è stata oggetto di gravame sia da parte della (che chiede non Parte_1
CP_ applicarsi alcuna sanzione), che da parte dell' (che chiede applicarsi il più severo regime sanzionatorio previsto per l'evasione contributiva).
Entrambi i motivi non possono essere accolti.
a) Quanto al motivo di appello della il Collegio si limita a rilevare che le sanzioni Parte_1
civili, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi. Ne segue che l'applicazione delle sanzioni civili costituisce una conseguenza automatica dell'irregolarità contributiva accertata, con la sola eccezione dell'ipotesi di cui all'art.116 comma 15 della legge n.388/2000 (qui non ricorrente), che consente una riduzione delle sanzioni civili solo “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali”.
CP_ b) Il motivo di gravame dell' è invece inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici ed apodittici, in chiara violazione di quanto prevede l'art.434 c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L. 7 agosto 2012
n.134).
La norma, lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, disciplina l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. Cassaz. n. 21229/2013; n. 22123/2009;
28057/2008 n.2217/2007).
CP_ Ciò posto, è di tutta evidenza l'inammissibilità del motivo di gravame proposto dall' in ordine al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art.434 c.p.c. come sopra novellato, che tratteggia la specificazione dei motivi come proposta di riforma del provvedimento reso in primo grado e certamente esige, non solo l'individuazione dei capi impugnati, ma anche (e soprattutto) la specifica prospettazione
16 della diversa soluzione delle quaestiones facti risolte dal primo giudice e/o l'esatta identificazione degli errores iuris da questi commessi e la loro incidenza sul decisum. L'appello è infatti un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, sebbene privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame
(tantum devolutum quantum appellatum) e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata.
In sostanza, l'art.434 c.p.c. sancisce che l'appello è uno strumento di controllo del provvedimento di primo grado, idoneo a conseguire una pronuncia sostitutiva solo quando, e nei limiti in cui, sia specificamente, compiutamente ed adeguatamente motivato in fatto e/o in diritto. La compiutezza ed adeguatezza della motivazione (o meglio: di ogni singolo motivo che concorre a comporla) dell'appello esige che ad un profilo volitivo (l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare) si accompagnino un profilo argomentativo (le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado) e/o un profilo censorio (l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge) mai disgiunto quest'ultimo da un profilo causale (la rilevanza della violazione della legge ai fini della decisione impugnata) (v. Cass.Civ., sez. un., 16/11/2017, n.27199).
CP_ Invero, da quanto sopra esposto, risulta palese che una difesa come quella esplicitata dall' in punto di sanzioni civili risulta inidonea a determinare sia l'effetto demolitorio delle ragioni sulle quali si fonda la sentenza impugnata, sia l'effetto sostitutivo delle stesse con nuova motivazione, motivazione per la quale è richiesto il superamento critico del precedente assunto decisorio. In particolare, a fronte del chiaro ed articolato percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice in ordine al trattamento
CP_ sanzionatorio, l' si è limitato ad allegare apoditticamente che “Vista l'accertata illiceità dell'intermediazione di manodopera, appare corretta l'applicazione alle sanzioni civili relative al credito accertato con il verbale ispettivo in atti del disposto di cui alla lett. b) comma 8 art. 116
L.388/2000”. Si tratta, come appare palese, di una critica del tutto generica della decisione in punto di sanzioni civili, che si sostanzia in una mera istanza di revisione del precedente giudizio, in quanto a sé sfavorevole, senza la minima indicazione dei particolari aspetti di contrarietà a diritto ovvero di incoerenza della decisione, o ancora di non esaustività del percorso motivazionale tracciato dal primo giudice. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di impugnazione in disamina.
***
7.- Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi gli appelli vanno dunque accolti parzialmente, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito
17 complessivo del giudizio e della complessità ed obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°195/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 30.08.2022, contrariis reiectis, così decide:
CP_
- accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti dalla e dall e, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di addebito n.303 2021 00000700 12 000, notificato il Parte_1
28.09.2021, dichiara che sono dovuti dalla i contributi di cui all'avviso di Parte_1
addebito opposto, parametrati ad un orario di lavoro full-time, nel rispetto del minimale retributivo,
e previa detrazione delle somme già versate per i medesimi titoli dalla Controparte_3
in riferimento a ciascuno dei lavoratori interessati;
[...]
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 1 Febbraio 2024.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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