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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 53/2023 + 123/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53/2023 R. G., vertente tra
(c.f. e ( , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di e , entrambe rappresentate e difese NA Parte_3 dagli avv.ti Gianfranco Scoglio e Lorena Rotini, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina 12, sono elettivamente domiciliate;
- appellanti contro
(c.f. ), con sede in Roma, via Piemonte 38, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, in persona del CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48 è elettivamente domiciliata;
- appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 P.IVA_3 Parte_3
e di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Melazzo, presso il cui indirizzo NA pec è elettivamente domiciliato;
Email_1
- appellato e appellante incidentale
E nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 129/2023 R. G., vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 P.IVA_3 Parte_3
e di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Melazzo, presso il cui indirizzo NA pec è elettivamente domiciliato;
Email_1
- appellante -
e
(c.f. e ( , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di e , entrambe rappresentate e difese dagli NA Parte_3 avv.ti Gianfranco Scoglio e Lorena Rotini, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina 12, sono elettivamente domiciliate;
(c.f. ), con sede in Roma, via Piemonte 38, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48 è elettivamente domiciliata;
- appellate -
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1325/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 90000857/2006 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Procedimento iscritto al n. 53/2023:
Per le appellanti:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare nel senso richiesto la sentenza n. 1325/2022, del Tribunale di Civile di Messina, Sezione Seconda Civile, Giudice Dr. Brecciaroli, depositata in data 15 luglio 2022 e non notificata ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riproposte:
A) Dire e dichiarare che le Sig.re e sono tenute ciascuna, al solo rimborso Parte_2 Pt_1 della somma di € 605,088 od a quella somma maggiore e/o minore che risulterà dovuta ed in accoglimento del motivo B) nessun interesse e dovuto od in subordine, nel solo caso di accoglimento del motivo “C” su tale somma sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data di chiusura del conto (2005) al soddisfo;
B) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, che nessun interesse è dovuto;
C) in via subordinata ed in caso di mancato accoglimento del motivo sub B), accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei menzionati contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa agli interessi uso piazza, e delle intervenute variazioni non comunicate al correntista. Conseguentemente, DICHIARARE la tenutezza delle Sig.re
e , pro quota, nella misura di cui sub a), quali fideiussori del debitore Sig. Parte_1 Pt_2
, al pagamento degli interessi legali sul saldo di conto corrente a debito quale Controparte_3 risultante alla chiusura (2005) fino al soddisfo;
D) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., cosi come verrà determinata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 96 c.p.c., ed anche in considerazione che il conto corrente in oggetto è stato mantenuto in essere dalla per altri quattro anni sino a CP_4 dicembre 2005 nonostante non fosse più movimentato sin dall'ottobre 2001 al solo scopo di fare crescere l'esposizione debitoria già a quel tempo in extra fido con interessi, spese e competenze capitalizzati trimestralmente e per i danni subiti dalle opponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
E) condannare la alle spese, onorari e competenze del giudizio di I grado;
Con vittoria di CP_4 spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per : CP_1
“1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto dalle signore e;
Parte_1 Parte_2
2) Sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello promosso dal sig.
avverso la medesima sentenza n. 1325/2022 del Tribunale di Messina;
Controparte_3
3) In ogni caso, disporre con qualsiasi statuizione il rigetto dell'appello proposto dalle signore
e;
Parte_1 Parte_2
4) Ritenere e dichiarare l'ammissibilità dell'appello incidentale;
5) In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare la legittimità della clausola di commissione massimo scoperto contenuta nel contratto stipulato il 27.04.1992;
6) In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che le sigg.re
e rispondono anch'esse dell'intero debito derivante dal rapporto Parte_2 Parte_1 di conto corrente n. 309.50; Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“1.= In via del tutto preliminare, per tutti i motivi di cui in narrativa, disporre la riunione al presente giudizio, del giudizio iscritto al n. 129/2023 R.G. di Cod. Ecc.ma Corte d'Appello, la cui udienza di prima comparizione delle parti è stata già fissata per giorno 07.07.2023, ore 11,30 - Cons. dott. A. Sabatini;
2.= In riforma parziale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l 'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, che nessun interesse è dovuto;
3.= In via di mero subordine ed in caso di mancato accoglimento del motivo di appello sub 2.1), ritenere e dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c.., art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei menzionati contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa agli interessi uso piazza e delle intervenute variazioni non comunicate al correntista;
4.= Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che, comunque, nessun importo è dovuto dal Sig. , in proprio e nella spiegata qualità di erede dei Signori Controparte_3
e , alla Società appellata;
NA Parte_3
5.= In riforma parziale della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che il Sig.
[...]
, in proprio e nella spiegata qualità, ha subito ingenti danni, nei termini esposti in _3 narrativa, in conseguenza del comportamento dell' di credito appellato. CP_5
6.= Condannare, per l'effetto, la Società non in proprio, ma in Controparte_6 nome e per conto della in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'odierno appellante in proprio e nella spiegata qualità di erede, quantificati nell'importo di €. 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, all'occorrenza anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., (comunque, somma di importo non inferiore alla somma di €. 8.261,33), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7.= Disporre, in ogni caso, la compensazione, totale o parziale, dell'importo che è stato riconosciuto come dovuto in favore dell'Istituto di credito con l'importo di cui il Sig. , in Controparte_3 proprio e n.q. di erede dei Signori e , risulta essere NA Parte_3 creditore nei confronti di quest'ultimo, anche per i titoli risarcitori sopra richiamati;
8.= Sempre in riforma della sentenza appellata, condannare Controparte_6 non in proprio, ma in nome e per conto della in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , in proprio Controparte_3
e nella spiegata qualità di erede, di spese e compensi inerenti il giudizio di prime cure;
9.= Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 90000857/2006 R.G. del Tribunale Messina - Seconda Sezione Civile;
10.= Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2006, e Controparte_3 NA
si opponevano al decreto ingiuntivo n. 1402/2006 del 7 luglio 2006, con cui Parte_3 il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro, il primo in qualità di contraente e gli altri due in qualità di fideiussori, il pagamento di € 12.622,99 (oltre interessi di mora nella misura pattuita dal 30 dicembre 2005 e fino al soddisfo) a favore di in forza della Controparte_6 scopertura relativa al conto corrente n. 309,50.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, sui presupposti dell'omessa notifica del ricorso integrale, dell'illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti, e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissioni di massimo scoperto;
la conseguente rideterminazione del saldo;
nonché la condanna della banca al pagamento dell'indebito percepito e al risarcimento dei danni subiti.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 27 settembre 2007, Controparte_6 chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17/10/2007, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., per la precisazione delle domande e l'indicazione di mezzi di prova e prova del contrario. Con successivo provvedimento veniva disposta la C.T.U. richiesta dagli opponenti;
il nominato CTU, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data 07 dicembre 2010.
All'udienza del 22 ottobre 2015, in seguito alla dichiarazione della morte dell'opponente Pt_3 da parte del suo difensore, la causa veniva interrotta. e anche nella _3 NA qualità di eredi dell'opponente deceduta, riassumevano il giudizio nei confronti della banca opposta e di e altre eredi della che si costituivano in giudizio in data 14 Pt_2 Parte_1 Pt_3 novembre 2016, facendo proprie le domande della dante causa e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande avversarie, la condanna pro quota (2/9) al pagamento dell'eventuale debito.
All'udienza del 13 dicembre 2018, a seguito della dichiarazione della morte dell'opponente Per_1
da parte del suo difensore, la causa era nuovamente interrotta. in
[...] Controparte_3 proprio e quale erede di e la riassumeva. Parte_3 NA
Con ordinanza del 1° giugno 2020 veniva disposta un'integrazione della CTU già espletata, depositata la quale la causa, all'udienza del 16 dicembre 2021, precisate le conclusioni, veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, revocando il decreto opposto, accoglieva solo in parte l'opposizione, rigettandola per il resto.
Respinta preliminarmente l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per notifica parziale, il primo giudice disattendeva l'eccezione della banca opposta diretta a dichiarare la decadenza degli opponenti per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati nel corso del rapporto contrattuale, richiamando una consolidata giurisprudenza di legittimità che consente di muovere contestazioni sull'applicazione degli interessi ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto anche oltre il termine per contestare gli estratti conto.
Nel merito, rilevato che erano stati versati in atti dalla banca sia gli estratti conto relativi al periodo tra il terzo trimestre del 1995 e il 31 dicembre 2005, non contestati dagli opponenti, sia il contratto di conto corrente, il Tribunale riteneva infondata la doglianza sulla natura ultralegale del tasso d'interesse applicato al contratto, poiché in realtà specificamente pattuito nella misura del 19,000%, nonché quella sull'applicazione di interessi superiori a quelli concordati per contratto, siccome generica e non circostanziata.
Accoglieva invece la doglianza sull'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, qualificandola non vincolante in quanto consuetudine contra legem, sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità, e quella relativa alla commissione di massimo scoperto, ritenendo la relativa clausola contrattuale nulla perché indeterminata nell'oggetto, essendo priva dell'individuazione specifica delle modalità d'applicazione dei tassi per le scoperture finanziarie. Pertanto, il saldo finale del conto corrente avrebbe dovuto essere rideterminato senza operare alcuna capitalizzazione. Il Tribunale respingeva la domanda degli opponenti avente a oggetto l'applicazione illegittima degli interessi usurari, essendo generica, sfornita di prova puntuale (gli opponenti non avevano tempestivamente depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sopra soglia applicabili ratione temporis), e comunque infondata. Infatti, trattandosi nella specie di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, la relativa disciplina sull'usura non poteva trovare applicazione, in assenza dei requisiti posti dall'art. 644 c.p. Né, poi, si era dimostrato l'esercizio dello ius variandi da parte della banca, o le condizioni per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
Infine, accoglieva l'eccezione delle opponenti e relativa alla condanna pro Pt_1 Parte_2 quota al pagamento del debito ereditario, disponendola nei loro confronti nella misura di 1/3 del debito ereditario, quantificata in pari a € 2.753,77, rigettando viceversa la loro domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni, siccome sfornita di prova.
e appellavano la richiamata sentenza con atto di citazione, notificato il 13 Pt_1 Parte_2 gennaio 2023 e depositato il 23 gennaio 2023, chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi.
Con il primo, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice le aveva condannate a pagare la somma riconosciuta a favore della banca nella misura di 1/3. Rappresentavano di aver acquisito ciascuna una quota, pari a 2/9, dell'eredità della loro madre , Parte_3
e una quota, sempre pari a 2/9, dell'eredità del loro padre circostanze provate NA dalla produzione nel giudizio di primo grado dei documenti relativi alle due successioni e riconosciute dallo stesso Tribunale. Pertanto, esse avrebbero dovuto rispondere dell'eventuale debito verso la banca nei limiti dell'anzidetta quota, e non nei limiti di quella di 1/3 statuita dal primo giudice.
Con il secondo (e il punto 2.1 dell'appello ), lamentavano come il primo giudice Controparte_3 avesse ignorato l'accertamento della natura usuraria del tasso d'interesse applicato nel contratto compiuto dal CTU. Rimarcavano che il tasso non era stato previsto originariamente nel contratto, ma era stato illegittimamente applicato dalla banca dopo la sua conclusione, in misura, pari al 19,000%, superiore – quantomeno a partire dal 1998 – al tasso medio ministeriale. Invocavano l'applicazione del principio di cui in Cass. SS. UU. n. 24675/2017, a mente del quale l'usura sopravvenuta è ravvisabile se, a seguito delle variazioni sopravvenute nel corso del rapporto, il tasso debitorio applicato supera il tasso medio trimestrale ministeriale. Pertanto, doveva concludersi che, per effetto di tale variazione sopravvenuta, mai comunicata ai correntisti né provata dalla banca controparte, gli interessi avrebbero dovuto essere azzerati, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., finché le parti non avessero nuovamente pattuito, espressamente o ai sensi dell'art. 118 TUB, un diverso tasso inferiore a quello soglia. Inoltre, poiché dal momento della messa in mora gli interessi corrispettivi erano divenuti moratori, non sarebbe stato più possibile chiederli al tasso ultralegale.
Con il terzo motivo (e il punto 2.2 dell'appello ), subordinato al rigetto del motivo Controparte_3 precedente e articolato in due specifiche censure, si dolevano del fatto che il primo giudice non aveva rilevato la nullità della clausola che determinava il tasso d'interesse facendo riferimento agli usi di piazza, conseguentemente statuendo la sola liquidazione degli interessi legali sul saldo contabile a partire dalla data di chiusura del conto corrente. Premettendo che la conclusione raggiunta dal Tribunale contrastava con le risultanze della CTU e con quanto versato in atti, osservavano innanzitutto la nullità ab origine della clausola “usi di piazza”, poiché il contratto era stato stipulato il 27 aprile 1992, quando era già vigente la L. 154/1992 che sanzionava con la nullità tale tipo di clausola. Peraltro, ove pure ravvisata l'inapplicabilità ratione temporis di detta norma, la clausola doveva ritenersi nulla poiché non permetteva di determinare con sufficiente univocità il tasso d'interesse applicabile al rapporto. In secondo luogo, lamentavano la nullità dei tassi d'interesse applicati dalla banca in costanza di rapporto, perché sempre diversi da quello espressamente pattuito dalle parti. Denunciavano, infine, che la variazione dei tassi d'interesse a loro sfavorevole fosse avvenuta senza che la banca avesse ottemperato all'obbligo di comunicazione posto dagli artt. 4 e 6 L. 154/1992.
Con il quarto motivo (e il punto 2.4 dell'appello ), lamentavano l'erroneo rigetto Controparte_3 della domanda di risarcimento avanzata in primo grado. Sostenevano che il danno lamentato fosse provato in re ipsa dal comportamento in mala fede della banca. Essa, infatti, non solo aveva mantenuto attivo un conto corrente inutilizzato dall'ottobre 2001 fino al dicembre 2005, al solo fine di incrementare l'esposizione debitoria con interessi, spese e competenze capitalizzati ogni tre mesi;
ma aveva altresì eseguito una segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, illegittima poiché relativa a un'esposizione non superiore a € 30.000,00, e dalla quale era scaturita l'impossibilità, per le appellanti, di accedere al credito privato e pubblico. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi riconoscere il pregiudizio subito dalle odierne appellanti e liquidare il relativo risarcimento, quantomeno in via equitativa.
Con il quinto motivo chiedevano la riforma della pronuncia con cui erano stati condannati al rimborso delle spese, sostenendo che l'accoglimento dei motivi avrebbe dovuto comportare la condanna di controparte alle spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 24 aprile 2023 in proprio e Controparte_3 nella qualità di erede di e Parte_3 NA
Con il proprio atto di costituzione, egli, rappresentando di aver proposto appello parziale contro la sentenza del Tribunale, iscritto al n. R.G. 129/2023, ribadiva, sotto la forma dell'appello incidentale, i motivi di gravame già formulati in quella sede, diretti alla riforma dei medesimi capi oggetto di appello principale, a eccezione di quello concernente la misura della ripartizione del debito tra le coeredi e e dal contenuto sostanzialmente analogo a quello delle censure Pt_2 Parte_1 mosse dalle appellanti principali.
In pari data, si costituiva in giudizio anche quale cessionaria pro soluto di un Controparte_1 Contr portafoglio di crediti pecuniari vantati dalla tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio, instando, previa dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e previa richiesta di riunione con il giudizio n. R.G. 129/2023, per il rigetto degli appelli avversari e proponendo a sua volta appello incidentale articolato in due motivi.
Con riguardo al primo motivo dell'appello di e osservava che, in realtà, le Pt_2 Parte_1 stesse avevano acquistato ciascuna dapprima la quota di 2/9, per effetto della successione di
[...]
e, in seguito, l'ulteriore quota di 1/9, per effetto della successione di Parte_3 Per_1
Pertanto, la quota complessiva attribuita a ognuna di esse era pari a 2/9+1/9=1/3.
[...]
Circa il secondo motivo dell'appello principale (e primo dell'appello incidentale di _3
, rimarcava che le stesse controparti, su cui incombeva l'onere della prova, avevano
[...] ammesso di aver prodotto i decreti ministeriali di riferimento soltanto in occasione dell'integrazione peritale. Dunque, essendo tale produzione inammissibile, il motivo era da intendere sfornito di prova. In ogni caso, doveva rilevarsi altresì la sua infondatezza, atteso che il CTU aveva accertato che “la determinazione del TEG riferito al conto corrente oggetto di causa non evidenzia il superamento dei tassi soglia di cui alla legge 108/1996”.
In relazione al terzo motivo d'appello (e secondo motivo dell'appello incidentale di _3
, doveva ravvisarsene l'infondatezza sul presupposto che il tasso d'interesse debitorio era
[...] stato espressamente pattuito nel contratto di conto corrente versato in atti, risultando del tutto inconferente il riferimento fatto dalle controparti alla clausola degli usi di piazza contenuta nell'art. 7 del contratto stesso. Ribadiva infine che anche la consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato la piena legittimità del tasso stabilito.
Con riferimento al quarto motivo dell'appello principale (terzo dell'appello incidentale), evidenziava che la domanda risarcitoria era generica e sfornita di prova. In particolare, non si poteva qualificare come illecito la stipulazione di clausole contrattuali che, all'epoca del contratto, erano legittime, né il fatto di concedere al cliente del tempo per rientrare dall'esposizione debitoria prima della chiusura e del passaggio a contenzioso del conto. Gli appellanti, inoltre, non avevano provato l'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, né il danno, che non poteva essere provato in re ipsa, ma in tutte le sue componenti.
La stessa società con il primo motivo d'appello incidentale, censurava la Controparte_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la clausola concernente la commissione di massimo scoperto. Nello specifico, ricostruitane la natura sulla base di quanto riportato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e sottolineatane la legittimità ove applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, deduceva come, nel contratto di conto corrente pattuito tra le parti, fossero stati espressamente previsti sia il saldo su cui calcolare la commissione di massimo scoperto, sia la misura dell'aliquota, sia le modalità di applicazione della clausola. Tanto detto, dunque, la clausola doveva considerarsi legittima.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, lamentava l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui non si era tenuto conto della deroga all'art. 754 c.c. espressamente pattuita dalle parti con l'art. 7 del contratto: “Tutte le obbligazioni del correntista verso la banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”. Tale clausola era da ritenere valida in virtù del disposto dell'art. 1295 c.c., secondo cui “salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.
Istruita la causa, il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 7 luglio 2023, successivamente rinviata dapprima all'udienza del 13 maggio 2024 e in seguito all'udienza del 23 gennaio 2025. In esito a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di decadenza delle opponenti – ora appellanti principali – per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati nel corso del rapporto contrattuale. Pertanto, tale statuizione deve intendersi passata in giudicato.
In via ulteriormente preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_1 ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, in entramabi gli atti di impugnazione, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Si può quindi procedere all'esame del merito.
Per ragioni di priorità logico-giuridica, vanno esaminati innanzitutto il secondo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_3
Con essi, le parti censurano la sentenza impugnata, per non aver riconosciuto la natura usuraria del tasso d'interesse applicato al contratto di conto corrente di cui trattasi. In particolare, la doglianza mira all'accertamento e alla dichiarazione della nullità delle pretese avverse relativamente agli interessi, spese, commissioni e competenze, per contrasto con la L. 108/1996.
I motivi sono infondati.
A tal riguardo,è utile ricordare che la domanda degli opponenti (ora appellanti) in ordine alla allegata illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari è stata rigettata sulla base delle seguenti ragioni: a) innanzitutto, perché gli opponenti non avevano depositato tempestivamente i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi ultra soglia ratione temporis applicabili (v. sent. impugnata, pag. 10); b) poi, per l'assoluta genericità delle contestazioni, in quanto parte opponente si era limitata a sostenere la natura usuraria degli interessi applicati, senza allegare quale sarebbe il tasso di interesse effettivamente applicato dall'istituto di credito, ovvero il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto di conto corrente oggetto di lite (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n. 19597) (v. sent. impugnata, pag. 10); infine, perché la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al rapporto negoziale appare infondata, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996 se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19698; conf. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n. 25182 e Cassazione civile sez. III, 03/04/2009, n. 8138, nonché Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n. 24675) e non rinvenendosi nel caso di specie l'esercizio di jus variandi da parte della banca ovvero le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675) (v. sent. impugnata, pag. 11).
Orbene, quanto alla prima di dette ragioni, questa Corte non condivide l'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il primo giudice, dovendosi, invece, privilegiare quello maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio”, di talché “il fatto […] che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio jura novit curia;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., 21427/2024; v. anche Cass. Civ., 11108/2024, 13144/2023, 35102/2022).
Va invece condivisa la valutazione del primo giudice circa la genericità delle deduzioni relative all'asserita misura usuraria dei tassi di interesse, giacché le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non indicavano specificamente né i tassi concretamente praticati dal creditore (ci si limitava a dedurre che erano diversi da quelli indicati nel contratto, pari al 19%), né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato.
Tali allegazioni non sono conformi ai requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza della SS.UU della Cassazione, con cui si è precisato che “… il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro. (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Queste specificazioni non sono state fornite neppure negli atti di impugnazione.
In ogni caso, il motivo sarebbe infondato nel merito.
Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, sia negli appelli principali riuniti che nell'appello incidentale proposto da e cioè che il tasso del 19% non sarebbe stato convenuto Controparte_3 in sede di stipula del contratto di conto corrente, ma sarebbe stato il frutto di una variazione unilateralmente apposta successivamente dalla banca, detto tasso era stato fissato, sin dall'inizio, nel contratto di conto corrente stipulato il 27.4.1992 da (e rispetto al quale Controparte_3 Parte_4
e avevano prestato fideiussione), come risulta in modo inequivoco dal contratto,
[...] Pt_3 ove si legge “Tasso a debito: dec. Apertura tasso 19.000%).
A tale riguardo, va anzitutto negato rilievo al passaggio riportato a pag. 8 dell'appello proposto da nel proc. n. 129/2023, ove si legge “ Senza recesso alcuno, anche in questa sede, Controparte_3 da ogni contestazione circa l'autenticità della copia fotostatica del contratto di conto corrente n. 309.50, prodotta nel giudizio di prime cure ex adverso e recante la data del 27.04.1992, anche in ordine all'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto non riconducibile, in alcun modo, all'odierno appellante e nei cui confronti quest'ultimo riserva, sin d'ora, di azionare tutti i più opportuni rimedi e conseguenti procedimenti di legge previsti…”.
Tale contestazione dell'autenticità del contratto appare del tutto tardiva, oltre che irrituale (non essendo stata formulata nelle forme del disconoscimento di scrittura privata o querela di falso), essendo in piena contraddizione con quanto sostenuto nello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nel quale si faceva espresso riferimento al contratto del Controparte_3
27.4.1992, dando atto che in esso era indicata la misura del tasso nel 19%, e si precisava che tale documento era allegato al ricorso, senza che venisse formulata la benché minima contestazione riguardante l'autenticità della sottoscrizione apposta dal _3
Alla luce di tali rilievi, il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado risulta decisivo non soltanto per privare di fondamento la tardiva contestazione sull'autenticità delle firme apposte al contratto del 27.4.2022, ma anche per mettere in evidenza la inammissibile modifica della causa petendi operata dagli appellanti nei rispettivi atti di appello, avendo essi posto a fondamento dei propri motivi di impugnazione l'asserita applicazione unilaterale del tasso al 19% da parte della banca, che sarebbe avvenuta successivamente alla stipula del contratto di conto corrente, laddove nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che “E' altresì vero che nel contratto del 27/04/1992 vi è l'indicazione del tasso a debito nella misura del 19%...”, con ciò ammettendosi che esso era stato concordato fin dalla stipula del contratto.
Non può attribuirsi rilievo al testo dell'art 7 comma 3 delle condizioni contrattuali (riportate in forma prestampata nello stesso contratto del 27.4.1992), secondo cui “Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dal'Aziende di credito su piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, il quale viene invocato dagli appellanti a sostegno della tesi della nullità dei tassi applicati dalla banca per indeterminatezza, sulla base della giurisprudenza che qualifica, appunto, come indeterminate le clausole contrattuali che rimandano agli usi aziendali per la determinazione della misura del tasso.
La tesi difensiva trascura del tutto di considerare la circostanza appena richiamata, e cioè che il medesimo contratto prevedeva una espressa clausola con cui il tasso debitore veniva fissato al 19%, ben riconducibile alla riserva di un diverso accordo (“salvo patto diverso”) cui lo stesso art. 7 fa riferimento e che, comunque, rendeva evidentemente recessivo il ricorso agli usi di piazza.
Pertanto, dovendo considerarsi provato che il tasso di interesse fosse stato fissato al 19% fin dalla stipula del contratto del 27/04/1992, e quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, ne consegue che debba trovare applicazione il principio, autorevolmente sancito dalle SS.UU della Cassazione, secondo cui Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Tale indirizzo non appare superato dalla pronuncia citata nelle note di replica delle appellanti Pt_1
e con cui si è affermato che “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi Parte_2 concordato superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta.” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27545).
Tale pronuncia, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, con ciò discostandosi dal principio enunciato dallac itata sentenza delle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, con cui (in motivazione ) si è ribadito che “… il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002..
Medesimi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, (ud. 31/05/2024, dep. 01/07/2024), n.18013, la quale ha precisato che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Da ultimo, Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2720, dopo aver richiamato le pronunce precedenti e aver trascritto pedissequamente il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., anche nella parte in cui si precisa che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"), conclude puntualizzando che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Ciò porta a ritenere condivisibile la decisione del giudice di primo grado di integrare il quesito al CTU, demandandogli di calcolare il saldo utilizzando per l'intera durata del rapporto il tasso di interesse contrattualmente fissato, appunto, nel 19%, e di riconoscere il saldo debitore nella misura risultante dall'adozione di detto criterio di calcolo, tenuto conto che negli atti di appello non viene allegato se gli interessi in concreto praticati dall'istituto di credito nel corso del rapporto fossero eventualmente inferiori a tale misura percentuale.
Né appare ostativa alla correttezza della decisione del giudice la richiesta di chiarimenti formulata dal CTU, con cui si segnalava che “…l'applicazione sic et simpliciter del tasso contrattuale per tutta la durata del rapporto potrebbe comportare via via nel tempo il superamento delle soglie di cui alla legge 108/96”, e ciò proprio perché tale evenienza era ammissibile e legittima, in virtù del fatto che il tasso al 19% era stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96.
Con il terzo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale di _3
è stato dedotto, per l'ipotesi di rigetto dei motivi precedenti, che il primo giudice non aveva
[...] rilevato la nullità della clausola che determinava il tasso d'interesse facendo riferimento agli usi di piazza, conseguentemente statuendo la sola liquidazione degli interessi legali sul saldo contabile a partire dalla data di chiusura del conto corrente. Premettendo che la conclusione raggiunta dal Tribunale contrastava con le risultanze della CTU e con quanto versato in atti, si è rilevata innanzitutto la nullità ab origine della clausola “usi di piazza”, poiché il contratto era stato stipulato il 27 aprile 1992, quando era già vigente la L. 154/1992 che sanzionava con la nullità tale tipo di clausola. Peraltro, anche qualora si fosse ritenuta inapplicabile ratione temporis detta norma, la clausola avrebbe dovuto considerarsi nulla poiché non permetteva di determinare con sufficiente univocità il tasso d'interesse applicabile al rapporto. In secondo luogo, si è lamentata la nullità dei tassi d'interesse applicati dalla banca in costanza di rapporto, perché sempre diversi da quello espressamente pattuito dalle parti. Si è infine denunciato che la variazione dei tassi d'interesse in senso sfavorevole agli appellanti non fosse stata comunicata loro secondo le disposizioni degli artt. 4 e 6 L. 154/1992.
I motivi sono infondati, restando assorbiti dalle precedenti valutazioni, con cui si è chiarito che il riferimento agli usi di piazza è recessivo rispetto alla specifica individuazione del tasso di interesse al 19% e che pertanto il saldo è stato correttamente rideterminato applicando tale tasso.
Vanno respinti anche il quarto motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale di con cui si chiede il risarcimento del danno, siccome generici e Controparte_3 sforniti di prova.
Sul punto il Collegio condivide quanto affermato dal Tribunale, secondo cui gli odierni appellanti non hanno provato uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle e dalla segnalazione del proprio nominativo presso la centrale dei rischi, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi gli odierni appellanti genericamente limitati, in primo grado, ad allegare il danno subito, senza provarlo puntualmente.
Peraltro, con specifico riferimento al lamentato danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, la società appellata ha, fin dalla comparsa di risposta di primo grado, contestato che tale segnalazione fosse avvenuta, e il giudice di primo grado, con ordinanza del 20.11.2009, ha rigettato l'istanza con cui gli opponenti chiedevano che venisse ordinata alla medesima società opposta l'esibizione del certificato della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, affermando trattarsi di documentazione direttamente accessibile alla parte ex art. 119 T.U.B., e che pertanto essa avrebbe dovuto acquisire in via stragiudiziale e produrre in giudizio.
Per quanto concerne, invece, il danno per l'abusivo mantenimento del contratto di conto corrente, oltre a ciò che si è detto in merito alla genericità dell'allegazione sul danno subito, per mera completezza espositiva è opportuno richiamare quanto già condivisibilmente argomentato da questa Corte di Appello nella motivazione di analoga pronuncia emessa a definizione di un giudizio tra le medesime parti (sent. n 1049/2024 del 30.11.2024, nel proc. n. 860/2021), della quale vengono qui trascritti, ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., gli stralci di motivazione rilevanti, con cui si è chiarito quanto segue:
“… gli appellanti affermano che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario per due diversi aspetti: 1) aver tenuto in essere il suddetto conto corrente fino al 2005 nonostante lo stesso non fosse più movimentato dall'ottobre 2001, e ciò al solo scopo di far incrementare l'esposizione debitoria (…)
Anzitutto, relativamente al primo profilo è necessario rammentare che la normativa principale che disciplina il contratto di conto corrente nel sistema normativo italiano è contenuta negli articoli 1823-1833 del Codice Civile e nel Testo Unico Bancario (T.U.B.), emanato con il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ebbene, il diritto del cliente (correntista) alla chiusura del conto corrente si rinviene nel codice civile all'art. 1855 e nel T.U.B. all'art. 120-bis. Entrambe le norme disciplinano il diritto di recesso nel caso di contratti a tempo indeterminato, stabilendone tempi e costi.
L'art. 1855 c.c., sulle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni;
ed analogamente, l'art. 120-bis T.U.B. riconosce al cliente il “diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza costi”.
Dunque, la facoltà, riconosciuta al cliente, di recedere dal rapporto di conto corrente consiste in un diritto potestativo il cui esercizio è riservato unicamente alla determinazione unilaterale del medesimo. Esso produce effetto nel momento in cui l'intermediario ne viene a conoscenza ed è del tutto ininfluente che il rapporto tra cliente e intermediario presenti un saldo debitore residuo nei confronti di quest'ultimo in quanto, come detto, si tratta di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente.
Stanti le superiori premesse, gli odierni appellanti nulla possono pretendere a titolo di risarcimento del danno poiché era onere dei correntisti procedere alla chiusura del conto esercitando il proprio diritto di recesso dal contratto di c/c.
Considerato che agli atti non vi è prova di tale formale richiesta da parte della (…), né di un eventuale rifiuto dell'intermediario bancario, non si ravvisa pertanto alcuna ipotesi di danno risarcibile da condotta illegittima.
Deve essere respinto il primo motivo d'appello incidentale della , relativo alla validità CP_1 della clausola sulla commissione di massimo scoperto.
Anche su questo aspetto, è opportune riportare lo stralcio di interesse della pronuncia sopra richiamata, con cui sono state espresse valutazioni pienamente utilizzabili anche in questo giudizio, stante l'assoluta identità delle questioni, non senza aver prima ricordato che il tenore della clausola nel contratto del 27/04/1992 è il seguente: COMM.NE TRIMESTRALE MASSIMO SCOPERTO: DEC. APERTURA ALIQUOTA 0,5000 %. (ALIQUOTA AGG.VA 0,1250 % SU SCONFIN. SE AUTORIZZATO)
Si legge nella citata pronuncia di questa Corte di Appello: Orbene, l'appellata si duole dell'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto, operando la ricostruzione del rapporto di c/c, espungendo le somme dovute a titolo di cms.
Ebbene, la commissione di “massimo scoperto”, secondo la definizione operata dalla Banca d'Italia, costituisce il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento. Sennonché, per prassi bancaria, essa è applicata non sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato intra fido.
Secondo l'autorevole insegnamento del Giudice di legittimità le clausole di cms debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la cms vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n. gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c.. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Ciò in quanto, trattandosi di emolumento accessorio, quest'ultimo, deve comunque essere determinato e convenzionalmente pattuito tra le parti, sicché la sua indeterminatezza, che demanda al solo istituto di credito la fissazione unilaterale della misura da applicare e i criteri di applicazione, rende nulla la relativa clausola.
Tornando, sulla base di tali considerazioni, al rapporto per cui è causa, a rendere invalida e inefficace la relativa clausola è la circostanza della generica indicazione contenuta nelle condizioni di contratto, che risulta indeterminata e che pure in corso di esecuzione del rapporto (cfr. estratti conto prodotti) non risulta debitamente specificata.
Difatti, dall'esame del compendio probatorio in atti, ed in particolare dal contratto di apertura del conto corrente n. (…), prodotto agli atti del giudizio dall'appellata, si evince che l'unica indicazione in merito all'applicazione della clausola di cms sul rapporto di c/c è la seguente: “Comm.ne trimestrale massimo scoperto: Dec.
5.11.99 aliquota 0,5000% (aliquota agg.va 1,0000% su sconfinamento se autorizzato”.
Pertanto, anche alla luce delle superiori argomentazioni, si ritiene ampiamente condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, il quale ha accertato che
“Sebbene il contratto indichi la percentuale della commissione di massimo scoperto trimestrale applicata dalla banca nella misura dello 0,50% con l'aliquota aggiuntiva dell'1% su sconfinamento se autorizzato, si rileva che non sono state determinate per iscritto e in maniera univoca le modalità di calcolo della stessa, pertanto nella ricostruzione del rapporto di conto corrente è stata esclusa la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca per tutta la durata del rapporto.”
Come detto, la clausola di applicazione della cms deve essere infatti determinata o determinabile prevedendo specificamente il concreto meccanismo di funzionamento, la base di calcolo, la periodicità e l'aliquota applicata affinché non risulti affetta da nullità; nel caso di specie, come potuto appurare anche attraverso l'ausilio della consulenza contabile, tali indicazioni sono assenti o comunque incomplete, perciò, seppur nei termini anzidetti, non possono trovare accoglimento le censure mosse da (…).
Tali valutazioni sono condivisibili e pienamente utilizzabili anche ai fini della presente decisione, in cui la commissione di massimo scoperto è stata pattuita in termini sostanzialmente identici a quella che costituiva oggetto di quella sentenza.
E' infondato anche il secondo motivo di appello incidentale, con cui ci si duole perché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della deroga all'art. 754 c.c. espressamente pattuita dalle parti con l'art. 7 del contratto, ove si legge: “Tutte le obbligazioni del correntista verso la banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”. Secondo l'appellante incidentale, tale clausola sarebbe da ritenere valida in virtù del disposto dell'art. 1295 c.c., secondo cui “salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.
Il motivo è infondato per l'assorbente considerazione che la clausola invocata fa riferimento agli aventi causa del correntista, laddove, nella specie, il debito che è stato ripartito pro quota tra Pt_1 e era stato trasmesso a costoro dai loro genitori, che non erano coloro che avevano Parte_2 stipulato il contratto di conto corrente, avendo soltanto prestato fideiussione in favore di _3
e quindi erano parti in un contratto autonomo di garanzia personale cui non era
[...] automaticamente estensibile la deroga al principio di divisibilità della obbligazione tra gli eredi.
Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che – contrariamente a quanto assumono gli appellati incidentali – in atti risulti prodotto anche il contratto di fideiussione (allegato al fascicolo del procedimento monitorio), il quale, al punto 3), stabilisce che “Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.”.
A tale clausola non viene fatto alcun riferimento nell'atto di appello incidentale, che invoca soltanto quella – sia pure omogenea ma riferita ad altro soggetto, il correntista – riportata nel contratto di conto corrente.
Né varrebbe invocare la mera produzione in atti del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente la presenza di un documento nel fascicolo affinché esso possa essere utilizzato per lo scrutinio dei motivi di appello, quando – come in questo caso - nell'atto di impugnazione non viene neppure citato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare l'insegnamento delle SS.UU della Corte di cassazione, con cui è stato chiarito che La definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d'appello, perché possa poi influire altresì sull'attività logica del giudice dell'impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata e con l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo.
Sulla base di tali promesse, la Suprema Corte conclude enunciando il seguente principio: Combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottob re 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304).
L'appello incidentale va quindi rigettato.
Ciò apre il campo all'esame del primo motivo di appello proposto da e con Pt_1 Parte_2 cui costoro assumono che il giudice non avrebbe dovuto condannarle al pagamento della somma corrispondente a 1/3 dell'intero saldo del consto corrente, pari a € 2.753,77, avendo acquisito ciascuna di esse una quota, pari a 2/9, dell'eredità della loro madre, , e una quota, sempre Parte_3 pari a 2/9, dell'eredità del loro padre, circostanze provate dalla produzione nel NA giudizio di primo grado dei documenti relativi alle due successioni e riconosciute dallo stesso Tribunale.
La società replica che le due appellanti avrebbero ricevuto la quota di 2/9 dal patrimonio della madre e quella di 1/9 dal patrimonio del padre.
A prescindere dalla esattezza del calcolo proposto dalla società, occorre rilevare che, in realtà, già nella comparsa di costituzione e intervento successiva alla riassunzione operata a seguito del decesso di , madre delle due odierne appellanti, costoro avevano dedotto quanto segue: Persona_2
-che eredi della defunta Sig. ra sono i IG.ri (coniuge Parte_3 NA superstite), ed i figli , e i quali hanno accettato l'eredità con beneficio di _3 Pt_1 Pt_2 inventario c/o la Cancelleria del Tribunale di Messina, Sez. Distaccata di Taormina in data 27.05.2009, n. 55/09 trascritta il 24.03.2014 ai nn. 6697/5199 Agenzia delle Entrate di Messina – Servzio trascrizioni immobiliari;
e denuncia di successione n.102 vol. 9990, reg. il 16.03.2016 e dichiarazione di successione sostitutiva n, 265, vol, 990 registrata a Taormina il 2.08.2016.
Nella stessa comparsa si asseriva che la quota pervenuta a ciascuna delle due donne era pari a 2/9 dell'eredità della defunta madre, misura che doveva ragionevolmente ricondursi alla disciplina della successione ab intestato, in presenza del coniuge, ancora vivente, e dei tre figli NA
, e ((art. 581 c.c., 3/9 al coniuge e 2/9 ciascuno ai tre figli), non risultando _3 Pt_1 Pt_2 che la defunta avesse fatto testamento.
Dopodiché, nella comparsa di costituzione e intervento successiva alla riassunzione effettuata a seguito del decesso di padre delle due odierne appellanti, costoro avevano NA dedotto quanto segue:
- Gli eredi dell'opponente sono i figli , e in NA Pt_1 _3 Parte_2 ragione di una quota di 2/9 ciascuna le signore e e di una quota di 5/9 Pt_1 Parte_2
Francesco giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario con atto in notaio _3 Per_3 di Messina del giorno 8 giugno 2018, rep. n. 53339, raccolta n.16212, registrato il giorno 11.
[...]
6. 2018 al n. 4845 1T; e successivo verbale di passaggio agli atti tra vivi di testamento pubblico del 25 giugno 2018 in notaio di Capo d'Orlando rep. n.8545, raccolta n. 3197 registrato Persona_4 il 4.7.2018 al n. 1016 serie 1T.
Tali circostanze sono state documentate attraverso la produzione in giudizio dei relativi atti e, comunque, non sono state specificamente contestate né dalla società né dall'altro appellante,
Controparte_3
Ne consegue che, avendo e ottenuto la medesima quota di 2/9 prima Pt_1 Parte_2 dal patrimonio materno e dopo dal patrimonio del padre, esse non possono che rispondere nei limiti della quota di 2/9 sull'intero debito ereditario, essendo stata modificata la parità delle quote tra i tre fratelli dalla disposizione testamentaria con cui il padre ha inteso lasciare al figlio i 5/9, _3 nei limiti della quota disponibile.
Nei suddetti termini, l'appello va quindi accolto, con conseguente riduzione della somma capitale da costoro dovuta in misura pari a € 1.835,00, fermi restando gli accessori.
A quanto fin qui detto consegue l'infondatezza del motivo di appello riguardante la condanna al rimborso delle spese pronunciate dal giudice di primo grado, motivo formulato in termini sostanzialmente identici da tutti gli appellanti, e con il quale si chiede la condanna della società appellata al pagamento delle spese del primo grado. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato quanto segue:
- nel rapporto processuale tra e la la soccombenza del Controparte_3 Controparte_1 primo, in quanto conseguente al rigetto della domanda di risarcimento danni e alla conferma dell'intero saldo debitore, assume rilievo certamente preponderante rispetto al rigetto dell'appello incidentale, limitato, nei confronti dello stesso soltanto alla pretesa di computo Controparte_3 della commissione di massimo scoperto, per cui si stima congruo compensare soltanto per il 20% le spese di questo grado, restando a carico del il residuo 80%. Tali spese vengono liquidate, _3 nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia (domanda risarcitoria fissata in € 50.000,00), con applicazione delle tariffe medie, in relazione al grado di complessità della causa;
- nel rapporto processuale tra e e la occorre tenere in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 considerazione che al totale rigetto della domanda risarcitoria, per un ammontare di € 50.000,00 e dei motivi attinenti alla asserita nullità dei tassi di interesse, si contrappongono il parziale accoglimento del motivo attinente alla condanna pro quota pronunciata in primo grado, con riduzione della somma da € 2.753,77 a € 1.835,00, e il rigetto di entrambi i motivi di appello incidentale con cui la società chiedeva il riconoscimento della commissione di massimo scoperto e la condanna di entrambe le appellanti al pagamento dell'intero saldo debitore, in via solidale. Si stima pertanto congruo compensare per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio (essendosi riformata la sentenza di primo grado e dovendo quindi procedersi a una valutazione complessiva dell'intera vicenda processuale), restando a carico delle appellanti principali, soccombenti in misura maggiore, i residui due terzi.
Per l'intero, tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, dovendo confermarsi la misura già fissata nella sentenza impugnata per il giudizio di primo grado e tenendo conto, per il presente giudizio di appello, dello scaglione corrispondente al valore della controversia (domanda risarcitoria fissata in € 50.000,00), con applicazione delle tariffe medie, in relazione al grado di complessità della causa.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
Ciò vale, però, solo per la società, il cui appello incidentale è stato interamente rigettato, non per in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_3
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da e e da Pt_2 Parte_1 Controparte_3 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 1325/2022, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Messina in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 90000857/2006 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e che nel resto Parte_1 Parte_2 rigetta, ridetermina la somma capitale per cui è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti di ciascuna di esse nella misura di € 1.835,00;
2) nel rapporto processuale tra e e la dichiara Parte_1 Parte_2 Controparte_1 compensate, per un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che sono liquidate, nell'intero, per il primo grado, nella misura già fissata nella sentenza impugnata, e per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase istruttoria e € 1.911,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo i residui due terzi a carico delle appellanti, in solido.
3) Rigetta l'appello proposto da Controparte_3
4) nel rapporto processuale tra e la dichiara compensate, Controparte_3 Controparte_1 per il 20%, le spese del giudizio di appello, che sono liquidate, nell'intero, in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase istruttoria e € 1.911,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo il residuo 80% a carico di Controparte_3
Da' atto che la società è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di CP_1 contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53/2023 R. G., vertente tra
(c.f. e ( , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di e , entrambe rappresentate e difese NA Parte_3 dagli avv.ti Gianfranco Scoglio e Lorena Rotini, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina 12, sono elettivamente domiciliate;
- appellanti contro
(c.f. ), con sede in Roma, via Piemonte 38, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, in persona del CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48 è elettivamente domiciliata;
- appellata e appellante incidentale
e nei confronti di
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 P.IVA_3 Parte_3
e di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Melazzo, presso il cui indirizzo NA pec è elettivamente domiciliato;
Email_1
- appellato e appellante incidentale
E nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 129/2023 R. G., vertente tra
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 P.IVA_3 Parte_3
e di rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Melazzo, presso il cui indirizzo NA pec è elettivamente domiciliato;
Email_1
- appellante -
e
(c.f. e ( , nella Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi di e , entrambe rappresentate e difese dagli NA Parte_3 avv.ti Gianfranco Scoglio e Lorena Rotini, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina 12, sono elettivamente domiciliate;
(c.f. ), con sede in Roma, via Piemonte 38, rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , con sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7, in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, presso il cui studio in Messina, via S. Filippo Bianchi 48 è elettivamente domiciliata;
- appellate -
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1325/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 90000857/2006 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Procedimento iscritto al n. 53/2023:
Per le appellanti:
““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare nel senso richiesto la sentenza n. 1325/2022, del Tribunale di Civile di Messina, Sezione Seconda Civile, Giudice Dr. Brecciaroli, depositata in data 15 luglio 2022 e non notificata ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure come di seguito riproposte:
A) Dire e dichiarare che le Sig.re e sono tenute ciascuna, al solo rimborso Parte_2 Pt_1 della somma di € 605,088 od a quella somma maggiore e/o minore che risulterà dovuta ed in accoglimento del motivo B) nessun interesse e dovuto od in subordine, nel solo caso di accoglimento del motivo “C” su tale somma sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data di chiusura del conto (2005) al soddisfo;
B) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, che nessun interesse è dovuto;
C) in via subordinata ed in caso di mancato accoglimento del motivo sub B), accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei menzionati contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa agli interessi uso piazza, e delle intervenute variazioni non comunicate al correntista. Conseguentemente, DICHIARARE la tenutezza delle Sig.re
e , pro quota, nella misura di cui sub a), quali fideiussori del debitore Sig. Parte_1 Pt_2
, al pagamento degli interessi legali sul saldo di conto corrente a debito quale Controparte_3 risultante alla chiusura (2005) fino al soddisfo;
D) in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., cosi come verrà determinata in corso di causa o da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 96 c.p.c., ed anche in considerazione che il conto corrente in oggetto è stato mantenuto in essere dalla per altri quattro anni sino a CP_4 dicembre 2005 nonostante non fosse più movimentato sin dall'ottobre 2001 al solo scopo di fare crescere l'esposizione debitoria già a quel tempo in extra fido con interessi, spese e competenze capitalizzati trimestralmente e per i danni subiti dalle opponenti a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
E) condannare la alle spese, onorari e competenze del giudizio di I grado;
Con vittoria di CP_4 spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per : CP_1
“1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto dalle signore e;
Parte_1 Parte_2
2) Sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello promosso dal sig.
avverso la medesima sentenza n. 1325/2022 del Tribunale di Messina;
Controparte_3
3) In ogni caso, disporre con qualsiasi statuizione il rigetto dell'appello proposto dalle signore
e;
Parte_1 Parte_2
4) Ritenere e dichiarare l'ammissibilità dell'appello incidentale;
5) In accoglimento del primo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare la legittimità della clausola di commissione massimo scoperto contenuta nel contratto stipulato il 27.04.1992;
6) In accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che le sigg.re
e rispondono anch'esse dell'intero debito derivante dal rapporto Parte_2 Parte_1 di conto corrente n. 309.50; Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per : Controparte_3
“1.= In via del tutto preliminare, per tutti i motivi di cui in narrativa, disporre la riunione al presente giudizio, del giudizio iscritto al n. 129/2023 R.G. di Cod. Ecc.ma Corte d'Appello, la cui udienza di prima comparizione delle parti è stata già fissata per giorno 07.07.2023, ore 11,30 - Cons. dott. A. Sabatini;
2.= In riforma parziale della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l 'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, che nessun interesse è dovuto;
3.= In via di mero subordine ed in caso di mancato accoglimento del motivo di appello sub 2.1), ritenere e dichiarare, in riforma parziale della sentenza impugnata, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c.., art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali dei menzionati contratti di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa agli interessi uso piazza e delle intervenute variazioni non comunicate al correntista;
4.= Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che, comunque, nessun importo è dovuto dal Sig. , in proprio e nella spiegata qualità di erede dei Signori Controparte_3
e , alla Società appellata;
NA Parte_3
5.= In riforma parziale della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che il Sig.
[...]
, in proprio e nella spiegata qualità, ha subito ingenti danni, nei termini esposti in _3 narrativa, in conseguenza del comportamento dell' di credito appellato. CP_5
6.= Condannare, per l'effetto, la Società non in proprio, ma in Controparte_6 nome e per conto della in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'odierno appellante in proprio e nella spiegata qualità di erede, quantificati nell'importo di €. 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, all'occorrenza anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., (comunque, somma di importo non inferiore alla somma di €. 8.261,33), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
7.= Disporre, in ogni caso, la compensazione, totale o parziale, dell'importo che è stato riconosciuto come dovuto in favore dell'Istituto di credito con l'importo di cui il Sig. , in Controparte_3 proprio e n.q. di erede dei Signori e , risulta essere NA Parte_3 creditore nei confronti di quest'ultimo, anche per i titoli risarcitori sopra richiamati;
8.= Sempre in riforma della sentenza appellata, condannare Controparte_6 non in proprio, ma in nome e per conto della in persona del Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , in proprio Controparte_3
e nella spiegata qualità di erede, di spese e compensi inerenti il giudizio di prime cure;
9.= Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 90000857/2006 R.G. del Tribunale Messina - Seconda Sezione Civile;
10.= Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2006, e Controparte_3 NA
si opponevano al decreto ingiuntivo n. 1402/2006 del 7 luglio 2006, con cui Parte_3 il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro, il primo in qualità di contraente e gli altri due in qualità di fideiussori, il pagamento di € 12.622,99 (oltre interessi di mora nella misura pattuita dal 30 dicembre 2005 e fino al soddisfo) a favore di in forza della Controparte_6 scopertura relativa al conto corrente n. 309,50.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto opposto, sui presupposti dell'omessa notifica del ricorso integrale, dell'illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti, e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di commissioni di massimo scoperto;
la conseguente rideterminazione del saldo;
nonché la condanna della banca al pagamento dell'indebito percepito e al risarcimento dei danni subiti.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 27 settembre 2007, Controparte_6 chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 17/10/2007, su istanza delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., per la precisazione delle domande e l'indicazione di mezzi di prova e prova del contrario. Con successivo provvedimento veniva disposta la C.T.U. richiesta dagli opponenti;
il nominato CTU, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data 07 dicembre 2010.
All'udienza del 22 ottobre 2015, in seguito alla dichiarazione della morte dell'opponente Pt_3 da parte del suo difensore, la causa veniva interrotta. e anche nella _3 NA qualità di eredi dell'opponente deceduta, riassumevano il giudizio nei confronti della banca opposta e di e altre eredi della che si costituivano in giudizio in data 14 Pt_2 Parte_1 Pt_3 novembre 2016, facendo proprie le domande della dante causa e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande avversarie, la condanna pro quota (2/9) al pagamento dell'eventuale debito.
All'udienza del 13 dicembre 2018, a seguito della dichiarazione della morte dell'opponente Per_1
da parte del suo difensore, la causa era nuovamente interrotta. in
[...] Controparte_3 proprio e quale erede di e la riassumeva. Parte_3 NA
Con ordinanza del 1° giugno 2020 veniva disposta un'integrazione della CTU già espletata, depositata la quale la causa, all'udienza del 16 dicembre 2021, precisate le conclusioni, veniva assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, revocando il decreto opposto, accoglieva solo in parte l'opposizione, rigettandola per il resto.
Respinta preliminarmente l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per notifica parziale, il primo giudice disattendeva l'eccezione della banca opposta diretta a dichiarare la decadenza degli opponenti per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati nel corso del rapporto contrattuale, richiamando una consolidata giurisprudenza di legittimità che consente di muovere contestazioni sull'applicazione degli interessi ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto anche oltre il termine per contestare gli estratti conto.
Nel merito, rilevato che erano stati versati in atti dalla banca sia gli estratti conto relativi al periodo tra il terzo trimestre del 1995 e il 31 dicembre 2005, non contestati dagli opponenti, sia il contratto di conto corrente, il Tribunale riteneva infondata la doglianza sulla natura ultralegale del tasso d'interesse applicato al contratto, poiché in realtà specificamente pattuito nella misura del 19,000%, nonché quella sull'applicazione di interessi superiori a quelli concordati per contratto, siccome generica e non circostanziata.
Accoglieva invece la doglianza sull'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, qualificandola non vincolante in quanto consuetudine contra legem, sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità, e quella relativa alla commissione di massimo scoperto, ritenendo la relativa clausola contrattuale nulla perché indeterminata nell'oggetto, essendo priva dell'individuazione specifica delle modalità d'applicazione dei tassi per le scoperture finanziarie. Pertanto, il saldo finale del conto corrente avrebbe dovuto essere rideterminato senza operare alcuna capitalizzazione. Il Tribunale respingeva la domanda degli opponenti avente a oggetto l'applicazione illegittima degli interessi usurari, essendo generica, sfornita di prova puntuale (gli opponenti non avevano tempestivamente depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sopra soglia applicabili ratione temporis), e comunque infondata. Infatti, trattandosi nella specie di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 108/1996, la relativa disciplina sull'usura non poteva trovare applicazione, in assenza dei requisiti posti dall'art. 644 c.p. Né, poi, si era dimostrato l'esercizio dello ius variandi da parte della banca, o le condizioni per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto.
Infine, accoglieva l'eccezione delle opponenti e relativa alla condanna pro Pt_1 Parte_2 quota al pagamento del debito ereditario, disponendola nei loro confronti nella misura di 1/3 del debito ereditario, quantificata in pari a € 2.753,77, rigettando viceversa la loro domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni, siccome sfornita di prova.
e appellavano la richiamata sentenza con atto di citazione, notificato il 13 Pt_1 Parte_2 gennaio 2023 e depositato il 23 gennaio 2023, chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi.
Con il primo, lamentavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice le aveva condannate a pagare la somma riconosciuta a favore della banca nella misura di 1/3. Rappresentavano di aver acquisito ciascuna una quota, pari a 2/9, dell'eredità della loro madre , Parte_3
e una quota, sempre pari a 2/9, dell'eredità del loro padre circostanze provate NA dalla produzione nel giudizio di primo grado dei documenti relativi alle due successioni e riconosciute dallo stesso Tribunale. Pertanto, esse avrebbero dovuto rispondere dell'eventuale debito verso la banca nei limiti dell'anzidetta quota, e non nei limiti di quella di 1/3 statuita dal primo giudice.
Con il secondo (e il punto 2.1 dell'appello ), lamentavano come il primo giudice Controparte_3 avesse ignorato l'accertamento della natura usuraria del tasso d'interesse applicato nel contratto compiuto dal CTU. Rimarcavano che il tasso non era stato previsto originariamente nel contratto, ma era stato illegittimamente applicato dalla banca dopo la sua conclusione, in misura, pari al 19,000%, superiore – quantomeno a partire dal 1998 – al tasso medio ministeriale. Invocavano l'applicazione del principio di cui in Cass. SS. UU. n. 24675/2017, a mente del quale l'usura sopravvenuta è ravvisabile se, a seguito delle variazioni sopravvenute nel corso del rapporto, il tasso debitorio applicato supera il tasso medio trimestrale ministeriale. Pertanto, doveva concludersi che, per effetto di tale variazione sopravvenuta, mai comunicata ai correntisti né provata dalla banca controparte, gli interessi avrebbero dovuto essere azzerati, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., finché le parti non avessero nuovamente pattuito, espressamente o ai sensi dell'art. 118 TUB, un diverso tasso inferiore a quello soglia. Inoltre, poiché dal momento della messa in mora gli interessi corrispettivi erano divenuti moratori, non sarebbe stato più possibile chiederli al tasso ultralegale.
Con il terzo motivo (e il punto 2.2 dell'appello ), subordinato al rigetto del motivo Controparte_3 precedente e articolato in due specifiche censure, si dolevano del fatto che il primo giudice non aveva rilevato la nullità della clausola che determinava il tasso d'interesse facendo riferimento agli usi di piazza, conseguentemente statuendo la sola liquidazione degli interessi legali sul saldo contabile a partire dalla data di chiusura del conto corrente. Premettendo che la conclusione raggiunta dal Tribunale contrastava con le risultanze della CTU e con quanto versato in atti, osservavano innanzitutto la nullità ab origine della clausola “usi di piazza”, poiché il contratto era stato stipulato il 27 aprile 1992, quando era già vigente la L. 154/1992 che sanzionava con la nullità tale tipo di clausola. Peraltro, ove pure ravvisata l'inapplicabilità ratione temporis di detta norma, la clausola doveva ritenersi nulla poiché non permetteva di determinare con sufficiente univocità il tasso d'interesse applicabile al rapporto. In secondo luogo, lamentavano la nullità dei tassi d'interesse applicati dalla banca in costanza di rapporto, perché sempre diversi da quello espressamente pattuito dalle parti. Denunciavano, infine, che la variazione dei tassi d'interesse a loro sfavorevole fosse avvenuta senza che la banca avesse ottemperato all'obbligo di comunicazione posto dagli artt. 4 e 6 L. 154/1992.
Con il quarto motivo (e il punto 2.4 dell'appello ), lamentavano l'erroneo rigetto Controparte_3 della domanda di risarcimento avanzata in primo grado. Sostenevano che il danno lamentato fosse provato in re ipsa dal comportamento in mala fede della banca. Essa, infatti, non solo aveva mantenuto attivo un conto corrente inutilizzato dall'ottobre 2001 fino al dicembre 2005, al solo fine di incrementare l'esposizione debitoria con interessi, spese e competenze capitalizzati ogni tre mesi;
ma aveva altresì eseguito una segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, illegittima poiché relativa a un'esposizione non superiore a € 30.000,00, e dalla quale era scaturita l'impossibilità, per le appellanti, di accedere al credito privato e pubblico. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi riconoscere il pregiudizio subito dalle odierne appellanti e liquidare il relativo risarcimento, quantomeno in via equitativa.
Con il quinto motivo chiedevano la riforma della pronuncia con cui erano stati condannati al rimborso delle spese, sostenendo che l'accoglimento dei motivi avrebbe dovuto comportare la condanna di controparte alle spese.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 24 aprile 2023 in proprio e Controparte_3 nella qualità di erede di e Parte_3 NA
Con il proprio atto di costituzione, egli, rappresentando di aver proposto appello parziale contro la sentenza del Tribunale, iscritto al n. R.G. 129/2023, ribadiva, sotto la forma dell'appello incidentale, i motivi di gravame già formulati in quella sede, diretti alla riforma dei medesimi capi oggetto di appello principale, a eccezione di quello concernente la misura della ripartizione del debito tra le coeredi e e dal contenuto sostanzialmente analogo a quello delle censure Pt_2 Parte_1 mosse dalle appellanti principali.
In pari data, si costituiva in giudizio anche quale cessionaria pro soluto di un Controparte_1 Contr portafoglio di crediti pecuniari vantati dalla tra i quali rientrava quello oggetto del presente giudizio, instando, previa dichiarazione di inammissibilità ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e previa richiesta di riunione con il giudizio n. R.G. 129/2023, per il rigetto degli appelli avversari e proponendo a sua volta appello incidentale articolato in due motivi.
Con riguardo al primo motivo dell'appello di e osservava che, in realtà, le Pt_2 Parte_1 stesse avevano acquistato ciascuna dapprima la quota di 2/9, per effetto della successione di
[...]
e, in seguito, l'ulteriore quota di 1/9, per effetto della successione di Parte_3 Per_1
Pertanto, la quota complessiva attribuita a ognuna di esse era pari a 2/9+1/9=1/3.
[...]
Circa il secondo motivo dell'appello principale (e primo dell'appello incidentale di _3
, rimarcava che le stesse controparti, su cui incombeva l'onere della prova, avevano
[...] ammesso di aver prodotto i decreti ministeriali di riferimento soltanto in occasione dell'integrazione peritale. Dunque, essendo tale produzione inammissibile, il motivo era da intendere sfornito di prova. In ogni caso, doveva rilevarsi altresì la sua infondatezza, atteso che il CTU aveva accertato che “la determinazione del TEG riferito al conto corrente oggetto di causa non evidenzia il superamento dei tassi soglia di cui alla legge 108/1996”.
In relazione al terzo motivo d'appello (e secondo motivo dell'appello incidentale di _3
, doveva ravvisarsene l'infondatezza sul presupposto che il tasso d'interesse debitorio era
[...] stato espressamente pattuito nel contratto di conto corrente versato in atti, risultando del tutto inconferente il riferimento fatto dalle controparti alla clausola degli usi di piazza contenuta nell'art. 7 del contratto stesso. Ribadiva infine che anche la consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato la piena legittimità del tasso stabilito.
Con riferimento al quarto motivo dell'appello principale (terzo dell'appello incidentale), evidenziava che la domanda risarcitoria era generica e sfornita di prova. In particolare, non si poteva qualificare come illecito la stipulazione di clausole contrattuali che, all'epoca del contratto, erano legittime, né il fatto di concedere al cliente del tempo per rientrare dall'esposizione debitoria prima della chiusura e del passaggio a contenzioso del conto. Gli appellanti, inoltre, non avevano provato l'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, né il danno, che non poteva essere provato in re ipsa, ma in tutte le sue componenti.
La stessa società con il primo motivo d'appello incidentale, censurava la Controparte_1 sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la clausola concernente la commissione di massimo scoperto. Nello specifico, ricostruitane la natura sulla base di quanto riportato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e sottolineatane la legittimità ove applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008, deduceva come, nel contratto di conto corrente pattuito tra le parti, fossero stati espressamente previsti sia il saldo su cui calcolare la commissione di massimo scoperto, sia la misura dell'aliquota, sia le modalità di applicazione della clausola. Tanto detto, dunque, la clausola doveva considerarsi legittima.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, lamentava l'erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui non si era tenuto conto della deroga all'art. 754 c.c. espressamente pattuita dalle parti con l'art. 7 del contratto: “Tutte le obbligazioni del correntista verso la banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”. Tale clausola era da ritenere valida in virtù del disposto dell'art. 1295 c.c., secondo cui “salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.
Istruita la causa, il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 7 luglio 2023, successivamente rinviata dapprima all'udienza del 13 maggio 2024 e in seguito all'udienza del 23 gennaio 2025. In esito a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che non è stato proposto gravame avverso il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di decadenza delle opponenti – ora appellanti principali – per effetto della tacita approvazione dei conti correnti inviati nel corso del rapporto contrattuale. Pertanto, tale statuizione deve intendersi passata in giudicato.
In via ulteriormente preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_1 ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, in entramabi gli atti di impugnazione, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Si può quindi procedere all'esame del merito.
Per ragioni di priorità logico-giuridica, vanno esaminati innanzitutto il secondo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale di Controparte_3
Con essi, le parti censurano la sentenza impugnata, per non aver riconosciuto la natura usuraria del tasso d'interesse applicato al contratto di conto corrente di cui trattasi. In particolare, la doglianza mira all'accertamento e alla dichiarazione della nullità delle pretese avverse relativamente agli interessi, spese, commissioni e competenze, per contrasto con la L. 108/1996.
I motivi sono infondati.
A tal riguardo,è utile ricordare che la domanda degli opponenti (ora appellanti) in ordine alla allegata illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari è stata rigettata sulla base delle seguenti ragioni: a) innanzitutto, perché gli opponenti non avevano depositato tempestivamente i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi ultra soglia ratione temporis applicabili (v. sent. impugnata, pag. 10); b) poi, per l'assoluta genericità delle contestazioni, in quanto parte opponente si era limitata a sostenere la natura usuraria degli interessi applicati, senza allegare quale sarebbe il tasso di interesse effettivamente applicato dall'istituto di credito, ovvero il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto di conto corrente oggetto di lite (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n. 19597) (v. sent. impugnata, pag. 10); infine, perché la domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari al rapporto negoziale appare infondata, non trovando applicazione la disciplina sull'usura per i contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della normativa antiusura di cui alla L. 108/1996 se non ricorrono gli estremi della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. (cfr. cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 2008, n. 19698; conf. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n. 25182 e Cassazione civile sez. III, 03/04/2009, n. 8138, nonché Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n. 24675) e non rinvenendosi nel caso di specie l'esercizio di jus variandi da parte della banca ovvero le condizioni (nel caso di specie neppure specificamente prospettate) per ritenere rilevante l'usura sopravvenuta nel corso del rapporto (cfr. Cassazione civ., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675) (v. sent. impugnata, pag. 11).
Orbene, quanto alla prima di dette ragioni, questa Corte non condivide l'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il primo giudice, dovendosi, invece, privilegiare quello maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio”, di talché “il fatto […] che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio jura novit curia;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., 21427/2024; v. anche Cass. Civ., 11108/2024, 13144/2023, 35102/2022).
Va invece condivisa la valutazione del primo giudice circa la genericità delle deduzioni relative all'asserita misura usuraria dei tassi di interesse, giacché le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non indicavano specificamente né i tassi concretamente praticati dal creditore (ci si limitava a dedurre che erano diversi da quelli indicati nel contratto, pari al 19%), né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato.
Tali allegazioni non sono conformi ai requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza della SS.UU della Cassazione, con cui si è precisato che “… il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro. (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Queste specificazioni non sono state fornite neppure negli atti di impugnazione.
In ogni caso, il motivo sarebbe infondato nel merito.
Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, sia negli appelli principali riuniti che nell'appello incidentale proposto da e cioè che il tasso del 19% non sarebbe stato convenuto Controparte_3 in sede di stipula del contratto di conto corrente, ma sarebbe stato il frutto di una variazione unilateralmente apposta successivamente dalla banca, detto tasso era stato fissato, sin dall'inizio, nel contratto di conto corrente stipulato il 27.4.1992 da (e rispetto al quale Controparte_3 Parte_4
e avevano prestato fideiussione), come risulta in modo inequivoco dal contratto,
[...] Pt_3 ove si legge “Tasso a debito: dec. Apertura tasso 19.000%).
A tale riguardo, va anzitutto negato rilievo al passaggio riportato a pag. 8 dell'appello proposto da nel proc. n. 129/2023, ove si legge “ Senza recesso alcuno, anche in questa sede, Controparte_3 da ogni contestazione circa l'autenticità della copia fotostatica del contratto di conto corrente n. 309.50, prodotta nel giudizio di prime cure ex adverso e recante la data del 27.04.1992, anche in ordine all'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto non riconducibile, in alcun modo, all'odierno appellante e nei cui confronti quest'ultimo riserva, sin d'ora, di azionare tutti i più opportuni rimedi e conseguenti procedimenti di legge previsti…”.
Tale contestazione dell'autenticità del contratto appare del tutto tardiva, oltre che irrituale (non essendo stata formulata nelle forme del disconoscimento di scrittura privata o querela di falso), essendo in piena contraddizione con quanto sostenuto nello stesso atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nel quale si faceva espresso riferimento al contratto del Controparte_3
27.4.1992, dando atto che in esso era indicata la misura del tasso nel 19%, e si precisava che tale documento era allegato al ricorso, senza che venisse formulata la benché minima contestazione riguardante l'autenticità della sottoscrizione apposta dal _3
Alla luce di tali rilievi, il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado risulta decisivo non soltanto per privare di fondamento la tardiva contestazione sull'autenticità delle firme apposte al contratto del 27.4.2022, ma anche per mettere in evidenza la inammissibile modifica della causa petendi operata dagli appellanti nei rispettivi atti di appello, avendo essi posto a fondamento dei propri motivi di impugnazione l'asserita applicazione unilaterale del tasso al 19% da parte della banca, che sarebbe avvenuta successivamente alla stipula del contratto di conto corrente, laddove nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si affermava che “E' altresì vero che nel contratto del 27/04/1992 vi è l'indicazione del tasso a debito nella misura del 19%...”, con ciò ammettendosi che esso era stato concordato fin dalla stipula del contratto.
Non può attribuirsi rilievo al testo dell'art 7 comma 3 delle condizioni contrattuali (riportate in forma prestampata nello stesso contratto del 27.4.1992), secondo cui “Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dal'Aziende di credito su piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”, il quale viene invocato dagli appellanti a sostegno della tesi della nullità dei tassi applicati dalla banca per indeterminatezza, sulla base della giurisprudenza che qualifica, appunto, come indeterminate le clausole contrattuali che rimandano agli usi aziendali per la determinazione della misura del tasso.
La tesi difensiva trascura del tutto di considerare la circostanza appena richiamata, e cioè che il medesimo contratto prevedeva una espressa clausola con cui il tasso debitore veniva fissato al 19%, ben riconducibile alla riserva di un diverso accordo (“salvo patto diverso”) cui lo stesso art. 7 fa riferimento e che, comunque, rendeva evidentemente recessivo il ricorso agli usi di piazza.
Pertanto, dovendo considerarsi provato che il tasso di interesse fosse stato fissato al 19% fin dalla stipula del contratto del 27/04/1992, e quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, ne consegue che debba trovare applicazione il principio, autorevolmente sancito dalle SS.UU della Cassazione, secondo cui Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).
Tale indirizzo non appare superato dalla pronuncia citata nelle note di replica delle appellanti Pt_1
e con cui si è affermato che “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi Parte_2 concordato superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, tali interessi costituiscono in ogni caso importi indebiti, sicché la pretesa del mutuante di riscuoterli secondo il tasso validamente concordato, ma divenuto successivamente usurario, è contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto per l'oggettiva sproporzione della prestazione richiesta.” (Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27545).
Tale pronuncia, nella parte in cui qualifica la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi come contraria a buona fede, con ciò discostandosi dal principio enunciato dallac itata sentenza delle SS.UU., è rimasta al momento isolata, a fronte di altre pronunce, anche più recenti, che hanno pienamente e interamente aderito al dictum delle SS.UU.
Al riguardo, è sufficiente menzionare Cassazione civile sez. III, 17/08/2023, n.24743, con cui (in motivazione ) si è ribadito che “… il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della L. n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati come quello di cui trattasi antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002..
Medesimi principi sono stati affermati da Cassazione civile sez. I, 01/07/2024, (ud. 31/05/2024, dep. 01/07/2024), n.18013, la quale ha precisato che “In ogni caso il controricorrente evidenzia correttamente che la presenza del tasso usurario va individuata con riferimento al tasso soglia esistente al momento della conclusione del rapporto e il superamento del tasso soglia individuato successivamente integra una ipotesi di usura sopravvenuta che questa Corte ha più volte considerato irrilevante (ex multis Cass., n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Da ultimo, Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, (ud. 29/01/2025, dep. 04/02/2025), n.2720, dopo aver richiamato le pronunce precedenti e aver trascritto pedissequamente il principio di diritto enunciato dalle SS.UU., anche nella parte in cui si precisa che “… né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"), conclude puntualizzando che ” In definitiva la clausola contrattuale è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarlo per effetto di una sopravvenienza successiva, salvo non intercorrono tra le parti, appunto, una nuova pattuizione”.
Ciò porta a ritenere condivisibile la decisione del giudice di primo grado di integrare il quesito al CTU, demandandogli di calcolare il saldo utilizzando per l'intera durata del rapporto il tasso di interesse contrattualmente fissato, appunto, nel 19%, e di riconoscere il saldo debitore nella misura risultante dall'adozione di detto criterio di calcolo, tenuto conto che negli atti di appello non viene allegato se gli interessi in concreto praticati dall'istituto di credito nel corso del rapporto fossero eventualmente inferiori a tale misura percentuale.
Né appare ostativa alla correttezza della decisione del giudice la richiesta di chiarimenti formulata dal CTU, con cui si segnalava che “…l'applicazione sic et simpliciter del tasso contrattuale per tutta la durata del rapporto potrebbe comportare via via nel tempo il superamento delle soglie di cui alla legge 108/96”, e ciò proprio perché tale evenienza era ammissibile e legittima, in virtù del fatto che il tasso al 19% era stato stipulato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96.
Con il terzo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale di _3
è stato dedotto, per l'ipotesi di rigetto dei motivi precedenti, che il primo giudice non aveva
[...] rilevato la nullità della clausola che determinava il tasso d'interesse facendo riferimento agli usi di piazza, conseguentemente statuendo la sola liquidazione degli interessi legali sul saldo contabile a partire dalla data di chiusura del conto corrente. Premettendo che la conclusione raggiunta dal Tribunale contrastava con le risultanze della CTU e con quanto versato in atti, si è rilevata innanzitutto la nullità ab origine della clausola “usi di piazza”, poiché il contratto era stato stipulato il 27 aprile 1992, quando era già vigente la L. 154/1992 che sanzionava con la nullità tale tipo di clausola. Peraltro, anche qualora si fosse ritenuta inapplicabile ratione temporis detta norma, la clausola avrebbe dovuto considerarsi nulla poiché non permetteva di determinare con sufficiente univocità il tasso d'interesse applicabile al rapporto. In secondo luogo, si è lamentata la nullità dei tassi d'interesse applicati dalla banca in costanza di rapporto, perché sempre diversi da quello espressamente pattuito dalle parti. Si è infine denunciato che la variazione dei tassi d'interesse in senso sfavorevole agli appellanti non fosse stata comunicata loro secondo le disposizioni degli artt. 4 e 6 L. 154/1992.
I motivi sono infondati, restando assorbiti dalle precedenti valutazioni, con cui si è chiarito che il riferimento agli usi di piazza è recessivo rispetto alla specifica individuazione del tasso di interesse al 19% e che pertanto il saldo è stato correttamente rideterminato applicando tale tasso.
Vanno respinti anche il quarto motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale di con cui si chiede il risarcimento del danno, siccome generici e Controparte_3 sforniti di prova.
Sul punto il Collegio condivide quanto affermato dal Tribunale, secondo cui gli odierni appellanti non hanno provato uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle e dalla segnalazione del proprio nominativo presso la centrale dei rischi, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi gli odierni appellanti genericamente limitati, in primo grado, ad allegare il danno subito, senza provarlo puntualmente.
Peraltro, con specifico riferimento al lamentato danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, la società appellata ha, fin dalla comparsa di risposta di primo grado, contestato che tale segnalazione fosse avvenuta, e il giudice di primo grado, con ordinanza del 20.11.2009, ha rigettato l'istanza con cui gli opponenti chiedevano che venisse ordinata alla medesima società opposta l'esibizione del certificato della Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, affermando trattarsi di documentazione direttamente accessibile alla parte ex art. 119 T.U.B., e che pertanto essa avrebbe dovuto acquisire in via stragiudiziale e produrre in giudizio.
Per quanto concerne, invece, il danno per l'abusivo mantenimento del contratto di conto corrente, oltre a ciò che si è detto in merito alla genericità dell'allegazione sul danno subito, per mera completezza espositiva è opportuno richiamare quanto già condivisibilmente argomentato da questa Corte di Appello nella motivazione di analoga pronuncia emessa a definizione di un giudizio tra le medesime parti (sent. n 1049/2024 del 30.11.2024, nel proc. n. 860/2021), della quale vengono qui trascritti, ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., gli stralci di motivazione rilevanti, con cui si è chiarito quanto segue:
“… gli appellanti affermano che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario per due diversi aspetti: 1) aver tenuto in essere il suddetto conto corrente fino al 2005 nonostante lo stesso non fosse più movimentato dall'ottobre 2001, e ciò al solo scopo di far incrementare l'esposizione debitoria (…)
Anzitutto, relativamente al primo profilo è necessario rammentare che la normativa principale che disciplina il contratto di conto corrente nel sistema normativo italiano è contenuta negli articoli 1823-1833 del Codice Civile e nel Testo Unico Bancario (T.U.B.), emanato con il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ebbene, il diritto del cliente (correntista) alla chiusura del conto corrente si rinviene nel codice civile all'art. 1855 e nel T.U.B. all'art. 120-bis. Entrambe le norme disciplinano il diritto di recesso nel caso di contratti a tempo indeterminato, stabilendone tempi e costi.
L'art. 1855 c.c., sulle operazioni bancarie in conto corrente, prevede il diritto di ciascuna parte di recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni;
ed analogamente, l'art. 120-bis T.U.B. riconosce al cliente il “diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza costi”.
Dunque, la facoltà, riconosciuta al cliente, di recedere dal rapporto di conto corrente consiste in un diritto potestativo il cui esercizio è riservato unicamente alla determinazione unilaterale del medesimo. Esso produce effetto nel momento in cui l'intermediario ne viene a conoscenza ed è del tutto ininfluente che il rapporto tra cliente e intermediario presenti un saldo debitore residuo nei confronti di quest'ultimo in quanto, come detto, si tratta di un diritto incondizionato all'estinzione volontaria del rapporto di conto corrente.
Stanti le superiori premesse, gli odierni appellanti nulla possono pretendere a titolo di risarcimento del danno poiché era onere dei correntisti procedere alla chiusura del conto esercitando il proprio diritto di recesso dal contratto di c/c.
Considerato che agli atti non vi è prova di tale formale richiesta da parte della (…), né di un eventuale rifiuto dell'intermediario bancario, non si ravvisa pertanto alcuna ipotesi di danno risarcibile da condotta illegittima.
Deve essere respinto il primo motivo d'appello incidentale della , relativo alla validità CP_1 della clausola sulla commissione di massimo scoperto.
Anche su questo aspetto, è opportune riportare lo stralcio di interesse della pronuncia sopra richiamata, con cui sono state espresse valutazioni pienamente utilizzabili anche in questo giudizio, stante l'assoluta identità delle questioni, non senza aver prima ricordato che il tenore della clausola nel contratto del 27/04/1992 è il seguente: COMM.NE TRIMESTRALE MASSIMO SCOPERTO: DEC. APERTURA ALIQUOTA 0,5000 %. (ALIQUOTA AGG.VA 0,1250 % SU SCONFIN. SE AUTORIZZATO)
Si legge nella citata pronuncia di questa Corte di Appello: Orbene, l'appellata si duole dell'erroneità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'applicazione della clausola di commissione di massimo scoperto, operando la ricostruzione del rapporto di c/c, espungendo le somme dovute a titolo di cms.
Ebbene, la commissione di “massimo scoperto”, secondo la definizione operata dalla Banca d'Italia, costituisce il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento. Sennonché, per prassi bancaria, essa è applicata non sulla parte di fido inutilizzata, bensì, al contrario, sul massimo importo utilizzato intra fido.
Secondo l'autorevole insegnamento del Giudice di legittimità le clausole di cms debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la cms vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n. gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c.. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Ciò in quanto, trattandosi di emolumento accessorio, quest'ultimo, deve comunque essere determinato e convenzionalmente pattuito tra le parti, sicché la sua indeterminatezza, che demanda al solo istituto di credito la fissazione unilaterale della misura da applicare e i criteri di applicazione, rende nulla la relativa clausola.
Tornando, sulla base di tali considerazioni, al rapporto per cui è causa, a rendere invalida e inefficace la relativa clausola è la circostanza della generica indicazione contenuta nelle condizioni di contratto, che risulta indeterminata e che pure in corso di esecuzione del rapporto (cfr. estratti conto prodotti) non risulta debitamente specificata.
Difatti, dall'esame del compendio probatorio in atti, ed in particolare dal contratto di apertura del conto corrente n. (…), prodotto agli atti del giudizio dall'appellata, si evince che l'unica indicazione in merito all'applicazione della clausola di cms sul rapporto di c/c è la seguente: “Comm.ne trimestrale massimo scoperto: Dec.
5.11.99 aliquota 0,5000% (aliquota agg.va 1,0000% su sconfinamento se autorizzato”.
Pertanto, anche alla luce delle superiori argomentazioni, si ritiene ampiamente condivisibile quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, il quale ha accertato che
“Sebbene il contratto indichi la percentuale della commissione di massimo scoperto trimestrale applicata dalla banca nella misura dello 0,50% con l'aliquota aggiuntiva dell'1% su sconfinamento se autorizzato, si rileva che non sono state determinate per iscritto e in maniera univoca le modalità di calcolo della stessa, pertanto nella ricostruzione del rapporto di conto corrente è stata esclusa la commissione di massimo scoperto applicata dalla banca per tutta la durata del rapporto.”
Come detto, la clausola di applicazione della cms deve essere infatti determinata o determinabile prevedendo specificamente il concreto meccanismo di funzionamento, la base di calcolo, la periodicità e l'aliquota applicata affinché non risulti affetta da nullità; nel caso di specie, come potuto appurare anche attraverso l'ausilio della consulenza contabile, tali indicazioni sono assenti o comunque incomplete, perciò, seppur nei termini anzidetti, non possono trovare accoglimento le censure mosse da (…).
Tali valutazioni sono condivisibili e pienamente utilizzabili anche ai fini della presente decisione, in cui la commissione di massimo scoperto è stata pattuita in termini sostanzialmente identici a quella che costituiva oggetto di quella sentenza.
E' infondato anche il secondo motivo di appello incidentale, con cui ci si duole perché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della deroga all'art. 754 c.c. espressamente pattuita dalle parti con l'art. 7 del contratto, ove si legge: “Tutte le obbligazioni del correntista verso la banca ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo”. Secondo l'appellante incidentale, tale clausola sarebbe da ritenere valida in virtù del disposto dell'art. 1295 c.c., secondo cui “salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”.
Il motivo è infondato per l'assorbente considerazione che la clausola invocata fa riferimento agli aventi causa del correntista, laddove, nella specie, il debito che è stato ripartito pro quota tra Pt_1 e era stato trasmesso a costoro dai loro genitori, che non erano coloro che avevano Parte_2 stipulato il contratto di conto corrente, avendo soltanto prestato fideiussione in favore di _3
e quindi erano parti in un contratto autonomo di garanzia personale cui non era
[...] automaticamente estensibile la deroga al principio di divisibilità della obbligazione tra gli eredi.
Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che – contrariamente a quanto assumono gli appellati incidentali – in atti risulti prodotto anche il contratto di fideiussione (allegato al fascicolo del procedimento monitorio), il quale, al punto 3), stabilisce che “Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.”.
A tale clausola non viene fatto alcun riferimento nell'atto di appello incidentale, che invoca soltanto quella – sia pure omogenea ma riferita ad altro soggetto, il correntista – riportata nel contratto di conto corrente.
Né varrebbe invocare la mera produzione in atti del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente la presenza di un documento nel fascicolo affinché esso possa essere utilizzato per lo scrutinio dei motivi di appello, quando – come in questo caso - nell'atto di impugnazione non viene neppure citato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare l'insegnamento delle SS.UU della Corte di cassazione, con cui è stato chiarito che La definitività dell'acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d'appello, perché possa poi influire altresì sull'attività logica del giudice dell'impugnazione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata e con l'effetto devolutivo dell'impugnazione di merito. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente “provato” dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo.
Sulla base di tali promesse, la Suprema Corte conclude enunciando il seguente principio: Combinando gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti prodotti e dei limiti devolutivi dell'impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c., restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisiti giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. 1, 29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. Sez. 1, 20 ottob re 2005, n. 20287; Cass. Sez. 1, 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. Sez. lav., 6 luglio 2004, n. 12351; Cass. Sez. 1, 29 maggio 2003, n. 8599; Cass. Sez. 3, 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. Sez. 2, 16 agosto 1990, n. 8304).
L'appello incidentale va quindi rigettato.
Ciò apre il campo all'esame del primo motivo di appello proposto da e con Pt_1 Parte_2 cui costoro assumono che il giudice non avrebbe dovuto condannarle al pagamento della somma corrispondente a 1/3 dell'intero saldo del consto corrente, pari a € 2.753,77, avendo acquisito ciascuna di esse una quota, pari a 2/9, dell'eredità della loro madre, , e una quota, sempre Parte_3 pari a 2/9, dell'eredità del loro padre, circostanze provate dalla produzione nel NA giudizio di primo grado dei documenti relativi alle due successioni e riconosciute dallo stesso Tribunale.
La società replica che le due appellanti avrebbero ricevuto la quota di 2/9 dal patrimonio della madre e quella di 1/9 dal patrimonio del padre.
A prescindere dalla esattezza del calcolo proposto dalla società, occorre rilevare che, in realtà, già nella comparsa di costituzione e intervento successiva alla riassunzione operata a seguito del decesso di , madre delle due odierne appellanti, costoro avevano dedotto quanto segue: Persona_2
-che eredi della defunta Sig. ra sono i IG.ri (coniuge Parte_3 NA superstite), ed i figli , e i quali hanno accettato l'eredità con beneficio di _3 Pt_1 Pt_2 inventario c/o la Cancelleria del Tribunale di Messina, Sez. Distaccata di Taormina in data 27.05.2009, n. 55/09 trascritta il 24.03.2014 ai nn. 6697/5199 Agenzia delle Entrate di Messina – Servzio trascrizioni immobiliari;
e denuncia di successione n.102 vol. 9990, reg. il 16.03.2016 e dichiarazione di successione sostitutiva n, 265, vol, 990 registrata a Taormina il 2.08.2016.
Nella stessa comparsa si asseriva che la quota pervenuta a ciascuna delle due donne era pari a 2/9 dell'eredità della defunta madre, misura che doveva ragionevolmente ricondursi alla disciplina della successione ab intestato, in presenza del coniuge, ancora vivente, e dei tre figli NA
, e ((art. 581 c.c., 3/9 al coniuge e 2/9 ciascuno ai tre figli), non risultando _3 Pt_1 Pt_2 che la defunta avesse fatto testamento.
Dopodiché, nella comparsa di costituzione e intervento successiva alla riassunzione effettuata a seguito del decesso di padre delle due odierne appellanti, costoro avevano NA dedotto quanto segue:
- Gli eredi dell'opponente sono i figli , e in NA Pt_1 _3 Parte_2 ragione di una quota di 2/9 ciascuna le signore e e di una quota di 5/9 Pt_1 Parte_2
Francesco giusta accettazione di eredità con beneficio di inventario con atto in notaio _3 Per_3 di Messina del giorno 8 giugno 2018, rep. n. 53339, raccolta n.16212, registrato il giorno 11.
[...]
6. 2018 al n. 4845 1T; e successivo verbale di passaggio agli atti tra vivi di testamento pubblico del 25 giugno 2018 in notaio di Capo d'Orlando rep. n.8545, raccolta n. 3197 registrato Persona_4 il 4.7.2018 al n. 1016 serie 1T.
Tali circostanze sono state documentate attraverso la produzione in giudizio dei relativi atti e, comunque, non sono state specificamente contestate né dalla società né dall'altro appellante,
Controparte_3
Ne consegue che, avendo e ottenuto la medesima quota di 2/9 prima Pt_1 Parte_2 dal patrimonio materno e dopo dal patrimonio del padre, esse non possono che rispondere nei limiti della quota di 2/9 sull'intero debito ereditario, essendo stata modificata la parità delle quote tra i tre fratelli dalla disposizione testamentaria con cui il padre ha inteso lasciare al figlio i 5/9, _3 nei limiti della quota disponibile.
Nei suddetti termini, l'appello va quindi accolto, con conseguente riduzione della somma capitale da costoro dovuta in misura pari a € 1.835,00, fermi restando gli accessori.
A quanto fin qui detto consegue l'infondatezza del motivo di appello riguardante la condanna al rimborso delle spese pronunciate dal giudice di primo grado, motivo formulato in termini sostanzialmente identici da tutti gli appellanti, e con il quale si chiede la condanna della società appellata al pagamento delle spese del primo grado. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato quanto segue:
- nel rapporto processuale tra e la la soccombenza del Controparte_3 Controparte_1 primo, in quanto conseguente al rigetto della domanda di risarcimento danni e alla conferma dell'intero saldo debitore, assume rilievo certamente preponderante rispetto al rigetto dell'appello incidentale, limitato, nei confronti dello stesso soltanto alla pretesa di computo Controparte_3 della commissione di massimo scoperto, per cui si stima congruo compensare soltanto per il 20% le spese di questo grado, restando a carico del il residuo 80%. Tali spese vengono liquidate, _3 nell'intero, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia (domanda risarcitoria fissata in € 50.000,00), con applicazione delle tariffe medie, in relazione al grado di complessità della causa;
- nel rapporto processuale tra e e la occorre tenere in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 considerazione che al totale rigetto della domanda risarcitoria, per un ammontare di € 50.000,00 e dei motivi attinenti alla asserita nullità dei tassi di interesse, si contrappongono il parziale accoglimento del motivo attinente alla condanna pro quota pronunciata in primo grado, con riduzione della somma da € 2.753,77 a € 1.835,00, e il rigetto di entrambi i motivi di appello incidentale con cui la società chiedeva il riconoscimento della commissione di massimo scoperto e la condanna di entrambe le appellanti al pagamento dell'intero saldo debitore, in via solidale. Si stima pertanto congruo compensare per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio (essendosi riformata la sentenza di primo grado e dovendo quindi procedersi a una valutazione complessiva dell'intera vicenda processuale), restando a carico delle appellanti principali, soccombenti in misura maggiore, i residui due terzi.
Per l'intero, tali spese vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, dovendo confermarsi la misura già fissata nella sentenza impugnata per il giudizio di primo grado e tenendo conto, per il presente giudizio di appello, dello scaglione corrispondente al valore della controversia (domanda risarcitoria fissata in € 50.000,00), con applicazione delle tariffe medie, in relazione al grado di complessità della causa.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
Ciò vale, però, solo per la società, il cui appello incidentale è stato interamente rigettato, non per in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_3
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da e e da Pt_2 Parte_1 Controparte_3 nonché sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza 1325/2022, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Messina in data 8 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. 90000857/2006 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e che nel resto Parte_1 Parte_2 rigetta, ridetermina la somma capitale per cui è stata pronunciata condanna in primo grado nei confronti di ciascuna di esse nella misura di € 1.835,00;
2) nel rapporto processuale tra e e la dichiara Parte_1 Parte_2 Controparte_1 compensate, per un terzo, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che sono liquidate, nell'intero, per il primo grado, nella misura già fissata nella sentenza impugnata, e per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase istruttoria e € 1.911,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo i residui due terzi a carico delle appellanti, in solido.
3) Rigetta l'appello proposto da Controparte_3
4) nel rapporto processuale tra e la dichiara compensate, Controparte_3 Controparte_1 per il 20%, le spese del giudizio di appello, che sono liquidate, nell'intero, in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase istruttoria e € 1.911,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, ponendo il residuo 80% a carico di Controparte_3
Da' atto che la società è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di CP_1 contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)