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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. NT Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 19/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 24/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6372 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lidia Manfredini e dall'avv.
NT AT, ed elettivamente in Scafati (SA), alla Via Dante Alighieri, n. 102.;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 21/07/2015 per Notar di Roma, dall'avv. Francesco Bove e Persona_1
con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della
Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e/o in subordine pensione oltre al riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 (opposizione ad CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 05/12/2024, esponeva Parte_1
che, versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile,
con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento e/o in subordine dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, avendo diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. n. 118/71, nonché dello status di portatore di handicap grave e, dunque, dei benefici di cui all'art. 3 comma 3, L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto l'accertamento delle CP_3
sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il
C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei summenzionati benefici.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente l'aggravamento delle sue condizioni di salute, come da certificati medici allegati.
2 Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con memoria depositata telematicamente il 02/04/2025 si costituiva in giudizio l il quale concludeva per l'infondatezza ed il rigetto nel merito del ricorso avverso, CP_1
il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio veniva, quindi, disposto il rinnovo della C.T.U. e conferito incarico ad un diverso Consulente per l'effettuazione di una nuova perizia volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
3. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 24/10/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta è in parte fondata e va accolta con specifico riguardo al riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con decorrenza dalla data della domanda.
La domanda non è, invece, fondata e va, pertanto, disattesa con riguardo al riconoscimento dell'invalidità civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%,
con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, nonché
3 con riguardo al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma
3, L. n. 104/92.
2. Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha concluso, con percorso logico chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante
– “disturbo schizofrenico inveterato (prevalentemente paranoideo) in terapia neurolettica
continuativa; -disturbo da tossicodipendenza inveterata multipla (eroina, metadone,
buprenorfina, cocaina, benzodiazrrpine); tossicomania cronica da buprenorfina acquisita
illegalmente oltre a quella somministrata dal centro” – è tale da rendere il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi degli artt. 2 e 12 della Legge n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda.
Ed, infatti, alla luce delle emergenze documentali e dell'accertamento personale condotto sul ricorrente in sede di seconda visita, si evince che le condizioni mediche del periziato erano già all'epoca della visita da parte dell' tali da determinare un grado di CP_1
invalidità pari al 100%.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che <Allo stato attuale, visitato per 3 volte il
ricorrente ed esaminata la copiosissima documentazione sanitaria acquisita, si ritiene
assolutamente non condivisibile il giudizio medicolegale e quello di cui al pregresso CP_1
ATP, in riferimento all'epoca della domanda e ininterrottamente a tutt'oggi. A nostro avviso
4 la motivazione principale della non condivisibilità delle pregresse valutazioni sta nella
mancata considerazione, da parte dell' e del primo CTU, di un'importantissima se CP_1
non prevalente comorbidità, vale a dire il complesso disturbo da abuso multiplo inveterato
di sostanze (in primo luogo oppiacei di ogni tipo, acquisiti legalmente e
illegalmente)…Orbene tali disturbi, per giunta in soggetto psicotico (in cui coesistono
sintomi floridi e sintomi di decadenza cognitiva della schizofrenia) e tanto più in soggetto
con disturbi comportamentali importanti, non sono compatibili con l'ammissione di una
effettiva anche minima capacità lavorativa>>.
Il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, che le condizioni cliniche del ricorrente erano tali da fondare il diritto al beneficio già dalla data della domanda amministrativa.
4. Per quanto concerne, invece, i benefici connessi con la condizione di invalido civile, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, nonché di portatore di handicap con la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92, secondo il parere del Consulente, nessuna delle patologie da cui è affetto il ricorrente comporta minorazioni tali per cui si rende necessaria la concessione dei benefici richiesti.
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte
qua accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza del solo beneficio dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
100%, indicata dal C.T.U. dalla data della domanda.
5. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire all'integrale compensazione delle stesse.
5 Vanno, invece, interamente ed in via definitiva, messe a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6372 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
contro l in persona del Parte_1 Controparte_1
Presidente e l.r.p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente invalido civile, con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda, revisione consigliata all'01/10/2027;
2) dichiara, all'opposto, insussistente il requisito sanitario per il riconoscimento della condizione di invalido civile con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, nonché dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3,
della L. n. 104/92;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
4) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_1
Salerno, 10.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. NT Cantillo
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