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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4655/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Franza, con domicilio eletto come da Parte_1
ricorso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30/9/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Chiamato a chiarimenti il C.T.U. già nominato in fase di A.T.P.O., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. E' da rilevare che i chiarimenti forniti dal C.T.U., da intendersi qui integralmente trascritti,
hanno evidenziato che parte ricorrente non presenta uno stato fisico tale da far accogliere la domanda.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., in virtù della dichiarazione in atti.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to S. Franza, con domicilio eletto come da Parte_1
ricorso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 30/9/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio l eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Chiamato a chiarimenti il C.T.U. già nominato in fase di A.T.P.O., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto. E' da rilevare che i chiarimenti forniti dal C.T.U., da intendersi qui integralmente trascritti,
hanno evidenziato che parte ricorrente non presenta uno stato fisico tale da far accogliere la domanda.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il giudizio conclusivo del CTU, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., in virtù della dichiarazione in atti.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' CP_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo