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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 701/2025 avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MONGELLI E MICHELE MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia al Viale Candelaro n. 28/L; ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
ALESSANDRO MONGELLI E MICHELE MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Candelaro n. 28/L;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06.03.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia CP_1 in data 25.05.2006 (atto n. 47, p. I, anno 2006), dichiarando l'intento di non volersi riconciliare. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] il Per_1
31.07.2006), maggiorenne non economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Persona_2
20.10.2008) e (nato a [...] il [...]); che è stata pronunciata la separazione dei Per_3 coniugi con decreto del Tribunale di Foggia n. 12760/2019 del 20.11.2019 (dep. il 22.11.2019), che ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi;
che è salumiere presso la ditta Parte_1
“Gesti Markets s.r.l.” e è operaia presso la ditta;
che, dal momento CP_1 Controparte_2 della separazione, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 16.04.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo e nella scrittura privata del 15.02.2025 allegata al ricorso e depositata nuovamente in data 07.04.2025; per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso congiunto.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 22.11.2019;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione anche dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia in data 25.05.2006 (atto n. 47, p. I, anno 2006);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 701/2025 avente ad oggetto “lo scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MONGELLI E MICHELE MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia al Viale Candelaro n. 28/L; ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
ALESSANDRO MONGELLI E MICHELE MONGELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Candelaro n. 28/L;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, il procuratore delle parti ha chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06.03.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia CP_1 in data 25.05.2006 (atto n. 47, p. I, anno 2006), dichiarando l'intento di non volersi riconciliare. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] il Per_1
31.07.2006), maggiorenne non economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Persona_2
20.10.2008) e (nato a [...] il [...]); che è stata pronunciata la separazione dei Per_3 coniugi con decreto del Tribunale di Foggia n. 12760/2019 del 20.11.2019 (dep. il 22.11.2019), che ha omologato le condizioni concordate tra i coniugi;
che è salumiere presso la ditta Parte_1
“Gesti Markets s.r.l.” e è operaia presso la ditta;
che, dal momento CP_1 Controparte_2 della separazione, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 16.04.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo e nella scrittura privata del 15.02.2025 allegata al ricorso e depositata nuovamente in data 07.04.2025; per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso congiunto.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 22.11.2019;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione tra le parti evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione anche dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia in data 25.05.2006 (atto n. 47, p. I, anno 2006);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4) nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
17.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli