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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 999/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 999/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 3332/2023 del Tribunale di Salerno, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
26.07.2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3311/2012 R.G.;
TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1 procura in allegato al presente atto, dagli Avvocati Teodoro De Divitiis e Immacolata Pucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Teodoro De Divitiis in Salerno, Via
Lungomare Trieste, numero civico 26;
-Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione P.IVA_1
e risposta, dall'Avv. Carmine Renzulli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San Leonardo, numero civico 52/G;
-Appellato
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 3332/2023 del Tribunale di Salerno, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
26.07.2023, nella causa in primo grado iscritta al nr. 3311/2012 R.G. (opposizione a precetto).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 5/10/2023, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 3332/2023 del
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26.07.2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012
R.G., con la quale così è stato deciso: “accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN844/2012) reso in data 21/02/2012 dal Tribunale di Salerno;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 27.452,06, oltre interessi come liquidate nel decreto opposto;
- condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 complessive €. 4.835,00, di cui €. 35,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA
e CNPAI come per legge;
-spese di CTU, come liquidate, a definitivo carico dell'opponente Parte_1
”.
[...]
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con ricorso depositato in data 02/02/2012, la società a chiesto al Controparte_1
Tribunale di Salerno di ingiungere a il pagamento della somma di euro Parte_1
28.854,92. A fondamento della domanda ha dedotto di aver concesso, in data 09/10/2006, un primo finanziamento per credito al consumo dell'importo complessivo di euro 1.757,13, mediante apertura di una linea di credito utilizzabile a mezzo carta revolving, con obbligo per la contraente di rimborsare l'importo mediante rate mensili.
Ha rappresentato, inoltre, di aver erogato, in data 16/09/2008, su richiesta della medesima un ulteriore finanziamento di tipo classico dell'importo di euro Parte_1
30.540,00, da restituire in 84 rate mensili da euro 590,70 ciascuna. Ha allegato che, in relazione a tale secondo contratto, la debitrice si è resa inadempiente, decadendo dal beneficio del termine, come intimato con raccomandata del 16/06/2011. Ha quindi pag. 2/18 quantificato il proprio credito in euro 1.153,05 per il contratto del 09/10/2006 e in euro
27.701,87 per quello del 16/09/2008, per un totale complessivo di euro 28.854,92.
Sulla base di tali allegazioni, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN
844/2012) in data 21/02/2012, notificato alla debitrice in data 20/03/2012.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, la nullità del procedimento monitorio, l'inidoneità della documentazione allegata dalla creditrice, nonché l'applicazione di tassi usurari con conseguente illegittima maggiorazione delle somme richieste. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita l'opposta con comparsa del 29/10/2012, Controparte_1 contestando integralmente l'atto di opposizione e insistendo nelle proprie domande. Ha confermato l'idoneità del saldaconto, l'autenticità della sottoscrizione apposta dall'opponente, e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto dal giudice istruttore, e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio grafologica e una CTU contabile. Espletate le consulenze e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza nr. 3332/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012
R.G., il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN 844/2012) emesso il 21/02/2012 dal Tribunale di Salerno. Ha condannato al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 27.452,06, oltre agli interessi come liquidati nel decreto opposto. Ha inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.835,00, di cui euro 35,00 per spese vive, oltre il 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge. Le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico di Parte_1
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare l'illegittimità della somma liquidata in favore della con la Controparte_1 sentenza impugnata;
3. in subordine, accertare e dichiarare che la ha applicato Controparte_1 spese e commissioni non dovute, oltre che anatocismo nel conteggio degli interessi;
4. in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna appellante;
5. con vittoria di spese diritti ed
pag. 3/18 onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Sulla violazione degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c. in ordine alla verificazione della sottoscrizione - L'appellante contesta la valutazione del primo giudice in merito all'attendibilità della consulenza grafologica disposta in primo grado, ritenendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente accolto le conclusioni del CTU circa l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento del 16/09/2008. Secondo l'appellante, la perizia sarebbe stata effettuata su copia fotostatica dell'atto e non sull'originale, in violazione delle norme sul procedimento di verificazione previste dall'art. 216 c.p.c.. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8161/2023; n. 35167/2021) secondo cui solo l'originale consente una valutazione tecnica affidabile (tratto pressorio, caratteristiche dell'inchiostro, qualità della carta, ecc.). Evidenzia che, nonostante il tempestivo disconoscimento della firma in udienza
(22/11/2012), la parte interessata non ha mai prodotto in giudizio il documento in originale, né ha giustificato l'eventuale perdita. Pertanto, l'appellante sostiene che il documento oggetto di verificazione non sarebbe utilizzabile ai fini della prova della sottoscrizione, e che la sentenza andrebbe riformata per avere erroneamente attribuito valore probatorio a un accertamento tecnico svolto su un supporto inidoneo.
2. Sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla valutazione delle deduzioni in materia di usura - L'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere probatorio circa il superamento del tasso soglia.
A suo avviso, la pronuncia non avrebbe correttamente applicato il principio sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19597/2020), secondo cui il giudice, nei contratti con il consumatore, deve autonomamente applicare i decreti ministeriali rilevanti per il periodo, trattandosi di norme giuridiche soggette al principio "iura novit curia".
L'appellante afferma di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, documentazione idonea a ricostruire il TAEG effettivamente praticato, comprendente estratti conto, prospetti riepilogativi e indicazione dei tassi di riferimento, con allegazione dei fatti rilevanti per la verifica dell'usurarietà. Pertanto, il giudice avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova e avrebbe dovuto verificare autonomamente il superamento del tasso soglia sulla base degli elementi forniti.
pag. 4/18
3. Sull'omessa considerazione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del
TAEG - L'appellante contesta il rigetto da parte del Tribunale della doglianza relativa all'inclusione delle spese per polizze assicurative nel calcolo del tasso effettivo globale.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dato rilievo esclusivo alla dicitura contrattuale
“facoltativa”, senza verificare la reale funzione della polizza all'interno dell'operazione economica. Evidenzia che le polizze erano stipulate contestualmente ai due finanziamenti, con medesima data, premio riscosso direttamente da copertura sull'intero CP_1 importo e designazione a favore dell'ente erogatore. In forza di tali elementi, l'appellante sostiene che la polizza avrebbe avuto carattere obbligatorio, risultando collegata geneticamente e funzionalmente alla concessione del credito. Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato (Cass. civ. n. 8806/2017), in tali casi, i relativi costi avrebbero dovuto essere inclusi nel computo del TAEG ai fini della verifica dell'usura.
Pertanto, anche sotto tale profilo, gli esiti della CTU contabile non sarebbero attendibili, in quanto basati su presupposti incompleti, e la sentenza meriterebbe riforma.
4. Sulla erroneità della condanna alle spese di lite e delle consulenze tecniche d'ufficio
- L'appellante contesta la statuizione con cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e delle CTU, sostenendo che, qualora venissero accolte le sue doglianze, le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte.
In particolare, afferma che la mancata produzione dell'originale del contratto avrebbe impedito una valida verificazione della firma e che l'elaborato grafologico non avrebbe potuto assumere alcun valore probatorio, con conseguente inutilità anche della consulenza stessa. Alla luce del fondamento delle doglianze articolate, la sentenza dovrebbe essere riformata anche sul punto, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle tecniche.
5. Sulla richiesta istruttoria non accolta nel primo grado - Infine, l'appellante reitera la richiesta di prova testimoniale già articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.,
e non ammessa nel primo grado. Insiste affinché la Corte d'Appello disponga l'ammissione della prova testimoniale, rilevante per dimostrare l'effettiva natura obbligatoria delle polizze assicurative, la consapevolezza della stipulazione da parte della cliente, e gli elementi fattuali relativi alle modalità di conclusione dei contratti di finanziamento.
Tale richiesta istruttoria, secondo l'appellante, sarebbe indispensabile per accertare i fatti pag. 5/18 decisivi ai fini della controversia, anche alla luce del principio di acquisizione processuale e della necessità di compiuta istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato
[...]
istando come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, 1) nel merito, sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte nelle difese di parte appellata, rigettare
l'appello proposto dalla Sig.ra con conseguente rigetto di tutte le domande da questa Parte_1 formulate e, per l'effetto, confermare, integralmente e in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n. 3332/2023, resa in primo grado dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice monocratico (GOP) Avv.
CO VE Ruggiero;
2) condannare, infine, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente grado di appello del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge in sentenza immediatamente esecutiva”.
Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato.
1. Eccezioni in ordine al primo motivo di gravame – Sulla verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. - L'appellato eccepisce che il motivo sarebbe infondato, poiché l'appellante avrebbe disconosciuto non il contratto di finanziamento, ma una dichiarazione accessoria datata 16/09/2008, relativa alla compensazione di parte del finanziamento con l'estinzione anticipata di un precedente prestito. Sottolinea che i contratti di finanziamento veri e propri (tre in totale) sono stati prodotti in originale, sottoscritti dalla mai disconosciuti, anzi espressamente riconosciuti. La procedura di verificazione Parte_1 grafologica avrebbe, dunque, riguardato solo la dichiarazione disconosciuta, prodotta in copia con attestazione di conformità, e ritenuta ammissibile dal giudice, che ha rimesso al
CTU la valutazione tecnica della sua utilizzabilità. Osserva che il CTU, pur rilevando i limiti derivanti dall'analisi su copia, ha ritenuto l'accertamento comunque possibile, e ha concluso con certezza per l'autografia della firma. Inoltre, l'appellante non avrebbe sollevato alcuna contestazione durante le operazioni peritali, ma solo in sede di conclusionale, il che renderebbe la censura tardiva e pretestuosa. Rammenta, infine, che la stessa appellante ha beneficiato della rinegoziazione dei prestiti e non ha mai contestato, prima del giudizio, la trattenuta in compensazione, da cui si potrebbe ragionevolmente presumere la sua consapevolezza dell'operazione e l'autenticità della firma apposta.
2. Eccezioni in ordine al secondo motivo di gravame – Sull'usura e la natura obbligatoria delle polizze assicurative - L'appellato contesta che la sentenza abbia violato pag. 6/18 l'art. 2697 c.c., e ritiene che il motivo sarebbe inammissibile e infondato, richiamando in particolare le conclusioni della CTU contabile, recepite dal Tribunale. Secondo quanto riferisce, il CTU ha accertato: la non usurarietà dei tassi praticati nei contratti del 09.10.2006
e del 26.03.2008; per il contratto del 16.09.2008, l'eventuale superamento del tasso soglia si verificherebbe solo includendo le spese della polizza assicurativa, la cui obbligatorietà tuttavia non risulterebbe dimostrata. Il consulente, pur rimettendosi al giudice, ha osservato che non vi è prova dei presupposti richiesti per ritenere la polizza obbligatoria. La sentenza ha ritenuto le polizze chiaramente facoltative, come espressamente indicato nei contratti, con onere a carico dell'appellante di dimostrare il contrario, onere rimasto del tutto inevaso. Quanto all'onere della produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia, l'appellato ribadisce che la giurisprudenza considera tale produzione necessaria, trattandosi di atti amministrativi per i quali non opera il principio “iura novit curia”. Richiama anche il principio secondo cui, in tema di interessi moratori, il debitore deve fornire puntuale prova di tutti i parametri rilevanti per dimostrarne l'usurarietà.
3. Eccezioni in ordine al terzo motivo – Sulle spese processuali e delle CTU -
L'appellato sostiene che la condanna alle spese e alle CTU sarebbe conforme al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., attesa l'infondatezza delle domande proposte dall'opponente. Rileva che entrambe le consulenze (grafologica e contabile) sono state disposte per effetto delle doglianze infondate dell'appellante, e che le risultanze istruttorie hanno confermato le ragioni della odierna convenuta. Insiste, pertanto, per la conferma della statuizione sulle spese.
4. Eccezioni sulla richiesta istruttoria - L'appellato eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale reiterata in appello, rilevando che la stessa, non ammessa in primo grado, non sarebbe stata riproposta, né all'udienza di precisazione delle conclusioni, né nella comparsa conclusionale, con conseguente decadenza processuale. Aggiunge che la prova orale non avrebbe comunque alcuna attinenza con le questioni oggetto del gravame, le quali richiederebbero una dimostrazione documentale e non testimoniale.
5. Osservazioni conclusive e adesione all'importo ricalcolato in sentenza - L'appellato dichiara di aderire alla rideterminazione del credito operata dal Tribunale secondo l'ipotesi A della CTU contabile, pari ad € 27.452,06, rinunciando ad ogni appello incidentale, pur avendo già eccepito in primo grado che tale quantificazione derivasse da errori di calcolo. Sottolinea,
pag. 7/18 infine, che tale importo è stato correttamente liquidato in sentenza, unitamente agli interessi e alle spese, e chiede che la sentenza impugnata venga integralmente confermata.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 14.12.2023, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 25.01.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento n. cronol. 272/2024 del 01/02/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa al 28/03/2024, per trattazione orale. Con provvedimento n. cronol. 700/2024 del
28/03/2024, il Collegio, ad esito della discussione di causa e della richiesta delle Parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 ottobre. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Presidente del 28.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 03.10.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 10.10.2024, il
Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
27/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.05.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 05.06.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 19.06.2025, il
Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 04.11.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 27.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante censura la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3332/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012 R.G., nella parte in cui il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN 844/2012) emesso il 21/02/2012 dal medesimo pag. 8/18 Tribunale, condannando comunque l'opponente, al pagamento, in Parte_1 favore della della somma di euro 27.452,06, oltre agli Controparte_1 interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto. Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante le spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.835,00 (di cui euro 35,00 per spese vive, oltre 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge), nonché le spese di CTU, poste integralmente a carico dell'opponente.
L' impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sulla violazione degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c. in ordine alla verificazione della sottoscrizione - L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale attribuito valore probatorio alla consulenza grafologica espletata nel giudizio di primo grado, nonostante essa fosse stata svolta su copia fotostatica del documento datato 16/09/2008, e non sull'originale. Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe determinato una violazione delle regole di verificazione previste dagli artt. 216 e 217 c.p.c., in quanto la perizia non sarebbe stata idonea ad accertare con certezza l'autenticità della sottoscrizione, risultando inutilizzabile ai fini probatori.
Tuttavia, tale censura non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che l'art. 216 c.p.c. non impone in via assoluta che l'accertamento peritale venga eseguito esclusivamente sull'originale materiale del documento, bensì prescrive che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, si proceda alla verificazione con modalità tecniche idonee a stabilire la riferibilità della firma al soggetto che l'ha disconosciuta. La norma, infatti, non contempla espressamente l'inutilizzabilità della copia in assenza dell'originale, ma prevede che il giudice possa disporre la verificazione anche in presenza di contestazioni, rimettendo al consulente tecnico la valutazione della possibilità concreta di effettuare l'accertamento sulla base del materiale disponibile. In tal senso, giurisprudenza consolidata ha chiarito che il giudice, anche in presenza di una copia fotostatica del documento, può ritenere ammissibile e utilizzabile la consulenza grafica, qualora il CTU — con metodo scientifico rigoroso e motivazione puntuale — ritenga comunque possibile un giudizio certo e attendibile sull'autografia della firma. Nella specie, risulta che il documento oggetto di disconoscimento non fosse un contratto di finanziamento, bensì una dichiarazione accessoria con cui la autorizzava la Parte_1
pag. 9/18 compensazione di una parte del finanziamento per estinguere un prestito precedente. Il documento è stato prodotto in copia dichiarata conforme all'originale e, a seguito del disconoscimento avvenuto in udienza il 22/11/2012, il Tribunale ha disposto CTU grafologica con ordinanza del 13/02/2017, rimettendo al perito ogni valutazione in ordine alla fattibilità dell'indagine sulla base della copia. Il CTU designato ha ritenuto possibile l'analisi tecnica anche su fotocopia, ha motivato in modo esaustivo la compatibilità metodologica dell'esame con la natura del supporto, ed è pervenuto alla conclusione netta che la firma oggetto di verifica è certamente autografa, ossia riconducibile alla opponente.
L'appellante, peraltro, non ha mai formulato osservazioni né sollevato contestazioni in sede di operazioni peritali, limitandosi a proporre la doglianza solo in sede di comparsa conclusionale, con evidente tardività ed in contrasto con il principio di lealtà processuale. In aggiunta, si deve rilevare che la sottoscrizione della parte sulla dichiarazione del 16/09/2008, oggetto di disconoscimento, non riguarda un documento destinato a provare l'esistenza o il contenuto del contratto di finanziamento, già dimostrati attraverso altri documenti sottoscritti in originale e mai contestati dalla stessa appellante. Ciò esclude ogni incidenza invalidante della doglianza sulla validità complessiva del rapporto negoziale. Sotto altro profilo, si osserva che la mancata produzione dell'originale da parte della convenuta non risulta idonea, di per sé, a rendere inutilizzabile la copia ai fini dell'accertamento giudiziale, ove il giudice disponga mezzi istruttori — come nel caso di specie — che consentano comunque la verificazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica all'originale non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Va, infine, sottolineato che la ricostruzione degli eventi e delle erogazioni in favore dell'appellante
è stata confermata dai conteggi CTU, e non è stata mai oggetto di specifica contestazione sostanziale da parte della stessa. La deduzione in merito all'inidoneità tecnica della consulenza si rivela, pertanto, strumentale e priva di incidenza decisiva.
In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, risultando la consulenza grafologica esperita in primo grado tecnicamente attendibile, processualmente legittima e probatoriamente efficace, anche se condotta su copia fotostatica del documento, correttamente valutata dal primo giudice.
pag. 10/18
2. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine al superamento del tasso soglia, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19597/2020, in quanto avrebbe dovuto procedere autonomamente all'individuazione e applicazione dei decreti ministeriali rilevanti, in forza del principio iura novit curia. Deduce, inoltre, di aver comunque fornito idonea documentazione per la verifica dell'usurarietà.
Il motivo non è fondato, e deve essere rigettato.
Occorre, preliminarmente, richiamare il corretto assetto del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di usura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. È principio consolidato che colui che deduce l'usurarietà degli interessi abbia l'onere di allegare e provare puntualmente tutti gli elementi costitutivi della violazione, ed, in particolare: il tipo di operazione economica;
le condizioni economiche applicate in concreto;
il tasso effettivo globale (TEG/TAEG); il periodo di riferimento;
il tasso soglia applicabile;
l'eventuale qualità di consumatore. Tale principio è stato ribadito anche in epoca recente con specifico riferimento agli interessi moratori, nonché in numerosi arresti in materia bancaria e finanziaria. Nel caso di specie, il Tribunale non ha affatto negato in astratto l'operatività del principio iura novit curia, ma ha correttamente rilevato che l'allegazione della violazione dei tassi soglia era priva del necessario supporto tecnico-contabile idoneo a dimostrare il superamento in concreto dei limiti legali. In particolare, l'appellante non ha fornito un'elaborazione tecnica completa e coerente che consentisse di correlare i tassi praticati ai tassi soglia vigenti nei singoli periodi. In ogni caso, la questione della usurarietà è stata specificamente oggetto di accertamento tecnico d'ufficio, con CTU contabile che ha analiticamente esaminato tutti e tre i rapporti di finanziamento oggetto di causa, individuando per ciascuno: il tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento;
il TAEG effettivamente praticato;
l'eventuale incidenza delle spese assicurative. Dalla relazione del CTU – pienamente recepita dal primo giudice – risulta che: per il contratto revolving del 09.10.2006, il TAEG (19,42%) era inferiore al tasso soglia (25,11%); per il contratto del 26.03.2008, il
TAEG, anche includendo le spese assicurative, risultava comunque inferiore al tasso soglia del periodo;
per il contratto del 16.09.2008, il superamento del tasso soglia si sarebbe potuto pag. 11/18 configurare solo includendo le spese assicurative, ma esclusivamente ove ne fosse stata dimostrata la natura obbligatoria, circostanza che – come rilevato dal Tribunale, e condiviso da Questa Corte – non è stata provata dall'appellante. Ne discende che la verifica del superamento del tasso soglia è stata effettivamente compiuta, non già sulla base di mere allegazioni difensive, ma attraverso un accertamento tecnico contabile completo e oggettivo, che ha escluso l'usurarietà delle operazioni. Quanto alla dedotta violazione del principio iura novit curia, va osservato che, anche a voler ammettere che i decreti ministeriali sui tassi soglia costituiscano norme giuridiche conoscibili d'ufficio, ciò non esonera la parte che deduce l'usura dall'onere di fornire una base fattuale e tecnica idonea a dimostrarne il superamento in concreto. Il principio, infatti, opera sul piano della conoscenza della norma, non su quello della dimostrazione del fatto, e va evidenziato che l'opponente, odierna appellante, ha tralasciato di circostanziare la dedotta violazione dei tassi soglia, omettendo di operare un conteggio del Taeg e di indicare i tassi soglia di comparazione del periodo, e ciò in violazione dei principi in tema di onere probatorio sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
19597/2020. Nel caso in esame, peraltro, la questione dei tassi soglia è stata comunque ricostruita direttamente dal CTU, con richiamo ai decreti ministeriali applicabili ai singoli periodi, sicché nessun pregiudizio difensivo può dirsi arrecato all'appellante dalla prospettata mancata applicazione officiosa dei decreti. Quanto agli estratti conto e ai prospetti riepilogativi di cui parte appellante deduce l'avvenuta produzione, si osserva che la CTU ha già preso in esame le condizioni economiche effettivamente applicate, calcolando i TAEG e confrontandoli con i tassi soglia vigenti. Le risultanze tecniche non sono state oggetto di specifica contestazione e non emergono, dagli atti, elementi istruttori idonei a superare le conclusioni peritali, né allegazioni tecniche alternative che dimostrino, con rigore scientifico, il dedotto superamento dei tassi soglia. A tale riguardo, il consulente tecnico d'ufficio, nelle conclusioni della propria relazione — che appaiono del tutto condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico e immuni da vizi tecnici — ha affermato che «riteniamo di poter in coscienza affermare che, a nostro avviso, la firma contestata oggetto d'indagine è certamente autografa, cioè apposta proprio dall'apparente firmataria ». Non sussistono elementi per discostarsi da Parte_1 tali conclusioni, atteso che l'attività peritale è stata condotta nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, con utilizzo di documenti comparativi in originale e di sicura provenienza, e con acquisizione del saggio grafico da parte della interessata. La relazione pag. 12/18 peritale si caratterizza per un'analisi approfondita degli aspetti tecnici rilevanti, articolata in modo dettagliato e supportata da idonee motivazioni. Il CTU ha rilevato la presenza di evidenti e significative analogie tra la grafia autografa di e la firma Parte_1 contestata, sia sotto il profilo della fisionomia grafica, che dello stile e del ductus, tenendo conto di elementi quali forma, inclinazione, altezza, proporzioni e orientamento nello spazio.
Ha inoltre evidenziato la presenza di tratti distintivi personali (i c.d. “idiotismi grafici”), comuni alle due grafie, elementi riconosciuti in ambito grafologico quali indicatori di identità.
È stato altresì valutato il profilo del tratto pressorio, unitamente ad altri aspetti qualitativi del gesto grafico (quali tratti iniziali e finali, eventuali tremori, elementi di spontaneità o artificiosità del tratto), senza che siano emerse caratteristiche riconducibili ad una falsificazione. Va inoltre ricordato che, nell'ambito del processo civile, il principio applicabile
è quello del “più probabile che non”, inteso quale criterio di elevata probabilità logica e scientifica, e non già quello della certezza assoluta od “oltre ogni ragionevole dubbio”, proprio del processo penale. Infine, si rileva che il consulente d'ufficio ha fornito puntuale riscontro alle osservazioni sollevate da parte opponente, replicando in modo esauriente e tecnicamente motivato a ciascuna delle censure formulate. Alla luce di quanto esposto, le risultanze peritali sono da ritenersi attendibili e congruamente acquisite al compendio istruttorio. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., ponendo a carico dell'appellante l'onere della prova della dedotta usurarietà, e ritenendo tale onere non assolto sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare di natura tecnica.
In conclusione, anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e correttamente escluso, sulla base dell'elaborato peritale contabile, il superamento dei tassi soglia usura.
3. Sull'omessa considerazione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del
TAEG - Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, dei costi relativi alle polizze assicurative sottoscritte in occasione della stipula dei contratti di finanziamento. Secondo l'appellante, le polizze sarebbero state in realtà obbligatorie e non meramente facoltative, come invece indicato nel testo contrattuale;
ciò in ragione della contestualità della stipula, della copertura sull'intero importo erogato, della designazione della banca quale beneficiaria e del fatto che pag. 13/18 il premio assicurativo è stato riscosso direttamente dalla Tali Controparte_1 circostanze, ad avviso dell'appellante, ne dimostrerebbero la natura funzionalmente e geneticamente collegata alla concessione del credito, rendendo quindi necessaria l'inclusione del relativo costo nel TAEG, secondo il principio affermato da Cass. civ., sez. I, n.
8806/2017.
Tuttavia, la doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, come puntualmente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, la natura facoltativa delle polizze è chiaramente indicata nei moduli contrattuali, con clausole espresse che ne escludono l'obbligatorietà. In secondo luogo, la CTU contabile ha preso in esame entrambi gli scenari, cioè, sia l'ipotesi in cui il costo della polizza fosse incluso nel calcolo del TAEG, sia quella in cui ne fosse escluso. Come si legge nelle conclusioni peritali, solo in uno dei tre contratti (il finanziamento n. 20122090765913 del 16.09.2008) l'inclusione del costo assicurativo avrebbe comportato un superamento del tasso soglia (16,88% a fronte di soglia 15,57%). Tuttavia, il CTU ha chiaramente osservato che non sussistevano, nel caso di specie, gli elementi necessari a qualificare la polizza come obbligatoria, e tale posizione è stata pienamente recepita dal primo giudice, il quale ha rilevato che l'onere di provare il carattere obbligatorio della polizza – in deroga al contenuto esplicito del contratto – incombeva sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e che tale onere è rimasto del tutto insoddisfatto nel corso del giudizio di primo grado. Né l'appellante ha dedotto in questa sede elementi istruttori ulteriori, idonei a superare il tenore letterale degli atti contrattuali: gli elementi addotti, infatti, non appaiono idonei a dimostrare, con sufficiente certezza, il carattere necessario o imposto della sottoscrizione assicurativa ai fini dell'ottenimento del finanziamento. Si tratta infatti di circostanze standard, spesso ricorrenti nei contratti di credito al consumo, che non integrano di per sé una prova dell'obbligatorietà della polizza.
In particolare: – la contemporaneità tra contratto di prestito e contratto assicurativo è prassi diffusa, ma non implica necessariamente coazione negoziale;
– la riscossione del premio da parte del finanziatore è compatibile con accordi di intermediazione o distribuzione e non costituisce, di per sé, indice di obbligatorietà; – la designazione dell'ente erogatore quale beneficiario della polizza è elemento tipico della funzione di garanzia del credito, ma non equivale a una condizione imposta per la concessione del finanziamento. Né l'appellante ha allegato o provato — anche in via presuntiva o mediante prova per testi (non ritualmente pag. 14/18 reiterata in questo grado) — che, in assenza di adesione alla copertura assicurativa, il contratto non sarebbe stato concluso, o che le condizioni economiche sarebbero state differenti. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di prova della obbligatorietà della polizza, i relativi costi non potessero essere computati ai fini del calcolo del TAEG, e che dunque non si fosse verificata alcuna ipotesi di usurarietà ai sensi della L.
n. 108/1996. In definitiva, le allegazioni dell'appellante si fondano su deduzioni generiche e su circostanze prive di rilievo probatorio univoco, inidonee a sovvertire le risultanze peritali e le valutazioni del giudice di primo grado, che appaiono corrette e meritevoli di conferma.
La censura va quindi respinta.
4. Sulla erroneità della condanna alle spese di lite e delle consulenze tecniche d'ufficio
- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di CTU grafologica e contabile. Sostiene che, ove fossero accolte le proprie doglianze circa l'inutilizzabilità dell'elaborato grafologico – in quanto redatto su copia anziché su originale – e circa la mancata dimostrazione del credito azionato, detta condanna risulterebbe erronea, dovendo le spese essere integralmente poste a carico della parte opposta.
La censura si rivela infondata.
Va preliminarmente osservato che il criterio che governa la ripartizione delle spese processuali è quello della soccombenza, secondo quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., e che solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni può il giudice disporre la compensazione parziale o totale delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito in misura inferiore (da € 28.854,92 a € 27.452,06), ma ha ritenuto fondate le ragioni sostanziali della creditrice, confermando in via prevalente la legittimità del credito azionato e rigettando le principali eccezioni formulate dalla opponente, oggi appellante. Tale esito giustifica la condanna alle spese disposta in primo grado, atteso che il creditore ha comunque ottenuto una pronuncia sostanzialmente favorevole, sia in ordine all'esistenza del credito che alla sua esigibilità. Né può ritenersi, come sostenuto da parte appellante, che la CTU grafologica sia risultata “inutile”: al contrario, essa ha costituito mezzo decisivo per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione del 16.09.2008, funzionale alla ricostruzione del saldo del finanziamento e pag. 15/18 all'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea. Va, inoltre, rilevato che la CTU
è stata regolarmente disposta dal giudice istruttore, nel pieno contraddittorio tra le parti, e il relativo elaborato è stato espressamente valutato nella motivazione della sentenza di primo grado. Le contestazioni mosse da parte appellante sono state formulate solo in sede di comparsa conclusionale, senza che risultino sollevate opposizioni tempestive in corso di causa né specifiche istanze istruttorie sulla inutilizzabilità del documento. In tal senso, non risulta alcuna anomalia procedurale che possa giustificare una diversa regolamentazione delle spese tecniche. In assenza, dunque, di una riforma della decisione sulle questioni di merito che comporti un'inversione dell'esito sostanziale della controversia, la statuizione sulle spese va integralmente confermata.
5. Sulla richiesta istruttoria non accolta nel primo grado - Parte appellante ha reiterato, nell'atto di appello, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, già formulata nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e disattesa dal giudice istruttore.
L'istanza non merita accoglimento.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcuna indicazione concreta e puntuale circa le circostanze che dovrebbero formare oggetto della prova orale, né ha chiarito in che misura i fatti da accertare non siano già stati valutati attraverso l'istruttoria documentale e le CTU regolarmente espletate. Inoltre, risulta che la prova per testi sia stata ritualmente richiesta nella fase iniziale del giudizio di primo grado, ma non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi processuale. Peraltro, la prova testimoniale, per come genericamente prospettata, appare inidonea a contrastare le risultanze oggettive emerse dalla documentazione prodotta in atti e dalle perizie tecniche eseguite, che hanno già ricostruito in maniera dettagliata sia la struttura dei contratti di finanziamento sia la natura accessoria delle polizze assicurative. Ne consegue il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, non ravvisandosi i presupposti per una rinnovazione parziale o integrale della fase istruttoria nel presente grado di giudizio.
Le eccezioni formulate da parte appellata — pur rilevanti sul piano difensivo — risultano assorbite dal rigetto integrale dei motivi di gravame, avendo la Corte già ritenuto infondate, nel merito, le censure articolate dall'appellante. In conclusione, l'appello va rigettato.
pag. 16/18 In ordine alla liquidazione delle spese di lite, occorre preliminarmente individuare il valore effettivo della controversia, al fine di stabilire lo scaglione tariffario applicabile ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55/2014. L'appellante ha indicato, nell'atto di gravame, un valore di causa pari ad euro 27.452,06. Le spese sono liquidate in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore della parte appellata, vittoriosa, si applicano i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei seguenti elementi: – la causa va collocata nello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, essendo l'importo iscritto a ruolo pari ad € 27.452,06, come dichiarato dallo stesso appellante e risultante dagli atti processuali;
– la controversia ha richiesto la trattazione della fase introduttiva, istruttoria e decisoria, comprensiva della discussione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3332/2023, Parte_1 ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, in conseguenza del rigetto integrale dell'appello, sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 17/18 pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 999/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 999/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 3332/2023 del Tribunale di Salerno, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
26.07.2023, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 3311/2012 R.G.;
TRA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta Parte_1 procura in allegato al presente atto, dagli Avvocati Teodoro De Divitiis e Immacolata Pucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Teodoro De Divitiis in Salerno, Via
Lungomare Trieste, numero civico 26;
-Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione P.IVA_1
e risposta, dall'Avv. Carmine Renzulli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Salerno, alla Galleria Mediterraneo, Via San Leonardo, numero civico 52/G;
-Appellato
*********
1 avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 3332/2023 del Tribunale di Salerno, Seconda
Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
26.07.2023, nella causa in primo grado iscritta al nr. 3311/2012 R.G. (opposizione a precetto).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado, ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 5/10/2023, l'Appellante ha proposto appello avverso la sentenza nr. 3332/2023 del
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, pubblicata il 18.07.2023, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26.07.2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012
R.G., con la quale così è stato deciso: “accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN844/2012) reso in data 21/02/2012 dal Tribunale di Salerno;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 27.452,06, oltre interessi come liquidate nel decreto opposto;
- condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1 complessive €. 4.835,00, di cui €. 35,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA
e CNPAI come per legge;
-spese di CTU, come liquidate, a definitivo carico dell'opponente Parte_1
”.
[...]
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con ricorso depositato in data 02/02/2012, la società a chiesto al Controparte_1
Tribunale di Salerno di ingiungere a il pagamento della somma di euro Parte_1
28.854,92. A fondamento della domanda ha dedotto di aver concesso, in data 09/10/2006, un primo finanziamento per credito al consumo dell'importo complessivo di euro 1.757,13, mediante apertura di una linea di credito utilizzabile a mezzo carta revolving, con obbligo per la contraente di rimborsare l'importo mediante rate mensili.
Ha rappresentato, inoltre, di aver erogato, in data 16/09/2008, su richiesta della medesima un ulteriore finanziamento di tipo classico dell'importo di euro Parte_1
30.540,00, da restituire in 84 rate mensili da euro 590,70 ciascuna. Ha allegato che, in relazione a tale secondo contratto, la debitrice si è resa inadempiente, decadendo dal beneficio del termine, come intimato con raccomandata del 16/06/2011. Ha quindi pag. 2/18 quantificato il proprio credito in euro 1.153,05 per il contratto del 09/10/2006 e in euro
27.701,87 per quello del 16/09/2008, per un totale complessivo di euro 28.854,92.
Sulla base di tali allegazioni, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN
844/2012) in data 21/02/2012, notificato alla debitrice in data 20/03/2012.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'assenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito, la nullità del procedimento monitorio, l'inidoneità della documentazione allegata dalla creditrice, nonché l'applicazione di tassi usurari con conseguente illegittima maggiorazione delle somme richieste. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita l'opposta con comparsa del 29/10/2012, Controparte_1 contestando integralmente l'atto di opposizione e insistendo nelle proprie domande. Ha confermato l'idoneità del saldaconto, l'autenticità della sottoscrizione apposta dall'opponente, e ha concluso per il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto opposto dal giudice istruttore, e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio grafologica e una CTU contabile. Espletate le consulenze e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza nr. 3332/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012
R.G., il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN 844/2012) emesso il 21/02/2012 dal Tribunale di Salerno. Ha condannato al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 27.452,06, oltre agli interessi come liquidati nel decreto opposto. Ha inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.835,00, di cui euro 35,00 per spese vive, oltre il 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge. Le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico di Parte_1
Con la proposizione del gravame, l'odierno appellante censura suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio quanto segue: “accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, 2. accertare e dichiarare l'illegittimità della somma liquidata in favore della con la Controparte_1 sentenza impugnata;
3. in subordine, accertare e dichiarare che la ha applicato Controparte_1 spese e commissioni non dovute, oltre che anatocismo nel conteggio degli interessi;
4. in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna appellante;
5. con vittoria di spese diritti ed
pag. 3/18 onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Le ragioni del gravame sono articolate come di seguito.
1. Sulla violazione degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c. in ordine alla verificazione della sottoscrizione - L'appellante contesta la valutazione del primo giudice in merito all'attendibilità della consulenza grafologica disposta in primo grado, ritenendo che il
Tribunale avrebbe erroneamente accolto le conclusioni del CTU circa l'autenticità della firma apposta sul contratto di finanziamento del 16/09/2008. Secondo l'appellante, la perizia sarebbe stata effettuata su copia fotostatica dell'atto e non sull'originale, in violazione delle norme sul procedimento di verificazione previste dall'art. 216 c.p.c.. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 8161/2023; n. 35167/2021) secondo cui solo l'originale consente una valutazione tecnica affidabile (tratto pressorio, caratteristiche dell'inchiostro, qualità della carta, ecc.). Evidenzia che, nonostante il tempestivo disconoscimento della firma in udienza
(22/11/2012), la parte interessata non ha mai prodotto in giudizio il documento in originale, né ha giustificato l'eventuale perdita. Pertanto, l'appellante sostiene che il documento oggetto di verificazione non sarebbe utilizzabile ai fini della prova della sottoscrizione, e che la sentenza andrebbe riformata per avere erroneamente attribuito valore probatorio a un accertamento tecnico svolto su un supporto inidoneo.
2. Sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e sulla valutazione delle deduzioni in materia di usura - L'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che non fosse stato assolto l'onere probatorio circa il superamento del tasso soglia.
A suo avviso, la pronuncia non avrebbe correttamente applicato il principio sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19597/2020), secondo cui il giudice, nei contratti con il consumatore, deve autonomamente applicare i decreti ministeriali rilevanti per il periodo, trattandosi di norme giuridiche soggette al principio "iura novit curia".
L'appellante afferma di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, documentazione idonea a ricostruire il TAEG effettivamente praticato, comprendente estratti conto, prospetti riepilogativi e indicazione dei tassi di riferimento, con allegazione dei fatti rilevanti per la verifica dell'usurarietà. Pertanto, il giudice avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova e avrebbe dovuto verificare autonomamente il superamento del tasso soglia sulla base degli elementi forniti.
pag. 4/18
3. Sull'omessa considerazione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del
TAEG - L'appellante contesta il rigetto da parte del Tribunale della doglianza relativa all'inclusione delle spese per polizze assicurative nel calcolo del tasso effettivo globale.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dato rilievo esclusivo alla dicitura contrattuale
“facoltativa”, senza verificare la reale funzione della polizza all'interno dell'operazione economica. Evidenzia che le polizze erano stipulate contestualmente ai due finanziamenti, con medesima data, premio riscosso direttamente da copertura sull'intero CP_1 importo e designazione a favore dell'ente erogatore. In forza di tali elementi, l'appellante sostiene che la polizza avrebbe avuto carattere obbligatorio, risultando collegata geneticamente e funzionalmente alla concessione del credito. Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato (Cass. civ. n. 8806/2017), in tali casi, i relativi costi avrebbero dovuto essere inclusi nel computo del TAEG ai fini della verifica dell'usura.
Pertanto, anche sotto tale profilo, gli esiti della CTU contabile non sarebbero attendibili, in quanto basati su presupposti incompleti, e la sentenza meriterebbe riforma.
4. Sulla erroneità della condanna alle spese di lite e delle consulenze tecniche d'ufficio
- L'appellante contesta la statuizione con cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e delle CTU, sostenendo che, qualora venissero accolte le sue doglianze, le spese processuali avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte.
In particolare, afferma che la mancata produzione dell'originale del contratto avrebbe impedito una valida verificazione della firma e che l'elaborato grafologico non avrebbe potuto assumere alcun valore probatorio, con conseguente inutilità anche della consulenza stessa. Alla luce del fondamento delle doglianze articolate, la sentenza dovrebbe essere riformata anche sul punto, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle tecniche.
5. Sulla richiesta istruttoria non accolta nel primo grado - Infine, l'appellante reitera la richiesta di prova testimoniale già articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.,
e non ammessa nel primo grado. Insiste affinché la Corte d'Appello disponga l'ammissione della prova testimoniale, rilevante per dimostrare l'effettiva natura obbligatoria delle polizze assicurative, la consapevolezza della stipulazione da parte della cliente, e gli elementi fattuali relativi alle modalità di conclusione dei contratti di finanziamento.
Tale richiesta istruttoria, secondo l'appellante, sarebbe indispensabile per accertare i fatti pag. 5/18 decisivi ai fini della controversia, anche alla luce del principio di acquisizione processuale e della necessità di compiuta istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l'appellato
[...]
istando come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, 1) nel merito, sulla scorta di tutte le argomentazioni esposte nelle difese di parte appellata, rigettare
l'appello proposto dalla Sig.ra con conseguente rigetto di tutte le domande da questa Parte_1 formulate e, per l'effetto, confermare, integralmente e in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n. 3332/2023, resa in primo grado dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Giudice monocratico (GOP) Avv.
CO VE Ruggiero;
2) condannare, infine, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente grado di appello del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge in sentenza immediatamente esecutiva”.
Di seguito, si riportano i motivi, le eccezioni e le difese proposte dall'Appellato.
1. Eccezioni in ordine al primo motivo di gravame – Sulla verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. - L'appellato eccepisce che il motivo sarebbe infondato, poiché l'appellante avrebbe disconosciuto non il contratto di finanziamento, ma una dichiarazione accessoria datata 16/09/2008, relativa alla compensazione di parte del finanziamento con l'estinzione anticipata di un precedente prestito. Sottolinea che i contratti di finanziamento veri e propri (tre in totale) sono stati prodotti in originale, sottoscritti dalla mai disconosciuti, anzi espressamente riconosciuti. La procedura di verificazione Parte_1 grafologica avrebbe, dunque, riguardato solo la dichiarazione disconosciuta, prodotta in copia con attestazione di conformità, e ritenuta ammissibile dal giudice, che ha rimesso al
CTU la valutazione tecnica della sua utilizzabilità. Osserva che il CTU, pur rilevando i limiti derivanti dall'analisi su copia, ha ritenuto l'accertamento comunque possibile, e ha concluso con certezza per l'autografia della firma. Inoltre, l'appellante non avrebbe sollevato alcuna contestazione durante le operazioni peritali, ma solo in sede di conclusionale, il che renderebbe la censura tardiva e pretestuosa. Rammenta, infine, che la stessa appellante ha beneficiato della rinegoziazione dei prestiti e non ha mai contestato, prima del giudizio, la trattenuta in compensazione, da cui si potrebbe ragionevolmente presumere la sua consapevolezza dell'operazione e l'autenticità della firma apposta.
2. Eccezioni in ordine al secondo motivo di gravame – Sull'usura e la natura obbligatoria delle polizze assicurative - L'appellato contesta che la sentenza abbia violato pag. 6/18 l'art. 2697 c.c., e ritiene che il motivo sarebbe inammissibile e infondato, richiamando in particolare le conclusioni della CTU contabile, recepite dal Tribunale. Secondo quanto riferisce, il CTU ha accertato: la non usurarietà dei tassi praticati nei contratti del 09.10.2006
e del 26.03.2008; per il contratto del 16.09.2008, l'eventuale superamento del tasso soglia si verificherebbe solo includendo le spese della polizza assicurativa, la cui obbligatorietà tuttavia non risulterebbe dimostrata. Il consulente, pur rimettendosi al giudice, ha osservato che non vi è prova dei presupposti richiesti per ritenere la polizza obbligatoria. La sentenza ha ritenuto le polizze chiaramente facoltative, come espressamente indicato nei contratti, con onere a carico dell'appellante di dimostrare il contrario, onere rimasto del tutto inevaso. Quanto all'onere della produzione dei decreti ministeriali sui tassi soglia, l'appellato ribadisce che la giurisprudenza considera tale produzione necessaria, trattandosi di atti amministrativi per i quali non opera il principio “iura novit curia”. Richiama anche il principio secondo cui, in tema di interessi moratori, il debitore deve fornire puntuale prova di tutti i parametri rilevanti per dimostrarne l'usurarietà.
3. Eccezioni in ordine al terzo motivo – Sulle spese processuali e delle CTU -
L'appellato sostiene che la condanna alle spese e alle CTU sarebbe conforme al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., attesa l'infondatezza delle domande proposte dall'opponente. Rileva che entrambe le consulenze (grafologica e contabile) sono state disposte per effetto delle doglianze infondate dell'appellante, e che le risultanze istruttorie hanno confermato le ragioni della odierna convenuta. Insiste, pertanto, per la conferma della statuizione sulle spese.
4. Eccezioni sulla richiesta istruttoria - L'appellato eccepisce l'inammissibilità della prova testimoniale reiterata in appello, rilevando che la stessa, non ammessa in primo grado, non sarebbe stata riproposta, né all'udienza di precisazione delle conclusioni, né nella comparsa conclusionale, con conseguente decadenza processuale. Aggiunge che la prova orale non avrebbe comunque alcuna attinenza con le questioni oggetto del gravame, le quali richiederebbero una dimostrazione documentale e non testimoniale.
5. Osservazioni conclusive e adesione all'importo ricalcolato in sentenza - L'appellato dichiara di aderire alla rideterminazione del credito operata dal Tribunale secondo l'ipotesi A della CTU contabile, pari ad € 27.452,06, rinunciando ad ogni appello incidentale, pur avendo già eccepito in primo grado che tale quantificazione derivasse da errori di calcolo. Sottolinea,
pag. 7/18 infine, che tale importo è stato correttamente liquidato in sentenza, unitamente agli interessi e alle spese, e chiede che la sentenza impugnata venga integralmente confermata.
In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere
Istruttore del 14.12.2023, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 25.01.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento n. cronol. 272/2024 del 01/02/2024, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa al 28/03/2024, per trattazione orale. Con provvedimento n. cronol. 700/2024 del
28/03/2024, il Collegio, ad esito della discussione di causa e della richiesta delle Parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 ottobre. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Presidente del 28.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 03.10.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 10.10.2024, il
Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
27/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell'8.05.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 05.06.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 19.06.2025, il
Consigliere Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
13.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 04.11.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 27.11.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, l'Appellante censura la sentenza del Tribunale di Salerno n.
3332/2023, che ha definito la causa iscritta al n. 3311/2012 R.G., nella parte in cui il giudice di primo grado ha parzialmente accolto l'opposizione proposta e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 436/2012 (RGN 844/2012) emesso il 21/02/2012 dal medesimo pag. 8/18 Tribunale, condannando comunque l'opponente, al pagamento, in Parte_1 favore della della somma di euro 27.452,06, oltre agli Controparte_1 interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto. Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante le spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.835,00 (di cui euro 35,00 per spese vive, oltre 15% per spese generali, IVA e CNPAI come per legge), nonché le spese di CTU, poste integralmente a carico dell'opponente.
L' impugnazione proposta non risulta meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
1. Sulla violazione degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c. in ordine alla verificazione della sottoscrizione - L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale attribuito valore probatorio alla consulenza grafologica espletata nel giudizio di primo grado, nonostante essa fosse stata svolta su copia fotostatica del documento datato 16/09/2008, e non sull'originale. Secondo l'appellante, tale circostanza avrebbe determinato una violazione delle regole di verificazione previste dagli artt. 216 e 217 c.p.c., in quanto la perizia non sarebbe stata idonea ad accertare con certezza l'autenticità della sottoscrizione, risultando inutilizzabile ai fini probatori.
Tuttavia, tale censura non può essere accolta.
Va preliminarmente osservato che l'art. 216 c.p.c. non impone in via assoluta che l'accertamento peritale venga eseguito esclusivamente sull'originale materiale del documento, bensì prescrive che, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, si proceda alla verificazione con modalità tecniche idonee a stabilire la riferibilità della firma al soggetto che l'ha disconosciuta. La norma, infatti, non contempla espressamente l'inutilizzabilità della copia in assenza dell'originale, ma prevede che il giudice possa disporre la verificazione anche in presenza di contestazioni, rimettendo al consulente tecnico la valutazione della possibilità concreta di effettuare l'accertamento sulla base del materiale disponibile. In tal senso, giurisprudenza consolidata ha chiarito che il giudice, anche in presenza di una copia fotostatica del documento, può ritenere ammissibile e utilizzabile la consulenza grafica, qualora il CTU — con metodo scientifico rigoroso e motivazione puntuale — ritenga comunque possibile un giudizio certo e attendibile sull'autografia della firma. Nella specie, risulta che il documento oggetto di disconoscimento non fosse un contratto di finanziamento, bensì una dichiarazione accessoria con cui la autorizzava la Parte_1
pag. 9/18 compensazione di una parte del finanziamento per estinguere un prestito precedente. Il documento è stato prodotto in copia dichiarata conforme all'originale e, a seguito del disconoscimento avvenuto in udienza il 22/11/2012, il Tribunale ha disposto CTU grafologica con ordinanza del 13/02/2017, rimettendo al perito ogni valutazione in ordine alla fattibilità dell'indagine sulla base della copia. Il CTU designato ha ritenuto possibile l'analisi tecnica anche su fotocopia, ha motivato in modo esaustivo la compatibilità metodologica dell'esame con la natura del supporto, ed è pervenuto alla conclusione netta che la firma oggetto di verifica è certamente autografa, ossia riconducibile alla opponente.
L'appellante, peraltro, non ha mai formulato osservazioni né sollevato contestazioni in sede di operazioni peritali, limitandosi a proporre la doglianza solo in sede di comparsa conclusionale, con evidente tardività ed in contrasto con il principio di lealtà processuale. In aggiunta, si deve rilevare che la sottoscrizione della parte sulla dichiarazione del 16/09/2008, oggetto di disconoscimento, non riguarda un documento destinato a provare l'esistenza o il contenuto del contratto di finanziamento, già dimostrati attraverso altri documenti sottoscritti in originale e mai contestati dalla stessa appellante. Ciò esclude ogni incidenza invalidante della doglianza sulla validità complessiva del rapporto negoziale. Sotto altro profilo, si osserva che la mancata produzione dell'originale da parte della convenuta non risulta idonea, di per sé, a rendere inutilizzabile la copia ai fini dell'accertamento giudiziale, ove il giudice disponga mezzi istruttori — come nel caso di specie — che consentano comunque la verificazione. Come chiarito dalla giurisprudenza, il disconoscimento di conformità di una copia fotostatica all'originale non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Va, infine, sottolineato che la ricostruzione degli eventi e delle erogazioni in favore dell'appellante
è stata confermata dai conteggi CTU, e non è stata mai oggetto di specifica contestazione sostanziale da parte della stessa. La deduzione in merito all'inidoneità tecnica della consulenza si rivela, pertanto, strumentale e priva di incidenza decisiva.
In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, risultando la consulenza grafologica esperita in primo grado tecnicamente attendibile, processualmente legittima e probatoriamente efficace, anche se condotta su copia fotostatica del documento, correttamente valutata dal primo giudice.
pag. 10/18
2. Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.- Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere della prova in ordine al superamento del tasso soglia, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19597/2020, in quanto avrebbe dovuto procedere autonomamente all'individuazione e applicazione dei decreti ministeriali rilevanti, in forza del principio iura novit curia. Deduce, inoltre, di aver comunque fornito idonea documentazione per la verifica dell'usurarietà.
Il motivo non è fondato, e deve essere rigettato.
Occorre, preliminarmente, richiamare il corretto assetto del riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in materia di usura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. È principio consolidato che colui che deduce l'usurarietà degli interessi abbia l'onere di allegare e provare puntualmente tutti gli elementi costitutivi della violazione, ed, in particolare: il tipo di operazione economica;
le condizioni economiche applicate in concreto;
il tasso effettivo globale (TEG/TAEG); il periodo di riferimento;
il tasso soglia applicabile;
l'eventuale qualità di consumatore. Tale principio è stato ribadito anche in epoca recente con specifico riferimento agli interessi moratori, nonché in numerosi arresti in materia bancaria e finanziaria. Nel caso di specie, il Tribunale non ha affatto negato in astratto l'operatività del principio iura novit curia, ma ha correttamente rilevato che l'allegazione della violazione dei tassi soglia era priva del necessario supporto tecnico-contabile idoneo a dimostrare il superamento in concreto dei limiti legali. In particolare, l'appellante non ha fornito un'elaborazione tecnica completa e coerente che consentisse di correlare i tassi praticati ai tassi soglia vigenti nei singoli periodi. In ogni caso, la questione della usurarietà è stata specificamente oggetto di accertamento tecnico d'ufficio, con CTU contabile che ha analiticamente esaminato tutti e tre i rapporti di finanziamento oggetto di causa, individuando per ciascuno: il tasso soglia applicabile nel periodo di riferimento;
il TAEG effettivamente praticato;
l'eventuale incidenza delle spese assicurative. Dalla relazione del CTU – pienamente recepita dal primo giudice – risulta che: per il contratto revolving del 09.10.2006, il TAEG (19,42%) era inferiore al tasso soglia (25,11%); per il contratto del 26.03.2008, il
TAEG, anche includendo le spese assicurative, risultava comunque inferiore al tasso soglia del periodo;
per il contratto del 16.09.2008, il superamento del tasso soglia si sarebbe potuto pag. 11/18 configurare solo includendo le spese assicurative, ma esclusivamente ove ne fosse stata dimostrata la natura obbligatoria, circostanza che – come rilevato dal Tribunale, e condiviso da Questa Corte – non è stata provata dall'appellante. Ne discende che la verifica del superamento del tasso soglia è stata effettivamente compiuta, non già sulla base di mere allegazioni difensive, ma attraverso un accertamento tecnico contabile completo e oggettivo, che ha escluso l'usurarietà delle operazioni. Quanto alla dedotta violazione del principio iura novit curia, va osservato che, anche a voler ammettere che i decreti ministeriali sui tassi soglia costituiscano norme giuridiche conoscibili d'ufficio, ciò non esonera la parte che deduce l'usura dall'onere di fornire una base fattuale e tecnica idonea a dimostrarne il superamento in concreto. Il principio, infatti, opera sul piano della conoscenza della norma, non su quello della dimostrazione del fatto, e va evidenziato che l'opponente, odierna appellante, ha tralasciato di circostanziare la dedotta violazione dei tassi soglia, omettendo di operare un conteggio del Taeg e di indicare i tassi soglia di comparazione del periodo, e ciò in violazione dei principi in tema di onere probatorio sanciti dalla Cassazione a Sezioni Unite n.
19597/2020. Nel caso in esame, peraltro, la questione dei tassi soglia è stata comunque ricostruita direttamente dal CTU, con richiamo ai decreti ministeriali applicabili ai singoli periodi, sicché nessun pregiudizio difensivo può dirsi arrecato all'appellante dalla prospettata mancata applicazione officiosa dei decreti. Quanto agli estratti conto e ai prospetti riepilogativi di cui parte appellante deduce l'avvenuta produzione, si osserva che la CTU ha già preso in esame le condizioni economiche effettivamente applicate, calcolando i TAEG e confrontandoli con i tassi soglia vigenti. Le risultanze tecniche non sono state oggetto di specifica contestazione e non emergono, dagli atti, elementi istruttori idonei a superare le conclusioni peritali, né allegazioni tecniche alternative che dimostrino, con rigore scientifico, il dedotto superamento dei tassi soglia. A tale riguardo, il consulente tecnico d'ufficio, nelle conclusioni della propria relazione — che appaiono del tutto condivisibili, in quanto coerenti sotto il profilo logico e immuni da vizi tecnici — ha affermato che «riteniamo di poter in coscienza affermare che, a nostro avviso, la firma contestata oggetto d'indagine è certamente autografa, cioè apposta proprio dall'apparente firmataria ». Non sussistono elementi per discostarsi da Parte_1 tali conclusioni, atteso che l'attività peritale è stata condotta nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, con utilizzo di documenti comparativi in originale e di sicura provenienza, e con acquisizione del saggio grafico da parte della interessata. La relazione pag. 12/18 peritale si caratterizza per un'analisi approfondita degli aspetti tecnici rilevanti, articolata in modo dettagliato e supportata da idonee motivazioni. Il CTU ha rilevato la presenza di evidenti e significative analogie tra la grafia autografa di e la firma Parte_1 contestata, sia sotto il profilo della fisionomia grafica, che dello stile e del ductus, tenendo conto di elementi quali forma, inclinazione, altezza, proporzioni e orientamento nello spazio.
Ha inoltre evidenziato la presenza di tratti distintivi personali (i c.d. “idiotismi grafici”), comuni alle due grafie, elementi riconosciuti in ambito grafologico quali indicatori di identità.
È stato altresì valutato il profilo del tratto pressorio, unitamente ad altri aspetti qualitativi del gesto grafico (quali tratti iniziali e finali, eventuali tremori, elementi di spontaneità o artificiosità del tratto), senza che siano emerse caratteristiche riconducibili ad una falsificazione. Va inoltre ricordato che, nell'ambito del processo civile, il principio applicabile
è quello del “più probabile che non”, inteso quale criterio di elevata probabilità logica e scientifica, e non già quello della certezza assoluta od “oltre ogni ragionevole dubbio”, proprio del processo penale. Infine, si rileva che il consulente d'ufficio ha fornito puntuale riscontro alle osservazioni sollevate da parte opponente, replicando in modo esauriente e tecnicamente motivato a ciascuna delle censure formulate. Alla luce di quanto esposto, le risultanze peritali sono da ritenersi attendibili e congruamente acquisite al compendio istruttorio. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., ponendo a carico dell'appellante l'onere della prova della dedotta usurarietà, e ritenendo tale onere non assolto sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare di natura tecnica.
In conclusione, anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato, avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e correttamente escluso, sulla base dell'elaborato peritale contabile, il superamento dei tassi soglia usura.
3. Sull'omessa considerazione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del
TAEG - Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, dei costi relativi alle polizze assicurative sottoscritte in occasione della stipula dei contratti di finanziamento. Secondo l'appellante, le polizze sarebbero state in realtà obbligatorie e non meramente facoltative, come invece indicato nel testo contrattuale;
ciò in ragione della contestualità della stipula, della copertura sull'intero importo erogato, della designazione della banca quale beneficiaria e del fatto che pag. 13/18 il premio assicurativo è stato riscosso direttamente dalla Tali Controparte_1 circostanze, ad avviso dell'appellante, ne dimostrerebbero la natura funzionalmente e geneticamente collegata alla concessione del credito, rendendo quindi necessaria l'inclusione del relativo costo nel TAEG, secondo il principio affermato da Cass. civ., sez. I, n.
8806/2017.
Tuttavia, la doglianza non merita accoglimento.
In primo luogo, come puntualmente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, la natura facoltativa delle polizze è chiaramente indicata nei moduli contrattuali, con clausole espresse che ne escludono l'obbligatorietà. In secondo luogo, la CTU contabile ha preso in esame entrambi gli scenari, cioè, sia l'ipotesi in cui il costo della polizza fosse incluso nel calcolo del TAEG, sia quella in cui ne fosse escluso. Come si legge nelle conclusioni peritali, solo in uno dei tre contratti (il finanziamento n. 20122090765913 del 16.09.2008) l'inclusione del costo assicurativo avrebbe comportato un superamento del tasso soglia (16,88% a fronte di soglia 15,57%). Tuttavia, il CTU ha chiaramente osservato che non sussistevano, nel caso di specie, gli elementi necessari a qualificare la polizza come obbligatoria, e tale posizione è stata pienamente recepita dal primo giudice, il quale ha rilevato che l'onere di provare il carattere obbligatorio della polizza – in deroga al contenuto esplicito del contratto – incombeva sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e che tale onere è rimasto del tutto insoddisfatto nel corso del giudizio di primo grado. Né l'appellante ha dedotto in questa sede elementi istruttori ulteriori, idonei a superare il tenore letterale degli atti contrattuali: gli elementi addotti, infatti, non appaiono idonei a dimostrare, con sufficiente certezza, il carattere necessario o imposto della sottoscrizione assicurativa ai fini dell'ottenimento del finanziamento. Si tratta infatti di circostanze standard, spesso ricorrenti nei contratti di credito al consumo, che non integrano di per sé una prova dell'obbligatorietà della polizza.
In particolare: – la contemporaneità tra contratto di prestito e contratto assicurativo è prassi diffusa, ma non implica necessariamente coazione negoziale;
– la riscossione del premio da parte del finanziatore è compatibile con accordi di intermediazione o distribuzione e non costituisce, di per sé, indice di obbligatorietà; – la designazione dell'ente erogatore quale beneficiario della polizza è elemento tipico della funzione di garanzia del credito, ma non equivale a una condizione imposta per la concessione del finanziamento. Né l'appellante ha allegato o provato — anche in via presuntiva o mediante prova per testi (non ritualmente pag. 14/18 reiterata in questo grado) — che, in assenza di adesione alla copertura assicurativa, il contratto non sarebbe stato concluso, o che le condizioni economiche sarebbero state differenti. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di prova della obbligatorietà della polizza, i relativi costi non potessero essere computati ai fini del calcolo del TAEG, e che dunque non si fosse verificata alcuna ipotesi di usurarietà ai sensi della L.
n. 108/1996. In definitiva, le allegazioni dell'appellante si fondano su deduzioni generiche e su circostanze prive di rilievo probatorio univoco, inidonee a sovvertire le risultanze peritali e le valutazioni del giudice di primo grado, che appaiono corrette e meritevoli di conferma.
La censura va quindi respinta.
4. Sulla erroneità della condanna alle spese di lite e delle consulenze tecniche d'ufficio
- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di CTU grafologica e contabile. Sostiene che, ove fossero accolte le proprie doglianze circa l'inutilizzabilità dell'elaborato grafologico – in quanto redatto su copia anziché su originale – e circa la mancata dimostrazione del credito azionato, detta condanna risulterebbe erronea, dovendo le spese essere integralmente poste a carico della parte opposta.
La censura si rivela infondata.
Va preliminarmente osservato che il criterio che governa la ripartizione delle spese processuali è quello della soccombenza, secondo quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., e che solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni può il giudice disporre la compensazione parziale o totale delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito in misura inferiore (da € 28.854,92 a € 27.452,06), ma ha ritenuto fondate le ragioni sostanziali della creditrice, confermando in via prevalente la legittimità del credito azionato e rigettando le principali eccezioni formulate dalla opponente, oggi appellante. Tale esito giustifica la condanna alle spese disposta in primo grado, atteso che il creditore ha comunque ottenuto una pronuncia sostanzialmente favorevole, sia in ordine all'esistenza del credito che alla sua esigibilità. Né può ritenersi, come sostenuto da parte appellante, che la CTU grafologica sia risultata “inutile”: al contrario, essa ha costituito mezzo decisivo per l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione del 16.09.2008, funzionale alla ricostruzione del saldo del finanziamento e pag. 15/18 all'accoglimento – seppur parziale – della domanda attorea. Va, inoltre, rilevato che la CTU
è stata regolarmente disposta dal giudice istruttore, nel pieno contraddittorio tra le parti, e il relativo elaborato è stato espressamente valutato nella motivazione della sentenza di primo grado. Le contestazioni mosse da parte appellante sono state formulate solo in sede di comparsa conclusionale, senza che risultino sollevate opposizioni tempestive in corso di causa né specifiche istanze istruttorie sulla inutilizzabilità del documento. In tal senso, non risulta alcuna anomalia procedurale che possa giustificare una diversa regolamentazione delle spese tecniche. In assenza, dunque, di una riforma della decisione sulle questioni di merito che comporti un'inversione dell'esito sostanziale della controversia, la statuizione sulle spese va integralmente confermata.
5. Sulla richiesta istruttoria non accolta nel primo grado - Parte appellante ha reiterato, nell'atto di appello, la richiesta di ammissione della prova testimoniale, già formulata nel giudizio di primo grado con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e disattesa dal giudice istruttore.
L'istanza non merita accoglimento.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcuna indicazione concreta e puntuale circa le circostanze che dovrebbero formare oggetto della prova orale, né ha chiarito in che misura i fatti da accertare non siano già stati valutati attraverso l'istruttoria documentale e le CTU regolarmente espletate. Inoltre, risulta che la prova per testi sia stata ritualmente richiesta nella fase iniziale del giudizio di primo grado, ma non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi processuale. Peraltro, la prova testimoniale, per come genericamente prospettata, appare inidonea a contrastare le risultanze oggettive emerse dalla documentazione prodotta in atti e dalle perizie tecniche eseguite, che hanno già ricostruito in maniera dettagliata sia la struttura dei contratti di finanziamento sia la natura accessoria delle polizze assicurative. Ne consegue il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, non ravvisandosi i presupposti per una rinnovazione parziale o integrale della fase istruttoria nel presente grado di giudizio.
Le eccezioni formulate da parte appellata — pur rilevanti sul piano difensivo — risultano assorbite dal rigetto integrale dei motivi di gravame, avendo la Corte già ritenuto infondate, nel merito, le censure articolate dall'appellante. In conclusione, l'appello va rigettato.
pag. 16/18 In ordine alla liquidazione delle spese di lite, occorre preliminarmente individuare il valore effettivo della controversia, al fine di stabilire lo scaglione tariffario applicabile ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55/2014. L'appellante ha indicato, nell'atto di gravame, un valore di causa pari ad euro 27.452,06. Le spese sono liquidate in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Ai fini della liquidazione delle spese legali in favore della parte appellata, vittoriosa, si applicano i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei seguenti elementi: – la causa va collocata nello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, essendo l'importo iscritto a ruolo pari ad € 27.452,06, come dichiarato dallo stesso appellante e risultante dagli atti processuali;
– la controversia ha richiesto la trattazione della fase introduttiva, istruttoria e decisoria, comprensiva della discussione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3332/2023, Parte_1 ogni diversa domanda o eccezione reietta ed assorbita:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, in conseguenza del rigetto integrale dell'appello, sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/20023) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9 /12 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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