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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 797/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti,
e
, nata a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a spese Parte_2 dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. CARRASSI FILOMENA LOREDANA
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 29/2024, pubblicata il 27/03/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 461/2024), formulavano domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni. Con decreto organizzativo del 03.03.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.06.2025, con facoltà di non comparire avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Le parti dichiaravano concordemente, con note in sostituzione di udienza del 30.05.2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per cui è procedimento, dal quale è nato il figlio , attualmente coniugato ed Pt_2 economicamente autosufficiente. Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti in Bari (BA) il 28/02/1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 214, Parte II, Serie A, Anno 1980); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 13/02/2025, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15/07/2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Ruolo Generale V.G. N. 797/2025
TRA
, nato a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti,
e
, nata a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a spese Parte_2 dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. CARRASSI FILOMENA LOREDANA
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
* * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025, i ricorrenti (coniugi separati consensualmente, giusta sentenza n. 29/2024, pubblicata il 27/03/2024, nell'ambito del procedimento separativo, rubricato al n. R.G. 461/2024), formulavano domanda per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, determinandone le condizioni relativamente alle residue questioni. Con decreto organizzativo del 03.03.2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.06.2025, con facoltà di non comparire avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione di udienza. Le parti dichiaravano concordemente, con note in sostituzione di udienza del 30.05.2025, di non volersi riconciliare e richiedevano, quindi, che il procedimento venisse riservato in decisione. Nella medesima sede, i ricorrenti insistevano per la omologazione delle condizioni di divorzio, come dalle stesse concordate e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, nel caso in esame, ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione come lo stesso è desumibile dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata ininterrotta della separazione, ormai dichiarata in modo irrevocabile (v. sopra), da oltre 6 mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti, davanti al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione personale;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e il fallimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per cui è procedimento, dal quale è nato il figlio , attualmente coniugato ed Pt_2 economicamente autosufficiente. Le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, avendo, peraltro, i coniugi reciprocamente dichiarato di aver definito tra loro qualsiasi altro precedente rapporto economico. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi anzidetti in Bari (BA) il 28/02/1980, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto N. 214, Parte II, Serie A, Anno 1980); DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA efficaci tutte le condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 13/02/2025, che qui si hanno per integralmente riprodotte e trascritte;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15/07/2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato