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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4796/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gozzo Massimo, elettivamente domiciliato in Siracusa al Viale Scala Greca n.
181/F
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. Camilleri Vittorio, elettivamente domiciliato in via Giacomo Leopardi N.
63 in Catania
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso Controparte_1 [...]
decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultimo è stato ingiunto il Parte_1
pagamento della somma di Euro 19.650,66 portata dalla fattura
089085024010168A del 16.04.2019, a titolo di consumi elettrici non saldati.
ha opposto il decreto contestando la fattura oggetto di Parte_1
ingiunzione per inesistenza del credito in quanto la fattura era stata calcolata sulla base di consumi solo “stimati” e non coincidenti con i consumi reali e pertanto la ricostruzione dei consumi, da parte del distributore, era affetta da assoluta incertezza ed indeterminatezza, rilevando altresì che, anche nel caso in cui avesse fruito dell'energia elettrica erogata sul punto presa a lui intestato, i consumi reali erano di gran lunga inferiori a quelli erroneamente e presuntivamente fatturati.
Si è costituita in giudizio la contestando in fatto Controparte_1
e diritto le avverse pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto ed esponendo che in data 06.02.2019 il distributore di energia elettrica aveva accertato, in contraddittorio con il e con Parte_1
l'assistenza dei carabinieri, un allaccio diretto alla rete elettrica tramite due cavi di
6 millimetri quadrati;
che alle operazioni di verifica aveva presenziato personalmente , individuato quale utilizzatore di fatto della Parte_1
fornitura di energia elettrica per cui è causa e, senza nulla eccepire o contestare, aveva sottoscritto in ogni sua pagina il verbale di verifica prendendo così atto di tutto quanto era stato accertato a suo carico dal distributore;
che la data di inizio del prelievo irregolare era stata individuata dal distributore nel maggio 2012, ed era stata determinata sulla base della cessazione della fornitura precedentemente intestata allo stesso;
che la ricostruzione dei consumi era stata Parte_1
limitata al periodo dal 06/02/2014 al 05/02/2019, con applicazione della pagina 2 di 7 prescrizione quinquennale, ed era stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo e ciò in conformità alle previsioni di settore;
che i dati così elaborati erano stati comunicati dal distributore al fornitore in quanto, in presenza Controparte_1
di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorgeva nei confronti della società esercente la maggior tutela o la salvaguardia ovvero, nel caso in esame, della Controparte_1
che, pertanto, la fattura azionata era pienamente legittima poiché l'opponente aveva avuto ampia contezza delle sue precise responsabilità, avendo ricevuto tutta la documentazione senza inoltrare alcuna specifica contestazione.
Radicatosi il contraddittorio, è stata esperita c.t.u. volta alla verifica dei consumi di energia elettrica imputati al;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a Parte_1
seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, senza il deposito, da entrambe le parti in causa, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nonostante la concessione dei termini ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da sia da accogliere parzialmente per i motivi di Parte_1
seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'allaccio diretto alla rete elettrica da parte di
è una circostanza certamente comprovata dalla Parte_1
documentazione prodotta dalla convenuta e, in Controparte_1
particolare, dal verbale di verifica n. 158/2019 redatto in data 6.02.2019 con cui gli operatori accertavano, in un intervento congiunto con i carabinieri, l'“allaccio diretto alla rete di realizzato nello specifico collegando n. due Controparte_2
pagina 3 di 7 conduttori privati si sezione 6 mmq di rame direttamente alla presa/linea di e- distribuzione”.
Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle attività di verifica sulla rete elettrica, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti Pt_2
ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del
2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Deve rilevarsi altresì che ha sottoscritto il verbale di verifica n. Parte_1
pagina 4 di 7 158/2019 redatto in data 6.02.2019 senza nulla contestare circa le risultanze ivi contenute.
Fatte tali premesse, non v'è dubbio, allora, della pubblica fede dell'allaccio diretto alla rete di E-distribuzione s.p.a. a vantaggio dell'immobile di . Parte_1
La società distributrice E-Distribuzione s.p.a., dopo avere accertato l'allaccio diretto alla rete, ha proceduto, in applicazione della normativa di settore alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio della massima potenza prelevabile, ovvero dell'energia prelevabile in relazione alla taglia di potenza prevista a contratto, il tutto dal 06/02/2014 fino al 05/02/2019, con applicazione della prescrizione quinquennale;
al contempo il distributore aveva comunicato tali dati alla odierna opposta quale titolare della fornitura in considerazione del fatto che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorgeva nei confronti della società esercente la maggior tutela o la salvaguardia ovvero, nel caso in esame, della
[...]
. Controparte_1
Ciò premesso, dalla c.t.u. effettuata in corso di causa, alla quale il Tribunale ritiene di allinearsi attesa anche la non contestazione delle parti in causa che hanno omesso qualsivoglia deposito di atti successivamente alla stesura dell'elaborato peritale nonché il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., è emerso che non era possibile quantificare gli effettivi consumi di energia elettrica erogati nel periodo interessato poiché “all'interno degli atti, e per come è stata attuata la manomissione (bypass totale del misuratore in assenza di contratto), non sono presenti elementi utili a determinare tale dato”.
Il consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione ha, pertanto, provveduto ad pagina 5 di 7 attuare una ricostruzione su base statistica prendendo a riferimento i consumi statistici emessi dall'Autorità ARERA, considerando il consumo tipico medio di
3300 kWh/anno, moltiplicato per il prezzo unico nazionale medio di Euro 0,2143 corrisponde ad Euro 707,19 per ogni anno, ossia Euro 3.535,95 esclusa i.v.a. per l'intero periodo di 5 anni e comprensivi di imposta erariale e addizionale comunale a cui poi sommare Euro 216,09 per rimborso spese per prelievi irregolari.
A tali importi il c.t.u. ha ritenuto di non applicare la quota di Euro 210,00 per
“risarcimento danni ad apparecchi di misura”, in quanto, essendo stato il bypass collegato esternamente, il misuratore non aveva subito alcun danneggiamento, quantificando infine il costo complessivo dei consumi usufruiti dal in Parte_1
Euro 4.529,86 i.v.a. inclusa.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 1196/2020, emesso dal
Tribunale di Siracusa deve essere revocato con condanna di al Parte_1
pagamento nei confronti del dell'importo di Euro Controparte_1
4.529,86, i.v.a. inclusa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese di lite, considerata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del pagina 6 di 7 31/10/2022), e considerato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ad esclusione della fase decisionale stante il mancato deposito delle memorie ex art. 190 codice di rito civile.
Tenuto conto dell'esito della lite che ha riconosciuto la pretesa monitoria azionata soltanto per circa un quinto, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'Erario – essendo stato ammesso al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato - nella misura di 1/5 ed a carico della
[...]
nella rimanente parte dei 4/5. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 1196/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
2. Condanna a pagare in favore della Parte_1 [...]
la somma di Euro 4.529,86, oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_1
saldo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, spese liquidate in Euro 1.701,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Erario nella misura di 1/5
e a carico della in ragione di 4/5. Controparte_1
Siracusa, 25 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Gozzo Massimo, elettivamente domiciliato in Siracusa al Viale Scala Greca n.
181/F
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. Camilleri Vittorio, elettivamente domiciliato in via Giacomo Leopardi N.
63 in Catania
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso Controparte_1 [...]
decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultimo è stato ingiunto il Parte_1
pagamento della somma di Euro 19.650,66 portata dalla fattura
089085024010168A del 16.04.2019, a titolo di consumi elettrici non saldati.
ha opposto il decreto contestando la fattura oggetto di Parte_1
ingiunzione per inesistenza del credito in quanto la fattura era stata calcolata sulla base di consumi solo “stimati” e non coincidenti con i consumi reali e pertanto la ricostruzione dei consumi, da parte del distributore, era affetta da assoluta incertezza ed indeterminatezza, rilevando altresì che, anche nel caso in cui avesse fruito dell'energia elettrica erogata sul punto presa a lui intestato, i consumi reali erano di gran lunga inferiori a quelli erroneamente e presuntivamente fatturati.
Si è costituita in giudizio la contestando in fatto Controparte_1
e diritto le avverse pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto ed esponendo che in data 06.02.2019 il distributore di energia elettrica aveva accertato, in contraddittorio con il e con Parte_1
l'assistenza dei carabinieri, un allaccio diretto alla rete elettrica tramite due cavi di
6 millimetri quadrati;
che alle operazioni di verifica aveva presenziato personalmente , individuato quale utilizzatore di fatto della Parte_1
fornitura di energia elettrica per cui è causa e, senza nulla eccepire o contestare, aveva sottoscritto in ogni sua pagina il verbale di verifica prendendo così atto di tutto quanto era stato accertato a suo carico dal distributore;
che la data di inizio del prelievo irregolare era stata individuata dal distributore nel maggio 2012, ed era stata determinata sulla base della cessazione della fornitura precedentemente intestata allo stesso;
che la ricostruzione dei consumi era stata Parte_1
limitata al periodo dal 06/02/2014 al 05/02/2019, con applicazione della pagina 2 di 7 prescrizione quinquennale, ed era stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo e ciò in conformità alle previsioni di settore;
che i dati così elaborati erano stati comunicati dal distributore al fornitore in quanto, in presenza Controparte_1
di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorgeva nei confronti della società esercente la maggior tutela o la salvaguardia ovvero, nel caso in esame, della Controparte_1
che, pertanto, la fattura azionata era pienamente legittima poiché l'opponente aveva avuto ampia contezza delle sue precise responsabilità, avendo ricevuto tutta la documentazione senza inoltrare alcuna specifica contestazione.
Radicatosi il contraddittorio, è stata esperita c.t.u. volta alla verifica dei consumi di energia elettrica imputati al;
indi la causa è giunta al naturale epilogo a Parte_1
seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, senza il deposito, da entrambe le parti in causa, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nonostante la concessione dei termini ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da sia da accogliere parzialmente per i motivi di Parte_1
seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'allaccio diretto alla rete elettrica da parte di
è una circostanza certamente comprovata dalla Parte_1
documentazione prodotta dalla convenuta e, in Controparte_1
particolare, dal verbale di verifica n. 158/2019 redatto in data 6.02.2019 con cui gli operatori accertavano, in un intervento congiunto con i carabinieri, l'“allaccio diretto alla rete di realizzato nello specifico collegando n. due Controparte_2
pagina 3 di 7 conduttori privati si sezione 6 mmq di rame direttamente alla presa/linea di e- distribuzione”.
Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle attività di verifica sulla rete elettrica, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti Pt_2
ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del
2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Deve rilevarsi altresì che ha sottoscritto il verbale di verifica n. Parte_1
pagina 4 di 7 158/2019 redatto in data 6.02.2019 senza nulla contestare circa le risultanze ivi contenute.
Fatte tali premesse, non v'è dubbio, allora, della pubblica fede dell'allaccio diretto alla rete di E-distribuzione s.p.a. a vantaggio dell'immobile di . Parte_1
La società distributrice E-Distribuzione s.p.a., dopo avere accertato l'allaccio diretto alla rete, ha proceduto, in applicazione della normativa di settore alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio della massima potenza prelevabile, ovvero dell'energia prelevabile in relazione alla taglia di potenza prevista a contratto, il tutto dal 06/02/2014 fino al 05/02/2019, con applicazione della prescrizione quinquennale;
al contempo il distributore aveva comunicato tali dati alla odierna opposta quale titolare della fornitura in considerazione del fatto che, in presenza di un prelievo irregolare di energia elettrica riconducibile ad un allaccio diretto realizzato senza la preventiva stipula di un regolare contratto, il rapporto di fornitura sorgeva nei confronti della società esercente la maggior tutela o la salvaguardia ovvero, nel caso in esame, della
[...]
. Controparte_1
Ciò premesso, dalla c.t.u. effettuata in corso di causa, alla quale il Tribunale ritiene di allinearsi attesa anche la non contestazione delle parti in causa che hanno omesso qualsivoglia deposito di atti successivamente alla stesura dell'elaborato peritale nonché il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., è emerso che non era possibile quantificare gli effettivi consumi di energia elettrica erogati nel periodo interessato poiché “all'interno degli atti, e per come è stata attuata la manomissione (bypass totale del misuratore in assenza di contratto), non sono presenti elementi utili a determinare tale dato”.
Il consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione ha, pertanto, provveduto ad pagina 5 di 7 attuare una ricostruzione su base statistica prendendo a riferimento i consumi statistici emessi dall'Autorità ARERA, considerando il consumo tipico medio di
3300 kWh/anno, moltiplicato per il prezzo unico nazionale medio di Euro 0,2143 corrisponde ad Euro 707,19 per ogni anno, ossia Euro 3.535,95 esclusa i.v.a. per l'intero periodo di 5 anni e comprensivi di imposta erariale e addizionale comunale a cui poi sommare Euro 216,09 per rimborso spese per prelievi irregolari.
A tali importi il c.t.u. ha ritenuto di non applicare la quota di Euro 210,00 per
“risarcimento danni ad apparecchi di misura”, in quanto, essendo stato il bypass collegato esternamente, il misuratore non aveva subito alcun danneggiamento, quantificando infine il costo complessivo dei consumi usufruiti dal in Parte_1
Euro 4.529,86 i.v.a. inclusa.
Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 1196/2020, emesso dal
Tribunale di Siracusa deve essere revocato con condanna di al Parte_1
pagamento nei confronti del dell'importo di Euro Controparte_1
4.529,86, i.v.a. inclusa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese di lite, considerata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 32061 del pagina 6 di 7 31/10/2022), e considerato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ad esclusione della fase decisionale stante il mancato deposito delle memorie ex art. 190 codice di rito civile.
Tenuto conto dell'esito della lite che ha riconosciuto la pretesa monitoria azionata soltanto per circa un quinto, le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'Erario – essendo stato ammesso al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato - nella misura di 1/5 ed a carico della
[...]
nella rimanente parte dei 4/5. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 1196/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
2. Condanna a pagare in favore della Parte_1 [...]
la somma di Euro 4.529,86, oltre interessi legali dal dovuto al Controparte_1
saldo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, spese liquidate in Euro 1.701,00 oltre rimborso Controparte_1
forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Erario nella misura di 1/5
e a carico della in ragione di 4/5. Controparte_1
Siracusa, 25 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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