Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1682/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1682/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: non occupata reddito: nessun reddito dichiarato con l'Avv. Paola Bogoni presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: autista reddito: 27.472,97 euro netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Tommaso Rossi presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 12-10-2002 (anno 2002, Numero 26, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
2003, il 30-8-2007 e il 20-4-2009.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti DICHIARARSI la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 12 ottobre 2002 come da estratto per
[...] riassunto del Registro Atti di Matrimonio anno 2002 numero 26, Parte II Serie A Ufficio 1 del Comune di San Giorgio delle Pertiche alle seguenti CONDIZIONI
1) i coniugi e vivranno separati con reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto e sono liberi di fissare la loro residenza dove riterranno più opportuno;
Per_ Per_
2) i figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) la casa coniugale sita in Porto Viro Via Del Ginepro n. 56: Porzione di Bifamiliare sita in Comune di Porto Viro Via del Ginepro n. 56, composta da abitazione al piano seminterrato, terra e primo, di 9,5 vani catastali, garage al piano seminterrato e corte scoperta in proprietà esclusiva, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati di Porto Viro alla
- Sezione Urbana CO, fg. 3, m.n. 1139 sub 7, via Del Ginepro, piano S1 – T -1, z.c. 2, cat. A/2, cl. 4, consistenza 9,5 vani, sup. cat. totale mq. 274, totale escluse aree scoperte mq. 265, R.C. €. 858,61;
- m.n. 1139 sub 8 via Del Ginepro piano S1, z.c.2, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 40, sup. cat. totale mq. 45, R.C. €. 117,75;
- m.n. 1139 sub 9, via Del Ginepro, piano T, bene comune non censibile (corte) ai m.n. n. 1139 sub 7 e sub 8 del fg. 3; il tutto confinante a nord con m.n. 1006 del fg. 3, a est con via del Ginepro, a sud con mapp.le 975 del fg. 3, a ovest con altra porzione di bifamiliare (m.n. 1139 sub 4, sub 5 e sub 6 del fg. 3) salvo altri più precisi ed attuali;
di proprietà di entrambi i coniugi è assegnata, con gli arredi che la contengono, alla signora affinchè vi abiti con i figli;
Parte_1
4) il signor potrà vedere e tenere con sé i figli minori con orari Parte_2 concordati con gli stessi, attesa la loro età.
5) il signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli continuerà Parte_2
a pagare il mutuo sulla casa coniugale sino alla sua estinzione. 6) il signor verserà alla moglie entro il giorno 20 Parte_2 Parte_1
(venti) di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di €. 300,00 ciascuno, somme rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative. Le spese straordinarie avranno il seguente regime: A) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
2 B) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. C) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico, D) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. E) Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) viaggi e vacanze senza i genitori, e) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti.
7) l'assegno unico spetterà in via esclusiva alla madre collocataria prevalente dei figli;
8) il signor corrisponderà alla moglie entro il giorno Parte_2 Parte_1
20 (venti) di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma di € 200,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli , e Per_1 Per_
, il primo maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1682/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a San Giorgio delle Pertiche Pt_2
(PD) il 12-10-2002, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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