Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 650/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 650/2022 RGAC posta in decisione all'udienza dell'8.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MIRACOLA Massimo del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. VELARDI Francesco in Messina
(via N. Fabrizi n. 87); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FIORETTI Andrea del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Roma (Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 9); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 642 emessa dal Tribunale Civile di Patti in data 13.8.2021 e pubblicata in data 25.8.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 100184/2005 RGAC.
Ripetizione d'indebito (nullità clausole contratti bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, : Parte_1
“… 1). Ritenere e dichiarare erronea e/o illegittima la Sentenza n. 642/2021 emessa dal Tribunale di Patti, per tutti i
2) per l'effetto riformare la sentenza appellata, in quanto illegittima ed ingiusta;
3) conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, ed in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, ritenere e dichiarare:
3.a). la nullità e/o l'inefficacia delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi passivi, e per l'effetto che nessuna capitalizzazione degli interessi passivi è dovuta;
3.b). la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la Banca tratteneva ed incassava la le spese Pt_2 per chiusura e riapertura trimestrale del conto, e tutte le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 C.C., e per l'effetto che nessuna CMS o spesa sono dovute;
3.c). la nullità e/o illegittimità delle valute fittizie applicate al rapporto e per l'effetto depurare il saldo eliminando l'effetto di tali valute;
4) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Dott.ssa CP_
ha il diritto di vedersi restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla appellata a titolo di interessi Pt_1 ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese e commissioni (compresa C.M.S.), illegittime valute sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
CP_
5) per l'effetto condannare la appellata, in persona del legare rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme suddette, nell'importo che sarà accertato e determinato dal CTU a seguito del richiamo che sarà disposto, come sopra richiesto, ovvero in subordine nella somma di € 15.095,63, così come determinata dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
6). In riforma della sentenza appellata condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del primo grado di giudizio;
7). Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre accessori di legge.
8). In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia disporre il richiamo del CTU, ovvero la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, rideterminando il saldo di conto corrente senza capitalizzazione alcuna degli interessi debitori, senza applicazione alcuna di CMS e di spese non documentate e depurato dagli effetti delle illegittime e fittizie valute, come meglio sopra evidenziato …”.
Per l'appellata, Controparte_1
“… a - in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello della signora;
b - nel Parte_1 merito: rigettare l'appello promosso con atto di citazione dalla signora perché infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e riproposte in appello ex art. 346 C.P.C.; c - in via istruttoria: rigettare le richieste istruttorie rinnovate da controparte in quanto superflue ed esplorative. Con vittoria di spese e compensi del giudizio d'appello
…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2005 l'originaria attrice di prime cure Parte_1
, quale erede del padre ( ), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...] Persona_1
Patti, la al fine di ottenere la dichiarazione di Controparte_1 illegittimità/nullità delle clausole contrattuali relative ai conti correnti nn. 26333 e n. 281150, intrattenuti dal di lei genitore, presso la filiale di Messina della suddetta e così ottenere CP_1 la ripetizione di quanto indebitamente versato per il relativo saldo.
A fondamento della domanda, l'attrice di primo grado, deduceva che nel corso dei CP_2 citati rapporti di conto corrente, aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo a danno del cliente, in spregio alle disposizioni in materia bancaria e creditizia, applicando interessi passivi ultralegali in assenza di idonea clausola contrattuale, tramite il rinvio
«alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»; capitalizzando trimestralmente gli interessi debitori, in forza di clausola nulla;
pretendendo ed incassando trimestralmente somme a titolo di commissione di massimo scoperto in carenza di espressa convenzione tra le parti;
applicando alle operazioni compiute dal cliente valute illegittime (cd.
“giorni banca”); conteggiando spese e commissioni “non documentate”, non dovute né pattuite, oltre alle spese di “tenuta del conto”. Eccepiva, inoltre, il superamento dei limiti fissati dalla L. n. 108/96 in merito al tasso soglia usura, con conseguente nullità degli interessi applicati per violazione di legge. In via istruttoria, sin dall'atto di citazione, l'odierna appellante chiedeva l'ammissione di CTU tecnico-contabile, nonché l'emissione dell'ordinanza di esibizione ex art. 210 C.P.C. di tutta la documentazione contabile in possesso della banca convenuta e afferente ai rapporti oggetto di giudizio, e rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“… 1). Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e comunque l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno del correntista e ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile, mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza, rispettivamente in forza delle norme di cui agli artt. 1283 e 1284 II° comma, 1346, 1418 I° comma cod. civ. (ovvero in forza della L. 154/92 e del T.U. 385/93), oltre che degli artt. 1469 bis e ss. cod. civ.;
2). Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della clausola determinativa degli interessi applicati dalla banca convenuta e comunque la nullità ed illegittimità degli interessi stessi per violazione della legge 108/96.
3). Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza CP_ delle quali la tratteneva ed incassava la le spese per chiusura e riapertura trimestrale del conto, e tutte Pt_2 le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 C.C.;
4). Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'attrice ha il diritto di vedersi restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta, nei rapporti di conto corrente dedotti in causa, a titolo di interessi ultralegali illegittimi, interessi anatocistici, illegittime spese e commissioni (compresa C.M.S.), illegittime valute sulla movimentazione contabile, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo, CP_ condannando la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento. Il tutto, comunque, contenuto entro la somma di €. 26.000,00 …”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 CP_2 comma 4 C.P.C. e nel merito l'infondatezza della domanda, con richiesta di rigetto anche delle istanze istruttorie in quanto inammissibili.
Le parti, inoltre, scambiavano le memorie istruttorie, ex art. 184 C.P.C., nel testo ratione temporis vigente, con le quali l'attrice ribadiva la richiesta di CTU contabile e di emissione dell'ordine di esibizione;
la convenuta banca di contro produceva copia del contratto di conto corrente oggetto di causa n. 26333 stipulato in data 18.11.1994.
Il giudice di prime cure, con ordinanza pronunciata in data 9.6.2008, ammetteva CTU contabile, ordinando al consulente di procedere alla verifica del conto corrente sulla scorta della documentazione in atti e di quella che la banca avrebbe dovuto mettere a disposizione, della quale ordinava, ai sensi dell'art. 210 C.P.C., l'esibizione in giudizio.
In seguito, all'udienza del 16.07.2008 fissata per il giuramento del CTU, depositava CP_2 tutti gli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di giudizio n. 26333.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, richiamato l'incaricato consulente al fine di fornire chiarimenti in merito ai rilievi mossi dalle parti, dopo alcuni rinvii, conseguenti anche alla soppressione della sede distaccata di Sant'Agata Militello del Tribunale di Patti, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 20.7.2017, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., per lo scambio di comparse conclusioni e memoria di replica.
Il giudizio veniva, dunque, definito con la sentenza oggi impugnata, con la quale il Tribunale adito così statuiva:
“… - Dichiara inammissibili le domande attoree. - Condanna l'attrice a pagare, a titolo di rimborso delle spese Co processuali, in favore della convenuta, la somma di euro 2.417, 50, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge. - Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di consulenza tecnica, come liquidate in atti e indicate in motivazione. - Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito …”. Con atto d'appello notificato in data 3.10.2022 , rimasta integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, rassegnando in accoglimento del gravame le conclusioni di cui infra.
In particolare, l'appellante lamenta:
1. con il primo motivo di appello (v. atto introduttivo), la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. e degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, comma 4 C.P.C., con riferimento alla nullità dell'atto di citazione dichiarata dal Tribunale di Patti, asseritamente perché fondata sull'estrema genericità delle allegazioni di parte attrice.
Assume la che si tratti di una motivazione emessa in palese violazione dell'art. 112 Pt_1
C.P.C., ossia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, nonostante la convenuta abbia contestato sin dalla comparsa di costituzione e risposta solo ed CP_1 esclusivamente la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, C.P.C., per indeterminatezza del petitum, il primo giudice ha ritenuto di andare oltre le domande e difese formulate dalle parti, dichiarando la nullità della citazione per mancata indicazione e/o specificazione tanto del petitum quanto della causa petendi.
In particolare, afferma l'appellante, la banca riteneva indeterminato il petitum in quanto non era stato quantificato l'esatto importo richiesto a titolo di ripetizione somme, ma solo l'ammontare massimo della domanda, pari a € 26.000,00, e ciò era d'altra parte avvenuto poiché l'esatta quantificazione delle somme non era stata possibile a causa della mancata trasmissione della documentazione da parte della ancor prima all'instaurazione del CP_1 giudizio.
Per tali ragioni sostiene che nessuna nullità dell'atto di citazione era riscontrabile nel caso di specie.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C.,
115 e 116 C.P.C. assumendo che il giudice di prime cure avrebbe potuto e dovuto fondare la propria decisione sull'intero materiale probatorio acquisito in giudizio, accertando e dichiarando la legittimità dell'atto di citazione proposto dalla , in quanto completo di Pt_1 tutti gli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda. Evidenzia la parte esser stati ritualmente acquisiti in giudizio sia il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti in causa, sia tutti gli estratti conto del rapporto dedotto in giudizio, ed infatti anche il CTU non aveva avuto alcuna difficoltà nella ricostruzione del conto corrente, in quanto erano presenti agli atti del giudizio tutti gli estratti conto, dall'apertura del rapporto e fino alla sua chiusura.
Sottolinea, riguardo alla consulenza, che:
“… la CTU non è stata disposta per provare i fatti posti a fondamento della domanda, che risultavano oltre che dalla produzione documentale effettuata dalle parti, con l'allegazione del contratto, anche dal contegno assunto CP_ dalla che non ha mai contestato né l'esistenza del rapporto, né che al rapporto medesimo fossero stati applicati interessi capitalizzati ogni tre mesi e la CMS, anzi deducendone la legittimità. Ne può ritenersi, infine, che la mancata produzione da parte dell'attrice di una “consulenza tecnica di parte”, con indicazione dell'esatto importo richiesto a titolo di ripetizione somme, possa essere considerato come una carenza tale da portare al rigetto della domanda nei termini indicati dal Tribunale …”.
Insiste, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza di prime cure.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'omesso esame delle questioni di merito esposte in primo grado che, stante la nullità dell'atto di citazione, pronunciata dal Tribunale adito, non sono state esaminate.
3.1. In particolare, relativamente alla clausola del contratto di conto corrente che imponeva la capitalizzazione degli interessi debitori sui saldi passivi con cadenza trimestrale, ne deduce la nullità per violazione del noto divieto imposto dalla norma imperativa di cui all'art. 1283 C.C.; e sostiene che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione;
in conseguenza, la avrebbe Pt_1 diritto alla restituzione di tutte le somme incamerate dalla banca a tale titolo.
Sottolinea parte appellante che le risultanze della CTU di primo grado non possano essere pienamente condivise, poiché nel caso di specie, nessun nuovo contratto è mai stato stipulato tra le parti dopo l'anno 2000 (come anche accertato), dunque sarebbe stato opportuno, anche alla luce della chiara giurisprudenza della Suprema Corte, che il conteggio venisse effettuato dall'inizio del rapporto di conto corrente, sino alla sua chiusura, senza capitalizzazione alcuna.
3.2. In merito alla nullità assoluta ed insanabile della clausola apposta ai rapporti dedotti in causa e relativa all'applicazione della commissione di massimo scoperto deduce che siffatta c.m.s. non risulta adeguatamente determinata nel suo contenuto, e dunque, la mancata determinazione delle prestazioni a carico ed a vantaggio del correntista fa emergere la mancanza di una causa giustificativa dell'attribuzione e della quantificazione degli oneri a carico del cliente.
Afferma:
“… Nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti è stato solamente previsto che sarebbe stata praticata: «la commissione di max scoperto del 0,375% »…”;
sostiene che, dunque, l'unico conteggio da prendere in considerazione al fine di stabilire il corretto rapporto di dare ed avere tra l'appellato istituto bancario e l'odierna appellante sarebbe quello senza alcuna applicazione della commissione di massimo scoperto dall'inizio del contratto fino alla sua chiusura, non potendosi condividere alcuna delle ipotesi di calcolo realizzata dal consulente di primo grado.
3.3. Per quanto attiene all'illegittima applicazione, da parte della banca, del discostamento tra la data reale ed effettiva in cui veniva effettuata l'operazione contabile e la valuta dell'operazione medesima, in danno all'odierna appellante, in virtù della c.d. applicazione dei “giorni banca/bonus valuta”, sostiene che le previsioni contrattuali con le quali ha operato devono ritenersi nulle, poiché non sono mai state oggetto CP_2 di valida pattuizione tra le parti nonché ex art. 1346 C.C. poiché l'oggetto delle stesse resta indeterminato ed indeterminabile.
Asserisce, in dettaglio, che:
“… Con l'applicazione dei giorni valuta, la banca ha allungato fittiziamente i giorni solari del prestito dell'utente (con aumento degli interessi debitori in favore della banca), decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro (con diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente). In altre parole, la illegittima antergazione e postergazione delle valute determina un ulteriore discostamento tra il tasso nominale annuo e il tasso annuo effettivo globale concretamente applicato, arrecando al correntista un notevole danno economico conseguente all'addebito di ulteriori interessi non dovuti se la data operazione e la data valuta coincidessero …”.
Evidenzia parte appellante come l'obbligo della forma scritta imposto dall'art. 1284 C.C. si estende anche alle pattuizioni relative alla decorrenza della valuta (relative, cioè, alla data a partire dalla quale vengono imputati gli interessi a debito e a credito sul conto del cliente), poiché dette pattuizioni si risolverebbero in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi. Il difetto di espressa pattuizione di detti ulteriori interessi ultralegali, pertanto, comporta l'assorbimento degli stessi nel calcolo di tutti gli interessi ultralegali c.d. principali non specificamente convenuti.
Ne conseguirebbe l'inammissibilità della determinazione della valuta operata dalla banca, in difetto di espressa pattuizione scritta, anche ai sensi dell'art. 1341 C.C. Insiste, quindi, nel richiamo del Ctu ad integrazione di quanto già rilevato e riferito, anche al fine di conteggiare tali somme indebitamente incamerate dall'istituto bancario.
4. Infine, con il quarto motivo d'appello, impugna la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale di prime cure, deducendo che la fondatezza e l'accoglimento del presente gravame non potrebbero che comportare la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 C.P.C.
*
Con comparsa depositata in data 14.2.2023 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ex art. 342 Parte_1
C.P.C.
Nel merito, per quanto attiene alle doglianze mosse sub 1. sostiene parte resistente che:
Co
“… La ha dunque eccepito la nullità dell'atto di citazione sia per indeterminatezza del petitum sia per la mancata esposizione della causa petendi e per ciò solo nessun asserito vizio di ultra petizione è ravvisabile nella sentenza. In ogni caso, l'errore ex art. 112 C.P.C. denunciato dall'appellante va anche escluso per il principio della rilevabilità di ufficio, in materia di nullità dell'atto di citazione, dei vizi riguardanti la "editio actionis" che non sono sanabili dalla costituzione in giudizio del convenuto…”;
assume che, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado parte attrice si è limitata a mere enunciazioni apodittiche, con richiamo astratto a previsioni normative, senza alcun riferimento specifico e concreto alla fattispecie contrattuale.
Parimenti, non avrebbe indicato, come correttamente rilevato dal Tribunale, le singole rimesse, la natura solutoria di ognuna di esse, cioè: che le stesse siano state eseguite su un conto scoperto;
la data precisa del pagamento;
il calcolo delle singole rimesse, anche al fine di consentire di esaminare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Per quanto attiene alle critiche mosse sub 2. sostiene l'appellato istituto di credito che, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, il giudice di primo grado ha rettamente accertato che l'allegazione dei fatti in prime cure era generica nonché totalmente sfornita di supporto probatorio. Condivide, dunque, l'assunto con cui il Tribunale di Patti ha ritenuto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'originaria attrice era da considerare inammissibile, stante il carattere meramente esplorativo della stessa per cui ha ritenuto di non doversene tener conto ai fini della definizione del giudizio, anche a fronte di una domanda ab origine priva di specificità.
In merito alle doglianze esposte sub 3., afferma che, non diversamente dal primo CP_2 grado, le questioni di merito anche nel presente grado di appello soffrono della medesima indeterminatezza, deducendo:
- sulla capitalizzazione trimestrale, che la possibilità di capitalizzare con periodicità trimestrale gli interessi maturati sui conti debitori è contenuta in una specifica clausola del contratto di conto corrente bancario, sottoscritto dal cliente, nella quale viene consensualmente fissata la periodicità della chiusura del conto;
difatti lo stesso CTU in primo grado ha osservato che ha di fatto applicato uguale periodicità degli interessi attivi e passivi, con cadenza CP_2 trimestrale;
- in merito alla c.m.s., che l'appellante si è limitata a contestarne genericamente la Pt_1 nullità per indeterminatezza e per mancanza di causa, quando invece, è ormai pacifico che detta commissione è meritevole di tutela e ben può essere pattuita tra le parti, rientrando nell'autonomia contrattuale riconosciuta alle medesime ex art. 1322 C.C.; nonché che lo stesso CTU ha individuato base di calcolo, criteri e periodicità di addebito;
- relativamente all'invalidità dei c.d. giorni valuta fittizi, che non vi sarebbe alcuna specificità né la quaestio merita particolare attenzione, non avendo, controparte, mai puntualmente individuato le singole operazioni d'asserita illegittima antergazione o postergazione delle valute.
Sottolinea, invece che devono ritenersi rinunciate le contestazioni articolate in primo grado, e non riproposte nel presente procedimento di appello, in punto di:
- illegittimità della clausola di rinvio agli usi piazza/determinazione del tasso di interesse ultralegale applicato;
- nullità della clausola determinativa del tasso di interesse ex lege n. 108/1996.
Insiste, quindi, nell'integrale rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza oggetto di gravame e vittoria di spese e competenze del grado.
*
Rimesse le parti dall'udienza di prima comparizione del 17.3.2024 a quella per la precisazione delle conclusioni dell'8.4.2024, dato atto dell'avvenuto deposito – entro i termini assegnati – di istanze e note di trattazione scritta ad iniziativa d'entrambe le parti costituite, la Corte, poneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 C.P.C. per l'eventuale deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 28.6.2024).
Le parti s'avvalevano della superiore facoltà, con deposito in molalità telematica di scritti conclusionali (reiterativi delle tesi già retro illustrate), rispettivamente nelle date del 4 e
28.6.2024 e del 10.6.2024 e 1.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene il Collegio, che evidenti ragioni di ordine logico-processuale impongono di esaminare, prioritariamente, le eccezioni in rito formulate da parte appellata.
In particolare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 C.P.C., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018). Dunque, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 C.P.C. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 40560 del 17.12.2021).
Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 10916 del 05.05.2017; SS.UU., sentenza n. 27199 del 16.11.2017):
«… l'art. 342 comma I C.P.C., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere…».
Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esser state esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, con indicazione delle questioni di diritto asseritamente non correttamente affrontate o delle prove non correttamente valutate, nonché gli specifici motivi per cui il provvedimento viene impugnato, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
*
Venendo all'esame del merito, giova, anzitutto, rilevare che i motivi d'appello di cui ai profili sub 1. e sub 2. devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: entrambi, infatti, muovono dall'assunto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di cui alla citazione di prime cure è illegittima in quanto fondata sull'erronea valutazione ed interpretazione in ordine alle deduzioni e difese articolate dall'odierna appellante, nonché sulla preterizione del materiale probatorio prodotto ed acquisito in giudizio. Ebbene, giova, anzitutto, rammentare che nel presente procedimento il Giudice di prime cure ha pronunciato la nullità dell'atto introduttivo sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“… Orbene nel caso di specie, quanto alla domanda relativa alla nullità delle clausole contrattuali, all'illegittima applicazione delle stesse, l'attrice si è limitata a dedurre genericamente la predetta nullità e i comportamenti illegittimi della banca, richiamando in modo generale le norme e gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di contenzioso bancario, senza indicare analiticamente le singole rimesse indebitamente eseguite, la natura solutoria o ripristinatoria delle stesse, il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito, la data dei pagamenti effettuati;
la suddetta somma, peraltro, non è stata esattamente indicata, essendo stato riportato soltanto il limite massimo della richiesta attorea (Euro 26.000). In assenza di una specifica contestazione dei comportamenti addebitabili alla banca convenuta non è possibile individuare le poste passive indebitamente applicate, a nulla rilevando la produzione in giudizio di vari estratti conto (Vedi fascicolo di parte attrice), il cui esame da parte del CTU nominato si manifesta frutto di una mera richiesta di carattere esplorativo e non ricognitivo ed accertativo di circostanziate contestazioni;
la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice era da considerare inammissibile, stante il carattere meramente esplorativo della stessa per cui si ritiene non doversene tenere conto ai fini della definizione del presente giudizio( basata unicamente sulla nullità dell' atto di citazione , come sopra indicato e sotto riportato) …”.
A riguardo, occorre partire dalla lettura dell'art. 164 comma 4 C.P.C. ai sensi del quale “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
I numeri 3) e 4) richiamati dalla succitata disposizione si riferiscono a:
- “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (numero 3), ossia il cd. petitum;
- “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (numero 4), id est la cd. causa petendi.
Ora, allorquando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze – se non marginali o, comunque, superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – sia il petitum sia la causa petendi della formulata domanda non potrà essere dichiarata la nullità dell'atto.
Difatti, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 C.P.C., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (vedasi Cass. SS.UU. 22/05/2012, n. 8077). E, sempre come da insegnamento della Suprema Corte, occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. già, in tal senso, Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 27670 del 2008). Invero, secondo il granitico insegnamento, più volte condiviso dal Supremo Consesso (cfr. Cass.
Civ. n. 1681/2015):
«… la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa)…».
Donde, in materia di contenzioso bancario, si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 14676 del 2007).
In tema, inoltre, è stato evidenziato (Cass. Civ. n. 22371/2017) che:
«… l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese …».
Occorre, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate e chiare nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Applicando i suddetti principi di portata generale alle controversie in materia bancaria, si può affermare con meditata conclusione che nella vicenda processuale che oggi ne occupa la domanda di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo del c/corrente non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, C.P.C., anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, siano stati specificamente indicati i rapporti in essere e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole censurate come nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultando sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte e ad esercitare su di esse le proprie difese.
L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c/corrente, gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene domandata la nullità.
Il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo, ma non anche quello d'indicare, come erroneamente sostenuto da il singolo addebito illegittimo e CP_2 men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che dovrebbe discendere dall'esatto ricalcolo del conto. Ciò per l'intuitiva considerazione che, come la banca non è tenuta ad indicare le rimesse solutorie, nel caso in cui sollevi l'eccezione di prescrizione, analogamente il correntista non è tenuto ad indicare i singoli addebiti asseritamente illegittimi in caso di domanda di accertamento o ripetizione sulla base delle illegittime condizioni applicate, perché entrambi, banca e correntista, non sono nella condizione di poter compiere questa individuazione.
Difatti l'individuazione delle rimesse come solutorie, così come degli addebiti illegittimi, può essere “specifica” solo all'esito del giudizio di accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di cui si controverte.
Solo allora la ricostruzione del rapporto di c/corrente potrà essere effettuata epurando gli addebiti illegittimi, perché frutto dell'applicazione delle clausole dichiarate nulle e solo allora sarà chiaro che quel determinato addebito è illegittimo o quella determinata rimessa è solutoria. Sino a quando il rapporto di c/corrente non venga ricostruito con l'epurazione delle operazioni frutto dell'applicazione di clausole illegittime, i dati contabili risultano “alterati” proprio per in ragione dell'applicazione di quelle clausole di cui il correntista chiede la declaratoria di invalidità
e su cui fonda la successiva domanda di ripetizione, di talché quelle che potevano sembrare rimesse di natura solutoria, soprattutto nel protrarsi del rapporto, a seguito del ricalcolo, è presumibile avranno “diversa natura” ed analogamente quelli che possono sembrare addebiti legittimi, all'esito della declaratoria di nullità della clausola, si potranno manifestare invece come illegittimi.
Dunque, anche il diritto di difesa del convenuto istituto bancario non può dirsi leso poiché esso poteva e doveva difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole.
Orbene, nella fattispecie de qua, come è possibile verificare già da una semplice, ma attenta, lettura dell'atto di citazione la : Pt_1
- ha individuato il rapporto (principale) intrattenuto con la convenuta, affermando di CP_1 agire quale erede del padre, , il quale aveva intrattenuto con la Persona_1 Controparte_1
, Filiale di Messina, il rapporto di conto corrente n. 26333;
[...]
- ha ben delineato l'oggetto del giudizio e la causa petendi deducendo che la convenuta nel corso rapporto aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo in danno del cliente, applicando interessi passivi ultralegali in assenza di idonea clausola contrattuale (e tramite il rinvio «alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza»), così capitalizzando trimestralmente gli interessi debitori, in forza di fonte nulla;
pretendendo ed incassando trimestralmente somme a titolo di C.M.S. in carenza di espressa convenzione tra le parti ed applicando alle operazioni compiute dal cliente valute illegittime
(c.d. “giorni banca”);
- ha dedotto di non poter procedere all'esatta quantificazione delle somme richieste a titolo di indebito a causa della mancata trasmissione, da parte della banca, della documentazione richiesta ante litem ex art. 119 TUB con le diffide dell'8.10.2002 e del 10.7.2002, ed ha comunque indicato, almeno inizialmente, l'ammontare massimo della richiesta, pari a € 26.000,00, salvo poi precisare la domanda all'esito della CTU.
A ciò si aggiunga che la stessa parte attrice ha prodotto, in via istruttoria, l'elenco completo degli estratti conto scalari, dalla data di apertura e fino a quella di chiusura, relativi al rapporto oggetto di contesa, rappresentando di non essere in possesso della copia dei relativi contratti, dei quali aveva richiesto il rilascio con le superiori raccomandate (del 10.7.2022 ed 8.10.2002), recapitate alla filiale della e rimaste inevase. CP_2
Ora, va rammentato che, nei giudizi promossi dal 'cliente' - correntista - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste e addebitate dalla banca in applicazione di clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la prova delle relative doglianze. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 C.C., in caso di ripetizione di indebito, come ut supra chiarito, incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa.
E a tal riguardo occorre rilevare, in punto di onere della prova, come anche l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 11294/2020; così nello stesso senso Cass. Civ. 30822 del 28.11.2018; Cass. 24948 del 23.10.2017) sia attestato nel senso che, pena altrimenti l'adozione di criteri surrogatori giocoforza penalizzanti per l'interessato:
«… Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione …».
Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio dello ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto e questo anche quando il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (in tal senso Cass. Civ. 23 ottobre 2017, n.
24948; Cass. Civ. 3 dicembre 2018, n. 31187; conforme: Cass. Civ. 9201/2015; Cass. Civ. n. 20693/2016).
In tale ipotesi, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonderà, si diceva, in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda.
La rigidità applicativa di siffatto approccio ermeneutico è stata poi temperata, nell'assetto ricostruttivo complessivamente prospettato dalla Suprema Corte, dall'ulteriore interpretazione fornita (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 3875 dell'8.2.2019) in ordine alle modalità di adempimento all'onere della prova predetto:
«… Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 C.P.C., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante …».
Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate - previsto dalla suddetta disposizione normativa del decreto legislativo n. 385 del 1993 - che ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto,
a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. (Cfr. ex multis Cass. Civ. 29.11.2022, n. 35039; Cass. Civ. sez. I, 22.05.2024, n. 18227) Concluso definitivamente il rapporto contrattuale l'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura ex art. 2946 C.C., non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che il cliente non abbia proceduto all'interruzione della prescrizione, dovendo la banca, in tale eventualità, conservare ulteriormente gli atti rilevanti.
In un contesto di tal tipo, il 'cliente attore', avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, eventualmente può avvalersi in giudizio del rimedio di cui all'art. 210 C.P.C., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 T.U.B., la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro (cfr. sul punto la recente Cass. Civ. n. 24641/2021).
Ora, nel presente giudizio avente ad oggetto l'azione di ripetizione di indebito promossa dalla
, quest'ultima ha ampiamento dedotto e provato di aver richiesto più volte la Parte_1 copia del contratto di apertura inerente ai rapporti di conto corrente n. 26333 e n. 281150 accesi presso la Filiale di Messina di senza mai ottenerne alcun riscontro. CP_2
Correttamente, dunque, sulla scorta di ciò, con ordinanza del 9.6.2008, il G.I. del Tribunale di Patti, in accoglimento dell'istanza formulata dall'attrice correntista, ha ordinato alla banca, ex art. 210 C.P.C., di esibire e depositare copia della documentazione contabile necessaria alla ricostruzione del rapporto di dare-avere intercorso tra le parti dalla data di apertura del conto corrente e sino alla sua chiusura, disponendo, a tal fine, CTU contabile.
L'ordine di esibizione dei documenti, di cui alla sopra citata norma, è soggetto a diverse condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 118 e 210 C.P.C. e dall'art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, fungendo da strumento di indagine supplementare, utilizzabile esclusivamente allorquando non sia possibile ottenere le prove dei fatti attraverso altri mezzi. Tale ordine rappresenta, quindi, l'estrinsecazione di un potere discrezionale affidato alla valutazione del giudice di merito, la cui decisione non è impugnabile quale violazione di norma di diritto.
Ebbene, non v'è chi non veda come, stante le reiterate richieste di consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB rimaste inevase, e considerata anche l'istanza di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C.- poi accolta dal giudicante di prime cure -, il correntista abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio.
A ciò si aggiunga in fatto che la convenuta banca ha depositato, unitamente alla propria memoria ex art. 184 C.P.C., la copia del contratto di conto corrente oggetto di causa n. 26333 stipulato in data 18.11.1994. Difatti, l'incaricato consulente tecnico d'ufficio nella propria perizia non ha riscontrato alcuna difficoltà nella ricostruzione del rapporto di conto corrente, in quanto erano presenti agli atti del giudizio tutti gli estratti conto, dall'inizio del rapporto alla sua conclusione, ed anche il contratto stipulato fra le parti al momento dell'accensione contenente tutte le pattuizioni asseritamente invalide.
Premesso quanto sopra, ritiene la Corte che alla consulenza tecnica disposta ed eseguita sulla base della documentazione in parte prodotta dall'attrice ed in parte consegnata dalla in CP_1 esecuzione dell'ordine di esibizione pronunciato dal Giudice, su richiesta rituale e tempestiva, non poteva né può essere attribuito carattere esplorativo, né si potrebbe seriamente sostenere, come pur avvenuto da parte dell'appellata, che non sussistessero i presupposti per emettere l'ordine di esibizione.
Invero, secondo univoco e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. 11 maggio 2017, n. 11554; Cass. Civ. 15 settembre 2017, n. 21472; Cass. Civ. 28 maggio
2018, n. 13277):
«… il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale. Non trovano, pertanto, applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 C.P.C., e non può negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata …».
Peraltro, se l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 C.P.C. a fini meramente esplorativi, nel caso in cui non sia contestata l'esistenza del rapporto di conto corrente, come nella vicenda in riesame, non può mettersi in dubbio l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione e, avuto riguardo ai contenuti propri dell'art. 119 comma 4 T.U.B., che il correntista avesse diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, avuto riguardo all'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass. Civ. 8.2.2019, n. 3875; Cass. Civ. n. 21472/2017; Cass. Civ. 23.7.2010, n. 17283).
Ne deriva l'assoluta inconsistenza delle doglianze articolate in tema dall'odierna appellata
[...]
CP_2
Dalle superiori argomentazioni discende, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di prima istanza, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda introduttiva formulata in primo grado da con conseguente accoglimento dei primi due motivi di appello. CP_2
*
In virtù della necessaria riforma dell'impugnata statuizione di nullità dell'atto di citazione adottata dal giudice di prime cure, questo Collegio ritiene di dover procedere con l'esame di merito delle domande di parte appellante articolate sub 3., e precedentemente articolate in primo grado.
A tal riguardo, però, non possono ritenersi condivisibili le conclusioni rassegnate ed i calcoli operato dall'incaricato Ctu nel primo giudizio, in quanto fondati su principi di diritto risalenti, che oggi risultano esser stati superati dalla (ulteriore) evoluzione giurisprudenziale in materia bancaria, rendendosi, pertanto, imprescindibile una “nuova” indagine peritale al fine della completa definizione della controversia.
*
Dunque, fissati i suddetti principi, in accoglimento dell'appello principale, il giudizio deve però proseguire al fine di rettificare il conto corrente depurandolo delle poste illegittimamente addebitate, in ossequio alle regole sopra enunciate, essendo necessario a tal fine disporre la nomina di un C.T.U. affinché proceda in tal senso, secondo quanto si specificherà con separata ordinanza (da ritenere parte integrante della presente statuizione) e riservando ogni altra determinazione all'esito dell'accertamento peritale di cui alla separata ordinanza. Pertanto, la disamina del motivo sub. 3 dev'essere rinviata alla sentenza definitiva. *
Attesa l'indole della presente pronuncia, le spese di lite andranno rimesse al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 650/2022 RGAC sull'appello proposto avverso la sentenza n. 642/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 13.08.2021 e pubblicata in data 25.08.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 100184/2005 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara ammissibili l'atto introduttivo e le relative domande di parte attrice articolate nel giudizio di primo grado;
2. rimette le parti in istruttoria per l'ulteriore corso in ordine alla rettifica del rapporto di c/corrente per cui processo con conseguente depurazione delle somme illegittimamente addebitate, come da separata e contestuale ordinanza;
3. riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 24.1.2025
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il processo dott. Giuseppe Francesco D'ANDREA.
Il Presidente relatore (dott. Augusto SABATINI)