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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9529 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente
Dott.ssa Grazia Bisogni Giudice
Dott. Mario De Simone Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 26.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23599 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...], il [...], C.F. Parte_1
Codice CUI: , rappresentato, assistito e difeso, C.F._1 C.F._2 come da nomina a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Susanna Bologna (C.F. ), presso il cui indirizzo p.e.c. C.F._3 elegge domicilio digitale;
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RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Caserta, con provvedimento n. Cat. A.12/Imm/24 prot. n. 330, emesso dal Questore della Provincia di Caserta il 23.07.2024 e notificato al ricorrente dalla Questura di Caserta in data 09.10.2024, avente ad oggetto il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, in seguito al parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta il 08.07.2024.
Con ricorso tempestivamente depositato il 08.11.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità. Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso di durata biennale e convertibile in lavoro.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si Controparte_1 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 04.02.2025, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il 15.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, visto che la richiesta di appuntamento presso la Questura, per formalizzare la domanda di protezione speciale, è stata avanzata dall'istante in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto CU (cfr. nel fascicolo del convenuto, risposta della Questura di Caserta, Ufficio Immigrazione, alla richiesta di appuntamento).
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, TU, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, TU), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, TU (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in TU (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, appare utile premettere che il diritto al rispetto della vita privata comprende quello di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. L'occasione che favorisce la fioritura dei legami sociali può variare e trattarsi del lavoro, come dello svolgimento di attività culturali o sportive o anche di volontariato. Lo straniero che riesce a tessere un'apprezzabile e consistente rete di relazioni sociali nel paese ospitante ne viene a far parte integrante tanto da subire, in caso di cesura e sradicamento, che conseguono al suo rimpatrio, la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata.
Secondo la giurisprudenza che si condivide (Cassazione civile, sez. I, 13/06/2023, n. 16716), In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato. Per Cassazione civile, sez. I, 24/05/2023, n. 14370, In tema di protezione speciale, la seconda parte dell' art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998 , come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 , convertito con l. n. 173 del 2020 , attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Secondo Cassazione civile, sez. I , 23/03/2023, n. 8400, Per valutare radicamento e integrazione dello straniero extracomunitario presente in Italia non ci si può limitare a prendere in esame il fronte lavorativo;
è necessario, invece, tenere conto di altri aspetti altrettanto rilevanti, come, ad esempio, la conoscenza e l'utilizzo della lingua italiana, lo svolgimento di attività di volontariato, la prospettiva di un rapporto di lavoro - anche con contratti a tempo determinato destinati a essere rinnovati - e, infine, l'assenza di legami con il Paese di origine.
Nel caso concreto il ricorrente è riuscito a dimostrare, con plurimi indizi, l'apprezzabile consistenza della rete sociale che è riuscito a costruirsi, grazie allo svolgimento di attività di lavoro dall'anno 2009, come provato dall'estratto contributivo agli atti (oltre che da ulteriore documentazione lavorativa, quali prospetti paga e Unilav) e considerando che, seppur in maniera non continuativa, è riuscito a dimostrare di aver cercato costantemente lavoro, adattandosi a svolgere varie attività ( autonoma, agricola, di assistenza familiare), fino allo svolgimento di un attività di lavoro stabile dall'anno 2024 (contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 12.09.2024); Tali elementi, dunque, considerati unitamente alla pluriennale presenza dell'istante sul territorio nazionale (oltre 20 anni) ed all'assenza di legami con il paese di origine, inducono a concludere che il radicamento sul territorio nazionale lo ha reso inespellibile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. poiché CP_3 il rimpatrio, lacerando i rapporti che ha intessuto nello svolgimento dell'attività di volontariato (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”), violerebbe il suo diritto fondamentale al rispetto della vita privata, riconosciuto e tutelato dagli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano