Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3579 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di emanare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente in data 17 settembre 2024;
nonché per l’annullamento
della nota prot. n. 29534 del 16 aprile 2025, conosciuta il 5 maggio 2025 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riesame presentata dal sig. -OMISSIS-;
di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, lesivo dell’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. TI Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale di accertare l’obbligo della p.a. resistente di adottare un provvedimento espresso sull’istanza dallo stesso presentata – mediante note del 17 e 30 settembre 2024 – al fine di poter transitare dal ruolo degli specialisti di aeromobile dei Vigili del Fuoco al ruolo “generico” dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 65, comma 6, d.lgs. n. 217/2005;
2. Premesso altresì che, nelle more della decisione di questo Tribunale sulla domanda avanzata con l’atto introduttivo del giudizio, con provvedimento del 16 aprile 2025, n. 29534 l’amministrazione si è pronunciata sull’istanza avanzata dal ricorrente e l’ha rigettata, ritenendo che il competente Ufficio di Coordinamento e Soccorso Aeroportuale non avesse espresso il nulla osta al transito in altri ruoli richiesto dal sig. -OMISSIS-;
3. Premesso infine che con atto di motivi aggiunti depositato in data 11 giugno 2025 il ricorrente ha impugnato la predetta decisione del 16 aprile 2025, evidenziando – tra l’altro – che il diniego della p.a. si fondava su un presupposto errato, atteso che dagli atti del procedimento era emerso che già con nota del 30 settembre 2024 l’Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale si era espresso nel senso della possibilità del transito (rimettendo alla Direzione Centrale Risorse Umane la decisione sul transito del dipendente – avuto riguardo a tutti i possibili aspetti, anche di tipo sanitario, suscettibili di valutazione – e sottolineando che le ragioni ostative in passato opposte al transito del dipendente erano attenuate «della mobilità in atto, dell’avvio del nuovo corso basico per n. 18 unità di specialisti di aeromobile, che si concluderà presumibilmente entro giugno 2025, e dell’attuale oggettivo limitato apporto lavorativo del citato dipendente »);
4. Osservato che con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 2 luglio 2025, n. 369 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente nell’ambito dei motivi aggiunti , osservando che « le censure negli stessi articolate avverso il provvedimento adottato dalla p.a. in data 16 aprile 2025 non [apparivano] scevre da profili di fumus boni iuris, tenuto conto che la nota del 30 settembre 2024 n. 39535 (il cui contenuto è stato richiamato nella nota dell’Ufficio Coordinamento Servizio Aereo e Soccorso Aeroportuale del 17 aprile 2025) appar [iva] essere un sostanziale nulla osta al transito del ricorrente da parte di tale Ufficio» e ha disposto – anche ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. – la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito;
5. Osservato infine che in data 17 settembre 2025 l’amministrazione ha depositato in atti:
- il decreto n. 369 del 9 settembre 2025 con cui ha accolto, senza riserva, la domanda del ricorrente, disponendo che « lo Specialista di Aeromobile Vigile del fuoco esperto -OMISSIS- … è cancellato dal ruolo degli Specialisti di Aeromobile e inserito nel ruolo dei Vigili del Fuoco con la qualifica di Vigile del fuoco Esperto, mantenendo l’anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza, ed è assegnato al Comando VV.F di Roma, sede di servizio situata nella provincia ove attualmente presta servizio, con decorrenza immediata »;
- una nota con cui – sottolineando « il pieno soddisfacimento dell’interesse sotteso alla domanda giudiziale avanzata dal ricorrente» – ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, da parte di questo Tribunale;
6. Ritenuto che a seguito dell’adozione del decreto 369 del 9 settembre 2025 (che anche alla luce dell’inequivoco tenore delle note depositate in atti dalla p.a. è espressione di una decisione definitiva e senza riserve) il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita al cui conseguimento era finalizzato il presente giudizio e che pertanto sussistano i presupposti affinché questo Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
7. Ritenuto – infine – che avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, salvo il dovere della p.a. resistente di farsi carico del contributo unificato
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il dovere dell’amministrazione di farsi carico del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio RT, Presidente
TI Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TI Giuseppe Lanzafame | Orazio RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.