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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI Consigliere
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1836/2023 decisa con deposito del dispositivo all'esito della scadenza dei termini concessi in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 e vertente tra in liquidazione in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Parte_1
Praticò e Pietro De Pasquale, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Dichiarare la sentenza n. 374/2023 resa inter partes dal Tribunale di Lamezia Terme parzialmente illegittima per errata interpretazione degli artt. 92 cpc e 91 cpc e per omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto;
conseguentemente riformare la parte della sentenza impugnata disponendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. la condannare di di Controparte_1
al pagamento in favore della delle spese e degli onorari del primo grado Controparte_1 Parte_1
di giudizio da distrarsi in favore dei costituti difensori e liquidate nella somma di € 7.616,00 (valore medio) per onorari e € 287,00 per spese, o nella minore o maggiore somma ritenuta equa.
3) Con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori per l'odierna fase di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti difensori >
Fatto e diritto Con sentenza n. 374/2023 resa all'udienza del 17 maggio 2023 il Tribunale di Lamezia Terme ha integralmente accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo con il quale Parte_1
il medesimo tribunale, adito in monitorio, le aveva intimato il pagamento nei confronti di
[...]
( d'ora in poi semplicemente ) dell'importo di € 35.550 oltre Controparte_1 CP_1
interessi e spese di lite e tanto a titolo di indennità per mancato preavviso di recesso dal contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti.
Il Tribunale accogliendo integralmente la prospettazione difensiva dell'opponente ha ritenuto: 1) che il numero dei mesi di preavviso fosse sei e non dodici come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
2) che avendo il locatore prontamente concesso ad altri l'immobile di cui era anticipatamente rientrato in possesso l'indennità spettasse solo per il mese non coperto dalla nuova locazione;
3) che tuttavia avendo il proprietario scelto di ritenere la vetrina e la porta a vetro installate dal conduttore il credito per il valore di detti beni compensava integralmente l'unico canone dovuto.
Alla luce di tali rilievi ha revocato il decreto ingiuntivo e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia la ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il1 ° dicembre 023 affidato all'unico motivo che sarà di seguito esaminato.
Fissata l'udienza, l'appellante ha regolarmente notificato il ricorso e il decreto alla CP_1 all'indirizzo pec del difensore indicato nella comparsa di risposta di primo grado, come quello in cui la parte intendeva ricevere le comunicazioni. Nonostante la regolarità della notifica la non si CP_1
è costituita e va, pertanto, dichiarata contumace.
Dopo alcuni rinvii la causa è stata rimessa all'udienza del 12 febbraio 2025 poi sostituita ex art. 17 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Parte ricorrente ha depositato le note e la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
Con un unico motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale ha del tutto immotivatamente compensato le spese di lite violando in maniera eclatante il disposto degli articoli 91 e 92 c.p.c. che, attesa la piena soccombenza della controparte, avrebbe imposto la sua condanna alle spese.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
E' noto che nell'attuale assetto normativo ( frutto della modifica dell'art. 92 c.p.c. introdotta dalla legge 162 del 2014 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 ) e nella costante interpretazione dello stesso reso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la compensazione delle spese di lite, oltre che nella ipotesi di soccombenza reciproca e assoluta novità della questione, può essere disposta solo in presenza di gravi motivi che devono essere espressamente indicati dal Tribunale.
Nel caso in esame il Tribunale ha compensato le spese senza indicare alcuna motivazione per ciò solo incorrendo nel vizio indicato ( tutto ciò che si legge in motivazione sul punto è < spese compensate -) e comunque in una situazione processuale in cui detta compensazione non aveva alcuna ragion d'essere. L'accoglimento della opposizione è stato integrale e fondato su fatti tutti pregressi all'emissione del decreto ingiuntivo, il che vale a dare conto della originaria infondatezza della pretesa con lo stesso azionata.
La sentenza merita quindi riforma sul punto con riconoscimento del favore delle spese di lite di primo grado liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del
2022 e applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato sulla base dell'importo del decreto opposto e quindi: fase studio € 1701, fase introduttiva € 1204, fase di trattazione € 1.808, fase decisionale € 2.905 e così in totale € 7.616 cui vanno aggiunte le spese vive e gli accessori di legge.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono anch'esse liquidate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati da DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo delle spese di lite liquidatoe ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affrontate, senza fase di trattazione perché non tenuta in questo grado di giudizio.
p.q.m.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_2
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 374 del 2023 e nei confronti di Controparte_1
così provvede: Controparte_1
dichiara la contumacia di Controparte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite di primo grado che liquida in € 286,00 per spese Parte_1 vive ed € 7.616 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15% con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
382,50 per spese vive ed € 1.983 per onorari di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%. Distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il presidente estensore
Silvana Ferriero