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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4486/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.2.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: azione di regolamento di confini e apposizione dei termini tra
, nato a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
residente a 87043 Bisignano (CS), , e , nata il 26- Controparte_1 Parte_2
07-1974 a s-Gravenzande, Paesi Bassi, c.f. , residente a [...]C.F._2
15, 2692 AA 's-Gravenzande, difesi e rappresentati dall'Avv. Ivan Marchetto (CF.
e dall'Avv. Denise D'Anniballe (c.f. ; C.F._3 C.F._4 attori
e
, residente in c/da Campovile 44, 87043 Bisignano (CS), Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Seta, per mandato in atti;
convenuta
NONCHE'
, residente in c/da Campovile 36, 87043 Bisignano, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano De Bonis, per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa e scritti conclusivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE e – premettendo: di essere proprietari di due Parte_1 Parte_2
appezzamenti di terreno di natura agricola e di una striscia di terreno, siti nel Comune di
Bisignano, Località Santo Stasi, in citazione meglio descritti nella relativa rappresentazione catastale;
che l'appezzamento di natura agricola contrassegnato in NCEU al foglio 47 confina con un fondo di proprietà di , rappresentato al Foglio 47, Parte_3
Particella 30 e con il terreno di proprietà di , rappresentato al Foglio Controparte_2
47, Particella 84 e;
che sussiste incertezza in ordine alla linea di Controparte_2 demarcazione tra i fondi limitrofi, in ragione della difformità tra il confine catastale e quello reale – hanno evocato in giudizio e per Parte_3 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: diversa domanda, istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il confine tra le proprietà degli attori e dei Sig.ri oggi convenuti corrisponde alla linea di confine CP_2 rappresentata nelle mappe catastali al foglio 47, particelle 12 AA, 12 AB e particelle 30 e 84 del
Comune di Bisignano, per tutti i motivi di cui alla narrativa, ovvero quella che risulterà dagli atti di causa, dall'espletanda istruttoria e dai predetti dati catastali;
- accertato e dichiarato il confine tra la proprietà dell'attore e quelle dei convenuti nei termini di cui sopra, autorizzare parte attrice all'apposizione materiale dei termini sul confine così come accertato, ovvero idonea rete di confine, rendendolo comunque visibile e riconoscibile, condannando i convenuti alla ripetizione delle quote parte delle spese sostenute per l'apposizione stessa ex art. 951 c.c.; IN OGNI CASO – condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art. 96 III comma cpc. – Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, rimb. forf 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
Si è costituita , eccependo, nell'ordine: l'improcedibilità della Parte_3
domanda per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione;
il difetto di interesse ad agire in capo agli attori, l'insussistenza di una situazione di incertezza dei confini tra le rispettive proprietà, per essere gli stessi da sempre tracciati in modo naturale nonchè delimitati prima da una linea di demarcazione consistente in paletti di legno con filo spinato (comprovata dalla sussistenza di un albero di pero che crescendo avrebbe incorporato il filo spinato di confine nel proprio tronco) ed, attualmente, con l'apposizione di una recinzione proprio da parte degli attori e . Pt_1 Parte_2
Si è, quindi, costituito , contestando la fondatezza delle avverse Controparte_2 domande, stante la sussistenza di un confine naturale tra i fondi pacificamente accettato dalle parti da oltre quarant'anni e domandando, in via riconvenzionale, l'NE della porzione di terreno confinate con la proprietà attorea, per come delimitata all'esterno della recinzione apposta dalla stessa parte attrice.
Gli attori hanno, quanto alla domanda di NE, chiesto dichiararsene il rigetto, in applicazione del principio espresso dalla Cassazione Civile n. 27045/2018, secondo cui
“l'eccezione di NE sollevata dal convenuto con azione di regolamento dei confini non è ammissibile se l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, trattandosi di situazione incompatibile con
l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testi e espletamento di
CTU tesa ad accertare il confine tra i due fondi.
La domanda proposta deve ritenersi procedibile, atteso che in atti è stata prodotto verbale negativo di mediazione dal quale emerge che la parte era stata Parte_3
ritualmente notiziata della data del primo incontro, con raccomandata del 13.7.2021, ricevuta il 16.7.2021. Neppure può ritenersi viziata la procedura espletata in assenza della convenuta, atteso che la stessa, come indicato espressamente nell'invito, era stata onerata di comunicare entro 8 giorni dalla data del primo incontro (29.7.2021) la disponibilità ad aderire ed a presenziare all'incontro, volontà che non risulta stata comunicata dalla parte, per cui deve escludersi un onere di comunicazione della successiva data dell'incontro alla stessa, in quanto considerata parte non interessata alla procedura.
Superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, occorre chiarire che le parti istanti hanno in questa sede chiesto di regolamentare i confini, dolendosi, in particolare, dell'esistenza di un “confine” diverso da quello effettivo e di una porzione delle controparti eccedente quella loro spettante, e dunque lamentando, in definitiva, una dedotta c.d. incertezza dei confini (negli ampi termini di cui all'art. 950 c.c., ivi ricadendo anche le ipotesi di incertezza c.d. subiettiva per un “confine” che uno dei proprietari non ritiene sia quello effettivo) cui rimediarsi mediante la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti (costituente appunto lo “scopo” dell'actio finium regundorum - cfr. Cass. civ., 30/11/1988, n. 6500), così formulando un'azione senz'altro ricadente nel paradigma ex art. 950 c.c..
Trattasi, in termini generali, di azione volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi, o perché manca una demarcazione visibile (incertezza oggettiva) o perché questa, pur sussistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo
(incertezza soggettiva).
Al successivo art. 951 c.c. il legislatore sancisce che, qualora manchino o siano irriconoscibili i termini tra fondi confinanti, ciascun proprietario ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti.
Tali azioni, quindi, permettono di far cessare situazioni di incertezza in ordine alla determinazione dei confini e non sono dirette alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà di fondi limitrofi bensì unicamente all'accertamento dell'estensione di fondi confinanti, al fine di ottenerne un tracciamento preciso.
L'incertezza del confine costituisce, quindi, il necessario presupposto dell'azione di regolamento di confini (e dell'interesse ad esperirla) e va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato.
L'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non si fonda sul titolo controverso, vale a dire che la contestazione riguarda l'estensione dei fondi confinanti a causa dell'incertezza del confine tra l'uno e l'altro e non l'incertezza del titolo di proprietà. Da ciò deriva che la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta per il solo fatto che l'attore chieda il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.
Appare utile chiarire, quindi, che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(per tutte: Cass. 7 settembre 2012 n. 14993). Se è vero che in materia di regolamento di confini ogni mezzo di prova è ammesso, come si desume dall'art. 950 c.c., comma 2, deve nondimeno osservarsi che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (Cass. 9 ottobre 2006 n. 21686; Cass. 15 novembre 2007 n. 23720).
Il confine incerto, in tal caso, deve essere reso certo in via primaria, sulla base dei titoli di proprietà (v. Cass. 9/10/2006 n. 21686; Cass. 15/11/2007 n. 23720) e, in ultima analisi, nei dati catastali.
Ed invero, è orientamento consolidato della Suprema Corte che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis: Cass. 14993/2012; n.
10121/2002) e le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. n.
3101/2005; n. 10997/1993).
Al giudice di merito, quindi, non è consentito basare la sua decisione sulle sole risultanze catastali, ma lo stesso giudice - pur essendo in materia di regolamento di confini la prova di maggior rilievo fornita dai titoli, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 5552/1978: n. 2622/1978) - ben può fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso.
In tale quadro, deve evidenziarsi che i rispettivi titoli di acquisto non appaiono autosufficienti quanto alla delimitazione del confine tra le rispettive proprietà, dal momento che le proprietà oggetto di trasferimento vengono sempre indicate solamente con gli estremi catastali.
Quando, invero, i titoli di proprietà prodotti dalle parti non offrano elementi significativi idonei ad individuare il confine, come accade quando l'estensione del fondo viene indicata nell'atto di trasferimento "a misura" o, a fortiori, "a corpo", il giudice non potrà che attingere ad altri mezzi di prova, anche presuntivi, quali, ad esempio, il consolidamento di una determinata situazione di fatto, la conformazione geometrica dei fondi, gli elementi rinvenibili dallo stato dei luoghi da cui possano evincersi punti certi di riferimento (case, strade, recinti, dislivelli naturali). Occorre, quindi, valutare innanzitutto, la situazione di fatto esistente in loco, anche alla luce deli gli esiti della prova testimoniale espletata.
Nella specie, deve ritenersi provata la presenza, al momento della proposizione della domanda, di una linea di demarcazione tra i terreni per cui si controverte atteso che allo stato, a dividere le rispettive proprietà fisicamente è una recinzione apposta proprio dagli attori (“recentemente installata abbondantemente all'interno della linea catastale al solo fine di evitare colluttazioni con i vicini i quali avevano manifestato la loro contrarietà all'apposizione del confine lungo la linea catastale”).
Nella prima udienza (cfr. note di trattazione scritta del 21.3.2022), gli attori hanno eccepito che la rete in questione era stata installata unicamente allo scopo di delimitare l'area in cui i cavalli potessero pascolare, e non per indicare la linea di confine, evidenziando di essere stati costretti a posizionarla in quel punto, in tale occasione, “sotto minaccia e violenza psicologica, a retrocedere l'apposizione dei predetti termini entro la loro proprietà e non lungo il confine catastale, come era invero loro ferma intenzione”.
Una simile imposizione non può dirsi riscontrata all'esito della prova orale espletata, atteso che il teste sul capitolo “5. Vero che a causa delle minacce Testimone_1
perpetrate in quella occasione dei Sig.ri e Sig. e dai di Parte_3 Controparte_2
loro genitori il Sig. fu costretto a desistere, installando detta rete all'interno della Parte_1
sua proprietà e non sul confine catastale dei due fondi posto nella parte bassa della scarpata” ha prima confermato il capitolo per poi dichiarare: “però specifico che non ho mai sentito minacce
e ne ho visto sui luoghi di causa il o i genitori”. Pt_3
Il teste , ha ancora evidenziato che “c'erano dei picchetti di legno non so Testimone_2 dire messi da chi, ma ci siamo spostati leggermente a monte perché c'erano degli alberi di RC in una parte scoscesa. E quindi abbiamo installato la recinzione nella parte più pianeggiante.”
Ha, quindi, dichiarato in risposta al Cap. 3 (“Vero che in quella occasione i genitori dei Sig.ri
e Sig. vietavano al Sig. di installare detta rete Parte_3 Controparte_2 Pt_1 sul confine catastale fra le proprietà ove lo stesso aveva intenzione di installare i relativi pali di sostegno”): “Non è vero, non è venuto nessuno, c'erano delle persone ma non so dire che fossero, non ci hanno fermato siamo andati avanti.”
Ha, quindi, precisato: “Specifico che abbiamo consigliato ai proprietari di apporre la recinzione più sopra, perché altrimenti la recinzione doveva essere apposta tra gli alberi ed i proprietari hanno accolto il nostro suggerimento”. Tanto è sufficiente ad escludere cha la rete in questione sia stata installata sotto minaccia o per imposizione degli odierni convenuti a collocarla dove era stato dai precedenti proprietari confinanti posto un filo spinato e dei paletti in legno.
Cionondimeno, l'interesse ad agire deve ritenersi ugualmente riscontrato in capo agli attori, non potendo ritenersi che l'atto materiale di realizzazione della recinzione abbia valore definitivo, vincolante per le parti ed il Giudice, in quanto dismissivo del diritto di chiedere l'accertamento giudiziale del confine tra le rispettive proprietà.
Ed invero, la materiale apposizione della rete nel solco della linea divisoria precedentemente esistente e mai oggetto di precedenti contestazioni tra i confinanti, anche se risalente nel tempo e nella consapevolezza della discrasia con il confine catastale, non è sufficiente, di per sè, a disvelare l'implicita accettazione del confine preesistente da parte degli attori, in assenza di elementi dai quali desumere che essa sia stata preceduta da un rituale negozio di accertamento del confine, voluto e concordato da tutte le parti.
Un simile accertamento, caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza, seppure non sia soggetto a forma scritta ad substantiam - tanto è vero che può essere ravvisato anche in presenza di facta concludentia – deve, invero, risultare da una indagine specifica sulle intenzioni delle parti, al fine di verificare l'esistenza, in concreto, dell'intento comune di cui anzidetto.
Perché, dunque, si possa ravvisare un negozio di accertamento del confine per facta concludentia, non basta l'esistenza di una delimitazione fisica, o la sua ricostruzione, ma occorre che sia verificata la sussistenza di un vero e proprio accordo per la collocazione della recinzione in un determinato punto. (Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15603).
Nella specie, non può ritenersi provato, all'esito dell'istruttoria espletata, che le parti abbiano inteso concludere un accordo di tale natura, atteso, per un verso, che la rete è stata apposta unilateralmente dagli attori e non congiuntamente e/o alla presenza di tutte le parti e, per altro verso, che non sono stati forniti elementi obiettivi dai quali desumere che il relativo posizionamento sia avvenuto all'esito di una risoluzione amichevole tra le stesse, onde ratificare la linea di demarcazione già presente da decenni (in ipotesi dopo incontri, riunioni, sopralluoghi congiunti con l'ausilio di tecnici etc).
Neppure soccorre l'istruttoria orale, che ha restituito esiti contrastanti quanto alla esatta collocazione del confine, che i testi di parte convenuta hanno identificato nel punto in cui era collocato un filo spinato e dei paletti di legno, e quindi in area inclusiva di (alcuni) degli alberi oggetto di contestazione, mentre quelli sentiti su richiesta degli attori hanno identificato in un viottolo, al di là delle querce. Tenuto conto del fatto che il filo spinato ed i paletti sono stati pacificamente divelti, la presenza di filo spinato all'interno di un albero di pero è una traccia insufficiente a contrassegnare il confine.
A ciò si aggiunga che le piante di RC non possono assurgere, per intero, a linea certa di confine, per la loro diversità di posizione e consistenza (cfr. peraltro, dichiarazioni rese dal ctu, che ha evidenziato all'udienza del 24.4.2014 “che questo ricade materialmente in alcuni punti nella zona in cui sono collocati degli alberi per cui materialmente in alcuni punti sono gli alberi che rappresentano il confine e in altri andrebbe spostata la recinzione per allinearla al confine catastale”.)
Il ricorso alle mappe catastali, quindi, deve ritenersi inevitabile.
Quanto alle risultanze della consulenza tecnica, deve premettersi che l'ausiliario ha evidenziato che le informazioni catastali contenute in atti non sono aggiornate, atteso che dalla visura catastale storica, è emerso che la proprietà degli attori è attualmente censita al foglio 47 particella 942 e che le particelle 12 AA e 12 AB sono state soppresse ed accorpate.
Tanto non osta alla utilizzabilità delle risultanze catastali, trattandosi di un mero aggiornamento nominalistico non incidente sulla consistenza delle porzioni proprietarie in questione.
Dalla disposta consulenza tecnica è emerso che: “il confine naturale tra i fondi, posti a quote diverse, è rappresentato da una scarpata naturale;
quello attuale, oggetto del rilevo topografico, è rappresentato dalla recinzione metallica posta sul ciglio della scarpata medesima;
- il confine catastale, oggetto del presente accertamento, è quello tracciato nei fogli di mappa catastali, e differisce rispetto al confine attuale delle quantità riportate negli elaborati grafici allegati.”
Ebbene, nel caso di specie la CTU espletata in corso di causa ha accertato l'esistenza di uno scostamento della posizione della recinzione divisoria oggetto di causa rispetto al confine delineato dalle mappe catastali (indicato in nero nell'elaborato allegato sub. 8 alla CTU), il quale deve ritenersi, in ossequio al disposto normativo, l'esatta linea di confine fra le tre proprietà.
Ed ancora, l'ausiliario ha specificato che, dalla sovrapposizione tra la rete metallica e il confine catastale, si rileva che:
- la superfice attualmente nella disponibilità di , ma di proprietà Parte_3 degli attori, è pari a 73,45 mq;
- la superfice attualmente nella disponibilità degli attori, ma di proprietà di
[...]
, è pari a 12,85 mq. Parte_3
Tenuto conto della inutilizzabilità della rete attualmente esistente a perimetrare il confine tra le parti, gli attori hanno diritto a ristabilirli, conformemente alle risultanze della ctu. La relativa spese dovrà essere sostenuta in parti uguali tra tutti i proprietari confinanti.
Tali conclusioni, idonee a determinare l'accoglimento della domanda attorea, impongono di analizzare la domanda di NE del sedime posto fra il confine catastale e la rete divisoria oggetto di causa formulata in via riconvenzionale da parte del convenuto
. Controparte_2
L'NE costituisce una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che rinviene la sua ratio, dal punto di vista sociale, nell'esigenza di favorire chi nel tempo ha utilizzato e reso produttivo il bene, rendendolo così utile, non solo nel suo interesse, ma in quello generale.
La titolarità del diritto reale può essere acquisita attraverso l'istituto dell'NE con la concomitante presenza di due presupposti: il possesso continuo e ininterrotto del bene e la protrazione del medesimo per un determinato lasso di tempo.
Con riferimento al primo requisito occorre chiarire che ai fini dell'NE rileva il possesso sia di buona che di mala fede, mentre è irrilevante la mera detenzione: è dunque necessario che la materiale disponibilità del bene sia accompagnata, da un punto di vista soggettivo, dal c.d. animus possidendi, ossia dall'intento di riservare a sé in via esclusiva il godimento o la disposizione del bene.
Il possesso, per assumere rilevanza ai fini dell'NE, deve inoltre essere continuo ed ininterrotto. Al fine di dimostrare la continuità del suo possesso, il soggetto interessato non ha l'onere di fornire la prova – particolarmente gravosa – di aver posseduto il bene per tutto l'arco di tempo richiesto dalla legge, potendo beneficiare della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c. La citata norma dispone infatti che "il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio".
La non interruzione del possesso si ha invece allorquando, nel lasso di tempo previsto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. naturale dell'NE (che si verifica nel caso in cui il soggetto interessato perda il possesso del bene), né una causa di interruzione c.d. civile dell'NE (che si concretizza nelle ipotesi contemplate dall'art. 2943 c.c., cui fa rinvio l'art. 1165 c.c.).
Per quanto concerne, invece, il secondo requisito, con riferimento ai beni immobili, l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni il tempo necessario per il maturare dell'NE.
Occorre sul punto precisare che ai fini del computo del tempo utile per l'NE, chi abbia acquisito il possesso a titolo particolare può, ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, nel corso dell'istruttoria parte convenuta non si ritiene abbia fornito la prova del possesso continuo ed ininterrotto della porzione di sedime oggetto di causa, per un periodo superiore al ventennio, anche mediante la successione nel possesso dei propri danti causa.
Ed invero, l'istante in riconvenzionale ha acquistato l'appezzamento di terreno nel 2016, e neppure ha specificato quali opere avrebbe compiuto sulla striscia di terreno in questione, onde dimostrare l'esercizio sulla stessa di facoltà ad imitazione di quelle proprietarie.
Neppure ha chiaramente indicato la ricorrenza dell'animus possidendi in capo ai suoi danti, il che esclude la possibilità di unire il proprio possesso a quello dei precedenti possessori.
Non da ultimo, deve evidenziarsi che la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.
A tanto consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ed assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 (Cass. 29821/2019), tenendosi conto dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Le spese di ctu sono poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: - In accoglimento della domanda principale articolata da parte attrice, accerta e dichiara che il confine fra le proprietà degli attori e dei convenuti CP_2 corrisponde alla linea di confine rappresentata nelle mappe catastali foglio 47 particella 942 (le particelle 12 AA e 12 AB sono state soppresse ed accorpate) e particella 30 e 84 del Comune di Bisginano, quale individuato nella ctu a firma dell'ing. da intendersi qui richiamata;
Per_1
- Accerta e dichiara il diritto degli attori ad apporre una nuova recinzione, conformemente ai confini catastali, quali individuati nel capoverso che precede, e per l'effetto condanna i convenuti a partecipare alla relativa spesa, come indicato in parte motiva;
- Rigetta la domanda di NE articolata da;
Controparte_2
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 518,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Cosenza il dì 4.6.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Germana MAFFEI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4486/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.2.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: azione di regolamento di confini e apposizione dei termini tra
, nato a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
residente a 87043 Bisignano (CS), , e , nata il 26- Controparte_1 Parte_2
07-1974 a s-Gravenzande, Paesi Bassi, c.f. , residente a [...]C.F._2
15, 2692 AA 's-Gravenzande, difesi e rappresentati dall'Avv. Ivan Marchetto (CF.
e dall'Avv. Denise D'Anniballe (c.f. ; C.F._3 C.F._4 attori
e
, residente in c/da Campovile 44, 87043 Bisignano (CS), Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella De Seta, per mandato in atti;
convenuta
NONCHE'
, residente in c/da Campovile 36, 87043 Bisignano, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano De Bonis, per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Come in atti e verbali di causa e scritti conclusivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE e – premettendo: di essere proprietari di due Parte_1 Parte_2
appezzamenti di terreno di natura agricola e di una striscia di terreno, siti nel Comune di
Bisignano, Località Santo Stasi, in citazione meglio descritti nella relativa rappresentazione catastale;
che l'appezzamento di natura agricola contrassegnato in NCEU al foglio 47 confina con un fondo di proprietà di , rappresentato al Foglio 47, Parte_3
Particella 30 e con il terreno di proprietà di , rappresentato al Foglio Controparte_2
47, Particella 84 e;
che sussiste incertezza in ordine alla linea di Controparte_2 demarcazione tra i fondi limitrofi, in ragione della difformità tra il confine catastale e quello reale – hanno evocato in giudizio e per Parte_3 Controparte_2
sentire accogliere le seguenti conclusioni: diversa domanda, istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il confine tra le proprietà degli attori e dei Sig.ri oggi convenuti corrisponde alla linea di confine CP_2 rappresentata nelle mappe catastali al foglio 47, particelle 12 AA, 12 AB e particelle 30 e 84 del
Comune di Bisignano, per tutti i motivi di cui alla narrativa, ovvero quella che risulterà dagli atti di causa, dall'espletanda istruttoria e dai predetti dati catastali;
- accertato e dichiarato il confine tra la proprietà dell'attore e quelle dei convenuti nei termini di cui sopra, autorizzare parte attrice all'apposizione materiale dei termini sul confine così come accertato, ovvero idonea rete di confine, rendendolo comunque visibile e riconoscibile, condannando i convenuti alla ripetizione delle quote parte delle spese sostenute per l'apposizione stessa ex art. 951 c.c.; IN OGNI CASO – condannare i convenuti al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art. 96 III comma cpc. – Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, rimb. forf 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
Si è costituita , eccependo, nell'ordine: l'improcedibilità della Parte_3
domanda per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione;
il difetto di interesse ad agire in capo agli attori, l'insussistenza di una situazione di incertezza dei confini tra le rispettive proprietà, per essere gli stessi da sempre tracciati in modo naturale nonchè delimitati prima da una linea di demarcazione consistente in paletti di legno con filo spinato (comprovata dalla sussistenza di un albero di pero che crescendo avrebbe incorporato il filo spinato di confine nel proprio tronco) ed, attualmente, con l'apposizione di una recinzione proprio da parte degli attori e . Pt_1 Parte_2
Si è, quindi, costituito , contestando la fondatezza delle avverse Controparte_2 domande, stante la sussistenza di un confine naturale tra i fondi pacificamente accettato dalle parti da oltre quarant'anni e domandando, in via riconvenzionale, l'NE della porzione di terreno confinate con la proprietà attorea, per come delimitata all'esterno della recinzione apposta dalla stessa parte attrice.
Gli attori hanno, quanto alla domanda di NE, chiesto dichiararsene il rigetto, in applicazione del principio espresso dalla Cassazione Civile n. 27045/2018, secondo cui
“l'eccezione di NE sollevata dal convenuto con azione di regolamento dei confini non è ammissibile se l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, trattandosi di situazione incompatibile con
l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire”.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testi e espletamento di
CTU tesa ad accertare il confine tra i due fondi.
La domanda proposta deve ritenersi procedibile, atteso che in atti è stata prodotto verbale negativo di mediazione dal quale emerge che la parte era stata Parte_3
ritualmente notiziata della data del primo incontro, con raccomandata del 13.7.2021, ricevuta il 16.7.2021. Neppure può ritenersi viziata la procedura espletata in assenza della convenuta, atteso che la stessa, come indicato espressamente nell'invito, era stata onerata di comunicare entro 8 giorni dalla data del primo incontro (29.7.2021) la disponibilità ad aderire ed a presenziare all'incontro, volontà che non risulta stata comunicata dalla parte, per cui deve escludersi un onere di comunicazione della successiva data dell'incontro alla stessa, in quanto considerata parte non interessata alla procedura.
Superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, occorre chiarire che le parti istanti hanno in questa sede chiesto di regolamentare i confini, dolendosi, in particolare, dell'esistenza di un “confine” diverso da quello effettivo e di una porzione delle controparti eccedente quella loro spettante, e dunque lamentando, in definitiva, una dedotta c.d. incertezza dei confini (negli ampi termini di cui all'art. 950 c.c., ivi ricadendo anche le ipotesi di incertezza c.d. subiettiva per un “confine” che uno dei proprietari non ritiene sia quello effettivo) cui rimediarsi mediante la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti (costituente appunto lo “scopo” dell'actio finium regundorum - cfr. Cass. civ., 30/11/1988, n. 6500), così formulando un'azione senz'altro ricadente nel paradigma ex art. 950 c.c..
Trattasi, in termini generali, di azione volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi, o perché manca una demarcazione visibile (incertezza oggettiva) o perché questa, pur sussistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo
(incertezza soggettiva).
Al successivo art. 951 c.c. il legislatore sancisce che, qualora manchino o siano irriconoscibili i termini tra fondi confinanti, ciascun proprietario ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti.
Tali azioni, quindi, permettono di far cessare situazioni di incertezza in ordine alla determinazione dei confini e non sono dirette alla risoluzione di una lite relativa ai titoli di proprietà di fondi limitrofi bensì unicamente all'accertamento dell'estensione di fondi confinanti, al fine di ottenerne un tracciamento preciso.
L'incertezza del confine costituisce, quindi, il necessario presupposto dell'azione di regolamento di confini (e dell'interesse ad esperirla) e va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato.
L'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non si fonda sul titolo controverso, vale a dire che la contestazione riguarda l'estensione dei fondi confinanti a causa dell'incertezza del confine tra l'uno e l'altro e non l'incertezza del titolo di proprietà. Da ciò deriva che la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta per il solo fatto che l'attore chieda il rilascio di una parte del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine.
Appare utile chiarire, quindi, che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario
(per tutte: Cass. 7 settembre 2012 n. 14993). Se è vero che in materia di regolamento di confini ogni mezzo di prova è ammesso, come si desume dall'art. 950 c.c., comma 2, deve nondimeno osservarsi che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà (Cass. 9 ottobre 2006 n. 21686; Cass. 15 novembre 2007 n. 23720).
Il confine incerto, in tal caso, deve essere reso certo in via primaria, sulla base dei titoli di proprietà (v. Cass. 9/10/2006 n. 21686; Cass. 15/11/2007 n. 23720) e, in ultima analisi, nei dati catastali.
Ed invero, è orientamento consolidato della Suprema Corte che per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis: Cass. 14993/2012; n.
10121/2002) e le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. n.
3101/2005; n. 10997/1993).
Al giudice di merito, quindi, non è consentito basare la sua decisione sulle sole risultanze catastali, ma lo stesso giudice - pur essendo in materia di regolamento di confini la prova di maggior rilievo fornita dai titoli, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass. n. 5552/1978: n. 2622/1978) - ben può fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso.
In tale quadro, deve evidenziarsi che i rispettivi titoli di acquisto non appaiono autosufficienti quanto alla delimitazione del confine tra le rispettive proprietà, dal momento che le proprietà oggetto di trasferimento vengono sempre indicate solamente con gli estremi catastali.
Quando, invero, i titoli di proprietà prodotti dalle parti non offrano elementi significativi idonei ad individuare il confine, come accade quando l'estensione del fondo viene indicata nell'atto di trasferimento "a misura" o, a fortiori, "a corpo", il giudice non potrà che attingere ad altri mezzi di prova, anche presuntivi, quali, ad esempio, il consolidamento di una determinata situazione di fatto, la conformazione geometrica dei fondi, gli elementi rinvenibili dallo stato dei luoghi da cui possano evincersi punti certi di riferimento (case, strade, recinti, dislivelli naturali). Occorre, quindi, valutare innanzitutto, la situazione di fatto esistente in loco, anche alla luce deli gli esiti della prova testimoniale espletata.
Nella specie, deve ritenersi provata la presenza, al momento della proposizione della domanda, di una linea di demarcazione tra i terreni per cui si controverte atteso che allo stato, a dividere le rispettive proprietà fisicamente è una recinzione apposta proprio dagli attori (“recentemente installata abbondantemente all'interno della linea catastale al solo fine di evitare colluttazioni con i vicini i quali avevano manifestato la loro contrarietà all'apposizione del confine lungo la linea catastale”).
Nella prima udienza (cfr. note di trattazione scritta del 21.3.2022), gli attori hanno eccepito che la rete in questione era stata installata unicamente allo scopo di delimitare l'area in cui i cavalli potessero pascolare, e non per indicare la linea di confine, evidenziando di essere stati costretti a posizionarla in quel punto, in tale occasione, “sotto minaccia e violenza psicologica, a retrocedere l'apposizione dei predetti termini entro la loro proprietà e non lungo il confine catastale, come era invero loro ferma intenzione”.
Una simile imposizione non può dirsi riscontrata all'esito della prova orale espletata, atteso che il teste sul capitolo “5. Vero che a causa delle minacce Testimone_1
perpetrate in quella occasione dei Sig.ri e Sig. e dai di Parte_3 Controparte_2
loro genitori il Sig. fu costretto a desistere, installando detta rete all'interno della Parte_1
sua proprietà e non sul confine catastale dei due fondi posto nella parte bassa della scarpata” ha prima confermato il capitolo per poi dichiarare: “però specifico che non ho mai sentito minacce
e ne ho visto sui luoghi di causa il o i genitori”. Pt_3
Il teste , ha ancora evidenziato che “c'erano dei picchetti di legno non so Testimone_2 dire messi da chi, ma ci siamo spostati leggermente a monte perché c'erano degli alberi di RC in una parte scoscesa. E quindi abbiamo installato la recinzione nella parte più pianeggiante.”
Ha, quindi, dichiarato in risposta al Cap. 3 (“Vero che in quella occasione i genitori dei Sig.ri
e Sig. vietavano al Sig. di installare detta rete Parte_3 Controparte_2 Pt_1 sul confine catastale fra le proprietà ove lo stesso aveva intenzione di installare i relativi pali di sostegno”): “Non è vero, non è venuto nessuno, c'erano delle persone ma non so dire che fossero, non ci hanno fermato siamo andati avanti.”
Ha, quindi, precisato: “Specifico che abbiamo consigliato ai proprietari di apporre la recinzione più sopra, perché altrimenti la recinzione doveva essere apposta tra gli alberi ed i proprietari hanno accolto il nostro suggerimento”. Tanto è sufficiente ad escludere cha la rete in questione sia stata installata sotto minaccia o per imposizione degli odierni convenuti a collocarla dove era stato dai precedenti proprietari confinanti posto un filo spinato e dei paletti in legno.
Cionondimeno, l'interesse ad agire deve ritenersi ugualmente riscontrato in capo agli attori, non potendo ritenersi che l'atto materiale di realizzazione della recinzione abbia valore definitivo, vincolante per le parti ed il Giudice, in quanto dismissivo del diritto di chiedere l'accertamento giudiziale del confine tra le rispettive proprietà.
Ed invero, la materiale apposizione della rete nel solco della linea divisoria precedentemente esistente e mai oggetto di precedenti contestazioni tra i confinanti, anche se risalente nel tempo e nella consapevolezza della discrasia con il confine catastale, non è sufficiente, di per sè, a disvelare l'implicita accettazione del confine preesistente da parte degli attori, in assenza di elementi dai quali desumere che essa sia stata preceduta da un rituale negozio di accertamento del confine, voluto e concordato da tutte le parti.
Un simile accertamento, caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza, seppure non sia soggetto a forma scritta ad substantiam - tanto è vero che può essere ravvisato anche in presenza di facta concludentia – deve, invero, risultare da una indagine specifica sulle intenzioni delle parti, al fine di verificare l'esistenza, in concreto, dell'intento comune di cui anzidetto.
Perché, dunque, si possa ravvisare un negozio di accertamento del confine per facta concludentia, non basta l'esistenza di una delimitazione fisica, o la sua ricostruzione, ma occorre che sia verificata la sussistenza di un vero e proprio accordo per la collocazione della recinzione in un determinato punto. (Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15603).
Nella specie, non può ritenersi provato, all'esito dell'istruttoria espletata, che le parti abbiano inteso concludere un accordo di tale natura, atteso, per un verso, che la rete è stata apposta unilateralmente dagli attori e non congiuntamente e/o alla presenza di tutte le parti e, per altro verso, che non sono stati forniti elementi obiettivi dai quali desumere che il relativo posizionamento sia avvenuto all'esito di una risoluzione amichevole tra le stesse, onde ratificare la linea di demarcazione già presente da decenni (in ipotesi dopo incontri, riunioni, sopralluoghi congiunti con l'ausilio di tecnici etc).
Neppure soccorre l'istruttoria orale, che ha restituito esiti contrastanti quanto alla esatta collocazione del confine, che i testi di parte convenuta hanno identificato nel punto in cui era collocato un filo spinato e dei paletti di legno, e quindi in area inclusiva di (alcuni) degli alberi oggetto di contestazione, mentre quelli sentiti su richiesta degli attori hanno identificato in un viottolo, al di là delle querce. Tenuto conto del fatto che il filo spinato ed i paletti sono stati pacificamente divelti, la presenza di filo spinato all'interno di un albero di pero è una traccia insufficiente a contrassegnare il confine.
A ciò si aggiunga che le piante di RC non possono assurgere, per intero, a linea certa di confine, per la loro diversità di posizione e consistenza (cfr. peraltro, dichiarazioni rese dal ctu, che ha evidenziato all'udienza del 24.4.2014 “che questo ricade materialmente in alcuni punti nella zona in cui sono collocati degli alberi per cui materialmente in alcuni punti sono gli alberi che rappresentano il confine e in altri andrebbe spostata la recinzione per allinearla al confine catastale”.)
Il ricorso alle mappe catastali, quindi, deve ritenersi inevitabile.
Quanto alle risultanze della consulenza tecnica, deve premettersi che l'ausiliario ha evidenziato che le informazioni catastali contenute in atti non sono aggiornate, atteso che dalla visura catastale storica, è emerso che la proprietà degli attori è attualmente censita al foglio 47 particella 942 e che le particelle 12 AA e 12 AB sono state soppresse ed accorpate.
Tanto non osta alla utilizzabilità delle risultanze catastali, trattandosi di un mero aggiornamento nominalistico non incidente sulla consistenza delle porzioni proprietarie in questione.
Dalla disposta consulenza tecnica è emerso che: “il confine naturale tra i fondi, posti a quote diverse, è rappresentato da una scarpata naturale;
quello attuale, oggetto del rilevo topografico, è rappresentato dalla recinzione metallica posta sul ciglio della scarpata medesima;
- il confine catastale, oggetto del presente accertamento, è quello tracciato nei fogli di mappa catastali, e differisce rispetto al confine attuale delle quantità riportate negli elaborati grafici allegati.”
Ebbene, nel caso di specie la CTU espletata in corso di causa ha accertato l'esistenza di uno scostamento della posizione della recinzione divisoria oggetto di causa rispetto al confine delineato dalle mappe catastali (indicato in nero nell'elaborato allegato sub. 8 alla CTU), il quale deve ritenersi, in ossequio al disposto normativo, l'esatta linea di confine fra le tre proprietà.
Ed ancora, l'ausiliario ha specificato che, dalla sovrapposizione tra la rete metallica e il confine catastale, si rileva che:
- la superfice attualmente nella disponibilità di , ma di proprietà Parte_3 degli attori, è pari a 73,45 mq;
- la superfice attualmente nella disponibilità degli attori, ma di proprietà di
[...]
, è pari a 12,85 mq. Parte_3
Tenuto conto della inutilizzabilità della rete attualmente esistente a perimetrare il confine tra le parti, gli attori hanno diritto a ristabilirli, conformemente alle risultanze della ctu. La relativa spese dovrà essere sostenuta in parti uguali tra tutti i proprietari confinanti.
Tali conclusioni, idonee a determinare l'accoglimento della domanda attorea, impongono di analizzare la domanda di NE del sedime posto fra il confine catastale e la rete divisoria oggetto di causa formulata in via riconvenzionale da parte del convenuto
. Controparte_2
L'NE costituisce una modalità di acquisto della proprietà a titolo originario che rinviene la sua ratio, dal punto di vista sociale, nell'esigenza di favorire chi nel tempo ha utilizzato e reso produttivo il bene, rendendolo così utile, non solo nel suo interesse, ma in quello generale.
La titolarità del diritto reale può essere acquisita attraverso l'istituto dell'NE con la concomitante presenza di due presupposti: il possesso continuo e ininterrotto del bene e la protrazione del medesimo per un determinato lasso di tempo.
Con riferimento al primo requisito occorre chiarire che ai fini dell'NE rileva il possesso sia di buona che di mala fede, mentre è irrilevante la mera detenzione: è dunque necessario che la materiale disponibilità del bene sia accompagnata, da un punto di vista soggettivo, dal c.d. animus possidendi, ossia dall'intento di riservare a sé in via esclusiva il godimento o la disposizione del bene.
Il possesso, per assumere rilevanza ai fini dell'NE, deve inoltre essere continuo ed ininterrotto. Al fine di dimostrare la continuità del suo possesso, il soggetto interessato non ha l'onere di fornire la prova – particolarmente gravosa – di aver posseduto il bene per tutto l'arco di tempo richiesto dalla legge, potendo beneficiare della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c. La citata norma dispone infatti che "il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio".
La non interruzione del possesso si ha invece allorquando, nel lasso di tempo previsto dalla legge, non intervenga né una causa di interruzione c.d. naturale dell'NE (che si verifica nel caso in cui il soggetto interessato perda il possesso del bene), né una causa di interruzione c.d. civile dell'NE (che si concretizza nelle ipotesi contemplate dall'art. 2943 c.c., cui fa rinvio l'art. 1165 c.c.).
Per quanto concerne, invece, il secondo requisito, con riferimento ai beni immobili, l'art. 1158 c.c. fissa in vent'anni il tempo necessario per il maturare dell'NE.
Occorre sul punto precisare che ai fini del computo del tempo utile per l'NE, chi abbia acquisito il possesso a titolo particolare può, ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c., unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Orbene, per quanto attiene al caso di specie, nel corso dell'istruttoria parte convenuta non si ritiene abbia fornito la prova del possesso continuo ed ininterrotto della porzione di sedime oggetto di causa, per un periodo superiore al ventennio, anche mediante la successione nel possesso dei propri danti causa.
Ed invero, l'istante in riconvenzionale ha acquistato l'appezzamento di terreno nel 2016, e neppure ha specificato quali opere avrebbe compiuto sulla striscia di terreno in questione, onde dimostrare l'esercizio sulla stessa di facoltà ad imitazione di quelle proprietarie.
Neppure ha chiaramente indicato la ricorrenza dell'animus possidendi in capo ai suoi danti, il che esclude la possibilità di unire il proprio possesso a quello dei precedenti possessori.
Non da ultimo, deve evidenziarsi che la domanda di regolamento dei confini ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione.
A tanto consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ed assunto quale riferimento lo scaglione tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 (Cass. 29821/2019), tenendosi conto dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Le spese di ctu sono poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: - In accoglimento della domanda principale articolata da parte attrice, accerta e dichiara che il confine fra le proprietà degli attori e dei convenuti CP_2 corrisponde alla linea di confine rappresentata nelle mappe catastali foglio 47 particella 942 (le particelle 12 AA e 12 AB sono state soppresse ed accorpate) e particella 30 e 84 del Comune di Bisginano, quale individuato nella ctu a firma dell'ing. da intendersi qui richiamata;
Per_1
- Accerta e dichiara il diritto degli attori ad apporre una nuova recinzione, conformemente ai confini catastali, quali individuati nel capoverso che precede, e per l'effetto condanna i convenuti a partecipare alla relativa spesa, come indicato in parte motiva;
- Rigetta la domanda di NE articolata da;
Controparte_2
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 518,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosene anticipatario;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di ctu.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Cosenza il dì 4.6.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Germana MAFFEI)