Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1 1 4 7 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al numero 1147 dell'anno 2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
Avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), difensore di se stesso;
, nata a [...] C.F._1 CP_1
Spartano (Sa) il 16 luglio 1944 (c.f. ); , nato in C.F._2 Parte_2
Torre Orsaia (Sa) il 29 luglio 1968 (c.f. ); , C.F._3 Parte_3
nato in [...] il [...] (c.f. ), tutti CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. unitamente al quale sono Parte_1
elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale , sito in Torre Orsaia, (SA), alla Via Pt_1
Mulino n. 2
RICORRENTI
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Orazio C.F._5
Pedecino, presso il cui studio, in Mercogliano (Av), alla via Nazionale 34/d, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione della rinuncia alla eredità da parte dei creditori (art. 524 c.c.).
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'udienza del 13.05.2025
1. Con ricorso ex art. 281 decies co. 1 c.p.c. ritualmente notificato l'avv. , Parte_1
e esponevano di essere creditori di CP_1 Parte_2 Parte_3 [...]
per le somme meglio specificate a pagina 1,2,3 e 4 del ricorso in forza dei Controparte_2 titoli giudiziari ivi indicati;
che in data 22.02.2019, ad istanza dell'avv. , Parte_1
l'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Lagonegro, (PZ), aveva sottoposto a pignoramento, ai danni del , la quota pari ad 5/6 del diritto Controparte_2
di proprietà sui seguenti beni immobili: Fabbricato per civile abitazione, sito nel Comune di
Vibonati, (SA), alla frazione Villammare, alla Via Ferdinando Magellano, N. 05, che si compone di: -un Piano Terra, con annesso locale garage interrato, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Vibonati, (SA), al Foglio N. 22, Particella N. 1260, Sub N. 02,
Piano T-S1, Categoria A/2, Classe 7, avente consistenza di vani N. 06; -Primo Piano, riportato, nel Catasto Fabbricati del Comune di Vibonati, (SA), al Foglio N. 22, Particella N.
1260, Sub. N. 03, Piano 1, Categoria A/2, Classe 7, avente consistenza di vani 6,5; che in data
4.03.2019, l'atto di pignoramento immobiliare veniva trascritto presso l'Ufficio Provinciale di
Salerno – Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare, Registro Generale N. 8671- Registro
Particolare N. 6697; che con ricorso depositato in data 30.05.2019 (proc. R.G. n. 703/2019) sempre gli odierni ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di Lagonegro che fosse accertata la qualità di erede puro e semplice di dell'eredità relitta dai Controparte_2
genitori, nato in [...], (SA) il 19.03.1940 ed ivi deceduto, in data NA
21.09.2018 e , nata in [...], (SA), il 26.05.1944 e deceduta Persona_2
in Sapri, (SA), il 18.07.2003; che con ordinanza emessa in data 1.3.2021, il Tribunale di
Lagonegro aveva dichiarato erede puro e semplice della Controparte_2
madre mentre aveva rigettato, per carenza di prova, quella Persona_2
formulata in relazione all'eredità del padre che con ricorso depositato NA
in data 14.09.2022 avevano altresì promosso actio interrogatoria sempre dinanzi il Tribunale di Lagonegro (R.G. n. 767/2022 Volontaria Giurisdizione) affinché venisse fissato un termine a per accettare o rinunciare alla quota dell'eredità relitta del Controparte_2
defunto padre (nato in [...] il [...] ed ivi deceduto, in NA
data 21.09.2018); che all'udienza del 21.03.2023, nel pieno contraddittorio delle parti, il
Tribunale aveva fissato il termine di 3 mesi in favore del chiamato all'eredità per rendere la suddetta dichiarazione;
che tale termine, scaduto il 19.06.2023, era decorso e, a seguito di successive verifiche eseguite presso l'Ufficio Successioni del Tribunale di Lagonegro non risultavano accettazioni all'eredità relitta da da parte dell'odierno resistente NA . Tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano al Tribunale di accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'impugnazione e, quindi, dichiarare inefficace qualsiasi rinunzia all'eredità relitta da nato in [...], (SA) il NA
19/03/1940 ed ivi deceduto, in data 21/09/2018 da parte di , Controparte_2
C.F. N. , nato in [...], (SA), il 19/08/1968 e residente in [...], CodiceFiscale_6
(SA), - frazione di Villammare, alla Via Ferdinando Magellano, n. 05, e, per l'effetto,
2)Autorizzare i Ricorrenti- Avvocato , nato a [...], (SA), il 10 febbraio Parte_1
1969, ( ), in nome proprio, ex art. 86 C.p.C., , nata CodiceFiscale_7 CP_1
a Casaletto Spartano (SA), il 16 luglio 1944, ( ), , CodiceFiscale_8 Parte_2
nato in [...], (SA) il 29 luglio 1968, ( ) ed CodiceFiscale_9 [...]
, nato in [...], (SA), il 24 aprile 1966, ( ) ad Pt_3 CodiceFiscale_4
accettare l'eredità relitta da nato in [...], (SA) il 19/03/1940 ed ivi NA
deceduto, in data 21/09/2018, in nome ed in luogo di , al solo Controparte_2
scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza del proprio credito, pari alla complessiva somma attuale di Euro40.993,09//, oltre interessi e spese e competenze legali successive maturate e maturande, e, per l'effetto, ORDINARE al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2652, comma 1,
Codice Civile” il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.02.2024 si costituiva
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e insistendo Controparte_2 nell'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note finali.
2. In via preliminare, ad avviso del Tribunale, occorre rammentare che è stata a lungo dibattuta in dottrina la questione relativa al fatto se l'azione di cui all'art. 524 c.c. fosse esperibile soltanto in presenza di una formale rinunzia all'eredità come testualmente richiesto dalla norma o se, al contrario, fosse esperibile anche in presenza di fattispecie diverse, ad esempio, l'actio interrogatoria di cui all'art. 481 c.c.
Se in passato, sulla base dell'asserita diversità di natura ed effetti tra rinunzia e decadenza
(comportando soltanto quest'ultima la perdita del diritto di accettare l'eredità), era stato affermato che l'impugnazione di cui all'art. 524 c.c. presupponesse di fatto, quale condizione della domanda, esclusivamente l'espressa rinunzia da parte del chiamato, da diverso tempo la giurisprudenza ha ritenuto di avallare una interpretazione estensiva dell'art. 524 c.c., estendendo la possibilità di esercitare l'azione in oggetto anche al di fuori dei casi di formale rinunzia all'eredità.
In particolare, già con la pronuncia del 29 marzo 2007, n. 7735 la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che “… secondo l'art. 481 c.c. chiunque vi abbia interesse, e perciò pure chi se ne affermi creditore, può chiedere che al chiamato all'eredità sia fissato un termine nel quale dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; dall'altro, se rinunci o lasci trascorrere il termine senza accettare, ciò che comporta l'effetto che egli perda il diritto di accettare, l'art.
524 c.c. mette a disposizione dei creditori del chiamato lo strumento dell'azione di impugnazione della rinuncia”, aprendo, quindi, al creditore la possibilità di impugnare la
“rinuncia” all'eredità da parte del loro debitore anche nei casi di decadenza per decorso del termine a concesso ai sensi dell'art. 481 c.c.
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in una recente pronuncia della S.C., nella quale il giudice di legittimità ha statuito che “Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n.
7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. allorquando il diritto di accettare
l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. (….) È del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.
Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria.” (Cass., civ., sez. VI, ordinanza n. 32195/2021). Più di recente la S.C., oltre a ribadire il principio sopra indicato, ha precisato, in conformità con alcuni precedenti, che il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art. 524 c.c. è da escludere allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c. (Cass. ord.
n. 25347/2023 cha ha richiamato il principio secondo cui "L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale" Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23.07.2020; Cass. Sez. 2, n. 33479 dell'11.11.2021).
Ammessa, dunque, la possibilità di agire ex art. 524 c.c. non soltanto nei casi di espressa rinunzia all'eredità ma anche nelle ipotesi, analoghe al caso di specie, in cui il debitore sia decaduto dal diritto di accettare l'eredità a seguito dell'inutile decorso del termine fissato dal giudice a seguito di ricorso ex art. 481 c.c., a condizione tuttavia che i creditori abbiano richiesto la fissazione del termine prima che sia maturato il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., occorre passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Ebbene, il legislatore ha configurato l'azione di cui all'art. 524 c.c. come un particolare strumento di tutela previsto dall'ordinamento in favore dei creditori personali del chiamato che rinunzia all'eredità, il quale consente loro di impugnare la rinunzia nei casi in cui la stessa sia pregiudizievole per le loro ragioni creditorie.
È stato affermato che tale azione differisce sia dall'azione revocatoria ordinaria, mediante la quale si rende inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia patrimoniale dei suoi creditori, sia dall'azione surrogatoria in quanto non tende a far pervenire i beni rinunziati nel patrimonio del creditore che, di conseguenza, non li acquista. Diversamente, il vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 524 c.c. fa sì che il creditore istante possa soddisfarsi sui beni dell'eredità rinunziati dal debitore sino a concorrenza dei propri crediti.
Per l'esercizio dell'impugnazione è dunque richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore. Non è, invece, necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi (cfr Cass. n. 3548/1995) e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che devono ricorrere fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (cfr. Cass.
2395/1974). Secondo quanto chiarito dalla S.C. ciò si verifica non soltanto nel caso in cui al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile ma anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio
(Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5994/2020; in senso conforme cfr. Cass. n. 8519/2016: “Per
l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori”).
3. Alla luce dei principi sopra richiamati il Tribunale ritiene che la domanda ex art. 524 c.c. di parte attrice debba essere rigettata non avendo parte ricorrente né dedotto né provato la sussistenza del requisito oggettivo sopra indicato del danno patito in forza della rinuncia all'eredità di (deceduto il 21.09.2018) da parte del figlio NA [...]
, odierno resistente. Controparte_2
I ricorrenti hanno dedotto e documentato il proprio credito previo deposito dei vari titoli esecutivi giudiziali emessi in proprio favore e in danno del resistente così hanno documentato di aver sottoposto a pignoramento, in danno del resistente, la quota pari a 5/6 del diritto di proprietà di alcuni immobili meglio indicati a pagina 5 del ricorso.
Non risulta tuttavia né dedotto né provato che dalla rinuncia all'eredità impugnata sia conseguita una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito degli odierni ricorrenti. Non vi sono elementi né per valutare la capienza del patrimonio di
[...]
né per desumere che l'eredità di alla quale il resistente, Controparte_2 NA
secondo la ricostruzione dei ricorrenti, ha rinunciato, presentasse un attivo.
Da ultimo il Tribunale rileva l'irritualità e l'inammissibilità del deposito avvenuto in data
13.05.2024 del verbale di pubblicazione testamento olografo di redatto in data NA
20 giugno 2023 dal Notaio – repertorio 17.390 – raccolta n.12614 – Persona_3
registrato a Lagonegro il 18 luglio 2023, che peraltro gli stessi ricorrenti ritengono essere falso, in quanto depositato successivamente al maturarsi delle preclusioni documentali e in assenza di una rituale istanza di rimessione in termini che, ad ogni modo, sarebbe stata rigettata in quanto il documento è antecedente all'instaurazione del giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto il Tribunale ritiene che la domanda debba essere rigettata per carenza di prova del danno che i ricorrenti avrebbero patito quale conseguenza della rinuncia da parte di all'eredità del padre (deceduto il Controparte_2 NA
21.09.2018). 4. Infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente che non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr Cass. n. 21798 del 27/10/2015). Nel caso di specie il resistente non ha né allegato né provato il danno asseritamente patito né allegato i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa né sussistono i requisiti previsti dalla norma.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della domanda, esclusa la fase istruttoria in concreto non tenutasi e previa applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le restanti fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del resistente;
c) condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali Controparte_2
oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario per spese generali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Lagonegro, il 26.05.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.