Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 779/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BARBONI CRISTINA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. DI Controparte_1
RUGGERO MICHELE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, mantenendo sempre l'obbligo del reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro;
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori ed avrà la sua collocazione principale Per_1
presso l'abitazione paterna ove risulta già residente;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
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3. Non vengono stabiliti tempi di permanenza e/o di frequentazione della prole presso ciascun genitore, lasciando quindi ogni più ampia discrezionalità sull'esercizio di tale facoltà alle parti interessate, purché si faccia in modo che il ragazzo trascorra lo stesso tempo con entrambi i genitori;
4. Nessun obbligo di contribuzione al mantenimento viene previsto a carico di entrambi i genitori per il figlio : le parti si accolleranno le spese ordinarie del ragazzo nel periodo in cui lo Per_1
stesso si troverà presso ciascuno di loro;
5. Le spese straordinarie del minore saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Sono da intendersi spese straordinarie quelle elencate nel Protocollo Tribunale di
Ancona del 10.07.2024 e di seguito trascritte:
a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
2) visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
3) interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
4) farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
5) farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
6) supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
7) cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
8) visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
9) interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
10) cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
11) cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 12) retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
13) tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
14) tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
15) libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
16) libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
17) alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
18) gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
19) trasporto pubblico casa/ scuola;
20) mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
21) retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
22) tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
23) master e corsi di specializzazione anche all'estero;
24) gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
25) corsi di recupero e lezioni private;
pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
26) preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
27) corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
3 28) attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
29) bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
frequenza di cenfti estivi per esigenze lavorative dei genitori;
baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
30) attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
31) acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
32) vacanze trascorse in assenza dei genitori;
33) conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
34) acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.)'
35) attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
36) baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che il genitore che le avrà affrontate fornisca tempestivamente all'altro scontrini fiscali, ricevute e fatture che attestino l'avvenuto pagamento. La rifusione delle spese straordinarie al genitore che le avrà anticipate anche per l'altro dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
6. i coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti con i proventi ricavati dalle rispettive attività di lavoro svolte e, pertanto, rinunciano a qualunque reciproca pretesa a titolo di contribuzione al mantenimento e/o di assegno divorzile.
7. I coniugi dichiarano, altresì, di avere regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale anche sorto in ragione della intervenuta separazione e di non avere ora ed in futuro più altro reciprocamente a pretendere”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
4 Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a IA (AN) il 9.01.2010.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 5.06.2024 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi davanti al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IA (AN) il 9.01.2010
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IA (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 2010.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a IA (AN) il 09/01/2010 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di IA (AN) al n. 3, parte 1, serie // dell'anno 2010;
5 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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