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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2819/ promossa da:
, C.F. , corrente in Gussago (BS), CP_1 Parte_1 P.IVA_1 via Forcella n. 16, in persona dell'amministratore, P.IVA Controparte_2
, con sede in Gussago (BS), via A. De Gasperi n. 21, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante, sig. C.F. , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Scarabelli e Matteo Peroni;
ATTORE
CONTRO
C.F. (già Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: Pagamento indennizzo assicurativo.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore, come da note conclusive depositate in data 05.03.2025:
"In via pregiudiziale: Vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione di entro il termine di cui all'art. Controparte_5
166 c.p.c., confermare il provvedimento reso all'udienza del 05.12.24, con cui l'Ill.mo G.I. ne dichiarava la contumacia.
In via principale: Dichiarare la sussistenza del diritto di credito dell'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 31.309,60 iva compresa, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dovuto fino all'effettivo saldo.
In subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. ritenesse l'attore decaduto dal diritto di credito, rimetterlo in termini per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto, non essendo il ritardo addebitabile a sua responsabilità e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.309,60 iva compresa oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo versamento.
Con vittoria di spese oltre ad accessori di legge." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2024, il
[...]
(di seguito " ) conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 Controparte_3
(già di seguito ) esponendo quanto Controparte_4 CP_3 segue:
• In data 02.08.2019, l'edificio condominiale subiva gravi danni al tetto a causa di una tromba d'aria.
• Il era coperto da polizza assicurativa n. 028431611 (doc. 1 CP_1 citazione), stipulata con la convenuta, anche per danni da agenti atmosferici.
• Veniva aperto il sinistro n. 010402820000028 e si perveniva ad un atto di amichevole liquidazione del danno (doc. 2 citazione), che prevedeva il pagamento da parte dell'assicurazione della somma di € 74.716,00 oltre IVA, per un totale di
€ 82.187,60.
• Secondo tale accordo, un acconto di € 50.878,00 veniva corrisposto al momento della chiusura del sinistro (bonifico accreditato il 25.09.2020, doc. 3 citazione), mentre il saldo sarebbe stato versato previa dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
• I lavori subivano ritardi a causa della pandemia da Covid-19, che impediva lo svolgimento delle assemblee condominiali per l'approvazione delle opere e l'esecuzione materiale degli interventi da parte dell'impresa incaricata,
[...]
Venivano comunque attuate soluzioni temporanee per Controparte_6 evitare l'aggravarsi dei danni.
• Il Condominio informava l'assicurazione della situazione e questa comunicava telefonicamente che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 12 mesi dalla chiusura del sinistro (05.08.2020), quindi entro il 05.08.2021.
• Tuttavia, tale termine di 12 mesi non risultava né dall'atto di liquidazione, né dalla polizza, né dalle condizioni generali di contratto (doc. 1, 2 e 13 citazione).
Nelle successive comunicazioni email, l'assicurazione si limitava a sollecitare l'esecuzione dei lavori senza menzionare la scadenza.
• I lavori iniziavano il 22.04.2022 e si concludevano nel giugno 2022 (doc. 6 citazione - fatture n. 80 del 06.06.2022 e n. 83 del 30.06.2022). CP_6
• In data 04.07.2022, il Condominio inoltrava le fatture all'assicurazione per ottenere il saldo, ma il pagamento veniva negato a causa della "tempistica della riparazione" (doc. 7 citazione). Secondo l'assicurazione, il termine di 12 mesi non era stato rispettato.
• Seguivano numerosi tentativi di contatto e solleciti da parte del CP_1
e dei suoi legali, rimasti privi di esito o con riscontri negativi (doc. 5, 8, 9, 10, 11,
2 12, 15 citazione;
doc. 4 citazione - nuova diffida a a seguito Controparte_3 di incorporazione di . Controparte_4
Il Condominio chiedeva quindi la condanna di al pagamento della CP_3 somma residua di € 31.309,60, oltre interessi e spese legali, sostenendo il proprio diritto contrattuale all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, data l'inesistenza del termine di 12 mesi eccepito. In subordine, invocava la sospensione dei termini per causa di forza maggiore (pandemia Covid-19).
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si Controparte_3 costituiva in giudizio e, all'udienza del 05.12.2024, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, veniva rinviata per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.03.2025, con concessione di termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la contumacia della società convenuta,
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio. Controparte_3
Nel merito, il attore ha fornito prova documentale del proprio CP_1 diritto di credito.
Risulta infatti prodotta la polizza assicurativa n. 028431611 (doc. 1 citazione), che copre i danni da eventi atmosferici, nonché la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo in cui si è verificato il sinistro (doc. 16 citazione).
Il verificarsi del danno da tromba d'aria in data 02.08.2019 è altresì documentato e riconosciuto dalla stessa compagnia assicurativa attraverso l'apertura del sinistro n. 010402820000028 e la successiva proposta di "atto di amichevole liquidazione del danno" (doc. 2 citazione). Tale atto, pur recando la dicitura "con riserva di specifica approvazione da parte di " e non CP_4 risultando sottoscritto dalla compagnia, ha avuto pacifica esecuzione da parte di quest'ultima mediante il pagamento della prima tranche dell'indennizzo, pari a €
50.878,00, avvenuto in data 25.09.2020 (doc. 3 citazione). Tale comportamento concludente della compagnia assicurativa supera la riserva di approvazione e la mancata sottoscrizione, integrando l'accettazione della proposta di liquidazione e il riconoscimento del diritto dell'assicurato all'indennizzo nella misura concordata.
L'avvenuta erogazione di un acconto costituisce, inoltre, riconoscimento del diritto di credito dell'attore e preclude una successiva contestazione sul quantum debeatur nei termini già definiti, salvo diversi accordi non emersi in atti.
L'entità del danno subito dal trova ulteriore riscontro nelle fatture CP_1
3 relative ai lavori di riparazione (doc. 6 citazione) e nelle fotografie prodotte (doc. 18 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), che attestano la consistenza dei danni al tetto e le conseguenti infiltrazioni.
La controversia verte essenzialmente sul diniego da parte di di CP_3 corrispondere il saldo dell'indennizzo (€ 31.309,60) a causa del presunto mancato rispetto di un termine di 12 mesi dalla chiusura del sinistro (05.08.2020) per l'esecuzione dei lavori di riparazione.
Tuttavia, come correttamente eccepito dal tale termine di 12 mesi CP_1 non trova alcun riscontro documentale né nell'atto di amichevole liquidazione (doc.
2 citazione), né nelle condizioni generali di polizza applicabili (doc. 13 citazione - mod. PC1 Ed. 11/2007).
L'art.
2.11 delle condizioni di polizza (doc. 13 citazione) prevede unicamente che
"L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato;
se ciò non avviene la
Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro...", senza specificare alcun termine perentorio per fornire tale garanzia.
L'art.
2.12 stabilisce che, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Il ha fornito prova CP_1 dell'avvenuta riparazione inoltrando le fatture in data 04.07.2022 (doc. 7 citazione).
Peraltro, anche a voler considerare le condizioni generali di contratto più recenti, prodotte dalla stessa parte attrice (doc. 14 citazione - Set informativo
Cattolica&Casa Condominio, ed. 2020), l'art. 43 (pag. 24) prevede un termine di 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole per la ricostruzione o riparazione, con possibilità di proroga per legittimi impedimenti. Nel caso di specie, il primo pagamento è avvenuto il 25.09.2020 e i lavori si sono conclusi nel giugno 2022, quindi entro il suddetto termine di 24 mesi, e le fatture sono state trasmesse il
04.07.2022.
Gravava sulla convenuta, che eccepiva la decadenza dal diritto al saldo per il superamento di un presunto termine, l'onere di provare l'esistenza di tale termine nel contratto o in accordi successivi. Essendo rimasta contumace, tale prova non è stata fornita.
Appare quindi ingiustificato il rifiuto di pagamento opposto da basato CP_3 su un termine non pattuito.
Ad abundantiam, si osserva che, anche qualora fosse esistito un termine più restrittivo, il ritardo nell'esecuzione dei lavori sarebbe comunque giustificabile alla
4 luce della situazione pandemica da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni governative (doc. 20 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.). Tali eventi integrano gli estremi del legittimo impedimento e della causa di forza maggiore, idonei a sospendere eventuali termini e ad escludere la responsabilità del per i CP_1 ritardi, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e successive modifiche. Risulta infatti documentata l'impossibilità di convocare l'assemblea condominiale per l'approvazione dei lavori prima del novembre 2021 (doc. 19 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) e le difficoltà operative per l'impresa edile.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di pagamento del saldo dell'indennizzo, pari a € 31.309,60 (ottenuto da € 74.716,00 + IVA al 10% €
7.471,60 = € 82.187,60 - acconto € 50.878,00), deve essere accolta.
Sull'importo riconosciuto sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della messa in mora (coincidente con la scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, quindi dal 04.08.2022, come richiesto ) fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
2819/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da;
Parte_2
2. Per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di € 31.309,60 (trentunomilatrecentonove/60), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 04.08.2022 sino al saldo effettivo;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_2 che si liquidano € 3.000 per compenso professionale, oltre contributo unificato spese generali iva e cpa IVA e CPA come per legge
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2819/ promossa da:
, C.F. , corrente in Gussago (BS), CP_1 Parte_1 P.IVA_1 via Forcella n. 16, in persona dell'amministratore, P.IVA Controparte_2
, con sede in Gussago (BS), via A. De Gasperi n. 21, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante, sig. C.F. , CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Scarabelli e Matteo Peroni;
ATTORE
CONTRO
C.F. (già Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: Pagamento indennizzo assicurativo.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore, come da note conclusive depositate in data 05.03.2025:
"In via pregiudiziale: Vista la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione di entro il termine di cui all'art. Controparte_5
166 c.p.c., confermare il provvedimento reso all'udienza del 05.12.24, con cui l'Ill.mo G.I. ne dichiarava la contumacia.
In via principale: Dichiarare la sussistenza del diritto di credito dell'attore e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 31.309,60 iva compresa, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dovuto fino all'effettivo saldo.
In subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. ritenesse l'attore decaduto dal diritto di credito, rimetterlo in termini per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto, non essendo il ritardo addebitabile a sua responsabilità e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 31.309,60 iva compresa oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dovuto all'effettivo versamento.
Con vittoria di spese oltre ad accessori di legge." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2024, il
[...]
(di seguito " ) conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 Controparte_3
(già di seguito ) esponendo quanto Controparte_4 CP_3 segue:
• In data 02.08.2019, l'edificio condominiale subiva gravi danni al tetto a causa di una tromba d'aria.
• Il era coperto da polizza assicurativa n. 028431611 (doc. 1 CP_1 citazione), stipulata con la convenuta, anche per danni da agenti atmosferici.
• Veniva aperto il sinistro n. 010402820000028 e si perveniva ad un atto di amichevole liquidazione del danno (doc. 2 citazione), che prevedeva il pagamento da parte dell'assicurazione della somma di € 74.716,00 oltre IVA, per un totale di
€ 82.187,60.
• Secondo tale accordo, un acconto di € 50.878,00 veniva corrisposto al momento della chiusura del sinistro (bonifico accreditato il 25.09.2020, doc. 3 citazione), mentre il saldo sarebbe stato versato previa dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
• I lavori subivano ritardi a causa della pandemia da Covid-19, che impediva lo svolgimento delle assemblee condominiali per l'approvazione delle opere e l'esecuzione materiale degli interventi da parte dell'impresa incaricata,
[...]
Venivano comunque attuate soluzioni temporanee per Controparte_6 evitare l'aggravarsi dei danni.
• Il Condominio informava l'assicurazione della situazione e questa comunicava telefonicamente che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 12 mesi dalla chiusura del sinistro (05.08.2020), quindi entro il 05.08.2021.
• Tuttavia, tale termine di 12 mesi non risultava né dall'atto di liquidazione, né dalla polizza, né dalle condizioni generali di contratto (doc. 1, 2 e 13 citazione).
Nelle successive comunicazioni email, l'assicurazione si limitava a sollecitare l'esecuzione dei lavori senza menzionare la scadenza.
• I lavori iniziavano il 22.04.2022 e si concludevano nel giugno 2022 (doc. 6 citazione - fatture n. 80 del 06.06.2022 e n. 83 del 30.06.2022). CP_6
• In data 04.07.2022, il Condominio inoltrava le fatture all'assicurazione per ottenere il saldo, ma il pagamento veniva negato a causa della "tempistica della riparazione" (doc. 7 citazione). Secondo l'assicurazione, il termine di 12 mesi non era stato rispettato.
• Seguivano numerosi tentativi di contatto e solleciti da parte del CP_1
e dei suoi legali, rimasti privi di esito o con riscontri negativi (doc. 5, 8, 9, 10, 11,
2 12, 15 citazione;
doc. 4 citazione - nuova diffida a a seguito Controparte_3 di incorporazione di . Controparte_4
Il Condominio chiedeva quindi la condanna di al pagamento della CP_3 somma residua di € 31.309,60, oltre interessi e spese legali, sostenendo il proprio diritto contrattuale all'indennizzo e l'inadempimento della convenuta, data l'inesistenza del termine di 12 mesi eccepito. In subordine, invocava la sospensione dei termini per causa di forza maggiore (pandemia Covid-19).
Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si Controparte_3 costituiva in giudizio e, all'udienza del 05.12.2024, ne veniva dichiarata la contumacia. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, veniva rinviata per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.03.2025, con concessione di termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente, va confermata la contumacia della società convenuta,
regolarmente citata e non costituitasi in giudizio. Controparte_3
Nel merito, il attore ha fornito prova documentale del proprio CP_1 diritto di credito.
Risulta infatti prodotta la polizza assicurativa n. 028431611 (doc. 1 citazione), che copre i danni da eventi atmosferici, nonché la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo in cui si è verificato il sinistro (doc. 16 citazione).
Il verificarsi del danno da tromba d'aria in data 02.08.2019 è altresì documentato e riconosciuto dalla stessa compagnia assicurativa attraverso l'apertura del sinistro n. 010402820000028 e la successiva proposta di "atto di amichevole liquidazione del danno" (doc. 2 citazione). Tale atto, pur recando la dicitura "con riserva di specifica approvazione da parte di " e non CP_4 risultando sottoscritto dalla compagnia, ha avuto pacifica esecuzione da parte di quest'ultima mediante il pagamento della prima tranche dell'indennizzo, pari a €
50.878,00, avvenuto in data 25.09.2020 (doc. 3 citazione). Tale comportamento concludente della compagnia assicurativa supera la riserva di approvazione e la mancata sottoscrizione, integrando l'accettazione della proposta di liquidazione e il riconoscimento del diritto dell'assicurato all'indennizzo nella misura concordata.
L'avvenuta erogazione di un acconto costituisce, inoltre, riconoscimento del diritto di credito dell'attore e preclude una successiva contestazione sul quantum debeatur nei termini già definiti, salvo diversi accordi non emersi in atti.
L'entità del danno subito dal trova ulteriore riscontro nelle fatture CP_1
3 relative ai lavori di riparazione (doc. 6 citazione) e nelle fotografie prodotte (doc. 18 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), che attestano la consistenza dei danni al tetto e le conseguenti infiltrazioni.
La controversia verte essenzialmente sul diniego da parte di di CP_3 corrispondere il saldo dell'indennizzo (€ 31.309,60) a causa del presunto mancato rispetto di un termine di 12 mesi dalla chiusura del sinistro (05.08.2020) per l'esecuzione dei lavori di riparazione.
Tuttavia, come correttamente eccepito dal tale termine di 12 mesi CP_1 non trova alcun riscontro documentale né nell'atto di amichevole liquidazione (doc.
2 citazione), né nelle condizioni generali di polizza applicabili (doc. 13 citazione - mod. PC1 Ed. 11/2007).
L'art.
2.11 delle condizioni di polizza (doc. 13 citazione) prevede unicamente che
"L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato;
se ciò non avviene la
Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro...", senza specificare alcun termine perentorio per fornire tale garanzia.
L'art.
2.12 stabilisce che, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Il ha fornito prova CP_1 dell'avvenuta riparazione inoltrando le fatture in data 04.07.2022 (doc. 7 citazione).
Peraltro, anche a voler considerare le condizioni generali di contratto più recenti, prodotte dalla stessa parte attrice (doc. 14 citazione - Set informativo
Cattolica&Casa Condominio, ed. 2020), l'art. 43 (pag. 24) prevede un termine di 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole per la ricostruzione o riparazione, con possibilità di proroga per legittimi impedimenti. Nel caso di specie, il primo pagamento è avvenuto il 25.09.2020 e i lavori si sono conclusi nel giugno 2022, quindi entro il suddetto termine di 24 mesi, e le fatture sono state trasmesse il
04.07.2022.
Gravava sulla convenuta, che eccepiva la decadenza dal diritto al saldo per il superamento di un presunto termine, l'onere di provare l'esistenza di tale termine nel contratto o in accordi successivi. Essendo rimasta contumace, tale prova non è stata fornita.
Appare quindi ingiustificato il rifiuto di pagamento opposto da basato CP_3 su un termine non pattuito.
Ad abundantiam, si osserva che, anche qualora fosse esistito un termine più restrittivo, il ritardo nell'esecuzione dei lavori sarebbe comunque giustificabile alla
4 luce della situazione pandemica da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni governative (doc. 20 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.). Tali eventi integrano gli estremi del legittimo impedimento e della causa di forza maggiore, idonei a sospendere eventuali termini e ad escludere la responsabilità del per i CP_1 ritardi, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e successive modifiche. Risulta infatti documentata l'impossibilità di convocare l'assemblea condominiale per l'approvazione dei lavori prima del novembre 2021 (doc. 19 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) e le difficoltà operative per l'impresa edile.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda di pagamento del saldo dell'indennizzo, pari a € 31.309,60 (ottenuto da € 74.716,00 + IVA al 10% €
7.471,60 = € 82.187,60 - acconto € 50.878,00), deve essere accolta.
Sull'importo riconosciuto sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della messa in mora (coincidente con la scadenza del termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, quindi dal 04.08.2022, come richiesto ) fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
2819/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da;
Parte_2
2. Per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_2 della somma di € 31.309,60 (trentunomilatrecentonove/60), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 04.08.2022 sino al saldo effettivo;
3. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di , Parte_2 che si liquidano € 3.000 per compenso professionale, oltre contributo unificato spese generali iva e cpa IVA e CPA come per legge
Treviso, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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