Sentenza 9 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/07/2021, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00910/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2020, proposto da
IA CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Jerimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caprino Veronese (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del “Provvedimento conclusivo di rigetto” del Comune di Caprino Veronese N. 0012460 del 21.7.2020 che respinge la “Richiesta di permesso di costruire” datata 7.2.2020 Prot n. 2724-2727 (Pratica Edilizia n. 22/2020) presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caprino Veronese (Vr);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, proprietario di un terreno sito in Comune di Caprino, frazione di Pesina, ha presentato, tra il 2016 e il 2020, tre istanze volte ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire per operare una ristrutturazione edilizia ricostruttiva di un edificio rurale (attualmente in situazione di rudere) crollato negli anni ’30 del secolo scorso.
In particolare, l’intervento si proponeva di ricostruire un fabbricato rurale destinato (almeno parzialmente) a civile abitazione, completamente diruto, ove restavano visibili soltanto ipotetiche tracce relative al sedime dell’edificio ed al perimetro murario.
Le prime due istanze sono divenute inefficaci poichè, a seguito dei rilievi mossi dalla P.A. in sede istruttoria, il ricorrente vi ha rinunciato o è decaduto.
La terza istanza è stata denegata dal Comune con il provvedimento in epigrafe indicato, avverso il quale è insorto il ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ha resistito al ricorso l’Ente Civico, contrastando le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Il provvedimento impugnato, emesso all’esito di un’adeguata istruttoria e sorretto da un’ampia motivazione, ha rigettato la domanda di permesso di costruire avanzata dal ricorrente, rilevando che:
(a) l’intervento non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia, tenuto conto dell’impossibilità di accertare la precedente consistenza dell’edificio crollato;
(b) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la ristrutturazione avrebbe presupposto il pedissequo rispetto della sagoma originaria, anch’essa non accertabile;
(c) il ricorrente non soltanto non aveva fornito elementi per ricostruire con certezza le dimensioni dell’immobile crollato, come dimostrato dalle diverse ipotesi formulate a partire dal 2016, ma non era neppure in grado di stabilire con certezza la destinazione d’uso del fabbricato, forse in parte destinato a fienile;
(d) la strada di accesso alla proprietà era inidonea al raggiungimento del suo scopo di urbanizzazione e l’istante non aveva prodotto un progetto di intervento sufficientemente dettagliato.
Il succitato provvedimento negativo si sottrae a tutte le censure mosse dal ricorrente.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, affinché si possa configurare un intervento di ristrutturazione edilizia – che oggi (a seguito delle modifiche all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380/2001 apportate dal d.l. 69/2013, conv. con 1. 98/2013), ricomprende anche l’attività di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione – è necessario che sia possibile accertare l’originaria consistenza del manufatto edilizio, con il corollario che deve essere esclusa in radice la riconducibilità dell’attività di ricostruzione di un rudere nell’alveo della ristrutturazione edilizia “ nel caso in cui manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare: in particolare, un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuto come edificio allo stato esistente ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17settembre 2019, n. 6188; Id. 21 ottobre 2014, n. 5174; Consiglio di Stato, I Sezione, parere del 27 maggio 2020 n. 1095).
Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione, al caso di specie, dei suesposti principi.
Le fonti storiche allegate dal ricorrente alla domanda di premesso di costruire (fotografie che raffigurano l’immobile ad una certa distanza; pianta catastale; articoli di giornale e una sentenza che ricostruiscono il fatto di sangue avvenuto in prossimità del fabbricato nel 1926; dichiarazioni di terzi che confermano l’esistenza del predetto fabbricato) non offrono sicuri elementi per ricostruire con un sufficiente grado di attendibilità i parametri edilizi fondamentali dell’edificio diruto, ormai da circa novant’anni.
Dall’istruttoria svolta, e in particolare dagli esiti del sopralluogo svolto dai tecnici comunali il 18 maggio 2018, documentando fotograficamente lo stato dei luoghi, è emersa l’impossibilità di ricostruire con certezza la consistenza originaria del fabbricato crollato sin dagli anni ’30 del secolo scorso (nella relazione di sopralluogo di legge, in particolare, che “...1) Non ci sono tracce planimetriche dell'esistenza del vecchio edificio riportato nelle due foto storiche prodotte dal sig. CC IA, per la pratica edilizia tendente a chiederne la ricostruzione in sito.- Sono accertabili sassi per lo più derivanti dal generale dissesto e crollo delle vecchie "marogne" presenti in sito e che delimitano le balze in pendio.- Ci sono tre spezzoni dì stipiti di porta o di finestra, con cardini, ma al riguardo non si ha la certezza che effettivamente siano appartenuti al fabbricato in questione.- Alcune pietre paiono essere state in qualche maniera sistemate in fila, e mancano gli angolari murari che il tecnico geom. Cadetti ha rappresentato sui suoi disegni nello stato di fatto.- Non c'è nessun elemento che consenta di verificare le dimensioni planimetriche di quella che si vorrebbe essere una precedente costruzione nel punto individuato dalla mappa catastale.- Non sono verificabili le dimensioni del fabbricato riportate nella mappa catastale mancando ogni elemento verificabile...”).
L’impossibilità di ricostruire con un sufficiente grado di attendibilità la preesistente consistenza dell’immobile crollato ormai da circa novant’anni è desumibile anche dal fatto che nelle tre richieste di titolo edilizio presente dal ricorrente, dal 2016 al 2020, egli ha prospettato tre diversi dimensionamenti del fabbricato originario:
- nella pratica edilizia n° 194/2016 le dimensioni dell’immobile sono state calcolate in: lunghezza 10 metri, larghezza 5 metri ed altezza matematicamente calcolata in 5,57 metri;
- nella pratica edilizia n° 230/2017, le dimensioni che precedono sono state dapprima confermate e poi modificate con progetto (appena abbozzato) allegato alla nota del 31 maggio 2018, che prevedeva una base di 9,80 x 4,10 metri ed un’altezza calcolata di 4,51 metri;
- nella pratica edilizia n° 22/2020, oggetto dell’impugnativa all’esame, la base dell’edificio è stata individuata in 10,00/10.02 x 5,10/5,15 metri, con altezza calcolata di 5,74 metri.
Il ricorrente non ha, in definitiva, assolto all’onere probatorio che grava su colui debba dimostrare la preesistente consistenza del fabbricato andato distrutto o demolito, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, “...gli interventi sul patrimonio edilizio esistente presuppongono necessariamente un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura ovvero la possibilità di individuare l’edificio preesistente nella sua identità strutturale, quale specifica entità urbanistico-edilizia esistente nella attualità; declinandosi altrimenti l’intervento come volto a realizzare una nuova costruzione e non la ricostruzione di un precedente immobile” (Cons. Stato Sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455).
A ciò si aggiunga che, secondo quanto risulta dagli atti, i luoghi sono stati modificati, attraverso la perimetrazione della base del presunto edificio, mediante il collocamento di sassi e pietre varie, rendendo vieppiù impossibile approfondire e verificare ulteriormente l’originario stato dei luoghi.
L’obiettiva impossibilità di verificare la consistenza dell’immobile diruto, accertata nel corso del sopralluogo del maggio 2018, giustifica il superamento delle valutazioni operate dal Comune, previo parere favorevole vincolante della Soprintendenza. nelle precedenti autorizzazioni paesaggistiche rilasciate sulla base di una ricostruzione dell’effettiva consistenza dell’immobile diruto che si sono rivelate difformi rispetto alla realtà accertata sul luogo dai tecnici comunali.
Del resto, si osserva che l’autorizzazione paesaggistica, pur essendo un provvedimento prodromico al rilascio del titolo edilizio, non esaurisce l’ambito d’indagine necessario ad assentire l’intervento, che dal punto di vista edilizio deve essere scrutinato secondo le coordinate desumibili dall’articolo 3, comma 1, lettera d).del T.U. Edilizia e dai principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia.
Nel caso in esame, dagli atti di causa, si evince che l’intervento non presentava criticità sotto il profilo della compatibilità con la tutela paesaggistica, ma, come correttamente rilevato dal Comune, non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia, attesa l’impossibilità di stabilire con un sufficiente grado di certezza i parametri edilizi fondamentali dell’edificio diruto da circa novant’anni, presupposto essenziale ai fini della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia.
Il provvedimento impugnato è immune dalle censure dedotte anche laddove ha riscontrato la mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 12 del DPR n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire, in relazione alle opere di urbanizzazione primaria concernenti la sistemazione della strada comunale denominata “strada comunale di Mirabello”.
La documentazione prodotta dal ricorrente è stata, infatti, ritenuta dal Comune inidonea rispetto all’obiettivo di realizzare una strada percorribile in sicurezza per raggiungere l’abitazione oggetto d’intervento, con valutazione che il Collegio reputa sorretta da adeguata istruttoria, non affetta da travisamento del fatto nè altrimenti illegittima.
Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda e della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO