Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 467/2022 (cui è riunito quello n. 495/2022) r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 467/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per responsabilità civile da attività professionale medica tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Parigi, 20, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Cristina Falbo, del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Cosenza, alla via Panebianco, 164, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo posta elettronica certificata e Email_1 con numero di telefax 0984/304649, in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 866/2017 r.g.a.c. del Tribunale di
Cosenza;
1
(codice fiscale , rappresentata e difesa, come Parte_2 C.F._2
da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3°, c.p.c., e depositata nel fascicolo telematico il
21.2.2023, dall'avv. Gaetano Rizzuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Rende (CS), via della Resistenza n. 198; con indirizzo di posta elettronica certificata: e n. di telefax 0984/657802; Email_2
Appellata - appellante in via incidentale nel procedimento n. 467/2022; appellante in via principale nel procedimento n. 495/2022;
e
(codice fiscale ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Cosenza, piazza C. Bilotti n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco
Corina, del Foro di Cosenza, che la rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta (con numero di telefax n. 0984-72760 e indirizzo di posta elettronica certificata: e;
Email_3 Email_4
Appellata
nonché
(partita I.v.a. ), in p.l.r.p.t., dott. Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, piazza C. Bilotti n. 4, presso lo Controparte_3 studio professionale dell'avv. Francesco Corina, del Foro di Cosenza, che la rappresenta e difende, come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(con numero di telefax n. 0984-72760 e indirizzo di posta elettronica certificata:
e ; Email_3 Email_4
Appellata
2 Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Catanzaro:
1. Nel merito, in via principale, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 176/2022 del 3/2/2022, rep. 256/2022 (in riferimento al proc. civ. 866/2017 r.g.a.c. del Tribunale civile di Cosenza) emessa in data 3.2.2022 e depositata in pari data, notificata in data 18.2.2022 alle parti ai fini del decorso del termine breve per la impugnazione, accogliere la presente domanda per tutte le ragioni sopra meglio precisate, rigettando ogni avversa pretesa, e, quindi, dichiarare la totale responsabilità – in relazione ai fatti narrati nell'atto introduttivo del giudizio e provati in sede istruttoria, anche in termini di perdita di chance e di omessa acquisizione di un corretto consenso informato - della dott.ssa , che ebbe in cura la Controparte_1 sig.ra nel corso della sua prima gestazione, per i danni tutti – Parte_2
patrimoniali e non - cagionati all'appellante;
2. In riforma della sentenza impugnata, dunque, condannare la dott.ssa al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 subiti dall'appellante nella misura complessiva pari ad € 1.200.000,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - o a quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita in Sua Giustizia riterrà equa, da intendersi, in via gradata anche come danno da perdita di chance e da mancata acquisizione di un corretto consenso informato
3. In riforma della sentenza impugnata, condannare, infine, la appellata dott.ssa
al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio. In via istruttoria, si chiede che l'On.le Corte di Appello adita si compiaccia di disporre la convocazione dei c.t.u. designati nel giudizio di primo grado ovvero disporre la rinnovazione della c.t.u. per tutte le motivazioni espresse in narrativa da intendersi in questa sede integralmente trascritte, rivalutando in toto oltremodo l'esito della istruttoria acquisita nel corso del primo grado di giudizio, per tutto quanto sopra argomentato.”
Per il procuratore dell'appellata - appellante incidentale : “Voglia Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro: nel merito, in via preliminare, disporre il rinnovo della c.t.u. medica per le motivazioni indicate nel corpo dell'atto di appello. In
3 via principale, accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.
176/2022 del 3.2.2022, rep. 256/2022 (in riferimento al proc. civ. 866/2017 r.g.a.c.
Tribunale civile di Cosenza) emessa in data 3.2.2022 e depositata in pari data, notificata in data 18.2.2022 alle parti ai fini del decorso del termine breve per la impugnazione, accogliere la presente domanda per tutte le ragioni sopra meglio precisate, rigettando ogni avversa pretesa, e, quindi, dichiarare la totale responsabilità – in relazione ai fatti narrati nell'atto introduttivo del giudizio e provati in sede istruttoria, anche in termini di perdita di chance e di omessa acquisizione di un corretto consenso informato - della dott.ssa , che ebbe in cura la sig.ra nel corso Controparte_1 Parte_2
della sua prima gestazione, per i danni tutti – patrimoniali e non - cagionati all'appellante 2. In riforma della sentenza impugnata, dunque, condannare la dott.ssa
al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellante nella misura Controparte_1 complessiva pari ad € 1.200.000,00 - oltre interessi e rivalutazione monetaria - o a quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte di Appello adita in sua giustizia riterrà equa, da intendersi, in via gradata anche come danno da perdita di chance e da mancata acquisizione di un corretto consenso informato;
3. In riforma della sentenza impugnata, condannare, infine, la appellata dott.ssa al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede che l'On.le Corte di Appello adita si compiaccia di disporre la convocazione dei
c.t.u. designati nel giudizio di primo grado ovvero disporre la rinnovazione della c.t.u. per tutte le motivazioni espresse in narrativa da intendersi in questa sede integralmente trascritte, rivalutando in toto oltremodo l'esito della istruttoria acquisita nel corso del primo grado di giudizio, per tutto quanto sopra argomentato”.
Per il procuratore dell'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita: 1) accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre che ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda nuova, ex art. 345 c.p.c, afferente la dedotta omessa acquisizione del consenso informato, in netta violazione con il principio del divieto dello “ius novorum” in appello, 3) sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di altro giudizio finalizzato sempre a conseguire la riforma della medesima sentenza, pendente dinanzi all'Ecc.ma Corte adita e recante rg. n.
4 495/2022, con prima udienza fissata pure per il 28.9.2022; 4) in via subordinata e nel merito, rigettare l'appello, in quanto del tutto destituito di fondamento con la conferma dell'impugnata sentenza;
5) in via ancora più gradata, in caso di riforma della sentenza gravata, ci si riporta alle conclusioni rassegnate in primo grado e si insiste per il rigetto della domanda attrice;
6) in via di estremo subordine, in caso di riforma della sentenza, di accoglimento, quindi, della domanda, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, condannare la a CP_4
tenere indenne la dott.ssa e nei limiti dei massimali di polizza, da tutto quanto CP_1 fosse tenuta a corrispondere in favore dell'odierno appellante. Con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Appellata
Per il procuratore dell'appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adita: 1) accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., oltre che ai sensi degli artt.348 bis e ter
c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda nuova, ex art. 345 c.p.c, afferente la dedotta omessa acquisizione del consenso informato, in netta violazione con il principio del divieto dello “ius novorum” in appello, 3) sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di altro giudizio finalizzato sempre a conseguire la riforma della medesima sentenza, pendente dinanzi all'Ecc.ma Corte adita e recante rg. n. 495/2022, con prima udienza fissata pure per il 28.9.2022; 4) in via subordinata e nel merito, rigettare l'appello, in quanto del tutto destituito di fondamento con la conferma dell'impugnata sentenza;
5) in via ancora più gradata, in caso di riforma della sentenza gravata, ci si riporta alle conclusioni rassegnate in primo grado e si insiste per il rigetto della domanda attrice;
6) in via di estremo subordine, in caso di riforma della sentenza, di accoglimento, quindi, della domanda, contenere la condanna dell'odierna comparente nella misura che emergerà in corso di causa ed, in ogni caso, condannare la
a tenere indenne la dott.ssa e nei limiti dei massimali di polizza, da tutto CP_4 CP_1 quanto fosse tenuta a corrispondere in favore dell'odierno appellante. Con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellata
5 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione notificato il 3.3.2017, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, la dott.ssa , Controparte_1
medico ginecologo, al fine di accertarne la responsabilità per i danni subiti, anche per perdita di chances, a seguito della interruzione della gravidanza della ed in Pt_2 conseguenza dell'errata attività professionale della convenuta che, quale ginecologa di sua fiducia, la seguiva nel corso della sua prima gestazione. Hanno chiesto, pertanto, la condanna della al risarcimento di tali danni. CP_1
A fondamento della domanda, gli attori hanno affermato, in sintesi, che: a) affidatasi la alle cure della dottoressa , per essere assistita nella gravidanza, all'esito Pt_2 CP_1 dell'esame ecografico del 10.9.2013, tale gravidanza era risultata essere gemellare bicoriale e biamnotica (ossia con feti gemelli “diversi”, con placente e sacche amniotiche separate); b) gli esami periodici avevano dato risultati nella norma, fino al controllo ecografico del 18.11.2013, allorché la dottoressa aveva riscontrato una differenza CP_1
degli indici di crescita dei due feti, cosicché aveva prescritto alla gestante una terapia eparinica, ossia il farmaco LU, al fine di fluidificare meglio il sangue e favorire, con la migliore irrorazione, la crescita del feto più piccolo, senza, tuttavia, fornire alcuna informazione circa il rischio di emorragie, connesso all'uso detto farmaco, né ulteriori prescrizioni di esami di controllo ematochimico o ginecologico e ed ipotizzando “un alto rischio tromboembolico”, sebbene nessun esame avesse evidenziato problematiche di coagulazione del sangue;
c) il 14.12.2013, a seguito di forte sintomatologia algica (ossia di dolore) che, malgrado le rassicurazioni della ginecologa, era ingravescente, la su consiglio della ginecologa stessa, si era recata presso la clinica “Sacro Pt_2
Cuore” di Cosenza, ove era stata riscontrata l'assenza di battito cardiaco di uno dei due feti e, pertanto, era stata trasferita presso il locale nosocomio, dove, all'esito degli accertamenti, era stata riscontrata la presenza di un voluminoso edema placentare via via crescente ed una severa e progressiva anemia, curata con numerose trasfusioni, tuttavia, sospese il 17.12.2013, a causa dell'insorgere di un forte stato iperpiretico (temperatura corporea di 38,7°), allorché i sanitari avevano consigliato l'interruzione della gravidanza,
6 dato che la gestazione aveva determinato un serio pericolo di vita per la gestante;
quindi, il 18.12.2013, era stato indotto il parto per via farmacologica.
Premesso questo, gli attori hanno sostenuto che la perdita di entrambi i feti era da ricondurre a responsabilità della dott.ssa , la quale: I) in assenza di necessità e di CP_1
rischi di tromboembolia e sulla base di una diagnosi non veritiera, aveva prescritto una terapia a base di eparina che aveva esposto, inutilmente, la al rischio di Pt_2 emorragia, poi, concretamente verificatosi con l'insorgenza di un ematoma retroplacentare e severa anemia della gestante, seguiti dalla la morte di uno dei feti
(Francesco) per ipossia (carenza di ossigeno) e l'aborto terapeutico dell'altro ( ; Per_1
II) aveva somministrato il farmaco senza una preventiva informazione alla paziente e senza adeguato monitoraggio;
III) aveva determinato, con condotta colposa, le complicanze emorragiche che avevano causato la morte intrauterina del feto, il grave rischio di vita per la gestante in caso di prosecuzione della gravidanza e, quindi,
l'interruzione volontaria della gestazione o, comunque, in via gradata, la diminuzione delle probabilità (chances) di portare a termine la gravidanza stessa;
IV) aveva, in tal modo, causato ad entrambi i genitori, privati del diritto alla genitorialità, un gravissimo pregiudizio di natura non patrimoniale e da lucro cessante, in considerazione del sostegno economico che avrebbero potuto avere dai loro figli, nonché un danno biologico alla Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.6.2017, si è costituita in giudizio
, resistendo alla domanda e sostenendo, in sintesi, che: a) non vi Controparte_1 era nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco a base di eparina e l'ematoma placentare e, anzi, gli esami di laboratorio eseguiti al momento dell'ingresso in ospedale
(allorché l'episodio emorragico era in atto) documentavano valori di coagulazione del sangue del tutto normali;
b) non vi era nesso di causalità nemmeno tra la presunta omissione di controllo ed il distacco di placenta, trattandosi di evento improvviso;
c) al contrario, l'età avanzata della gestante (38 anni) e la gravidanza gemellare costituivano fattori di rischio di tale distacco di placenta;
c) anche lo stato anemico della gestante non era imputabile alla convenuta;
d) la somministrazione di eparina era indicata per prevenire il rischio di episodi tromboembolici, particolarmente significativo nelle gravidanze gemellari, tanto più nel caso in questione, in considerazione dell'età della gestante;
e) dall'esame istologico della placenta emergevano microcalcificazioni, indicative di anomalie di coagulazione, cosicché la terapia eparinica era necessaria;
f) i
7 danni lamentati dagli attori non erano giustificati, in quanto, in parte (danno morale ed esistenziale), frutto di duplicazione e, in parte (danno biologico e danno patrimoniale da lucro cessante), non provati o insussistenti.
Infine, la convenuta ha chiesto ed ottenuto (v. il decreto del giudice istruttore del
13.6.2013, depositato in cancelleria il 14.6.2013) di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni per essere manlevata Controparte_2
in caso di condanna al risarcimento del danno, in virtù di apposita polizza assicurativa.
Notificato il 14.6.2013 l'atto di chiamata in causa, si è costituita in giudizio
[...]
contestando la domanda attrice e, in sintesi, aderendo a tutte le Controparte_2 argomentazioni svolte nell'interesse della convenuta principale.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della , l'esame dei testimoni, la CP_1 documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, eseguita dai dottori e Persona_2 Persona_3
All'udienza dell'8.11.2021, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica e, quindi, decisa con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 176/2022, del
3.2.2022, pubblicata in pari data.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 176/2022, pubblicata il 3.2.2022, il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
a) ha rigettato le domande degli attori;
b) ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti di c) ha dichiarato CP_1 Controparte_2
interamente compensate le spese di lite tra le parti;
d) ha posto a carico dell'Erario le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, dopo avere illustrato i principi giurisprudenziale in materia di nesso di causalità e di responsabilità nello svolgimento di attività sanitaria, richiamata la consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto, in sintesi, che: a) non vi fosse correlazione tra la condotta del medico, da un lato, e l'emorragia e la morte di entrambi i feti dall'altra; b) il difetto di allegazione di pregiudizi diversi da quelli alla salute impedisse il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla omessa informazione in ordine ai rischi correlati alla somministrazione del farmaco prescritto.
8 Con riguardo al primo profilo (correlazione tra la condotta del medico e gli eventi dannosi, ossia l'emorragia e la morte di entrambi i feti), il Tribunale ha evidenziato che:
I) la presentava alcuni fattori di rischio tromboembolico (età superiore ai 35 Pt_2
anni, gravidanza multipla, IUGR, ossia ritardo di crescita intrauterino di uno dei due feti), cosicché la prescrizione di eparina a basso peso molecolare era indicata dalle c.d. linee guida;
né poteva imputarsi alla l'omesso bilanciamento tra costi e benefici, CP_1 trattandosi di valutazione già fornita dalla comunità scientifica con l'indicazione terapeutica del trattamento;
II) doveva escludersi un ruolo causale nell'azione del farmaco (eparina) nel determinare il distacco intempestivo della placenta, avendo tale farmaco agito, piuttosto, quale concausa delle dimensioni dell'ematoma, ma non nella sua produzione;
III) in ogni caso, la prescrizione di eparina a basso peso molecolare era terapia indicata in relazione ai fattori di rischio riscontrati nella e, quindi, la Pt_2
sua somministrazione non poteva essere addebitata ad una scelta incauta o imperita da parte del medico;
IV) l'omessa esecuzione di esami diagnostici di laboratorio atti ad escludere la presenza di un rischio emorragico non aveva avuto un ruolo nel determinismo causale, avendo i consulenti tecnici d'ufficio escluso che tali esami, ove eseguiti, avrebbero evidenziato un rischio emorragico.
Quanto al secondo profilo (omessa informazione in ordine ai rischi correlati alla somministrazione del farmaco prescritto), il Tribunale - dopo avere ritenuto pacifica tale omissione ed avere rilevato che, ai fini della violazione del diritto all'autodeterminazione, fosse indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato avesse subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" - ha evidenziato che, nella fattispecie in esame, gli attori avevano allegato, in termini generici, un difetto di informazione circa il rischio di emorragie legato all'uso del farmaco ritenuto controindicato e, peraltro, non avevano allegato le conseguenze dannose derivanti dalla violazione del loro diritto all'autodeterminazione, con la conseguenza che tale difetto di allegazione di pregiudizi diversi da quelli alla salute impediva il riconoscimento della posta risarcitoria richiesta.
Quindi, il Tribunale, rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli attori, ha ritenuto assorbita quella di garanzia impropria avanzata dalla nei riguardi della compagnia CP_1
assicuratrice chiamata in causa e, sotto diverso profilo, che la peculiarità della fattispecie, la complessità degli accertamenti medico –legali, il riscontro di condotte censurabili in capo alla professionista convenuta, sia pure non in correlazione con i danni lamentati, la
9 particolare gravità dell'evento luttuoso subito dagli attori e la natura processuale delle statuizioni relative alla domanda di garanzia impropria giustificassero l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite, salvo porre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico dell'Erario, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato il 21.3.2022, a mezzo posta elettronica certificata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza, Parte_1
chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe.
Ha lamentato, in sintesi, il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sia in relazione ai pregiudizi correlati alla morte dei due feti, causata dagli errori del medico ginecologo;
sia con riguardo alla lesione del diritto alla autodeterminazione, per mancanza di consenso informato sugli effetti del farmaco somministrato alla gestante.
Sotto il primo profilo, l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale, giacché fondata sulla acritica condivisione delle errate conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio (i quali, pur rilevando una serie di omissioni della ginecologa, avevano escluso il nesso di causalità tra le stesse e gli eventi dannosi per cui è causa), senza considerare, tuttavia, una serie di errori o incongruenze da parte della dottoressa
: a) l'errato trattamento del ritardo della crescita intrauterina di uno dei due feti CP_1
(IUGR); b) l'incongrua diagnosi di grave rischio tromboembolico per la gestante;
c)
l'errata prescrizione di un farmaco potenzialmente pericoloso, senza indicazione sulla durata della somministrazione e sugli effetti collaterali, senza adeguata valutazione del bilanciamento tra il limitato rischio di tromboembolia e quello elevato di emorragia e senza informare la gestante ed il marito, esponendo la al rischio di emorragia o Pt_2
di aggravamento di emorragia, con conseguente distacco di placenta e morte prematura dei feti.
Quanto al secondo profilo, ha affermato che nessun consenso informato era stato prestato dal e dalla alla somministrazione del farmaco e che, in mancanza di Pt_1 Pt_2 tale consenso, l'intervento del medico era da considerarsi illecito, derivandone, perciò solo (“sempre”), un obbligo risarcitorio conseguente alla lesione del diritto alla autodeterminazione, quantificabile anche in via equitativa.
10 Il procedimento è stato iscritto a ruolo il 27.3.2022 con il numero 467/2022 r.g.a.c. della
Corte di Appello.
In tale procedimento si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta presentata il
29.7.2002, aderendo a tutte le argomentazioni esposte dal e Parte_2 Pt_1
proponendo, sulla base dei medesimi motivi, appello incidentale avverso la sentenza del
Tribunale.
Con autonomo atto di appello iscritto a ruolo il 31.3.2022 con il numero 495/2022
r.g.a.c., di contenuto identico a quello proposto dal ha impugnato la sentenza del Pt_1
Tribunale anche Parte_2
In entrambi i procedimenti di appello (n. 467/2022 r.g.a.c. e n. 495/2022 r.g.a.c.), si sono costituiti, con apposite comparse di costituzione e risposta di uguale contenuto, sia che eccependo l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2
delle impugnazioni per violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendo la riunione dei due procedimenti, contestando, comunque, il fondamento delle impugnazioni stesse e sostenendo la correttezza della decisione del Tribunale, poiché, in sintesi: a) non vi era nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco a base di eparina e l'ematoma placentare;
b) la somministrazione di eparina era indicata, al fine di prevenire il rischio di episodi tromboembolici;
c) dall'esame istologico della placenta emergevano microcalcificazioni, indicative di anomalie di coagulazione, cosicché era necessaria una terapia eparinica.
Hanno, poi, eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto alla autodeterminazione, in quanto proposta per la prima volta in appello ed in violazione dell'art. 345 c.p.c. Hanno concluso come sopra riportato.
Con ordinanza resa all'udienza del 19.11.2022, i due procedimenti sono stati riuniti.
Con comparsa presentata il 21.2.2023, si è costituito in giudizio un nuovo difensore di in sostituzione del precedente. Parte_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, la Corte, con ordinanza del
2.3.2023, resa all'esito dell'udienza del 22.2.2023, tenutasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha ritenuto non necessario un ulteriore approfondimento istruttorio ed ha fissato, pertanto, l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 26.6.2024.
All'esito di tale udienza, tenutasi, anch'essa, in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., avendo le parti precisato le rispettive conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa a
11 sentenza, assegnando i termini ex art.190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Tutte le parti hanno presentato le comparse conclusionali, ribadendo le rispettivamente argomentazioni e conclusioni.
I difensori del della Gallo e di hanno presentato, Pt_1 Controparte_2
anche, memoria di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese delle parti appellate, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) in via preliminare, l'esame dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate;
b) l'esame della istanza degli appellanti di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o di convocazione a chiarimenti dei due consulenti tecnici d'ufficio; c) il fondamento o meno della domanda degli appellanti nei confronti della ginecologa di risarcimento del danno derivante dalla morte di uno dei feti e Controparte_1 dalla perdita dell'altro per aborto terapeutico (escluso dal Tribunale con decisione censurata dagli appellanti); d) l'ammissibilità (contestata dagli appellati ex art. 345 c.p.c.) ed il fondamento della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, in conseguenza della somministrazione alla del farmaco Pt_2
LU, in mancanza di consenso informato (domanda disattesa dal primo giudice con pronuncia censurata dal e dalla . Pt_1 Pt_2
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio o di chiarimenti
Le parti appellate hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto da e di quello proposto da ai sensi dell'art. 342 Parte_1 Parte_2
c.p.c., sostenendo che, in entrambi i casi, l'atto non contenga l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare, delle modifiche richieste alla ricostruzione del
12 fatto compiuta dal giudice di primo grado, delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
Salve le precisazioni seguenti - concernenti il motivo di appello riguardante la pretesa al risarcimento del danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, in conseguenza della mancanza di un consenso informato in occasione della prescrizione del farmaco a base di eparina - l'atto di appello, quanto al primo motivo di impugnazione (riguardante la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla morte di uno dei feti e dalla perdita dell'altro per aborto terapeutico, quale conseguenza, secondo gli appellanti, della errata condotta della ginecologa che aveva in cura la durante la gravidanza), deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., Pt_2
come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n.
21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera abbastanza chiara sia le parti ed i capi della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse
(segnatamente, una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quanto ritenuto dal
Tribunale, con particolare riferimento al nesso di causalità tra condotta del medico ed evento dannoso), nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso.
D'altra parte, la compiuta difesa delle parti appellate sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che le stesse ne abbiano ben compreso la valenza giuridica.
Più problematica è la valutazione della ammissibilità dell'appello in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento del danno per la lamentata lesione del diritto alla autodeterminazione (secondo motivo di impugnazione), fondata dal Tribunale sia sul difetto di nesso di causalità tra l'omessa prestazione del consenso informato al momento della prescrizione della somministrazione del farmaco LU ed i danni alla salute lamentati e sia sulla mancata allegazione da parte degli attori di pregiudizi diversi da quelli alla salute derivanti dall'omessa corretta informazione sugli effetti del farmaco somministrato.
Tuttavia, l'affermazione, contenuta negli atti di appello (v. pag. 8 dell'appello del pag. 9 di quello della che “il giudice di primo grado avrebbe dovuto Pt_1 Pt_2
liquidare in ogni caso un danno in re ipsa anche via equitativa che questa difesa aveva conteggiato in €. 25.000,00 per parte, per il mancato consenso informato ed il
13 conseguente vizio di autodeterminazione” deve intendersi come censura alla decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso, invece, il danno in re ipsa, ritenendo necessaria l'allegazione e la prova di specifici danni ulteriori, cosicché, in definitiva, le impugnazioni, salve le valutazioni di merito, sono ammissibili.
Quanto alla istanza di rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio o di convocazione dei due periti d'ufficio per rendere chiarimenti, essa deve essere respinta, giacché gli elementi acquisiti - compresi quelli di natura medicolegale e, segnatamente, quelli forniti dalla consulenza tecnica d'ufficio e da quelle di parte - consentono una valutazione adeguata del caso in esame. Del resto, salva ogni altra valutazione, la consulenza tecnica d'ufficio risulta sufficientemente chiara in ordine al giudizio espresso dai periti ed agli elementi posti a fondamento dello stesso (v., più diffusamente, infra, la trattazione del merito).
3. Sul merito
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito, concernenti il fondamento o meno della domanda degli appellanti di risarcimento, sia in relazione al danno derivante dalla morte di uno dei feti e dalla perdita dell'altro feto per la necessità di praticare un aborto terapeutico, sia con riguardo al danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, derivante dalla mancanza di consenso informato.
Conviene trattarne separatamente, salvo ripercorrere la vicenda oggetto di causa nella parte essenziale e sulla base di dati obiettivi o pacifici: a) nel settembre del 2013, a seguito dell'insorgenza dello stato di gravidanza, si è rivolta alla Parte_2
dottoressa , specialista in ostetricia e ginecologia;
b) la gravidanza Controparte_1 era gemellare bicoriale biamniotica (ossia con feti gemelli “diversi”, con placente e sacche amniotiche separate); c) all'esito della visita del 18.11.2013, la dottoressa CP_1 ha diagnosticato alla gestante “un alto rischio tromboembolico” e le ha prescritto una terapia eparinica a basso peso molecolare, tramite il farmaco LU (una fiala da 0,4 gr al giorno, da somministrare sotto la cute); il 14.12.2013, la si è recata presso Pt_2 la clinica “Sacro Cuore” di Cosenza, dove medici hanno verificato l'assenza di battito cardiaco fetale del secondo gemello e da dove, in serata, è stata trasferita, per ulteriori accertamenti, presso l'ospedale di Cosenza e, quindi, ricoverata nell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia di tale nosocomio (con diagnosi di ingresso “1^ gravidanza alla
21^ settimana. Gravidanza gemellare bicoriale biamniotica. 2° gemello privo di acf”,
14 ossia privo di attività cardiaca fetale); durante il ricovero, a seguito di esame ecografico della placenta, è stato riscontrato un ematoma;
il 16.12.2013, l'emoglobina era scesa a
5,8 e i medici hanno praticato alla delle trasfusioni di sangue, ripetute il giorno Pt_2 seguente, ma interrotte a causa dell'insorgere di uno stato febbrile della paziente;
il
18.12.2013, riscontrate la morte intrauterina di un gemello, la formazione di un voluminoso ematoma, un'anemia ingravescente della paziente e la possibile evoluzione peggiorativa del quadro clinico, è stata interrotta volontariamente la gravidanza e, in particolare, a seguito della somministrazione di prostaglandine, è stata indotta dai medici l'espulsione del feto di sesso femminile e, a seguito, di amnioressi (rottura delle membrane fetali) anche quella del secondo feto di sesso maschile (quello già morto).
3.1. La domanda di risarcimento del danno per la morte dei due feti
Deve rammentarsi che tanto il quanto la censurano la pronuncia del Pt_1 Pt_2
Tribunale, nella parte in cui, avvalendosi acriticamente delle errate conclusioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio e sebbene fossero stati evidenziati molteplici errori ed omissioni della ginecologa, ha escluso il nesso di causalità tra la sua condotta e gli eventi dannosi per cui è causa, senza attribuire rilievo, in particolare: a) all'errato trattamento del ritardo della crescita intrauterina di uno dei due feti (IUGR); b) all'incongrua diagnosi di grave rischio tromboembolico per la gestante;
c) all'errata prescrizione di un farmaco potenzialmente pericoloso, senza indicazione sulla durata della somministrazione e sugli effetti collaterali né adeguata valutazione del bilanciamento tra il limitato rischio di tromboembolia e quello elevato di emorragia ed in assenza di informazioni alla gestante ed il esponendo, in tal modo, la al rischio Pt_1 Pt_2
di emorragia o di aggravamento di emorragia, con conseguente distacco di placenta e morte prematura dei feti.
Il motivo è infondato e la sentenza del Tribunale, sul punto, merita conferma, salve le precisazioni seguenti.
Premesso quanto sopra esposto sugli elementi di fatto della vicenda, osserva la Corte che
è pacifico e, d'altra parte, illustrato nella consulenza tecnica d'ufficio con argomentazioni del tutto condivisibili che il fattore causale che ha determinato gli eventi della morte del gemello maschio e della seria anemia della gestante e, quindi, la necessità, per evitare il pericolo di decesso della stessa, di ricorrere all'aborto terapeutico che ha causato la morte
15 del gemello di sesso femminile (quello sano) è rappresentato dall'ematoma retroplacentare, riscontrato durante i ricoveri del 14.12.2013 e dei giorni seguenti della presso la casa di cura privata e, poi, presso l'ospedale di Cosenza. Pt_2
In particolare, i consulenti tecnici d'ufficio hanno acclarato, con argomentazioni chiare e condivisibili, che la morte del feto di sesso maschile è stata causata dal fatto che l'ematoma ha determinato la separazione dei villi placentari (ossia la parte embrionale della placenta, ricca di capillari, che consente l'assorbimento dell'ossigeno e del nutrimento dal sangue materno e, contemporaneamente, la cessione alla madre di anidride carbonica e di altre sostanze di rifiuto del feto) dai vasi sanguigni materni, con conseguente ipossia (mancanza di ossigeno) fetale.
Controverso è, invece, il ruolo causale negli eventi sopra descritti della somministrazione del farmaco LU, a base di eparina, prescritta dalla dottoressa , giacché gli CP_1
appellanti, richiamando le valutazioni di uno dei due consulenti tecnici di loro fiducia (il dott. sostengono trattarsi della causa principale dell'emorragia (che avrebbe, a Per_4 sua volta, causato l'ematoma ed il distacco di placenta) o, comunque, come rilevato nella c.t.u., dell'aumento dell'ematoma conseguente al distacco di placenta (v. pag. 4 dell'appello del pag. 4 dell'atto della;
l'appellata, al contrario, nega Pt_1 Pt_2
ogni rilevanza causale al farmaco, dovendosi ogni evento ricondurre al distacco della placenta;
mentre i due periti d'ufficio affermano, invece, che l'emorragia è stata causata dal distacco della placenta con rottura di un vaso, a sua volta, provocato da una causa ignota, cosicché la condizione emocoagulativa indotta dal LU (ossia la maggiore fluidità del sangue) ha, piuttosto, favorito la maggiore estensione dell'ematoma e, quindi, la sua somministrazione ha avuto un ruolo concausale nella entità dell'ematoma (v. pagg.
26 e 27 della relazione peritale).
Il giudizio dei consulenti tecnici d'ufficio (non contraddetto dagli appellanti che, in realtà, hanno solo ipotizzato una alternativa possibile nella concatenazione degli eventi)
è, peraltro, quello più attendibile, in quanto, oltre che illustrato con argomentazioni logiche e coerenti, fondato su dati obiettivi.
In particolare, deve osservarsi che la non era un soggetto con specifici rischi di Pt_2
emorragia che possano far ipotizzare una concatenazione causale inversa a quella ipotizzata dai consulenti tecnici d'ufficio (ossia attribuendo alla emorragia rilievo di causa del distacco di placenta) né risulta che la donna abbia avuto traumi o altre
16 complicazioni, diverse dal distacco della placenta, che abbiano dato luogo all'emorragia e all'ematoma riscontrati nel corso dei ricoveri del dicembre del 2013.
La circostanza che tale emorragia si sia manifestata a distanza di quasi un mese
(14.12.2023) dall'inizio della somministrazione del farmaco (18.11.2013), del resto, induce ad escludere che essa sia scaturita da tale somministrazione e che sia stata il fattore causale scatenante degli eventi, individuabile, invece, nel distacco intempestivo della placenta che, d'altra parte, ha come complicazione immediata proprio l'emorragia
(v. pag. 22 della relazione peritale).
In effetti, la gravidanza gemellare, come rimarcato nella consulenza tecnica d'ufficio, costituisce uno specifico rischio di distacco intempestivo di placenta (v. pagg. 21 e 30 della relazione di c.t.u.), cosicché, in definitiva, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, deve ritenersi che l'emorragia è stata una conseguenza di tale distacco di placenta e non viceversa.
Peraltro, il giudizio dei consulenti tecnici d'ufficio è corretto e condivisibile, anche in ordine al ruolo concausale della somministrazione del farmaco nel determinare l'entità dell'ematoma, posto che è intuitivo che, una volta verificatasi la rottura dei vasi sanguigni della placenta e creatosi un ematoma retroplacentare, la maggiore fluidità del sangue abbia favorito l'estensione dell'ematoma (tale azione, come evidenziato nella perizia d'ufficio, è implicitamente desumibile dalla indicazione di sospendere la somministrazione del farmaco nelle dodici ore prima del travaglio o del parto cesareo e dalla controindicazione alla anestesia spinale per i possibili rischi di sanguinamento: v. pagg. 26 e 27 della relazione peritale).
Rilevato, quindi, che la somministrazione del farmaco LU ha avuto un ruolo concausale nella determinazione sia dell'entità dell'ematoma - che, a sua volta, ha causato la separazione dei villi placentari dai vasi sanguigni materni e la ipossia fetale del primo gemello - sia della gravità dell'anemia (evidentemente, aggravata dalla maggiore intensità dell'emorragia, connessa alla fluidificazione del sangue), la questione decisiva è la valutazione di correttezza o meno della prescrizione del farmaco da parte della dottoressa . CP_1
A tale questione deve rispondersi in senso positivo, con conseguente esclusione di profili di colpa della appellata, tale da non consentire di ritenerla responsabile per gli eventi dannosi di cui si tratta, giacché, nel prescrivere l'assunzione del farmaco, la ginecologa ha eseguito un atto doveroso per la salute della paziente e, sotto altro profilo,
17 contrariamente all'assunto degli appellanti, l'inadempimento di altre condotte dovute
(corretta diagnosi;
informazioni sulle possibili complicanze derivanti dalla somministrazione;
omesso monitoraggio della diversa crescita dei due gemelli;
omessa prescrizione di esami per verificare il rischio emorragico: v. la consulenza tecnica d'ufficio) non ha avuto alcuna incidenza causale sugli eventi dannosi per cui è causa.
Per quanto concerne il primo aspetto (correttezza della somministrazione del farmaco), deve osservarsi, come rilevato e documentato nella consulenza tecnica d'ufficio, che le c.d. Linee guida sul rischio tromboembolico in gravidanza e puerperio delle società scientifiche di riferimento, meglio indicate nella relazione peritale (v. pagg. 23 e ss. della relazione), consentono di affermare che, nel caso in esame, la presentava Pt_2
fattori di rischio tali da rendere indicata la prescrizione di un farmaco a base di eparina a basso peso molecolare quale il LU, poiché si trattava di: a) donna di età superiore ai 35 anni;
b) gravidanza multipla e c) uno dei due feti presentava ritardo nella crescita intrauterina (IUGR).
La circostanza che, secondo le regole applicate dalla comunità scientifica, vi fosse indicazione nella somministrazione del farmaco, al fine prevenire il rischio di tromboembolie (che, come evidenziato nelle stesse pubblicazioni prodotte dagli odierni appellanti, costituiscono il rischio maggiore per le donne in gravidanza), rende recessivo l'argomento, posto alla base delle censure degli appellanti stessi, relativo al fatto che nel c.d. bugiardino (scheda tecnica) del farmaco stesso venisse indicato che la somministrazione era sconsigliata durante la gestazione e che, comunque, in caso di gravidanza, occorreva ricorrere alla somministrazione solo in caso di necessità.
In effetti, per come è stato illustrato e documentato dai due consulenti tecnici d'ufficio
(v. pag. 20 della loro relazione), l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) aveva messo in evidenza che, in caso di somministrazione del farmaco, non poteva escludersi il rischio di effetti dannosi per il feto o per il lattante, sebbene non vi fossero evidenze, sulla base degli esperimenti effettuati, di un effetto negativo del farmaco medesimo sul normale sviluppo del feto né di effetti tossici sull'embrione, cosicché è evidente che l'indicazione di uso estremamente prudente del farmaco in caso di gravidanza era correlata, non già ad un accertato rischio del tipo di quello poi verificatosi nella fattispecie concreta (ossia di distacco di placenta), ma all'ipotetico rischio, non riscontrato scientificamente, di effetti dannosi per il feto che, peraltro, nel caso in questione non si è verificato, giacché uno dei feti, al momento della interruzione della gravidanza, era vitale e l'altro era morto,
18 certamente non per effetti diretti del prodotto sul feto, ma, piuttosto, a causa della ipossia dovuta al distacco della placenta.
Deve ribadirsi, pertanto, che è decisiva la considerazione che le indicazioni contenute nelle linee guida sopra citate rendevano la prescrizione del farmaco doveroso, cosicché è del tutto condivisibile il giudizio dei periti di ufficio circa il fatto che, se il farmaco non fosse stato somministrato e la gestante avesse sofferto un quadro tromboembolico, il medico sarebbe stato passibile di rimprovero per omessa somministrazione del farmaco suddetto (vedi pagine 38 e 39 della relazione).
In effetti, nella introduzione alle citate linee guida delle società scientifiche di riferimento
(prodotte anche dal nel giudizio di primo grado: v. l'allegato “raccomandazioni Pt_1 tromboembolismo 1” alla nota di deposito del 12.4.2021) è riportato che: a) le donne gravide presentano un aumentato rischio di sviluppare tromboembolismo venoso (TEV), da 4‑5 fino a 10 volte maggiore rispetto alle donne non gravide, anche in ragione della presenza di altri fattori di rischio, tra i quali l'età della donna;
b) la predisposizione a sviluppare TEV è in parte la conseguenza di uno stato di “ipercoagulabilità” proprio della gravidanza (l'aumentata stasi venosa, la compressione della vena cava inferiore e delle vene pelviche da parte dell'utero gravido così come la diminuita mobilità contribuiscono al determinismo dello stato trombogeno); c) la più importante causa di mortalità materna nell'Occidente industrializzato è proprio il tromboembolismo venoso.
Si legge, poi, nel paragrafo “1.2. Eparine”, dedicato alla profilassi antitrombotica, pag.
24 della relazione di c.t.u.; nonché il citato allegato alla nota di deposito del 12.4.2021 del , che: “L'eparina non frazionata (ENF) e l'eparina a basso peso molecolare Pt_1
(EBPM) non attraversano la placenta (26,27). Sono considerate farmaci sicuri per il feto poiché non sembrano essere teratogene né determinano emorragie fetali (28,29). Le eparine a basso peso molecolare (EBPM) sono il farmaco di scelta per la profilassi del
TEV in gravidanza e in puerperio (grado 1B)(24), poiché sono efficaci quanto l'ENF e più sicure di quest'ultima…”.
Con riferimento, invece, al secondo aspetto, concernente il rilievo, desumibile dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, che la dottoressa , nello svolgimento dell'attività CP_1
medica di cui si tratta, abbia, comunque, omesso di adempiere ad alcuni precisi doveri sulla stessa incombenti e, precisamente, a quelli sopra elencati, deve osservarsi che, come accennato, deve escludersi che tale inadempimento abbia avuto alcuna rilevanza causale nella produzione degli eventi dannosi per cui è causa.
19 Non l'ha avuta, in particolare, l'errore diagnostico, rappresentato dall'avere indicato, erroneamente, nella prescrizione medica del 18 novembre 2013 la come Pt_2
soggetto ad alto rischio tromboembolico, poiché, come già esposto, la prescrizione del farmaco era, comunque, doverosa o, quanto meno, indicata, in presenza degli obiettivi fattori di rischio sopra evidenziati. Parimenti, non ha avuto efficienza causale la mancanza né della precisazione circa il periodo di somministrazione (evidentemente coincidente con lo stato di gravidanza) né di informazioni alla paziente circa il rischio emorragico connesso alla somministrazione del farmaco, atteso che non vi erano, comunque, elementi obiettivi per ritenere che vi fosse uno specifico rischio di tal genere
(v., anche, infra) e che, pertanto, è ragionevole ritenere che, anche in presenza di tali informazioni, la paziente non avrebbe rifiutato la somministrazione di un farmaco che, al contrario, mirava a prevenire un rischio tromboembolico tutt'altro che trascurabile.
D'altra parte, gli appellanti non hanno mai allegato né, tanto meno, provato che, se debitamente informati, avrebbero, senz'altro, rifiutato la somministrazione del farmaco, limitandosi, peraltro soltanto nel giudizio di appello, ad affermare che “avrebbero potuto valutare di rifiutare una tale pericolosa terapia farmacologica” (v. pag. 7 dell'appello del pag. 9 dell'appello della . Pt_1 Pt_2
Nessuna rilevanza causale rispetto agli eventi assumono, poi, la mancanza di prescrizione di controlli flussi metrici in ordine al diverso sviluppo dei due feti né quella di esami approfonditi circa l'esistenza di un eventuale specifico rischio emorragico della dato che, come rilevato dai periti di ufficio, l'esecuzione di tali di controlli Pt_2
non avrebbe inciso sulla prescrizione del farmaco, perché, in particolare, la storia clinica della paziente, la normalità degli esami eseguiti ad inizio della gravidanza e di quelli eseguiti nella fase del ricovero che ha preceduto l'interruzione della gravidanza inducono a ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non” che non vi fosse un simile rischio emorragico (v. pag. 38 della relazione peritale).
3.2. La domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto alla autodeterminazione
Con il secondo motivo di appello, il e la lamentano il mancato Pt_1 Pt_2
accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in relazione alla lesione al diritto alla autodeterminazione, subita per non avere prestato il consenso informato in ordine
20 alla somministrazione del farmaco LU, sostenendo, in sintesi, che ciò aveva impedito scelte di cura consapevoli ed aveva determinato, contrariamente all'assunto del
Tribunale, un danno in re ipsa che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare anche in via equitativa.
Anche questo motivo è infondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere confermata.
Come rilevato dal Tribunale, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che, quando una simile domanda si fondi, come nel caso in esame, sul deficit informativo allegato come lesivo del diritto alla autodeterminazione, l'allegazione e la prova della violazione dell'obbligo informativo, ossia del fatto che determina la lesione del diritto all'autodeterminazione, non è sufficiente per ottenere il risarcimento del danno, giacché la prova, in tal caso, si arresta al piano dell'evento lesivo (o danno- evento), il quale non costituisce, di per sé, danno risarcibile, essendo indispensabile allegare e provare, anche a mezzo di presunzioni, quali altri specifici pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, di natura patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso (cfr., ad esempio, Cass., sez. III, n. 16633/2023; n. 24471/2020; n. 28985/2019).
Nel caso in esame, come evidenziato dal Tribunale, difetta l'allegazione, oltre che la prova, di danni diversi da quelli alla salute e, segnatamente, di pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali di particolare gravità.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, gli attori si sono limitati ad affermare che “nessuna informazione, tuttavia, veniva fornita dalla specialista circa il rischio di emorragie, connesso all'uso del predetto farmaco” (pag. 2) ed a ribadire la mancanza di “alcuna doverosa informazione” (pag. 6), senza alcun accenno, tuttavia, nemmeno nelle conclusioni, né alla lesione del loro diritto alla autodeterminazione né, tanto meno, agli ulteriori pregiudizi sofferti.
Le parziali e, comunque, insufficienti indicazioni del pregiudizio subito (ossia non avere potuto gli odierni appellanti maturare una scelta consapevole;
non avere potuto valutare un eventuale rifiuto né di rivolgersi ad altri specialisti che avrebbero potuto disporre altri esami), effettuate soltanto nel giudizio di appello (segnatamente, con gli atti di impugnazione), sono tardive e, comunque, sono rimaste completamente sfornite di prova
(è del tutto inverosimile, del resto, che, a fronte di un rischio generico di emorragia e, per
21 contro, di una indicazione specifica della scienza medica circa la somministrazione del farmaco, gli appellanti avrebbero preso in considerazione scelte diverse).
Rimane assorbita nella decisione l'ulteriore questione, sollevata dalla difesa delle appellate, concernente la stessa ammissibilità della domanda, in quanto mai, in effetti, proposta nel giudizio di primo grado e, quindi, nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese del giudizio di primo grado sono state compensate tra le parti con pronuncia rimasta incensurata (la domanda delle appellate di vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, quanto alle spese del giudizio di primo grado, non è accompagnata da alcuna censura alla pronuncia del Tribunale).
Le spese di lite del giudizio di appello, invece, seguono la soccombenza del e Pt_1 della e si liquidano in complessivi euro 10.313,00 (euro 2.518,00 per lo studio Pt_2
della controversia;
euro 1.665,00 per la fase introduttiva;
euro 1.843,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 4.287,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di media complessità (v.
Cass. n. 29537/2024, n. 10984/2021; n. 19455/2018), fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione (consistita nella mera rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado), liquidata secondo i valori minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, se dovuto (il risulta ammesso entrambi, in via provvisoria, al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato;
la risulta avere presentato istanza di ammissione al suddetto Pt_2
beneficio), a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e su quello proposto da avverso Parte_1 Parte_2
22 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 176/2022 del 3.2.2022, pubblicata in pari data, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e di al rimborso delle spese del giudizio di appello,
[...] Controparte_2
liquidate in euro 10.313,00 per ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti e Parte_1
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto, Parte_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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