Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
La prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare contro i notai non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare e, qualora maturi il relativo termine, comporta l'improcedibilità dell'azione. (Nel caso di specie, la Corte, rilevata l'intervenuta prescrizione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto nel merito l'appello del professionista avverso la decisione di primo grado che gli aveva irrogato la sanzione dell'ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2005, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT MA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tito Labieno n. 70, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nardelli, difeso dagli avv. Carmelo D'Elia e Daniele D'Elia, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
Consiglio Notarile di Taranto - Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata.
- intimati -
avverso la sentenza n. 5/04 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, emessa il 7 maggio 2004 e depositata il 22 maggio 2004 (R.G. 1/04);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2005 dal Relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
lette le conclusioni scritte del P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 22 maggio 2004, ha respinto l'impugnazione, proposta dal notaio MA Monti, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato alla sanzione dell'ammenda di euro 2,00, perché nell'atto pubblico, n. 750 del 15 maggio 2000, era intervenuto, fra gli altri, un sordomuto in grado di leggere e scrivere, la cui sottoscrizione non era stata apposta di seguito alla dichiarazione di avere letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà, ma era stata preceduta dalla firma di altra parte intervenuta nell'atto (L'appello era stato accolto in relazione ad altre incolpazioni per le quali era intervenuta la prescrizione).
2. Contro questa sentenza il notaio Monti ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.
3. In accoglimento del primo motivo di ricorso e in conformità alla richiesta scritta del Pubblico Ministero, la sentenza impugnata deve essere cassata in conseguenza della prescrizione dell'azione disciplinare, atteso che, nella specie, l'infrazione disciplinare, benché accertata il 7 maggio 2003, è stata tuttavia commessa il 15 maggio 2000.
4. Infatti, la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come è espressamente previsto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura", e, quindi, non subisce interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo invece, configurabile, per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990, n. 40). Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, restando precluso l'esame nel merito del secondo motivo di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (da ultimo Cass. n. 17178 del 2002).
5. Non deve essere emessa alcuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il primo motivo del ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2005