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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Enzo Luchi ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 414 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
, C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._1
27.01.1953, residente in [...];
, C.F. , nato ad [...] Controparte_2 C.F._2
il 28.09.1950, residente in [...];
C.F. , nato ad [...] il CP_3 C.F._3
11.10.1953, residente in [...];
, C.F. , nato ad [...] Controparte_4 C.F._4
(CA) il 22.08.1955, residente in [...];
C.F. nato ad [...] CP_5 C.F._5
il 23.02.1959, residente in [...] /
P.2;
C.F. , residente in cap. 09032 CP_6 C.F._6
Assemini (CA) Via Giovanni XXIII n.20;
, C.F. , residente in cap. 09032 CP_7 C.F._7
Assemini (CA) Via Londra n.32;
, C.F. , residente in cap. 09032 Parte_1 C.F._8
Assemini CA) Via Kennedy n.27;
C.F. , residente in cap. 09032 Parte_2 C.F._9
Assemini (CA) Via Pola n. 24, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Carla Lunedei del foro di RI (C.F.
) e dall'avv. Nicolò Goldoni del foro di MO C.F._10
(C.F. ), come da rispettive procure alle liti C.F._11 depositate all'interno del fascicolo telematico
RICORRENTI contro
, in persona del titolare o del diverso Controparte_8
legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura dello Stato, Via
Dante 23/25, Cagliari
RESISTENTE
Con atto depositato in data 19.12.2024 i ricorrenti hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni, per un importo valutato Controparte_9
in euro 6.800,00 ciascuno ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per l'eccessiva durata del procedimento fallimentare davanti al Tribunale di Cagliari, instaurato a seguito del fallimento della , dichiarato con sentenza Parte_3
del Tribunale di Cagliari n. 11/2008 depositata il 19/02/2008.
I ricorrenti, ex lavoratori della società dichiarata fallita, hanno assunto che:
- hanno tutti presentato domanda di insinuazione al passivo, rispettivamente
- il 24.04.2008, cronologico n. 27, ammesso per un CP_1
importo di euro 8.164,74;
- il 06.03.2008, cronologico n. 8, ammesso per un Controparte_2
importo di euro 16.358,88;
- il 06.03.2008, cronologico n. 12, ammesso per un importo CP_3
di euro 24.211,51;
- il 06.03.2008, cronologico n. 11, ammesso per un Controparte_4
importo di euro 25.548,25;
- il 06.03.2008, cronologico n. 9, ammesso per un CP_5
importo di euro 12.783,13; - il 06.03.2008, cronologico n. 2, ammesso per un CP_6
importo di euro 30.372,27;
- il 10.04.2008, cronologico n. 16, ammesso per un CP_7
importo di euro 16.479,57;
- il 24.04.2008, cronologico n. 26, ammesso per un Parte_1
importo di euro 6.010,38;
- il 10.03.2008, cronologico n. 13, ammesso per un Parte_2
importo di euro 18.840,16;
- alla data di presentazione del ricorso il fallimento risultava ancora aperto e non risultavano depositi o approvazione di riparti, come si evince dall'attestato dell'Ufficio fallimenti del Tribunale di Cagliari allegato.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso nei seguenti termini:
“…Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare che la procedura concorsuale n.
11/2008, Tribunale di Cagliari, che ha visto coinvolto i ricorrenti in epigrafe, ha avuto una durata di 16 anni e 7 mesi e quindi 17 anni e perciò un periodo eccedente la ragionevole durata, di 11 anni;
- accertare e dichiarare che l'illegittima durata della procedura di cui sopra costituisce violazione dell'art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 2 Legge 89/2001;
- per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro Controparte_8 pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma di € 6.800,00 ciascuno a titolo di indennizzo dei danni tutti non patrimoniali sofferti a causa della durata eccessiva del procedimento fallimentare che li hanno visti coinvolti, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ai sensi del
D.M. n. 55/2014, utilizzando lo scaglione del valore totale dell'importo ingiunto, ivi compreso il compenso forfetario rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura di legge, oltre l'anticipato importo di €89,58 per copie autentiche estratti stato passivo ed € 27,00 di marca da bollo per diritti di cancelleria per l'iscrizione a ruolo, e così in totale € 116,58 oltre ai compensi , con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, per la presenza di n. 9 ricorrenti (240%) e di cui all'art. 4 comma 1 bis per i collegamenti ipertestuali
(30%), da distrarsi a favore dell' Avv.Carla Lunedei che si dichiara antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n.
88/2018).
Nel merito il ricorso deve essere accolto come appresso.
Per il calcolo della durata del procedimento, il dies a quo decorre dalla data del deposito della domanda di insinuazione al passivo, così come stabilito dalla recente giurisprudenza (Cass., ord. n. 324/2024 e n. 14604/2024) richiamata anche dagli odierni ricorrenti, pertanto il
06.03.2008 per e il 24.04.2008 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
CP_ per e ed il 10.04.2008 per e mentre il dies CP_1 Pt_1 CP_5
ad quem deve ritenersi quello del 19.12.2024, data del deposito del ricorso.
Pertanto, il procedimento si è protratto rispettivamente per 16 anni, 9 mesi e 13 giorni per i primi cinque, 16 anni, 7 mesi e 25 giorni per i secondi per e e 16 anni, 8 mesi e 9 giorni per gli CP_1 Pt_1
ultimi due ricorrenti.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 6 anni la durata ragionevole della procedura concorsuale e quindi il ritardo indennizzabile è per tutti gli odierni ricorrenti pari a 11 anni
(dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai 6 mesi). Su tale dato concordano anche i ricorrenti.
Tanto precisato, per la determinazione dell'indennizzo occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, la misura dell'indennizzo viene usualmente individuata dalla Suprema Corte nelle ipotesi di procedure fallimentari di lunga durata (Cass., ord. n. 22646/2018; Cass., sent. n.12864/2016 e sentenze in essa richiamate;
n. 462/2020), nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 in euro 500,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
Pertanto, l'indennizzo da liquidare a tutti i ricorrenti è di euro
4.400,00 ciascuno, oltre gli interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n.
147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) e secondo lo scaglione corrispondente al totale delle somme liquidate (valore effettivo della controversia, art. 5 c. 2 D.M. cit.), applicato il parametro minimo, stante la semplicità e serialità delle questioni trattate più la maggiorazione per i riferimenti ipertestuali e per la presenza di più parti processuali, oltre spese vive come indicate, IVA, CPA e spese generali.
È anche dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali.
Deve essere disposta la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
INGIUNGE A al di pagare senza dilazione agli odierni Controparte_8
ricorrenti in epigrafe
1. l'indennizzo di euro 4.400,00 ciascuno;
2. gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 876,90 per compensi (di cui euro 237,00 per compensi, euro 568,80 per maggiorazione per il numero della parti ed euro 71.10 per la maggiorazione per riferimenti ipertestuali) oltre euro 89,58 per copie autentiche ed euro 27,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. ed oltre alle successive occorrende;
4. dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Consigliere delegato dott. Enzo Luchi