Sentenza 24 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/02/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01469/2025REG.PROV.COLL.
N. 08958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8958 del 2024, proposto da NA UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Mastellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Capaccio Paestum, non costituito in giudizio;
MA TI UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, 24 settembre 2024, n. 1705, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune di Capaccio Paestum sull'istanza del 1° marzo 2024, con cui la ricorrente ha chiesto all'ente di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla nota prot. 53522 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto: « Lavori di cui al Permesso di Costruire n. 79 del 5.7.2019. – Comunicazione […] di avvio del procedimento […] Comunicazione possibile annullamento in autotutela […] del Permesso di costruire n. 79 del 5.7.2019 rilasciato alla sig.ra UC MA TI per opere di "mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato rurale (deposito) esistente con opere" ».
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA TI UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, NA UC ha appellato la sentenza del T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1705 del 24 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato tardivo il ricorso proposto dalla stessa appellante per l'accertamento del silenzio serbato dal Comune di Capaccio Paestum su un procedimento avviato per l'annullamento di un permesso di costruire rilasciato a MA TI UC, proprietaria del terreno confinante con quello dell'appellante.
Il giudice di primo grado ha rilevato che il procedimento era stato avviato nel 2020 e, pertanto, alla data di proposizione del ricorso (21 maggio 2024), era ormai decorso un anno dalla scadenza del termine di conclusione dell' iter amministrativo, essendo, perciò, maturata la decadenza di cui all'art. 31, co. 2, cod. proc. amm., secondo cui l'azione avverso il silenzio può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
L'appellante ha contestato la sentenza, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto della diffida da lei presentata al Comune il 1° marzo 2024, la quale dovrebbe valere quale nuova istanza di avvio del procedimento amministrativo. L'appellante ha, inoltre, riproposto i motivi non scrutinati in primo grado.
2. Il Comune di Capaccio Paestum non si è costituito nel giudizio di appello, mentre ha resistito la controinteressata appellata MA TI UC, eccependo il difetto d'interesse all'appello, vista la possibilità dell'appellante di presentare una nuova istanza, nonché rilevando che la diffida del 1° marzo 2024 mancherebbe dei requisiti per poter essere considerata una vera e propria istanza e che, ove fosse qualificabile come tale, alla data di proposizione del ricorso di primo grado, non sarebbe decorso il termine di conclusione del nuovo procedimento (termine che, a suo avviso, dovrebbe essere pari a novanta giorni, in ragione della complessità degli accertamenti richiesti). L'appellata ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza di un obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di autotutela. Infine, la stessa ha istato per la condanna dell'appellante al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26, co. 2, cod. proc. amm., in ragione della temerarietà della lite.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
4. L'appello è infondato, potendosi, quindi, prescindere dall'eccezione preliminare sollevata dall'appellata costituita, nonché dai restanti profili relativi all'ammissibilità del ricorso di primo grado.
Ai sensi dell'art. 31, co. 2, cod. proc. amm., l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione « può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ».
Nel caso di specie, il procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire intestato alla controinteressata è stato avviato, su esposto dell'appellante, con nota prot. 30574 del 21 agosto 2020, alla quale ha fatto seguito la nota prot. 53522 del 20 dicembre 2022, con cui si prospettavano alla controinteressata le ragioni di un possibile annullamento del titolo edilizio, e, poi, la nota prot. 9851 del 24 febbraio 2023, con cui, dopo il contraddittorio procedimentale, il Comune rilevava che non sembrassero ricorrere i presupposti per l'autotutela, manifestando la disponibilità a un incontro informale con le parti interessate. Il procedimento non si è mai chiuso con un provvedimento espresso.
Ebbene, il ricorso di primo grado, portato alla notifica il 21 maggio 2024, è irricevibile per tardività, essendo, a tale data, ampiamente trascorso un anno dalla scadenza del termine di durata del procedimento (art. 31, co. 2, cod. proc. amm.). Siffatta durata, in difetto di diverse previsioni normative, va considerata pari al termine residuale di trenta giorni dall'avvio del procedimento, in base all'art. 2, co. 2, l. 241/1990 (applicabile alle amministrazioni comunali in forza dell'art. 29, co. 2- bis , l. 241/1990).
A nulla rileva che, in data 1° marzo 2024, l'odierna appellante abbia diffidato il Comune di Capaccio Paestum a concludere il procedimento, in quanto tale missiva ha contenuto meramente sollecitatorio e non può considerarsi alla stregua di una nuova istanza. Pertanto, essa è inidonea a far decorrere ex novo il termine per la conclusione del procedimento e, di riflesso, il termine annuale per la proposizione del ricorso. Sul punto, si richiama l'orientamento della Sezione, secondo cui l'atto di diffida dell'amministrazione, presentato dopo la scadenza dell'anno previsto dalla legge per la proposizione del ricorso avverso il silenzio, può essere qualificato come nuova istanza di avvio del procedimento, ma solo ove ne ricorrano i presupposti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 novembre 2024, n. 9123). È, quindi, necessario che l'atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall'art. 31, co. 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all'interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell'appellata costituita e vengono liquidate in dispositivo conformemente ai parametri di cui al d.m. 147/2022 per una causa di valore indeterminabile di bassa complessità.
6. Non ricorrono, per converso, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento della sanzione di cui all'art. 26, co. 2, cod. proc. amm., non rinvenendosi profili di temerarietà nella proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. 8958/2024), come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore di MA TI UC, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Capaccio Paestum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO