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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1303/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1303/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARSILII FEDERICA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MARSILII FEDERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/09/2010 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 23.09.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.09.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23.09.2025:
1) I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Catignano viene assegnata alla sig.ra Parte_1 che vi abiterà insieme al figlio minore;
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
4) Il figlio sarà collocato in via prevalente e con residenza anagrafica Per_1 presso la casa coniugale assegnata alla madre;
5) Il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario del minore, potrà esercitare il diritto di visita come di seguito disciplinato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, tre giorni alla settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso minore;
c) durante tutto il periodo di natatale (dal 23/12 al 6/1 di ciascun anno) il padre potrà vedere il minore, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre;
pagina 3 di 5 d) durante tutto il periodo di Pasqua (dal Venerdì Santo alla Pasquetta) il padre potrà vedere il minore, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre;
e) nel periodo delle vacanze estive, in cui il minore non andrà a scuola, il padre potrà vederlo, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre. Nelle due settimane di agosto a cavallo del Ferragosto, il minore trascorrerà una settimana consecutiva con il padre (dalle 10,00 alle ore 20,00) ed una settimana consecutiva con la madre;
f) il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma mentre per il giorno del suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le altre festività;
6) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra , per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (euro: trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici
ISTAT a mezzo bonifico sulla carta postepay evolution intestata alla sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]);
[...]
7) Le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del
50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara ivi comprese le spese di trasporto del minore;
8) L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla GN;
Parte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) Il sig. si obbliga a pagare, altresì, le rate del mutuo e dei finanziamenti CP_1 di cui in premessa.
10) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
11) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o pagina 4 di 5 vacanza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.09.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1303/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. MARSILII FEDERICA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. MARSILII FEDERICA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 12/09/2010 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CATIGNANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 23.09.2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.09.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 23.09.2025:
1) I coniugi vivranno separati, ognuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Catignano viene assegnata alla sig.ra Parte_1 che vi abiterà insieme al figlio minore;
3) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
4) Il figlio sarà collocato in via prevalente e con residenza anagrafica Per_1 presso la casa coniugale assegnata alla madre;
5) Il padre, salvo diversi accordi fra le parti e compatibilmente all'interesse prioritario del minore, potrà esercitare il diritto di visita come di seguito disciplinato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, tre giorni alla settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso minore;
c) durante tutto il periodo di natatale (dal 23/12 al 6/1 di ciascun anno) il padre potrà vedere il minore, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre;
pagina 3 di 5 d) durante tutto il periodo di Pasqua (dal Venerdì Santo alla Pasquetta) il padre potrà vedere il minore, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre;
e) nel periodo delle vacanze estive, in cui il minore non andrà a scuola, il padre potrà vederlo, a giorni alterni con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. I giorni pari saranno trascorsi con la madre e i giorni dispari con il padre. Nelle due settimane di agosto a cavallo del Ferragosto, il minore trascorrerà una settimana consecutiva con il padre (dalle 10,00 alle ore 20,00) ed una settimana consecutiva con la madre;
f) il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma mentre per il giorno del suo compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale così come per le altre festività;
6) Il signor si obbliga a versare alla sig.ra , per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300,00 (euro: trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici
ISTAT a mezzo bonifico sulla carta postepay evolution intestata alla sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]);
[...]
7) Le spese straordinarie verranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del
50% in conformità al Protocollo del Tribunale di Pescara ivi comprese le spese di trasporto del minore;
8) L'assegno unico sarà percepito unicamente dalla GN;
Parte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) Il sig. si obbliga a pagare, altresì, le rate del mutuo e dei finanziamenti CP_1 di cui in premessa.
10) I coniugi si obbligano a comunicarsi tempestivamente eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti telefonici e/o di residenza;
11) Le parti prestano assenso, sin d'ora, al rilascio di passaporti e/o documenti equipollenti sia per sé che per i minori per viaggi all'estero per motivi di studio e/o pagina 4 di 5 vacanza.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATIGNANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.09.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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