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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'Avv. Pietricola Parte_1 C.F._1
Francesco (C.F. ); C.F._2
Appellante
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. Torelli Marco (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, dell'avvocatura dell'ente; C.F._3
Appellata
Oggetto: appello contro la sentenza n. 2960/2019 emessa dal Tribunale di Latina in data 10/12/2019.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
In fatto,
Con ricorso depositato il 27.12.2017, aveva impugnato l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 55035 del 28.11.2017, con cui la aveva ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 1.200 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art, 192 co. 2 in relazione all'art. 255 co.1 del dlgs n. 156/2006 per abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi al suolo.
La ricorrente aveva contestato il provvedimento rappresentando di non aver adottato la condotta imputata per aver consegnato i rifiuti a persona che provvedeva ad una raccolta gratuita porta a porta nel proprio condominio.
L'autorità opposta contestava l'assunto ritenendo sanzionata dalla norma anche la condotta di affidamento a terzi dei rifiuti.
In diritto,
l'ordinanza impugnata doveva ritenersi legittima, con rigetto del ricorso in quanto:
- I beni abbandonati rientravano nel concetto di rifiuto, come nel caso di specie considerabili rifiuti domestici;
- In virtù dell'art. 6 l. 689/1981 sull'obbligazione solidale nella sanzione amministrativa, la condotta di affidamento a terzi non autorizzati di un rifiuto certamente riconducibile alla ricorrente era idonea ad integrare la fattispecie dell'illecito smaltimento in violazione dell'obbligo del titolare del rifiuto di un corretto smaltimento, a prescindere dal fatto che fosse direttamente quest'ultimo l'autore dell'abbandono del rifiuto, e per il fatto di aver costituito il rifiuto la cosa utilizzata per commettere l'illecito contestato;
- Solo la prova di una consegna dei rifiuti a soggetto autorizzato avrebbe potuto esonerare la ricorrente da responsabilità.
ha presentato appello deducendo l'erroneità della sentenza per i Parte_1
seguenti profili : a) aver in precedenza contestato la proprietà certa dei beni rinvenuti abbandonati;
b) l'inidoneità del ritrovamento di un documento ascrivibile alla ricorrente all'interno dei rifiuti a costituire indizio grave preciso e concordante della proprietà dei rifiuti stessi;
c) l'affidamento a terzi dei beni e la conseguente imprevedibilità della condotta successiva aveva interrotto il nesso di causalità tra la condotta della ricorrente e l'illecito contestato.
r.g. n. 2 La , costituitasi, ha sollevato, in primo luogo, l'eccezione di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc per difetto dei requisiti ivi indicati ( mancata indicazione dei punti censurati, delle modifiche richieste e delle circostanze di violazione di legge) e art. 348 bis cpc;
quindi, la contestazione nel merito del gravame chiedendone il rigetto.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 26.2.2025.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente osservato che parte appellante sostanzialmente contesta, in fatto, la riconducibilità a lei dell'abbandono dei rifiuti sulla e dunque la sua Parte_2
responsabilità per i fatti di causa.
Sulla riconducibilità dei rifiuti abbandonati sulla ss Appia rinvenuti da parte degli operatori, contestata sotto il duplice profilo della previa contestazione della proprietà certa e della violazione delle disposizioni in termini di presunzioni, è dirimente la circostanza rappresentata nel ricorso introduttivo, con valenza di sostanziale ammissione sul punto, di aver consegnato a soggetto sconosciuto, introdottosi nel proprio residence per una raccolta porta a porta, parte del proprio vecchio mobilio unitamente a spazzatura con carta e corrispondenza contenuta nel mobilio medesimo.
Circa i rifiuti consistenti in contenitori di olio esausto e lastre cementizie, nessuna specifica contestazione è stata mossa in sede di gravame ed ancor prima in sede di contestazione della riconducibilità degli stessi all'odierna appallante ed all'attività edile svolta dal marito.
In merito all'allegata soluzione del nesso di causalità con l'illecito per effetto della consegna dei rifiuti a soggetto terzo –implicitamente ritenuto presunto autore dell'abbandono contestato- si osserva che, acclarata la riconducibilità dei beni abbandonati all'odierna appellante, non è dato rilevare agli atti allegazioni – e tanto meno prova- di elementi più circostanziati della semplice narrazione di un affidamento a soggetto sconosciuto, di mezz'età con camioncino bianco, di quanto dalla stessa ricorrente considerato rifiuto già al momento di tale affidamento ( v. ricorso introduttivo primo grado p.2 : “l'odierna ricorrente, lungi dall'aver abbandonato, ai margini di una via pubblica
( la ), alcuni rifiuti pericolosi e non (nel richiamato verbale meglio e più dettagliatamente indicati Parte_2
e descritti), si limitava a consegnare parte del proprio vecchio mobilio ( che era intenzionata a sostituire) ed alcune buste della spazzatura, contenenti esclusivamente della vecchia carta e della corrispondenza (
r.g. n. 3 custodite nel mobilio stesso, ad una persona di mezza età la quale, introdottasi nel residence “Riva delle
Margherite” ( ove la stessa viveva) con un veicolo di colore bianco, stava procedendo alla raccolta gratuita, porta a porta, di elementi del genere”); invero, l'odierna appellante non ha fornito prova, in maniera circostanziata, di fatti o cause interruttive del nesso tra la disponibilità dei beni ed il loro ritrovamento in stato di abbandono lungo una strada ( in tal senso, in ambito penale, v. Trib. Pescara del 09/10/2023).
Anche a voler accedere alla prospettazione di parte ricorrente, deve ritenersi comunque ravvisabile in capo a quest'ultima una responsabilità solidale con l'autore della condotta materiale ultima di abbandono, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689 /1981, secondo il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti ribadito dalla Suprema
Corte, secondo cui Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n.
152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione (tra le tante, v., nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R.
Venezia, sez. III, 24/11/2009, n.2968).(v. Cassaz. Penale n. 5912/2020)
A tutto quanto sopra consegue l'infondatezza dei motivi formulati ed il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che la evidente infondatezza dell'appello, connotato da una sostanziale reiterazione delle medesime difese di primo grado, oltre all'applicazione del principio della soccombenza, si ritiene giustificata l'applicazione dell'art. 96 3° co. e la condanna dell'appellante a questa ulteriore somma in virtù del principio per cui la fattispecie si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (…) ( v. Cassaz. n. 34429/2024).
Ed invero, nel caso di specie, la dichiarata infondatezza delle ragioni di opposizione r.g. n. 4 acclarata in primo e la sostanziale reiterazione dei medesimi argomenti, già rigettati, anche in grado di appello senza alcuna specifica contestazione o differente lettura dei fatti, inducono a ritenere configurabili quei presupposti di applicabilità della citata disposizione (art. 96 3 co cpc) poc'anzi richiamati;
somme che vengono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, nella misura di € 1000, oltre rimborsi di legge, e, ex art. 96 3° co. Cpc, di € 500,00.
- Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 26.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5