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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19216/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CORSINI ISABELLA e SI OL, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PICCINELLI MASSIMILIANO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 25/09/2025, con cui e SI OL, Parte_1 unitisi in matrimonio a Gardone Val Trompia in data 30.9.12 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Val Trompia al numero 9 parte II serie A dell'anno 2012), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 29.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«A. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
B. Quanto ai rapporti con la prole:
C. resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, e collocata prevalentemente presso la madre Persona_1
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sig.ra FR LV, nella casa coniugale sita in Concesio (BS) alla via Monteverdi n. 59 int. 2;
D. La formale residenza della minore rimarrà collocata presso la madre;
E. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale la minore si trova al momento affidata.
F. Inoltre, i genitori si impegnano a:
• collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia e in caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
• mantenere un contegno di rispetto reciproco, un confronto sereno, equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia, al fine di garantirle un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica, nonché si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia e/o terzi.
• confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della figlia, quando la stessa non è presente. G. Quanto alle frequentazioni padre-figlia:
• il sig. vedrà e terrà con sé la figlia ogni martedì e a fine settimana alterni, così intendendosi dal venerdì alla Parte_1 domenica (3 giorni/2 notti).
• Sarà onere del padre o di persona di sua fiducia andare a prenderla presso la residenza della minore e/o istituto scolastico e riportarla presso la residenza materna dopo cena, entro le ore 21.30, ovvero presso l'istituto scolastico, anche mediante servizio scuolabus.
• Con cadenza alternata ed in corrispondenza del fine settimana di spettanza della genitrice, il sig. vedrà e terrà Parte_1 con sé la figlia il martedì e il giovedì, dall'uscita dell'istituto scolastico frequentato e sino alla mattina successiva, allorquando il padre ne curerà il riaccompagnamento presso l'istituto formativo. (La giornata di giovedì viene temporaneamente sostituita con il venerdì sino a quando il sig. non avrà individuato una nuova dimora). Parte_1
• Dall'estate 2026 la minore potrà trascorrere con il padre 2 settimane anche consecutive (da comunicare alla sig.ra FR con almeno 30 giorni di anticipo). Allo stesso modo, dall'estate 2026 la minore potrà trascorrere con la madre 2 settimane anche consecutive (da comunicare al sig. con almeno 30 giorni di anticipo). Parte_1
• Dall'inverno 2025 a seguire, metà del periodo delle vacanze natalizie (lasso temporale che verrà correttamente e concretamente individuato sulla scorta del calendario scolastico degli istituti frequentati dalla minore) con alternanza annuale della giornata del Santo Natale e del Capodanno, che verranno quindi trascorsi ora con l'uno ora con l'altro genitore.
• Quanto al periodo delle vacanze Pasquali (a seconda del calendario scolastico), la minore trascorrerà il periodo feriale con alternanza annuale ora con l'uno ora con l'altro genitore.
• Ponti scolastici legati ad altre festività equamente divisi, previo accordo intercorso tra i genitori ed accordo da valere anche per il futuro a che la figlia trascorra la giornata del compleanno di ciascun genitore con lo stesso – indipendentemente dalla ordinaria calendarizzazione delle visite - e che la minore trascorra il proprio compleanno secondo le proprie determinazioni (ossia con il genitore indicato ovvero con la propria cerchia amicale);
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• Libertà di colloquio telefonico quotidiano diretto con entrambi i genitori nei periodi di permanenza con l'uno o con l'altro;
• In caso di malattia della minore, le parti prenderanno accordi specifici nel momento del verificarsi dell'impedimento, al precipuo fine di comunque garantire alla stessa ed al padre di trascorrere tempo dedicato nel rispetto del principio della bigenitorialità;
• Durante il periodo scolastico il genitore che avrà la cura e custodia della minore si impegnerà nel sostenerla e a verificare il puntuale adempimento dei propri impegni formativi, sia scolastici che ricreativi.
• I coniugi, infine, rilasciano sin d'ora reciproco assenso volto a lasciare il territorio italiano ed europeo con la minore senza il preventivo consenso formale dell'altro genitore, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione della destinazione (da intendersi comprensiva della comunicazione del preciso indirizzo e dei recapiti telefonici di riferimento) nonché della durata temporale della permanenza, garantendo in ogni caso il mantenimento di regolari colloqui telefonici con la minore.
H. Quanto al mantenimento della minore:
• il mantenimento da parte del sig. viene quantificato nell'importo di euro 350,00 mensili (euro Parte_1 trecentocinquanta/00); somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT e dovuta con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi avanti il Tribunale di Brescia. Tale importo verrà bonificato sul conto corrente intestato a FR LV acceso presso Bper Banca, filiale di Concesio, alle seguenti coordinate bancarie, c. iban: [...];
• dalla data della separazione l'importo dell'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per cento da ciascun genitore, dando corso alle dovute comunicazioni agli Enti di competenza;
• Le spese straordinarie saranno equamente divise al 50%, secondo quanto previsto dal relativo protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si allega.
I. Circa gli accordi ed i rapporti economici tra i coniugi:
• La casa coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, ubicata nel Comune di Concesio (BS), Via Monteverdi n. 59 int. 2, verrà ceduta, con separato atto di compravendita, alla sig.ra FR LV che continuerà ad abitarla con la propria figlia minore.
• Specificamente, a completa definizione in sede di separazione delle reciproche pretese e diritto di natura economica tra le parti e di ogni rapporto economico/patrimoniale tra le stesse derivanti dal matrimonio, il sig. si obbliga Parte_1
a vendere alla sig.ra FR LV (che per parte sua si impegna ad acquistare) la quota indivisa di sua proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Concesio (BS), Via Monteverdi n. 59 int. 2 (come da visura che si allega) oltreché dei connessi garage (di cui al NCT Foglio 17 Particella 18 subalterno 35 e subalterno 38) al prezzo complessivo di euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) la cui somma verrà versata, in un'unica soluzione, in occasione della formazione del rogito notarile.
• La sig.ra FR LV, per suo conto, esistendo ipoteca volontaria (iscritta in Brescia il 20 giugno 2022 ai numeri 28248/5408 a favore della banca) con l'acquisto dell'immobile avanzerà all'istituto di credito Bper banca richiesta di integrale accollo del mutuo residuo, nonché avanzerà al medesimo istituto richiesta di liberazione del sig. Parte_1 dall'obbligazione afferente il pagamento del mutuo all'epoca contratto;
liberazione del sig. che, alle
[...] Parte_1 condizioni sopra indicate, ha già ottenuto un preliminare avallo (con propria “pre-delibera”) dall'istituto di credito in parola.
• Il sig. entro e non oltre il 28.02.2026, si impegna a trasferire la propria residenza. Trascorso Parte_1
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infruttuosamente tale termine la sig.ra FR potrà autonomamente provvedere a comunicare/richiedere all'Ente Locale di competenza la cancellazione della residenza del sig. Parte_1
• I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
• I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tra loro le somme sui vari conti correnti personali e cointestati e comunque dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione agli importi depositati sugli stessi.
• I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le questioni di natura patrimoniale relative ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro per ragioni inerenti e/o derivanti dal matrimonio»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
SI OL alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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