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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 820/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI PA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo RG 820/21, il 20/04/2021, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio dall'avv. Michele Pedoja, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello; appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Elisa Pollesel, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
1 (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato nella causa riunita RG 1363/21, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3 in giudizio DEl'avv. Gino Zambianco, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Elisa Pollesel, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
2 (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1911 emessa il 22/12/20 dal
Tribunale di Treviso (Giudice dott. Susanna Menegazzi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1
NEL MERITO
In totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, nella persona DEla Dott.sa Susanna Menegazzi in data 22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n. 1353/2017 di R.g. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal
IG ovvero: Parte_1
•previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dagli eventi svoltisi nelle giornate DE 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 dalle ore 8.30 – 12.30 e 13.30 – 19.30 nella pista di motocross sita a CP_1
, di proprietà DEl'intestato condannarsi quest'ultimo alla
[...] CP_1 rimozione / chiusura / soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse manifestazioni nonché DEle future e comunque ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso, godendo questi DE potere giuridico necessario, degli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore; in caso di futura reiterazione DEle descritte immissioni moleste, una volta accertata siffatta natura, chiedesi
3 comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazioni ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa;
•condannarsi, in ogni caso, i convenuti in solido ( Controparte_1
, in persona DE pro tempore, e club , in persona
[...] CP_4 CP_2 CP_1 DE legale rappresentante pro tempore), per la causali di cui in narrativa, in ragione anche DEla abusività DEla pista di motocross come accertata dal C.T.U.,
a risarcire al IG anche ex art. 2043 e ss. c.c., tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
Sempre in riforma DEla Sentenza impugnata, porre le spese di lite di primo grado e le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dei convenuti in solido, condannando gli stessi a ripetere, in favore DE IG quanto Parte_1 medio tempore eventualmente versato;
In ogni caso:
- spese e competenze DE presente grado e di C.T.U. interamente rifuse.
- IN VIA ISTRUTTORIA
- A -
Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testimoni le seguenti circostanze:
1.Vero che il IG è proprietario di un'abitazione familiare con annessa Pt_1 area scoperta sita in Comune di , Via Gorini, e censita al Controparte_1
N.C.E.U. al Mappale n. 381 DE Foglio 3° DE Comune di , Controparte_1 posta immediatamente a ridosso DEla suddetta pista di motocross (doc. 1);
4 2.Vero che nei mesi di luglio e agosto 2015, al fine di ampliare l'impianto di motocross, vi erano state rilevanti opere di sbancamento con escavazioni, riporti e sterramenti nonché il taglio e l'estirpazione di alberature ed altre essenze vegetali, sino al prosciugamento di una piccola pozza d'acqua (doc. 2);
3.Vero che in occasione dei lavori di ampliamento DEl'impianto transitavano lungo la strada di proprietà DE IG e macchinari di ogni sorta Parte_3 che danneggiavano la siepe DE suo giardino e procuravano cedimenti nel terreno DE giardino e crepe nel muro DEla sua abitazione;
4.Vero che in data 20.9.2015 veniva riaperta la pista da motocross sita in località
frazione SS. Angeli (doc. 13); Controparte_1
5.Vero che alla manifestazione, tenutasi in data 19.9.2015 e il giorno seguente, partecipavano circa duecento piloti che correvano ininterrottamente dalle ore
8,30 alle ore 19,30, con la presenza di almeno 40 moto per turno;
6.Vero che l' DEla Regione Veneto, con nota n. 98877 DE 9.10.2015, Pt_4 contestava all'Associazione sportiva, in persona DE presidente pro tempore
, l'illecito amministrativo (doc. 5) ritenendo ampiamente Controparte_3 superati, in occasione degli allenamenti di motocross tenutisi in data 20.9.2015, i limiti determinati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nonché quelli previsti per le attività motoristiche stabiliti dal D.p.r. n. 304/2001 di CP_1
;
[...]
7.Vero che nell'anno 2016 venivano svolte, presso la pista di motocross, gestita da A.S.D. UB ON, sette gare (cfr. doc. 14) che si svolgevano, ininterrottamente, dalle ore 8,30 sino alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 sino alle ore
19,30;
8.Vero che ad ogni gara organizzata presso la pista da motocross dall'A.S.D.
UB ON partecipavano complessivamente circa duecento piloti;
5 9.Vero che le manifestazioni sportive che si tenevano presso la pista da motocross iniziavano le prime ore DE mattino e si protraevano sempre fino a notte inoltrata;
10.Vero che all'interno DEl'impianto sportivo venivano svolte anche manifestazioni ludico – sportive pubblicizzate sul sito DEl' Parte_5
e sui vari social network (doc. 3 e doc. 4);
[...]
11.Vero che i piloti partecipanti agli allenamenti e alle gare pernottavano durante il weekend con il proprio camper all'interno DE crossodromo intrattenendosi con spettacoli/intrattenimenti, con schiamazzi ed ogni sorta di divertimento fino a tarda sera;
12.Vero che la riapertura DEla pista ha creato notevoli disagi al IG e Pt_1 alla sua famiglia, più volte costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione a causa DEle intollerabili immissioni (costituite dall'assordante rombo dei motori e dagli odori sgradevoli dei gas di scarico) provenienti dalla pista da motocross;
13.Vero che gli odori sgradevoli provenienti dai gas di scarico DEle moto obbligavano a tenere le finestre DEle abitazioni chiuse;
14.Vero che le moto sollevavano nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano e si depositavano nel giardino e nell'abitazione DE IG Pt_1 nonchè nelle abitazioni vicine;
15.Vero che, in occasione DEle gare, veniva bloccato l'accesso alla proprietà DE
IG che non poteva liberamente accedere alla propria abitazione Pt_1 creando notevoli disagi allo stesso e alla sua famiglia;
16.Vero che i giorni antecedenti le manifestazioni sportive vi era costante attività di sistemazione e preparazione DE tracciato da parte di ruspe spinte al massimo regime;
17.Vero che la Provincia di Treviso, verificata l'assenza in atti DE rilascio di autorizzazione, edilizia e paesaggistica, circa la pista vera e propria, con nota
6 prot. n. 2016/0046392 DE 1.6.2016, ha disposto il ripristino DElo stato dei luoghi
(doc. 9);
18.Vero che la Regione Veneto, con decreto n. 4 DE 4.2.2016 ha disposto la revoca DE contributo pari a € 263.500,00 a suo tempo concesso al quale CP_1 linea di co-finanziamento per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche tra cui il 'Parco attrezzato Sant'Angeli', perché mai realizzato in quanto sostituito dalla pista di motocross (doc. 10).
19.Vero che all'interno DEla pista è capitato più volte che stazionasse un gregge di pecore;
20. Vero che la presenza DE gregge crea notevoli danni ai terreni DEle abitazioni poste nelle vicinanze DEla pista ed emana un odore intenso e sgradevole tutte le ore DE giorno;
21.Vero che la situazione anzi detta è stato oggetto di un esposto presentato dal
IG alle competenti autorità in data 22.1.2018 (doc. 12); Pt_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse e nel caso DEla denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede, in ogni caso, di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni ivi indicati.
Si indicano come testimoni:
- la IGa di VO DE ON (TV); Testimone_1
- la IGa di AV DE ON (TV); Testimone_2
- il IG di Cusignana di AV DE ON (TV); Testimone_3
- la IGa di VO DE ON (TV); Testimone_4
- il IG di AV DE ON (TV); Testimone_5
- la IGa di AV DE ON (TV); Testimone_6
- B -
Ci si oppone sin d'ora, per quanto occorrer possa all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, laddove nuovamente e ritualmente riproposti, in
7 quanto, in parte smentiti dalla documentazione in atti e, comunque, irrilevanti e non pertinenti. In subordine, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria autorizzata ex art 183, VI° comma, n. 2, c.p.c., DE 16 aprile 2018; si chiede, altresi, a prova contraria indiretta.
- C -
Ammettersi C.T.U. volta a valutare il deprezzamento DEla proprietà DE IG in conseguenza di fatti di cui è causa. Con espressa riserva di Parte_1 precisare il quesito in sede di giuramento e conferimento DEl'incarico.
***
In relazione al procedimento proposto dal IG , ribadite le Parte_2 contestazioni alle deduzioni, domande ed eccezioni svolte dalle avverse parte convenute, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, e previo rigetto di ogni avversa istanza, domanda e/o eccezione, precisa le conclusioni come segue:
- in via preliminare: piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa istanza, domanda, e/o eccezione, voler disporre la riunione dei procedimenti n.
820/2021 di R.g. e n. 1363/2021 di R.g. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 335
c.p.c., affinché, nei procedimenti così riuniti, vengano successivamente accolte le conclusioni proposte dal IG nell'impugnazione n. 820/2021 dallo Pt_1 stesso proposta, che qui si riportano integralmente per comodità DE lettore: nel merito: in totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, nella persona DEla Dott.ssa Susanna Menegazzi in data
22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n.
1353/2017 di R.g. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal IG ovvero: Parte_1
8 - previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dagli eventi svoltisi nelle giornate DE 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 dalle ore 8.30 – 12.30 e 13.30 – 19.30 nella pista di motocross sita a CP_1
, di proprietà DEl'intestato condannarsi quest'ultimo alla
[...] CP_1 rimozione / chiusura / soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse manifestazioni nonché DEle future e comunque ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso, godendo questi DE potere giuridico necessario, degli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore; in caso di futura reiterazione DEle descritte immissioni moleste, una volta accertata siffatta natura, chiedesi comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazioni ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa;
- condannarsi, in ogni caso, i convenuti in solido ( Controparte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, e , in persona
[...] Controparte_2 DE legale rappresentante pro tempore), per la causali di cui in narrativa, in ragione anche DEla abusitività DEla pista di motocross come accertata dal
C.T.U., a risarcire al IG anche ex art. 2043 e ss. c.c., tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
Sempre in riforma DEla Sentenza impugnata, porre le spese di lite di primo grado e le spese di CTU a carico dei convenuti in solido, condannando gli stessi
9 a ripetere, in favore DE IG quanto medio tempore Parte_1 eventualmente versato;
in ogni caso: spese e competenze DE presente grado e DE C.T.U. interamente rifuse. in via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testimoni le seguenti circostanze:
1.Vero che il IG è proprietario di un'abitazione familiare con annessa Pt_1 area scoperta sita in Comune di , Via Gorini, e censita al Controparte_1
N.C.E.U. Al Mappale n. 381 DE Foglio 3° DE Comune di , Controparte_1 posta immediatamente a ridosso DEla suddetta pista di motocross (doc. 1);
2.Vero che nei mesi di luglio e agosto 2015, al fine di ampliare l'impianto di motocross, vi erano state rilevanti opere di sbancamento con escavazioni, riporti e sterramenti nonché il taglio e l'estirpazione di alberature ed altre essenze vegetali, sino al prosciugamento di una piccola pozza d'acqua (doc. 2);
3.Vero che in occasione dei lavori di ampliamento DEl'impianto transitavano lungo la strada di proprietà DE IG e macchinari di ogni sorta Parte_3 che danneggiavano la siepe DE suo giardino e procuravano cedimenti nel terreno DE giardino e crepe nel muro DEla sua abitazione;
4.Vero che in data 20.9.2015 veniva riaperta la pista da motocross sita in località
frazione SS. Angeli (doc. 13); Controparte_1
5.Vero che alla manifestazione, tenutasi in data 19.9.2015 e il giorno seguente, partecipavano circa duecento piloti che correvano ininterrottamente dalle ore
8,30 alle ore 19,30, con la presenza di almeno 40 moto per turno;
6.Vero che l' DEla Regione Veneto, con nota n. 98877 DE 9.10.2015, Pt_4 contestava all'Associazione sportiva, in persona DE presidente pro tempore
, l'illecito amministrativo (doc. 5) ritenendo ampiamente Controparte_3
10 superati, in occasione degli allenamenti di motocross tenutisi in data 20.9.2015, i limiti determinati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nonché quelli previsti per le attività motoristiche stabiliti dal D.p.r. n. 304/2001 di CP_1
;
[...]
7.Vero che nell'anno 2016 venivano svolte, presso la pista di motocross, gestita da A.S.D. UB ON, sette gare (cfr. doc. 14) che si svolgevano, ininterrottamente, dalle ore 8,30 sino alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 sino alle ore
19,30;
8.Vero che ad ogni gara organizzata presso la pista da motocross dall'A.S.D.
UB ON partecipavano complessivamente circa duecento piloti;
9.Vero che le manifestazioni sportive che si tenevano presso la pista da motocross iniziavano le prime ore DE mattino e si protraevano sempre fino a notte inoltrata;
10.Vero che all'interno DEl'impianto sportivo venivano svolte anche manifestazioni ludico – sportive pubblicizzate sul sito DEl' Parte_5
e sui vari social network(doc. 3 e doc. 4);
[...]
11.Vero che i piloti partecipanti agli allenamenti e alle gare pernottavano durante il weekend con il proprio camper all'interno DE crossodromo intrattenendosi con spettacoli/intrattenimenti, con schiamazzi ed ogni sorta di divertimento fino a tarda sera;
12.Vero che la riapertura DEla pista ha creato notevoli disagi al IG e Pt_1 alla sua famiglia, più volte costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione a causa DEle intollerabili immissioni (costituite dall'assordante rombo dei motori e dagli odori sgradevoli dei gas di scarico) provenienti dalla pista da motocross;
13.Vero che gli odori sgradevoli provenienti dai gas di scarico DEle moto obbligavano a tenere le finestre DEle abitazioni chiuse;
11 14.Vero che le moto sollevavano nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano e si depositavano nel giardino e nell'abitazione DE IG Pt_1 nonchè nelle abitazioni vicine;
15.Vero che, in occasione DEle gare, veniva bloccato l'accesso alla proprietà DE
IG che non poteva liberamente accedere alla propria abitazione Pt_1 creando notevoli disagi allo stesso e alla sua famiglia;
16.Vero che i giorni antecedenti le manifestazioni sportive vi era costante attività di sistemazione e preparazione DE tracciato da parte di ruspe spinte al massimo regime;
17.Vero che la Provincia di Treviso, verificata l'assenza in atti DE rilascio di autorizzazione, edilizia e paesaggistica, circa la pista vera e propria, con nota prot. n. 2016/0046392 DE 1.6.2016, ha disposto il ripristino DElo stato dei luoghi
(doc. 9);
18.Vero che la Regione Veneto, con decreto n. 4 DE 4.2.2016 ha disposto la revoca DE contributo pari a € 263.500,00 a suo tempo concesso al quale CP_1 linea di co-finanziamento per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche tra cui il 'Parco attrezzato Sant'Angeli', perché mai realizzato in quanto sostituito dalla pista di motocross (doc. 10).
19.Vero che all'interno DEla pista è capitato più volte che stazionasse un gregge di pecore;
20.Vero che la presenza DE gregge crea notevoli danni ai terreni DEle abitazioni poste nelle vicinanze DEla pista ed emana un odore intenso e sgradevole tutte le ore DE giorno;
21.Vero che la situazione anzi detta è stato oggetto di un esposto presentato dal
IG alle competenti autorità in data 22.1.2018 (doc. 12); Pt_1
Si indicano come testimoni: la IGa di VO DE ON Testimone_1
(TV); la IGa di AV DE ON (TV); il IG Massimo Testimone_2
12 di Cusignana di AV DE ON (TV); la IGa di Tes_3 Testimone_4
VO DE ON (TV); il IG di AV DE ON Testimone_5
(TV); la IGa di AV DE ON (TV). Testimone_6
Ci si oppone sin d'ora, per quanto occorrer possa all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, laddove nuovamente e ritualmente riproposti, in quanto, in parte smentiti dalla documentazione in atti e, comunque, irrilevanti e non pertinenti. In subordine, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria autorizzata ex art 183, VI° comma, n. 2, c.p.c., DE 16 aprile 2018; si chiede, altresi, a prova contraria indiretta.
Ammettersi C.T.U. volta a valutare il deprezzamento DEla proprietà DE IG in conseguenza di fatti di cui è causa. Con espressa riserva di Parte_1 precisare il quesito in sede di giuramento e conferimento DEl'incarico.
Per parte appellante Tes_5
Nel merito.
In totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, nella persona DEla Dott.sa Susanna Menegazzi in data 22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n. 1353/2017 di R.G. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal
IG , ovvero: Parte_2
Nel merito ed in via principale:
Ritenuta l'abusività DEla pista in questione nonché previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dalle manifestazioni/eventi agonistici/allenamenti e ogni diverso altro utilizzo DEl'impianto, svoltisi nelle giornate DE 20 settembre - 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 (doc. 14), dalle ore 8,30 –
12,30 e 13,30 – 19,30 oltreché quelli successivi realizzati e quelli realizzandi
13 anche dopo l'emananda sentenza, nella pista di motocross sita abusivamente a
, di proprietà DEl'intestato Controparte_1 CP_1
1) condannarsi quest'ultimo - per quanto sopra - alla rimozione/chiusura/soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse “manifestazioni” oltre quelle successive realizzate e quelle realizzande anche dopo l'emananda sentenza, per l'effetto ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso degli accorgimenti necessari ad evitare ogni e qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore come lamentata nelle allegazioni DEla narrativa sub paragrafo B);
In caso di futura reiterazione DEle sopradescritte immissioni moleste ex art. 844
c.c. e quindi accertata siffatta natura illecita, chiedesi comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazione ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE
[...]
e DE UB ON al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa.
2) Altresì condannarsi - per quanto sopra - ed in relazione alla consapevole abusività DEl'impianto motocrossistico, i convenuti in solido (
[...]
e UB ON, in persona dei Presidenti pro- Controparte_1 tempore succedutisi nonché personalmente nei confronti DE sig.
[...]
, attuale intervenuto e attuale Presidente DE CP_3 Controparte_5
UB ON e residente a [...]di Nervesa DEla Battaglia in via G.
Zappatori 48, in solido fra loro), a corrispondere al sig. il Parte_2 risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in relazione alla violazione DEl'art. 32 DEla Cost. e specificatamente quelli non patrimoniali (biologico ed esistenziale nonché morale) ex art. 2059 c.c. nonché DEl'art. 185 c.p. e che si quantificano nella somma di €. 6.000,00= o a quella diversa equitativamente determinata oltre
14 agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
In via istruttoria: chiedesi l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella domenica DE 20 settembre 2015 veniva riaperta all'utilizzo dei soci DE UB ON la pista di motocross in località CP_1
frazione SS. Angeli.
[...]
2) Vero che nell'occasione, alla suddetta attività parteciparono circa duecento piloti che corsero ininterrottamente con turni di 40 moto, dalle ore 08.30 alle ore
19,30 DE sabato continuando poi anche il giorno successivo ininterrottamente con lo stesso orario fino alle ore 19.30 DEla domenica sera.
3) Vero che le suddette moto, senza strumenti antirumore installati alle marmitte, provocavano e rendevano percepibili degli assordanti rumori [di marmitte] ed odore dei gas di scarico provenienti dalle predette oltreché alzare nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano fino all'abitazione attorea distante in linea d'aria circa 50 mt. dalla pista, ricoprendo auto la ivi parcate e l'antistante giardino.
4) Vero che la diffusione di tale eco fastidiosissimo ed oltremodo insistente/penetrante, impediva anche una qualsiasi forma di colloquio all'interno DEl'abitazione familiare DEl'attore, distante in linea d'aria circa 50 mt. dalla pista.
5) Vero che le suddette manifestazioni nel modo sopradescritto, con insopportabili rumori di marmitte e nubi di polvere, si svolsero più volte anche prima DEla sua riapertura, durante le giornate DEl'11 dicembre 2011, anno 2012, anno 2013, 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelle calendarizzate nell'anno
2016 (doc. 14 allegato all'atto di citazione), seguendo ininterrottamente l'orario dalle ore 8,30 - 12,30 e 13,30 - 19,30.
15 6) Vero che tale situazione costringeva ogni volta il sig. e la sua Tes_5 compagna con handicap, a rimanere - dapprima - rinchiusi in casa con le porte e finestre chiuse.
7) Vero che divenuti intollerabili nel prosieguo DEla giornata i rumori DEle moto che circolavano in pista, poi li costringevano anche ad allontanarsi dalla propria abitazione rientrando alla sera dopo le 19,30.
8) Vero che nei weekend DEle gare sopracitate i piloti partecipanti ai suddetti eventi pernottavano durante il sabato/domenica con il proprio camper all'interno DE crossodromo, svolgendo un'intensa quanto fastidiosa ed insopportabile attività “musicale”, caratterizzata da spettacoli/intrattenimenti con schiamazzi, canti a squarciagola ed ogni sorta di “divertimento”, fino ad ora tarda dopo trascorsa la mezzanotte.
9) Vero che l'intensità insopportabile DE rumore durante lo svolgimento DEle varie manifestazioni effettuate nella pista di motocross era identica a quella rappresentata nel video sonoro prodotto all'interno DEl'abitazione attorea in data
11.12.2011 e che viene fatto sentire al teste.
10) Vero che il tracciato utilizzato per le varie manifestazioni sopradescritte si estende per circa novantamila metri quadrati avendo le dimensioni di cui alle foto aeree che si mostrano all'interrogando ed allegate come doc. 1) all'atto di citazione. Fondamentale per la verifica dei piloti, soci e non, comunque utilizzatori DEla pista, chiedesi anche ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione e l'esibizione DE c/c - IBAN: Controparte_3
[...] intestato all' Controparte_6
onde riscontrare il numero dei paganti e partecipanti agli eventi
[...] agonistici svoltisi nelle singole giornate a partire dall'anno 2011 fino a quelli calendarizzati nell'anno 2016 (doc. 14).
S'indicano a testi:
16 via degli Alpini 75 – AV DE ON Cuogo IZ Testimone_7 via degli Alpini AV DE DE Pego Persona_1 CP_1 CP_1
EN – moglie di – DE CA SI – Tes_3 CP_1 CP_1
Maserada sul Piave LI DA - Tribunale Treviso Dal Col Giorgio – Tribunale
Treviso – DE Avv. – Controparte_7 CP_1 CP_1 Testimone_6 DE ON OL RA – via Santa Barbara 5/a Treviso CP_1 Pt_4
- Tecnico via Santa Barbara 5/a Treviso. Testimone_8 Pt_4
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie poiché inutili/inammissibili/generiche alla luce DEl'elaborato peritale.
Se ammesse, chiedesi l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati.
Con rifusione dei compensi professionali di lite di entrambi i giudizi, nonché DEle spese di ctu (e quindi con la riforma DE relativo capo riguardante la soccombenza di primo grado) oltre IVA e CPA ed al rimborso DEle spese generali DE 15% come per legge.
Per parte appellata : Controparte_1
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità DEl'appello proposto dal sig. Parte_1
e dal sig. ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermarsi la sentenza DE Tribunale di Treviso n. 1911/2020 emessa il
22.12.2020 e pubblicata in data 28.12.2020.
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dal sig. e dal sig. Parte_1 Pt_2 in quanto infondati in fatto e in diritto per tutti motivi esposti in atti e,
[...] per l'effetto, confermarsi la sentenza DE Tribunale di Treviso n. 1911/2020 emessa il 22.12.2020 e pubblicata in data 28.12.2020.
In via di appello incidentale condizionato
17 Per la denegata ipotesi in cui l'appello DE sig. e/o DE sig. Parte_1
siano ritenuti ammissibili e fondati, anche solo parzialmente, in Parte_2 accoglimento di uno o più dei motivi di appello incidentale proposti:
- dichiararsi la nullità DEl'“atto di citazione” DE sig. e/o DEla Parte_2
“comparsa di intervento volontario” DE sig. ai sensi degli artt. Parte_1
163 e 164, 4° comma, c.p.c., con ogni conseguente pronuncia;
e/o - accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DE giudice amministrativo;
e/o - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità DE diritto in capo al sig. e/o DE sig. Parte_1 Pt_2
e/o - accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire DE sig.
[...]
e/o DE sig. ; e/o Parte_1 Parte_2
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
; e/o Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi che per l'evento DE 25.09.2015 non si è verificato il superamento DEla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
In via istruttoria
Ove fossero riproposte, si insiste per il rigetto DEle istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni esposte in atti.
Per la denegata e non creduta ipotesi: (i) in cui l'appello principale DE sig.
e/o DE sig. siano ritenuti, in tutto o in parte, Parte_1 Parte_2 ammissibili, e (ii) i motivi d'appello incidentale condizionato vengano in tutto o in parte rigettati, con conseguente conferma DE rigetto di tutte le eccezioni preliminari di rito e decisione DEla controversia nel merito, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
18 2) vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3) vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
4) vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5) vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05 ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6) vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30/40;
7) vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8) vero che le uniche deroghe ai limiti previsti dal D.P.R. 304/2001 autorizzate dal Comune di nel 2015 e nel 2016 sono quelle relative Controparte_1 agli allenamenti DE 25 ottobre 2015, 21-22 maggio 2016 e 26 giugno 2016, come da doc. 17 che si rammostra al teste;
9) vero che le uniche segnalazioni, denunce od esposti ricevuti dall'Ufficio
Polizia DE Comune di in relazione alle emissioni e Controparte_1 immissioni rumorose provenienti dalla pista di motocross di a Parte_6
in occasione DEle prove tecniche DE 20 settembre 2015, Controparte_1
25 ottobre 2015 ed eventi sportivi DE 2016 sono state quelle dei sig.ri Pt_2
e come da doc. 20 che si rammostra al teste.
[...] Parte_1
Si indicano quali testi i sig.ri:
• arch. , via Schiavonesca n. 73, , Testimone_9 Controparte_1 [...]
, via Stiglieri n. 26, ; , via Tes_10 Controparte_1 Controparte_8
Pedemontana n. 53, ; , via Brigata Julia Controparte_1 Controparte_9
19 n. 45, ; via Venozzi n. 141, VO DE Controparte_1 Testimone_11
ON, in relazione ai capp. da 1 a 7;
• arch. presso Municipio di , piazza Persona_2 Controparte_1
Donatori DE Sangue, n. 6, , limitatamente al cap. 8; Controparte_1
• , presso Ufficio Polizia Comune AV DE ON, piazza Testimone_12
Donatori DE Sangue n. 6, , limitatamente al cap. 9. Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le istanze istruttorie formulate dagli appellanti, in particolare venissero ammessi i capitoli di prova avversari, si chiede l'abilitazione a prova contraria, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c. di primo grado: arch. , via Schiavonesca n. 73, Testimone_9 [...]
, , via Stiglieri n. 26, ; CP_1 Tes_10 Controparte_1 [...]
, via Pedemontana n. 53, ; , CP_8 Controparte_1 Controparte_9 via Brigata Julia n. 45, ; via Venozzi n. Controparte_1 Testimone_11
141, VO DE ON;
arch. presso Municipio di Persona_2 [...]
, piazza Donatori DE Sangue, n. 6, ; CP_1 Controparte_1 Tes_12
, presso Ufficio Polizia Comune AV , piazza Donatori
[...] CP_1 DE Sangue n. 6, . Controparte_1
Pur senza che ciò implichi accettazione DEl'inversione DEl'onere DEla prova e richiamato tutto quanto già contestato, dedotto ed argomentato nelle precedenti memorie e scritti difensivi, si producono unitamente alle presenti note i seguenti documenti, ammissibili ai sensi DEl'art. 345 c.p.c. in quanto non si è potuto produrli prima DE 12.03.2025 per tutte le ragioni già esposte nell'istanza dimessa da questo patrocinio il 25.03.2025, ed essendo rilavanti e decisivi, quanto meno nell'ottica DE CTU, per superare l'asserita incertezza sulla data di realizzazione DEla modifica DEla pista:
1. carteggio e-mail DE 12.03.2025; Controparte_1
20 2. istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi DEla legge n. 241/1990
– Accoglimento prot. n. 24/2-2/2024 DE 12.03.2025 trasmesso dal Gruppo di
Venezia Regione Carabinieri Forestale “Veneto” all' Controparte_2
;
[...]
3. istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi DEla legge n. 241/1990
– Invio documentazione prot. n. 24/2-3/2024 DE 12.03.2025 trasmesso dal
Gruppo di Venezia Regione Carabinieri Forestale “Veneto” all'
[...]
; CP_2
4. trasmissione al Comando Forestale di Cornuda DE 25.07.1972 da parte DEl'Ispettorato Ripartimentale di Treviso DEl'Istanza per ampliamento DEla pista da motocross da parte DEla di , nota prot. n. CP_10 Controparte_1
4265 DE 20.08.1972 DE Corpo Forestale DElo Stato – Comando Stazione di
Cornuda con oggetto – Località Larga DEle Pile di SS. Controparte_1
Angeli DE ON. Istanza per l'ampliamento Pista di Moto Cross” all' di Treviso con allegato parere favorevole Controparte_11 Controparte_12 all'ampliamento espresso con nota prot. n. 5064 DE 13.09.1972 DE Corpo
Forestale DElo Stato – Ispettorato Ripartimentale di Treviso alla Pro Loco di
AV e al Comando Stazione Forestale di Cornuda;
CP_1
5. rilievo DE 10.05.1972 “estratto mappale a scala 1:2000 DEl'area comprendente la pista di Motocross sul ON di in località 'Lagra CP_1 DEle Pile' appartenente alla UB ON DEla di , con CP_10 CP_1 indicazione DEla “zona d'ampliamento”;
6. processo verbale di contravvenzione alla legge forestale 30.12.1923 n. 3267 nei confronti DE rag. DE 30.06.1972 e verbale di Persona_3 contravvenzione n. 8 a carico DE rag. DE prot. n. 272 Persona_3
30.06.1972.
21 Ferma l'ammissibilità DEla produzione documentale di cui sopra per le ragioni già evidenziate, solo per scrupolo difensionale si ribadisce altresì l'istanza di autorizzazione alla produzione degli stessi depositata in data 25.03.2025 sulla quale codesta Corte non si è pronunciata alla data di redazione DEle presenti note.
In via subordinata e riconvenzionale
Nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande formulate dall'appellante sig. e/o sig. , Parte_1 Parte_2 condannare l' , in via riconvenzionale, a rifondere al Controparte_2
Comune qualunque spesa che esso dovesse risultare tenuto a sostenere in forza DEla pronuncianda sentenza.
In ogni caso
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi DE giudizio, nonché con addebito in via esclusiva alle Controparti DEle spese di CTU, salvo il diritto di ripetere le spese di CTU nel frattempo eventualmente sostenute.
- Con condanna DEla controparte sig. e/o DE sig. Parte_1 Pt_2 ex art. 96, 3° comma, c.p.c
[...]
Parte appellata : CP_3
Ogni avversaria eccezione deduzione e richiesta reietta.
Con riferimento all'appello promosso da RG 820/2021. Parte_1
Respingersi ed escludersi ogni e qualsiasi produzione documentale, domanda od istanza/circostanza introdotte oltre i termini processuali previsti e concessi.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Nel Merito: Respingersi l'appello con conferma DEl'impugnata sentenza n.
1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con
R.G. n. 1353/2017.
22 Respingersi in ogni caso ogni altra domanda o richiesta svolta dalle altre parti processuali nei confronti di . Controparte_3
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Con riferimento all'appello promosso da RG 1363/2021. Parte_2
Respingersi ed escludersi ogni e qualsiasi produzione documentale, domanda od istanza/circostanza introdotte oltre i termini processuali previsti e concessi.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_2 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Nel Merito: Respingersi l'appello con conferma DEl'impugnata sentenza n.
1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con
R.G. n.1353/2017.
Respingersi in ogni caso ogni altra domanda o richiesta svolta dalle altre parti processuali nei confronti di . Controparte_3
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Per entrambi gli appelli qui riuniti
In Via istruttoria. si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
2. Vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3. Vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
23 4. Vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5. Vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05. ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6. Vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30 /40 per sessione di allenamento;
7. Vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8. Vero che durante le predette manifestazioni l'attività DE si è CP_2 limitata alla sola organizzazione degli allenamenti;
Si indicano a testi i Sig.ri Arch. Via Schiavonesca 73 - Testimone_9
; Via Artiglieri 26 - ; Controparte_1 Tes_10 Controparte_1
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede l'ammissione di prova per testi, i medesimi sopra indicati, sul seguente capitolo a prova contraria principalmente in relazioni ai capitoli n. 12, 13 e 14 indicati dalla difesa DElo Pt_1
9.“Vero che il Sig. , autorizzato dall' , Parte_1 Controparte_2 ha più volte fatto uso DEla pista di motocross di percorrendola con una CP_1 propria moto da cross”.
Ci si oppone alle domande istruttorie avverse ed in caso di ammissione DEle prove
24 orali richieste dalle difese DElo e DE si chiede di essere abilitati Pt_1 Tes_5 alla prova contraria con i seguenti testi: Sig.ri Arch. Via Testimone_9
Schiavonesca
73 - ; Via Artiglieri 26 - Controparte_1 Tes_10 CP_1
;
[...]
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 – ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, oltre alla documentazione già agli atti, voglia autorizzare l'acquisizione DEla documentazione prodotta dall' con l'istanza DE 24/03/2025, non essendo stato possibile CP_2 produrla nei termini.
Per parte appellata : Controparte_2
Ogni avversaria eccezione deduzione e richiesta reietta.
Con riferimento all'appello promosso da RG 820/2021. Parte_1
Respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata oltre i termini processuali, tra le altre la richiesta di risarcimento DE danno per deprezzamento DEl'immobile mai formulata nei termini e comunque mai indicata e determinata.
In via pregiudiziale: Si chiede l'estromissione dal giudizio di tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio dalla lettera a) alla lettera f) così come DEl'eventuale altra documentazione non dimessa nella fase di primo grado ed oltre i termini previsti, così come DEle nuove circostanze introdotte con l'atto di appello.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per i motivi indicati in narrativa.
25 Nel Merito: Respingersi nel merito tutte le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto respingendo l'appello con Pt_1 conferma DEl'impugnata sentenza n. 1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con R.G. n. 1353/2017.
In via ulteriore di merito: per l'ipotesi di appello incidentale promosso dal Sig.
con riproposizione DEle domande già proposte nel giudizio di Parte_2 primo grado respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti DEl'SD UB ON. Per l'ipotesi di appello incidentale da parte DE con riproposizione DEla domanda Controparte_1 riconvenzionale promossa in primo grado nei confronti DEl'SD UB
ON respingersi la stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Con riferimento all'appello promosso da RG 1363/2021. Parte_2
In via pregiudiziale: Respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata oltre i termini processuali, dichiarando di non accettare il contradditorio sulle nuove domande formulate anche nell'atto di appello
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_2 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per i motivi indicati in narrativa.
Nel Merito: Respingersi nel merito tutte le domande formulate da Pt_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto respingendo l'appello con
[...] conferma DEl'impugnata sentenza n. 1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con R.G. n. 1353/2017.
In via ulteriore di merito: Per l'ipotesi di appello incidentale da parte DE con riproposizione DEla domanda Controparte_1
26 riconvenzionale promossa in primo grado nei confronti DEl'SD UB
ON respingersi la stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Per entrambi gli appelli qui riuniti
In Via istruttoria. si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.Vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
2. Vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3. Vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
4. Vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5. Vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05. ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6. Vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30 /40 per sessione di allenamento;
7. Vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8. Vero che durante le predette manifestazioni l'attività DE si è CP_2 limitata alla sola organizzazione degli allenamenti;
27 Si indicano a testi i Sig.ri Arch. Via Schiavonesca 73 - Testimone_9
; Via Artiglieri 26 - ; Controparte_1 Tes_10 Controparte_1
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 – ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede l'ammissione di prova per testi, i medesimi sopra indicati, sul seguente capitolo a prova contraria principalmente in relazioni ai capitoli n. 12, 13 e 14 indicati dalla difesa DElo Pt_1
9.“Vero che il Sig. , autorizzato dall' , Parte_1 Controparte_2 ha più volte fatto uso DEla pista di motocross di percorrendola con una CP_1 propria moto da cross”.
Ci si oppone alle domande istruttorie avverse ed in caso di ammissione DEle prove orali richieste dalle difese DElo e DE si chiede di essere Pt_1 Tes_5 abilitati alla prova contraria con i seguenti testi: Sig.ri Arch. Testimone_9
Via Schiavonesca 73 - ; Via Artiglieri 26 - Controparte_1 Tes_10
; Via Pedemontana 53 - Controparte_1 Controparte_8 CP_1
; Via Brigata Julia 45 – ;
[...] Controparte_9 Controparte_1
Via Venozzi 141/f VO DE ON. Testimone_11
Ci si oppone alla CTU per la valutazione DE danno all'immobile chiesta DElo in quanto nessuna domanda è stata formulata in tal senso nei termini e Pt_1 nelle forme di legge.
Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, oltre alla documentazione già agli atti, voglia autorizzare l'acquisizione DEla documentazione prodotta nell'istanza DE 24/03/2025 per le ragioni ivi indicate, non essendo stato possibile produrla nei termini e precisamente:
1. Richiesta di informazioni al Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia;
2. Domanda di accesso agli atti con data 28.11.2024;
28 3. Trasmissione 12.03.2025 documentazione dalla Regione Carabinieri Forestale
Veneto;
4. Verbale di contestazione 30.06.1972 di disboscamento con estirpazione di ceppaie su terreno vincolato con relative notifiche alle varie parti e quietanza di pagamento DEla sanzione;
5. Trasmissione al Comando Forestale di Cornuda DE 25.07.1972 da parte DEl'Ispettorato Ripartimentale di Treviso DEl'Istanza per ampliamento DEla pista da motocross da parte DEla di DE . CP_10 CP_1 CP_1
6. Relazione DEla Stazione di Cornuda DE Corpo Forestale DElo stato sull'istanza di ampliamento con parere favorevole;
7. Parere favorevole all'ampliamento 13.09.1972 DEl'Ispettorato dipartimentale di Treviso DE Corpo Forestale DElo Stato.
8. Progetto/rilievo DEla Pista da motocross in data 10 maggio 1972, allegata alla richiesta di ampliamento.
Ragioni DEla decisione
Con atto di citazione notificato il 24/1/17, , proprietario di un Parte_2 immobile adiacente alla pista comunale di motocross, sita in località SS Angeli DE ON, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, il
[...]
, proprietario DEl'impianto, e l' Controparte_1 Controparte_13
in persona DE presidente , a cui la pista era
[...] Controparte_3 stata concessa in uso gratuito, per sentire accertare il superamento DEla soglia di normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte da determinati eventi sportivi organizzati e per sentire condannare il alla rimozione o CP_1 chiusura DEl'impianto, con pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, nonché per sentire condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti.
29 Si costituivano, con separati atti, il e Controparte_1
l' , chiedendo il rigetto DEle domande. Parte_5
Si costituiva , precisando di essere cessato dalla carica di Controparte_3 presidente DEla SD UB ON a far data dal 2021 e, in ogni caso, chiedendo il rigetto DEle domande nei propri confronti.
Interveniva volontariamente in causa proprietario di immobile Parte_1 adibito ad abitazione familiare adiacente alla pista di motocross in questione, chiedendo, a sua volta, l'accertamento DE superamento dei limiti di normale tollerabilità DEle immissioni rumorose provenienti dalla pista di motocross e la condanna dei convenuti alla rimozione DEl'impianto, oltre al risarcimento dei danni.
Disposta Ctu senza che la stessa ne avesse seguito, con sentenza n. 1911 DE
22/12/20, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava le domande di e di e condannava gli stessi, in Parte_2 Parte_1 solido fra loro, alla rifusione DEle spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, con atto Parte_1 notificato in data 15/4/21, mentre il , l'SD Controparte_1
UB ON e , tutti costituiti con separati atti, Controparte_3 resistevano al gravame. In particolare, il proponeva appello incidentale CP_1 condizionato.
Con atto di citazione in appello notificato in data 25/6/21, Parte_2 proponeva, a sua volta, appello avverso la sentenza n. 1911/20.
Disposta la riunione degli appelli ex art. 335 cpc, veniva fissata udienza di precisazione DEle conclusioni al 29/4/25, udienza tenuta in modalità scritta nel corso DEla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
30 ***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato le domande di Pt_2
e di , proprietari di distinte abitazioni situate a ridosso
[...] Parte_1 DEla zona adibita a pista di motocross, ritenendo che le domande avanzate dagli stessi non avessero avuto adeguato supporto probatorio per l'impossibilità di procedere alle necessarie verifiche tecniche a causa DEla indisponibilità degli attori a sostenerne i relativi costi. In ogni caso, ha rilevato l'infondatezza DEl'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che le azioni inibitorie volte ad accertare la tollerabilità DEle immissioni causate da attività poste in essere dalla
Pubblica Amministrazione o autorizzate dalla Pubblica Amministrazione dovevano ritenersi soggette alla giurisdizione ordinaria, nonché DEl'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE atteso CP_1 che la DEibera relativa al conferimento DE mandato professionale al fine DEla costituzione nel presente giudizio era rispettosa DEla disciplina di cui al d.lgs
50/2016; ha, altresì, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , essendo questi residente presso l'immobile sito a SS Parte_2
Angeli in via degli Alpini nr 75, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , data la sua incontestata qualità di proprietario di Parte_1 immobile posto nelle immediate vicinanze DEla pista di cui si discute, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al proprietario CP_1 DEl'immobile da cui provengono le immissioni.
Inoltre, il primo giudice, in relazione alle doglianze di e di circa Tes_5 Pt_1 la avvenuta immissione di rumori, gas e polveri oltre il consentito nel corso degli eventi tenutisi il 20 settembre ed il 25 ottobre 2015 nonché nelle due giornate DE
22/5/2016 e DE 26/6/2016, ha ritenuto documentato dalle analisi ARPAV un rumore oltre la soglia consentita solo per l'evento DE 20 settembre, senza che fosse provato il conseguente danno, data la occasionalità DE fatto.
31 Infine, circa le immissioni derivanti da altre gare/allenamenti, ha ritenuto essere mancata la prova DE superamento DEla normale tollerabilità, essendo inattendibili le verifiche tecniche effettuate dalle parti ed inammissibile la prova orale richiesta, dato il carattere valutativo dei capitoli.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice, dato atto DEla saltuarietà DEl'uso DEla pista tale da soddisfare la necessità di contemperare le esigenze DEl'attività sportiva “con le ragioni DEla proprietà” ex art. 844 ultimo comma cc, ha rigettato le domande e condannato i soccombenti alla rifusione DEle spese di lite.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità DEla sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. nullità DEla sentenza per violazione DEl'art. 51 cpc;
2. nullità DEla sentenza per omessa motivazione;
3. erroneità e falsa applicazione DEl'art.115 cpc e DEl'art. 844 cc;
4. omessa e carente motivazione;
5. errata regolamentazione DEle spese di lite;
6. errata condanna alla rifusione DEle spese di lite a favore di CP_3
, non convenuto dagli attori.
[...]
Per quanto riguarda l'appello di , questi si duole DEla sentenza Parte_2 per i seguenti motivi:
a. errata interpretazione DEl'art. 844 cc;
b. apparente motivazione circa il rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE CP_1
c. falsa applicazione degli artt. 112-115 e 116 cpc in relazione ai fatti rilevanti ex art. 844 cc;
d. travisata interpretazione DEl'art.844 cc laddove riconosce che la saltuarietà DEl'evento si contempera con le esigenze DEla proprietà;
32 e. violazione degli artt. 114 e 115 cpc in relazione alla mancata analisi DE materiale probatorio ed ingiustificato rigetto DEla prova orale richiesta;
f. inutilità DEl'ammissione di Ctu;
g. errato addebito DEle spese a favore di , non Controparte_3 convenuto in causa;
Il Comune di , richiamate le proprie difese ed eccezioni, ha Controparte_1 proposto appello incidentale condizionato tardivo, lamentando:
1. la nullità DEla comparsa di intervento volontario di e DEla Pt_1 citazione di per violazione degli artt. 163, 164, 4° comma, cpc;
Tes_5
2. il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DEla giurisdizione DE giudice amministrativo;
3. il difetto di legittimazione passiva DE in Controparte_1 relazione alla domanda ex art. 844 c.c. ed art. 2043 cc;
4. il difetto di legittimazione attiva e DEl'interesse ad agire in relazione alle domande ex artt. 844 e 2043 cc e la mancanza di prova dei presupposti DEl'azione;
5. l'assenza di prova DE superamento DEla normale tollerabilità in relazione alle prove tecniche DE 20/9/2015.
Le altre parti, separatamente costituite con il medesimo difensore,
[...]
e , hanno insistito nelle rispettive difese Controparte_14 Controparte_3 ed eccezioni.
La causa in appello è stata istruita a mezzo di consulenze tecniche.
***
L'articolato gravame impone di trattare le questioni secondo un ordine logico.
Questioni preliminari hic et inde proposte.
Devono essere inizialmente esaminate le questioni preliminari sollevate da ciascuna parte sotto vari profili, rilevando che:
33 - circa la mancata astensione DE giudice. Al riguardo, Parte_1 sostiene che il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, tenuto conto DEl'istanza di ricusazione, aveva il dovere di astenersi ex art. 51, secondo comma, cpc per ragioni di convenienza derivanti dal fatto che aveva istruito e deciso, nella fase cautelare e nella fase di merito, l'azione possessoria proposta anche dal , Controparte_1 finalizzata a consentire l'accesso alla pista di motocross in questione attraverso una stradina di proprietà di in occasione Pt_1 degli eventi svolti nelle giornate DE 20/9/2015 e DE 25/10/2015. La conoscenza dei luoghi di causa e DEla conflittualità esistente fra le parti, secondo era ragione sufficiente per fondare l'obbligo DE giudice Pt_1 di primo grado di astenersi, nel rispetto DE principio sancito dalle Sezioni
Unite DEla Corte di cassazione con la pronuncia n. 21974/2018, senza compromettere gli esiti DE giudizio. In particolare, la conoscenza pregressa dei fatti in altro giudizio aveva influito senz'altro sulla serenità
e sull'equilibrio DE giudicante, non avendo potuto dimostrare le Pt_1 proprie ragioni a causa di una Ctu inutile con un quesito impossibile, affidata a un tecnico non competente in materia e subordinata al pagamento di un gravoso fondo spese posto a carico esclusivo DEl'attore e DEl'interveniente.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti, l'inosservanza DEl'obbligo DEl'astensione determina la nullità DE provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente DEl'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte DE procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione DEl'art. 51 cpc assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, con la conseguenza che: i) se non è proposta istanza di
34 ricusazione, non si verifica alcuna incidenza sulla regolare costituzione DEl'organo decidente e sulla validità DEla decisione dato che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità DE provvedimento
(Cass. 2270/19; SU 10071/11; 7545/11; 23930/09; 12263/09); ii) se l'istanza di ricusazione è proposta, la decisione sulla stessa determina le sorti DE procedimento pendente, con conseguente irrilevanza DEla questione in caso di rigetto.
Nel caso di specie, la conoscenza indiretta e casuale che il giudice può aver avuto dei luoghi di causa e DEla situazione di conflitto tra le parti in tutt'altro procedimento tra le stesse, non rappresenta certo un interesse proprio DE magistrato che giustifichi per lui o per un suo prossimo congiunto, la partecipazione nel giudizio come parte, in mancanza di un interesse a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto ad altri;
né può dirsi che l'interesse è di carattere personale per la coerenza con precedenti decisioni, dato che la conoscenza a cui fa riferimento l'art. 51 cpc n. 4 riguarda lo stesso processo in altro grado, e, comunque, l'ordinamento garantisce il controllo dei provvedimenti adottati attraverso il sistema DEle impugnazioni.
Ne consegue che non ricorre alcuna ragione di nullità DE provvedimento per la pretesa violazione DEl'art. 51 cpc, n. 4 e tantomeno per ragioni di convenienza ex art. 51, ultimo comma, cpc. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la pretesa violazione DEl'obbligo di astensione per la sussistenza di ragioni di opportunità e convenienza potevano essere fatte valere unicamente attraverso l'istanza di ricusazione che, tempestivamente proposta, è stata rigettata dal Tribunale in sede collegiale (v.
35 provvedimento depositato il 20/7/17), precludendo definitivamente la rilevanza DEla questione in sede di gravame;
- circa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE Sul punto, sostiene che il giudice di CP_1 Tes_5 primo grado ha offerto una motivazione solo apparente in relazione all'eccepito difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE avendo liquidato la questione con la mera asserzione CP_1 DEl'avvenuto conferimento DE mandato nel rispetto DEla disciplina ex
D. Lgs. 50/2016 e DEla non necessità DEl'espletamento DEla procedura comparativa, senza spiegarne le ragioni.
Il motivo va rigettato.
L'art. 17, primo comma, lett. d, n. 5, DE D.Lgs 50/2016 afferma espressamente che le disposizioni DE codice degli appalti pubblici e DEle concessioni di servizi non si applicano per determinati servizi legali, tra cui quelli che sono connessi, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri. In sostanza, la PA non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'intuitu personae e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure (cfr. Cass. 40572/21).
Ne consegue che le ragioni di riservatezza e di rapporto fiduciario giustificano l'esigenza DEla libera scelta DE proprio difensore da parte DEl'ente pubblico;
- circa la nullità DEla comparsa di intervento volontario di e DEla Pt_1 citazione di per violazione degli artt. 163, 164, 4° comma, cpc. Tes_5
36 In via condizionata, da trattare in questa sede per il carattere preliminare DEla questione, il sostiene la nullità DEla comparsa di CP_1 intervento di e DEl'atto di citazione di Parte_1 Parte_2 per indeterminatezza DEla domanda, in quanto sono state formulate domande ex art. 844 cc ed art. 2043 cc sul presupposto DEla abusività DEla pista da motocross e DEla illegittimità dei provvedimenti adottati dal La non chiara prospettazione sotto il profilo civilistico, CP_1 secondo il genera incertezza DEla domanda. CP_1
Il motivo non può essere accolto.
In generale, va osservato che la nullità DEla citazione, ai sensi DEl'art. 164, quarto comma, cpc, può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto DEl'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, non chiaramente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità DEla citazione nella sua interezza (cfr. Cass. SU 8077/12). Del resto, le domande giudiziali devono essere esaminate attraverso l'intero contesto DEl'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. E considerato che sia e sia hanno chiarito Parte_2 Parte_1 di aver inteso agire per le immissioni ex art. 844 cc, in relazione all'art. 2043 cc in relazione alle violazioni specifiche, ogni altra considerazione non pertinente riguardante l'azione amministrativa non va presa in considerazione;
37 - circa il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DEla giurisdizione DE giudice amministrativo. Il afferma di non CP_1 essere stato messo in grado di comprendere con certezza l'ambito DE giudizio, posto che sia e sia nei propri atti, hanno sempre Pt_1 Tes_5 definito la pista, come illecita ed abusiva nonché priva DEle necessarie autorizzazioni, spostando così la questione sul piano DE diritto amministrativo, con conseguente riflesso sulla giurisdizione, non più spettante al giudice ordinario.
Il motivo non ha fondamento.
In coerenza con quanto già affermato sul punto che precede e tenuto conto DE fatto che gli appellanti principali hanno ribadito che l'azione proposta è diretta ad accertare la tollerabilità di immissioni causate dall'esercizio di attività autorizzate o poste in essere direttamente dalla stessa PA, l'ambito cognitivo DEineato dal contraddittorio è necessariamente soggetto alla giurisdizione DE Giudice Ordinario.
Infatti, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento DEl'illiceità DEle immissioni acustiche derivate da uno spazio pubblico gestito da un privato sulla confinante proprietà ed il relativo risarcimento dei danni, rientra nella giurisdizione DE giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo (tra le altre, Cass. SU 4848/13; 20571/13;
4908/06).
Circa le violazioni ex art. 844 cc in relazione all'art. 2043 cc.
Sgombrato il campo dalle questioni di carattere preliminare, devono innanzitutto essere esaminati gli appelli principali proposti da e da Parte_1 Pt_2
, da trattare congiuntamente in relazione alle doglianze fra gli stessi
[...] comuni.
38 Entrambi gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda ex art. 844 cc per mancanza di idoneo supporto probatorio in relazione alla prova DE superamento DEla normale tollerabilità.
Quanto a : Parte_1
- questi respinge l'assunto secondo il quale non sarebbe stato possibile procedere alle necessarie verifiche in corso di causa per la propria opposizione allo svolgimento DEla consulenza tecnica, precisando di aver solo chiesto la sostituzione DE Ctu, non competente nella materia al fine di contenere i costi sproporzionati rispetto al valore DEla controversia date le rilevazioni DEl' , e di aver chiesto, in via Pt_4 subordinata, la suddivisione dei costi fra tutte le parti nonché di dare primariamente ingresso alle prove orali, confidando nel superamento DEla necessità DEla consulenza. Tale richiesta ha comportato la decisione DE primo giudice di revocare l'incarico al Ctu già nominato per mancato versamento DEl'acconto di € 12.000,00, di rigettare immotivatamente le prove orali e di fissare l'udienza di precisazione DEle conclusioni, con evidente travisamento dei fatti;
- Zenere, inoltre, ritiene erronea la decisione di rigetto DEla domanda per avere il primo giudice affermato che per le manifestazioni sportive tenutesi nell'autunno 2015 (20 settembre e 25 ottobre) e nella primavera/estate DE 2016 (22 maggio e 26 giugno), fosse mancata la prova DE danno data l'occasionalità DEle stesse. Secondo l'appellante, invece, bisognava considerare che l' aveva accertato un rumore Pt_4 oltre la soglia consentita nel corso DEle manifestazioni indicate e che, in ogni caso, il danno era in re ipsa per cui la prova DE pregiudizio poteva essere data anche per presunzioni, come avvenuto nella specie in cui il danno era stato prospettato sia in relazione al diritto al benessere
39 psicofisico e sia in relazione al deprezzamento DEla proprietà. Del resto, le prove orali per la quantificazione dei danni erano state immotivatamente rigettate e non era stata ammessa la Ctu per la quantificazione DE deprezzamento DEla proprietà immobiliare, a prescindere dal fatto che era stata chiesta la determinazione DE danno in via equitativa;
- parimenti erronea, secondo è l'affermazione DE primo giudice Pt_1 laddove ha affermato che, per le altre manifestazioni, sarebbe mancata la prova DE superamento DEla normale tollerabilità, non essendo attendibili le verifiche tecniche effettuate dall'interessato, tenuto conto DEla occasionalità degli eventi. Il primo giudice avrebbe, invece, dovuto considerare il provvedimento emesso dalla Provincia di Treviso in data
1/6/2016, in cui erano stati prescritti idonei interventi finalizzati alla riduzione DEl'inquinamento acustico attraverso criteri e metodi compatibili con l'ambiente naturale (v. doc. 9 , la nota regionale Pt_1 con cui veniva revocato il contributo non essendo mai stato autorizzato il tracciato di un motocross (v. doc. 11 , il decreto DEla Giunta Pt_1 DEla Regione Veneto DE 4/2/2016 che intimava al Controparte_1
la restituzione di quanto percepito per la realizzazione DE
[...]
Parco attrezzato DE in conseguenza DEl'illegittimo CP_1 ampliamento DEla pista di motocross (v. doc. 10 , provvedimenti Pt_1 che rendevano superflua la Ctu.
Quanto a : Parte_2
- questi sostiene l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui, con travisamento dei fatti e senza una attenta analisi DEla documentazione prodotta, si afferma i) che solo per una DEle 4 manifestazioni segnalate,
l' aveva accertato il superamento DEla soglia consentita, con ciò, Pt_4
40 facendo presupporre la regolarità DEle altre manifestazioni, svolte invece con le stesse modalità e caratteristiche acustiche;
ii) che solo la Ctu, colpevolmente rifiutata dagli interessati, avrebbe consentito di verificare il superamento DEla soglia di normale tollerabilità, in contrasto con una valutazione DE fenomeno in base ai suoi riscontri oggettivi;
iii) che le prove orali non potevano essere ammesse e, ciò, senza alcuna argomentazione sulle ragioni DE negato ingresso alle stesse;
- il afferma anche l'esistenza di altro vizio, relativo Tes_5 all'applicazione distorta DEl'art. 844 cc in relazione all'art. 2043 cc, posto che il primo giudice, nel negare la sussistenza DEla prova DE danno, non ha considerato che il pregiudizio è in re ipsa e che, comunque, avrebbe potuto effettuare una valutazione in via equitativa ex art. 1226 cc;
- inoltre, il si duole DEla forzatura interpretativa DEl'art. 844, Tes_5 ultimo comma, cc laddove il primo giudice ha ritenuto che la saltuarietà DEl'uso DEla pista fosse tale da ritenere soddisfatta la necessità di contemperare le esigenze DEl'attività sportiva con le ragioni DEla proprietà, come se tale contemperamento potesse prescindere dai limiti di normale tollerabilità e potesse attribuire al diritto alla quiete od al riposo carattere recessivo rispetto ad una attività ludica sportiva, senza nemmeno tenere conto DE contesto di abusivismo DEla pista, tollerato in sentenza al di fuori di ogni argomentazione al riguardo;
- parimenti erronea, secondo il è la decisione con riguardo alla Tes_5 ritenuta mancata prova DE superamento DEla normale tollerabilità relativamente agli eventi successivi al 26/06/2016, senza che il primo giudice abbia pensato di ammettere le prove orali o di valutare i provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo (v. docc. 9-10-11
41 primo grado), trattandosi di un impianto sportivo realizzato sine Tes_5 titulo, in zona paesaggisticamente vincolata. Il primo giudice avrebbe dovuto, invece, escludere l'applicabilità DE criterio DEla normale tollerabilità di cui all'art. 844 cc, non potendo garantire tutela alle ragioni derivate da un esercizio illegittimo DEla proprietà per l'abusività DE crossodromo;
- infine, il si duole DEla non corretta analisi DE materiale Tes_5 probatorio da parte DE primo giudice, il quale non ha considerato che il crossodromo è stato sviluppato su una superficie di 80.000 mq, in un'area sottoposta a preclusivo regime paesaggistico/ambientale, priva di qualsiasi rumore di fondo, ed è stato pacificamente utilizzato per manifestazioni che si svolgevano nei fine settimana, con un impiego, per sessione, di almeno 30/40 piloti (100 per il . Tali caratteristiche Tes_5 avrebbero dovuto rivelare la diffusione molesta DEle immissioni sonore oltre la soglia di normale tollerabilità, dando prova DEl'insopportabile disturbo, mai contestato dalle controparti, confermato in sede di accertamento e dimostrato dalle autorizzazioni rilasciate dal Pt_4
Comune, in deroga ai limiti fissati dal DPR 304/2001, dal Piano di
Zonizzazione Acustica Comunale e dai Regolamenti Comunali (v. docc.
6-7-8 UB primo grado). Tutto questo avrebbe reso evidente l'inutilità DEla consulenza tecnica, disposta e revocata dal giudice di prime cure.
Così sintetizzati i motivi di doglianza, tenuto conto DEl'esito DEle consulenze tecniche svolte, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Il Ctu, ing. nel descrivere i luoghi di causa (v. Ctu pag. Persona_4 Per_4
20 e ss), ha rilevato che la pista di motocross e il relativo “Parco SS Angeli” è di proprietà DE Comune di , il quale ha sottoscritto in data Controparte_1
42 23/7/2015 una convenzione con l'SD ON per la gestione DEl'infrastruttura sportiva per una determinata durata.
Sulla parte a nord – ovest DE lotto di proprietà DE Comune si trova il parco SS
Angeli, area individuata dal Comune di nel PRG/PCA Controparte_1 come sito idoneo ad ospitare spettacoli/manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile e all'aperto ai sensi DEl'art. 4, co. 1 lettera a) DEla L. 447/95.
L'attività motoristica è denominata “Crossodromo S.S. Angeli”, è una pista di motocross riconosciuta a livello internazionale che consente l'apertura agli atleti per gli allenamenti fin dal 1964, con la prima gara agonistica a livello nazionale nel 1966, su un tracciato ridotto rispetto a quello attuale (v. allegato Ctu 11.bis ove sono indicate le varie evoluzioni/modifiche nel tempo nel tracciato e la storia DE circuito), che si trova in corrispondenza DEl'incrocio tra via degli Alpini e
Strada Dorsale, al centro DEl'area collinare, denominata , caratterizzata CP_1 dalla presenza di numerose “doline”, ovvero avvallamenti più o meno accentuati di origine carsica.
Rispetto a tali luoghi, va precisato che l'abitazione di si trova Parte_1 sul lato Est DEla pista, a circa10 m dal confine DE lotto. Si tratta di immobile con unica unità, identificato catastalmente al fg. 3, particella 381, subalterno 4, costituito da un'abitazione singola con giardino esterno ad unico piano, acquistata da il 25/2/2000 in corso di costruzione, con agibilità ottenuta Pt_1 con atto nr. 013/2002 in data 3/4/2002.
L'abitazione DE invece, si trova sul lato Ovest DEla pista, a distanza di Tes_5 circa 100 mt dalla stessa. Si tratta di unità abitativa su due piani, identificata catastalmente al fg. 5, particella 548, subalterno 2 in Via Degli Alpini n. 75, realizzato in base alla C.E. n. C71/0031 DE 23/3/72 con fine lavori DE 1/12/1982 ed agibilità ottenuta in data 26/09/2001, acquistata da , quanto Parte_2
43 all'usufrutto, e da quanto alla nuda proprietà, in data CP_15
12/10/2001, rep. 19097 notaio Per_5
L'area dove sorge il circuito è classificata nei PRG come “ZONA
TERRITORIALE OMOGENEA “F” A SERVIZI E AMBITO PER LO SPORT
E TEMPO LIBERO - MOTOCROSS”, in quanto, nel piano territoriale
Regionale di coordinamento provinciale, l'area DEla pista da Motocross è esclusa dalle aree nucleo “protette”, in quanto riconosciuta come “AREA
CONDIZIONATA ALL'URBANIZZATO CON AREE TAMPONE”.
Per quanto riguarda l'utilizzo DEla pista, fino al 1° gennaio 2022, le attività motoristiche svolte dalla SD ON ricomprendevano gli allenamenti e le gare con le relative prove DE campionato cross italiano ed internazionale sotto il patrocinio DEla FMI;
le gare si svolgevano nei weekend con 4 o 5 categorie di atleti che si sfidavano in pista in batteria di eliminazione fino alla finale con un numero massimo di 40 partecipanti e con la durata temporale di circa 20/30 minuti circa a batteria;
le manifestazioni erano accompagnate da eventi di intrattenimento collaterali all'evento sportivo con stand di oggettistica e alimentari, solitamente allestiti nell'area DE parco posta tra l'area Paddock e l'abitazione di . Parte_2
Dopo il 1° gennaio 2022, la pista, omologata solo come circuito per allenamento, non può più ospitare competizioni agonistiche per una carenza nell'infrastruttura dovuta alla mancanza di un sistema di depurazione DEle acque;
dalla stessa data le attività motoristiche sulla pista si svolgono con determinate modalità (ad esempio, numero minimo di 12-15 atleti;
nessun limite di cilindrata DEle moto, con partenza di atleti junior fra i 10 e 12 anni, con motociclette da 65 – 85 cc per arrivare ad atleti senior con moto da 450 cc;
durata DEle sedute di allenamento di
15 – 20 min per 3 a giornata con utilizzo DE circuito per 3 - 4 ore entro la fascia
44 temporale indicata dal Comune di , ossia dalle ore 9:00 alle Controparte_1
12:30 e dalle 13:30 alle 18:30, in batterie di 12– 18 moto alla volta).
Le attività motoristiche comportano immissioni sonore soggette alla disciplina di cui al DPR 304/2001, che pone dei limiti di rumorosità e dei limiti temporali alle predette attività, prevedendo la possibilità di autorizzare deroghe ai limiti sonori in forza DEla particolarità DEla sorgente e fissando un numero massimo di giorni all'anno dove svolgere le attività motoristiche (cfr. art. 3, commi 5 e 7). Inoltre,
l'amministrazione comunale di si è dotata di Regolamento Controparte_1 acustico che, all'art. 32, richiama quanto previsto dal DPR 304/01 limitando ulteriormente il numero di deroghe che possono essere rilasciate all'utilizzo DEla pista in modo molto più restrittivo di quello nazionale. In sostanza, la normativa vigente non fissa un limite di rumorosità alla deroga per lo svolgimento DEl'attività, ma impone solo la limitazione degli orari e DE numero di eventi o di prove nell'arco DEl'anno.
Sulla premessa DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni ex art. 844 cc prodotte da 4 manifestazioni sportive specifiche,
e hanno agito per sentire condannare il Parte_2 Parte_1 alla rimozione/chiusura/soppressione DEl'impianto, facendo riferimento CP_1 ai fatti DE 2015 e DE 2016, quando SD ON organizzava anche gare e trofei locali o nazionali o internazionali di motocross in aggiunta ai normali allenamenti;
in tali occasioni, le gare si articolavano in batterie di qualificazione finali organizzate per le varie categorie di atleti e l'orario di utilizzo DEl'impianto durante le gare poteva arrivare a 6/7 ore circa al giorno accompagnate da musica di intrattenimento, speaker ed altre attività accessorie, quali stand gastronomici.
Ora, in tema di limitazioni legali DEla proprietà, l'art.844 cc impone, nei limiti DEla normale tollerabilità e DEl'eventuale contemperamento DEle esigenze DEla produzione con le ragioni DEla proprietà, l'obbligo di sopportazione DEle
45 propagazioni inevitabili derivanti dall'uso DEle proprietà attuato nel rispetto DEle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio (Cass.
17015/2006). Pertanto, al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, sicché non essendo applicabili i criteri dettati dall'art. 844 cc viene in considerazione unicamente l'illiceità DE fatto generatore DE danno arrecato a terzi secondo lo schema DEl'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cc. In sostanza, va esclusa l'applicabilità DE criterio DEl'equo contemperamento DEle opposte esigenze di cui all'art.844 cc laddove vi sia esercizio illegittimo DEla proprietà, se le immissioni acustiche derivano da attività illecita (cfr. Cass.
17015/2006).
In relazione alla pretesa abusività DEla pista, il Ctu, arch. - a cui Persona_6
è stato richiesto, ad integrazione DEl'elaborato DE professionista in precedenza incaricato sulla entità DEle immissioni, di verificare la regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa DEla pista per cui è causa, evidenziando se gli eventuali profili di difformità siano tali da comportarne una sua abusività o mera irregolarità - ha rilevato, ripercorrendo l'iter sviluppatosi nel tempo in relazione al tracciato, che erano legittime la porzione di pista posta a sud, cioè il tratto oggetto DEla pratica edilizia n. 034/2000, e la porzione di pista posta a nord, cioè il tratto oggetto DEla pratica edilizia n. 016/2018-050/2018, ma non l'intero tracciato DEla pista di motocross, non provvisto di titolo legittimante e privo DEl'autorizzazione DEle Autorità preposte alla tutela dei vincoli esistenti (v. Ctu
pag. 43). Per_6
Sulla base di tali ricostruzioni peritali, può osservarsi quanto segue.
L'inquinamento acustico implica l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo, anche esterno, tale da provocare disturbo alla quiete ed alle attività
46 umane tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi e, ciò, avviene, secondo la giurisprudenza, quando il limite DEla normale tollerabilità viene superato da un incremento di rumorosità, apprezzabile e significativo ai fini DEl'art. 844 cc, ritenendo tale quello che supera di 3 decibel il rumore di fondo.
Il limite di tollerabilità DEle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche DEla zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 cc, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti DEla norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità DEl'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale sulla base di nozioni di comune esperienza, a seconda DEla sorgente acustica (cfr. Cass. 19767/25; 631/25). Tale limite invalicabile è posto a presidio non solo e non tanto DE diritto di proprietà, quanto anche e soprattutto di quello alla salute, al quale è assicurata tutela dall'ordinamento, in primis dall'art. 32 DEla Costituzione, trattandosi di un diritto assoluto primario ed incomprimibile.
Si tratta, dunque, di individuare il limite di tollerabilità, tenendo conto che, in tema di immissioni acustiche, l'art. 6 ter DE D.L. 208/08, convertito in L. 13/09, dispone che: “Nell'accertare la normale tollerabilità DEle immissioni e DEle emissioni acustiche, ai sensi DEl'art. 844 DE codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
1-bis. Ai fini DEl'attuazione DE comma 1, si applicano i criteri di accettabilità DE livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
47 Ebbene, il Regolamento adottato ex art. 11 L. 447/1995, contenente la disciplina DEle emissioni sonore prodotte nello svolgimento DEle attività motoristiche, all'art. 3 spiega che gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai Comuni con la classificazione in zone DE proprio territorio sulla base DE Decreto DE Presidente DE Consiglio dei Ministri DE 14 novembre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 DE 1 dicembre 1997. La stessa norma indica i limiti acustici, le giornate e gli orari da rispettare, facendo salva la possibilità di deroga purché autorizzata dal Comune di competenza.
Si è detto che al fine di valutare se le immissioni siano comprese o meno nei limiti DEla soglia consentita dall'art. 844 cc, occorre fare riferimento, da un lato, alla sensibilità DEl'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza. E, al riguardo, va considerato quanto rilevato dall'ing. il quale ha riscontrato che la deroga per le attività Per_4 motoristiche è autorizzata in virtù DE carattere temporaneo DEle stesse e DEla variabilità DEla sorgente, purché il superamento dei limiti da parte DEle predette attività resti entro il tetto massimo di giornate derogabili nell'anno solare.
Lo stesso Ctu ha appurato che l'area di cui si discute ricade in una zona in relaziona alla quale non è possibile rispettare i limiti di immissione assoluti diurni, con la conseguenza che l'esercizio DEla pista è autorizzabile solo attraverso lo strumento amministrativo legittimo DEla deroga.
Sotto il profilo civilistico, tenuto conto DEla priorità DEla pista, realizzata ben prima degli edifici DEle parti appellanti, e DE contenimento DEl'inquinamento acustico a pochi giorni, dunque, deve ritenersi consentito lo svolgimento temporaneo DEl'attività motoristica, purché debitamente autorizzata.
Nel caso di specie, il ha introdotto il presente giudizio, a seguito DE Tes_5 quale è intervenuto lo lamentando il superamento dei limiti di Pt_1
48 tollerabilità DEle 4 manifestazioni svolte negli anni 2015 e 2016, ed è in relazione a tali manifestazioni che deve essere accertata l'esistenza DEle relative autorizzazioni per il superamento dei limiti di tollerabilità.
Pertanto, considerato che in base a quanto documentato all'epoca da , Pt_4 tenuto conto DEla mancanza di autorizzazione DEl'intero tracciato (v. nota
Provincia di Treviso: doc. 9 Zenere primo grado) e dato atto dei rilievi svolti dal
Ctu, ing. deve ritenersi accertato il superamento dei limiti di tollerabilità Per_4 nelle 4 giornate oggetto DEle domande risarcitorie, ossia nelle manifestazioni sportive tenutesi il 20/9/2015, il 25/10/2015, il 22/5/2016 e il 26/6/2016.
Sotto tale profilo, il contemperamento con le esigenze DEla produzione, pur imposto dal secondo comma DEl'art. 844 cc, trova un limite insuperabile proprio nella necessità di salvaguardare il diritto all'integrità e all'equilibrio psico-fisico DEle persone soggette alle immissioni sonore (Cassazione civile sez. III, 7 agosto 2002, n. 11915; Pret. Milano, 20 febbraio 1992; Cass., 72/3971).
L'istruttoria po' dirsi conclusa senza necessità di ammettere le prove testimoniali, peraltro inammissibili, dato il loro carattere valutativo.
Circa la quantificazione DE danno.
L'accertamento DEla fondatezza DEle doglianze svolte dagli appellanti principali comporta la determinazione DE danno subito dagli stessi.
Va rilevato che gli appellanti chiedono una valutazione equitativa, senza, tuttavia, fornire elementi ai quali parametrare il relativo importo.
È pur vero che la prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento DEle proprie abitudini di vita (Cass.11930/22), tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e
49 indicativi DE lamentato peggioramento qualitativo DEla vita (cfr. Cass. n.
2203/24).
Considerato che sia il che lo senza addurre alcuna lesione alla Tes_5 Pt_1 sfera biologica, hanno fatto riferimento al danno derivato al loro diritto a restare indisturbati all'interno DEla propria abitazione, può in via presuntiva riconoscersi una turbativa DEla loro vita domestica degli appellanti, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti dalla pista di motocross a poca distanza dalle loro abitazioni.
Pertanto, dato che le 4 manifestazioni si sono svolte in coincidenza con la domenica, giornata di regola dedicata al riposo ed al recupero psicofisico dopo una settimana lavorativa, deve ritenersi presumibile che il danno, in assenza di altri elementi, possa essere parametrato alla spesa necessaria per l'allontanamento dalle proprie rispettive abitazioni ed al relativo disagio e verosimile esborso economico.
Pertanto, il danno subito da e da può essere Parte_1 Parte_2 quantificato in complessivi € 1.600,00 ciascuno, con conseguente condanna di e DE al pagamento DE Controparte_2 Controparte_1 relativo importo, in solito fra loro.
Considerato che
si tratta di debito di carattere risarcitorio, sull'importo liquidato equitativamente all'attualità, spettano gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata ad una data intermedia rispetto all'intero importo maturato (1/1/2016) ed anno per anno rivalutata, fino al saldo.
Circa la regolamentazione DEle spese di lite.
In relazione alla doglianza relativa alla regolamentazione DEle spese di lite, la stessa va accolta in considerazione DEl'esito DE giudizio e le spese processuali vanno diversamente disciplinate, tenendo conto DEl'esito complessivo DEla lite.
Circa la condanna alle spese processuali di . Controparte_3
50 Deve essere accolto l'appello in relazione alla condanna alla rifusione DEle spese processuali sostenute da , in quanto il medesimo non era stato Controparte_3 convenuto personalmente in giudizio, bensì, quale rappresentante legale pro tempore di , tant'è che nessuna domanda gli era stata Controparte_2 rivolta da o da Parte_2 Parte_1
Ne consegue che la volontaria scelta DE di costituirsi in giudizio con CP_3 il medesimo difensore DEla SD ON, non può ricadere a danno di chi non ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che le relative spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate.
Appello incidentale condizionato e domande ex art. 346 cpc.
Il ha chiesto, ex art. 346 cpc, che in caso di CP_1 Controparte_1 accoglimento DEle domande, venisse condannata a Controparte_2 rifondere al qualunque spesa che esso dovesse risultare tenuto a CP_1 sostenere.
La domanda può essere accolta, risultando che, nei rapporti interni, la responsabilità DElo svolgimento DEle manifestazioni sportive sia di
[...]
, in forza DEla Convenzione conclusa in data 23/7/2015, tra CP_2 il Comune che, in esecuzione DEle DEibere di Consiglio Comunale n. 13 DE
30/4/2015 e DEla Giunta Comunale n. 31 DE 09/6/2015, ha concesso la gestione DEl'impianto sportivo “Crossodromo di SS. Angeli” al (doc. 21 CP_2 fascicolo DE Comune di ). In tale Convenzione, all'art. 8, si Controparte_1 legge: “…Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per effetto DEla gestione e/o DEl'uso DEl'impianto sportivo e comunque in dipendenza DEla presente convenzione. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione DE servizio,
51 restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sull'amministrazione comunale” (v. doc. 21 primo grado). CP_1
***
Per le ragioni esposte, in riforma DEla sentenza impugnata, accertato che, nel corso DEle manifestazioni sportive di cui è causa, sono stati superati i limiti di tollerabilità DEle immissioni acustiche, il e Controparte_1
SD UB ON, devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento DE danno ex art. 2043 cc a favore di e di Parte_2 Parte_1
determinato in € 1.600,00 ciascuno, oltre agli interessi legali da
[...] calcolarsi sulla somma devalutata ad una data intermedia rispetto all'intero importo maturato (1/1/2016) ed anno per anno rivalutata, fino al saldo. Deve essere rigettata ogni altra domanda risarcitoria, genericamente formulata.
In accoglimento DEla domanda riconvenzionale riproposta dal ex art. CP_1
346 cpc in sede di appello incidentale condizionato, deve essere condannato a tenere indenne il medesimo di quanto Controparte_2 CP_1 eventualmente chiamato a rispondere in forza DEla presente sentenza.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico DE
[...]
e di SD UB ON, in solido fra loro, secondo la Controparte_1 regola DEla soccombenza;
dette spese vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto DE valore DEla controversia in base al decisum
(€. 1.600,00) e DEle fasi effettivamente svolte. Le spese di Ctu vanno poste a carico DE e di SD UB ON, in Controparte_1 solido fra loro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
52 1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza n.
1911 emessa il 22/12/20 dal Tribunale di Treviso, condanna il
[...]
e SD UB ON, in solido fra loro al Controparte_1 pagamento di € 1.600,00 a favore di ciascuno degli appellanti principali,
e , oltre agli interessi legali, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi sulla somma, devalutata alla data DEl'1/1/2016 ed anno per anno rivalutata, fino al saldo;
2. in parziale accoglimento DEl'appello incidentale, condanna
[...]
a tenere indenne il di CP_2 Controparte_1 quanto eventualmente chiamato a rispondere in forza DE capo 1 DEla presente sentenza;
3. pone a carico di e SD UB Controparte_1
ON le spese di entrambe le Ctu;
4. condanna il SD UB ON Controparte_16 alla rifusione a favore sia di e sia di , Parte_2 Parte_1 DEle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, così liquidate per ciascuno:
- per il primo grado, € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 16/9/25
Il Presidente
RI PA
53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 820/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI PA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo RG 820/21, il 20/04/2021, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in giudizio dall'avv. Michele Pedoja, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello; appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Elisa Pollesel, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
1 (C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato nella causa riunita RG 1363/21, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3 in giudizio DEl'avv. Gino Zambianco, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Elisa Pollesel, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata e appellante incidentale contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
2 (C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso in giudizio DEl'avv. Roberto Toffoletto, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1911 emessa il 22/12/20 dal
Tribunale di Treviso (Giudice dott. Susanna Menegazzi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1
NEL MERITO
In totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, nella persona DEla Dott.sa Susanna Menegazzi in data 22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n. 1353/2017 di R.g. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal
IG ovvero: Parte_1
•previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dagli eventi svoltisi nelle giornate DE 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 dalle ore 8.30 – 12.30 e 13.30 – 19.30 nella pista di motocross sita a CP_1
, di proprietà DEl'intestato condannarsi quest'ultimo alla
[...] CP_1 rimozione / chiusura / soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse manifestazioni nonché DEle future e comunque ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso, godendo questi DE potere giuridico necessario, degli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore; in caso di futura reiterazione DEle descritte immissioni moleste, una volta accertata siffatta natura, chiedesi
3 comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazioni ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa;
•condannarsi, in ogni caso, i convenuti in solido ( Controparte_1
, in persona DE pro tempore, e club , in persona
[...] CP_4 CP_2 CP_1 DE legale rappresentante pro tempore), per la causali di cui in narrativa, in ragione anche DEla abusività DEla pista di motocross come accertata dal C.T.U.,
a risarcire al IG anche ex art. 2043 e ss. c.c., tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
Sempre in riforma DEla Sentenza impugnata, porre le spese di lite di primo grado e le spese di CTU di entrambi i gradi a carico dei convenuti in solido, condannando gli stessi a ripetere, in favore DE IG quanto Parte_1 medio tempore eventualmente versato;
In ogni caso:
- spese e competenze DE presente grado e di C.T.U. interamente rifuse.
- IN VIA ISTRUTTORIA
- A -
Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testimoni le seguenti circostanze:
1.Vero che il IG è proprietario di un'abitazione familiare con annessa Pt_1 area scoperta sita in Comune di , Via Gorini, e censita al Controparte_1
N.C.E.U. al Mappale n. 381 DE Foglio 3° DE Comune di , Controparte_1 posta immediatamente a ridosso DEla suddetta pista di motocross (doc. 1);
4 2.Vero che nei mesi di luglio e agosto 2015, al fine di ampliare l'impianto di motocross, vi erano state rilevanti opere di sbancamento con escavazioni, riporti e sterramenti nonché il taglio e l'estirpazione di alberature ed altre essenze vegetali, sino al prosciugamento di una piccola pozza d'acqua (doc. 2);
3.Vero che in occasione dei lavori di ampliamento DEl'impianto transitavano lungo la strada di proprietà DE IG e macchinari di ogni sorta Parte_3 che danneggiavano la siepe DE suo giardino e procuravano cedimenti nel terreno DE giardino e crepe nel muro DEla sua abitazione;
4.Vero che in data 20.9.2015 veniva riaperta la pista da motocross sita in località
frazione SS. Angeli (doc. 13); Controparte_1
5.Vero che alla manifestazione, tenutasi in data 19.9.2015 e il giorno seguente, partecipavano circa duecento piloti che correvano ininterrottamente dalle ore
8,30 alle ore 19,30, con la presenza di almeno 40 moto per turno;
6.Vero che l' DEla Regione Veneto, con nota n. 98877 DE 9.10.2015, Pt_4 contestava all'Associazione sportiva, in persona DE presidente pro tempore
, l'illecito amministrativo (doc. 5) ritenendo ampiamente Controparte_3 superati, in occasione degli allenamenti di motocross tenutisi in data 20.9.2015, i limiti determinati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nonché quelli previsti per le attività motoristiche stabiliti dal D.p.r. n. 304/2001 di CP_1
;
[...]
7.Vero che nell'anno 2016 venivano svolte, presso la pista di motocross, gestita da A.S.D. UB ON, sette gare (cfr. doc. 14) che si svolgevano, ininterrottamente, dalle ore 8,30 sino alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 sino alle ore
19,30;
8.Vero che ad ogni gara organizzata presso la pista da motocross dall'A.S.D.
UB ON partecipavano complessivamente circa duecento piloti;
5 9.Vero che le manifestazioni sportive che si tenevano presso la pista da motocross iniziavano le prime ore DE mattino e si protraevano sempre fino a notte inoltrata;
10.Vero che all'interno DEl'impianto sportivo venivano svolte anche manifestazioni ludico – sportive pubblicizzate sul sito DEl' Parte_5
e sui vari social network (doc. 3 e doc. 4);
[...]
11.Vero che i piloti partecipanti agli allenamenti e alle gare pernottavano durante il weekend con il proprio camper all'interno DE crossodromo intrattenendosi con spettacoli/intrattenimenti, con schiamazzi ed ogni sorta di divertimento fino a tarda sera;
12.Vero che la riapertura DEla pista ha creato notevoli disagi al IG e Pt_1 alla sua famiglia, più volte costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione a causa DEle intollerabili immissioni (costituite dall'assordante rombo dei motori e dagli odori sgradevoli dei gas di scarico) provenienti dalla pista da motocross;
13.Vero che gli odori sgradevoli provenienti dai gas di scarico DEle moto obbligavano a tenere le finestre DEle abitazioni chiuse;
14.Vero che le moto sollevavano nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano e si depositavano nel giardino e nell'abitazione DE IG Pt_1 nonchè nelle abitazioni vicine;
15.Vero che, in occasione DEle gare, veniva bloccato l'accesso alla proprietà DE
IG che non poteva liberamente accedere alla propria abitazione Pt_1 creando notevoli disagi allo stesso e alla sua famiglia;
16.Vero che i giorni antecedenti le manifestazioni sportive vi era costante attività di sistemazione e preparazione DE tracciato da parte di ruspe spinte al massimo regime;
17.Vero che la Provincia di Treviso, verificata l'assenza in atti DE rilascio di autorizzazione, edilizia e paesaggistica, circa la pista vera e propria, con nota
6 prot. n. 2016/0046392 DE 1.6.2016, ha disposto il ripristino DElo stato dei luoghi
(doc. 9);
18.Vero che la Regione Veneto, con decreto n. 4 DE 4.2.2016 ha disposto la revoca DE contributo pari a € 263.500,00 a suo tempo concesso al quale CP_1 linea di co-finanziamento per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche tra cui il 'Parco attrezzato Sant'Angeli', perché mai realizzato in quanto sostituito dalla pista di motocross (doc. 10).
19.Vero che all'interno DEla pista è capitato più volte che stazionasse un gregge di pecore;
20. Vero che la presenza DE gregge crea notevoli danni ai terreni DEle abitazioni poste nelle vicinanze DEla pista ed emana un odore intenso e sgradevole tutte le ore DE giorno;
21.Vero che la situazione anzi detta è stato oggetto di un esposto presentato dal
IG alle competenti autorità in data 22.1.2018 (doc. 12); Pt_1
Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse e nel caso DEla denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede, in ogni caso, di essere ammessi alla prova contraria con i testimoni ivi indicati.
Si indicano come testimoni:
- la IGa di VO DE ON (TV); Testimone_1
- la IGa di AV DE ON (TV); Testimone_2
- il IG di Cusignana di AV DE ON (TV); Testimone_3
- la IGa di VO DE ON (TV); Testimone_4
- il IG di AV DE ON (TV); Testimone_5
- la IGa di AV DE ON (TV); Testimone_6
- B -
Ci si oppone sin d'ora, per quanto occorrer possa all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, laddove nuovamente e ritualmente riproposti, in
7 quanto, in parte smentiti dalla documentazione in atti e, comunque, irrilevanti e non pertinenti. In subordine, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria autorizzata ex art 183, VI° comma, n. 2, c.p.c., DE 16 aprile 2018; si chiede, altresi, a prova contraria indiretta.
- C -
Ammettersi C.T.U. volta a valutare il deprezzamento DEla proprietà DE IG in conseguenza di fatti di cui è causa. Con espressa riserva di Parte_1 precisare il quesito in sede di giuramento e conferimento DEl'incarico.
***
In relazione al procedimento proposto dal IG , ribadite le Parte_2 contestazioni alle deduzioni, domande ed eccezioni svolte dalle avverse parte convenute, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, e previo rigetto di ogni avversa istanza, domanda e/o eccezione, precisa le conclusioni come segue:
- in via preliminare: piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa istanza, domanda, e/o eccezione, voler disporre la riunione dei procedimenti n.
820/2021 di R.g. e n. 1363/2021 di R.g. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 335
c.p.c., affinché, nei procedimenti così riuniti, vengano successivamente accolte le conclusioni proposte dal IG nell'impugnazione n. 820/2021 dallo Pt_1 stesso proposta, che qui si riportano integralmente per comodità DE lettore: nel merito: in totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal
Tribunale di Treviso, nella persona DEla Dott.ssa Susanna Menegazzi in data
22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n.
1353/2017 di R.g. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal IG ovvero: Parte_1
8 - previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dagli eventi svoltisi nelle giornate DE 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 dalle ore 8.30 – 12.30 e 13.30 – 19.30 nella pista di motocross sita a CP_1
, di proprietà DEl'intestato condannarsi quest'ultimo alla
[...] CP_1 rimozione / chiusura / soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse manifestazioni nonché DEle future e comunque ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso, godendo questi DE potere giuridico necessario, degli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore; in caso di futura reiterazione DEle descritte immissioni moleste, una volta accertata siffatta natura, chiedesi comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazioni ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa;
- condannarsi, in ogni caso, i convenuti in solido ( Controparte_1
, in persona DE Sindaco pro tempore, e , in persona
[...] Controparte_2 DE legale rappresentante pro tempore), per la causali di cui in narrativa, in ragione anche DEla abusitività DEla pista di motocross come accertata dal
C.T.U., a risarcire al IG anche ex art. 2043 e ss. c.c., tutti i Parte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
Sempre in riforma DEla Sentenza impugnata, porre le spese di lite di primo grado e le spese di CTU a carico dei convenuti in solido, condannando gli stessi
9 a ripetere, in favore DE IG quanto medio tempore Parte_1 eventualmente versato;
in ogni caso: spese e competenze DE presente grado e DE C.T.U. interamente rifuse. in via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per interpello e testimoni le seguenti circostanze:
1.Vero che il IG è proprietario di un'abitazione familiare con annessa Pt_1 area scoperta sita in Comune di , Via Gorini, e censita al Controparte_1
N.C.E.U. Al Mappale n. 381 DE Foglio 3° DE Comune di , Controparte_1 posta immediatamente a ridosso DEla suddetta pista di motocross (doc. 1);
2.Vero che nei mesi di luglio e agosto 2015, al fine di ampliare l'impianto di motocross, vi erano state rilevanti opere di sbancamento con escavazioni, riporti e sterramenti nonché il taglio e l'estirpazione di alberature ed altre essenze vegetali, sino al prosciugamento di una piccola pozza d'acqua (doc. 2);
3.Vero che in occasione dei lavori di ampliamento DEl'impianto transitavano lungo la strada di proprietà DE IG e macchinari di ogni sorta Parte_3 che danneggiavano la siepe DE suo giardino e procuravano cedimenti nel terreno DE giardino e crepe nel muro DEla sua abitazione;
4.Vero che in data 20.9.2015 veniva riaperta la pista da motocross sita in località
frazione SS. Angeli (doc. 13); Controparte_1
5.Vero che alla manifestazione, tenutasi in data 19.9.2015 e il giorno seguente, partecipavano circa duecento piloti che correvano ininterrottamente dalle ore
8,30 alle ore 19,30, con la presenza di almeno 40 moto per turno;
6.Vero che l' DEla Regione Veneto, con nota n. 98877 DE 9.10.2015, Pt_4 contestava all'Associazione sportiva, in persona DE presidente pro tempore
, l'illecito amministrativo (doc. 5) ritenendo ampiamente Controparte_3
10 superati, in occasione degli allenamenti di motocross tenutisi in data 20.9.2015, i limiti determinati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nonché quelli previsti per le attività motoristiche stabiliti dal D.p.r. n. 304/2001 di CP_1
;
[...]
7.Vero che nell'anno 2016 venivano svolte, presso la pista di motocross, gestita da A.S.D. UB ON, sette gare (cfr. doc. 14) che si svolgevano, ininterrottamente, dalle ore 8,30 sino alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 sino alle ore
19,30;
8.Vero che ad ogni gara organizzata presso la pista da motocross dall'A.S.D.
UB ON partecipavano complessivamente circa duecento piloti;
9.Vero che le manifestazioni sportive che si tenevano presso la pista da motocross iniziavano le prime ore DE mattino e si protraevano sempre fino a notte inoltrata;
10.Vero che all'interno DEl'impianto sportivo venivano svolte anche manifestazioni ludico – sportive pubblicizzate sul sito DEl' Parte_5
e sui vari social network(doc. 3 e doc. 4);
[...]
11.Vero che i piloti partecipanti agli allenamenti e alle gare pernottavano durante il weekend con il proprio camper all'interno DE crossodromo intrattenendosi con spettacoli/intrattenimenti, con schiamazzi ed ogni sorta di divertimento fino a tarda sera;
12.Vero che la riapertura DEla pista ha creato notevoli disagi al IG e Pt_1 alla sua famiglia, più volte costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione a causa DEle intollerabili immissioni (costituite dall'assordante rombo dei motori e dagli odori sgradevoli dei gas di scarico) provenienti dalla pista da motocross;
13.Vero che gli odori sgradevoli provenienti dai gas di scarico DEle moto obbligavano a tenere le finestre DEle abitazioni chiuse;
11 14.Vero che le moto sollevavano nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano e si depositavano nel giardino e nell'abitazione DE IG Pt_1 nonchè nelle abitazioni vicine;
15.Vero che, in occasione DEle gare, veniva bloccato l'accesso alla proprietà DE
IG che non poteva liberamente accedere alla propria abitazione Pt_1 creando notevoli disagi allo stesso e alla sua famiglia;
16.Vero che i giorni antecedenti le manifestazioni sportive vi era costante attività di sistemazione e preparazione DE tracciato da parte di ruspe spinte al massimo regime;
17.Vero che la Provincia di Treviso, verificata l'assenza in atti DE rilascio di autorizzazione, edilizia e paesaggistica, circa la pista vera e propria, con nota prot. n. 2016/0046392 DE 1.6.2016, ha disposto il ripristino DElo stato dei luoghi
(doc. 9);
18.Vero che la Regione Veneto, con decreto n. 4 DE 4.2.2016 ha disposto la revoca DE contributo pari a € 263.500,00 a suo tempo concesso al quale CP_1 linea di co-finanziamento per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche tra cui il 'Parco attrezzato Sant'Angeli', perché mai realizzato in quanto sostituito dalla pista di motocross (doc. 10).
19.Vero che all'interno DEla pista è capitato più volte che stazionasse un gregge di pecore;
20.Vero che la presenza DE gregge crea notevoli danni ai terreni DEle abitazioni poste nelle vicinanze DEla pista ed emana un odore intenso e sgradevole tutte le ore DE giorno;
21.Vero che la situazione anzi detta è stato oggetto di un esposto presentato dal
IG alle competenti autorità in data 22.1.2018 (doc. 12); Pt_1
Si indicano come testimoni: la IGa di VO DE ON Testimone_1
(TV); la IGa di AV DE ON (TV); il IG Massimo Testimone_2
12 di Cusignana di AV DE ON (TV); la IGa di Tes_3 Testimone_4
VO DE ON (TV); il IG di AV DE ON Testimone_5
(TV); la IGa di AV DE ON (TV). Testimone_6
Ci si oppone sin d'ora, per quanto occorrer possa all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso richiesti, laddove nuovamente e ritualmente riproposti, in quanto, in parte smentiti dalla documentazione in atti e, comunque, irrilevanti e non pertinenti. In subordine, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con i testi già indicati nella memoria autorizzata ex art 183, VI° comma, n. 2, c.p.c., DE 16 aprile 2018; si chiede, altresi, a prova contraria indiretta.
Ammettersi C.T.U. volta a valutare il deprezzamento DEla proprietà DE IG in conseguenza di fatti di cui è causa. Con espressa riserva di Parte_1 precisare il quesito in sede di giuramento e conferimento DEl'incarico.
Per parte appellante Tes_5
Nel merito.
In totale riforma DEla Sentenza n. 1911/2020, pronunciata dal Tribunale di
Treviso, nella persona DEla Dott.sa Susanna Menegazzi in data 22.12.2020, depositata in Cancelleria il 28.12.2020, resa nella causa iscritta al n. 1353/2017 di R.G. e mai notificata, accogliere le domande proposte in primo grado dal
IG , ovvero: Parte_2
Nel merito ed in via principale:
Ritenuta l'abusività DEla pista in questione nonché previo accertamento ex art. 844 c.c. DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte dalle manifestazioni/eventi agonistici/allenamenti e ogni diverso altro utilizzo DEl'impianto, svoltisi nelle giornate DE 20 settembre - 25 ottobre 2015 e quelli calendarizzati nell'anno 2016 (doc. 14), dalle ore 8,30 –
12,30 e 13,30 – 19,30 oltreché quelli successivi realizzati e quelli realizzandi
13 anche dopo l'emananda sentenza, nella pista di motocross sita abusivamente a
, di proprietà DEl'intestato Controparte_1 CP_1
1) condannarsi quest'ultimo - per quanto sopra - alla rimozione/chiusura/soppressione DEl'impianto da cui le predette provengono a seguito DElo svolgimento DEle precorse “manifestazioni” oltre quelle successive realizzate e quelle realizzande anche dopo l'emananda sentenza, per l'effetto ordinarsi l'adozione da parte DE proprietario stesso degli accorgimenti necessari ad evitare ogni e qualsiasi situazione pregiudizievole in capo all'attore come lamentata nelle allegazioni DEla narrativa sub paragrafo B);
In caso di futura reiterazione DEle sopradescritte immissioni moleste ex art. 844
c.c. e quindi accertata siffatta natura illecita, chiedesi comunque l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 614 bis c.p.c. in relazione alla durata DEla manifestazione ed al numero dei partecipanti, mediante la condanna DE
[...]
e DE UB ON al pagamento di una somma di Controparte_1 denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, da determinarsi in via equitativa.
2) Altresì condannarsi - per quanto sopra - ed in relazione alla consapevole abusività DEl'impianto motocrossistico, i convenuti in solido (
[...]
e UB ON, in persona dei Presidenti pro- Controparte_1 tempore succedutisi nonché personalmente nei confronti DE sig.
[...]
, attuale intervenuto e attuale Presidente DE CP_3 Controparte_5
UB ON e residente a [...]di Nervesa DEla Battaglia in via G.
Zappatori 48, in solido fra loro), a corrispondere al sig. il Parte_2 risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in relazione alla violazione DEl'art. 32 DEla Cost. e specificatamente quelli non patrimoniali (biologico ed esistenziale nonché morale) ex art. 2059 c.c. nonché DEl'art. 185 c.p. e che si quantificano nella somma di €. 6.000,00= o a quella diversa equitativamente determinata oltre
14 agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo effettivo.
In via istruttoria: chiedesi l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nella domenica DE 20 settembre 2015 veniva riaperta all'utilizzo dei soci DE UB ON la pista di motocross in località CP_1
frazione SS. Angeli.
[...]
2) Vero che nell'occasione, alla suddetta attività parteciparono circa duecento piloti che corsero ininterrottamente con turni di 40 moto, dalle ore 08.30 alle ore
19,30 DE sabato continuando poi anche il giorno successivo ininterrottamente con lo stesso orario fino alle ore 19.30 DEla domenica sera.
3) Vero che le suddette moto, senza strumenti antirumore installati alle marmitte, provocavano e rendevano percepibili degli assordanti rumori [di marmitte] ed odore dei gas di scarico provenienti dalle predette oltreché alzare nubi di polvere e pulviscolo che si propagavano fino all'abitazione attorea distante in linea d'aria circa 50 mt. dalla pista, ricoprendo auto la ivi parcate e l'antistante giardino.
4) Vero che la diffusione di tale eco fastidiosissimo ed oltremodo insistente/penetrante, impediva anche una qualsiasi forma di colloquio all'interno DEl'abitazione familiare DEl'attore, distante in linea d'aria circa 50 mt. dalla pista.
5) Vero che le suddette manifestazioni nel modo sopradescritto, con insopportabili rumori di marmitte e nubi di polvere, si svolsero più volte anche prima DEla sua riapertura, durante le giornate DEl'11 dicembre 2011, anno 2012, anno 2013, 20 settembre – 25 ottobre 2015 e quelle calendarizzate nell'anno
2016 (doc. 14 allegato all'atto di citazione), seguendo ininterrottamente l'orario dalle ore 8,30 - 12,30 e 13,30 - 19,30.
15 6) Vero che tale situazione costringeva ogni volta il sig. e la sua Tes_5 compagna con handicap, a rimanere - dapprima - rinchiusi in casa con le porte e finestre chiuse.
7) Vero che divenuti intollerabili nel prosieguo DEla giornata i rumori DEle moto che circolavano in pista, poi li costringevano anche ad allontanarsi dalla propria abitazione rientrando alla sera dopo le 19,30.
8) Vero che nei weekend DEle gare sopracitate i piloti partecipanti ai suddetti eventi pernottavano durante il sabato/domenica con il proprio camper all'interno DE crossodromo, svolgendo un'intensa quanto fastidiosa ed insopportabile attività “musicale”, caratterizzata da spettacoli/intrattenimenti con schiamazzi, canti a squarciagola ed ogni sorta di “divertimento”, fino ad ora tarda dopo trascorsa la mezzanotte.
9) Vero che l'intensità insopportabile DE rumore durante lo svolgimento DEle varie manifestazioni effettuate nella pista di motocross era identica a quella rappresentata nel video sonoro prodotto all'interno DEl'abitazione attorea in data
11.12.2011 e che viene fatto sentire al teste.
10) Vero che il tracciato utilizzato per le varie manifestazioni sopradescritte si estende per circa novantamila metri quadrati avendo le dimensioni di cui alle foto aeree che si mostrano all'interrogando ed allegate come doc. 1) all'atto di citazione. Fondamentale per la verifica dei piloti, soci e non, comunque utilizzatori DEla pista, chiedesi anche ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione e l'esibizione DE c/c - IBAN: Controparte_3
[...] intestato all' Controparte_6
onde riscontrare il numero dei paganti e partecipanti agli eventi
[...] agonistici svoltisi nelle singole giornate a partire dall'anno 2011 fino a quelli calendarizzati nell'anno 2016 (doc. 14).
S'indicano a testi:
16 via degli Alpini 75 – AV DE ON Cuogo IZ Testimone_7 via degli Alpini AV DE DE Pego Persona_1 CP_1 CP_1
EN – moglie di – DE CA SI – Tes_3 CP_1 CP_1
Maserada sul Piave LI DA - Tribunale Treviso Dal Col Giorgio – Tribunale
Treviso – DE Avv. – Controparte_7 CP_1 CP_1 Testimone_6 DE ON OL RA – via Santa Barbara 5/a Treviso CP_1 Pt_4
- Tecnico via Santa Barbara 5/a Treviso. Testimone_8 Pt_4
Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie poiché inutili/inammissibili/generiche alla luce DEl'elaborato peritale.
Se ammesse, chiedesi l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati.
Con rifusione dei compensi professionali di lite di entrambi i giudizi, nonché DEle spese di ctu (e quindi con la riforma DE relativo capo riguardante la soccombenza di primo grado) oltre IVA e CPA ed al rimborso DEle spese generali DE 15% come per legge.
Per parte appellata : Controparte_1
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità DEl'appello proposto dal sig. Parte_1
e dal sig. ai sensi DEl'art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto,
[...] Parte_2 confermarsi la sentenza DE Tribunale di Treviso n. 1911/2020 emessa il
22.12.2020 e pubblicata in data 28.12.2020.
Nel merito
Respingersi l'appello proposto dal sig. e dal sig. Parte_1 Pt_2 in quanto infondati in fatto e in diritto per tutti motivi esposti in atti e,
[...] per l'effetto, confermarsi la sentenza DE Tribunale di Treviso n. 1911/2020 emessa il 22.12.2020 e pubblicata in data 28.12.2020.
In via di appello incidentale condizionato
17 Per la denegata ipotesi in cui l'appello DE sig. e/o DE sig. Parte_1
siano ritenuti ammissibili e fondati, anche solo parzialmente, in Parte_2 accoglimento di uno o più dei motivi di appello incidentale proposti:
- dichiararsi la nullità DEl'“atto di citazione” DE sig. e/o DEla Parte_2
“comparsa di intervento volontario” DE sig. ai sensi degli artt. Parte_1
163 e 164, 4° comma, c.p.c., con ogni conseguente pronuncia;
e/o - accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DE giudice amministrativo;
e/o - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità DE diritto in capo al sig. e/o DE sig. Parte_1 Pt_2
e/o - accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire DE sig.
[...]
e/o DE sig. ; e/o Parte_1 Parte_2
- accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
; e/o Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi che per l'evento DE 25.09.2015 non si è verificato il superamento DEla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
In via istruttoria
Ove fossero riproposte, si insiste per il rigetto DEle istanze istruttorie avversarie per tutte le ragioni esposte in atti.
Per la denegata e non creduta ipotesi: (i) in cui l'appello principale DE sig.
e/o DE sig. siano ritenuti, in tutto o in parte, Parte_1 Parte_2 ammissibili, e (ii) i motivi d'appello incidentale condizionato vengano in tutto o in parte rigettati, con conseguente conferma DE rigetto di tutte le eccezioni preliminari di rito e decisione DEla controversia nel merito, si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
18 2) vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3) vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
4) vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5) vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05 ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6) vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30/40;
7) vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8) vero che le uniche deroghe ai limiti previsti dal D.P.R. 304/2001 autorizzate dal Comune di nel 2015 e nel 2016 sono quelle relative Controparte_1 agli allenamenti DE 25 ottobre 2015, 21-22 maggio 2016 e 26 giugno 2016, come da doc. 17 che si rammostra al teste;
9) vero che le uniche segnalazioni, denunce od esposti ricevuti dall'Ufficio
Polizia DE Comune di in relazione alle emissioni e Controparte_1 immissioni rumorose provenienti dalla pista di motocross di a Parte_6
in occasione DEle prove tecniche DE 20 settembre 2015, Controparte_1
25 ottobre 2015 ed eventi sportivi DE 2016 sono state quelle dei sig.ri Pt_2
e come da doc. 20 che si rammostra al teste.
[...] Parte_1
Si indicano quali testi i sig.ri:
• arch. , via Schiavonesca n. 73, , Testimone_9 Controparte_1 [...]
, via Stiglieri n. 26, ; , via Tes_10 Controparte_1 Controparte_8
Pedemontana n. 53, ; , via Brigata Julia Controparte_1 Controparte_9
19 n. 45, ; via Venozzi n. 141, VO DE Controparte_1 Testimone_11
ON, in relazione ai capp. da 1 a 7;
• arch. presso Municipio di , piazza Persona_2 Controparte_1
Donatori DE Sangue, n. 6, , limitatamente al cap. 8; Controparte_1
• , presso Ufficio Polizia Comune AV DE ON, piazza Testimone_12
Donatori DE Sangue n. 6, , limitatamente al cap. 9. Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le istanze istruttorie formulate dagli appellanti, in particolare venissero ammessi i capitoli di prova avversari, si chiede l'abilitazione a prova contraria, con i medesimi testi indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c. di primo grado: arch. , via Schiavonesca n. 73, Testimone_9 [...]
, , via Stiglieri n. 26, ; CP_1 Tes_10 Controparte_1 [...]
, via Pedemontana n. 53, ; , CP_8 Controparte_1 Controparte_9 via Brigata Julia n. 45, ; via Venozzi n. Controparte_1 Testimone_11
141, VO DE ON;
arch. presso Municipio di Persona_2 [...]
, piazza Donatori DE Sangue, n. 6, ; CP_1 Controparte_1 Tes_12
, presso Ufficio Polizia Comune AV , piazza Donatori
[...] CP_1 DE Sangue n. 6, . Controparte_1
Pur senza che ciò implichi accettazione DEl'inversione DEl'onere DEla prova e richiamato tutto quanto già contestato, dedotto ed argomentato nelle precedenti memorie e scritti difensivi, si producono unitamente alle presenti note i seguenti documenti, ammissibili ai sensi DEl'art. 345 c.p.c. in quanto non si è potuto produrli prima DE 12.03.2025 per tutte le ragioni già esposte nell'istanza dimessa da questo patrocinio il 25.03.2025, ed essendo rilavanti e decisivi, quanto meno nell'ottica DE CTU, per superare l'asserita incertezza sulla data di realizzazione DEla modifica DEla pista:
1. carteggio e-mail DE 12.03.2025; Controparte_1
20 2. istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi DEla legge n. 241/1990
– Accoglimento prot. n. 24/2-2/2024 DE 12.03.2025 trasmesso dal Gruppo di
Venezia Regione Carabinieri Forestale “Veneto” all' Controparte_2
;
[...]
3. istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi DEla legge n. 241/1990
– Invio documentazione prot. n. 24/2-3/2024 DE 12.03.2025 trasmesso dal
Gruppo di Venezia Regione Carabinieri Forestale “Veneto” all'
[...]
; CP_2
4. trasmissione al Comando Forestale di Cornuda DE 25.07.1972 da parte DEl'Ispettorato Ripartimentale di Treviso DEl'Istanza per ampliamento DEla pista da motocross da parte DEla di , nota prot. n. CP_10 Controparte_1
4265 DE 20.08.1972 DE Corpo Forestale DElo Stato – Comando Stazione di
Cornuda con oggetto – Località Larga DEle Pile di SS. Controparte_1
Angeli DE ON. Istanza per l'ampliamento Pista di Moto Cross” all' di Treviso con allegato parere favorevole Controparte_11 Controparte_12 all'ampliamento espresso con nota prot. n. 5064 DE 13.09.1972 DE Corpo
Forestale DElo Stato – Ispettorato Ripartimentale di Treviso alla Pro Loco di
AV e al Comando Stazione Forestale di Cornuda;
CP_1
5. rilievo DE 10.05.1972 “estratto mappale a scala 1:2000 DEl'area comprendente la pista di Motocross sul ON di in località 'Lagra CP_1 DEle Pile' appartenente alla UB ON DEla di , con CP_10 CP_1 indicazione DEla “zona d'ampliamento”;
6. processo verbale di contravvenzione alla legge forestale 30.12.1923 n. 3267 nei confronti DE rag. DE 30.06.1972 e verbale di Persona_3 contravvenzione n. 8 a carico DE rag. DE prot. n. 272 Persona_3
30.06.1972.
21 Ferma l'ammissibilità DEla produzione documentale di cui sopra per le ragioni già evidenziate, solo per scrupolo difensionale si ribadisce altresì l'istanza di autorizzazione alla produzione degli stessi depositata in data 25.03.2025 sulla quale codesta Corte non si è pronunciata alla data di redazione DEle presenti note.
In via subordinata e riconvenzionale
Nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento le domande formulate dall'appellante sig. e/o sig. , Parte_1 Parte_2 condannare l' , in via riconvenzionale, a rifondere al Controparte_2
Comune qualunque spesa che esso dovesse risultare tenuto a sostenere in forza DEla pronuncianda sentenza.
In ogni caso
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi DE giudizio, nonché con addebito in via esclusiva alle Controparti DEle spese di CTU, salvo il diritto di ripetere le spese di CTU nel frattempo eventualmente sostenute.
- Con condanna DEla controparte sig. e/o DE sig. Parte_1 Pt_2 ex art. 96, 3° comma, c.p.c
[...]
Parte appellata : CP_3
Ogni avversaria eccezione deduzione e richiesta reietta.
Con riferimento all'appello promosso da RG 820/2021. Parte_1
Respingersi ed escludersi ogni e qualsiasi produzione documentale, domanda od istanza/circostanza introdotte oltre i termini processuali previsti e concessi.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Nel Merito: Respingersi l'appello con conferma DEl'impugnata sentenza n.
1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con
R.G. n. 1353/2017.
22 Respingersi in ogni caso ogni altra domanda o richiesta svolta dalle altre parti processuali nei confronti di . Controparte_3
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Con riferimento all'appello promosso da RG 1363/2021. Parte_2
Respingersi ed escludersi ogni e qualsiasi produzione documentale, domanda od istanza/circostanza introdotte oltre i termini processuali previsti e concessi.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_2 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
Nel Merito: Respingersi l'appello con conferma DEl'impugnata sentenza n.
1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con
R.G. n.1353/2017.
Respingersi in ogni caso ogni altra domanda o richiesta svolta dalle altre parti processuali nei confronti di . Controparte_3
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Per entrambi gli appelli qui riuniti
In Via istruttoria. si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
2. Vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3. Vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
23 4. Vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5. Vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05. ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6. Vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30 /40 per sessione di allenamento;
7. Vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8. Vero che durante le predette manifestazioni l'attività DE si è CP_2 limitata alla sola organizzazione degli allenamenti;
Si indicano a testi i Sig.ri Arch. Via Schiavonesca 73 - Testimone_9
; Via Artiglieri 26 - ; Controparte_1 Tes_10 Controparte_1
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede l'ammissione di prova per testi, i medesimi sopra indicati, sul seguente capitolo a prova contraria principalmente in relazioni ai capitoli n. 12, 13 e 14 indicati dalla difesa DElo Pt_1
9.“Vero che il Sig. , autorizzato dall' , Parte_1 Controparte_2 ha più volte fatto uso DEla pista di motocross di percorrendola con una CP_1 propria moto da cross”.
Ci si oppone alle domande istruttorie avverse ed in caso di ammissione DEle prove
24 orali richieste dalle difese DElo e DE si chiede di essere abilitati Pt_1 Tes_5 alla prova contraria con i seguenti testi: Sig.ri Arch. Via Testimone_9
Schiavonesca
73 - ; Via Artiglieri 26 - Controparte_1 Tes_10 CP_1
;
[...]
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 – ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, oltre alla documentazione già agli atti, voglia autorizzare l'acquisizione DEla documentazione prodotta dall' con l'istanza DE 24/03/2025, non essendo stato possibile CP_2 produrla nei termini.
Per parte appellata : Controparte_2
Ogni avversaria eccezione deduzione e richiesta reietta.
Con riferimento all'appello promosso da RG 820/2021. Parte_1
Respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata oltre i termini processuali, tra le altre la richiesta di risarcimento DE danno per deprezzamento DEl'immobile mai formulata nei termini e comunque mai indicata e determinata.
In via pregiudiziale: Si chiede l'estromissione dal giudizio di tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio dalla lettera a) alla lettera f) così come DEl'eventuale altra documentazione non dimessa nella fase di primo grado ed oltre i termini previsti, così come DEle nuove circostanze introdotte con l'atto di appello.
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_1 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per i motivi indicati in narrativa.
25 Nel Merito: Respingersi nel merito tutte le domande formulate da
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto respingendo l'appello con Pt_1 conferma DEl'impugnata sentenza n. 1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con R.G. n. 1353/2017.
In via ulteriore di merito: per l'ipotesi di appello incidentale promosso dal Sig.
con riproposizione DEle domande già proposte nel giudizio di Parte_2 primo grado respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti DEl'SD UB ON. Per l'ipotesi di appello incidentale da parte DE con riproposizione DEla domanda Controparte_1 riconvenzionale promossa in primo grado nei confronti DEl'SD UB
ON respingersi la stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese di CTU ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Con riferimento all'appello promosso da RG 1363/2021. Parte_2
In via pregiudiziale: Respingersi ogni e qualsiasi domanda formulata oltre i termini processuali, dichiarando di non accettare il contradditorio sulle nuove domande formulate anche nell'atto di appello
In via preliminare: Dichiarare l'appello promosso da Parte_2 inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc per i motivi indicati in narrativa.
Nel Merito: Respingersi nel merito tutte le domande formulate da Pt_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto respingendo l'appello con
[...] conferma DEl'impugnata sentenza n. 1911/2020 DE Tribunale di Treviso pubblicata il 28.12.2020 nella causa con R.G. n. 1353/2017.
In via ulteriore di merito: Per l'ipotesi di appello incidentale da parte DE con riproposizione DEla domanda Controparte_1
26 riconvenzionale promossa in primo grado nei confronti DEl'SD UB
ON respingersi la stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Confermarsi in ogni caso la sentenza impugnata.
Spese ed onorari di causa di entrambi i giudizi rifusi.
Per entrambi gli appelli qui riuniti
In Via istruttoria. si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1.Vero che dall'anno 1966 all'anno 2007 presso il crossodromo di CP_1
venivano svolte gare e manifestazioni motociclistiche a carattere
[...] nazionale ed internazionale;
2. Vero che dall'anno 2007 sono cessate tutte le attività agonistiche e le gare di motocross;
3. Vero che dall'anno 2007 l'impianto viene utilizzato esclusivamente per attività di allenamento;
4. Vero che nel corso DEl'anno 2015 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 20.09 ed il giorno 25.10 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
5. Vero che nel corso DEl'anno 2016 si sono svolte solamente due sessioni di allenamento il giorno 22.05. ed il giorno 26.06 con i seguenti orari dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
6. Vero che durante gli allenamenti il numero di piloti che usufruivano contemporaneamente DEla pista erano in numero massimo di 30 /40 per sessione di allenamento;
7. Vero che l'impianto sportivo è privo di allacciamento alla linea elettrica;
8. Vero che durante le predette manifestazioni l'attività DE si è CP_2 limitata alla sola organizzazione degli allenamenti;
27 Si indicano a testi i Sig.ri Arch. Via Schiavonesca 73 - Testimone_9
; Via Artiglieri 26 - ; Controparte_1 Tes_10 Controparte_1
Via Pedemontana 53 - ; Controparte_8 Controparte_1 CP_9
Via Brigata Julia 45 – ; Via
[...] Controparte_1 Testimone_11
Venozzi 141/f VO DE ON.
Si chiede l'ammissione di prova per testi, i medesimi sopra indicati, sul seguente capitolo a prova contraria principalmente in relazioni ai capitoli n. 12, 13 e 14 indicati dalla difesa DElo Pt_1
9.“Vero che il Sig. , autorizzato dall' , Parte_1 Controparte_2 ha più volte fatto uso DEla pista di motocross di percorrendola con una CP_1 propria moto da cross”.
Ci si oppone alle domande istruttorie avverse ed in caso di ammissione DEle prove orali richieste dalle difese DElo e DE si chiede di essere Pt_1 Tes_5 abilitati alla prova contraria con i seguenti testi: Sig.ri Arch. Testimone_9
Via Schiavonesca 73 - ; Via Artiglieri 26 - Controparte_1 Tes_10
; Via Pedemontana 53 - Controparte_1 Controparte_8 CP_1
; Via Brigata Julia 45 – ;
[...] Controparte_9 Controparte_1
Via Venozzi 141/f VO DE ON. Testimone_11
Ci si oppone alla CTU per la valutazione DE danno all'immobile chiesta DElo in quanto nessuna domanda è stata formulata in tal senso nei termini e Pt_1 nelle forme di legge.
Si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, oltre alla documentazione già agli atti, voglia autorizzare l'acquisizione DEla documentazione prodotta nell'istanza DE 24/03/2025 per le ragioni ivi indicate, non essendo stato possibile produrla nei termini e precisamente:
1. Richiesta di informazioni al Gruppo Carabinieri Forestale di Venezia;
2. Domanda di accesso agli atti con data 28.11.2024;
28 3. Trasmissione 12.03.2025 documentazione dalla Regione Carabinieri Forestale
Veneto;
4. Verbale di contestazione 30.06.1972 di disboscamento con estirpazione di ceppaie su terreno vincolato con relative notifiche alle varie parti e quietanza di pagamento DEla sanzione;
5. Trasmissione al Comando Forestale di Cornuda DE 25.07.1972 da parte DEl'Ispettorato Ripartimentale di Treviso DEl'Istanza per ampliamento DEla pista da motocross da parte DEla di DE . CP_10 CP_1 CP_1
6. Relazione DEla Stazione di Cornuda DE Corpo Forestale DElo stato sull'istanza di ampliamento con parere favorevole;
7. Parere favorevole all'ampliamento 13.09.1972 DEl'Ispettorato dipartimentale di Treviso DE Corpo Forestale DElo Stato.
8. Progetto/rilievo DEla Pista da motocross in data 10 maggio 1972, allegata alla richiesta di ampliamento.
Ragioni DEla decisione
Con atto di citazione notificato il 24/1/17, , proprietario di un Parte_2 immobile adiacente alla pista comunale di motocross, sita in località SS Angeli DE ON, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso, il
[...]
, proprietario DEl'impianto, e l' Controparte_1 Controparte_13
in persona DE presidente , a cui la pista era
[...] Controparte_3 stata concessa in uso gratuito, per sentire accertare il superamento DEla soglia di normale tollerabilità DEle immissioni moleste prodotte da determinati eventi sportivi organizzati e per sentire condannare il alla rimozione o CP_1 chiusura DEl'impianto, con pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, nonché per sentire condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti.
29 Si costituivano, con separati atti, il e Controparte_1
l' , chiedendo il rigetto DEle domande. Parte_5
Si costituiva , precisando di essere cessato dalla carica di Controparte_3 presidente DEla SD UB ON a far data dal 2021 e, in ogni caso, chiedendo il rigetto DEle domande nei propri confronti.
Interveniva volontariamente in causa proprietario di immobile Parte_1 adibito ad abitazione familiare adiacente alla pista di motocross in questione, chiedendo, a sua volta, l'accertamento DE superamento dei limiti di normale tollerabilità DEle immissioni rumorose provenienti dalla pista di motocross e la condanna dei convenuti alla rimozione DEl'impianto, oltre al risarcimento dei danni.
Disposta Ctu senza che la stessa ne avesse seguito, con sentenza n. 1911 DE
22/12/20, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, rigettava le domande di e di e condannava gli stessi, in Parte_2 Parte_1 solido fra loro, alla rifusione DEle spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, con atto Parte_1 notificato in data 15/4/21, mentre il , l'SD Controparte_1
UB ON e , tutti costituiti con separati atti, Controparte_3 resistevano al gravame. In particolare, il proponeva appello incidentale CP_1 condizionato.
Con atto di citazione in appello notificato in data 25/6/21, Parte_2 proponeva, a sua volta, appello avverso la sentenza n. 1911/20.
Disposta la riunione degli appelli ex art. 335 cpc, veniva fissata udienza di precisazione DEle conclusioni al 29/4/25, udienza tenuta in modalità scritta nel corso DEla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
30 ***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato le domande di Pt_2
e di , proprietari di distinte abitazioni situate a ridosso
[...] Parte_1 DEla zona adibita a pista di motocross, ritenendo che le domande avanzate dagli stessi non avessero avuto adeguato supporto probatorio per l'impossibilità di procedere alle necessarie verifiche tecniche a causa DEla indisponibilità degli attori a sostenerne i relativi costi. In ogni caso, ha rilevato l'infondatezza DEl'eccezione di difetto di giurisdizione, posto che le azioni inibitorie volte ad accertare la tollerabilità DEle immissioni causate da attività poste in essere dalla
Pubblica Amministrazione o autorizzate dalla Pubblica Amministrazione dovevano ritenersi soggette alla giurisdizione ordinaria, nonché DEl'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE atteso CP_1 che la DEibera relativa al conferimento DE mandato professionale al fine DEla costituzione nel presente giudizio era rispettosa DEla disciplina di cui al d.lgs
50/2016; ha, altresì, rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , essendo questi residente presso l'immobile sito a SS Parte_2
Angeli in via degli Alpini nr 75, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , data la sua incontestata qualità di proprietario di Parte_1 immobile posto nelle immediate vicinanze DEla pista di cui si discute, e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al proprietario CP_1 DEl'immobile da cui provengono le immissioni.
Inoltre, il primo giudice, in relazione alle doglianze di e di circa Tes_5 Pt_1 la avvenuta immissione di rumori, gas e polveri oltre il consentito nel corso degli eventi tenutisi il 20 settembre ed il 25 ottobre 2015 nonché nelle due giornate DE
22/5/2016 e DE 26/6/2016, ha ritenuto documentato dalle analisi ARPAV un rumore oltre la soglia consentita solo per l'evento DE 20 settembre, senza che fosse provato il conseguente danno, data la occasionalità DE fatto.
31 Infine, circa le immissioni derivanti da altre gare/allenamenti, ha ritenuto essere mancata la prova DE superamento DEla normale tollerabilità, essendo inattendibili le verifiche tecniche effettuate dalle parti ed inammissibile la prova orale richiesta, dato il carattere valutativo dei capitoli.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice, dato atto DEla saltuarietà DEl'uso DEla pista tale da soddisfare la necessità di contemperare le esigenze DEl'attività sportiva “con le ragioni DEla proprietà” ex art. 844 ultimo comma cc, ha rigettato le domande e condannato i soccombenti alla rifusione DEle spese di lite.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità DEla sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. nullità DEla sentenza per violazione DEl'art. 51 cpc;
2. nullità DEla sentenza per omessa motivazione;
3. erroneità e falsa applicazione DEl'art.115 cpc e DEl'art. 844 cc;
4. omessa e carente motivazione;
5. errata regolamentazione DEle spese di lite;
6. errata condanna alla rifusione DEle spese di lite a favore di CP_3
, non convenuto dagli attori.
[...]
Per quanto riguarda l'appello di , questi si duole DEla sentenza Parte_2 per i seguenti motivi:
a. errata interpretazione DEl'art. 844 cc;
b. apparente motivazione circa il rigetto DEl'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE CP_1
c. falsa applicazione degli artt. 112-115 e 116 cpc in relazione ai fatti rilevanti ex art. 844 cc;
d. travisata interpretazione DEl'art.844 cc laddove riconosce che la saltuarietà DEl'evento si contempera con le esigenze DEla proprietà;
32 e. violazione degli artt. 114 e 115 cpc in relazione alla mancata analisi DE materiale probatorio ed ingiustificato rigetto DEla prova orale richiesta;
f. inutilità DEl'ammissione di Ctu;
g. errato addebito DEle spese a favore di , non Controparte_3 convenuto in causa;
Il Comune di , richiamate le proprie difese ed eccezioni, ha Controparte_1 proposto appello incidentale condizionato tardivo, lamentando:
1. la nullità DEla comparsa di intervento volontario di e DEla Pt_1 citazione di per violazione degli artt. 163, 164, 4° comma, cpc;
Tes_5
2. il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DEla giurisdizione DE giudice amministrativo;
3. il difetto di legittimazione passiva DE in Controparte_1 relazione alla domanda ex art. 844 c.c. ed art. 2043 cc;
4. il difetto di legittimazione attiva e DEl'interesse ad agire in relazione alle domande ex artt. 844 e 2043 cc e la mancanza di prova dei presupposti DEl'azione;
5. l'assenza di prova DE superamento DEla normale tollerabilità in relazione alle prove tecniche DE 20/9/2015.
Le altre parti, separatamente costituite con il medesimo difensore,
[...]
e , hanno insistito nelle rispettive difese Controparte_14 Controparte_3 ed eccezioni.
La causa in appello è stata istruita a mezzo di consulenze tecniche.
***
L'articolato gravame impone di trattare le questioni secondo un ordine logico.
Questioni preliminari hic et inde proposte.
Devono essere inizialmente esaminate le questioni preliminari sollevate da ciascuna parte sotto vari profili, rilevando che:
33 - circa la mancata astensione DE giudice. Al riguardo, Parte_1 sostiene che il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, tenuto conto DEl'istanza di ricusazione, aveva il dovere di astenersi ex art. 51, secondo comma, cpc per ragioni di convenienza derivanti dal fatto che aveva istruito e deciso, nella fase cautelare e nella fase di merito, l'azione possessoria proposta anche dal , Controparte_1 finalizzata a consentire l'accesso alla pista di motocross in questione attraverso una stradina di proprietà di in occasione Pt_1 degli eventi svolti nelle giornate DE 20/9/2015 e DE 25/10/2015. La conoscenza dei luoghi di causa e DEla conflittualità esistente fra le parti, secondo era ragione sufficiente per fondare l'obbligo DE giudice Pt_1 di primo grado di astenersi, nel rispetto DE principio sancito dalle Sezioni
Unite DEla Corte di cassazione con la pronuncia n. 21974/2018, senza compromettere gli esiti DE giudizio. In particolare, la conoscenza pregressa dei fatti in altro giudizio aveva influito senz'altro sulla serenità
e sull'equilibrio DE giudicante, non avendo potuto dimostrare le Pt_1 proprie ragioni a causa di una Ctu inutile con un quesito impossibile, affidata a un tecnico non competente in materia e subordinata al pagamento di un gravoso fondo spese posto a carico esclusivo DEl'attore e DEl'interveniente.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti, l'inosservanza DEl'obbligo DEl'astensione determina la nullità DE provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente DEl'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte DE procedimento;
in ogni altra ipotesi, invece, la violazione DEl'art. 51 cpc assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, con la conseguenza che: i) se non è proposta istanza di
34 ricusazione, non si verifica alcuna incidenza sulla regolare costituzione DEl'organo decidente e sulla validità DEla decisione dato che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità DE provvedimento
(Cass. 2270/19; SU 10071/11; 7545/11; 23930/09; 12263/09); ii) se l'istanza di ricusazione è proposta, la decisione sulla stessa determina le sorti DE procedimento pendente, con conseguente irrilevanza DEla questione in caso di rigetto.
Nel caso di specie, la conoscenza indiretta e casuale che il giudice può aver avuto dei luoghi di causa e DEla situazione di conflitto tra le parti in tutt'altro procedimento tra le stesse, non rappresenta certo un interesse proprio DE magistrato che giustifichi per lui o per un suo prossimo congiunto, la partecipazione nel giudizio come parte, in mancanza di un interesse a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto ad altri;
né può dirsi che l'interesse è di carattere personale per la coerenza con precedenti decisioni, dato che la conoscenza a cui fa riferimento l'art. 51 cpc n. 4 riguarda lo stesso processo in altro grado, e, comunque, l'ordinamento garantisce il controllo dei provvedimenti adottati attraverso il sistema DEle impugnazioni.
Ne consegue che non ricorre alcuna ragione di nullità DE provvedimento per la pretesa violazione DEl'art. 51 cpc, n. 4 e tantomeno per ragioni di convenienza ex art. 51, ultimo comma, cpc. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la pretesa violazione DEl'obbligo di astensione per la sussistenza di ragioni di opportunità e convenienza potevano essere fatte valere unicamente attraverso l'istanza di ricusazione che, tempestivamente proposta, è stata rigettata dal Tribunale in sede collegiale (v.
35 provvedimento depositato il 20/7/17), precludendo definitivamente la rilevanza DEla questione in sede di gravame;
- circa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE Sul punto, sostiene che il giudice di CP_1 Tes_5 primo grado ha offerto una motivazione solo apparente in relazione all'eccepito difetto di legittimazione processuale in capo al procuratore DE avendo liquidato la questione con la mera asserzione CP_1 DEl'avvenuto conferimento DE mandato nel rispetto DEla disciplina ex
D. Lgs. 50/2016 e DEla non necessità DEl'espletamento DEla procedura comparativa, senza spiegarne le ragioni.
Il motivo va rigettato.
L'art. 17, primo comma, lett. d, n. 5, DE D.Lgs 50/2016 afferma espressamente che le disposizioni DE codice degli appalti pubblici e DEle concessioni di servizi non si applicano per determinati servizi legali, tra cui quelli che sono connessi, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri. In sostanza, la PA non è tenuta a seguire, quando conferisce incarichi di patrocinio legale ad avvocati, le procedure di evidenza pubblica previste dalle norme eurounitarie e nazionali per il contratto di appalto di servizi, atteso che le relative prestazioni professionali sono connotate dall'intuitu personae e da rapporti, fra il difensore ed il cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza e, quindi, incompatibili con le menzionate procedure (cfr. Cass. 40572/21).
Ne consegue che le ragioni di riservatezza e di rapporto fiduciario giustificano l'esigenza DEla libera scelta DE proprio difensore da parte DEl'ente pubblico;
- circa la nullità DEla comparsa di intervento volontario di e DEla Pt_1 citazione di per violazione degli artt. 163, 164, 4° comma, cpc. Tes_5
36 In via condizionata, da trattare in questa sede per il carattere preliminare DEla questione, il sostiene la nullità DEla comparsa di CP_1 intervento di e DEl'atto di citazione di Parte_1 Parte_2 per indeterminatezza DEla domanda, in quanto sono state formulate domande ex art. 844 cc ed art. 2043 cc sul presupposto DEla abusività DEla pista da motocross e DEla illegittimità dei provvedimenti adottati dal La non chiara prospettazione sotto il profilo civilistico, CP_1 secondo il genera incertezza DEla domanda. CP_1
Il motivo non può essere accolto.
In generale, va osservato che la nullità DEla citazione, ai sensi DEl'art. 164, quarto comma, cpc, può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto DEl'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, non chiaramente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità DEla citazione nella sua interezza (cfr. Cass. SU 8077/12). Del resto, le domande giudiziali devono essere esaminate attraverso l'intero contesto DEl'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire. E considerato che sia e sia hanno chiarito Parte_2 Parte_1 di aver inteso agire per le immissioni ex art. 844 cc, in relazione all'art. 2043 cc in relazione alle violazioni specifiche, ogni altra considerazione non pertinente riguardante l'azione amministrativa non va presa in considerazione;
37 - circa il difetto di giurisdizione DE giudice ordinario in favore DEla giurisdizione DE giudice amministrativo. Il afferma di non CP_1 essere stato messo in grado di comprendere con certezza l'ambito DE giudizio, posto che sia e sia nei propri atti, hanno sempre Pt_1 Tes_5 definito la pista, come illecita ed abusiva nonché priva DEle necessarie autorizzazioni, spostando così la questione sul piano DE diritto amministrativo, con conseguente riflesso sulla giurisdizione, non più spettante al giudice ordinario.
Il motivo non ha fondamento.
In coerenza con quanto già affermato sul punto che precede e tenuto conto DE fatto che gli appellanti principali hanno ribadito che l'azione proposta è diretta ad accertare la tollerabilità di immissioni causate dall'esercizio di attività autorizzate o poste in essere direttamente dalla stessa PA, l'ambito cognitivo DEineato dal contraddittorio è necessariamente soggetto alla giurisdizione DE Giudice Ordinario.
Infatti, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento DEl'illiceità DEle immissioni acustiche derivate da uno spazio pubblico gestito da un privato sulla confinante proprietà ed il relativo risarcimento dei danni, rientra nella giurisdizione DE giudice ordinario, in quanto volta alla tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo (tra le altre, Cass. SU 4848/13; 20571/13;
4908/06).
Circa le violazioni ex art. 844 cc in relazione all'art. 2043 cc.
Sgombrato il campo dalle questioni di carattere preliminare, devono innanzitutto essere esaminati gli appelli principali proposti da e da Parte_1 Pt_2
, da trattare congiuntamente in relazione alle doglianze fra gli stessi
[...] comuni.
38 Entrambi gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda ex art. 844 cc per mancanza di idoneo supporto probatorio in relazione alla prova DE superamento DEla normale tollerabilità.
Quanto a : Parte_1
- questi respinge l'assunto secondo il quale non sarebbe stato possibile procedere alle necessarie verifiche in corso di causa per la propria opposizione allo svolgimento DEla consulenza tecnica, precisando di aver solo chiesto la sostituzione DE Ctu, non competente nella materia al fine di contenere i costi sproporzionati rispetto al valore DEla controversia date le rilevazioni DEl' , e di aver chiesto, in via Pt_4 subordinata, la suddivisione dei costi fra tutte le parti nonché di dare primariamente ingresso alle prove orali, confidando nel superamento DEla necessità DEla consulenza. Tale richiesta ha comportato la decisione DE primo giudice di revocare l'incarico al Ctu già nominato per mancato versamento DEl'acconto di € 12.000,00, di rigettare immotivatamente le prove orali e di fissare l'udienza di precisazione DEle conclusioni, con evidente travisamento dei fatti;
- Zenere, inoltre, ritiene erronea la decisione di rigetto DEla domanda per avere il primo giudice affermato che per le manifestazioni sportive tenutesi nell'autunno 2015 (20 settembre e 25 ottobre) e nella primavera/estate DE 2016 (22 maggio e 26 giugno), fosse mancata la prova DE danno data l'occasionalità DEle stesse. Secondo l'appellante, invece, bisognava considerare che l' aveva accertato un rumore Pt_4 oltre la soglia consentita nel corso DEle manifestazioni indicate e che, in ogni caso, il danno era in re ipsa per cui la prova DE pregiudizio poteva essere data anche per presunzioni, come avvenuto nella specie in cui il danno era stato prospettato sia in relazione al diritto al benessere
39 psicofisico e sia in relazione al deprezzamento DEla proprietà. Del resto, le prove orali per la quantificazione dei danni erano state immotivatamente rigettate e non era stata ammessa la Ctu per la quantificazione DE deprezzamento DEla proprietà immobiliare, a prescindere dal fatto che era stata chiesta la determinazione DE danno in via equitativa;
- parimenti erronea, secondo è l'affermazione DE primo giudice Pt_1 laddove ha affermato che, per le altre manifestazioni, sarebbe mancata la prova DE superamento DEla normale tollerabilità, non essendo attendibili le verifiche tecniche effettuate dall'interessato, tenuto conto DEla occasionalità degli eventi. Il primo giudice avrebbe, invece, dovuto considerare il provvedimento emesso dalla Provincia di Treviso in data
1/6/2016, in cui erano stati prescritti idonei interventi finalizzati alla riduzione DEl'inquinamento acustico attraverso criteri e metodi compatibili con l'ambiente naturale (v. doc. 9 , la nota regionale Pt_1 con cui veniva revocato il contributo non essendo mai stato autorizzato il tracciato di un motocross (v. doc. 11 , il decreto DEla Giunta Pt_1 DEla Regione Veneto DE 4/2/2016 che intimava al Controparte_1
la restituzione di quanto percepito per la realizzazione DE
[...]
Parco attrezzato DE in conseguenza DEl'illegittimo CP_1 ampliamento DEla pista di motocross (v. doc. 10 , provvedimenti Pt_1 che rendevano superflua la Ctu.
Quanto a : Parte_2
- questi sostiene l'erroneità DEla sentenza nella parte in cui, con travisamento dei fatti e senza una attenta analisi DEla documentazione prodotta, si afferma i) che solo per una DEle 4 manifestazioni segnalate,
l' aveva accertato il superamento DEla soglia consentita, con ciò, Pt_4
40 facendo presupporre la regolarità DEle altre manifestazioni, svolte invece con le stesse modalità e caratteristiche acustiche;
ii) che solo la Ctu, colpevolmente rifiutata dagli interessati, avrebbe consentito di verificare il superamento DEla soglia di normale tollerabilità, in contrasto con una valutazione DE fenomeno in base ai suoi riscontri oggettivi;
iii) che le prove orali non potevano essere ammesse e, ciò, senza alcuna argomentazione sulle ragioni DE negato ingresso alle stesse;
- il afferma anche l'esistenza di altro vizio, relativo Tes_5 all'applicazione distorta DEl'art. 844 cc in relazione all'art. 2043 cc, posto che il primo giudice, nel negare la sussistenza DEla prova DE danno, non ha considerato che il pregiudizio è in re ipsa e che, comunque, avrebbe potuto effettuare una valutazione in via equitativa ex art. 1226 cc;
- inoltre, il si duole DEla forzatura interpretativa DEl'art. 844, Tes_5 ultimo comma, cc laddove il primo giudice ha ritenuto che la saltuarietà DEl'uso DEla pista fosse tale da ritenere soddisfatta la necessità di contemperare le esigenze DEl'attività sportiva con le ragioni DEla proprietà, come se tale contemperamento potesse prescindere dai limiti di normale tollerabilità e potesse attribuire al diritto alla quiete od al riposo carattere recessivo rispetto ad una attività ludica sportiva, senza nemmeno tenere conto DE contesto di abusivismo DEla pista, tollerato in sentenza al di fuori di ogni argomentazione al riguardo;
- parimenti erronea, secondo il è la decisione con riguardo alla Tes_5 ritenuta mancata prova DE superamento DEla normale tollerabilità relativamente agli eventi successivi al 26/06/2016, senza che il primo giudice abbia pensato di ammettere le prove orali o di valutare i provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo (v. docc. 9-10-11
41 primo grado), trattandosi di un impianto sportivo realizzato sine Tes_5 titulo, in zona paesaggisticamente vincolata. Il primo giudice avrebbe dovuto, invece, escludere l'applicabilità DE criterio DEla normale tollerabilità di cui all'art. 844 cc, non potendo garantire tutela alle ragioni derivate da un esercizio illegittimo DEla proprietà per l'abusività DE crossodromo;
- infine, il si duole DEla non corretta analisi DE materiale Tes_5 probatorio da parte DE primo giudice, il quale non ha considerato che il crossodromo è stato sviluppato su una superficie di 80.000 mq, in un'area sottoposta a preclusivo regime paesaggistico/ambientale, priva di qualsiasi rumore di fondo, ed è stato pacificamente utilizzato per manifestazioni che si svolgevano nei fine settimana, con un impiego, per sessione, di almeno 30/40 piloti (100 per il . Tali caratteristiche Tes_5 avrebbero dovuto rivelare la diffusione molesta DEle immissioni sonore oltre la soglia di normale tollerabilità, dando prova DEl'insopportabile disturbo, mai contestato dalle controparti, confermato in sede di accertamento e dimostrato dalle autorizzazioni rilasciate dal Pt_4
Comune, in deroga ai limiti fissati dal DPR 304/2001, dal Piano di
Zonizzazione Acustica Comunale e dai Regolamenti Comunali (v. docc.
6-7-8 UB primo grado). Tutto questo avrebbe reso evidente l'inutilità DEla consulenza tecnica, disposta e revocata dal giudice di prime cure.
Così sintetizzati i motivi di doglianza, tenuto conto DEl'esito DEle consulenze tecniche svolte, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Il Ctu, ing. nel descrivere i luoghi di causa (v. Ctu pag. Persona_4 Per_4
20 e ss), ha rilevato che la pista di motocross e il relativo “Parco SS Angeli” è di proprietà DE Comune di , il quale ha sottoscritto in data Controparte_1
42 23/7/2015 una convenzione con l'SD ON per la gestione DEl'infrastruttura sportiva per una determinata durata.
Sulla parte a nord – ovest DE lotto di proprietà DE Comune si trova il parco SS
Angeli, area individuata dal Comune di nel PRG/PCA Controparte_1 come sito idoneo ad ospitare spettacoli/manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile e all'aperto ai sensi DEl'art. 4, co. 1 lettera a) DEla L. 447/95.
L'attività motoristica è denominata “Crossodromo S.S. Angeli”, è una pista di motocross riconosciuta a livello internazionale che consente l'apertura agli atleti per gli allenamenti fin dal 1964, con la prima gara agonistica a livello nazionale nel 1966, su un tracciato ridotto rispetto a quello attuale (v. allegato Ctu 11.bis ove sono indicate le varie evoluzioni/modifiche nel tempo nel tracciato e la storia DE circuito), che si trova in corrispondenza DEl'incrocio tra via degli Alpini e
Strada Dorsale, al centro DEl'area collinare, denominata , caratterizzata CP_1 dalla presenza di numerose “doline”, ovvero avvallamenti più o meno accentuati di origine carsica.
Rispetto a tali luoghi, va precisato che l'abitazione di si trova Parte_1 sul lato Est DEla pista, a circa10 m dal confine DE lotto. Si tratta di immobile con unica unità, identificato catastalmente al fg. 3, particella 381, subalterno 4, costituito da un'abitazione singola con giardino esterno ad unico piano, acquistata da il 25/2/2000 in corso di costruzione, con agibilità ottenuta Pt_1 con atto nr. 013/2002 in data 3/4/2002.
L'abitazione DE invece, si trova sul lato Ovest DEla pista, a distanza di Tes_5 circa 100 mt dalla stessa. Si tratta di unità abitativa su due piani, identificata catastalmente al fg. 5, particella 548, subalterno 2 in Via Degli Alpini n. 75, realizzato in base alla C.E. n. C71/0031 DE 23/3/72 con fine lavori DE 1/12/1982 ed agibilità ottenuta in data 26/09/2001, acquistata da , quanto Parte_2
43 all'usufrutto, e da quanto alla nuda proprietà, in data CP_15
12/10/2001, rep. 19097 notaio Per_5
L'area dove sorge il circuito è classificata nei PRG come “ZONA
TERRITORIALE OMOGENEA “F” A SERVIZI E AMBITO PER LO SPORT
E TEMPO LIBERO - MOTOCROSS”, in quanto, nel piano territoriale
Regionale di coordinamento provinciale, l'area DEla pista da Motocross è esclusa dalle aree nucleo “protette”, in quanto riconosciuta come “AREA
CONDIZIONATA ALL'URBANIZZATO CON AREE TAMPONE”.
Per quanto riguarda l'utilizzo DEla pista, fino al 1° gennaio 2022, le attività motoristiche svolte dalla SD ON ricomprendevano gli allenamenti e le gare con le relative prove DE campionato cross italiano ed internazionale sotto il patrocinio DEla FMI;
le gare si svolgevano nei weekend con 4 o 5 categorie di atleti che si sfidavano in pista in batteria di eliminazione fino alla finale con un numero massimo di 40 partecipanti e con la durata temporale di circa 20/30 minuti circa a batteria;
le manifestazioni erano accompagnate da eventi di intrattenimento collaterali all'evento sportivo con stand di oggettistica e alimentari, solitamente allestiti nell'area DE parco posta tra l'area Paddock e l'abitazione di . Parte_2
Dopo il 1° gennaio 2022, la pista, omologata solo come circuito per allenamento, non può più ospitare competizioni agonistiche per una carenza nell'infrastruttura dovuta alla mancanza di un sistema di depurazione DEle acque;
dalla stessa data le attività motoristiche sulla pista si svolgono con determinate modalità (ad esempio, numero minimo di 12-15 atleti;
nessun limite di cilindrata DEle moto, con partenza di atleti junior fra i 10 e 12 anni, con motociclette da 65 – 85 cc per arrivare ad atleti senior con moto da 450 cc;
durata DEle sedute di allenamento di
15 – 20 min per 3 a giornata con utilizzo DE circuito per 3 - 4 ore entro la fascia
44 temporale indicata dal Comune di , ossia dalle ore 9:00 alle Controparte_1
12:30 e dalle 13:30 alle 18:30, in batterie di 12– 18 moto alla volta).
Le attività motoristiche comportano immissioni sonore soggette alla disciplina di cui al DPR 304/2001, che pone dei limiti di rumorosità e dei limiti temporali alle predette attività, prevedendo la possibilità di autorizzare deroghe ai limiti sonori in forza DEla particolarità DEla sorgente e fissando un numero massimo di giorni all'anno dove svolgere le attività motoristiche (cfr. art. 3, commi 5 e 7). Inoltre,
l'amministrazione comunale di si è dotata di Regolamento Controparte_1 acustico che, all'art. 32, richiama quanto previsto dal DPR 304/01 limitando ulteriormente il numero di deroghe che possono essere rilasciate all'utilizzo DEla pista in modo molto più restrittivo di quello nazionale. In sostanza, la normativa vigente non fissa un limite di rumorosità alla deroga per lo svolgimento DEl'attività, ma impone solo la limitazione degli orari e DE numero di eventi o di prove nell'arco DEl'anno.
Sulla premessa DE superamento DEla soglia DEla normale tollerabilità DEle immissioni ex art. 844 cc prodotte da 4 manifestazioni sportive specifiche,
e hanno agito per sentire condannare il Parte_2 Parte_1 alla rimozione/chiusura/soppressione DEl'impianto, facendo riferimento CP_1 ai fatti DE 2015 e DE 2016, quando SD ON organizzava anche gare e trofei locali o nazionali o internazionali di motocross in aggiunta ai normali allenamenti;
in tali occasioni, le gare si articolavano in batterie di qualificazione finali organizzate per le varie categorie di atleti e l'orario di utilizzo DEl'impianto durante le gare poteva arrivare a 6/7 ore circa al giorno accompagnate da musica di intrattenimento, speaker ed altre attività accessorie, quali stand gastronomici.
Ora, in tema di limitazioni legali DEla proprietà, l'art.844 cc impone, nei limiti DEla normale tollerabilità e DEl'eventuale contemperamento DEle esigenze DEla produzione con le ragioni DEla proprietà, l'obbligo di sopportazione DEle
45 propagazioni inevitabili derivanti dall'uso DEle proprietà attuato nel rispetto DEle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio (Cass.
17015/2006). Pertanto, al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento, sicché non essendo applicabili i criteri dettati dall'art. 844 cc viene in considerazione unicamente l'illiceità DE fatto generatore DE danno arrecato a terzi secondo lo schema DEl'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cc. In sostanza, va esclusa l'applicabilità DE criterio DEl'equo contemperamento DEle opposte esigenze di cui all'art.844 cc laddove vi sia esercizio illegittimo DEla proprietà, se le immissioni acustiche derivano da attività illecita (cfr. Cass.
17015/2006).
In relazione alla pretesa abusività DEla pista, il Ctu, arch. - a cui Persona_6
è stato richiesto, ad integrazione DEl'elaborato DE professionista in precedenza incaricato sulla entità DEle immissioni, di verificare la regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa DEla pista per cui è causa, evidenziando se gli eventuali profili di difformità siano tali da comportarne una sua abusività o mera irregolarità - ha rilevato, ripercorrendo l'iter sviluppatosi nel tempo in relazione al tracciato, che erano legittime la porzione di pista posta a sud, cioè il tratto oggetto DEla pratica edilizia n. 034/2000, e la porzione di pista posta a nord, cioè il tratto oggetto DEla pratica edilizia n. 016/2018-050/2018, ma non l'intero tracciato DEla pista di motocross, non provvisto di titolo legittimante e privo DEl'autorizzazione DEle Autorità preposte alla tutela dei vincoli esistenti (v. Ctu
pag. 43). Per_6
Sulla base di tali ricostruzioni peritali, può osservarsi quanto segue.
L'inquinamento acustico implica l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo, anche esterno, tale da provocare disturbo alla quiete ed alle attività
46 umane tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi e, ciò, avviene, secondo la giurisprudenza, quando il limite DEla normale tollerabilità viene superato da un incremento di rumorosità, apprezzabile e significativo ai fini DEl'art. 844 cc, ritenendo tale quello che supera di 3 decibel il rumore di fondo.
Il limite di tollerabilità DEle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche DEla zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi, sicché la valutazione ex art. 844 cc, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti DEla norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità DEl'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale sulla base di nozioni di comune esperienza, a seconda DEla sorgente acustica (cfr. Cass. 19767/25; 631/25). Tale limite invalicabile è posto a presidio non solo e non tanto DE diritto di proprietà, quanto anche e soprattutto di quello alla salute, al quale è assicurata tutela dall'ordinamento, in primis dall'art. 32 DEla Costituzione, trattandosi di un diritto assoluto primario ed incomprimibile.
Si tratta, dunque, di individuare il limite di tollerabilità, tenendo conto che, in tema di immissioni acustiche, l'art. 6 ter DE D.L. 208/08, convertito in L. 13/09, dispone che: “Nell'accertare la normale tollerabilità DEle immissioni e DEle emissioni acustiche, ai sensi DEl'art. 844 DE codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
1-bis. Ai fini DEl'attuazione DE comma 1, si applicano i criteri di accettabilità DE livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione”.
47 Ebbene, il Regolamento adottato ex art. 11 L. 447/1995, contenente la disciplina DEle emissioni sonore prodotte nello svolgimento DEle attività motoristiche, all'art. 3 spiega che gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai Comuni con la classificazione in zone DE proprio territorio sulla base DE Decreto DE Presidente DE Consiglio dei Ministri DE 14 novembre 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 DE 1 dicembre 1997. La stessa norma indica i limiti acustici, le giornate e gli orari da rispettare, facendo salva la possibilità di deroga purché autorizzata dal Comune di competenza.
Si è detto che al fine di valutare se le immissioni siano comprese o meno nei limiti DEla soglia consentita dall'art. 844 cc, occorre fare riferimento, da un lato, alla sensibilità DEl'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza. E, al riguardo, va considerato quanto rilevato dall'ing. il quale ha riscontrato che la deroga per le attività Per_4 motoristiche è autorizzata in virtù DE carattere temporaneo DEle stesse e DEla variabilità DEla sorgente, purché il superamento dei limiti da parte DEle predette attività resti entro il tetto massimo di giornate derogabili nell'anno solare.
Lo stesso Ctu ha appurato che l'area di cui si discute ricade in una zona in relaziona alla quale non è possibile rispettare i limiti di immissione assoluti diurni, con la conseguenza che l'esercizio DEla pista è autorizzabile solo attraverso lo strumento amministrativo legittimo DEla deroga.
Sotto il profilo civilistico, tenuto conto DEla priorità DEla pista, realizzata ben prima degli edifici DEle parti appellanti, e DE contenimento DEl'inquinamento acustico a pochi giorni, dunque, deve ritenersi consentito lo svolgimento temporaneo DEl'attività motoristica, purché debitamente autorizzata.
Nel caso di specie, il ha introdotto il presente giudizio, a seguito DE Tes_5 quale è intervenuto lo lamentando il superamento dei limiti di Pt_1
48 tollerabilità DEle 4 manifestazioni svolte negli anni 2015 e 2016, ed è in relazione a tali manifestazioni che deve essere accertata l'esistenza DEle relative autorizzazioni per il superamento dei limiti di tollerabilità.
Pertanto, considerato che in base a quanto documentato all'epoca da , Pt_4 tenuto conto DEla mancanza di autorizzazione DEl'intero tracciato (v. nota
Provincia di Treviso: doc. 9 Zenere primo grado) e dato atto dei rilievi svolti dal
Ctu, ing. deve ritenersi accertato il superamento dei limiti di tollerabilità Per_4 nelle 4 giornate oggetto DEle domande risarcitorie, ossia nelle manifestazioni sportive tenutesi il 20/9/2015, il 25/10/2015, il 22/5/2016 e il 26/6/2016.
Sotto tale profilo, il contemperamento con le esigenze DEla produzione, pur imposto dal secondo comma DEl'art. 844 cc, trova un limite insuperabile proprio nella necessità di salvaguardare il diritto all'integrità e all'equilibrio psico-fisico DEle persone soggette alle immissioni sonore (Cassazione civile sez. III, 7 agosto 2002, n. 11915; Pret. Milano, 20 febbraio 1992; Cass., 72/3971).
L'istruttoria po' dirsi conclusa senza necessità di ammettere le prove testimoniali, peraltro inammissibili, dato il loro carattere valutativo.
Circa la quantificazione DE danno.
L'accertamento DEla fondatezza DEle doglianze svolte dagli appellanti principali comporta la determinazione DE danno subito dagli stessi.
Va rilevato che gli appellanti chiedono una valutazione equitativa, senza, tuttavia, fornire elementi ai quali parametrare il relativo importo.
È pur vero che la prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento DEle proprie abitudini di vita (Cass.11930/22), tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e
49 indicativi DE lamentato peggioramento qualitativo DEla vita (cfr. Cass. n.
2203/24).
Considerato che sia il che lo senza addurre alcuna lesione alla Tes_5 Pt_1 sfera biologica, hanno fatto riferimento al danno derivato al loro diritto a restare indisturbati all'interno DEla propria abitazione, può in via presuntiva riconoscersi una turbativa DEla loro vita domestica degli appellanti, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti dalla pista di motocross a poca distanza dalle loro abitazioni.
Pertanto, dato che le 4 manifestazioni si sono svolte in coincidenza con la domenica, giornata di regola dedicata al riposo ed al recupero psicofisico dopo una settimana lavorativa, deve ritenersi presumibile che il danno, in assenza di altri elementi, possa essere parametrato alla spesa necessaria per l'allontanamento dalle proprie rispettive abitazioni ed al relativo disagio e verosimile esborso economico.
Pertanto, il danno subito da e da può essere Parte_1 Parte_2 quantificato in complessivi € 1.600,00 ciascuno, con conseguente condanna di e DE al pagamento DE Controparte_2 Controparte_1 relativo importo, in solito fra loro.
Considerato che
si tratta di debito di carattere risarcitorio, sull'importo liquidato equitativamente all'attualità, spettano gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma devalutata ad una data intermedia rispetto all'intero importo maturato (1/1/2016) ed anno per anno rivalutata, fino al saldo.
Circa la regolamentazione DEle spese di lite.
In relazione alla doglianza relativa alla regolamentazione DEle spese di lite, la stessa va accolta in considerazione DEl'esito DE giudizio e le spese processuali vanno diversamente disciplinate, tenendo conto DEl'esito complessivo DEla lite.
Circa la condanna alle spese processuali di . Controparte_3
50 Deve essere accolto l'appello in relazione alla condanna alla rifusione DEle spese processuali sostenute da , in quanto il medesimo non era stato Controparte_3 convenuto personalmente in giudizio, bensì, quale rappresentante legale pro tempore di , tant'è che nessuna domanda gli era stata Controparte_2 rivolta da o da Parte_2 Parte_1
Ne consegue che la volontaria scelta DE di costituirsi in giudizio con CP_3 il medesimo difensore DEla SD ON, non può ricadere a danno di chi non ha avanzato domande nei suoi confronti, con la conseguenza che le relative spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio, vanno compensate.
Appello incidentale condizionato e domande ex art. 346 cpc.
Il ha chiesto, ex art. 346 cpc, che in caso di CP_1 Controparte_1 accoglimento DEle domande, venisse condannata a Controparte_2 rifondere al qualunque spesa che esso dovesse risultare tenuto a CP_1 sostenere.
La domanda può essere accolta, risultando che, nei rapporti interni, la responsabilità DElo svolgimento DEle manifestazioni sportive sia di
[...]
, in forza DEla Convenzione conclusa in data 23/7/2015, tra CP_2 il Comune che, in esecuzione DEle DEibere di Consiglio Comunale n. 13 DE
30/4/2015 e DEla Giunta Comunale n. 31 DE 09/6/2015, ha concesso la gestione DEl'impianto sportivo “Crossodromo di SS. Angeli” al (doc. 21 CP_2 fascicolo DE Comune di ). In tale Convenzione, all'art. 8, si Controparte_1 legge: “…Il concessionario solleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per effetto DEla gestione e/o DEl'uso DEl'impianto sportivo e comunque in dipendenza DEla presente convenzione. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione DE servizio,
51 restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sull'amministrazione comunale” (v. doc. 21 primo grado). CP_1
***
Per le ragioni esposte, in riforma DEla sentenza impugnata, accertato che, nel corso DEle manifestazioni sportive di cui è causa, sono stati superati i limiti di tollerabilità DEle immissioni acustiche, il e Controparte_1
SD UB ON, devono essere condannati, in solido fra loro, al risarcimento DE danno ex art. 2043 cc a favore di e di Parte_2 Parte_1
determinato in € 1.600,00 ciascuno, oltre agli interessi legali da
[...] calcolarsi sulla somma devalutata ad una data intermedia rispetto all'intero importo maturato (1/1/2016) ed anno per anno rivalutata, fino al saldo. Deve essere rigettata ogni altra domanda risarcitoria, genericamente formulata.
In accoglimento DEla domanda riconvenzionale riproposta dal ex art. CP_1
346 cpc in sede di appello incidentale condizionato, deve essere condannato a tenere indenne il medesimo di quanto Controparte_2 CP_1 eventualmente chiamato a rispondere in forza DEla presente sentenza.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico DE
[...]
e di SD UB ON, in solido fra loro, secondo la Controparte_1 regola DEla soccombenza;
dette spese vanno liquidate, in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto DE valore DEla controversia in base al decisum
(€. 1.600,00) e DEle fasi effettivamente svolte. Le spese di Ctu vanno poste a carico DE e di SD UB ON, in Controparte_1 solido fra loro.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
52 1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza n.
1911 emessa il 22/12/20 dal Tribunale di Treviso, condanna il
[...]
e SD UB ON, in solido fra loro al Controparte_1 pagamento di € 1.600,00 a favore di ciascuno degli appellanti principali,
e , oltre agli interessi legali, da Parte_1 Parte_2 calcolarsi sulla somma, devalutata alla data DEl'1/1/2016 ed anno per anno rivalutata, fino al saldo;
2. in parziale accoglimento DEl'appello incidentale, condanna
[...]
a tenere indenne il di CP_2 Controparte_1 quanto eventualmente chiamato a rispondere in forza DE capo 1 DEla presente sentenza;
3. pone a carico di e SD UB Controparte_1
ON le spese di entrambe le Ctu;
4. condanna il SD UB ON Controparte_16 alla rifusione a favore sia di e sia di , Parte_2 Parte_1 DEle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, così liquidate per ciascuno:
- per il primo grado, € 2.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 16/9/25
Il Presidente
RI PA
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