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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1304/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RENNA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che non è ripetibile per le motivazioni in fatto e in CP_ diritto sopra esposte l'indebito di € 30.230.23 contestato dall' all'istante, per il periodo dal
01/08/2018 al 31/05/2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con provvedimento datato 27.04.2023; per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla è tenuto a versare CP_ all' , ove occorrendo previa disapplicazione del medesimo provvedimento e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: respingere le domande tutte della ricorrente CP_1 perché infondate in fatto e diritto e non provate e, conseguentemente, dichiarare tenuta la stessa CP_ a restituire all' le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione invciv, dichiarando irripetibili le eventuali somme nel frattempo trattenute a scomputo dell'indebito.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro, 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Tali principi appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie.
1 Nella premessa in fatto del ricorso viene infatti dedotto che “La ricorrente veniva riconosciuta da parte del Centro Medico Legale di Campi «invalido con totale e permanente inabilità CP_1 lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l. 18/80)» con verbale di accertamento del 27.11.2017 con la seguente diagnosi:
«Macroglobulinemia in Waldenstro in immuno-chemioterapico. Esiti di recente ovareictomia bilaterale per K. Sindrome ansioso-depressiva reattiva» (all. 1). Tale esito veniva confermato dalla stessa commissione in data 8.1.2018.(all. 2). Il centro Medico Legale di Lecce la sottoponeva CP_1
a visita di revisione in data 19.07.2018 e la riconosceva testualmente: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” (all. 3). Successivamente in data
17.2.2021 la commissione suindicata perveniva alla medesima conclusione (all. 4); ancora in data
16.01.23 sempre la stessa commissione perveniva alla medesima conclusione (all. 4a).
La ricorrente ha quindi ammesso di essere stata a conoscenza dell'esito del verbale di visita del
19.07.2018, con il quale era stata giudicata invalida civile al 100%, senza più diritto all'indennità di accompagnamento (che le era stato riconosciuto con visite del 27.11.2017 e del 08.01.2018).
In senso contrario, parte ricorrente ha dedotto che “L'istante, persistendo lo stato di malattia gravemente invalidante, confermato anche nella concessione di una percentuale di invalidità pari al 100%, nell'incapacità di discernere la complessa doppia differenziata statuizione contenuta nel verbale del Centro Medico Legale di Campi e stante, in particolare, il regolare proseguire CP_1 del pagamento mensile dell'indennità di accompagnamento da parte dell , legittimamente CP_1 ed in assoluta buona fede, era indotta a ritenere immutata la propria posizione, tanto da non provvedere all'impugnazione del suddetto verbale nei termini di legge”.
Tale affermazione è smentita per tabulas, in quanto, costituendosi, l – dopo aver dedotto CP_1 che “l'indebito che ci occupa … è stato generato dalla NON conferma, in capo alla sig.ra Pt_1 del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, in esito a verbale di revisione sanitaria del 19.7.2018 notificatole a mezzo racc. A. R., regolarmente ricevuta in data
3.8.2018 (v. doc.ne in atti)”, circostanza pacificamente ammessa anche dalla ricorrente – ha poi aggiunto che “La sig.ra ha anche tempestivamente proposto ricorso giudiziario (datato Pt_1
14.1.2019) avverso tale verbale (v. doc. che si produce in atti), conclusosi sfavorevolmente a lei e favorevolmente all' (v. CTU e decreto di omologa, che si producono in atti)”. CP_1
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni di segno contrario.
Appaiono quindi fondate le seguenti conclusioni formulate dall : “a) la ricorrente, a seguito CP_1 di visita di revisione del 19.7.2018, è stata riconosciuta dalla Commissione medica non più in possesso dei requisiti sanitari per il godimento dell'indennità di accompagnamento;
b) il verbale della commissione medica di revisione citato le è stato regolarmente notificato;
c) la sig.ra era ben a conoscenza dell'esito e delle conseguenze dell'accertamento effettuato Pt_1 dalla Commissione medica in sede di revisione, tanto che lo ha tempestivamente impugnato CP_ giudizialmente, con esito negativo per lei;
d) l' ha eseguito il verbale di revisione citato ed il decreto di omologa citato e ciò ha comportato la creazione dell'indebito comunicato, in data
27.4.2023, in relazione al periodo dall'agosto 2018 al maggio 2023”.
2 Pertanto, appare infondata l'eccezione di genericità del provvedimento impugnato, dato che la ricorrente era perfettamente a conoscenza della causale dell'indebito (che traeva origine dalla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonostante la perdita del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, come da verbale che le era stato regolarmente notificato).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione revisione non è infatti CP_1 sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione.
Nella parte motiva della sentenza della Corte di Appello innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.
n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare CP_3 indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
A maggior ragione tali principi appaiono applicabili nel caso di specie, in quanto dagli atti risulta che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il verbale è stato impugnato dalla ricorrente, che ha promosso giudizio per ATP, conclusosi con esito per lei negativo.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Deve essere rigettata la domanda di condanna di parte ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall' , in quanto non si comprende perché l' abbia continuato ad CP_1 CP_3 erogare la prestazione per quasi cinque anni dopo la visita di revisione del 19.07.2018.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 02/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1304/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RENNA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che non è ripetibile per le motivazioni in fatto e in CP_ diritto sopra esposte l'indebito di € 30.230.23 contestato dall' all'istante, per il periodo dal
01/08/2018 al 31/05/2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, con provvedimento datato 27.04.2023; per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla è tenuto a versare CP_ all' , ove occorrendo previa disapplicazione del medesimo provvedimento e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: respingere le domande tutte della ricorrente CP_1 perché infondate in fatto e diritto e non provate e, conseguentemente, dichiarare tenuta la stessa CP_ a restituire all' le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione invciv, dichiarando irripetibili le eventuali somme nel frattempo trattenute a scomputo dell'indebito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Corte d'Appello Lecce, Sez. lavoro, 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale, l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Tali principi appaiono perfettamente applicabili nel caso di specie.
1 Nella premessa in fatto del ricorso viene infatti dedotto che “La ricorrente veniva riconosciuta da parte del Centro Medico Legale di Campi «invalido con totale e permanente inabilità CP_1 lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l. 18/80)» con verbale di accertamento del 27.11.2017 con la seguente diagnosi:
«Macroglobulinemia in Waldenstro in immuno-chemioterapico. Esiti di recente ovareictomia bilaterale per K. Sindrome ansioso-depressiva reattiva» (all. 1). Tale esito veniva confermato dalla stessa commissione in data 8.1.2018.(all. 2). Il centro Medico Legale di Lecce la sottoponeva CP_1
a visita di revisione in data 19.07.2018 e la riconosceva testualmente: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” (all. 3). Successivamente in data
17.2.2021 la commissione suindicata perveniva alla medesima conclusione (all. 4); ancora in data
16.01.23 sempre la stessa commissione perveniva alla medesima conclusione (all. 4a).
La ricorrente ha quindi ammesso di essere stata a conoscenza dell'esito del verbale di visita del
19.07.2018, con il quale era stata giudicata invalida civile al 100%, senza più diritto all'indennità di accompagnamento (che le era stato riconosciuto con visite del 27.11.2017 e del 08.01.2018).
In senso contrario, parte ricorrente ha dedotto che “L'istante, persistendo lo stato di malattia gravemente invalidante, confermato anche nella concessione di una percentuale di invalidità pari al 100%, nell'incapacità di discernere la complessa doppia differenziata statuizione contenuta nel verbale del Centro Medico Legale di Campi e stante, in particolare, il regolare proseguire CP_1 del pagamento mensile dell'indennità di accompagnamento da parte dell , legittimamente CP_1 ed in assoluta buona fede, era indotta a ritenere immutata la propria posizione, tanto da non provvedere all'impugnazione del suddetto verbale nei termini di legge”.
Tale affermazione è smentita per tabulas, in quanto, costituendosi, l – dopo aver dedotto CP_1 che “l'indebito che ci occupa … è stato generato dalla NON conferma, in capo alla sig.ra Pt_1 del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, in esito a verbale di revisione sanitaria del 19.7.2018 notificatole a mezzo racc. A. R., regolarmente ricevuta in data
3.8.2018 (v. doc.ne in atti)”, circostanza pacificamente ammessa anche dalla ricorrente – ha poi aggiunto che “La sig.ra ha anche tempestivamente proposto ricorso giudiziario (datato Pt_1
14.1.2019) avverso tale verbale (v. doc. che si produce in atti), conclusosi sfavorevolmente a lei e favorevolmente all' (v. CTU e decreto di omologa, che si producono in atti)”. CP_1
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni di segno contrario.
Appaiono quindi fondate le seguenti conclusioni formulate dall : “a) la ricorrente, a seguito CP_1 di visita di revisione del 19.7.2018, è stata riconosciuta dalla Commissione medica non più in possesso dei requisiti sanitari per il godimento dell'indennità di accompagnamento;
b) il verbale della commissione medica di revisione citato le è stato regolarmente notificato;
c) la sig.ra era ben a conoscenza dell'esito e delle conseguenze dell'accertamento effettuato Pt_1 dalla Commissione medica in sede di revisione, tanto che lo ha tempestivamente impugnato CP_ giudizialmente, con esito negativo per lei;
d) l' ha eseguito il verbale di revisione citato ed il decreto di omologa citato e ciò ha comportato la creazione dell'indebito comunicato, in data
27.4.2023, in relazione al periodo dall'agosto 2018 al maggio 2023”.
2 Pertanto, appare infondata l'eccezione di genericità del provvedimento impugnato, dato che la ricorrente era perfettamente a conoscenza della causale dell'indebito (che traeva origine dalla percezione dell'indennità di accompagnamento, nonostante la perdita del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, come da verbale che le era stato regolarmente notificato).
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l' abbia continuato ad erogare la prestazione revisione non è infatti CP_1 sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione.
Nella parte motiva della sentenza della Corte di Appello innanzi citata si legge infatti che CP_
“… sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del requisito sanitario,
a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, L. n. 448/1998, non si può ritenere che si sia ingenerata, in capo all'assistibile, una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era (o, comunque, doveva essere) consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità.
Né può ritenersi che la protratta mancata adozione di provvedimenti di sospensione e revoca da CP_ CP_ parte dell' abbia potuto ingenerare una situazione di affidamento tale da indurre a non proporre ricorso avverso l'esito della predetta visita. Infatti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.
n. 269 del 2003, il termine decadenziale per la proposizione della domanda di invalidità civile è di sei mesi, la cui decorrenza -in caso di accertamento del venir meno delle prescritte condizioni sanitarie- è da individuarsi nella data di comunicazione del verbale negativo della commissione medica. Pertanto, il protrarsi della condotta dell' -che ha continuato ad erogare CP_3 indebitamente la prestazione per lungo tempo (oltre sei mesi) - non può aver influito sulla decisione della pensionata di non impugnare il verbale innanzi all'autorità giudiziaria, giacché ella avrebbe comunque dovuto attivarsi entro sei mesi dalla comunicazione dello stesso”.
A maggior ragione tali principi appaiono applicabili nel caso di specie, in quanto dagli atti risulta che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il verbale è stato impugnato dalla ricorrente, che ha promosso giudizio per ATP, conclusosi con esito per lei negativo.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Deve essere rigettata la domanda di condanna di parte ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall' , in quanto non si comprende perché l' abbia continuato ad CP_1 CP_3 erogare la prestazione per quasi cinque anni dopo la visita di revisione del 19.07.2018.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 03/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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