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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 485/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 P.IVA_1
CONCETTA, presso il cui studio in Foggia Piazza Umberto Giordano n. 37 è elettivamente domiciliata
- OPPONENTE - contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. REBELLATO Controparte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in LARGO PAROLINI 131/B BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. REBELLATO LEONARDO
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 7/5/2025 tenutasi in forma cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459/2023 del 20.10.2023 – con cui il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 134.083,40 oltre i maturati e maturandi Controparte_1 interessi di mora ex art. 4 co 2 D. Lgs 198/2021 dalla messa in mora al saldo effettivo e le spese della procedura monitoria - chiedendone la revoca con il favore delle spese. Con comparsa di risposta del 26/3/2024 si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Istruita solo documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies pagina 1 di 4 c.p.c. all'udienza del 7/5/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale sicché, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante producendo i contratti di compravendita n. 03052023 e n.19052023, n. 7 fatture con relativi documenti di trasporto e la corrispondenza intercorsa fra le parti ed allegando l'inadempimento della controparte nei termini specificati in sede monitoria. Viceversa, a fronte del puntuale assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opponente- convenuta in senso sostanziale, sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti. Priva di pregio risulta l'eccezione relativa alla mancata traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti a fondamento del credito. Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento del SC a mente del quale:
- “ Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua pagina 2 di 4 straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. “ (Sez. 5 - , Sentenza n. 33079 del 09/11/2022);
- “ Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori. Ne consegue che non è configurabile la nullità di una consulenza tecnica di ufficio regolarmente redatta in lingua italiana benché fondata su pubblicazioni in inglese “(Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013) Nel caso di specie, la mancata traduzione appare del tutto superflua ove si consideri che l'opponente, per un verso non ha negato di aver sottoscritto i contratti de quibus, né i documenti di trasporto relativi alle fatture prodotte;
per altro verso, invocando il pagamento parziale del debito tramite vari bonifici la cui causale è "acconto su fatture ", ha di fatto riconosciuto l'esistenza del rapporto obbligatorio, nonché l'esecuzione della prestazione da parte dell'altro contraente. Quanto alla doglianza relativa alla mancata registrazione dei contratti de quibus, è sufficiente rilevare che trattasi di adempimento richiesto non ai fini della validità del negozio, bensì ai fini dell'opponibilità ai terzi. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta mancanza di data certa, trattandosi di requisito richiesto dalla legge solo per far valere un documento nei confronti di terzi estranei allo stesso, e non inter partes. Per quanto concerne, infine, il quantum della pretesa, risulta pacificamente che successivamente all'avvio della procedura monitoria la debitrice ha effettuato alcuni versamenti per effetto dei quali il debito si è ridotto alla diversa e minor somma di euro 89.083,40. Pertanto, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare in favore dell'opposta la somma di € 89.083,40, oltre agli interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo. Non sussistono i presupposti perché si possa fare luogo, come da richiesta di parte opposta, a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo al ricorrente (cfr. Cass. 24/4/2019 n. 11229//2019, Cass. Sez. Un. 20/4/2018 n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1459/2023 del 20.10.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € di € 89.083,40, oltre agli interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per onorari professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 7/5/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 26 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 485/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI Parte_1 P.IVA_1
CONCETTA, presso il cui studio in Foggia Piazza Umberto Giordano n. 37 è elettivamente domiciliata
- OPPONENTE - contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. REBELLATO Controparte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in LARGO PAROLINI 131/B BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. REBELLATO LEONARDO
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 7/5/2025 tenutasi in forma cartolare, i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459/2023 del 20.10.2023 – con cui il Tribunale di Foggia le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 134.083,40 oltre i maturati e maturandi Controparte_1 interessi di mora ex art. 4 co 2 D. Lgs 198/2021 dalla messa in mora al saldo effettivo e le spese della procedura monitoria - chiedendone la revoca con il favore delle spese. Con comparsa di risposta del 26/3/2024 si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Istruita solo documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies pagina 1 di 4 c.p.c. all'udienza del 7/5/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova preliminarmente ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale sicché, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante producendo i contratti di compravendita n. 03052023 e n.19052023, n. 7 fatture con relativi documenti di trasporto e la corrispondenza intercorsa fra le parti ed allegando l'inadempimento della controparte nei termini specificati in sede monitoria. Viceversa, a fronte del puntuale assolvimento, da parte dell'opposta, dell'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opponente- convenuta in senso sostanziale, sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti. Priva di pregio risulta l'eccezione relativa alla mancata traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti a fondamento del credito. Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento del SC a mente del quale:
- “ Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua pagina 2 di 4 straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. “ (Sez. 5 - , Sentenza n. 33079 del 09/11/2022);
- “ Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori. Ne consegue che non è configurabile la nullità di una consulenza tecnica di ufficio regolarmente redatta in lingua italiana benché fondata su pubblicazioni in inglese “(Sez. 3, Sentenza n. 6093 del 12/03/2013) Nel caso di specie, la mancata traduzione appare del tutto superflua ove si consideri che l'opponente, per un verso non ha negato di aver sottoscritto i contratti de quibus, né i documenti di trasporto relativi alle fatture prodotte;
per altro verso, invocando il pagamento parziale del debito tramite vari bonifici la cui causale è "acconto su fatture ", ha di fatto riconosciuto l'esistenza del rapporto obbligatorio, nonché l'esecuzione della prestazione da parte dell'altro contraente. Quanto alla doglianza relativa alla mancata registrazione dei contratti de quibus, è sufficiente rilevare che trattasi di adempimento richiesto non ai fini della validità del negozio, bensì ai fini dell'opponibilità ai terzi. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta mancanza di data certa, trattandosi di requisito richiesto dalla legge solo per far valere un documento nei confronti di terzi estranei allo stesso, e non inter partes. Per quanto concerne, infine, il quantum della pretesa, risulta pacificamente che successivamente all'avvio della procedura monitoria la debitrice ha effettuato alcuni versamenti per effetto dei quali il debito si è ridotto alla diversa e minor somma di euro 89.083,40. Pertanto, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannata a pagare in favore dell'opposta la somma di € 89.083,40, oltre agli interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo. Non sussistono i presupposti perché si possa fare luogo, come da richiesta di parte opposta, a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo al ricorrente (cfr. Cass. 24/4/2019 n. 11229//2019, Cass. Sez. Un. 20/4/2018 n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta delle tesi prospettate). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1459/2023 del 20.10.2023;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € di € 89.083,40, oltre agli interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 per onorari professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 7/5/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 26 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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