Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Decreto decisorio 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 09/06/2021, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 01112/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2006, proposto da:
VI RG, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso lo studio RG PI in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Botteon in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Altivole - (Tv) non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della G.R.V. n. 117 del 21.1.2005; del parere del CTR n. 326 del 22.12.2004; della deliberazione consiliare n. 8 del 21.4.2005 del Comune di Altivole;
della deliberazione della G.R.V. n. 312 del 14.2.2006 con allegato parere n. 6 in data 19.1.2006;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Considerato che con atto depositato in data 23.04.2021 il difensore del ricorrente ha comunicato il decesso del suo assistito, depositando, altresì, certificato di morte (cfr. all. 1);
osservato che la morte della parte, dichiarata dal suo difensore, produce l’interruzione del processo, precludendo ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità degli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, ord. 3 novembre 2020, n. 11313; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, ord. 20 luglio 2020, n. 1370; T.A.R. Marche, sez. I, ord. 20 luglio 2020, n. 462);
considerato che il provvedimento di interruzione ha natura e funzione meramente dichiarativa, e non integrativa della fattispecie interruttiva (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, ord. 22 ottobre 2020, n. 368; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, ord. 16 luglio 2020, n. 8129);
ritenuto, dunque, che il Collegio debba dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dichiara interrotto il processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm., e 299 e ss. cpc.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO