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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza dell'11 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2170/2016 R.G. vertente
TRA
, rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1
Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
;
[...] [...]
Controparte_2
, in
[...] persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di CP_2
RESISTENTI
OGGETTO: pubblico impiego- riconoscimento mansioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.05.2016 e Parte_1 Parte_1 premettevano di essere dipendenti dell' in servizio Controparte_1
presso la di con la qualifica di istruttore Controparte_2 CP_2
direttivo C7.
1 Riferivano che in data 12.11.2015, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della qualifica ispettiva, avevano effettuato una richiesta di affiancamento agli ispettori del lavoro che il dirigente del servizio aveva inoltrato al Dirigente Generale.
Esponevano che, a seguito di ulteriori richieste del 07.01.2016 e 21.01.2016 veniva riscontrata negativamente l'istanza dai Dirigenti dell' , in quanto il Controparte_1
D.D.G. n. 449/2011 riservava il riconoscimento delle mansioni ispettive agli ispettori del lavoro, profilo riservato ai funzionari direttivi cat. D.
Evidenziavano, quindi, l'illegittimità del D.D.G. n. 449/2011, adottato dal Direttore
Generale in violazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 2000, poiché
l'istituzione di un nuovo profilo professionale che investe non la gestione ma una nuova classificazione giuridica dei profili professionali non spetta al Dirigente Generale ma all'Assessore.
Osservavano, poi, che la composizione della delegazione pubblica nell'accordo conclusivo alla base del DDG, era carente della presenza dell'Amministrazione e che per parte sindacale erano presenti solo 4 sindacati su 15 parti firmatarie dell'originale CCRL che si intendeva modificare o integrare.
Rilevavano l'ulteriore inefficacia del D.D.G. n. 449/2011 in assenza di contrattazione collettiva in violazione degli artt. 40 e ss. Del d.lgs. 165/200 nonché degli artt. 19, c. 6,
20 e 21 c. 2 del CCRL 16.05.2005, con conseguente disapplicazione dell'atto presupposto ex art. 63 d.lgs. 165/2001 e piena vigenza dell'art. 8, comma 1, della l. 22.07.1961 n. 628.
Deducevano che l'istituzione di un nuovo profilo professionale avrebbe dovuto costituire oggetto di contrattazione integrativa decentrata tra l'Amministrazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 11 del CCRL e con l'assistenza dell' . CP_3
Assumevano che, dichiarata la disapplicazione del decreto giurisdizionale impugnato,
l'unica norma applicabile in materia di assegnazione di mansioni ispettive, rimane la legge 22 luglio 1961 n. 628, secondo cui al personale di categoria C può essere assegnata la qualifica ispettiva e attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. Lgs. n. 124/2004.
Eccepivano, in via subordinata, l'irretroattività del d.d.g. n. 449/2011, che non poteva pertanto operare nei confronti di coloro i quali, anteriormente al 2011, prestavano già servizio presso l'Assessorato del Lavoro e appartenevano alla categoria “C”, determinando diversamente un'ingiustificata disparità di trattamento con il personale di altre Direzioni territoriali.
Chiedevano, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 40, comma 3, della L.R, n. 15 del
2004, che consente alla Regione di avvalersi di dipendenti in forza presso i servizi degli
2 uffici del lavoro, anche con qualifica diversa dal funzionario, previa attività di formazione e affiancamento.
Tanto premesso, chiedevano di ritenere e dichiarare l'inefficacia, o l'illegittimità del
DDG n. 449/2011 fondato su un accordo decentrato in violazione dell'art. 1325 c.c., dei
CCNL e CCRL Siciliano e del d.lgs. 165/2001 e per conseguenza dichiarare l'applicazione della l. n. 628/61 con diritto all'assegnazione della qualifica ispettiva in caso di esigenze di servizio<; in via subordinata ritenere e dichiarare l'irretroattività del
DDG n 449/2011 che istituisce il profilo professionale di “Ispettore del Lavoro del
Dipartimento Regionale del lavoro” e che i dipendenti di categoria C ex assistenti delle ex carriere di concetto hanno diritto all'attribuzione della qualifica ispettiva;
in via ancora più gradata ritenere e dichiarare il diritto all'affiancamento per lo svolgimento delle mansioni ispettive ex art. 40 c. 3 della l.r. n. 15/2004; spese vinte.
2. Con memoria depositata in data 01 dicembre 2016 si costituivano in giudizio le
Amministrazioni Resistenti, contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Richiamavano il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione del 9 marzo 2016 che escludeva escludendo ogni possibilità, alla luce delle attuali disposizioni contrattuali, di conferire mansioni ispettive a personale inquadrato nella categoria "C", tenuto conto, peraltro, che nella Regione Siciliana le mansioni ispettive sono inerenti esclusivamente al profilo di ispettore del lavoro, non essendo prevista la figura dell' "accertatore del lavoro", cui a livello nazionale poteva accedere il personale con diploma di scuola media superiore.
Deducevano che l'Accordo del 4 agosto 2010 tra l'Amministrazione Regionale e le
Organizzazioni sindacali ha istituito e regolato il profilo professionale di Ispettore del lavoro, riservandone l'accesso ai soli funzionari direttivi, disponendo, per i dipendenti della categoria C, la possibilità di accedere con le modalità previste dall'art. 23 (passaggi di categoria) del vigente CCRL del comparto non dirigenziale o dall'esterno, mediante pubblico concorso, possedendo i requisiti richiesti.
Contestavano, quindi, le censure delle ricorrenti, evidenziando che:
- l'articolo 2 della L.R.10/2000 riserva invero, l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo al Presidente della Regione Siciliana e agli Assessori attraverso le modalità previste dal medesimo articolo, ma ciò non equivale, ove non espressamente previsto a richiederne la necessaria partecipazione alla seduta,
- l'art. 13 comma 2 del CCRL del comparto non dirigenziale nonché il regolamento di attuazione dell' prevedono che "l'Amministrazione può avvalersi”, nella CP_4
3 contrattazione integrativa decentrata dell'assistenza dell'ARAN, prevedendo in tal modo una mera facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione;
- le 4 sigle firmatarie possedevano una rappresentatività sufficiente e necessaria per la validità degli accordi;
- per la presunta assenza del Dirigente Generale all'accordo impugnato, la sottoscrizione con firma autografa di un atto costituisce secondo i principi generali, requisito indispensabile al fine della riconducibilità del medesimo alla persona fisica che lo ha sottoscritto.
Concludevano, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ai fini della decisione occorre richiamare la normativa che parte ricorrente assume violata.
L'art. 2 della l.r. 10/200 prevede che:
“
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c)
l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico- finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;
g) gli altri atti indicati dalla legge.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”
4 Non sussistono i profili di illegittimità o nullità del DDG n. 449/2011, tenuto conto che l'accordo collettivo poi trasfuso nel decreto, è stato sottoscritto secondo i requisiti di legge, che non prevede l'obbligatoria presenza dell'organo politico, il quale emana l'indirizzo che viene rimesso all'attività amministrativa e gestionale dei dirigenti.
Parimenti infondate sono le censure relative alla carenza di rappresentanza sindacale e all'assenza dell' , tenuto conto che l'Amministrazione Regionale non era obbligata CP_3 ad avvalersi della rappresentanza negoziale pubblica per la stesura dell'accordo, e che le sigle sindacali firmatarie avevano piena rappresentanza.
Nel caso di specie, pertanto, l'accordo collettivo del 4 agosto 2010 tra l' Parte_2
e le Organizzazioni sindacali ha istituito e regolato il profilo professionale di
[...]
Ispettore del lavoro, riservandone l'accesso ai soli funzionari direttivi, disponendo, per i dipendenti della categoria C, la possibilità di accedere con le modalità previste dall'art. 23
(passaggi di categoria) del vigente CCRL del comparto non dirigenziale o dall'esterno, mediante pubblico concorso con il possesso dei requisiti richiesti.
Va quindi sul punto richiamato un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui : “In ipotesi di pubblico impiego privatizzato la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva, la quale nel settore pubblico può intervenire senza incontrare il limite dell'inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, sicché le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento del personale e sulla corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, dovendosi escludere che il principio di non discriminazione di cui all'art.45 del D.Lgs.
n.165 del 2001 costituisca parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede.” (Cassazione civile sez. lav., 28/02/2024, n.5305).
Quanto alla disparità di trattamento con le altre direzioni territoriali, dalla documentazione allegata relativamente al conferimento di mansioni ispettive al personale di categoria C, si evidenzia che tali provvedimenti risalgono a periodo precedente a quello dell'istituzione del profilo di “Ispettore del Lavoro del Dipartimento Regionale del
Lavoro” di categoria D introdotto dal D.D.G. impugnato.
In ragione delle superiori considerazioni, va quindi rigettato il ricorso relativamente ai profili di nullità del D.D.G. n. 449/2011.
5. Passando ad esaminare la domanda subordinata relativa all'applicazione dell'art. 40, comma 3, della L.r.. n. 15 del 2004, la stessa deve ritenersi fondata.
La norma citata, nel disciplinare le funzioni ispettive in materia di lavoro, dispone:
5 “
1. Le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, concernente la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, trovano applicazione nella
Regione.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste dai suddetti decreti legislativi, secondo le modalità e con le attribuzioni negli stessi contenuti, la titolarità delle relative funzioni rimane in capo al dipartimento regionale del lavoro che si avvale degli ispettori del lavoro in forza presso il servizio ispettorato regionale del lavoro ed i servizi degli ispettorati provinciali del lavoro.
3. Il dipartimento si avvale, altresì, di altro personale in forza presso i servizi degli uffici del lavoro la cui idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti è garantita dall'apposita attività di affiancamento al personale già inquadrato quale ispettore del lavoro, nonché attraverso idonei percorsi di formazione, da svolgersi anche mediante corsi telematici. Il personale così formato svolge l'attività ispettiva anche in appositi nuclei incardinati presso i servizi degli uffici del lavoro coordinati dai responsabili dei servizi provinciali degli ispettorati del lavoro.”
Lo stesso parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana del 09 marzo
2016, nel rispondere al quesito relativo alla possibilità di assegnare le mansioni ispettive al personale di categoria C e nel negare tale possibilità, ha affermato che : “non appare normativamente esclusa, tuttavia, la possibilità che il Dipartimento possa fronteggiare carenza di personale avvalendosi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, di dipendenti in forza presso i servizi degli uffici del lavoro, anche con qualifica diversa da funzionario, previa attività formativa o affiancamento, cui attribuire specificatamente competenze meramente attuative in un ambito esecutivo di istruzioni e obiettivi fissati da un ispettore del lavoro, conformi alle mansioni della categoria C e non identificabilo, per ciò stesso, toti court con le mansioni ispettive come disciplinate dall'Accordo su citato.”
Va quindi attribuito alle ricorrenti di categoria C il diritto di potere svolgere le mansioni ispettive ai sensi dell'art. 40 comma l.r. n. 15/2004.
6. Le ragioni della decisione, la complessità del quadro normativo di riferimento, la controvertibilità delle questioni giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_1
con ricorso depositato in data 03.05.2016 contro l'
[...] [...]
[..
[...]
[...] e del Controparte_5 [...]
e della Controparte_6 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2
tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande relative alla nullità e inefficacia del D.D.G. n. 449/2011;
- dichiara il diritto delle ricorrenti allo svolgimento delle mansioni ispettive ex art. 40 comma 3 della L.R. n. 15/2004;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 12.03.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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