Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5752/2018 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 2093/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – II Sezione Civile, pubblicata il 02 ottobre 2018, vertente
TRA
(1) la in persona del legale rappresentate pro Parte_1
tempore (codice fiscale ), con sede legale in Torre Annunziata P.IVA_1
(NA), alla Via Piombiera n. 64, elettivamente domiciliata in Pompei alla Via F. A.
1
) che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti C.F._1
-appellante-
E
(2) la in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
(codice fiscale ), con sede legale in Grumo Nevano (NA), al Corso P.IVA_2
Cirillo n. 83, elettivamente domiciliata in Napoli (NA), al Viale Gramsci n. 17/B presso lo studio dell'avv. Marianna Quaranta (codice fiscale
), che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti C.F._2
-appellata - appellante incidentale-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 15 aprile 2016, notificato il 27 ottobre 2015, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_2
Torre Annunziata la esponendo che: Parte_1
“1. è una società leader nel campo delle energie rinnovabili Parte_2
dedita, in particolare, alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Fra le sue attività
costruisce impianti per conto terzi, eseguendo anche impianti di Parte_2
media dimensione.
Nell'esecuzione della sua attività si avvale di diversi fornitori con i quali intrattiene rapporti a più livelli al fine di offrire sempre un servizio puntuale ed efficace. Tra i fornitori di vi è anche la con la quale Parte_2 Parte_1
ha avuto un rapporto continuativo nel tempo.
2 Nel 2010, l'odierna attrice commissionava alla predetta una Parte_1
serie di forniture tra cui una fornitura per un cantiere da allestire in Palma
Campania avente come committente la sig.ra . In merito, Controparte_1
formulava una prima offerta, la numero 147 del 1 settembre 2010, Parte_1
dell'importo 137.591,60 + IVA (all.1) che accettava, trasmettendo Parte_2
l'ordine n. SER0000151 del 21.09.2010 (all.2). Tra le condizioni di pagamento veniva indicato il pagamento del 40% dell'importo all'ordine. A tanto Parte_2
provvedeva a mezzo bonifico bancario per la somma di euro 66.043,97 in data
24.09.2010 (all.3). (…) riformulava una nuova offerta in sostituzione Parte_1
della precedente la n. 158 del 18 ottobre 2010 (all.4) che veniva accettata da con l'ordine SER0000313 (all.5). Parte_2
A fronte di tale secondo ordine, tratteneva le somme già Parte_1
versate da con l'intesa di ribaltarle sulla seconda fornitura che per Parte_2
inciso aveva ad oggetto gli stessi materiali (naturalmente in misura ridotta) preventivamente commissionati per la realizzazione del medesimo cantiere in
Palma Campania. Si ribadisce che (…) l'unico rapporto pendente era da ricondursi alla offerta n. 158 del 18.10.2010. Quanto ai contenuti, si precisa che tale ultima offerta prevedeva forniture di materiali per l'importo di euro 62.417,62+IVA, nonché un ulteriore costo di euro 14.370,00 + euro 780,00+ 608,00 oltre IVA
per il montaggio della struttura, il tutto per un importo complessivo di euro
78.175,86 oltre IVA.
Ciò premesso, va precisato che nell'ordine al fornitore di accettazione
(della predetta proposta) n. SER000313, la committente specificava Parte_2
che il completamento della posa in opera della struttura doveva avvenire
3 necessariamente entro il 15 dicembre 2010 e che il termine per il completamento delle opere doveva avvenire entro il 30.01.2011. (…) Che vi fosse urgenza di completare in maniera veloce il lavoro commissionato era stato ribadito in più occasioni, anzi con la comunicazione del 20.10.2010 sottolineava Parte_2
che se non fosse stato rispettato il termine il cliente finale avrebbe disdetto il contratto (all.6). Epperò, la fornitura non veniva resa nei tempi concordati e
[...]
perdeva il cliente. Pt_2
Pur essendosi, di fatto, risoluto il rapporto, sempre in considerazione dei buoni rapporti intercorsi, confidando di poter imputare il suo credito su altre commesse, non richiedeva la restituzione delle somme versate. (…) Parte_2
Si rappresenta per inciso che la somma versata di euro 66.043,97 rappresentava la quasi totalità della fornitura n. 158 e precisamente 77% dell'importo dell'intero ordine comprensivo della manodopera. Quindi
[...]
corrispondeva ben oltre il 40% dovuto a conferma dell'ordine ed anzi ben Pt_2
oltre il 30% dovuto alla consegna del materiale che giova ribadire non è mai avvenuta. (…) Alla richiesta di restituzione delle predette somme, Parte_1
rispondeva a mezzo legale con raccomandata via PEC del 03.07.2015 nella quale confermava di aver ricevuto il pagamento e la circostanza che l'unico rapporto di fornitura in essere era quello relativo all'offerta n. 158 del 2010 per l'importo di euro 78.175,62+IVA, ma sosteneva che in data 02.11.2010 (a mezzo telefax?) avrebbe richiesto a data e luogo dell'esecuzione Parte_2
dichiarandosi, altresì, disposta ad effettuare la consegna del materiale commissionato che avrebbe trattenuto a deposito per tutto questo tempo presso la sua struttura (all.8).” (cfr. pagg. da 2 a 7 dell'atto di citazione di primo grado).
4 Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto che: “a fronte dell'adempimento di realizzatosi con il pagamento di ben oltre il 40% dell'importo della Parte_2
fornitura all'ordine, è risultata del tutto inadempiente non avendo Parte_1
provveduto alla consegna. Tale circostanza non è contestata, pertanto, data prova dell'adempimento da parte di e ribadito l'inadempimento di Parte_2
è innegabile il diritto di di veder risoluto il rapporto di Parte_1 Parte_2
fornitura in questione. (…) Sotto altra angolazione la risoluzione del rapporto da diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Difatti, in caso di mancanza di una causa adquirendi, sia per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, sia per qualsiasi altra causa, la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, la legge riconosce la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso. (…) È pacifico che la ripetizione dell'indebito abbia natura restitutoria e non risarcitoria dell'azione, tuttavia, la giurisprudenza non esclude la corresponsione degli interessi, né il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2 cod. civ. il quale a prescindere dalla buona o mala fede dell'accipiens (Cass. Civ. sez. lav., 29
novembre 1999, n. 13353, in Giust. civ. Mass., 1999, p. 2401) deve essere riconosciuto in base al criterio della normalità e dalla probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone dall'appartenenza del soggetto ad una determinata categoria economico – produttiva. (…) 5. Alla luce dei succitati principi è evidente che nella specie ricorrono tutti i presupposti per la restituzione delle somme indebitamente versate, essendo venuto meno il rapporto originariamente esistente in virtù dell'inadempimento di Parte_1
che ha posto nel nulla il rapporto medesimo. (…) 5.1. Con riferimento alla
5 richiesta del maggior danno sofferto dalla , ex art. 1224 cod. civ., Parte_2
comma 2, si è detto che la giurisprudenza ne riconosce la sussistenza a prescindere dalla buona o mala fede dell'accipiens”, chiedeva al Tribunale:
“- accertarsi e dichiararsi risoluto il rapporto di fornitura de quo e per l'effetto condannare alla restituzione delle somme Parte_1
indebitamente percepite comprensive degli interessi da calcolarsi dal momento del pagamento oltre al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ.”;
“- condannare al risarcimento dei danni da mancato Parte_1
guadagno subiti da per il grave inadempimento di Parte_2 Parte_1
da quantificarsi nella misura di euro 97.305,00 per le ragioni esposte al
[...]
punto 2.2. ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia”;
“- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione” (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione).
I.2 Con comparsa del 25 marzo 2016 si costituiva in giudizio la eccependo l'insussistenza del suo inadempimento Parte_1
contrattuale ed attribuendo la mancata consegna ed il mancato montaggio dell'impianto acquistato dalla all'omessa comunicazione del Parte_2
luogo di consegna e montaggio da parte di quest'ultima. Altresì, contestava la domanda attorea di restituzione delle somme versate, argomentando che “a fronte del proprio adempimento e dei ripetuti inviti a comunicare data e luogo di montaggio della struttura, non solo non ha ricevuto dalla committente l'integrale
6 prestazione cui la stessa era tenuta, ma è stata altresì costretta a custodire presso la propria sede materiale ingombrante”. Sicché, formulato nuovamente l'invito al ritiro immediato della struttura giacente presso la sede della società, nel merito, chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dalla “perché assolutamente infondata in fatto ed in Parte_2
diritto, oltre che non provata” e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendo “il pagamento, anche a titolo di lucro cessante Parte_2
e danno emergente, dell'importo di € 33.138,98 di cui € 23.138,98, quale somma residua ancora dovuta oltre interessi moratori dal 2 novembre 2010 sino al soddisfo ed € 10.000,00 per la custodia e conservazione del materiale nonché
per indennità di occupazione, il tutto con condanna della Parte_2
all'immediato ritiro, a sue cure e spese, del materiale depositato presso la sede della società convenuta”.
I.3 Nel giudizio di prime cure venivano escussi i testi di parte attrice
, e ) e di parte convenuta Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e ), ma non veniva Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
ammessa la CTU al fine di determinare e quantificare il danno da essa subito.
Con sentenza n. 2093/2018, pubblicata in data 2 ottobre 2018, il Tribunale di
Torre Annunziata così decideva:
“1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto oggetto di lite, per le causali di cui in motivazione e per l'effetto condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Parte_2
dell'importo di euro 66.043,97, oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo”;
7 2. “rigetta per il resto la domanda della;
Parte_2
3. “rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta”;
4. “compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Parte_1
favore dell'attrice del restante 50% che si liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario” (cfr. pag. 12 della sentenza gravata)
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 14 marzo
2019, notificata 23 novembre 2018 – la proponeva appello, Parte_1
articolando i motivi di gravame, come di seguito rubricati:
1a – “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c., 1453, 1458, 1460 e 1220 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia”;
2a – “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c., 1372, 1453, 1458 e 1460 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione delle sentenze della Cassazione, in materia di risoluzione per mutuo consenso”;
3a – “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c., 1372, 1453, 1458, 1460 e 2033 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione delle norme in materia, sotto il profilo degli effetti restitutori e dell'indebito oggettivo. Arbitrarietà della decisione”;
8 4a – “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 1458 e 2033 c.c.
Erronea e arbitraria valutazione degli effetti restitutori”;
5a – “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1206, 1220, 1182 e 2697 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, in ordine alla domanda riconvenzionale della ”. Parte_1
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
-”1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata con decreto inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza;
2) rigettare le domande proposte dalla nei confronti della perché Parte_2 Parte_1
assolutamente infondate in fatto ed in diritto, non sussistendone i presupposti di legge e comunque non provate;
3) accertato e dichiarato il grave inadempimento della e dunque il fondamento dell'eccezione Parte_2
inadimplendi non est adimplendum, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, condannare essa appellata al pagamento della complessiva somma di €. 33.138,98 di cui €. 23.138,98 quale residua somma ancora dovuta, oltre interessi moratori dal 2.11.2010 sino al soddisfo ed €. 10.000,00 per la custodia e la conservazione del materiale, nonché per l'indennità di occupazione a far data dal novembre 2010 ad oggi, oltre quelli a maturare nel corso del giudizio e sino all'effettivo ritiro, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte adita vorrà liquidare, con contestuale condanna della all'immediato ritiro della merce Parte_2
9 assemblata;
4) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi in cui il
Collegio dovesse ritenere sussistente la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare integralmente la domanda di indebito oggettivo perché infondata per i motivi ampiamente esposti sub. 3); 5) sempre in via gradata, in accoglimento del quarto motivo di appello,
e sempre nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere sussistente la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, operare la compensazione delle somme di dare e avere con condanna della a corrispondere in favore Parte_2
di la somma di €. 10.105,52; 6) condannare l'appellata al Parte_1
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.” (cfr. pagg. 25 e 26 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 22 febbraio 2019 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. Parte_2
348 bis c.p.c. e la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto.
Proponeva appello incidentale chiedendo alla scrivente Corte di
“…accertare e dichiarare l'inadempimento di e condannare la Parte_1
medesima al risarcimento dei danni da mancato guadagno subiti da Parte_2
da quantificarsi nella misura di euro 97.305,00 per le ragioni esposte in atti,
[...]
ovvero, in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno all'immagine commerciale subito da quantificarsi in via equitativa in quella somma che sarà ritenuta di giustizia.” (pag. 42 della comparsa di costituzione e risposta in appello).
10 II.3 Accolta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata (giusta ordinanza del 5 febbraio 2019), dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 28 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti
(40+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 28 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. dell'appello della sollevata dalla difesa della Parte_1
Parte_2
Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per
Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di
11 omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ.,
Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. Il Tribunale di Torre Annunziata – II Sezione Civile – dopo aver rilevato che “le società in lite (…) si contestano reciproci inadempimenti ma mentre l'attrice agisce per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto con condanna della resistente alla restituzione del prezzo, la chiede in riconvenzionale la condanna della committente Parte_1
all'adempimento del contratto”, e che, all'esito della espletata istruttoria,
è emerso che “i contraenti hanno assunto condotte parimenti inadempienti che hanno determinato una stasi nel rapporto contrattuale,
inequivocabilmente dimostrativa del sopravvenuto reciproco disinteresse alla conclusione di quel determinato affare” (cfr. pag. 8 della sentenza)- con l'impugnata sentenza ha accertato la risoluzione del contratto di cui all'offerta n. 158 del 18 ottobre 2018 , per “mutuo dissenso” e per l'effetto
“essendo venuto meno il titolo del pagamento” ha accolto la domanda della di condanna della al pagamento in suo Controparte_2 Parte_3
favore dell'importo di € 66.043,97, a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ma ha disatteso, “essendosi accertata la risoluzione” del contratto, “ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice”. Di conseguenza, ha respinto la domanda riconvenzionale della osservando che “a fronte Parte_1
dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla la convenuta Parte_2
non ha offerto la prova di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione contemplando la commessa nei termini concordati o di non
12 averlo potuto fare per fatto imputabile all'attrice, non avendola mai, come avrebbe potuto e dovuto fare, costituito in mora il creditore nelle forme all'uopo previste e di cui agli artt. 1206 e s.s c.c.”
A fondamento della decisione, ha statuito che: “(…) nella fattispecie sussistendo reciproci inadempimenti, e tenuto conto del lasso di tempo intercorso dalla conclusione del contratto nella reciproca inerzia, non può che pervenirsi ad una declaratoria di risoluzione del contratto derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti. (…) Ciò comporta che, accertato tale fatto, il giudice deve respingere la domanda di una delle parti intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per un altro fatto cui l'accordo risolutorio abbia tolto ogni efficacia. (…) Nel caso in esame la sussistenza di una risoluzione del contratto per mutuo dissenso appare configurabile alla luce della condotta assunta dalle parti all'indomani della scadenza del termine concordato per la consegna delle opere, di reciproca e totale inerzia ed emblematica di un paritario disinteresse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, e tale in ogni caso da pregiudicare gli effetti economici e giuridici di quello specifico contratto di cui all'offerta n. 158 del 18 ottobre
2010. (…) Essendosi accertata la risoluzione del contratto di cui all'offerta n.
158 del 18.10.2018 per mutuo dissenso, va disattesa ogni ulteriore domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attrice” (cfr. pagg. da 3 a 11 della sentenza impugnata).
3. Con il primo motivo di appello- rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 1453, 1458, 1460
e 1220 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione dei principi
13 giurisprudenziali in materia” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello) - la Parte_1
nella premessa che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini
[...]
della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti
(tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello)- lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di operare un giudizio di comparazione dei rispettivi inadempimenti delle parti, travisando, in tal modo, i principi giurisprudenziali in materia. Inoltre, aggiunge: “ha erroneamente ritenuto che la fosse inadempiente, nonostante la stessa avesse acquistato e Parte_1
assemblato la struttura commissionatale e avesse offerto di eseguire la propria prestazione con la consegna del materiale realizzato, subordinata
14 all'esecuzione di attività a carico di (realizzazione di opere edili e Parte_2
comunicazione di data e luogo di consegna)”.
Di contro sostiene che: “avrebbe dovuto esaminare la serietà dell'offerta di adempimento da parte della e considerare che “in Parte_1
mancanza della prestazione della relativa alla realizzazione di Parte_2
opere edili e alla comunicazione della data e luogo di consegna, la giammai avrebbe potuto adempiere alla propria ulteriore Parte_1
obbligazione di consegna e di montaggio della struttura commissionata” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono fondate per quanto appresso si dirà.
3.1 Come è noto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora vengano dedotti inadempimenti reciproci delle parti, il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di entrambi i contraenti, anche in assenza di specifiche impugnazioni sul punto, al fine di stabilire quale di essi si sia reso responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti in relazione agli interessi perseguiti ed all'equilibrio sinallagmatico del contratto. Tale valutazione deve essere effettuata considerando l'oggettiva entità degli inadempimenti, la loro incidenza sulla funzione economico-sociale del negozio e sulle posizioni delle parti, nonché la proporzionalità delle rispettive inadempienze, per determinare quale comportamento abbia causato l'alterazione del sinallagma contrattuale e il conseguente inadempimento della controparte” (cfr. Cass. n.
3273/2020).
15 In altre parole: “In caso di duplice e reciproco inadempimento delle obbligazioni scaturenti da un contratto a prestazione corrispettive, al fine di comprendere, nell'ambito del giudizio di risoluzione, a quale delle parti debba essere imputato l'inadempimento, il Giudice dovrà, comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti” (Cass sent. n.
13627/17).
3.2 Venendo al merito della vicenda, come ha ben argomentato l'appellante, il Giudice di prime cure, “travisando” ed “erroneamente applicando” i principi giurisprudenziali nella materia de qua, innanzi citati, pur rilevando “che i contraenti hanno assunto condotte parimenti inadempienti che hanno determinato una stasi nel rapporto contrattuale” ha del tutto omesso di formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, onde stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti così da causare il comportamento della controparte e la conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Sicché la decisione sul punto non appare corretta e va emendata come appresso si chiarirà.
4. Con il secondo motivo di appello – rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 1372, 1453,
1458 e 1460 cod. civ. nonché per travisamento ed errata applicazione delle sentenze della Cassazione, in materia di risoluzione per mutuo consenso” (cf.r
16 pag. 9 dell'atto di appello)- la si duole che il primo Giudice Parte_1
abbia pronunziato la risoluzione del contratto di fornitura per “comune volontà delle parti, pur in mancanza di una specifica richiesta in tale senso delle parti stesse, avendo sia la che la spiegato domande ed Parte_2 Parte_1
eccezioni fondate da ciascuna parte sull'inadempimento dell'altra e pur dinnanzi all'interesse della , provato per tabulas, Parte_1
all'adempimento della prestazione” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello).
In particolare, deduce che - considerato che, in base all'opinione della
Suprema Corte, la risoluzione per mutuo dissenso presuppone “che non sussistano i reciproci inadempimenti” e che “entrambe le parti abbiano proposto domanda di risoluzione”- nel caso di specie, “da un lato vengono ritenuti sussistenti i reciproci inadempimenti, dall'altro manca il presupposto delle reciproche domande di risoluzione (…) l'attrice ha domandato la risoluzione per inadempimento della convenuta, quest'ultima ha resistito spiegando l'eccezione inademplendi non est adimplendum e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'adempimento della controparte” .
Il motivo va accolto.
4.1 In punto di diritto, si rammenta che con l'espressione “mutuo consenso” ( c.d. mutuo dissenso) l'art. 1372 c.c. (rubricato “efficacia del contratto”) si riferisce all'accordo con il quale le parti estinguono un precedente contratto;
inoltre, per mutuo dissenso può essere sciolto solo un vincolo contrattuale che non abbia ancora operato effetti traslativi (o costitutivi o abdicativi) di diritti reali: se tali effetti si sono prodotti, non di
17 mutuo dissenso si tratterà, ma di autonomo negozio con effetti opposti al precedente (c.d. contrarius actus).
La risoluzione di un contratto per mutuo dissenso per il quale non sia prevista la forma scritta ad substantiam (quand'anche la suddetta forma sia richiesta ad probationem) può anche risultare da comportamenti concludenti
(cfr. Cass. n. 21691/ 2016) se si accerta la chiara e comune volontà delle parti di risolvere il rapporto (in tale senso Cass. n. 16948/2018): la valutazione spetta al giudice di merito ed è ammessa la prova per presunzioni
(cfr. Cass. n. 29781/2017).
Perché si parli di mutuo dissenso, è dunque necessario che ogni parte del contratto esprima chiaramente la sua volontà di risolvere il contratto costituito precedentemente (così anche Cass. 27999/19, a mente della quale “In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario (…)”, chiarendo che le parti contrattuali devono esprimere la loro concorde volontà di risolvere il contratto precedentemente perfezionato).
Va soggiunto che la Suprema Corte, con sentenza n. 16637/2013, ha precisato che affinché si possa configurare un mutuo dissenso è necessario che sussistano due elementi: 1) che non sussistano i reciproci inadempimenti;
2) che entrambe le parti abbiano proposto domanda di risoluzione contrattuale.
18 4.2 Orbene, nel caso che ci occupa, ad avviso di questo Collegio, manca, innanzitutto, il presupposto delle reciproche domande di risoluzione: a ben vedere, infatti, le parti non hanno chiesto “concordemente” la risoluzione del vincolo contrattuale, ma, precisamente, la nell'atto di Parte_2
citazione in prime cure, chiedeva: “- accertarsi e dichiararsi risoluto il rapporto di fornitura de quo e per l'effetto condannare alla Parte_1
restituzione delle somme indebitamente percepite comprensive degli interessi da calcolarsi dal momento del pagamento oltre al riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cod. civ.; condannare al risarcimento dei danni da mancato guadagno subiti da Parte_1
per il grave inadempimento di da Parte_2 Parte_1
quantificarsi nella misura di euro 97.305,00 per le ragioni esposte al punto
2.2. ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e cpa come per legge, con attribuzione”.
La invece, nella comparsa di costituzione, chiedeva di Parte_1
rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dalla Parte_2
“perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata” nonché, in via riconvenzionale nei confronti della “il Parte_2
pagamento, anche a titolo di lucro cessante e danno emergente, dell'importo di € 33.138,98 di cui € 23.138,98, quale somma residua ancora dovuta oltre interessi moratori dal 2 novembre 2010 sino al soddisfo ed € 10.000,00 per la custodia e conservazione del materiale nonché per indennità di occupazione, il tutto con condanna della all'immediato ritiro, a Parte_2
19 sue cure e spese, del materiale depositato presso la sede della società convenuta”.
Or dunque, in assenza di reciproche domande di risoluzione, in mancanza cioè di una specifica richiesta in tale senso delle parti stesse, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunziare la risoluzione “per mutuo consenso”: la sentenza va corretta.
5. A questo punto, la Corte, in ragione delle reciproche contestazioni formulate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, in ordine all'adempimento proprio e della controparte alle rispettive prestazioni, è chiamata a valutare, alla luce del compendio probatorio raccolto, se, in che termini e ad opera di quale parte del rapporto negoziale vi sia stato inadempimento, e nel caso di reciproci inadempimenti, quale, all'esito della comparazione, si palesi più grave (procedimento così anche all'esame del quarto motivo di appello – rubricato “nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione degli artt. 1206, 1220, 1182 e 2697 c.c. nonché per travisamento ed errata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia in ordine alla domanda riconvenzionale di ” cfr. pag. 18 dell'atto di Parte_1
appello, con cui l'appellante si duole che il Giudice, attraverso il malgoverno delle prove raccolte abbia rigettato la sua domanda riconvenzionale di adempimento, ritenendola non provata) .
5.1 A tale proposito, l'art. 1455 c.c. prevede che: “Il contratto non si può
risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.”
20 Da tempo la Cassazione ha chiarito che l'interesse di cui all'art. 1455 c.c., coincide con l'interesse all'adempimento, ovvero consiste nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi leso ove l'inadempimento se sia stato di rilevante entità, o qualora abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.
Con ordinanza n. 4022/18 ha anche precisato che: “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento.”
L' "interesse" cui, ai sensi dell'art. 1455 c.c., va comparato all'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, ossia l'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento.
5.2 Nel caso concreto, entrambi i contraenti, e Parte_4 [...]
(come innanzi detto) hanno contestato reciproci inadempimenti Parte_2
e, al fine di dimostrare l'altrui inadempimento ai rispettivi impegni contrattuali, hanno indicato, innanzitutto, tre testimoni ciascuno.
Ebbene, alla stregua della prova orale espletata e soprattutto della copiosa produzione documentale offerta, a fronte del dedotto inadempimento della
( in realtà nemmeno sussistente), che sarebbe consistito Parte_1
21 nel non avere completato la posa in opera della struttura ovvero la commessa nei termini, a parere di chi scrive, appare in ogni caso ben più grave la condotta “inadempiente” ascrivibile alla la quale, Parte_2
nonostante i ripetuti solleciti, anche verbali, della ditta fornitrice, ometteva di indicare (così come convenuto tra le parti) la data ed il luogo di consegna della merce, con ciò impedendo alla ditta fornitrice, di fatto, di assolvere compiutamente alla propria prestazione.
Se è vero infatti che i testimoni indicati dalla Parte_2
, e (dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
società attrice) hanno riferito, nel corso della loro escussione, che vi erano tempi ristretti per la consegna del materiale da parte della fornitrice alla quale peraltro erano stati rivolti diversi solleciti per la consegna del materiale, è altresì vero che i testi indicati dalla , Parte_1 Testimone_7
ed (socio e dipendenti della società Testimone_5 Testimone_6
convenuta) hanno dichiarato che il materiale di cui era stata commissionata la produzione era già pronto una settimana dopo l'ordine, tant' è che era stata sollecitata la committente al ritiro della merce prodotta (in particolare,
riferiva: “Dopo la realizzazione della struttura, la Testimone_5 Parte_1
ha richiesto alla dove consegnare i tirafondi necessari per poter Parte_2
montare la struttura (…) La struttura non è stata consegnata perché era saltata la commessa con il cliente finale e sia verbalmente che con colloqui telefonici avuti con i collaboratori della ho sollecitato il ritiro della Parte_2
struttura presso la sede della e loro mi hanno detto che la Parte_1
avrebbero ritirata non appena avessero trovato un altro cliente”).
22 La testimonianza di e la relativa ricostruzione degli Testimone_5
accadimenti hanno trovato pieno riscontro documentale, in primis, nella e- mail datata 2 novembre 2010, inviata dalla all'indirizzo e- Parte_1
mail della (“ ), con la quale la ditta Parte_2 Email_1
fornitrice comunicava che la produzione dei tirafondi era terminata e gli stessi erano pronti per la consegna: a detta e-mail ne seguiva un' altra a cura di
, dipendente della con cui veniva Testimone_6 Parte_1
reso noto: “Siamo in attesa di comunicazione data e luogo dal cliente”, con ciò palesando chiaramente l'interesse della a procedere Parte_1
alla consegna del materiale, una volta ricevute le necessarie indicazioni in ordine alle modalità ed ai tempi, da parte della Parte_2
Tale preventiva comunicazione, difatti, era stata espressamente prevista dalle parti, committente e fornitrice, nell'annotazione dell'ordine n. 158 del 18 ottobre 2010 (ove era scritto “Concordare lo scarico con anticipo di 24 ore”), sicché, pare evidente, che la onde potere procedere alla Parte_1
consegna del materiale prodotto, in ogni caso, necessariamente, avrebbe dovuto concordare, in via preventiva, la la data ed il luogo dello Parte_2
scarico della merce.
Va ulteriormente rilevato che alla e-mail del 2 novembre 2010, seguiva un fax del 5 novembre 2010, con cui la comunicava alla Parte_1
che: “…ad oggi non abbiamo ricevuto comunicazione da Parte_2
parte Vostra in merito alla data ed il luogo di scarico dei tirafondi (...)”: nemmeno a tale ulteriore comunicazione seguiva riscontro, né scritto né orale, da parte della committente, Parte_2
23 Mette conto evidenziare che sia la e-mail del 2 novembre 2010 che il fax del 5 novembre 2010 (con cui, come detto, si sollecitava la consegna del materiale) erano ampiamente precedenti al termine ultimo stabilito per la consegna della merce (che era stato fissato, a seguito della proroga del 5
dicembre, al 15 dicembre 2010), presso il cantiere “da allestire in Palma
Campania, avente come committente la sig.ra ”: ergo, non Controparte_1
risponde al vero quanto deduce la nei suoi scritti difensivi, Parte_2
ovvero che la ebbe ad annullare il lavoro commissionato alla CP_1 [...]
a causa del ritardo nella consegna e nel montaggio della struttura Parte_2
da parte della Parte_1
Insomma, il descritto compendio probatorio, su cui questa Corte è chiamata a delibare, consente di ritenere pienamente dimostrato che:
a) da un lato, la ha acquistato ed assemblato, nei Parte_1
termini concordati, la struttura in ferro commissionata dalla Parte_2
e, prima con e-mail del 2 novembre 2010, poi con fax del 5
[...]
novembre 2010, oltre che con numerosi solleciti verbali, come emerso dalla prova testi, ha offerto la propria ulteriore prestazione di consegna e montaggio, chiedendo la data ed il luogo di consegna della struttura;
b) dall'altro, la non ha provveduto a dare riscontro né Parte_2
all'e-mail né al fax del novembre 2010, e nemmeno ad inoltrare alla alcun sollecito e/o indicazione della data e del luogo Parte_1
ove la struttura doveva essere montata, con ciò impedendo alla di potere assolvere compiutamente alla propria Parte_1
24 prestazione, ovvero all'ulteriore consegna del materiale commissionatole.
In definitiva, accertato il grave inadempimento della Parte_2
andavano (e vanno) rigettate tutte le domande dalla stessa proposte nei confronti della ovvero la domanda di risoluzione del Parte_1
contratto per inadempimento dell'altra parte (che di fatto il primo Giudice ha accolto anche se per ragioni diverse da quelle esposte da parte attrice) e la domanda di condanna della al pagamento in suo favore Parte_3
dell'importo di € 66.043,97, a titolo di indebito oggettivo. Conformemente la decisione merita riforma.
6. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame- rubricati rispettivamente
“nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e
112 c.p.c., 1372,1433,1458, 1460 e 2033 cod. civ., nonché per travisamento ed errata applicazione delle norme in materia, sotto il profilo degli effetti restitutori e dell'indebito oggettivo. Arbitrarietà della decisione” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello) e “nullità della sentenza per violazione degli artt. 1458 e
2033 c.c. Erronea e arbitraria valutazione degli effetti restitutori” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello) - la lamenta, in primo luogo, che il Parte_1
Giudice “ha pronunciato la risoluzione per comune volontà delle parti e conseguentemente, venuto meno il titolo del pagamento del corrispettivo, ha stabilito in favore della la restituzione della somma di €. Parte_2
66.043,97, oltre interessi e rivalutazione, incorrendo in un macroscopico e grossolano errore, sotto un duplice profilo (…)” trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, avrebbe dovuto considerare che “a fronte del
25 pagamento dell'acconto, la ha acquistato e assemblato il Parte_1
materiale commissionatole, per cui il Magistrato, stante l'equilibrio tra la prestazione e controprestazione adempiute, non avrebbe potuto estendere gli effetti della risoluzione alle suddette prestazioni già eseguite ma esclusivamente a quelle non eseguite”, inoltre, “è risultato provato che il pagamento della somma di € 66.043,97 è stato effettuato dalla Parte_2
a fronte dell'acquisto e dell'assemblaggio della merce da parte della
, per cui l'obbligazione di quest'ultima è stata regolarmente Parte_1
adempiuta. (…) non vi è stato un pagamento non dovuto, come richiesto dall'art. 2033 c.c. e se la consegna ed il montaggio della fornitura non sono avvenuti, ciò è dipeso dall'inadempimento della , come più volte Parte_2
ripetuto, con la conseguenza che anche la domanda di pagamento dell'indebito oggettivo è manifestamente infondata e va rigettata” (cfr. pag.
16 dell'atto di appello).
In secondo luogo, che “la sentenza è palesemente viziata per violazione dell'art. 1458 c.c., atteso che ha stabilito effetti restitutori solo in favore della e non anche della ”. Nello specifico, “se è venuta Parte_2 Parte_1
meno la causa adquirendi, ovvero il titolo del contratto, gli effetti restitutori derivanti dalla pronuncia di risoluzione dovevano essere disposti per entrambe le parti e dunque per ogni prestazione non più sorretta da una causa giustificante e non solo per quella della ”, in effetti, “il primo Parte_2
giudice avrebbe dovuto disporre la restituzione delle somme versate dalla ammontanti ad €. 66.043,97 (iva compresa) e, di contro, Parte_2
avrebbe dovuto condannare essa a reintegrare per equivalente Parte_2
26 la per il materiale acquistato ed assemblato oggetto di causa, Parte_1
con il pagamento della somma di € 76.149,49 iva compresa. Tale somma rappresenta il costo sopportato da per l'esecuzione della Parte_5
prestazione al netto dei costi per i lavori preventivati ma non effettuati a causa del grave inadempimento della ” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello). Parte_2
Le doglianze esposte meritano accoglimento.
6.1 La Cassazione, con l'ordinanza n. 28381/2017, ha chiarito che “Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.”
In altre parole, nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione.
27 A titolo esemplificativo: “la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente comporta l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo”.
6.2 Nella vicenda in esame, come visto, il Giudice erroneamente ha pronunciato la risoluzione per comune volontà delle parti del contratto di fornitura e conseguentemente, essendo venuto meno il titolo del pagamento del corrispettivo, ha stabilito in favore della la restituzione della Parte_2
somma di € 66.043,97 oltre interessi e rivalutazione, che aveva corrisposto alla fornitrice per le prime partite di materiale consegnato.
In disparte il ragionamento che, così opinando, ha violato l'art. 1458
c.c. laddove ha esteso gli effetti della risoluzione alla prestazioni già eseguite, peraltro solo in favore della e non della Parte_2 Parte_1
osserva la Corte che il Giudice ha omesso di considerare che, venuta meno la causa adquirendi, ovvero il titolo del contratto, gli effetti restitutori derivanti dalla pronuncia di risoluzione dovevano essere disposti per entrambe le parti e dunque per ogni prestazione non più sorretta da una causa giustificatrice (
e non solo per quella della . Parte_2
Più correttamente, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto disporre anche la “reintegrazione” della prestazione eseguita dalla (la Parte_1
quale comunque aveva acquistato ed assemblato il materiale commissionato, detenendolo per oltre cinque anni), da un lato, ordinando la restituzione in
28 suo favore delle somme versate alla ammontanti ad €. Parte_2
66.043,97, dall'altro condannando la ad integrarla per Parte_2
equivalente per il materiale acquistato, oggetto di causa.
In definitiva, l'appello proposto dalla va Parte_1
integralmente accolto, e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, da un lato, vanno rigettare tutte le domande avanzate nei suoi confronti dalla
[...]
dall'altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_2
proposta dalla la va condannata al Parte_1 Parte_2
pagamento in suo favore della somma pretesa di €. 33.138 ,98 (non essendo state sul punto formulate specifiche contestazioni dalla controparte) di cui “€.
23.138,98 quale residua somma ancora dovuta” ed “€. 10.000,00 per la custodia e la conservazione del materiale”, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La Corte precisa che non occorre procedere ad alcuna restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata atteso che la esecutività della sentenza è stata sospesa in corso di causa (giusta ordinanza del 5
febbraio 2019).
7. All'accoglimento dell'appello principale, per le ragioni sopra esposte, consegue il rigetto dell'appello incidentale della con cui Parte_2
l'istante ha chiesto “accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_1
e condannare la medesima al risarcimento dei danni da mancato
[...]
guadagno subiti da da quantificarsi nella misura di euro 97.305,00 Parte_2
per le ragioni esposte in atti, ovvero, in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno all'immagine
29 commerciale subito da quantificarsi in via equitativa in quella somma che sarà ritenuta di giustizia” (cfr. pag. 42 della comparsa di risposta all'appello).
8. A questo punto, la regolamentazione delle spese processuali deve essere compiuta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, per il principio di soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e tenuto conto del pieno accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale, le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute dalla Parte_1
vanno poste a carico della e liquidate, come in dispositivo, Parte_2
in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,
30 dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nei confronti dell'appellante in via incidentale, presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla – con Parte_1
atto di citazione per l'udienza del 14 marzo 2019, notificato il 14 marzo 2019-
e sull'appello incidentale proposta dalla – con comparsa di Parte_2
risposta all'appello depositata il 22 febbraio 2019 - avverso la sentenza n.
2093/2018 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata - II Sezione Civile, il
2 ottobre 2018, così provvede:
A) rigetta l'appello incidentale e, in accoglimento dell'appello principale, in riforma della gravata sentenza, accertato il grave inadempimento della 31 rigetta le domande da quest'ultima proposte nei confronti della Parte_2
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla condanna la Parte_1 [...]
a pagare alla la somma complessiva di €. Parte_2 Parte_1
33.138,98, oltre interessi legali dalla domanda;
B) condanna la a pagare in favore della Parte_2 Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in
€. 7.616,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado,
in €. 6.946,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae a favore dell'avv. Stefania Palescandolo;
C) dichiara l'appellante incidentale tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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